Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 agosto 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2017 |
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- 1. Attività agrituristichehttps://www.brocardi.it/
- 2. Come aprire un agriturismo: aspetti fiscaliFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 11 aprile 2025
Si considerano attività agrituristiche “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (art. 2 della L. 20.2.2006 n. 96). L'agriturismo è una forma di turismo rurale che combina l'attività agricola con l'ospitalità turistica. Per aprire un'attività agrituristica occorre necessariamente essere degli imprenditori agricoli, ovvero soggetti che possiedono già un'azienda …
Leggi di più… - 3. Le agevolazioni Iva per le 'attività agricole connesse'https://www.fiscooggi.it/
- 4. Le agevolazioni in agricoltura 2023Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 dicembre 2023
È uscito il nuovo testo “Le Agevolazioni in Agricoltura 2023” Ebook Collana “I pratici di …
Leggi di più… - 5. La multiforme nozione di impresa agricola alla prova del Codice della crisiAccesso limitatoGiuseppe Minutoli · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2023
Giurisprudenza • 49
- 1. Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 770Provvedimento: N.R.G. 3178/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa n. 3187/2017 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso Verbale di accertamento”; PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico; - OPPONENTE - Contro , in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
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- 2. Trib. Perugia, sentenza 09/12/2024, n. 481Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Agriturismo In nome del Popolo italiano Requisiti TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 326/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da (avv. Federico Muzi) Parte_1 - ricorrente - nei confronti di (avv. Mirella Arlotta) CP_1 - convenuto - nei confronti di (contumace) Controparte_2 - convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 04/03/2024, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente SENTENZA Con ricorso depositato in data 05/03/2018 , Parte_1 titolare di azienda agricola, ha proposto opposizione avverso l'avviso di …Leggi di più...
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- 3. Trib. Perugia, sentenza 06/12/2024, n. 477Provvedimento: N. R.G. 872/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 872/2023 Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1 e (avv. Aldo Parte_2 Parte_3 De Bellis) - ricorrente - contro (avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1 - convenuto– ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.12.2024, alle ore 15.30, la seguente SENTENZA La società e hanno convenuto in giudizio, dinanzi Pt_2 Parte_2 Parte_3 CP_ a questo Tribunale l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti …Leggi di più...
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- 4. Trib. Verbania, sentenza 04/12/2024, n. 233Provvedimento: N. 403/2023 (+ 43/2024) R.G. Lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 403/2023 e 43/2024 R.G. Lav. promosse da: (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco MORA ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio del difensore in Verbania Corso Europa n° 26, giusta procura in atti PARTE RICORRENTE C O N T R O (c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/02/2025, n. 4003Provvedimento: Pubblicato il 24/02/2025 N. 04003/2025 REG.PROV.COLL. N. 12235/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12235 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Università degli Studi Internazionali di Roma - Unint, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, Stefano Battini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Principi e obiettivi 1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 , e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".
2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attivita' agrituristiche di cui all' articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
(( 3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".
3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 )) 4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici. - Art. 2. Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e' il seguente:
"Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)-B) (Omissis);
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)-g) (Omissis);
h) segnali turistici e di territorio". - Art. 3. Requisiti del disciplinare 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualita'. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.