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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Minori e Famiglia composta dai magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel.
Dott.ssa Gaia Morisi Consigliere Onorario
Dott. Bruno Pighi Consigliere Onorario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di
Consiglio all'udienza collegiale del 04.11.2025, promossa con appello depositato in data 23.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Ceriani n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Benvenuti e dall'avv. dall'Avv. Armando
Caporale presso lo studio dei quali, sito in Milano, Via Francesco Petrarca n. 24 è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Milano, via Palmi n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Maria Incegnieri, presso il cui studio, sito in Milano, viale Zara n. 126, è elettivamente domiciliata;
- PARTE INTERVENUTA
CON L'INTERVENTO DI
- , nella persona del sindaco pro tempore del Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Laura De Rui;
CP_1
1 - CURATORE SPECIALE della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
in persona dell'avv. ZI LA;
- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Luisa Russo;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/2024 emessa in data 2.10.2024 e depositata il
3.12.2024 dal Tribunale per i ORnni di Milano nella procedura n. 1273/2023 RG ADS che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...]
Milano il 1.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“In riforma della sentenza di primo grado: in via preliminare:
1. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024; nel merito in via principale:
2. Nel merito riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024 per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore Persona_1 non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. Per effetto, in via principale, previa eventuale ctu sul padre, disporre l'affidamento di al padre, signor Persona_1 Parte_1
In via subordinata:
4. Fermo il punto 2., in via subordinata disporre l'affidamento di al Per_1
Comune di Milano con collocamento presso famiglia affidataria e con diritto di visita del padre signor
Parte_1
In via ulteriormente subordinata:
5. Sempre fermo il punto 2., disporre l'adozione legittimante “mite” ordinando che la minore possa riprendere a incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità di supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali del signor e che si acquisiscano relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale Parte_1 minori ed adulti che seguono la situazione. Si chiede l'audizione del fratello del ricorrente Tes_1 di Milano”.
[...]
Per parte intervenuta : Parte_2
2 “In via preliminare: Sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024, emessa dal Tribunale per i
ORnni di Milano (R.G.n. 1283/2023);
In via principale: Nel merito, riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G.n. 1283/2023, per tutte le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della OR , non dichiarandola adottabile, Persona_1 non sussistendo i presupposti di Legge;
In via principale, previa eventuale nuova CTU, su entrambi i genitori, disporre l'affidamento ad uno dei due genitori biologici, e/o Parte_2 Parte_1
In via subordinata: Disporre l'affidamento di al Comune di Milano, con Persona_1 collocamento presso la famiglia affidataria e diritto di visita dei genitori biologici: Parte_2
e
[...] Parte_1
In via ulteriormente subordinata: Disporre l'adozione “mite” permettendo alla OR Per_1 [...] di mantenere, comunque, un legame con la famiglia biologica di origine, ordinando che la Per_1
OR, possa riprendere ad incontrare, immediatamente, la madre e il padre, Persona_1 [...]
e Parte_2 Parte_1
In via istruttoria: si domanda disposizione di CTU per valutare le capacità genitoriali di
[...]
e di con acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Parte_2 Parte_1
Servizio Sociale minori e adulti che seguono questo nucleo familiare”.
Come da verbale d'udienza, in subordine insiste per l'ampliamento istruttorio chiedendo un allargamento dell'indagine conoscitiva svolta dal CTU con particolare riferimento alle Assistenti sociali, l'audizione delle dottoresse educatrice di Spazio Neutro, dott.ssa Persona_2 Per_3 psicologa del consultorio familiare che ha fatto le osservazioni sui genitori durante il primo
[...] grado, medici curanti di entrambi i genitori in forza al CPS dell'Ospedale SS Paolo e Carlo.
In ulteriore subordine, nel caso si acceda alla fattispecie della adozione aperta, chiede che la Corte determini le modalità della stessa e sia rimesso al Servizio di regolamentarne l'attuazione concreta.
Per il curatore speciale della minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda e disattesa ogni avversaria deduzione, così giudicare:
1. Rigettare l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano in data 2.10.2024, pubblicata il 3.12.2024, nell'ambito del procedimento di adottabilità R.G. n. 1273/2023 ADS”.
3 Per l'Ente tutore – : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica d'ufficio circoscritta alla valutazione del miglior interesse di in relazione al mantenimento di un rapporto di fatto con il padre, Persona_1 signor (ed eventualmente, qualora si costituisse, anche con la madre NO Parte_1 [...]
), valutando anche le eventuali capacità dello stesso nella gestione e accettazione di un Parte_2 simile rapporto con la figlia.
In via principale rigettare tutte le domande proposte con il proprio atto di appello dal signor Pt_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i ORnni di Milano (emessa il 2.10.2024 nell'ambito del procedimento n. 1273/2023 ADS) circa la dichiarazione dello stato di adottabilità di
. Persona_1
Per il Procuratore Generale:
Chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.09.2023, il P.M. chiedeva al Tribunale per i ORnni di Milano di procedere ex artt. 8 e ss. legge 184/83 con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
In particolare domandava:
- dichiarare lo stato di adottabilità della minore con tutte le conseguenze di legge, con immediato collocamento in famiglia idonea;
- nominare tutore provvisorio e curatore speciale per la minore;
- adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare disporre l'affido della minore all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento.
Il P.M. rappresentava:
- che dalle varie segnalazioni dell' e dalle segnalazioni del Parte_3 Per_4
Comune di Milano2 emergeva la grave inadeguatezza genitoriale di entrambi i genitori;
4 - che la madre della minore, , aveva avuto due figlie nate da una Parte_2 precedente relazione, che con provvedimento definitivo n. 1437/2017 erano state affidate al padre, poiché “la NO dopo aver tentato di togliersi la vita, cercando di trafiggersi Pt_2 il petto con un coltello, aveva cercato di soffocare nel sonno le due figlie… desistendo, tuttavia, dal suo intento”;
rappresentando che “lo scrivente Servizio Sociale ha in carico dal febbraio 2017 la situazione della minore , Persona_5 nata a [...] il [...] e Grande DA, nata a [...] il [...], figli della NO e del Parte_2 signor attualmente residenti col padre nel Comune di Settimo Milanese in via Verdi, 15. Il malessere della Parte_4 NO risale all'inizio del 2014. Nel marzo di quell'anno la stessa si era rivolta al Consultorio Familiare (…) per Pt_2 avere informazioni rispetto alla separazione dal marito, signor nel maggio dello stesso anno è avvenuto il Parte_4 primo ricovero della NO nel reparto di SPDC dell'ospedale San Carlo e la conseguente presa in carico presso il CPS del territorio, dove è seguita tutt'ora. Le condizioni cliniche della NO sono progressivamente peggiorate tanto che nel novembre 2015 aveva tentato il suicidio. Anche la relazione di coppia si è progressivamente aggravata, fino ad arrivare al 30 giugno 2016, quando a seguito di una violenta lite, il signor lasciava l'abitazione. Dopo pochi giorni si rendeva Per_5 necessario un nuovo ricovere in SPDC della NO e in quell'occasione le bambine venivano affidate dalle Forze dell'Ordine alle cure del padre. Nei mesi successivi DA e hanno continuato a incontrare la mamma, in accordo Per_5 con il padre, con modalità libere. Nella notte del 25.4.2017, durante un pernottamento delle figlie presso di lei, sono intervenute di nuovo le Forze dell'Ordine in quanto la NO “dopo aver tentato di togliersi la vita, cercando di Pt_2 trafiggersi con un coltello, aveva cercato di soffocare nel sonno le due figlie… desistendo, tuttavia dal proprio intento”(…) il Giudice tutelare ha disposto il collocamento della NO in una struttura terapeutica con passaggio intermedio dal reparto ospedaliero ad una nuova soluzione abitativa ancora da individuare (…) in data 13.12.2017 la NO è stata Pt_2Cont quindi collocata dal presso la comunità CRM dell'ASST Santi Paolo e Carlo di via Assietta, 38 ad Affori dove è rimasta fino al 15.1.2020, data delle sue dimissioni. Nel 2018 il Tribunale ordinario ha nominato un amministratore di sostegno in favore della NO tuttora operativo. Durante la permanenza presso Pt_2 questa struttura la NO ha conosciuto il signor , anche egli ospite della comunità, con il quale ha avviato Parte_1 una relazione sentimentale. Dopo le dimissioni dal CRM, la NO è andata a vivere insieme al compagno presso Pt_2 un piccolo appartamento che nel frattempo aveva acquistato in via Palmi, 26. La relazione è sfociata nel matrimonio civile Cont celebrato nel dicembre 2020. Entrambi sono seguiti presso lo stesso di via Mosca, 12. (…) a fine gennaio 2023 la NO ha comunicato ai Servizi di essere incinta. Tale gravidanza era ricercata da tempo dalla coppia e gli operatori Pt_2 che ne erano a conoscenza, compreso il medico del CPS, avevano più volte cercato di prospettare alla NO i rischi sia rispetto alla sua condizione sanitaria e all'assunzione della terapia farmacologica, sia riguardo alle possibili ripercussioni delle figlie e DA. La data presunta del parto è fissata per il 19 settembre 2023. Le scriventi esprimono una forte Per_5 preoccupazione in riferimento alla possibilità che la mamma con la neonata facciano rientro a casa, soprattutto in considerazione dei gravi fatti pregressi, dell'assenza di risorse vicarianti e della patologia psichiatrica del marito. Nell'ambito familiare del signor è stata sondata la disponibilità del fratello e della moglie Pt_1 Testimone_1 [...]
(…) i coniugi in modo estremamente chiaro e trasparente hanno comunicato di non poter essere di supporto al Per_6 fratello perché impegnati nella gestione della loro bambina, ancora molto piccola, e nelle rispettive attività lavorative, e anche per la complessità dei rapporti con la NO ) Nella famiglia di origine della NO è presente un Pt_2 Pt_2 fratello maggiore di due anni, sposato senza figli, che vive a Carate Brianza, con cui però i rapporti non sono Per_7 buoni. Lo zio incontra talvolta le nipoti e DA, accordandosi prevalentemente con il signor Vi sono altri Per_5 Per_5 parenti ma tutti molto anziani e non nelle condizioni di potersi prendere carico di una neonata. La NO ha Pt_2 recentemente ipotizzato come possibile sostegno una sua cugina, sposata e senza figli, la quale però, sentita da lei stessa, le avrebbe riferito di non poterla aiutare per i propri impegni famigliari. Le scriventi in questi anni hanno incontrato diverse volte il signor (…) gli operatori del CPS che lo seguono da anni hanno precisato che il signor ha una Pt_1 Pt_1 patologia importante, strutturata, che da anni è in cura farmacologia con una buona compensazione che gli consente anche di svolgere una regolare attività lavorativa. Come la moglie, ha delle difficoltà nella gestione economica, al momento il suo patrimonio è gestito dal fratello ma verrà richiesto anche per lui l'amministratore di sostegno (…) In data 13.7.2023 si è appreso che la NO si trova ricoverata dal giorno 11.7.2023 presso l'Ospedale Buzzi a causa del peggioramento Pt_2 delle sue condizioni sanitarie, in particolare per una forma di ipertensione e per i valori elevati della gliecemia”.
5 - che entrambi i genitori della minore erano in carico al CPS di via Mosca a causa di patologie psichiatriche croniche.
Con decreto n. 78/2023 del 22.09.2023 il isponeva l'apertura del procedimento relativo allo Pt_5 stato di abbandono della minore in oggetto e nominava curatore speciale per la stessa l'avv.
ZI LA.
Con decreto provvisorio n. 85/2024 del 27.09.2023 il disponeva l'affido della minore al Pt_5
Comune di Milano, quanto alle scelte in materia di collocamento, salute e educazione, incaricando altresì l'Ente: di collocare idoneamente la minore in affido etero-familiare presso una famiglia professionale;
di assicurare incontri tra la minore e i genitori con le modalità ritenute più adeguate inizialmente osservata e protetta, con facoltà di ampliamento e di sospensione a seconda del loro andamento;
di effettuare valutazioni e riferire sulla struttura di personalità di ciascun genitore, specificatamente sulle capacità genitoriali;
di attivare ogni opportuno supporto alla genitorialità, riferendo sugli esiti degli interventi;
di effettuare valutazione di eventuali risorse parentali e/o amicali che si renderebbero disponibili a vicariare i genitori;
di elaborare un progetto all'esito della osservazione della relazione tra la minore e i genitori, entro il maggio 2024.
In data 18.10.2023 si costituiva il curatore speciale chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio depositato il 27.09.2023.
In data 27.10.2023, si costituiva , padre della minore, chiedendo di confermare il Parte_1 provvedimento provvisorio depositato il 27.09.2023. Il padre della minore rappresentava di essere in carico al CPS;
che allo stato era compensato e svolgeva attività lavorativa;
che dal mese di settembre e l'inizio di ottobre erano occorsi continui dissidi con la moglie;
che il 28.09.2023 la era stata ricoverata con TSO. Pt_2
Con decreto n. 183/2024 del 13.02.2024 il isponeva l'ascolto dei genitori della minore e dei Pt_5
Servizi Sociali del Comune di Milano per il giorno 21.02.2024.
In data 11.03.2024, i carabinieri intervenivano presso l'abitazione di , a Parte_2 seguito di telefonata da parte ex compagno, sig. che segnalava il tentato suicidio da parte Per_5 della stessa.
In sede di precisazioni delle conclusioni, il P.M. insisteva per l'accoglimento del ricorso;
i genitori della minore chiedevano di dichiarare l'inesistenza dello stato di abbandono;
il curatore speciale chiedeva disporsi l'adozione legittimante aperta o c.d. adozione mite della minore.
I Servizi Sociali del Comune di Milano, il 20.06.2024, esprimevano parere negativo sull'adozione
6 legittimante e chiedevano di considerare la possibilità di una adozione mite, tale da consentire di tutelare la minore, assicurandole la possibilità di costruire affetti stabili e, contemporaneamente, mantenere un legame con la sua famiglia biologica.
Il Tribunale per i ORnni di Milano, con sentenza n. 653/2024 del 02.10.2024, depositata il
03.12.2024, qui appellata:
• dichiarava lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il Persona_1
1.9.2023;
• sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• disponeva l'interruzione dei rapporti tra la minore, i genitori e le altre figure familiari;
• nominava tutore provvisorio il Comune di Milano,
• disponeva il collocamento della minore in una famiglia avente i requisiti per l'adozione da individuarsi a cura dell'Ente Tutore in collaborazione con i Servizi Sociali e il Tribunale per i ORnni;
2. Avverso la citata sentenza, in data 23.12.2024, proponeva appello , padre della Parte_1 minore , chiedendo: Persona_1
“in riforma della sentenza di primo grado: in via preliminare:
1. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024; nel merito in via principale: 2.
Nel merito riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente
R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024 per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non dichiarandone l'adottabilità non Persona_1 sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. Per effetto, in via principale, previa eventuale ctu sul padre, disporre l'affidamento di al padre, signor Persona_1 Pt_1
In via subordinata:
4. Fermo il punto 2., in via subordinata disporre l'affidamento di
[...] al Comune di Milano con collocamento presso famiglia affidataria e con diritto di visita del Per_1 padre signor In via ulteriormente subordinata:
5. Sempre fermo il punto 2., disporre Parte_1
l'adozione legittimante “mite” ordinando che la minore possa riprendere a incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità di supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali del signor e che si acquisiscano relazioni Parte_1 aggiornate da parte del Servizio Sociale minori ed adulti che seguono la situazione. Si chiede
7 l'audizione del fratello del ricorrente di Milano”. Testimone_1
L'appellante esponeva che nelle more del procedimento di primo grado, prima dell'emissione della sentenza gravata, si erano verificate circostanze nuove, che lo avevano maggiormente confortato e avevano mutato il quadro familiare, in particolare che: si era separato dalla mantenendo Pt_2 tuttavia rapporti civili;
aveva un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa € 1.600,00; grazie alla nuova occupazione lavorativa aveva la possibilità di rientrare presso l'immobile di sua proprietà, in precedenza locato per garantirsi un'entrata; il fratello, si era offerto di supportarlo nel percorso di genitorialità. Testimone_1
L'appellante aggiungeva che ai fini della dichiarazione di adottabilità era necessaria la verifica dello stato di abbandono della minore, che a suo parere non era stato accertato in concreto;
che i genitori non erano stati sottoposti a CTU;
che tutte le parti coinvolte, compreso l'ente affidatario, avevano dato parere negativo all'adottabilità; che non poteva essere data alcuna valenza probatoria alle affermazioni degli affidatari.
Con atto depositato il 22.05.2025 si costituiva il curatore speciale della minore Persona_1 chiedendo di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata.
Il curatore riteneva che le circostanze rappresentate da parte appellante non potevano considerarsi rilevanti, in quanto: i genitori della minore erano di fatto già separati sin dal momento della nascita della minore;
che il reperimento di un'occupazione lavorativa stabile non poteva avere alcuna incidenza sullo stato di abbandono della minore;
che la disponibilità ad un supporto da parte del sig. appariva sospetta e strumentale al giudizio, in Parte_6 quanto il rapporto tra e non appariva consolidato;
che Parte_1 Controparte_3 CP_3
n primo grado aveva dichiarato agli operatori dei Servizi sociali la sua non disponibilità
[...]
a vicariare il fratello, dovendosi occupare della propria famiglia e del proprio lavoro;
che Tes_1 non abitava a Milano e non poteva prestare un fattivo supporto nella gestione e
[...] nell'accudimento della nipote.
Sottolineava che aveva chiesto l'affidamento e il collocamento della minore Parte_1 presso di sé non presentando alcun progetto concreto in merito alla gestione della figlia, limitandosi a richiamare un generico aiuto da parte del fratello.
Infine, il curatore precisava che allo stato, seppur in primo grado aveva concluso chiedendo la c.d. adozione mite, riteneva adeguata e conforme all'interesse della minore quanto statuito dal giudice di prime cure, stante le condizioni carenziali di entrambi i genitori, l'assenza di una rete familiare
8 di supporto o la necessità di salvaguardare una relazione consolidata tra la minore e i familiari;
che l'impegno richiesto alla minore, di solo un anno e mezzo, per continuare ad incontrare i genitori biologici sarebbe sotto il profilo emotivo e psichico fortemente destabilizzante e foriero di possibili problematiche identitarie, oltre che privo di risvolti pratici stante la non recuperabilità delle competenze genitoriali da parte dei genitori biologici in tempi compatibili con le esigenze di crescita ed evolutive di Per_1
Parimenti, state le criticità rilevate, il curatore riteneva non funzionale neppure l'affido eterofamiliare, in quanto misura di carattere temporaneo da disporsi nelle ipotesi in cui vi sia una prospettiva di rientro del minore presso la propria famiglia d'origine.
Con atto depositato il 26.05.2025, si costituiva l'ente tutore – chiedendo, previa Controparte_1
C.T.U. atta a valutare le eventuali capacità dei genitori nella gestione e accettazione di un rapporto con la figlia, di confermare la sentenza gravata.
Con atto depositato il 28.05.2025, si costituiva , madre della minore, Parte_2 chiedendo:
“in via preliminare: Sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024, emessa dal Tribunale per i
ORnni di Milano (R.G.n. 1283/2023); In via principale: Nel merito, riformare la sentenza n.
653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G.n. 1283/2023, per tutte le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della OR
[...]
non dichiarandola adottabile, non sussistendo i presupposti di Legge;
In via Persona_1 principale, previa eventuale nuova CTU, su entrambi i genitori, disporre l'affidamento ad uno dei due genitori biologici, e/o In via subordinata: Disporre Parte_2 Parte_1
l'affidamento di al Comune di Milano, con collocamento presso la famiglia Persona_1 affidataria e diritto di visita dei genitori biologici: e Parte_2 Parte_1
In via ulteriormente subordinata: Disporre l'adozione “mite” permettendo alla OR Per_1 [...] di mantenere, comunque, un legame con la famiglia biologica di origine, ordinando che la Per_1
OR, possa riprendere ad incontrare, immediatamente, la madre e il padre, Persona_1 [...]
e In via istruttoria: si domanda disposizione di CTU per Parte_2 Parte_1 valutare le capacità genitoriali di e di con acquisizione Parte_2 Parte_1 di relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale minori e adulti che seguono questo nucleo familiare”.
rappresentava che, come sostenuto da parte appellante, non era stato svolto Parte_2
9 dal giudice di prime cure un accertamento in concreto sui genitori;
che tutte le parti del giudizio avevano richiesto in primo grado l'adozione mite della minore, consentendole così di mantenere un legame con la propria famiglia d'origine.
I Servizi Sociali del Comune di Milano depositavano relazione di aggiornamento in data 26.05.2025, rappresentando che “le operatrici scriventi (…) non hanno mai conosciuto i genitori biologici della bambina ma solo gli affidatari e poi i genitori adottivi. è collocata presso la famiglia adottiva Per_1 da gennaio 2025; la bambina sin da subito ha mostrato una buona capacità adattiva e ha instaurato con la coppia una relazione sempre più significativa. Al momento la bambina riconosce i coniugi come i propri punti di riferimento, riferendosi a loro come “mamma e papà”. Secondo quanto riferito la bambina avrebbe un buon ritmo sonno-veglia (…) appare serena e allegra, sorridente, con buona relazione anche con la famiglia allargata della coppia, che riconosce. Gli incontri con i genitori biologici e la famiglia allargata sono partiti a novembre 2023 e sono stati sospesi a novembre 2024; la bambina al momento del collocamento in famigli adottiva aveva compiuto un anno da poco e in quel periodo di tempo aveva incontrato i genitori in spazio neutro ogni mese, per due volte al mese. La riattivazione eventuale degli incontri costringerebbe alla luce dell'età che ha, dei pochi incontri effettuati Per_1 con i genitori biologici nel passato e del tempo intanto trascorso a dover ricostruire, ex novo, una relazione con il sig. . Pt_1
Il Servizio concludeva ritenendo che una eventuale riattivazione degli incontri tra la minore e i genitori biologici sarebbe destabilizzante per la piccola specie nella fase iniziale Per_1 dell'adozione in cui sta costruendo e fortificando sempre più il legame e l'attaccamento con i genitori adottivi.
All'udienza del 10.06.2025, il difensore di ha chiarito che la propria assistita Parte_2
è sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Le parti hanno richiamato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi: in particolare parte appellante ha insistito per l'espletamento di CTU volta a valutare le capacità genitoriali di Parte_1
ed eventualmente se vi siano spazi per il mantenimento del rapporto tra minore e padre;
[...] il difensore di , rappresentando che la sua assistita non è stata più ricoverata Parte_2
e cha allo stato si trova in condizione di compenso e svolge attività lavorativa, ha insistito per l'espletamento di CTU volta a valutare le capacità genitoriali ed eventualmente se vi siano spazi per il mantenimento del rapporto con la minore. Il curatore speciale si è opposto alla richiesta di espletamento di CTU;
il difensore dell'ente tutore del minore si è opposto alla richiesta di
10 espletamento di CTU volta all'accertamento delle capacità genitoriali, nulla opponendo invece all'espletamento di CTU volta all'accertamento della possibilità di un mantenimento dei rapporti della minore con entrambi i genitori. Il P.G. ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'espletamento di CTU.
All'esito della predetta udienza, in data 16.06.2025, è stata depositata ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensiva proposta da entrambe le parti e disposta CTU per acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione all'attualità sulle capacità genitoriali dei genitori e per accertare se, alla luce delle dedotte mutate condizioni personali, vi siano margini per il mantenimento dei rapporti tra la minore e ciascuno dei genitori.
In data 29.10.2025, è stato depositato l'elaborato peritale da parte della dott.ssa Persona_8
acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali, letta l'istanza congiunta Pt_7 dell'ente tutore e del curatore speciale della minore, ha convocato il consulente dell'Ufficio per rendere chiarimenti all'udienza del 04.11.2025.
All'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Reputa la Corte che l'appello possa trovare accoglimento limitatamente alla richiesta di revoca dell'interruzione dei rapporti tra la minore ed i componenti della famiglia di Persona_1 origine, laddove nel resto la sentenza debba essere confermata.
Osserva in premessa la Corte che l'istituto della dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinato dagli articoli 8 e seguenti della L. 184/1983, rappresenta uno degli interventi più incisivi che l'ordinamento consente nei confronti della famiglia. L'allontanamento definitivo del minore dal proprio nucleo di origine, secondo una costruzione normativa ormai consolidata, trova legittimazione solo quando risultano integrate circostanze di abbandono morale e materiale, in senso tecnico, e quando sia accertata l'impossibilità, non meramente astratta, ma concreta, attuale e irreversibile, di recuperare le competenze genitoriali entro tempi adeguati ai bisogni evolutivi del minore.
Ciò premesso, in primo luogo la Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il primo giudice ha correttamente ritenuto la sussistenza dello stato di abbandono della minore.
Ed invero, questa Corte, così come il Tribunale, hanno ben presente il costante orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità
11 ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito. In particolare in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata come extrema ratio - a causa della irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo per loro totale inadeguatezza” (Cassazione civile sez. I,
13/02/2020, n.3654).
La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso: l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)"; del pari,
l'art. 8 della CEDU ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)".
Al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile "certi" in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU,
17/04/2021, A.I. c. Italia;
Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
Corte EDU, 10/09/2019, Strand
OB e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre
2015, S. H. c/Italia).
Posto, dunque, che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una "soluzione estrema", il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi
12 dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria"
(sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
La Corte condivide integralmente la analitica motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale per i ORnni di Milano esaminato in modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte dei genitori della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di . Persona_1
Ritiene la Corte che dall'istruttoria svolta sono emersi con certezza quegli elementi aventi valenza probatoria e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza dei genitori biologici di e ) e l'insuperabile Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 incertezza prognostica circa l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle loro capacità e competenze genitoriali, non essendo bastevole a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, che non sia accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze della minore e compatibile con i tempi evolutivi della stessa.
La valutazione del Tribunale è basata su più elementi fattuali oggettivi, emersi dalle relazioni trasmesse dal servizio sociale e dalle valutazioni cliniche allegate.
Occorre allora ripercorrere le relazioni che si sono susseguite nel tempo.
Relazione clinica relativa a del 26.03.2024: Parte_8
La paziente in oggetto è in cura presso il CPS di via Mosca dal 30.5.2014 per Disturbo Bipolare. Ha gentilizio psichiatrico positivo (figlia di madre schizofrenica), sono presenti vissuti post-traumatici dall'infanzia con affidamento al comune e collocamento presso comunità in età evolutiva. Per diversi anni dalla nostra presa in carico il quadro clinico è stato caratterizzato da periodiche riacutizzazioni affettive con necessità di ricoveri in SPDC per affaccendamento ed elezione timica maniformi e fasi contropolari con episodi distimici o misti.
Ad aprile 2017 (…) la paziente metteva in atto un tentativo eterolesivo nei confronti delle figlie mentre dormivano. In quel frangente riconosceva prontamente il rischio recuperando lucidità e chiedeva spontaneamente aiuto chiamando l'ambulanza. Da allora le prime due figlie sono state prese in carico dalla Tutela dei Minori del Comune di Milano con collocamento presso il padre. La paziente ha sempre mostrato un buon compenso nelle fasi intercritiche di malattia con insight di malattia alto, compliance valida e alleanza terapeutica ottima. Ha ricevuto riconoscimento di invalidità civile al 100%,
13 usufruisce di Amministrazione di sostegno (avvocato Pomodoro) e lavora attualmente come categoria protetta presso un hotel di Milano. All'inizio del 2018 è stata inserita in un programma riabilitativo presso la CRM (…) ad agosto è stata ricoverata presso il nostro SPDC per condizione timica ipomaniacale con aspetti marcati di disforia. (…)
A gennaio 2020 veniva dimessa dalla comunità e contestualmente avviava una convivenza con codegente della CRM con il quale poi si è sposata a dicembre 2020.
In data 25.3.2022 la paziente riferiva episodio di violenza sessuale da parte di uomo a lei noto che Contr veniva dunque denunciato. Ha quindi effettuato una visita in urgenza in in data 29.3. In quel contesto la paziente appariva comprensibilmente scossa e affrante per quanto accaduto. Nel contempo tuttavia sono risultate assenti note di scompenso maniacale così come non è emersa sintomatologia psicotica in fase attiva.
Durante l'estate 2022 la paziente verbalizzava il desiderio di avere un figlio con il nuovo marito e, nonostante la coppia sia stata supportata dai curanti con un intervento psico-educativo volto a migliorare la consapevolezza rispetto ai rischi e alle prospettive del nascituro, nel mese di gennaio 2023 la paziente comunicava lo stato di gravidanza (…) rispetto alla nascita della bambina col progredire della gravidanza si è mostrata progressivamente più preoccupata per l'incertezza dell'esito della segnalazione che sapeva sarebbe inviata dai Servizi coinvolti (…) dopo la nascita della bambina la coppia genitoriale è andata incontro a una definizione del proprio stato e il marito della NO si è allontanato andando a vivere per conto proprio.
La NO è stata ricoverata il 27 settembre per importante irritabilità e reattività anche a causa Pt_2 dell'elevata emotività espressa nel contesto domestico associata a condizioni fisiche non ottimali legate alla difficile guarigione della ferita chirurgica da taglio cesareo che la rendevano meno autonoma negli spostamenti. Dimessa il giorno 11 ottobre ha cercato e trovato un lavoro, spinta da necessità economiche, ma non è poi riuscita a mantenerlo in ragione della propria fragilità di coping.
Nel mese di dicembre 2023 ha chiesto un nuovo ricovero in SPDC (…) dopo il rientro al domicilio ha ripreso il lavoro in hotel con un orario ridotto e ha mantenuto faticosamente i rapporti con i curanti del Contr per difficoltà a conciliare gli orari di lavoro con il resto degli impegni, tuttavia si è sempre presentata puntuale per la somministrazione della terapia mensile farmacologica intramuscolo.
Nella giornata di lunedì 11 marzo 2024 veniva nuovamente ricoverata in SPDC per agito autolesivo.
Giungeva in PS accompagnata dall'ex per tentativo di autosoffocamento con modalità per lo più disorganizzata. L'agito si collocava all'interno di una condizione distimica cronicizzata a partire
14 dall'affidamento dell'ultima figlia all'età di un mese. L'agito veniva tendenzialmente Per_1 minimizzato.
La paziente riferiva autosospensione della terapia stabilizzante con litio e mancata ripetizione della terapia long-acting da pochi giorni per abulia, sentimenti di scoraggiamento e disinvestimento sul sé
(…) l'agito che ha condotto la paziente al ricovero veniva descritto minimizzandolo come un gesto di arrendevolezza.
Successivamente maturava una critica maggiore manifestando sentimenti di autoreponsabilizzazione più congrui rispetto alla propria identità personale (…) si osservano risorse di resilienza psicologica personale in condizione di supporto psicoeducativo continuativo molto buone (…) La NO Pt_2 ha un assetto affettivo molto buono dal punto di vista relazionale, manifesta competenze di intelligenza emotiva alte, è in grado di costruire rapporto di fiducia e collaborazione solidi con i curanti. Si ritiene che l'aspetto di fragilità maggiore da un punto di vista temperamentale sia l'aspirazione a tratti velleitari a una vita altamente performante sia sul piano familiare che lavorativo, aspetti peraltro congrui con i vissuti psicologici di deprivazione socio-familiare subiti dall'infanzia (necessità parafisiologica di emancipazione e affrancamento dai propri traumi psichici). In questo contesto la paziente a volte ipervaluta le proprie capacità di resilienza e si carica di un eccesso di responsabilizzazione rimandando la richiesta di aiuto quando i prodromi di malessere sono già montati in franchi sintomi. È in corso lavoro attivo su questi aspetti e la paziente continua a manifestare ottima collaborazione.
Relazione clinica del 11.01.2024: Parte_1
Il signor è in cura presso il CPS dal 2009 per una sintomatologia clinica ascrivibile Parte_1
a disturbo schizoaffettivo (…) il fratello è l'unico familiare in vita (…) il paziente lavora come addetto nella sicurezza con turni nelle 24 ore (…) negli anni il paziente ha interrotto più volte e per lunghi periodi la terapia psicofarmacologica contro il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico-megalomanici e persecutori (…) è stato inserito presso la CRM di via Assietta dal 2017 al 2019.
Dopo le dimissioni è andato a vivere da solo, effettuando una psicoterapia privata. Successivamente ha iniziato la convivenza con un'ospite della struttura, anch'essa affetta da un disturbo psichiatrico.
Nel corso degli anni la convivenza è stata discretamente buona, seppur non priva di conflittualità, fino al matrimonio (dicembre 2020). È stata pianificata una gravidanza poi, sconsigliata dai curanti, da cui è nata a [...] 2023 la figlia Per_1
15 Dal punto di vista clinico l'ultima visita psichiatrica è stata effettuata in data 19.12.2023 dalla dott.ssa che descrive una discreta stabilità clinica: eutimia, assenza di alterazione della sfera Per_9 ideo-percettiva, non alterazione del profilo comportamentale di rilievo, pattern alimentare ed ipnico conservativi.
Relazione di aggiornamento del 24.01.2024:
Come disposto dal decreto provvisorio del 25.9.2023 si è provveduto a collocare la piccola in Per_1 data 10.10.2023 in affido etero-familiare presso una famiglia di pronta accoglienza dell'Associazione
OM (…) contestualmente è stato attivato il Servizio Spazio Neutro del Comune di Milano dove si sono già svolti alcuni incontri tra la minore e i genitori: la regolamentazione ha previsto inizialmente incontri quindicinali con la mamma e mensili con entrambi i genitori (…) era stata osservata una iper-attivazione della NO che iniziava a manifestare segnali di malessere. Poche ore dopo il marito informava il Servizio di comportamenti inadeguati della NO anche nei suoi confronti, che in alcuni frangenti sfociavano in atti impulsivi. Pochi giorni dopo, il 18 settembre la NO, che aveva già fatto accesso al pronto soccorso, è stata ricoverata preso l'SPDC dell'Ospedale San Carlo con TSO ed è rimasta in ospedale fino all'11 ottobre (…) i coniugi ci hanno anche informati della decisione presa dal signor di separarsi (almeno temporaneamente) (…) Dopo il ricovero la NO si Pt_1 Pt_2
è attivata per la ricerca di un'occupazione lavorativa, stante anche il fatto che sta vivendo un momento di importante fatica economica. La NO percepisce l'assegno di invalidità che le è stato decurtato in quanto deve restituire una somma all'INPS, e ha concordato con il marito un mantenimento mensile di 250 euro.
Rispetto al lavora la NO è riuscita a sottoscrivere un contratto come categoria protetta a tempo determinato per un periodo di tre mesi in qualità di addetta alle pulizie in albergo di Milano, con possibilità di rinnovo ed eventuale stabilizzazione successiva (…) in data 16.12.2023 è stata ricoverata ancora nel reparto di psichiatria dell'Ospedale San Paolo su sua richiesta: la NO aveva infatti riferito “di sentirsi molto depressa e di avere pensieri brutti” (…) il ricovero è durato fino al 29 dicembre, data in cui è stata trasferita in una struttura di lungo degenza dove dovrebbe restare per circa
30/40 giorni in provincia di Novara. Le dimissioni sono previste per il 25.1.2024. Attualmente pertanto la NO non incontra presso lo Spazio Neutro ma è desiderosa di riprendere Pt_2 Per_1 le visite con la figlia una volta dimessa (…).
Il signor è stato incontrato in un colloquio recentemente, continua regolarmente il suo lavoro Pt_1 come ha detto ai servizi di controllo ad Assago. Nel corso del colloquio ha ribadito la volontà di vivere
16 separatamente da , ipotizza una separazione dal punto di vista legale anche con l'obiettivo Parte_2 di favorire economicamente la NO, non esclude un possibile futuro riavvicinamento sentimentale con lei. Ritiene però che sia una condizione indispensabile che la NO riesco a raggiungere Pt_2 una maggiore autonomia lavorativa ed economica, aspetto poco realistico considerata la patologia di cui soffre la moglie. Ha riportato di essersi sentito sopraffatto e molto affaticato dal periodo trascorso;
effettivamente durante il prolungato ricovero presso il Buzzi della NO lui ha dovuto farsi Pt_2 carico del lavoro, della casa e delle visite giornaliere alla moglie (…) per quanto riguarda Per_1 seppure dispiaciuto per non potersi occupare personalmente di lei comprende che l'affido eterofamiliare risponde ai bisogni della bambina. Esprime il desiderio di poter mantenere nel tempo un rapporto con lei e vederla crescere. (…) è certamente una persona affettiva, calda, che ha in mente le Parte_2 sue figlie a cui vuole molto bene. Nei momenti di maggiore benessere psicofisico riesce a mettere in campo buone risorse ma per un tempo limitato (…) Nei momenti, invece, di scompenso psichico la NO non è in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale in modo adeguato. Per quanto riguarda il signor le scriventi hanno una conoscenza più recente essendo la sua unica figlia e Pt_1 Per_1 quindi papà solo da pochi mesi. Anche lui è sicuramente un uomo affettivo, capace di intendersi di fronte lui stesso però è consapevole della sua patologia psichiatrica e a tal proposito ha Per_1 esplicitato “sono più sano dal punto di vista clinico - rispetto alla moglie - ma non avrei potuto gestire una bambina così piccola”. Ad esempio dopo le dimissioni di dal Buzzi, dal 7 settembre, Parte_2 non è più riuscito voi ad andare a trovare la figlia e di fatto non l'ha più incontrata fino al mese di novembre quando si è poi recato è Spazio Neutro. Si ribadisce quanto già riportato nella precedente segnalazione in merito all'assenza di risorse familiari e/o amicali disponibili a prendersi cura a tempo pieno di sia dalla parte della madre che del padre della minore. Per_1
Relazione incontri tra la minore e i genitori del 14.05.2024:
Le visite sono proseguite in un clima positivo (…) i genitori si sono sempre presentati al Servizio regolarmente e puntualmente (…) spesso all'inizio dell'incontro all'arrivo nella stanza dove Per_1 la attendono i genitori, è apparsa visibilmente spaesata, mostrando fatica. Una volta ambientata, però dopo qualche minuto, l'incontro è continuato serenamente. ha preferito stare in braccio e i Per_1 genitori hanno accolto questa sua esigenza tenendola vicendevolmente tra le braccia, coccolandola amorevolmente (…) i genitori sono sempre stati collaboranti, mostrando di fidarsi ed affidarsi a chi si prende cura della figlia in questo momento. La NO ha spesse volte dimostrato di riconoscere Pt_2
i bisogni primari della piccola e di sapersene in questo senso prendere cura (…) il sig. seppur Pt_1
17 più “impacciato” alle volte, è sempre comunque riuscito a stabilire un contatto delicato e idoneo con la figlia (…) negli incontri finora svolti i genitori si sono mostrati affettuosi e la piccola sempre serena, inoltre pare evidente l'investimento emotivo dei genitori nei confronti della figlia.
Relazione di aggiornamento del 23.05.2024:
Richiesto da codesta autorità giudiziaria si è provveduto ad incontrare il signor fratello Persona_10 della NO , insieme alla moglie NO (…) entrambi hanno Parte_2 Parte_9 descritto un rapporto con la NO difficile, complesso e poco continuativo a causa di Pt_2 incomprensioni avvenute nel corso degli anni. Il signor spiega di periodi in cui la sorella si Per_7 rivolge, in particolare a lui, in modo insistente, anche più volte al giorno, quando ha bisogno di aiuto, soprattutto per richieste di tipo economico. Allo stesso tempo la NO mantiene una Parte_2 certa distanza e non condivide con loro informazioni importanti che la riguardano (…) Dopo avere riflettuto rispetto ad una loro eventuale disponibilità ad accogliere entrambi ritengono che non Per_1 sia un progetto sostenibile, non tanto per l'impegno che richiederebbe l'accudimento e la crescita della nipotina, quanto per la difficile gestione dei rapporti con la mamma. Nello specifico si prefigurano una forte ingerenza della NO , ritengono che non riuscirebbe a rispettare le regole e che loro Pt_2 si troverebbero in difficoltà nel tentativo di arginarla. Pensando, inoltre a reputano che una Per_1 soluzione di affido intrafamiliare non risponderebbe ai bisogni della bambina ma al contrario la esporrebbe ad un groviglio relazionale non adeguato alla crescita (…).
In data 11 Marzo 2024 il servizio sociale ha ricevuto un verbale delle forze dell'ordine in cui veniva riferito di un atto autolesivo della NO . In seguito a tale episodio la NO è stata Pt_2 Pt_2 ancora ricoverata in SPDC presso l'ospedale San Carlo dove è rimasta fino al 26 Marzo per poi essere dimessa e rientrare al proprio domicilio con la proposta dei curanti di un inserimento a lungo termine in una comunità psichiatrica riabilitativa.
È parere dei medici che la NO debba ricevere un supporto nella quotidianità per raggiungere Pt_2
e mantenere un equilibrio sufficientemente buono lei anche in considerazione del fatto che attualmente non sono presenti nella sua vita persone che vivono con lei.
Sono stati effettuati due colloqui con la NO che al momento ha dichiarato di non voler accogliere la proposta di un suo inserimento in comunità ma di voler far di tutto per riprendere la sua vita a casa e il lavoro, pur mantenendo la consueta presa in carico presso il CPS (...).
Per quanto riguarda il rapporto con il marito la situazione appare in divenire rispetto alle scelte future anche se i coniugi hanno fatto un incontro con i rispettivi legali per iniziare a definire le modalità della
18 separazione. Nonostante non siano più conviventi signori si frequentano e trascorrono del tempo insieme mantenendo un rapporto rispettoso e affettivo (…) la NO è apparsa molto Pt_2 consapevole dei motivi che rappresentano per lei una fonte di intenso malessere (…) per quanto riguarda proseguono regolarmente e in modo positivo gli incontri presso lo Spazio Neutro con Per_1 entrambi i genitori (…) Per quanto riguarda il signor è stato incontrato in due colloqui: lo Pt_1 stesso ha dichiarato di prefigurarsi di potersi occupare di a partire dal Marzo del 2025, data Per_1 in cui, con la scadenza del contratto di locazione tornerà nelle sue disponibilità l'appartamento di sua proprietà in zona Baggio. Immagina, quindi, di poter rientrare in possesso della casa e tornare a vivere lì insieme alla figlia. Allo stesso tempo è consapevole del fatto che si troverebbe ad essere solo nella gestione della figlia e che questa strada è poco percorribile stante il fatto che è impegnato tutto il giorno lavoro fuori casa e non può contare su aiuti familiari o su altre risorse di prossimità. Ipotizza che sarebbe più semplice se trovassi una compagna che potesse sostenerlo nella quotidianità; non esclude di riprendere la convivenza con la moglie se questo potesse rappresentare un vantaggio per avere con sé
Ha anche espresso il timore che in futuro la figlia possa pensare che si è disinteressato di lei. Per_1
Per quanto riguarda la sua patologia nel corso dei colloqui ha dichiarato di sentirsi bene di ritenere di Contr essere in una situazione di buon compenso psichico tanto da pensare di “emanciparsi” dal A Contr tale proposito hai riferito di avere richiesto un colloquio con la sua psichiatra del insieme alla cognata medico per meglio approfondire e ridefinire la terapia farmacologica.
Per quanto riguarda le competenze genitoriali della NO si ribadisce che la patologia Pt_2 psichiatrica cronica di cui soffre non la rende in grado di occuparsi quotidianamente delle figlie tuttavia è affettivamente legata a loro e, nei momenti in cui sta bene, è capace di relazionarsi adeguatamente a loro (…)
Per quanto riguarda invece il signor pur manifestando un autentico affetto per la bambina è Pt_1 un desiderio di occuparsi di lei, e pur avendo un quadro di funzionamento psicologico differente da quello della moglie, si ritiene che comunque non sia nelle condizioni di potersi far carico a tempo pieno della figlia. Lo stesso signor riconosce che oggi non sarebbe in grado di prendersi cura di Pt_1 nella quotidianità. Anche in questo caso si rimanda alla relazione del servizio di spazio neutro Per_1 per un approfondimento maggiore rispetto al rapporto tra padre e figlia (…).
Alla luce della lunga conoscenza con il nucleo familiare si ritiene che si debba garantire a un Per_1 collocamento stabile e continuativo nel tempo presso una famiglia e che possa essere favorevolmente considerata la possibilità di un'adozione aperta che consenta di tutelare la minore garantendole la
19 possibilità di costruire affetti stabili e contemporaneamente mantenere un legame con la sua famiglia biologica.
La Corte d'Appello evidenzia, dunque, che il Tribunale per i ORnni, sulla base di tali complessive evidenze processuali, ha ritenuto rispondente all'interesse della minore adottare la pronuncia di adottabilità, non avendo riscontrato, nonostante gli interventi di sostegno messi in atto dai servizi e pur nella consapevolezza delle particolari fragilità psichiche ed esistenziali dei genitori, le condizioni che consentissero a di potere ricongiungersi al nucleo familiare Persona_1 di origine.
Correttamente, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale per i ORnni ha ritenuto che la situazione carenziale della madre risultasse non risolvibile in tempi compatibili rispetto alle esigenze di crescita della minore, dovendosi evidenziare che dalle relazioni dei servizi sociali emergeva come la NO attraversasse dei periodi di scompenso durante i quali aveva delle fasi maniacali, con gravi agiti anticonservativi, e ridotte energie sia fisiche che psichiche;
ha evidenziato ancora il Tribunale per i ORnni che d'altro canto il padre non risultava in grado di occuparsi in modo autonomo della figlia, come dallo stesso dichiarato.
A fronte di tali emergenze, il Tribunale per i ORnni ha ritenuto che nessun intervento di sostegno fosse adeguato a rimuovere le situazioni di difficoltà e di disagio in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore e con il suo diritto a vivere in uno stabile contesto familiare.
Ha osservato infine il Giudice di prime cure che entrambi i genitori sono sostanzialmente privi di una rete familiare di supporto, in quanto il fratello di e la di lui moglie hanno Parte_2 con convinzione negato la propria disponibilità ad adottare la nipote dichiarandosi non in grado di far fronte a possibili condotte intrusive della madre biologica, mentre il fratello minore di ha manifestato la non disponibilità a vicariare il fratello per motivi di famiglia e Parte_1 di lavoro.
Il Tribunale ha quindi formulato una prognosi negativa sulla recuperabilità di sufficienti competenze genitoriali in capo ad alcuno dei genitori nella attualità e in prospettiva futura in tempi compatibili con i bisogni evolutivi della minore.
Da ultimo il Tribunale per i ORnni ha rilevato che i legami familiari tra la minore e i genitori biologici non risultavano consolidati, in parte per la condizione di fragilità psichica di entrambi i genitori e per la conseguente difficoltà di instaurare ancor prima che conservare un legame affettivo e di attaccamento con la minore, in parte perché è emerso che all'esito degli incontri in
20 spazio neutro tra la minore e i genitori, che si sono svolti tendenzialmente ogni quindici giorni nell'arco di un anno, la bambina rientrava “frastornata”.
Per questi motivi
il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per la cosiddetta adozione mite o per l'adozione aperta, fermo restando comunque garantito il diritto di ricevere, secondo quanto stabilito dalla legge- informazioni sulle sue origini.
Ritiene la Corte d'Appello che le motivazioni della decisione adottata dal Giudice di prime cure siano corrette e condivisibili: al fine di valutare all'attualità il giudizio sull'idoneità genitoriale anche alla luce della natura evolutiva dei percorsi di supporto intrapresi dai genitori biologici in condizione di fragilità, questa Corte d'Appello ha disposto l'espletamento indagini peritali su entrambi i genitori onde accertare sia le capacità genitoriali sia l'eventuale compatibilità di un'adozione mite ovvero di un'adozione aperta con i bisogni evolutivi della minore.
Dall'elaborato peritale depositato in questa fase di giudizio emerge che il Consulente dell'Ufficio, pur evidenziando la necessità di collocare in via definitiva la minore in una famiglia esterna al nucleo biologico al fine di non riattivare dinamiche di un passato familiare già molto doloroso, consentendole la possibilità di vivere in un ambiente affettivamente stabile e adeguato, ha suggerito l'opportunità di mantenere i rapporti tra la minore e i genitori biologici, evidenziando da un lato l'assenza di comportamenti devianti dei genitori tali da doverli escludere completamente dalla vita della figlia e dall'altro che tale assetto sarebbe stato il più rispondente all'interesse della minore, la quale “nella complessità di un assetto familiare meno ortodosso e allargato può se ben guidata dalla famiglia collocataria, che sia affido o adozione, a sviluppare una strutturazione del sé più solida ed equilibrata potendo conoscere le proprie origini e potendo esperire seppur in maniera limitata l'affetto e l'amore che hanno reso possibile la sua nascita evitando così di sviluppare in adolescenza quella morbosa ricerca delle proprie origini in fase di definizione della propria identità”.
In particolare la CTU, rispondendo alle obiezioni sollevate dal Curatore Speciale della minore e riportandosi al contenuto delle relazioni di SN nonché al resoconto della dott.ssa ha Per_11 evidenziato che, rispetto al passato, entrambe le parti hanno avuto un'evoluzione positiva
(condizioni cliniche migliorate, reperimento di rispettive attività lavorative, reperimento di un'abitazione da parte del risoluzione delle problematiche di coppia) che, pur non Pt_1
21 potendo giustificare un affidamento ad esse della bambina – a causa delle rispettive importanti e non trascurabili patologie psichiatriche e delle conseguenti criticità genitoriali - è comunque meritevole di considerazione, tenuto conto anche, contrariamente a quanto sin qui emerso, dell'importante presenza del fratello di e della moglie, che possono e sono Parte_1 disponibili a fornire un supporto e un riferimento alla coppia.
Con riguardo a , la CTU ha sottolineato quanto segue: “Viene ai colloqui Parte_2 puntuale, ben vestita e si mostra collaborante in ogni aspetto. (…) Racconta, in maniera coerente e lineare, gli episodi della sua vita che la potrebbero mettere in cattiva luce ai miei occhi (senza nascondere nulla del suo passato) con grande coraggio. (…) Al momento della CTU sembra, per tutto il percorso, compensata così come dichiarato in un certificato dall'ultima psichiatra che l'aveva in carico al CPS dell' e Carlo che certifica un disturbo schizoaffettivo al momento ben compensato. Parte_3
(…) Tuttavia, a un livello più profondo, emergono elementi di maggiore fragilità strutturale (…). La sig.ra non ha sviluppato ancora una responsabilità verso sé stessa e verso le proprie fragilità dettate dai numerosi traumi;
rimane infatti una passività residuale in cui non ha ancora preso coscienza della possibilità di attivarsi per “prendersi cura” delle sue ferite per assumersi in maniera adulta la responsabilità piena delle sue azioni e della sua vita. (…) Rispetto alle capacità genitoriali la Sig.ra ha come punto di forza una qualità che è fondamentale per relazionarsi affettivamente che è la Pt_2 costanza d'oggetto ovvero la capacità di mantenere un legame profondo con le sue figlie anche quando sono fisicamente assenti e questo aspetto della sua personalità è fondamentale per mantenere relazioni emotivamente stabili nel tempo. Oltretutto è una persona caratterizzata da grande dolcezza e affettività.
La genitorialità della Sig.ra è azzoppata dalla sua incapacità a tollerare lo stress e da Pt_2 un'eccessiva suggestionabilità rispetto al mondo esterno e l'incapacità di assumere decisioni ben ponderate dato che tende in alcune occasioni a semplificare eccessivamente la complessità della realtà:
(…). Ciononostante, la sospensione del ruolo genitoriale sembra una soluzione eccessivamente radicale vista anche la testimonianza portata dalla dott.ssa di una buona capacità affettiva della Sig.ra Per_12 nei confronti delle figlie e DA e il buon esito degli incontri in spazio neutro con Per_5 Per_1 oltretutto la sig.ra non deve pagare lo stigma sociale di azioni avvenute nel passato.
[...]
Al momento della valutazione non emergono pensieri suicidari manifestando un buon attaccamento alla vita”.
Con riguardo a la CTU ha evidenziato quanto segue: “Il Sig.re Parte_1 Parte_1
è una persona pacata, colta, generosa affettivamente desiderosa di fare del bene. Anche lui si porta
22 dietro una diagnosi di disturbo schizoaffettivo al momento compensato che, a mio parere, non accetta del tutto (…) Dal punto di vista della CTU ci sono degli impedimenti che sono di tipo clinico. Infatti il Sig.re per quanto si descriva come empatico, calmo, cooperativo e dichiari di aver un buon Pt_1 autocontrollo ancora non ha piena coscienza delle sue problematiche seppur ne conosca bene l'origine.
(…) Le risorse genitoriali del Sig.re ci sono dal momento in cui si presenta a me come una Pt_1 persona responsabile che ha fortemente investito nel progetto della genitorialità ma che è stato un po' travolto dalle problematiche che si sono presentate nella relazione con la Sig.ra durante la Pt_2 gravidanza di quest'ultima. (…) Purtroppo, dato che non ha risolto ancora pienamente lutti e traumi del passato, potrebbe entrare ancora in stati della mente disregolati non avendo lui piena consapevolezza e connessione con i propri vissuti o stati interni o non avendoli ancora integrati attraverso un lavoro psicoterapeutico su di sé che lo supporti non tanto a comprendere ma a risolvere maggiormente il malessere che la sua storia personale e la sua condizione clinica ha inevitabilmente indotto. Quindi soprattutto nel suo caso non ci sono motivazioni per sospendere una genitorialità che di fatto non è stata ancora esperita dal Sig.re perché si tratta di una persona educata responsabile e collaborante e Pt_1 che non ha mai fatto agiti pericolosi per sé o per altri;
però non si può nemmeno pensare, dato il suo quadro clinico, che possa occuparsi quotidianamente di e Persona_1 quindi la sua genitorialità va a mio parere limitata a momenti di scambio affettivo che esulano al momento da una responsabilità quotidiana”.
A conclusione dell'elaborato, la CTU ha suggerito di ipotizzare, per mantenere la relazione genitori-minore, due incontri al mese di mezza giornata o, quando la bimba sarà più grande e avrà preso confidenza, un incontro al mese di tutta la giornata, evidenziando altresì la necessità di prevedere, quale condizione obbligatoria per entrambi i genitori biologici per conservare tale assetto, un percorso di sostegno alla genitorialità ed un lavoro su di sé col supporto di una psicoterapia volta a migliorare le capacità riflessive diminuendo eventuali agiti impulsivi.
Le successive relazioni dei servizi sociali (relazione del 23.05.2025) evidenziano che la minore è collocata presso la famiglia adottiva da gennaio 2025, che ha sin da subito mostrato capacità adattiva e che ha instaurato con la coppia di genitori adottivi una relazione significativa, riconoscendo i coniugi come i propri punti di riferimento e riferendosi a loro come “mamma e papà”. I servizi danno conto del fatto che gli incontri con i genitori biologici sono iniziati a novembre 2023 e sono stati sospesi a novembre 2024, che la bambina al momento del collocamento in famiglia adottiva aveva compiuto un anno da poco e che in quel periodo aveva incontrato i
23 genitori biologici in spazio neutro ogni mese, per due volte al mese. A parere dei servizi una riattivazione degli incontri potrebbe essere destabilizzante e faticoso per in Persona_1 relazione alla fase iniziale dell'adozione in cui sta costruendo e fortificando il legame e l'attaccamento con i genitori adottivi.
La relazione clinico-psichiatrica di del 18.07.2025 dà atto che l'appellante è in Parte_1
Cont cura presso il dal 2009 per una sintomatologia clinica ascrivibile a Disturbo Schizoaffettivo: negli anni ha interrotto più volte e per lunghi periodi la terapia psicofarmacologica contro il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico megalomanici e persecutori.
Da febbraio 2024 è emersa una discreta collaborazione e nell'ultima visita del 10 luglio 2025 una discreta stabilità clinica.
Nel corso dell'udienza il CTU, convocato a chiarimenti, ha spiegato come non vi siano elementi tali da suggerire “un rientro in casa” della minore con i genitori, dovendosi preferire una stabilità del collocamento della stessa presso la famiglia affidataria per garantire in tal modo il miglior interesse della minore. Ha però suggerito di valutare l'opportunità di mantenere i rapporti con i genitori biologici.
Chiamato inoltre a chiarire la valutazione tecnica in ordine alla patologia di Parte_1
(riferimento a pag. 23 dell'elaborato peritale), il CTU ha spiegato in udienza: “ si trova Persona_1 in stato di abbandono. In questo senso confermo i risultati dell'osservazione dei genitori e allo stesso tempo mi preoccupo del passato di che ritengo sia da tutelare come origine. Ritengo che Persona_1 sia competenza del Giudice e delle parti prendere posizione concreta rispetto alla forma giuridica da dare a questa relazione. In questo senso preciso che la storia di è da tutelare nel senso che Per_1
l'allontanamento dal padre non è stata una decisione di quest'ultimo ma di altri soggetti che sono intervenuti e pertanto ritengo che questo rapporto sia da salvaguardare per quanto attualmente lo stato di abbandono sia giuridicamente sussistente”.
Ha poi aggiunto: “le stesse valutazioni e chiarimenti qui resi valgono per la madre”.
Alla medesima udienza l'Assistente Sociale ha chiarito che ha incontrato i genitori Persona_1 biologici dall'età di un mese fino all'età di un anno effettuando pertanto dodici incontri in Spazio
Neutro con il padre e dodici incontri con la madre nel primo anno di età; dopo di che non li ha più incontrati. Ha riferito che ad oggi la bambina è collocata in una famiglia affidataria con i requisiti per l'adozione a decorrere dal mese di gennaio 2025 e che mostra una forma di collegamento con
24 la famiglia affidataria e anche con i familiari degli affidatari ascendenti e collaterali.
Sulla base di quanto emerso ritiene la Corte che, se è pur vero che la strada adottiva non deve essere intrapresa al fine di rinvenire un nucleo familiare migliore di quello naturale essendo l'extrema ratio, è altrettanto vero che nel caso di specie sono emerse gravi criticità a causa delle fragilità psichiche dei genitori biologici che necessitano di perduranti cure e di un'attenzione ed un supporto costanti da parte delle figure socio-sanitarie di riferimento, per cui deve ritenersi che ad oggi l'inadeguatezza dei genitori biologici non possa essere colmata in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore : le loro le loro carenze da questo punto di vista, Persona_1 sebbene indipendenti da volontà o colpa, sono tali che nessun intervento di sostegno sarebbe oggi sufficiente a garantire alla minore un processo di crescita adeguato.
Gli episodi dei ricoveri ospedalieri e dei gesti autolesivi, anche recenti, confermano uno stato di preoccupante fragilità della relazione madre-bambina.
Del pari il padre presenta un complesso quadro personologico, fortemente pregiudizievole per una serena crescita psicoemotiva di , avendo una sintomatologia clinica che necessita di Persona_1 costante terapia psicofarmacologica che ha in passato frequentemente interrotto
contro
Pt_1 il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico megalomanici e persecutori: egli manifesta quindi meccanismi difensivi di negazione che non gli permettono di comprendere pienamente i bisogni della figlia, rendendolo incapace di assumersi le proprie responsabilità e di attivare meccanismi di riparazione in vista di un suo cambiamento, con conseguente inattuabilità di un percorso di sostegno e recupero delle sue competenze genitoriali.
La CTU svolta nel presente grado di giudizio e le relazioni dei servizi sociali hanno, invece, evidenziato che l'attuale collocamento di è in concreto rispondente ai suoi bisogni e Persona_1 suoi interessi. I genitori preadottivi, come confermato dai servizi, hanno dimostrato ampie capacità a cogliere i bisogni della minore e a garantirle un'evoluzione corretta nelle varie tappe di crescita.
Alla luce di tali risultanze, deve escludersi che sussista tra e i genitori biologici un Persona_1 rapporto tale da escludere lo stato di abbandono e giustificare la sospensione del procedimento di adottabilità.
In primo luogo va evidenziato che ha incontrato i genitori biologici solo da quando Persona_1 aveva un mese di vita fino all'età di un anno, effettuando pertanto solo dodici incontri in Spazio
25 Neutro con il padre e dodici incontri con la madre;
successivamente è intervenuto il provvedimento del Tribunale per i ORnni: non si può dunque affermare che vi sia una stabile relazione affettiva tra i genitori biologici e la minore, ma che ci sia un principio di relazione nella quale i genitori biologici hanno mostrato una capacità affettiva, ma che è stata subito interrotta per cause indipendenti dalla loro volontà..
In secondo luogo è emerso che entrambi i genitori biologici non sono in grado, in maniera totale ed irreversibile, di assicurare a “quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto Persona_1 psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” e, come si ricava chiaramente dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali e dall'elaborato peritale, tale situazione non ha carattere transitorio, perdurando irreversibilmente ormai dal momento della nascita della minore, ed è tale da pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico della minore.
In forza delle considerazioni svolte, reputa la Corte che lo stato di adottabilità di Persona_1 debba essere confermato, atteso che all'attualità il recupero di adeguate competenze genitoriali da parte dei genitori biologici appare irrealizzabile e comunque di durata di gran lunga superiore alle esigenze ed ai tempi di crescita della minore;
un percorso di recupero, peraltro, dall'esito comunque incerto.
Sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata ritiene la Corte che lo stato di abbandono, ossia la concreta situazione di privazione morale e materiale in cui si trova a vivere la minore in ragione delle concrete condizioni personali, psichiche, sociali e ambientali del contesto familiare d'origine, abbia i caratteri di gravità, oggettività e permanenza tali da far ritenere sussistente lo stato di abbandono: indipendentemente dalla colpa o dalla volontà dei genitori, infatti, ciò che rileva è che essi, sia pure ispirati dai migliori sentimenti, siano venuti meno - per ragioni oggettive tali da compromettere l'equilibrio psicofisico della minore - ai propri doveri di assistenza morale e materiale.
Del resto la dichiarazione dello stato di adottabilità non deve intendersi alla stregua di una sanzione per i genitori, bensì quale strumento per salvaguardare la posizione del minore: la giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che si possa pervenire ad essa anche quando, nonostante l'impegno profuso da un genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di realizzare un progetto di vita credibile per il figlio;
anche la situazione di incolpevole difficoltà del genitore derivante da una disabilità o da una particolare patologia può portare, secondo la Cassazione, a reputare sussistente lo stato di abbandono se,
26 nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, si traduca in una inidoneità a prendersi cura del figlio (Cassazione n. 28230/2013).
Le convincenti argomentazioni della sentenza di prime cure fondanti la declaratoria dello stato di abbandono di , integrate dagli accertamenti istruttori svolti nel presente grado di Persona_1 giudizio, conducono questa Corte a ritenere conforme all'interesse di la disposta Persona_1 interruzione dei rapporti di quest'ultima con i genitori e gli altri componenti della famiglia d'origine.
Ed invero, gli stessi appellanti hanno formulato, sia pure in via subordinata, una domanda di adozione mite ed in ulteriore subordine di adozione “aperta”, con ciò mostrando la consapevolezza delle difficoltà cui andrebbero incontro se dovessero occuparsi della crescita di , Persona_1 nonché della conformità all'interesse della figlia di crescere in un'altra famiglia in grado di offrirle le necessarie cure e attenzioni.
Attualmente ha sviluppato con la coppia preadottiva un legame ed una relazione Persona_1 affettiva: instaurare ex novo o ristabilire rapporti con la famiglia d'origine causerebbe in lei disagio e confusione nel processo di costruzione affettiva con gli adulti di riferimento, con il rischio di una profonda regressione a livello evolutivo. ha bisogno di riferimenti stabili ed esclusivi. Persona_1
Solo dopo aver acquisito e interiorizzato la necessaria sicurezza affettiva rispetto alla coppia preadottiva, potrà essere accompagnata nella conoscenza della sua storia adottiva ed eventualmente, congruamente preparata, dare concretezza a questa storia, incontrando i propri genitori biologici. In proposito la stessa CTU ha sottolineato la necessità di un'attenta valutazione della modalità e dei tempi di incontro con i genitori biologici.
Ancora, non paiono fondati i dubbi sollevati dal difensore dell'appellante sull'attendibilità delle conclusioni a chiarimento del CTU, in quanto in contraddizione rispetto a quanto emerso alle pagg. 21-23 dell'elaborato peritale: chiamata a chiarimento ed interrogata sul punto sia dalle parti che dalla Corte la consulente dell'Ufficio ha chiarito che si trova certamente in una Persona_1 grave, oggettiva e permanente condizione di deprivazione morale e materiale determinata involontariamente (in questo senso vanno lette ed integrate le conclusioni dell'elaborato) dalla particolari condizioni di fragilità psichica ed evidenziale di entrambi i genitori.
Quanto chiarito in udienza dalla CTU, integrato con le più recenti relazioni dei servizi sociali, convince questa Corte che tale valutazione tecnica sia stata sufficiente per inquadrare correttamente le specificità di e la qualità della relazione tra la bambina e i genitori Persona_1
27 biologici.
Del pari quanto alla relazione tra la minore e la coppia preadottiva non vi sono motivi per ritenere che i servizi sociali non abbiano indicato elementi sufficienti di valutazione.
Così ritenuti pienamente attendibili gli accertamenti peritali e le conclusioni rassegnate dal CTU come meglio specificate in sede di chiarimenti e tenuto conto altresì delle numerose e progressive relazioni dei servizi sociali, reputa questa Corte che, pur non essendo in discussione lo stato di abbandono materiale e morale di - di tal che nel caso di specie non si ritengono
Persona_1 sussistenti i presupposti per disporre un'adozione mite ex art. 44 lett. d) L. adozione, trattandosi di tipologia di adozione che nel caso di specie sarebbe pregiudizievole e priva di una valenza tutelante a fronte della assoluta ed irreversibile incapacità dei genitori biologici di ricoprire un ruolo attivo nella vita di pare opportuno, riformare la sentenza impugnata
Persona_1 esclusivamente in relazione all'interruzione dei rapporti tra e i componenti della
Persona_1 famiglia d'origine, prevedendo la possibilità per di mantenere i rapporti con i
Persona_1 genitori biologici, gli zii paterni ed eventualmente gli zii materni.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che può essere dato spazio anche nel caso di adozione legittimante alla possibilità del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine “purché ciò risponda al preminente interesse del minore stesso e siano adottate tutte le necessarie cautele, nonché sia accertata la disponibilità della famiglia adottiva. Tale possibilità (…) non viola il disposto dell'art. 27, ultimo comma della legge, perché, avuta bene presente la distinzione tra rapporti giuridici e relazioni interpersonali, è evidente che un eventuale rapporto del minore con il nucleo di origine non postula il permanere di rapporti giuridici. Sicché deve ritenersi consentito al giudice prevedere contestualmente alla pronuncia di adozione il mantenimento di relazioni interpersonali tra il minore adottato e figure significative della sua situazione precedente, quando ciò risponda al suo preminente interesse che, come è stato da autorevole dottrina sottolineato, non può essere inteso semplicemente come interesse alla non dispersione della storia familiare, ma richiede un elemento in più, che questa Corte ravvisa nel pregiudizio che deriverebbe al minore dal recidere alcuni rapporti”(Corte d'Appello di
Milano, 5 dicembre 2014 n. 9).
Nel caso di specie, nei tempi in cui la famiglia preadottiva e le figure professionali di riferimento riterranno essere nell'interesse della minore, potrà essere mantenuta viva in la sua Persona_1 storia familiare, con possibilità di ripresa dei contatti con i genitori naturali nei tempi e con le modalità rispondenti ai suoi bisogni evolutivi.
28 Il mantenimento dei contatti con il nucleo familiare naturale, da realizzare con le modalità individuate dai Servizi territorialmente competenti, in relazione alle richieste e necessità della minore stessa con la collaborazione della famiglia preadottiva, potrebbe facilitare in Persona_1 il processo di rielaborazione della propria storia personale, ma ciò solo allorquando la minore sia pronta e i componenti della famiglia d'origine adeguatamente preparati anche in ordine alla consapevolezza dell'importanza dell'impegno che assumono e che tali incontri (da svolgersi con le modalità indicate dai Servizi Sociali, inizialmente protette ed osservate, per due incontri al mese di mezza giornata in presenza di almeno due operatori dei servizi sociali) potranno essere in ogni momento interrotti qualora disturbanti per l'equilibrio psico-affettivo ed emotivo di Per_1
[...]
Per tali ragioni si ritiene di prevedere, contestualmente alla conferma della pronuncia di adottabilità, la possibilità che in futuro, valutate le condizioni della minore, nonché la serietà dell'intendimento dei genitori biologici, che dovranno a tal uopo necessariamente sostenere con l'ausilio dei servizi specialistici percorso di sostegno ed un lavoro su di sé volti a migliorare le capacità riflessive diminuendo eventuali agiti impulsivi, vengano programmati incontri predisposti dai servizi territorialmente competenti, incontri che potranno essere interrotti qualora le figure professionali preposte, sentiti i genitori adottivi, li reputino disturbanti il processo di crescita psico-emotiva della bambina.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese processuali del curatore speciale della minore, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale dell'appellante e di parte costituita Pt_1 Pt_2
Pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, al 50% a carico dell'appellante Pt_1
e al 50% a carico dell'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
l'intervento di , avverso la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i Parte_2
ORnni di Milano in data 02.10.2024 (pubblicata il 03.12.2024), in parziale riforma della pronuncia impugnata, così provvede:
1. revoca la disposta interruzione dei rapporti tra e i genitori biologici;
Persona_1
29 2. dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti, eventualmente in collaborazione con i Servizi sociali del luogo di residenza dei genitori biologici per il tramite dell' Autorità Centrale, valutate la serietà degli intendimenti dei genitori biologici, nonché le condizioni fisiche e psico- emotive della minore le sue necessità, con i tempi e con le modalità ritenuti Persona_1 più opportuni e rispondenti agli interessi del minore e nel rispetto della privacy dei genitori adottivi, sostengano il minore nel percorso di conoscenza della storia delle sue origini al fine di predisporre un progetto per l'attivazione degli incontri con i genitori biologici ed eventualmente con altri familiari, modulati nel tempo con modalità rispondenti agli interessi e ai bisogni del minore, precisandosi che agli incontri programmati tra la minore e i genitori biologici dovranno essere inizialmente due al mese di mezza giornata, con modalità protette e osservate e dovranno necessariamente presenziarvi almeno due operatori dei servizi sociali;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. compensa tra le parti le spese del procedimento;
pone le spese processuali del Curatore speciale della minore, liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti e di CTU, Pt_1 Pt_2 da liquidarsi con separato decreto, al 50% a carico dell'appellante e al 50% a carico Pt_1 dell'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Si notifichi ai Servizi Sociali, alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983 e si comunichi al
Procuratore Generale e all' . Controparte_6
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con relazione del 29.8.2024, l' Paolo e Carlo riferiva: che la NO aveva avuto negli anni 4 Parte_3 Pt_2 ricoveri in SPDC, uno nel 2014 e due nel 2016, l'ultimo dal 25.4.2017 al 26.6.2017; che mostrava un discreto compenso nelle fasi intercritiche di malattia mentre nei periodi di acuzie era possibile rilevare varie manifestazioni cliniche;
che si era assistito a varie fasi di passività del pensiero con un disturbo del senso della percezione e ideazione di riferimento, a fasi di eccitazione maniforme con alterazione del rapporto con la realtà, a fasi di deflessione timica e in ultimo un grave episodio di dissociazione della coscienza. 2 Con relazione del 14.7.2023 della direzione Welfare e Salute del Comune di Milano veniva richiesta l'apertura urgente di un procedimento a tutela della minore non ancora nata figlia di e , Parte_2 Parte_1 3 La dott.ssa incontrata dalla CTU, ha riferito “di una buona capacità affettiva della coppia genitoriale Per_12 descrivendole come due persone buone che non hanno avuto dimostrazioni di rabbia eclatanti nemmeno davanti al provvedimento del Giudice e che si sono attenute sempre alle limitazioni imposte senza protestare”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Minori e Famiglia composta dai magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel.
Dott.ssa Gaia Morisi Consigliere Onorario
Dott. Bruno Pighi Consigliere Onorario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di
Consiglio all'udienza collegiale del 04.11.2025, promossa con appello depositato in data 23.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Ceriani n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Benvenuti e dall'avv. dall'Avv. Armando
Caporale presso lo studio dei quali, sito in Milano, Via Francesco Petrarca n. 24 è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Milano, via Palmi n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Maria Incegnieri, presso il cui studio, sito in Milano, viale Zara n. 126, è elettivamente domiciliata;
- PARTE INTERVENUTA
CON L'INTERVENTO DI
- , nella persona del sindaco pro tempore del Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Laura De Rui;
CP_1
1 - CURATORE SPECIALE della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
in persona dell'avv. ZI LA;
- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Luisa Russo;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/2024 emessa in data 2.10.2024 e depositata il
3.12.2024 dal Tribunale per i ORnni di Milano nella procedura n. 1273/2023 RG ADS che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...]
Milano il 1.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“In riforma della sentenza di primo grado: in via preliminare:
1. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024; nel merito in via principale:
2. Nel merito riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024 per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore Persona_1 non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. Per effetto, in via principale, previa eventuale ctu sul padre, disporre l'affidamento di al padre, signor Persona_1 Parte_1
In via subordinata:
4. Fermo il punto 2., in via subordinata disporre l'affidamento di al Per_1
Comune di Milano con collocamento presso famiglia affidataria e con diritto di visita del padre signor
Parte_1
In via ulteriormente subordinata:
5. Sempre fermo il punto 2., disporre l'adozione legittimante “mite” ordinando che la minore possa riprendere a incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità di supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali del signor e che si acquisiscano relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale Parte_1 minori ed adulti che seguono la situazione. Si chiede l'audizione del fratello del ricorrente Tes_1 di Milano”.
[...]
Per parte intervenuta : Parte_2
2 “In via preliminare: Sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024, emessa dal Tribunale per i
ORnni di Milano (R.G.n. 1283/2023);
In via principale: Nel merito, riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G.n. 1283/2023, per tutte le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della OR , non dichiarandola adottabile, Persona_1 non sussistendo i presupposti di Legge;
In via principale, previa eventuale nuova CTU, su entrambi i genitori, disporre l'affidamento ad uno dei due genitori biologici, e/o Parte_2 Parte_1
In via subordinata: Disporre l'affidamento di al Comune di Milano, con Persona_1 collocamento presso la famiglia affidataria e diritto di visita dei genitori biologici: Parte_2
e
[...] Parte_1
In via ulteriormente subordinata: Disporre l'adozione “mite” permettendo alla OR Per_1 [...] di mantenere, comunque, un legame con la famiglia biologica di origine, ordinando che la Per_1
OR, possa riprendere ad incontrare, immediatamente, la madre e il padre, Persona_1 [...]
e Parte_2 Parte_1
In via istruttoria: si domanda disposizione di CTU per valutare le capacità genitoriali di
[...]
e di con acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Parte_2 Parte_1
Servizio Sociale minori e adulti che seguono questo nucleo familiare”.
Come da verbale d'udienza, in subordine insiste per l'ampliamento istruttorio chiedendo un allargamento dell'indagine conoscitiva svolta dal CTU con particolare riferimento alle Assistenti sociali, l'audizione delle dottoresse educatrice di Spazio Neutro, dott.ssa Persona_2 Per_3 psicologa del consultorio familiare che ha fatto le osservazioni sui genitori durante il primo
[...] grado, medici curanti di entrambi i genitori in forza al CPS dell'Ospedale SS Paolo e Carlo.
In ulteriore subordine, nel caso si acceda alla fattispecie della adozione aperta, chiede che la Corte determini le modalità della stessa e sia rimesso al Servizio di regolamentarne l'attuazione concreta.
Per il curatore speciale della minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda e disattesa ogni avversaria deduzione, così giudicare:
1. Rigettare l'impugnazione proposta dal sig. Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano in data 2.10.2024, pubblicata il 3.12.2024, nell'ambito del procedimento di adottabilità R.G. n. 1273/2023 ADS”.
3 Per l'Ente tutore – : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica d'ufficio circoscritta alla valutazione del miglior interesse di in relazione al mantenimento di un rapporto di fatto con il padre, Persona_1 signor (ed eventualmente, qualora si costituisse, anche con la madre NO Parte_1 [...]
), valutando anche le eventuali capacità dello stesso nella gestione e accettazione di un Parte_2 simile rapporto con la figlia.
In via principale rigettare tutte le domande proposte con il proprio atto di appello dal signor Pt_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i ORnni di Milano (emessa il 2.10.2024 nell'ambito del procedimento n. 1273/2023 ADS) circa la dichiarazione dello stato di adottabilità di
. Persona_1
Per il Procuratore Generale:
Chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.09.2023, il P.M. chiedeva al Tribunale per i ORnni di Milano di procedere ex artt. 8 e ss. legge 184/83 con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
In particolare domandava:
- dichiarare lo stato di adottabilità della minore con tutte le conseguenze di legge, con immediato collocamento in famiglia idonea;
- nominare tutore provvisorio e curatore speciale per la minore;
- adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare disporre l'affido della minore all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento.
Il P.M. rappresentava:
- che dalle varie segnalazioni dell' e dalle segnalazioni del Parte_3 Per_4
Comune di Milano2 emergeva la grave inadeguatezza genitoriale di entrambi i genitori;
4 - che la madre della minore, , aveva avuto due figlie nate da una Parte_2 precedente relazione, che con provvedimento definitivo n. 1437/2017 erano state affidate al padre, poiché “la NO dopo aver tentato di togliersi la vita, cercando di trafiggersi Pt_2 il petto con un coltello, aveva cercato di soffocare nel sonno le due figlie… desistendo, tuttavia, dal suo intento”;
rappresentando che “lo scrivente Servizio Sociale ha in carico dal febbraio 2017 la situazione della minore , Persona_5 nata a [...] il [...] e Grande DA, nata a [...] il [...], figli della NO e del Parte_2 signor attualmente residenti col padre nel Comune di Settimo Milanese in via Verdi, 15. Il malessere della Parte_4 NO risale all'inizio del 2014. Nel marzo di quell'anno la stessa si era rivolta al Consultorio Familiare (…) per Pt_2 avere informazioni rispetto alla separazione dal marito, signor nel maggio dello stesso anno è avvenuto il Parte_4 primo ricovero della NO nel reparto di SPDC dell'ospedale San Carlo e la conseguente presa in carico presso il CPS del territorio, dove è seguita tutt'ora. Le condizioni cliniche della NO sono progressivamente peggiorate tanto che nel novembre 2015 aveva tentato il suicidio. Anche la relazione di coppia si è progressivamente aggravata, fino ad arrivare al 30 giugno 2016, quando a seguito di una violenta lite, il signor lasciava l'abitazione. Dopo pochi giorni si rendeva Per_5 necessario un nuovo ricovere in SPDC della NO e in quell'occasione le bambine venivano affidate dalle Forze dell'Ordine alle cure del padre. Nei mesi successivi DA e hanno continuato a incontrare la mamma, in accordo Per_5 con il padre, con modalità libere. Nella notte del 25.4.2017, durante un pernottamento delle figlie presso di lei, sono intervenute di nuovo le Forze dell'Ordine in quanto la NO “dopo aver tentato di togliersi la vita, cercando di Pt_2 trafiggersi con un coltello, aveva cercato di soffocare nel sonno le due figlie… desistendo, tuttavia dal proprio intento”(…) il Giudice tutelare ha disposto il collocamento della NO in una struttura terapeutica con passaggio intermedio dal reparto ospedaliero ad una nuova soluzione abitativa ancora da individuare (…) in data 13.12.2017 la NO è stata Pt_2Cont quindi collocata dal presso la comunità CRM dell'ASST Santi Paolo e Carlo di via Assietta, 38 ad Affori dove è rimasta fino al 15.1.2020, data delle sue dimissioni. Nel 2018 il Tribunale ordinario ha nominato un amministratore di sostegno in favore della NO tuttora operativo. Durante la permanenza presso Pt_2 questa struttura la NO ha conosciuto il signor , anche egli ospite della comunità, con il quale ha avviato Parte_1 una relazione sentimentale. Dopo le dimissioni dal CRM, la NO è andata a vivere insieme al compagno presso Pt_2 un piccolo appartamento che nel frattempo aveva acquistato in via Palmi, 26. La relazione è sfociata nel matrimonio civile Cont celebrato nel dicembre 2020. Entrambi sono seguiti presso lo stesso di via Mosca, 12. (…) a fine gennaio 2023 la NO ha comunicato ai Servizi di essere incinta. Tale gravidanza era ricercata da tempo dalla coppia e gli operatori Pt_2 che ne erano a conoscenza, compreso il medico del CPS, avevano più volte cercato di prospettare alla NO i rischi sia rispetto alla sua condizione sanitaria e all'assunzione della terapia farmacologica, sia riguardo alle possibili ripercussioni delle figlie e DA. La data presunta del parto è fissata per il 19 settembre 2023. Le scriventi esprimono una forte Per_5 preoccupazione in riferimento alla possibilità che la mamma con la neonata facciano rientro a casa, soprattutto in considerazione dei gravi fatti pregressi, dell'assenza di risorse vicarianti e della patologia psichiatrica del marito. Nell'ambito familiare del signor è stata sondata la disponibilità del fratello e della moglie Pt_1 Testimone_1 [...]
(…) i coniugi in modo estremamente chiaro e trasparente hanno comunicato di non poter essere di supporto al Per_6 fratello perché impegnati nella gestione della loro bambina, ancora molto piccola, e nelle rispettive attività lavorative, e anche per la complessità dei rapporti con la NO ) Nella famiglia di origine della NO è presente un Pt_2 Pt_2 fratello maggiore di due anni, sposato senza figli, che vive a Carate Brianza, con cui però i rapporti non sono Per_7 buoni. Lo zio incontra talvolta le nipoti e DA, accordandosi prevalentemente con il signor Vi sono altri Per_5 Per_5 parenti ma tutti molto anziani e non nelle condizioni di potersi prendere carico di una neonata. La NO ha Pt_2 recentemente ipotizzato come possibile sostegno una sua cugina, sposata e senza figli, la quale però, sentita da lei stessa, le avrebbe riferito di non poterla aiutare per i propri impegni famigliari. Le scriventi in questi anni hanno incontrato diverse volte il signor (…) gli operatori del CPS che lo seguono da anni hanno precisato che il signor ha una Pt_1 Pt_1 patologia importante, strutturata, che da anni è in cura farmacologia con una buona compensazione che gli consente anche di svolgere una regolare attività lavorativa. Come la moglie, ha delle difficoltà nella gestione economica, al momento il suo patrimonio è gestito dal fratello ma verrà richiesto anche per lui l'amministratore di sostegno (…) In data 13.7.2023 si è appreso che la NO si trova ricoverata dal giorno 11.7.2023 presso l'Ospedale Buzzi a causa del peggioramento Pt_2 delle sue condizioni sanitarie, in particolare per una forma di ipertensione e per i valori elevati della gliecemia”.
5 - che entrambi i genitori della minore erano in carico al CPS di via Mosca a causa di patologie psichiatriche croniche.
Con decreto n. 78/2023 del 22.09.2023 il isponeva l'apertura del procedimento relativo allo Pt_5 stato di abbandono della minore in oggetto e nominava curatore speciale per la stessa l'avv.
ZI LA.
Con decreto provvisorio n. 85/2024 del 27.09.2023 il disponeva l'affido della minore al Pt_5
Comune di Milano, quanto alle scelte in materia di collocamento, salute e educazione, incaricando altresì l'Ente: di collocare idoneamente la minore in affido etero-familiare presso una famiglia professionale;
di assicurare incontri tra la minore e i genitori con le modalità ritenute più adeguate inizialmente osservata e protetta, con facoltà di ampliamento e di sospensione a seconda del loro andamento;
di effettuare valutazioni e riferire sulla struttura di personalità di ciascun genitore, specificatamente sulle capacità genitoriali;
di attivare ogni opportuno supporto alla genitorialità, riferendo sugli esiti degli interventi;
di effettuare valutazione di eventuali risorse parentali e/o amicali che si renderebbero disponibili a vicariare i genitori;
di elaborare un progetto all'esito della osservazione della relazione tra la minore e i genitori, entro il maggio 2024.
In data 18.10.2023 si costituiva il curatore speciale chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio depositato il 27.09.2023.
In data 27.10.2023, si costituiva , padre della minore, chiedendo di confermare il Parte_1 provvedimento provvisorio depositato il 27.09.2023. Il padre della minore rappresentava di essere in carico al CPS;
che allo stato era compensato e svolgeva attività lavorativa;
che dal mese di settembre e l'inizio di ottobre erano occorsi continui dissidi con la moglie;
che il 28.09.2023 la era stata ricoverata con TSO. Pt_2
Con decreto n. 183/2024 del 13.02.2024 il isponeva l'ascolto dei genitori della minore e dei Pt_5
Servizi Sociali del Comune di Milano per il giorno 21.02.2024.
In data 11.03.2024, i carabinieri intervenivano presso l'abitazione di , a Parte_2 seguito di telefonata da parte ex compagno, sig. che segnalava il tentato suicidio da parte Per_5 della stessa.
In sede di precisazioni delle conclusioni, il P.M. insisteva per l'accoglimento del ricorso;
i genitori della minore chiedevano di dichiarare l'inesistenza dello stato di abbandono;
il curatore speciale chiedeva disporsi l'adozione legittimante aperta o c.d. adozione mite della minore.
I Servizi Sociali del Comune di Milano, il 20.06.2024, esprimevano parere negativo sull'adozione
6 legittimante e chiedevano di considerare la possibilità di una adozione mite, tale da consentire di tutelare la minore, assicurandole la possibilità di costruire affetti stabili e, contemporaneamente, mantenere un legame con la sua famiglia biologica.
Il Tribunale per i ORnni di Milano, con sentenza n. 653/2024 del 02.10.2024, depositata il
03.12.2024, qui appellata:
• dichiarava lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il Persona_1
1.9.2023;
• sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• disponeva l'interruzione dei rapporti tra la minore, i genitori e le altre figure familiari;
• nominava tutore provvisorio il Comune di Milano,
• disponeva il collocamento della minore in una famiglia avente i requisiti per l'adozione da individuarsi a cura dell'Ente Tutore in collaborazione con i Servizi Sociali e il Tribunale per i ORnni;
2. Avverso la citata sentenza, in data 23.12.2024, proponeva appello , padre della Parte_1 minore , chiedendo: Persona_1
“in riforma della sentenza di primo grado: in via preliminare:
1. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024; nel merito in via principale: 2.
Nel merito riformare la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente
R.G. n. 1283/2023 notificata in data 3.12.2024 per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non dichiarandone l'adottabilità non Persona_1 sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3. Per effetto, in via principale, previa eventuale ctu sul padre, disporre l'affidamento di al padre, signor Persona_1 Pt_1
In via subordinata:
4. Fermo il punto 2., in via subordinata disporre l'affidamento di
[...] al Comune di Milano con collocamento presso famiglia affidataria e con diritto di visita del Per_1 padre signor In via ulteriormente subordinata:
5. Sempre fermo il punto 2., disporre Parte_1
l'adozione legittimante “mite” ordinando che la minore possa riprendere a incontrare il padre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità di supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali del signor e che si acquisiscano relazioni Parte_1 aggiornate da parte del Servizio Sociale minori ed adulti che seguono la situazione. Si chiede
7 l'audizione del fratello del ricorrente di Milano”. Testimone_1
L'appellante esponeva che nelle more del procedimento di primo grado, prima dell'emissione della sentenza gravata, si erano verificate circostanze nuove, che lo avevano maggiormente confortato e avevano mutato il quadro familiare, in particolare che: si era separato dalla mantenendo Pt_2 tuttavia rapporti civili;
aveva un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa € 1.600,00; grazie alla nuova occupazione lavorativa aveva la possibilità di rientrare presso l'immobile di sua proprietà, in precedenza locato per garantirsi un'entrata; il fratello, si era offerto di supportarlo nel percorso di genitorialità. Testimone_1
L'appellante aggiungeva che ai fini della dichiarazione di adottabilità era necessaria la verifica dello stato di abbandono della minore, che a suo parere non era stato accertato in concreto;
che i genitori non erano stati sottoposti a CTU;
che tutte le parti coinvolte, compreso l'ente affidatario, avevano dato parere negativo all'adottabilità; che non poteva essere data alcuna valenza probatoria alle affermazioni degli affidatari.
Con atto depositato il 22.05.2025 si costituiva il curatore speciale della minore Persona_1 chiedendo di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata.
Il curatore riteneva che le circostanze rappresentate da parte appellante non potevano considerarsi rilevanti, in quanto: i genitori della minore erano di fatto già separati sin dal momento della nascita della minore;
che il reperimento di un'occupazione lavorativa stabile non poteva avere alcuna incidenza sullo stato di abbandono della minore;
che la disponibilità ad un supporto da parte del sig. appariva sospetta e strumentale al giudizio, in Parte_6 quanto il rapporto tra e non appariva consolidato;
che Parte_1 Controparte_3 CP_3
n primo grado aveva dichiarato agli operatori dei Servizi sociali la sua non disponibilità
[...]
a vicariare il fratello, dovendosi occupare della propria famiglia e del proprio lavoro;
che Tes_1 non abitava a Milano e non poteva prestare un fattivo supporto nella gestione e
[...] nell'accudimento della nipote.
Sottolineava che aveva chiesto l'affidamento e il collocamento della minore Parte_1 presso di sé non presentando alcun progetto concreto in merito alla gestione della figlia, limitandosi a richiamare un generico aiuto da parte del fratello.
Infine, il curatore precisava che allo stato, seppur in primo grado aveva concluso chiedendo la c.d. adozione mite, riteneva adeguata e conforme all'interesse della minore quanto statuito dal giudice di prime cure, stante le condizioni carenziali di entrambi i genitori, l'assenza di una rete familiare
8 di supporto o la necessità di salvaguardare una relazione consolidata tra la minore e i familiari;
che l'impegno richiesto alla minore, di solo un anno e mezzo, per continuare ad incontrare i genitori biologici sarebbe sotto il profilo emotivo e psichico fortemente destabilizzante e foriero di possibili problematiche identitarie, oltre che privo di risvolti pratici stante la non recuperabilità delle competenze genitoriali da parte dei genitori biologici in tempi compatibili con le esigenze di crescita ed evolutive di Per_1
Parimenti, state le criticità rilevate, il curatore riteneva non funzionale neppure l'affido eterofamiliare, in quanto misura di carattere temporaneo da disporsi nelle ipotesi in cui vi sia una prospettiva di rientro del minore presso la propria famiglia d'origine.
Con atto depositato il 26.05.2025, si costituiva l'ente tutore – chiedendo, previa Controparte_1
C.T.U. atta a valutare le eventuali capacità dei genitori nella gestione e accettazione di un rapporto con la figlia, di confermare la sentenza gravata.
Con atto depositato il 28.05.2025, si costituiva , madre della minore, Parte_2 chiedendo:
“in via preliminare: Sospendere l'efficacia della sentenza n. 653/2024, emessa dal Tribunale per i
ORnni di Milano (R.G.n. 1283/2023); In via principale: Nel merito, riformare la sentenza n.
653/2024 emessa dal Tribunale per i ORnni di Milano, avente R.G.n. 1283/2023, per tutte le ragioni sopra esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della OR
[...]
non dichiarandola adottabile, non sussistendo i presupposti di Legge;
In via Persona_1 principale, previa eventuale nuova CTU, su entrambi i genitori, disporre l'affidamento ad uno dei due genitori biologici, e/o In via subordinata: Disporre Parte_2 Parte_1
l'affidamento di al Comune di Milano, con collocamento presso la famiglia Persona_1 affidataria e diritto di visita dei genitori biologici: e Parte_2 Parte_1
In via ulteriormente subordinata: Disporre l'adozione “mite” permettendo alla OR Per_1 [...] di mantenere, comunque, un legame con la famiglia biologica di origine, ordinando che la Per_1
OR, possa riprendere ad incontrare, immediatamente, la madre e il padre, Persona_1 [...]
e In via istruttoria: si domanda disposizione di CTU per Parte_2 Parte_1 valutare le capacità genitoriali di e di con acquisizione Parte_2 Parte_1 di relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale minori e adulti che seguono questo nucleo familiare”.
rappresentava che, come sostenuto da parte appellante, non era stato svolto Parte_2
9 dal giudice di prime cure un accertamento in concreto sui genitori;
che tutte le parti del giudizio avevano richiesto in primo grado l'adozione mite della minore, consentendole così di mantenere un legame con la propria famiglia d'origine.
I Servizi Sociali del Comune di Milano depositavano relazione di aggiornamento in data 26.05.2025, rappresentando che “le operatrici scriventi (…) non hanno mai conosciuto i genitori biologici della bambina ma solo gli affidatari e poi i genitori adottivi. è collocata presso la famiglia adottiva Per_1 da gennaio 2025; la bambina sin da subito ha mostrato una buona capacità adattiva e ha instaurato con la coppia una relazione sempre più significativa. Al momento la bambina riconosce i coniugi come i propri punti di riferimento, riferendosi a loro come “mamma e papà”. Secondo quanto riferito la bambina avrebbe un buon ritmo sonno-veglia (…) appare serena e allegra, sorridente, con buona relazione anche con la famiglia allargata della coppia, che riconosce. Gli incontri con i genitori biologici e la famiglia allargata sono partiti a novembre 2023 e sono stati sospesi a novembre 2024; la bambina al momento del collocamento in famigli adottiva aveva compiuto un anno da poco e in quel periodo di tempo aveva incontrato i genitori in spazio neutro ogni mese, per due volte al mese. La riattivazione eventuale degli incontri costringerebbe alla luce dell'età che ha, dei pochi incontri effettuati Per_1 con i genitori biologici nel passato e del tempo intanto trascorso a dover ricostruire, ex novo, una relazione con il sig. . Pt_1
Il Servizio concludeva ritenendo che una eventuale riattivazione degli incontri tra la minore e i genitori biologici sarebbe destabilizzante per la piccola specie nella fase iniziale Per_1 dell'adozione in cui sta costruendo e fortificando sempre più il legame e l'attaccamento con i genitori adottivi.
All'udienza del 10.06.2025, il difensore di ha chiarito che la propria assistita Parte_2
è sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Le parti hanno richiamato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi: in particolare parte appellante ha insistito per l'espletamento di CTU volta a valutare le capacità genitoriali di Parte_1
ed eventualmente se vi siano spazi per il mantenimento del rapporto tra minore e padre;
[...] il difensore di , rappresentando che la sua assistita non è stata più ricoverata Parte_2
e cha allo stato si trova in condizione di compenso e svolge attività lavorativa, ha insistito per l'espletamento di CTU volta a valutare le capacità genitoriali ed eventualmente se vi siano spazi per il mantenimento del rapporto con la minore. Il curatore speciale si è opposto alla richiesta di espletamento di CTU;
il difensore dell'ente tutore del minore si è opposto alla richiesta di
10 espletamento di CTU volta all'accertamento delle capacità genitoriali, nulla opponendo invece all'espletamento di CTU volta all'accertamento della possibilità di un mantenimento dei rapporti della minore con entrambi i genitori. Il P.G. ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'espletamento di CTU.
All'esito della predetta udienza, in data 16.06.2025, è stata depositata ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensiva proposta da entrambe le parti e disposta CTU per acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione all'attualità sulle capacità genitoriali dei genitori e per accertare se, alla luce delle dedotte mutate condizioni personali, vi siano margini per il mantenimento dei rapporti tra la minore e ciascuno dei genitori.
In data 29.10.2025, è stato depositato l'elaborato peritale da parte della dott.ssa Persona_8
acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali, letta l'istanza congiunta Pt_7 dell'ente tutore e del curatore speciale della minore, ha convocato il consulente dell'Ufficio per rendere chiarimenti all'udienza del 04.11.2025.
All'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Reputa la Corte che l'appello possa trovare accoglimento limitatamente alla richiesta di revoca dell'interruzione dei rapporti tra la minore ed i componenti della famiglia di Persona_1 origine, laddove nel resto la sentenza debba essere confermata.
Osserva in premessa la Corte che l'istituto della dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinato dagli articoli 8 e seguenti della L. 184/1983, rappresenta uno degli interventi più incisivi che l'ordinamento consente nei confronti della famiglia. L'allontanamento definitivo del minore dal proprio nucleo di origine, secondo una costruzione normativa ormai consolidata, trova legittimazione solo quando risultano integrate circostanze di abbandono morale e materiale, in senso tecnico, e quando sia accertata l'impossibilità, non meramente astratta, ma concreta, attuale e irreversibile, di recuperare le competenze genitoriali entro tempi adeguati ai bisogni evolutivi del minore.
Ciò premesso, in primo luogo la Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il primo giudice ha correttamente ritenuto la sussistenza dello stato di abbandono della minore.
Ed invero, questa Corte, così come il Tribunale, hanno ben presente il costante orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità
11 ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito. In particolare in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata come extrema ratio - a causa della irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo per loro totale inadeguatezza” (Cassazione civile sez. I,
13/02/2020, n.3654).
La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso: l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)"; del pari,
l'art. 8 della CEDU ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)".
Al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile "certi" in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU,
17/04/2021, A.I. c. Italia;
Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia;
Corte EDU, 10/09/2019, Strand
OB e altri c. Norvegia;
Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre
2015, S. H. c/Italia).
Posto, dunque, che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una "soluzione estrema", il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi
12 dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di "sicura valenza probatoria"
(sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
La Corte condivide integralmente la analitica motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale per i ORnni di Milano esaminato in modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte dei genitori della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di . Persona_1
Ritiene la Corte che dall'istruttoria svolta sono emersi con certezza quegli elementi aventi valenza probatoria e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza dei genitori biologici di e ) e l'insuperabile Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 incertezza prognostica circa l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle loro capacità e competenze genitoriali, non essendo bastevole a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, che non sia accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze della minore e compatibile con i tempi evolutivi della stessa.
La valutazione del Tribunale è basata su più elementi fattuali oggettivi, emersi dalle relazioni trasmesse dal servizio sociale e dalle valutazioni cliniche allegate.
Occorre allora ripercorrere le relazioni che si sono susseguite nel tempo.
Relazione clinica relativa a del 26.03.2024: Parte_8
La paziente in oggetto è in cura presso il CPS di via Mosca dal 30.5.2014 per Disturbo Bipolare. Ha gentilizio psichiatrico positivo (figlia di madre schizofrenica), sono presenti vissuti post-traumatici dall'infanzia con affidamento al comune e collocamento presso comunità in età evolutiva. Per diversi anni dalla nostra presa in carico il quadro clinico è stato caratterizzato da periodiche riacutizzazioni affettive con necessità di ricoveri in SPDC per affaccendamento ed elezione timica maniformi e fasi contropolari con episodi distimici o misti.
Ad aprile 2017 (…) la paziente metteva in atto un tentativo eterolesivo nei confronti delle figlie mentre dormivano. In quel frangente riconosceva prontamente il rischio recuperando lucidità e chiedeva spontaneamente aiuto chiamando l'ambulanza. Da allora le prime due figlie sono state prese in carico dalla Tutela dei Minori del Comune di Milano con collocamento presso il padre. La paziente ha sempre mostrato un buon compenso nelle fasi intercritiche di malattia con insight di malattia alto, compliance valida e alleanza terapeutica ottima. Ha ricevuto riconoscimento di invalidità civile al 100%,
13 usufruisce di Amministrazione di sostegno (avvocato Pomodoro) e lavora attualmente come categoria protetta presso un hotel di Milano. All'inizio del 2018 è stata inserita in un programma riabilitativo presso la CRM (…) ad agosto è stata ricoverata presso il nostro SPDC per condizione timica ipomaniacale con aspetti marcati di disforia. (…)
A gennaio 2020 veniva dimessa dalla comunità e contestualmente avviava una convivenza con codegente della CRM con il quale poi si è sposata a dicembre 2020.
In data 25.3.2022 la paziente riferiva episodio di violenza sessuale da parte di uomo a lei noto che Contr veniva dunque denunciato. Ha quindi effettuato una visita in urgenza in in data 29.3. In quel contesto la paziente appariva comprensibilmente scossa e affrante per quanto accaduto. Nel contempo tuttavia sono risultate assenti note di scompenso maniacale così come non è emersa sintomatologia psicotica in fase attiva.
Durante l'estate 2022 la paziente verbalizzava il desiderio di avere un figlio con il nuovo marito e, nonostante la coppia sia stata supportata dai curanti con un intervento psico-educativo volto a migliorare la consapevolezza rispetto ai rischi e alle prospettive del nascituro, nel mese di gennaio 2023 la paziente comunicava lo stato di gravidanza (…) rispetto alla nascita della bambina col progredire della gravidanza si è mostrata progressivamente più preoccupata per l'incertezza dell'esito della segnalazione che sapeva sarebbe inviata dai Servizi coinvolti (…) dopo la nascita della bambina la coppia genitoriale è andata incontro a una definizione del proprio stato e il marito della NO si è allontanato andando a vivere per conto proprio.
La NO è stata ricoverata il 27 settembre per importante irritabilità e reattività anche a causa Pt_2 dell'elevata emotività espressa nel contesto domestico associata a condizioni fisiche non ottimali legate alla difficile guarigione della ferita chirurgica da taglio cesareo che la rendevano meno autonoma negli spostamenti. Dimessa il giorno 11 ottobre ha cercato e trovato un lavoro, spinta da necessità economiche, ma non è poi riuscita a mantenerlo in ragione della propria fragilità di coping.
Nel mese di dicembre 2023 ha chiesto un nuovo ricovero in SPDC (…) dopo il rientro al domicilio ha ripreso il lavoro in hotel con un orario ridotto e ha mantenuto faticosamente i rapporti con i curanti del Contr per difficoltà a conciliare gli orari di lavoro con il resto degli impegni, tuttavia si è sempre presentata puntuale per la somministrazione della terapia mensile farmacologica intramuscolo.
Nella giornata di lunedì 11 marzo 2024 veniva nuovamente ricoverata in SPDC per agito autolesivo.
Giungeva in PS accompagnata dall'ex per tentativo di autosoffocamento con modalità per lo più disorganizzata. L'agito si collocava all'interno di una condizione distimica cronicizzata a partire
14 dall'affidamento dell'ultima figlia all'età di un mese. L'agito veniva tendenzialmente Per_1 minimizzato.
La paziente riferiva autosospensione della terapia stabilizzante con litio e mancata ripetizione della terapia long-acting da pochi giorni per abulia, sentimenti di scoraggiamento e disinvestimento sul sé
(…) l'agito che ha condotto la paziente al ricovero veniva descritto minimizzandolo come un gesto di arrendevolezza.
Successivamente maturava una critica maggiore manifestando sentimenti di autoreponsabilizzazione più congrui rispetto alla propria identità personale (…) si osservano risorse di resilienza psicologica personale in condizione di supporto psicoeducativo continuativo molto buone (…) La NO Pt_2 ha un assetto affettivo molto buono dal punto di vista relazionale, manifesta competenze di intelligenza emotiva alte, è in grado di costruire rapporto di fiducia e collaborazione solidi con i curanti. Si ritiene che l'aspetto di fragilità maggiore da un punto di vista temperamentale sia l'aspirazione a tratti velleitari a una vita altamente performante sia sul piano familiare che lavorativo, aspetti peraltro congrui con i vissuti psicologici di deprivazione socio-familiare subiti dall'infanzia (necessità parafisiologica di emancipazione e affrancamento dai propri traumi psichici). In questo contesto la paziente a volte ipervaluta le proprie capacità di resilienza e si carica di un eccesso di responsabilizzazione rimandando la richiesta di aiuto quando i prodromi di malessere sono già montati in franchi sintomi. È in corso lavoro attivo su questi aspetti e la paziente continua a manifestare ottima collaborazione.
Relazione clinica del 11.01.2024: Parte_1
Il signor è in cura presso il CPS dal 2009 per una sintomatologia clinica ascrivibile Parte_1
a disturbo schizoaffettivo (…) il fratello è l'unico familiare in vita (…) il paziente lavora come addetto nella sicurezza con turni nelle 24 ore (…) negli anni il paziente ha interrotto più volte e per lunghi periodi la terapia psicofarmacologica contro il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico-megalomanici e persecutori (…) è stato inserito presso la CRM di via Assietta dal 2017 al 2019.
Dopo le dimissioni è andato a vivere da solo, effettuando una psicoterapia privata. Successivamente ha iniziato la convivenza con un'ospite della struttura, anch'essa affetta da un disturbo psichiatrico.
Nel corso degli anni la convivenza è stata discretamente buona, seppur non priva di conflittualità, fino al matrimonio (dicembre 2020). È stata pianificata una gravidanza poi, sconsigliata dai curanti, da cui è nata a [...] 2023 la figlia Per_1
15 Dal punto di vista clinico l'ultima visita psichiatrica è stata effettuata in data 19.12.2023 dalla dott.ssa che descrive una discreta stabilità clinica: eutimia, assenza di alterazione della sfera Per_9 ideo-percettiva, non alterazione del profilo comportamentale di rilievo, pattern alimentare ed ipnico conservativi.
Relazione di aggiornamento del 24.01.2024:
Come disposto dal decreto provvisorio del 25.9.2023 si è provveduto a collocare la piccola in Per_1 data 10.10.2023 in affido etero-familiare presso una famiglia di pronta accoglienza dell'Associazione
OM (…) contestualmente è stato attivato il Servizio Spazio Neutro del Comune di Milano dove si sono già svolti alcuni incontri tra la minore e i genitori: la regolamentazione ha previsto inizialmente incontri quindicinali con la mamma e mensili con entrambi i genitori (…) era stata osservata una iper-attivazione della NO che iniziava a manifestare segnali di malessere. Poche ore dopo il marito informava il Servizio di comportamenti inadeguati della NO anche nei suoi confronti, che in alcuni frangenti sfociavano in atti impulsivi. Pochi giorni dopo, il 18 settembre la NO, che aveva già fatto accesso al pronto soccorso, è stata ricoverata preso l'SPDC dell'Ospedale San Carlo con TSO ed è rimasta in ospedale fino all'11 ottobre (…) i coniugi ci hanno anche informati della decisione presa dal signor di separarsi (almeno temporaneamente) (…) Dopo il ricovero la NO si Pt_1 Pt_2
è attivata per la ricerca di un'occupazione lavorativa, stante anche il fatto che sta vivendo un momento di importante fatica economica. La NO percepisce l'assegno di invalidità che le è stato decurtato in quanto deve restituire una somma all'INPS, e ha concordato con il marito un mantenimento mensile di 250 euro.
Rispetto al lavora la NO è riuscita a sottoscrivere un contratto come categoria protetta a tempo determinato per un periodo di tre mesi in qualità di addetta alle pulizie in albergo di Milano, con possibilità di rinnovo ed eventuale stabilizzazione successiva (…) in data 16.12.2023 è stata ricoverata ancora nel reparto di psichiatria dell'Ospedale San Paolo su sua richiesta: la NO aveva infatti riferito “di sentirsi molto depressa e di avere pensieri brutti” (…) il ricovero è durato fino al 29 dicembre, data in cui è stata trasferita in una struttura di lungo degenza dove dovrebbe restare per circa
30/40 giorni in provincia di Novara. Le dimissioni sono previste per il 25.1.2024. Attualmente pertanto la NO non incontra presso lo Spazio Neutro ma è desiderosa di riprendere Pt_2 Per_1 le visite con la figlia una volta dimessa (…).
Il signor è stato incontrato in un colloquio recentemente, continua regolarmente il suo lavoro Pt_1 come ha detto ai servizi di controllo ad Assago. Nel corso del colloquio ha ribadito la volontà di vivere
16 separatamente da , ipotizza una separazione dal punto di vista legale anche con l'obiettivo Parte_2 di favorire economicamente la NO, non esclude un possibile futuro riavvicinamento sentimentale con lei. Ritiene però che sia una condizione indispensabile che la NO riesco a raggiungere Pt_2 una maggiore autonomia lavorativa ed economica, aspetto poco realistico considerata la patologia di cui soffre la moglie. Ha riportato di essersi sentito sopraffatto e molto affaticato dal periodo trascorso;
effettivamente durante il prolungato ricovero presso il Buzzi della NO lui ha dovuto farsi Pt_2 carico del lavoro, della casa e delle visite giornaliere alla moglie (…) per quanto riguarda Per_1 seppure dispiaciuto per non potersi occupare personalmente di lei comprende che l'affido eterofamiliare risponde ai bisogni della bambina. Esprime il desiderio di poter mantenere nel tempo un rapporto con lei e vederla crescere. (…) è certamente una persona affettiva, calda, che ha in mente le Parte_2 sue figlie a cui vuole molto bene. Nei momenti di maggiore benessere psicofisico riesce a mettere in campo buone risorse ma per un tempo limitato (…) Nei momenti, invece, di scompenso psichico la NO non è in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale in modo adeguato. Per quanto riguarda il signor le scriventi hanno una conoscenza più recente essendo la sua unica figlia e Pt_1 Per_1 quindi papà solo da pochi mesi. Anche lui è sicuramente un uomo affettivo, capace di intendersi di fronte lui stesso però è consapevole della sua patologia psichiatrica e a tal proposito ha Per_1 esplicitato “sono più sano dal punto di vista clinico - rispetto alla moglie - ma non avrei potuto gestire una bambina così piccola”. Ad esempio dopo le dimissioni di dal Buzzi, dal 7 settembre, Parte_2 non è più riuscito voi ad andare a trovare la figlia e di fatto non l'ha più incontrata fino al mese di novembre quando si è poi recato è Spazio Neutro. Si ribadisce quanto già riportato nella precedente segnalazione in merito all'assenza di risorse familiari e/o amicali disponibili a prendersi cura a tempo pieno di sia dalla parte della madre che del padre della minore. Per_1
Relazione incontri tra la minore e i genitori del 14.05.2024:
Le visite sono proseguite in un clima positivo (…) i genitori si sono sempre presentati al Servizio regolarmente e puntualmente (…) spesso all'inizio dell'incontro all'arrivo nella stanza dove Per_1 la attendono i genitori, è apparsa visibilmente spaesata, mostrando fatica. Una volta ambientata, però dopo qualche minuto, l'incontro è continuato serenamente. ha preferito stare in braccio e i Per_1 genitori hanno accolto questa sua esigenza tenendola vicendevolmente tra le braccia, coccolandola amorevolmente (…) i genitori sono sempre stati collaboranti, mostrando di fidarsi ed affidarsi a chi si prende cura della figlia in questo momento. La NO ha spesse volte dimostrato di riconoscere Pt_2
i bisogni primari della piccola e di sapersene in questo senso prendere cura (…) il sig. seppur Pt_1
17 più “impacciato” alle volte, è sempre comunque riuscito a stabilire un contatto delicato e idoneo con la figlia (…) negli incontri finora svolti i genitori si sono mostrati affettuosi e la piccola sempre serena, inoltre pare evidente l'investimento emotivo dei genitori nei confronti della figlia.
Relazione di aggiornamento del 23.05.2024:
Richiesto da codesta autorità giudiziaria si è provveduto ad incontrare il signor fratello Persona_10 della NO , insieme alla moglie NO (…) entrambi hanno Parte_2 Parte_9 descritto un rapporto con la NO difficile, complesso e poco continuativo a causa di Pt_2 incomprensioni avvenute nel corso degli anni. Il signor spiega di periodi in cui la sorella si Per_7 rivolge, in particolare a lui, in modo insistente, anche più volte al giorno, quando ha bisogno di aiuto, soprattutto per richieste di tipo economico. Allo stesso tempo la NO mantiene una Parte_2 certa distanza e non condivide con loro informazioni importanti che la riguardano (…) Dopo avere riflettuto rispetto ad una loro eventuale disponibilità ad accogliere entrambi ritengono che non Per_1 sia un progetto sostenibile, non tanto per l'impegno che richiederebbe l'accudimento e la crescita della nipotina, quanto per la difficile gestione dei rapporti con la mamma. Nello specifico si prefigurano una forte ingerenza della NO , ritengono che non riuscirebbe a rispettare le regole e che loro Pt_2 si troverebbero in difficoltà nel tentativo di arginarla. Pensando, inoltre a reputano che una Per_1 soluzione di affido intrafamiliare non risponderebbe ai bisogni della bambina ma al contrario la esporrebbe ad un groviglio relazionale non adeguato alla crescita (…).
In data 11 Marzo 2024 il servizio sociale ha ricevuto un verbale delle forze dell'ordine in cui veniva riferito di un atto autolesivo della NO . In seguito a tale episodio la NO è stata Pt_2 Pt_2 ancora ricoverata in SPDC presso l'ospedale San Carlo dove è rimasta fino al 26 Marzo per poi essere dimessa e rientrare al proprio domicilio con la proposta dei curanti di un inserimento a lungo termine in una comunità psichiatrica riabilitativa.
È parere dei medici che la NO debba ricevere un supporto nella quotidianità per raggiungere Pt_2
e mantenere un equilibrio sufficientemente buono lei anche in considerazione del fatto che attualmente non sono presenti nella sua vita persone che vivono con lei.
Sono stati effettuati due colloqui con la NO che al momento ha dichiarato di non voler accogliere la proposta di un suo inserimento in comunità ma di voler far di tutto per riprendere la sua vita a casa e il lavoro, pur mantenendo la consueta presa in carico presso il CPS (...).
Per quanto riguarda il rapporto con il marito la situazione appare in divenire rispetto alle scelte future anche se i coniugi hanno fatto un incontro con i rispettivi legali per iniziare a definire le modalità della
18 separazione. Nonostante non siano più conviventi signori si frequentano e trascorrono del tempo insieme mantenendo un rapporto rispettoso e affettivo (…) la NO è apparsa molto Pt_2 consapevole dei motivi che rappresentano per lei una fonte di intenso malessere (…) per quanto riguarda proseguono regolarmente e in modo positivo gli incontri presso lo Spazio Neutro con Per_1 entrambi i genitori (…) Per quanto riguarda il signor è stato incontrato in due colloqui: lo Pt_1 stesso ha dichiarato di prefigurarsi di potersi occupare di a partire dal Marzo del 2025, data Per_1 in cui, con la scadenza del contratto di locazione tornerà nelle sue disponibilità l'appartamento di sua proprietà in zona Baggio. Immagina, quindi, di poter rientrare in possesso della casa e tornare a vivere lì insieme alla figlia. Allo stesso tempo è consapevole del fatto che si troverebbe ad essere solo nella gestione della figlia e che questa strada è poco percorribile stante il fatto che è impegnato tutto il giorno lavoro fuori casa e non può contare su aiuti familiari o su altre risorse di prossimità. Ipotizza che sarebbe più semplice se trovassi una compagna che potesse sostenerlo nella quotidianità; non esclude di riprendere la convivenza con la moglie se questo potesse rappresentare un vantaggio per avere con sé
Ha anche espresso il timore che in futuro la figlia possa pensare che si è disinteressato di lei. Per_1
Per quanto riguarda la sua patologia nel corso dei colloqui ha dichiarato di sentirsi bene di ritenere di Contr essere in una situazione di buon compenso psichico tanto da pensare di “emanciparsi” dal A Contr tale proposito hai riferito di avere richiesto un colloquio con la sua psichiatra del insieme alla cognata medico per meglio approfondire e ridefinire la terapia farmacologica.
Per quanto riguarda le competenze genitoriali della NO si ribadisce che la patologia Pt_2 psichiatrica cronica di cui soffre non la rende in grado di occuparsi quotidianamente delle figlie tuttavia è affettivamente legata a loro e, nei momenti in cui sta bene, è capace di relazionarsi adeguatamente a loro (…)
Per quanto riguarda invece il signor pur manifestando un autentico affetto per la bambina è Pt_1 un desiderio di occuparsi di lei, e pur avendo un quadro di funzionamento psicologico differente da quello della moglie, si ritiene che comunque non sia nelle condizioni di potersi far carico a tempo pieno della figlia. Lo stesso signor riconosce che oggi non sarebbe in grado di prendersi cura di Pt_1 nella quotidianità. Anche in questo caso si rimanda alla relazione del servizio di spazio neutro Per_1 per un approfondimento maggiore rispetto al rapporto tra padre e figlia (…).
Alla luce della lunga conoscenza con il nucleo familiare si ritiene che si debba garantire a un Per_1 collocamento stabile e continuativo nel tempo presso una famiglia e che possa essere favorevolmente considerata la possibilità di un'adozione aperta che consenta di tutelare la minore garantendole la
19 possibilità di costruire affetti stabili e contemporaneamente mantenere un legame con la sua famiglia biologica.
La Corte d'Appello evidenzia, dunque, che il Tribunale per i ORnni, sulla base di tali complessive evidenze processuali, ha ritenuto rispondente all'interesse della minore adottare la pronuncia di adottabilità, non avendo riscontrato, nonostante gli interventi di sostegno messi in atto dai servizi e pur nella consapevolezza delle particolari fragilità psichiche ed esistenziali dei genitori, le condizioni che consentissero a di potere ricongiungersi al nucleo familiare Persona_1 di origine.
Correttamente, alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale per i ORnni ha ritenuto che la situazione carenziale della madre risultasse non risolvibile in tempi compatibili rispetto alle esigenze di crescita della minore, dovendosi evidenziare che dalle relazioni dei servizi sociali emergeva come la NO attraversasse dei periodi di scompenso durante i quali aveva delle fasi maniacali, con gravi agiti anticonservativi, e ridotte energie sia fisiche che psichiche;
ha evidenziato ancora il Tribunale per i ORnni che d'altro canto il padre non risultava in grado di occuparsi in modo autonomo della figlia, come dallo stesso dichiarato.
A fronte di tali emergenze, il Tribunale per i ORnni ha ritenuto che nessun intervento di sostegno fosse adeguato a rimuovere le situazioni di difficoltà e di disagio in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore e con il suo diritto a vivere in uno stabile contesto familiare.
Ha osservato infine il Giudice di prime cure che entrambi i genitori sono sostanzialmente privi di una rete familiare di supporto, in quanto il fratello di e la di lui moglie hanno Parte_2 con convinzione negato la propria disponibilità ad adottare la nipote dichiarandosi non in grado di far fronte a possibili condotte intrusive della madre biologica, mentre il fratello minore di ha manifestato la non disponibilità a vicariare il fratello per motivi di famiglia e Parte_1 di lavoro.
Il Tribunale ha quindi formulato una prognosi negativa sulla recuperabilità di sufficienti competenze genitoriali in capo ad alcuno dei genitori nella attualità e in prospettiva futura in tempi compatibili con i bisogni evolutivi della minore.
Da ultimo il Tribunale per i ORnni ha rilevato che i legami familiari tra la minore e i genitori biologici non risultavano consolidati, in parte per la condizione di fragilità psichica di entrambi i genitori e per la conseguente difficoltà di instaurare ancor prima che conservare un legame affettivo e di attaccamento con la minore, in parte perché è emerso che all'esito degli incontri in
20 spazio neutro tra la minore e i genitori, che si sono svolti tendenzialmente ogni quindici giorni nell'arco di un anno, la bambina rientrava “frastornata”.
Per questi motivi
il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per la cosiddetta adozione mite o per l'adozione aperta, fermo restando comunque garantito il diritto di ricevere, secondo quanto stabilito dalla legge- informazioni sulle sue origini.
Ritiene la Corte d'Appello che le motivazioni della decisione adottata dal Giudice di prime cure siano corrette e condivisibili: al fine di valutare all'attualità il giudizio sull'idoneità genitoriale anche alla luce della natura evolutiva dei percorsi di supporto intrapresi dai genitori biologici in condizione di fragilità, questa Corte d'Appello ha disposto l'espletamento indagini peritali su entrambi i genitori onde accertare sia le capacità genitoriali sia l'eventuale compatibilità di un'adozione mite ovvero di un'adozione aperta con i bisogni evolutivi della minore.
Dall'elaborato peritale depositato in questa fase di giudizio emerge che il Consulente dell'Ufficio, pur evidenziando la necessità di collocare in via definitiva la minore in una famiglia esterna al nucleo biologico al fine di non riattivare dinamiche di un passato familiare già molto doloroso, consentendole la possibilità di vivere in un ambiente affettivamente stabile e adeguato, ha suggerito l'opportunità di mantenere i rapporti tra la minore e i genitori biologici, evidenziando da un lato l'assenza di comportamenti devianti dei genitori tali da doverli escludere completamente dalla vita della figlia e dall'altro che tale assetto sarebbe stato il più rispondente all'interesse della minore, la quale “nella complessità di un assetto familiare meno ortodosso e allargato può se ben guidata dalla famiglia collocataria, che sia affido o adozione, a sviluppare una strutturazione del sé più solida ed equilibrata potendo conoscere le proprie origini e potendo esperire seppur in maniera limitata l'affetto e l'amore che hanno reso possibile la sua nascita evitando così di sviluppare in adolescenza quella morbosa ricerca delle proprie origini in fase di definizione della propria identità”.
In particolare la CTU, rispondendo alle obiezioni sollevate dal Curatore Speciale della minore e riportandosi al contenuto delle relazioni di SN nonché al resoconto della dott.ssa ha Per_11 evidenziato che, rispetto al passato, entrambe le parti hanno avuto un'evoluzione positiva
(condizioni cliniche migliorate, reperimento di rispettive attività lavorative, reperimento di un'abitazione da parte del risoluzione delle problematiche di coppia) che, pur non Pt_1
21 potendo giustificare un affidamento ad esse della bambina – a causa delle rispettive importanti e non trascurabili patologie psichiatriche e delle conseguenti criticità genitoriali - è comunque meritevole di considerazione, tenuto conto anche, contrariamente a quanto sin qui emerso, dell'importante presenza del fratello di e della moglie, che possono e sono Parte_1 disponibili a fornire un supporto e un riferimento alla coppia.
Con riguardo a , la CTU ha sottolineato quanto segue: “Viene ai colloqui Parte_2 puntuale, ben vestita e si mostra collaborante in ogni aspetto. (…) Racconta, in maniera coerente e lineare, gli episodi della sua vita che la potrebbero mettere in cattiva luce ai miei occhi (senza nascondere nulla del suo passato) con grande coraggio. (…) Al momento della CTU sembra, per tutto il percorso, compensata così come dichiarato in un certificato dall'ultima psichiatra che l'aveva in carico al CPS dell' e Carlo che certifica un disturbo schizoaffettivo al momento ben compensato. Parte_3
(…) Tuttavia, a un livello più profondo, emergono elementi di maggiore fragilità strutturale (…). La sig.ra non ha sviluppato ancora una responsabilità verso sé stessa e verso le proprie fragilità dettate dai numerosi traumi;
rimane infatti una passività residuale in cui non ha ancora preso coscienza della possibilità di attivarsi per “prendersi cura” delle sue ferite per assumersi in maniera adulta la responsabilità piena delle sue azioni e della sua vita. (…) Rispetto alle capacità genitoriali la Sig.ra ha come punto di forza una qualità che è fondamentale per relazionarsi affettivamente che è la Pt_2 costanza d'oggetto ovvero la capacità di mantenere un legame profondo con le sue figlie anche quando sono fisicamente assenti e questo aspetto della sua personalità è fondamentale per mantenere relazioni emotivamente stabili nel tempo. Oltretutto è una persona caratterizzata da grande dolcezza e affettività.
La genitorialità della Sig.ra è azzoppata dalla sua incapacità a tollerare lo stress e da Pt_2 un'eccessiva suggestionabilità rispetto al mondo esterno e l'incapacità di assumere decisioni ben ponderate dato che tende in alcune occasioni a semplificare eccessivamente la complessità della realtà:
(…). Ciononostante, la sospensione del ruolo genitoriale sembra una soluzione eccessivamente radicale vista anche la testimonianza portata dalla dott.ssa di una buona capacità affettiva della Sig.ra Per_12 nei confronti delle figlie e DA e il buon esito degli incontri in spazio neutro con Per_5 Per_1 oltretutto la sig.ra non deve pagare lo stigma sociale di azioni avvenute nel passato.
[...]
Al momento della valutazione non emergono pensieri suicidari manifestando un buon attaccamento alla vita”.
Con riguardo a la CTU ha evidenziato quanto segue: “Il Sig.re Parte_1 Parte_1
è una persona pacata, colta, generosa affettivamente desiderosa di fare del bene. Anche lui si porta
22 dietro una diagnosi di disturbo schizoaffettivo al momento compensato che, a mio parere, non accetta del tutto (…) Dal punto di vista della CTU ci sono degli impedimenti che sono di tipo clinico. Infatti il Sig.re per quanto si descriva come empatico, calmo, cooperativo e dichiari di aver un buon Pt_1 autocontrollo ancora non ha piena coscienza delle sue problematiche seppur ne conosca bene l'origine.
(…) Le risorse genitoriali del Sig.re ci sono dal momento in cui si presenta a me come una Pt_1 persona responsabile che ha fortemente investito nel progetto della genitorialità ma che è stato un po' travolto dalle problematiche che si sono presentate nella relazione con la Sig.ra durante la Pt_2 gravidanza di quest'ultima. (…) Purtroppo, dato che non ha risolto ancora pienamente lutti e traumi del passato, potrebbe entrare ancora in stati della mente disregolati non avendo lui piena consapevolezza e connessione con i propri vissuti o stati interni o non avendoli ancora integrati attraverso un lavoro psicoterapeutico su di sé che lo supporti non tanto a comprendere ma a risolvere maggiormente il malessere che la sua storia personale e la sua condizione clinica ha inevitabilmente indotto. Quindi soprattutto nel suo caso non ci sono motivazioni per sospendere una genitorialità che di fatto non è stata ancora esperita dal Sig.re perché si tratta di una persona educata responsabile e collaborante e Pt_1 che non ha mai fatto agiti pericolosi per sé o per altri;
però non si può nemmeno pensare, dato il suo quadro clinico, che possa occuparsi quotidianamente di e Persona_1 quindi la sua genitorialità va a mio parere limitata a momenti di scambio affettivo che esulano al momento da una responsabilità quotidiana”.
A conclusione dell'elaborato, la CTU ha suggerito di ipotizzare, per mantenere la relazione genitori-minore, due incontri al mese di mezza giornata o, quando la bimba sarà più grande e avrà preso confidenza, un incontro al mese di tutta la giornata, evidenziando altresì la necessità di prevedere, quale condizione obbligatoria per entrambi i genitori biologici per conservare tale assetto, un percorso di sostegno alla genitorialità ed un lavoro su di sé col supporto di una psicoterapia volta a migliorare le capacità riflessive diminuendo eventuali agiti impulsivi.
Le successive relazioni dei servizi sociali (relazione del 23.05.2025) evidenziano che la minore è collocata presso la famiglia adottiva da gennaio 2025, che ha sin da subito mostrato capacità adattiva e che ha instaurato con la coppia di genitori adottivi una relazione significativa, riconoscendo i coniugi come i propri punti di riferimento e riferendosi a loro come “mamma e papà”. I servizi danno conto del fatto che gli incontri con i genitori biologici sono iniziati a novembre 2023 e sono stati sospesi a novembre 2024, che la bambina al momento del collocamento in famiglia adottiva aveva compiuto un anno da poco e che in quel periodo aveva incontrato i
23 genitori biologici in spazio neutro ogni mese, per due volte al mese. A parere dei servizi una riattivazione degli incontri potrebbe essere destabilizzante e faticoso per in Persona_1 relazione alla fase iniziale dell'adozione in cui sta costruendo e fortificando il legame e l'attaccamento con i genitori adottivi.
La relazione clinico-psichiatrica di del 18.07.2025 dà atto che l'appellante è in Parte_1
Cont cura presso il dal 2009 per una sintomatologia clinica ascrivibile a Disturbo Schizoaffettivo: negli anni ha interrotto più volte e per lunghi periodi la terapia psicofarmacologica contro il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico megalomanici e persecutori.
Da febbraio 2024 è emersa una discreta collaborazione e nell'ultima visita del 10 luglio 2025 una discreta stabilità clinica.
Nel corso dell'udienza il CTU, convocato a chiarimenti, ha spiegato come non vi siano elementi tali da suggerire “un rientro in casa” della minore con i genitori, dovendosi preferire una stabilità del collocamento della stessa presso la famiglia affidataria per garantire in tal modo il miglior interesse della minore. Ha però suggerito di valutare l'opportunità di mantenere i rapporti con i genitori biologici.
Chiamato inoltre a chiarire la valutazione tecnica in ordine alla patologia di Parte_1
(riferimento a pag. 23 dell'elaborato peritale), il CTU ha spiegato in udienza: “ si trova Persona_1 in stato di abbandono. In questo senso confermo i risultati dell'osservazione dei genitori e allo stesso tempo mi preoccupo del passato di che ritengo sia da tutelare come origine. Ritengo che Persona_1 sia competenza del Giudice e delle parti prendere posizione concreta rispetto alla forma giuridica da dare a questa relazione. In questo senso preciso che la storia di è da tutelare nel senso che Per_1
l'allontanamento dal padre non è stata una decisione di quest'ultimo ma di altri soggetti che sono intervenuti e pertanto ritengo che questo rapporto sia da salvaguardare per quanto attualmente lo stato di abbandono sia giuridicamente sussistente”.
Ha poi aggiunto: “le stesse valutazioni e chiarimenti qui resi valgono per la madre”.
Alla medesima udienza l'Assistente Sociale ha chiarito che ha incontrato i genitori Persona_1 biologici dall'età di un mese fino all'età di un anno effettuando pertanto dodici incontri in Spazio
Neutro con il padre e dodici incontri con la madre nel primo anno di età; dopo di che non li ha più incontrati. Ha riferito che ad oggi la bambina è collocata in una famiglia affidataria con i requisiti per l'adozione a decorrere dal mese di gennaio 2025 e che mostra una forma di collegamento con
24 la famiglia affidataria e anche con i familiari degli affidatari ascendenti e collaterali.
Sulla base di quanto emerso ritiene la Corte che, se è pur vero che la strada adottiva non deve essere intrapresa al fine di rinvenire un nucleo familiare migliore di quello naturale essendo l'extrema ratio, è altrettanto vero che nel caso di specie sono emerse gravi criticità a causa delle fragilità psichiche dei genitori biologici che necessitano di perduranti cure e di un'attenzione ed un supporto costanti da parte delle figure socio-sanitarie di riferimento, per cui deve ritenersi che ad oggi l'inadeguatezza dei genitori biologici non possa essere colmata in tempi compatibili con le esigenze evolutive della minore : le loro le loro carenze da questo punto di vista, Persona_1 sebbene indipendenti da volontà o colpa, sono tali che nessun intervento di sostegno sarebbe oggi sufficiente a garantire alla minore un processo di crescita adeguato.
Gli episodi dei ricoveri ospedalieri e dei gesti autolesivi, anche recenti, confermano uno stato di preoccupante fragilità della relazione madre-bambina.
Del pari il padre presenta un complesso quadro personologico, fortemente pregiudizievole per una serena crescita psicoemotiva di , avendo una sintomatologia clinica che necessita di Persona_1 costante terapia psicofarmacologica che ha in passato frequentemente interrotto
contro
Pt_1 il parere medico, con conseguenti ricoveri per riacutizzazioni psicotiche con contenuti mistico megalomanici e persecutori: egli manifesta quindi meccanismi difensivi di negazione che non gli permettono di comprendere pienamente i bisogni della figlia, rendendolo incapace di assumersi le proprie responsabilità e di attivare meccanismi di riparazione in vista di un suo cambiamento, con conseguente inattuabilità di un percorso di sostegno e recupero delle sue competenze genitoriali.
La CTU svolta nel presente grado di giudizio e le relazioni dei servizi sociali hanno, invece, evidenziato che l'attuale collocamento di è in concreto rispondente ai suoi bisogni e Persona_1 suoi interessi. I genitori preadottivi, come confermato dai servizi, hanno dimostrato ampie capacità a cogliere i bisogni della minore e a garantirle un'evoluzione corretta nelle varie tappe di crescita.
Alla luce di tali risultanze, deve escludersi che sussista tra e i genitori biologici un Persona_1 rapporto tale da escludere lo stato di abbandono e giustificare la sospensione del procedimento di adottabilità.
In primo luogo va evidenziato che ha incontrato i genitori biologici solo da quando Persona_1 aveva un mese di vita fino all'età di un anno, effettuando pertanto solo dodici incontri in Spazio
25 Neutro con il padre e dodici incontri con la madre;
successivamente è intervenuto il provvedimento del Tribunale per i ORnni: non si può dunque affermare che vi sia una stabile relazione affettiva tra i genitori biologici e la minore, ma che ci sia un principio di relazione nella quale i genitori biologici hanno mostrato una capacità affettiva, ma che è stata subito interrotta per cause indipendenti dalla loro volontà..
In secondo luogo è emerso che entrambi i genitori biologici non sono in grado, in maniera totale ed irreversibile, di assicurare a “quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto Persona_1 psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” e, come si ricava chiaramente dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali e dall'elaborato peritale, tale situazione non ha carattere transitorio, perdurando irreversibilmente ormai dal momento della nascita della minore, ed è tale da pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico della minore.
In forza delle considerazioni svolte, reputa la Corte che lo stato di adottabilità di Persona_1 debba essere confermato, atteso che all'attualità il recupero di adeguate competenze genitoriali da parte dei genitori biologici appare irrealizzabile e comunque di durata di gran lunga superiore alle esigenze ed ai tempi di crescita della minore;
un percorso di recupero, peraltro, dall'esito comunque incerto.
Sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata ritiene la Corte che lo stato di abbandono, ossia la concreta situazione di privazione morale e materiale in cui si trova a vivere la minore in ragione delle concrete condizioni personali, psichiche, sociali e ambientali del contesto familiare d'origine, abbia i caratteri di gravità, oggettività e permanenza tali da far ritenere sussistente lo stato di abbandono: indipendentemente dalla colpa o dalla volontà dei genitori, infatti, ciò che rileva è che essi, sia pure ispirati dai migliori sentimenti, siano venuti meno - per ragioni oggettive tali da compromettere l'equilibrio psicofisico della minore - ai propri doveri di assistenza morale e materiale.
Del resto la dichiarazione dello stato di adottabilità non deve intendersi alla stregua di una sanzione per i genitori, bensì quale strumento per salvaguardare la posizione del minore: la giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che si possa pervenire ad essa anche quando, nonostante l'impegno profuso da un genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di realizzare un progetto di vita credibile per il figlio;
anche la situazione di incolpevole difficoltà del genitore derivante da una disabilità o da una particolare patologia può portare, secondo la Cassazione, a reputare sussistente lo stato di abbandono se,
26 nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, si traduca in una inidoneità a prendersi cura del figlio (Cassazione n. 28230/2013).
Le convincenti argomentazioni della sentenza di prime cure fondanti la declaratoria dello stato di abbandono di , integrate dagli accertamenti istruttori svolti nel presente grado di Persona_1 giudizio, conducono questa Corte a ritenere conforme all'interesse di la disposta Persona_1 interruzione dei rapporti di quest'ultima con i genitori e gli altri componenti della famiglia d'origine.
Ed invero, gli stessi appellanti hanno formulato, sia pure in via subordinata, una domanda di adozione mite ed in ulteriore subordine di adozione “aperta”, con ciò mostrando la consapevolezza delle difficoltà cui andrebbero incontro se dovessero occuparsi della crescita di , Persona_1 nonché della conformità all'interesse della figlia di crescere in un'altra famiglia in grado di offrirle le necessarie cure e attenzioni.
Attualmente ha sviluppato con la coppia preadottiva un legame ed una relazione Persona_1 affettiva: instaurare ex novo o ristabilire rapporti con la famiglia d'origine causerebbe in lei disagio e confusione nel processo di costruzione affettiva con gli adulti di riferimento, con il rischio di una profonda regressione a livello evolutivo. ha bisogno di riferimenti stabili ed esclusivi. Persona_1
Solo dopo aver acquisito e interiorizzato la necessaria sicurezza affettiva rispetto alla coppia preadottiva, potrà essere accompagnata nella conoscenza della sua storia adottiva ed eventualmente, congruamente preparata, dare concretezza a questa storia, incontrando i propri genitori biologici. In proposito la stessa CTU ha sottolineato la necessità di un'attenta valutazione della modalità e dei tempi di incontro con i genitori biologici.
Ancora, non paiono fondati i dubbi sollevati dal difensore dell'appellante sull'attendibilità delle conclusioni a chiarimento del CTU, in quanto in contraddizione rispetto a quanto emerso alle pagg. 21-23 dell'elaborato peritale: chiamata a chiarimento ed interrogata sul punto sia dalle parti che dalla Corte la consulente dell'Ufficio ha chiarito che si trova certamente in una Persona_1 grave, oggettiva e permanente condizione di deprivazione morale e materiale determinata involontariamente (in questo senso vanno lette ed integrate le conclusioni dell'elaborato) dalla particolari condizioni di fragilità psichica ed evidenziale di entrambi i genitori.
Quanto chiarito in udienza dalla CTU, integrato con le più recenti relazioni dei servizi sociali, convince questa Corte che tale valutazione tecnica sia stata sufficiente per inquadrare correttamente le specificità di e la qualità della relazione tra la bambina e i genitori Persona_1
27 biologici.
Del pari quanto alla relazione tra la minore e la coppia preadottiva non vi sono motivi per ritenere che i servizi sociali non abbiano indicato elementi sufficienti di valutazione.
Così ritenuti pienamente attendibili gli accertamenti peritali e le conclusioni rassegnate dal CTU come meglio specificate in sede di chiarimenti e tenuto conto altresì delle numerose e progressive relazioni dei servizi sociali, reputa questa Corte che, pur non essendo in discussione lo stato di abbandono materiale e morale di - di tal che nel caso di specie non si ritengono
Persona_1 sussistenti i presupposti per disporre un'adozione mite ex art. 44 lett. d) L. adozione, trattandosi di tipologia di adozione che nel caso di specie sarebbe pregiudizievole e priva di una valenza tutelante a fronte della assoluta ed irreversibile incapacità dei genitori biologici di ricoprire un ruolo attivo nella vita di pare opportuno, riformare la sentenza impugnata
Persona_1 esclusivamente in relazione all'interruzione dei rapporti tra e i componenti della
Persona_1 famiglia d'origine, prevedendo la possibilità per di mantenere i rapporti con i
Persona_1 genitori biologici, gli zii paterni ed eventualmente gli zii materni.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che può essere dato spazio anche nel caso di adozione legittimante alla possibilità del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine “purché ciò risponda al preminente interesse del minore stesso e siano adottate tutte le necessarie cautele, nonché sia accertata la disponibilità della famiglia adottiva. Tale possibilità (…) non viola il disposto dell'art. 27, ultimo comma della legge, perché, avuta bene presente la distinzione tra rapporti giuridici e relazioni interpersonali, è evidente che un eventuale rapporto del minore con il nucleo di origine non postula il permanere di rapporti giuridici. Sicché deve ritenersi consentito al giudice prevedere contestualmente alla pronuncia di adozione il mantenimento di relazioni interpersonali tra il minore adottato e figure significative della sua situazione precedente, quando ciò risponda al suo preminente interesse che, come è stato da autorevole dottrina sottolineato, non può essere inteso semplicemente come interesse alla non dispersione della storia familiare, ma richiede un elemento in più, che questa Corte ravvisa nel pregiudizio che deriverebbe al minore dal recidere alcuni rapporti”(Corte d'Appello di
Milano, 5 dicembre 2014 n. 9).
Nel caso di specie, nei tempi in cui la famiglia preadottiva e le figure professionali di riferimento riterranno essere nell'interesse della minore, potrà essere mantenuta viva in la sua Persona_1 storia familiare, con possibilità di ripresa dei contatti con i genitori naturali nei tempi e con le modalità rispondenti ai suoi bisogni evolutivi.
28 Il mantenimento dei contatti con il nucleo familiare naturale, da realizzare con le modalità individuate dai Servizi territorialmente competenti, in relazione alle richieste e necessità della minore stessa con la collaborazione della famiglia preadottiva, potrebbe facilitare in Persona_1 il processo di rielaborazione della propria storia personale, ma ciò solo allorquando la minore sia pronta e i componenti della famiglia d'origine adeguatamente preparati anche in ordine alla consapevolezza dell'importanza dell'impegno che assumono e che tali incontri (da svolgersi con le modalità indicate dai Servizi Sociali, inizialmente protette ed osservate, per due incontri al mese di mezza giornata in presenza di almeno due operatori dei servizi sociali) potranno essere in ogni momento interrotti qualora disturbanti per l'equilibrio psico-affettivo ed emotivo di Per_1
[...]
Per tali ragioni si ritiene di prevedere, contestualmente alla conferma della pronuncia di adottabilità, la possibilità che in futuro, valutate le condizioni della minore, nonché la serietà dell'intendimento dei genitori biologici, che dovranno a tal uopo necessariamente sostenere con l'ausilio dei servizi specialistici percorso di sostegno ed un lavoro su di sé volti a migliorare le capacità riflessive diminuendo eventuali agiti impulsivi, vengano programmati incontri predisposti dai servizi territorialmente competenti, incontri che potranno essere interrotti qualora le figure professionali preposte, sentiti i genitori adottivi, li reputino disturbanti il processo di crescita psico-emotiva della bambina.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese processuali del curatore speciale della minore, liquidate con separato decreto, sono poste a carico solidale dell'appellante e di parte costituita Pt_1 Pt_2
Pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, al 50% a carico dell'appellante Pt_1
e al 50% a carico dell'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
l'intervento di , avverso la sentenza n. 653/2024 emessa dal Tribunale per i Parte_2
ORnni di Milano in data 02.10.2024 (pubblicata il 03.12.2024), in parziale riforma della pronuncia impugnata, così provvede:
1. revoca la disposta interruzione dei rapporti tra e i genitori biologici;
Persona_1
29 2. dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti, eventualmente in collaborazione con i Servizi sociali del luogo di residenza dei genitori biologici per il tramite dell' Autorità Centrale, valutate la serietà degli intendimenti dei genitori biologici, nonché le condizioni fisiche e psico- emotive della minore le sue necessità, con i tempi e con le modalità ritenuti Persona_1 più opportuni e rispondenti agli interessi del minore e nel rispetto della privacy dei genitori adottivi, sostengano il minore nel percorso di conoscenza della storia delle sue origini al fine di predisporre un progetto per l'attivazione degli incontri con i genitori biologici ed eventualmente con altri familiari, modulati nel tempo con modalità rispondenti agli interessi e ai bisogni del minore, precisandosi che agli incontri programmati tra la minore e i genitori biologici dovranno essere inizialmente due al mese di mezza giornata, con modalità protette e osservate e dovranno necessariamente presenziarvi almeno due operatori dei servizi sociali;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. compensa tra le parti le spese del procedimento;
pone le spese processuali del Curatore speciale della minore, liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti e di CTU, Pt_1 Pt_2 da liquidarsi con separato decreto, al 50% a carico dell'appellante e al 50% a carico Pt_1 dell'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Si notifichi ai Servizi Sociali, alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983 e si comunichi al
Procuratore Generale e all' . Controparte_6
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con relazione del 29.8.2024, l' Paolo e Carlo riferiva: che la NO aveva avuto negli anni 4 Parte_3 Pt_2 ricoveri in SPDC, uno nel 2014 e due nel 2016, l'ultimo dal 25.4.2017 al 26.6.2017; che mostrava un discreto compenso nelle fasi intercritiche di malattia mentre nei periodi di acuzie era possibile rilevare varie manifestazioni cliniche;
che si era assistito a varie fasi di passività del pensiero con un disturbo del senso della percezione e ideazione di riferimento, a fasi di eccitazione maniforme con alterazione del rapporto con la realtà, a fasi di deflessione timica e in ultimo un grave episodio di dissociazione della coscienza. 2 Con relazione del 14.7.2023 della direzione Welfare e Salute del Comune di Milano veniva richiesta l'apertura urgente di un procedimento a tutela della minore non ancora nata figlia di e , Parte_2 Parte_1 3 La dott.ssa incontrata dalla CTU, ha riferito “di una buona capacità affettiva della coppia genitoriale Per_12 descrivendole come due persone buone che non hanno avuto dimostrazioni di rabbia eclatanti nemmeno davanti al provvedimento del Giudice e che si sono attenute sempre alle limitazioni imposte senza protestare”.