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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), Via Cristoforo C.F._2
Colombo n. 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vittorio Marino che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-attori- contro
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-convenuta- nonché
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla via Romeo Rodriguez Pereira 129/ b, presso lo studio dell'Avv. Giulio Masotti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28/04/2016, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di avere proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura
[...] esecutiva immobiliare N. 33/2012 R.G.E., riassumevano l'opposizione originariamente proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, ribadendo l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, a rogito notar
[...]
di Catanzaro dell'8.6.2007 (rep. n. 134.783, racc. n. 21.980), e per ivi sentir accogliere le Per_1 seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza di tassi extra-soglia ai sensi della L. 108/96 e, pertanto, dichiarare gli odierni attori sono tenuti a corrispondere a la Controparte_1 minor somma di € 29.561,36; dichiarare che la somma richiesta da a Controparte_1 titolo di interessi e competenze, pari ad ulteriori € 31.726,03 non è dovuta;
dichiarare che la banca non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, si chiede ... disporre CTU contabile sulla documentazione prodotta e da prodursi anche da controparte, al fine di verificare la sussistenza di tassi di interesse extra-soglia nonché al fine di verificare la correttezza die calcoli effettuati nella relazione di consulenza tecnica di parte. ... nell'ipotesi in cui la non provveda a trasmettere la documentazione richiesta ex art. 119 Controparte_1
T.U.B, ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla posizione di Parte_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e la Controparte_1 documentazione prodotta, confermando la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'avvio del procedimento di mediazione che, espletato con la partecipazione di entrambe le parti, si concludeva con verbale negativo di mancato accordo.
Successivamente, nel corso del giudizio, si costituiva la quale cessionaria del Controparte_2 credito già vantato dalla facendo proprie le difese, le domande ed Controparte_1 eccezioni della Banca cedente, chiedendone l'estromissione. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare correttamente i caratteri economici del finanziamento, dopo vari rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 10/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato, che l'intervento nel processo della quale Controparte_2 cessionaria del credito già vantato dalla deve essere ricondotto Controparte_1 alla previsione di cui all'art. 111 c.p.c. secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. N. 22424/2009).
Nel caso di specie, non risulta in atti alcun consenso di parte attrice-opponente all'estromissione dell'originaria opposta, che pertanto deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata.
Giova rammentare che parte attrice ha proposto azione di accertamento della propria posizione di debito-credito, in relazione al contratto di mutuo per cui è causa, stipulato con BNL S.p.A. dell'importo di € 100.000,00, gravato da ipoteca volontaria.
La difesa attorea, infatti, ha dedotto che la banca convenuta avrebbe applicato e preteso tassi di interesse extra-soglia, per cui ha chiesto la rideterminazione del dovuto nell'inferiore importo di €
29.561,36, come quantificato da perizia di parte versata in atti.
La questione che viene sottoposta alla valutazione di questo Tribunale è rappresentata, quindi, dalla valutazione dell'eccepita usurarietà originaria e/sopravvenuta del mutuo suddetto. La specialità della materia ha richiesto l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
Deve affermarsi che la CTU espletata, è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile, stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione.
Invero il consulente è pervenuto alla conclusione (pag. 26 -27, ctu) che:” a) Il contratto di mutuo erogato dalla Artigiancassa – Gruppo BNL spa al sig. non presenta aspetti di usurarietà Parte_1 originaria…. omissis;
b) sulla base dell'indagine tecnico-contabile svolta, nulla è dovuto, ad oggi, dalla convenuta alla parte attrice in relazione alle eccezioni di presunta usurarietà sollevate CP_1 nel presente giudizio… omissis;
c) Gli importi addebitati al sig. nell'atto di precetto del Parte_1 19.12.2011, redatto dalla Banca BNL spa, sono sostanzialmente corretti e legittimamente determinati.
Da quanto precede, tali essendo le risultanze di causa alla luce della CTU, consegue il rigetto della spiegata opposizione, non avendo l'unica o comunque la principale doglianza trovato alcun riscontro probatorio, non presentando il contratto di mutuo oggetto di indagine, aspetti di usurarietà originaria e/o sopravvenuta.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente ed integralmente poste a carico di parte attrice-opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella controversia in questione, ogni contraria e diversa istanza e deduzione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
1-rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;
2- accerta e dichiara, la validità ed efficacia dei titoli azionati nella procedura esecutiva n. 33/2012
R.G.E. promossa dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e, per l'effetto, la sussistenza del diritto di parte convenuta-opposta di procedere ad esecuzione forzata;
3- Condanna gli attori in solido, alla rifusione in favore della convenuta-opposta, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
4-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, detratto l'eventuale acconto corrisposto.
Lamezia Terme, 11.07.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito