Legge 27 luglio 1999, n. 268

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  • 1Come aprire un agriturismo: aspetti fiscali
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 11 aprile 2025

    Si considerano attività agrituristiche “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (art. 2 della L. 20.2.2006 n. 96). L'agriturismo è una forma di turismo rurale che combina l'attività agricola con l'ospitalità turistica. Per aprire un'attività agrituristica occorre necessariamente essere degli imprenditori agricoli, ovvero soggetti che possiedono già un'azienda …

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  • 2Attività agrituristiche
    https://www.brocardi.it/

  • 3Le agevolazioni Iva per le 'attività agricole connesse'
    https://www.fiscooggi.it/

  • 4La multiforme nozione di impresa agricola alla prova del Codice della crisiAccesso limitato
    Giuseppe Minutoli · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2023

  • 5Risoluzione del 03/11/2022 n. 64 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione
    Agenzia delle Entrate · 3 novembre 2022

    Il comma 131 dell\'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d\'imposta dal 2021 al 2023, del credito d\'imposta di cui all\'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell\'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle \u00ABstrade del vino\u00BB di cui all\'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268. …

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Giurisprudenza49

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  • 1Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 770
    Provvedimento: N.R.G. 3178/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa n. 3187/2017 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso Verbale di accertamento”; PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico; - OPPONENTE - Contro , in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e …
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    • art. 2135 c.c.·
    • art. 230-bis c.c.·
    • riqualificazione rapporto di lavoro·
    • opposizione verbale di accertamento·
    • giurisdizione previdenziale·
    • L. 96/2006·
    • attività agricola·
    • connessione e complementarietà attività·
    • attività agrituristica·
    • onere della prova

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 108
    Provvedimento: Sentenza n. 108/2024 Depositato il 04/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 27/05/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DE LULLO EGISTO, Presidente e Relatore TANFERNA MARIO, Giudice ROSETTI RICCARDO, Giudice in data 27/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 199/2023 depositato il 23/10/2023 proposto da Acea S.p.a. In Qualità Di Mandataria Di Acea Ato 2 S.p.a. - 05394801004 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente …
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    • giurisdizione tributaria·
    • sospensione ex art. 295 c.p.c.·
    • IMU·
    • categoria catastale E/3·
    • cumulo giuridico sanzioni·
    • art. 5 d.lgs. 504/1992·
    • acquedotto civico·
    • sentenza Corte di Giustizia di II° grado·
    • accertamento catastale·
    • autonomia funzionale e reddituale

  • 3Trib. Perugia, sentenza 09/12/2024, n. 481
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Agriturismo In nome del Popolo italiano Requisiti TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 326/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da (avv. Federico Muzi) Parte_1 - ricorrente - nei confronti di (avv. Mirella Arlotta) CP_1 - convenuto - nei confronti di (contumace) Controparte_2 - convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 04/03/2024, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente SENTENZA Con ricorso depositato in data 05/03/2018 , Parte_1 titolare di azienda agricola, ha proposto opposizione avverso l'avviso di …
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    • connessione attività agricola·
    • art. 2135 c.c.·
    • avviso di addebito·
    • art. 49 legge 88/1989·
    • prevalenza attività agricola·
    • iscrizione a ruolo·
    • decorrenza effetti accertamento·
    • inquadramento previdenziale·
    • agriturismo·
    • requisiti agriturismo

  • 4Trib. Perugia, sentenza 06/12/2024, n. 477
    Provvedimento: N. R.G. 872/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 872/2023 Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1 e (avv. Aldo Parte_2 Parte_3 De Bellis) - ricorrente - contro (avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato) CP_1 - convenuto– ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.12.2024, alle ore 15.30, la seguente SENTENZA La società e hanno convenuto in giudizio, dinanzi Pt_2 Parte_2 Parte_3 CP_ a questo Tribunale l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti …
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    • prevalenza attività agricola·
    • disconoscimento attività agrituristica·
    • L.R. Umbria n. 12/2015·
    • art. 2697 c.c.·
    • L. 20 febbraio 2006, n. 96·
    • agriturismo·
    • imprenditore agricolo professionale·
    • iscrizione gestione previdenziale agricola·
    • art. 1 d.lgs. n. 99/2004·
    • onere della prova

  • 5TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/02/2025, n. 4003
    Provvedimento: Pubblicato il 24/02/2025 N. 04003/2025 REG.PROV.COLL. N. 12235/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12235 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Università degli Studi Internazionali di Roma - Unint, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, Stefano Battini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle …
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    • diritto allo studio·
    • inammissibilità ricorso·
    • contributo statale·
    • aiuti di Stato·
    • art. 33 Cost.·
    • università non statali·
    • libera circolazione servizi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • finanziamento università·
    • diritto di stabilimento·
    • interesse ad agire·
    • prestazione patrimoniale coattiva·
    • art. 34 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • esenzione tasse universitarie
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Versioni del testo

  • Art. 1. Principi e obiettivi 1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 , e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".
    2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
    3. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attivita' agrituristiche di cui all' articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
    (( 3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
    3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".
    3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 )) 4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
  • Art. 2. Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:
    a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
    b) il comitato promotore;
    c) il comitato di gestione;
    d) il sistema della segnaletica;
    e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
    2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".
    3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e' il seguente:
    "Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
    A)-B) (Omissis);
    C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
    a)-g) (Omissis);
    h) segnali turistici e di territorio".
  • Art. 3. Requisiti del disciplinare 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualita'. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.