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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 19562/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FILIPPINI ANNAMARIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VOLPE LUCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/09/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Cremona in data 5.6.10 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cremona al numero 44 parte II serie A dell'anno 2010), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)- Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e, per l'effetto, ogni decisione di una certa rilevanza riguardante la crescita psico fisica delle minori (quali, a titolo di esempio, la religione, l'istruzione scolastica, sport pericolosi, la
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residenza) dovrà essere previamente condivisa e richiedere l'accordo di entrambi;
la residenza di entrambe le figlie verrà mantenuta presso la casa familiare in Pavone del Mella (Bs), via Mentana n.5/a;
3)- Le frequentazioni delle figlie con i genitori seguiranno tempi paritari cosicché e staranno con ciascun Per_1 Per_2 genitore a settimane alterne, con precisazione che le settimane di competenza del padre coincideranno con quelle ove il medesimo non avrà reperibilità lavorativa dopo le ore 17.30. Durante i periodi di vacanza: - Vacanze natalizie: le figlie trascorreranno ogni anno il giorno della Vigilia di Natale con il padre ed il giorno del S. Natale con la madre. Per il residuo periodo i genitori si accorderanno liberamente, sempre osservando tempi paritari;
- Vacanze pasquali: le figlie trascorreranno con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza. Per gli altri giorni di vacanza saranno direttamente i genitori ad accordarsi, sempre osservando i tempi paritari;
- Vacanze estive: le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 2 settimane, nei periodi che i genitori dovranno individuare di comune accordo, secondo i rispettivi piani ferie, entro il 30 Aprile di ogni anno, con indicazione delle destinazioni.
4)- Assegnazione della casa familiare sita in Pavone del Mella in via Mentana n.5/A di proprietà di entrambi i coniugi alla RA , la quale la abiterà con le figlie unitamente agli arredi in essa presenti sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica di entrambe. Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale contestualmente al Pt_1 deposito del presente ricorso. La RA si impegna a sua volta a volturare a proprio nome, contestualmente al CP_1 deposito del presente ricorso, tutte le utenze della casa familiare che saranno a proprio carico, così come quelle condominiali ordinarie. Per quanto riguarda le rate del mutuo della casa familiare, cointestato ad entrambi i coniugi, dell'importo mensile di € 498,68, continueranno ad essere pagate congiuntamente dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, con addebito sul conto corrente cointestato;
5)- I genitori contribuiranno in forma diretta al mantenimento delle figlie, senza prevedere dunque alcun assegno contributivo al loro mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro;
6)– Le spese di natura straordinaria in favore delle figlie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le Parti dichiarano di conoscere e di cui si allega copia sottoscritta da entrambi;
7)– L'autoveicolo Citroen Picasso tg FF372ZS intestato al signor rimarrà in uso alla RA , la quale Pt_1 CP_1 contribuirà al pagamento nella misura del 50% del finanziamento acceso dal marito per il suo acquisto, con rata mensile di € 399,29, sino alla sua estinzione. Le spese di assicurazione e di bollo auto saranno invece a carico esclusivo della RA . I coniugi stabiliscono inoltre che il signor potrà eccezionalmente far uso dell'autovettura CP_1 Pt_1 funzionalmente al trasporto delle figlie, previa richiesta alla RA;
CP_1
8)- Il conto corrente cointestato, con il relativo saldo attuale, rimarrà attivo e funzionale all'addebito della rata del mutuo cointestato della casa coniugale, sino all'estinzione prevista nell'anno 2036, nonché all'addebito della rata del finanziamento dell'autovettura Citroen Picasso di proprietà di entrambi e formalmente intestata al signor in uso Pt_1 alla RA , sino all'estinzione prevista nell'anno 2030. Su tale conto, entrambe le parti verseranno mensilmente, CP_1 in pari quota, le somme necessarie per il pagamento di entrambe le suddette rate mensili, sino all'estinzione del mutuo della casa coniugale e del finanziamento dell'autovettura;
9)- L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps sarà interamente percepito dalla RA mentre gli eventuali CP_1 sgravi fiscali connessi alle figlie verranno dedotti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10)- I ricorrenti confermano, con la sottoscrizione del presente atto, di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio;
11)- Nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi.
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12)- I ricorrenti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per le figlie Per_1
e Per_2
13)- I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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