TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 104 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Badalamenti e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mineo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Quartuccio
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. n. 299 2024 9015394715000, notificata il 5.12.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 29920110006946619000 e all'AVA n. 59920140002158970000, per complessivi € 36.627,58 (in disparte le ulteriori pretese economiche non aventi natura previdenziale e, quindi, che non costituiscono oggetto del presente procedimento). In particolare, l'opponente si duole del fatto che la cartella di pagamento suddetta era stata annullata da questo ufficio con sent. 344/2021 e, per quanto concerne l'avviso di addebito, della mancata notificazione dello stesso e dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi in esso menzionati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in ordine alle pretese di matrice non contributiva, ha eccepito la decadenza all'art. 24 Dlgs n. 46/1999 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 Anche l' si è costituita in giudizio eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze della parte ricorrente sono dichiaratamente circoscritte ai titoli che contengono pretese contributive (cfr. ricorso pag. 2), quindi, l'eccezione sollevata dall in ordine al proprio difetto di legittimazione con riferimenti ai crediti di CP_1 diversa natura, è incomprensibile, dal momento che detti crediti non sono oggetto dell'odierno contendere.
In ordine alla cartella di pagamento n. 29920110006946619000: l'opposizione è pienamente fondata. Con sent. 344/21, questo ufficio ha già dichiarato la prescrizione dei crediti portati dal detto titolo. Veramente non si comprende la difesa dell , nella parte in cui, in memoria, CP_1 afferma che “quel giudizio riguardava diverso atto notificato dall'Agente della riscossione (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), e che l'accertamento relativo alla predetta cartella ha avuto carattere meramente incidentale”. In realtà, in quel procedimento la società opponente aveva sì impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma aveva al contempo pure eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti menzionati negli atti prodromici (fra i quali rientrava appunto la cartella suddetta), chiedendo al giudice di accertare l'estinzione dei relativi debiti. Il giudice, quindi, ravvisando la fondatezza pure dell'eccezione di prescrizione, ha adottato la seguente statuizione: “dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle sub … 10) dell'elenco, come in motivazione”, ovvero, della cartella n. 29920110006946619000. La difesa dell si colloca ai limiti della temerarietà. CP_1
Per quanto attiene all'Avviso di addebito n. 59920140002158970000: la notificazione è avvenuta mediante consegna presso la sede della società in data 18.11.2014. Dalla documentazione prodotta non si evince il compimento di alcun atto interruttivo sino all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno contendere (notificata il 5.12.2024). In particolare, fra la documentazione prodotta si rinvengono una intimazione di pagamento del 2016 (che, però, non menziona l'AVA in oggetto), una richiesta di rateizzazione del 2016 (la quale, tuttavia, anch'essa si riferisce ad altri titoli e non all'AVA in questione). Non è di aiuto la memoria dell , la quale menziona come ulteriore atto CP_4 interruttivo (che, in realtà, sarebbe l'unico) una comunicazione preventiva di ipoteca del 2018, della quale tuttavia non vi è traccia nella produzione. Ad ogni modo, l'esistenza e la datazione di tale atto interruttivo possono essere desunte dal contenuto della già menzionata dalla sent. n. 344/21 pronunciata da questo ufficio e
2 depositata dalla società ricorrente. In detta sentenza, effettivamente, si menziona una comunicazione preventiva di ipoteca che contemplava pure l'AVA in esame e che è stata notificata il 20.12.2018. Si può quindi ritenere che con detta comunicazione, sia stata tempestivamente interrotta la prescrizione del credito in questione (posto che la notificazione del titolo risaliva al 18.11.2024). Tuttavia, il successivo atto interruttivo risale al 5.12.2024, ed è rappresentato dall'intimazione di pagamento oggi opposta;
pertanto, anche tenendo conto della sospensione del termine quinquennale per n. 311 giorni durante il periodo pandemico, va detto che il credito portato dall'AVA si è comunque prescritto il 29.10.2024.
In sostanza, il ricorso va accolto integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
- Accerta la prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002158970000 (stante la già dichiarata prescrizione, con sent. n. 344/21, di quelli portati dalla cartella di pagamento n. 29920110006946619000)
- Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in € 4.638,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 31/10/2025 Il giudice
RO TR
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Badalamenti e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mineo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Quartuccio
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. n. 299 2024 9015394715000, notificata il 5.12.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 29920110006946619000 e all'AVA n. 59920140002158970000, per complessivi € 36.627,58 (in disparte le ulteriori pretese economiche non aventi natura previdenziale e, quindi, che non costituiscono oggetto del presente procedimento). In particolare, l'opponente si duole del fatto che la cartella di pagamento suddetta era stata annullata da questo ufficio con sent. 344/2021 e, per quanto concerne l'avviso di addebito, della mancata notificazione dello stesso e dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi in esso menzionati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in ordine alle pretese di matrice non contributiva, ha eccepito la decadenza all'art. 24 Dlgs n. 46/1999 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 Anche l' si è costituita in giudizio eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze della parte ricorrente sono dichiaratamente circoscritte ai titoli che contengono pretese contributive (cfr. ricorso pag. 2), quindi, l'eccezione sollevata dall in ordine al proprio difetto di legittimazione con riferimenti ai crediti di CP_1 diversa natura, è incomprensibile, dal momento che detti crediti non sono oggetto dell'odierno contendere.
In ordine alla cartella di pagamento n. 29920110006946619000: l'opposizione è pienamente fondata. Con sent. 344/21, questo ufficio ha già dichiarato la prescrizione dei crediti portati dal detto titolo. Veramente non si comprende la difesa dell , nella parte in cui, in memoria, CP_1 afferma che “quel giudizio riguardava diverso atto notificato dall'Agente della riscossione (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), e che l'accertamento relativo alla predetta cartella ha avuto carattere meramente incidentale”. In realtà, in quel procedimento la società opponente aveva sì impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma aveva al contempo pure eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti menzionati negli atti prodromici (fra i quali rientrava appunto la cartella suddetta), chiedendo al giudice di accertare l'estinzione dei relativi debiti. Il giudice, quindi, ravvisando la fondatezza pure dell'eccezione di prescrizione, ha adottato la seguente statuizione: “dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle sub … 10) dell'elenco, come in motivazione”, ovvero, della cartella n. 29920110006946619000. La difesa dell si colloca ai limiti della temerarietà. CP_1
Per quanto attiene all'Avviso di addebito n. 59920140002158970000: la notificazione è avvenuta mediante consegna presso la sede della società in data 18.11.2014. Dalla documentazione prodotta non si evince il compimento di alcun atto interruttivo sino all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno contendere (notificata il 5.12.2024). In particolare, fra la documentazione prodotta si rinvengono una intimazione di pagamento del 2016 (che, però, non menziona l'AVA in oggetto), una richiesta di rateizzazione del 2016 (la quale, tuttavia, anch'essa si riferisce ad altri titoli e non all'AVA in questione). Non è di aiuto la memoria dell , la quale menziona come ulteriore atto CP_4 interruttivo (che, in realtà, sarebbe l'unico) una comunicazione preventiva di ipoteca del 2018, della quale tuttavia non vi è traccia nella produzione. Ad ogni modo, l'esistenza e la datazione di tale atto interruttivo possono essere desunte dal contenuto della già menzionata dalla sent. n. 344/21 pronunciata da questo ufficio e
2 depositata dalla società ricorrente. In detta sentenza, effettivamente, si menziona una comunicazione preventiva di ipoteca che contemplava pure l'AVA in esame e che è stata notificata il 20.12.2018. Si può quindi ritenere che con detta comunicazione, sia stata tempestivamente interrotta la prescrizione del credito in questione (posto che la notificazione del titolo risaliva al 18.11.2024). Tuttavia, il successivo atto interruttivo risale al 5.12.2024, ed è rappresentato dall'intimazione di pagamento oggi opposta;
pertanto, anche tenendo conto della sospensione del termine quinquennale per n. 311 giorni durante il periodo pandemico, va detto che il credito portato dall'AVA si è comunque prescritto il 29.10.2024.
In sostanza, il ricorso va accolto integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
- Accerta la prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002158970000 (stante la già dichiarata prescrizione, con sent. n. 344/21, di quelli portati dalla cartella di pagamento n. 29920110006946619000)
- Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in € 4.638,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 31/10/2025 Il giudice
RO TR
3