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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1736/2024R.G. V.G. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Pastrengo 20, presso lo C.F._1
studio e la persona dell''Avv. che la rappresenta e difende per Parte_2
delega in atti;
e
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Torino, Via Cernaia 27, presso lo studio dell'Avv. Federica
Sergi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Parte ammessa al PSS con delibera n. 1637 del 8.10.2024 del COA d vrea
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
1) i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al
rapporto di coniugio;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta
alimentare e/o mantenimento reciproco;
3) la casa coniugale, per altro di proprietà esclusiva della signora , verrà CP_1
assegnata alla stessa con tutti gli arredi che la compongono, salvo i beni di cui al separato elenco
che il Sig. provvederà ad asportare entro data da concordare tra le parti. Parte_1
4) La signora si accollerà il pagamento delle utenze dal mese di aprile 2024 della CP_1
casa coniugale nonchè al pagamento delle relative spese condominiali.
5) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione
e manterrà la residenza e il collocamento principale presso la madre;
6) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo
conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà la figlia con sé;
7) Il padre potrà tenere con sè la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00con
pernottamento secondo accordo tra le parti sino a quando il signor non reperirà una Parte_1
sistemazione abitativa personale differente da quella attuale.
- nei giorni infrasettimanali il padre potrà tenere la minore secondo il seguente calendario:
a) Nella settimana in cui il weekend è di spettanza della il padre potrà tenere con sé Per_2
la minore il martedì e il giovedì pomeriggio sino alle ore 19.30. Non appena il Sig. Parte_1
reperirà una sistemazione abitativa differente verrà introdotto il pernottamento
infrasettimanale della minore presso il padre secondo la calendarizzazione classica ovvero
secondo le modalità che le parti vorranno concordare. b) Nella settimana in cui il weekend è di spettanza del questi potrà tenere con sè la Pt_3
minore lunedì e il mercoledì pomeriggio sino alle ore 19.30. Anche in tal caso nel momento in
cui verrà reperita una nuova abitazione da parte del padre dette modalità potranno essere
modificate con accordo tra le parti.
8) Nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad
anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per
almeno due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di
frequentazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
9) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore nella misura Per_1
complessiva di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte
dal S.S.N. e ricreative previamente concordate o necessarie secondo il noto Protocollo d'Intesa
presso il Tribunale di Ivrea (tribunale competente per territorio), oltre il 50% delle spese della
mensa scolastica.
10) L'assegno unico per la prole sarà percepito nella misura del 100% dalla signora
come concordemente stabilito tra le parti dalla nascita della piccola CP_1 Per_1
11) Gli sgravi e le detrazioni fiscali relative alle spese della figlia verranno suddivisi tra i
coniugi al 50%.
12) I coniugi si impegnano a non presentare alla figlia nuove frequentazioni sino a Per_1
quando queste non siano diventate relazioni stabili al fine di salvaguardare la minore.
13) I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM AB LI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.7.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito civile a Settimo (TO), il 18 luglio 2021 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Settimo Torinese, al N. 13, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2021 - DOC. 1).
- dall'unione dei coniugi è nata in [...], l'[...] (DOC. 2) Per_1
- per insorte incomprensioni ed incompatibilità di carattere, la convivenza tra i coniugi
è diventata progressivamente intollerabili, donde la separazione.
All'udienza del 25.2.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Settimo Torinese (TO), il 18.7.2021 al N. 13, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2021.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti. Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito all'istanza di liquidazione del compenso avanzata dalla difesa della moglie ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile a Settimo Torinese (TO), il 18.7.2021 al N. 13, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2021– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)