Decreto cautelare 1 luglio 2025
Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7451 del 2025, proposto da
IL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Santella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Polibio 15;
IG GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 9;
nei confronti
Comune di Formello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 19 del 03.06.2025 nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, emessa dal Servizio Veterinario UOC AREA A-C della Asl Roma 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formello e di Asl Roma 4 e di IG GO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AU NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, allevatore di bestiame allo stato brado dal 2000 presso la Valle del Sorbo codice 038RM042, ha impugnato l’ordinanza dell’ASL con la quale è stato ordinato l’abbattimento di tutto l’effettivo dei capi bovini presenti sul registro di stalla, quale metodo di risanamento del focolaio in corso di MTBC.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – mancata valutazione della posizione dell’allevatore. 2. Assenza dell’indicazione chiara e specifica dei motivi che hanno determinato la decisione di “stamping out” in violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge 241/1990. 3. Impossibilità tecnica di esecuzione animali allo stato brado. 4. Violazione del diritto di difesa. 5. Mancata valutazione delle relazioni veterinarie storiche ed inefficacia dell’abbattimento. 6. Eccesso di potere della pubblica amministrazione.
Sostiene il ricorrente:
- che l’ordinanza non tiene conto della condizione socio-economica dell’allevatore, il quale svolge l’attività in via esclusiva e trova in essa sostentamento per sé e per due figli minori. Tale misura estrema appare sproporzionata e lesiva del diritto al lavoro, all’iniziativa economica privata e alla tutela della famiglia (artt. 4, 35, 41 e 31 della Costituzione italiana), in assenza di un reale pericolo imminente per la salute pubblica oltre a rappresentare un importante danno economico per il AN, non adeguatamente indennizzabile dai paramenti attualmente in vigore;
- che l’ordinanza non è motivata in relazione ai motivi che giustifichino l’abbattimento totale in caso di focolaio;
- che i bovini interessati vivono in pascoli aperti, spesso in zone impervie e boschive. Ogni tentativo di cattura risulterebbe: di difficile attuazione, potenzialmente dannoso per la salute e il benessere degli animali, pericoloso per gli operatori incaricati e che l’abbattimento forzoso, in queste condizioni, non garantisce l’efficacia sanitaria del provvedimento;
- che costituisce violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, il termine di soli 15 giorni concesso per l’abbattimento, antecedente rispetto al termine per poter depositare ricorso;
- che non risulta che l’ASL abbia consultato i verbali, relazioni e osservazioni dei medici veterinari che da oltre due decenni hanno seguito e monitorato il territorio interessato e che i veterinari che hanno operato nella zona hanno sempre ritenuto inefficace l’abbattimento totale in quanto la diffusione del patogeno è ambientale e interspecifica, e la condizione allo stato brado non consente misure di biosicurezza tradizionali.
Si è costituito il Comune resistente rilevando:
- che il Servizio Veterinario della ASL RM ha, nel tempo (dal lontano 2016), posto in essere ogni attività di profilassi (proprio per cercare di scongiurare di ricorrere alla misura drastica dell’abbattimento) al fine di contenere il fenomeno epidemiologico della diffusione della TBC bovina;
- che nel preambolo del provvedimento è espressamente evidenziato che l’accertamento della gravissima diffusione epidemiologica nel territorio de quo è stato oggetto di approfondita valutazione da parte proprio delle concorrenti Autorità competenti in materia quali l’Osservatorio Epidemiologico (OERV) dell’LT (l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana) e la Direzione Regionale della Salute e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Lazio, che hanno entrambe espresso parere favorevole (pareri che formano parte integrante del provvedimento) all’adozione della misura dell’abbattimento dopo avere ampiamente esplicitato le ragioni della necessità di tale misura;
- che il provvedimento impugnato evidenzia come, proprio in ossequio ai criteri di cui al recente D.M. Salute del 2 maggio 2024, l’abbattimento totale in corso di focolaio sia l’unico metodo di risanamento.
Si è costituito il dott. GO eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e controdeducendo nel merito.
Si è costituita l’Asl deducendo:
- che l’allevamento bovino del ricorrente risulta essere focolaio di Tubercolosi Bovina recidivante (2011,2012,2015,2017,2021,2024,2025), segnale inequivocabile che i precedenti sistemi di contenimento dell’infezione basati sull’applicazione del piano di risanamento previsto dalla precedente normativa sono risultati utili per il contrasto dell’infezione nel breve periodo, ma inefficaci per l’estinzione del focolaio in maniera definitiva;
- che quanto al paventato danno economico, l’abbattimento di animali positivi alla TBC è soggetto ad indennizzo;
- che l’abbattimento totale non comporta la chiusura dello stabilimento ma una sospensione dell’attività di pascolo ricadente nella sola area interessata ed individuata e limitatamente al periodo di interdizione dei pascoli come disposto da Ordinanza Sindacale n. 4 del 26/06/2025;
- che nell’allevamento del ricorrente si sono verificati 4 criteri elencati di cui al punto 1 del paragrafo appendice del d.m. 2 maggio 2024;
- che tutto l’effettivo degli animali dell’azienda AN IL è già stato radunato e sottoposto a diversi interventi legati al piano di risanamento di cui i più recenti rispettivamente in data 24.02.2025 e 08.04.2025, nei quali tutti i capi bovini sono stati confinati e messi a disposizione dall’operatore sotto richiesta dell’ufficio;
- che i termini per l’abbattimento sono stabiliti ex lege e non discrezionali;
- che i verbali e le note dei veterinari del competente servizio ASL che hanno in passato seguito il perpetrarsi dei focolai di Tubercolosi nella Valle del Sorbo sono agli atti e in nessuno di essi è stato ritenuto inefficace l’abbattimento totale come metodo di risanamento.
All’udienza del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È anzitutto da accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del dott. GO, in quanto l’ordinanza impugnata, anche se firmata da questo, è stata emanata in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ASL Roma 4, con la conseguenza che l’ordinanza in questione deve essere imputata esclusivamente all’ASL e non all’organo-persona fisica che l’ha emanata.
Nel merito il ricorso è respinto.
Sono anzitutto infondati i motivi con cui si deduce la non valutazione da parte dell’Amministrazione della condizione socio-economica dell’allevatore, posto che questa valutazione risulta essere stata fatta dal legislatore laddove ha ritenuto, con il d.lgs. n. 136/2022 e la normativa di attuazione, la previsione di un indennizzo e quindi un risarcimento volto a ristorare le perdite subite.
Parimenti infondato è il motivo con cui si deduce la mancata motivazione in ordine ai motivi che giustifichino l’abbattimento totale in caso di focolaio.
Il provvedimento impugnato è motivato per relationem sui pareri favorevoli dell’Osservatorio Epidemiologico dell’LT e della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
In particolare, in questo ultimo si legge che “ gli stabilimenti 038RM052 (numero focolaio SI 2024/342) e 038RM042 (numero focolaio SI 2024/402) sono riconducibili unica unità epidemiologica in quanto gli animali sono tenuti in promiscuità.
Per lo stabilimento con codice aziendale 038RM042, inoltre, è stata rilevata una reiterazione di questa situazione, in quanto è stata sede di focolaio di TBC anche negli anni 2010, 2015, 2021, 2024 …
Poiché sussiste il rischio di diffusione della malattia all'interno delle aziende oppure ad altre aziende, soprattutto in relazione alla tipologia di allevamento (aperto o estensivo, semi-brado, al pascolo), come già indicato dalla ASL Roma 4, sarà fondamentale anche l'interdizione dei pascoli utilizzati dalle suddette aziende, per un periodo non inferiore a 2 anni.
Inoltre, dall'esame anatomopatologico condotto presso I'LT nel 2025 (Nreg LT 25035622) è emersa la presenza di cisti riferibili a idatidosi (OS) in cinque capi appartenenti allo stabilimento 038RM042, e confermata su due capi mediante PCR. Di queste positività, si segnala l'assenza della notifica su SI …
STABILIMENTO 038RM042
Focolaio notificato nel 2024. Nei primi mesi del 2025, in numerosi capi sono state riscontrate al macello lesioni riferibili a TBC, a diverso stadio evolutivo e dunque presuntivi di una pregressa ed inveterata circolazione della malattia all'interno dell'allevamento. Inoltre, in cinque capi è stata riscontrata all'esame anatomo-patologico la contemporanea presenza di cisti di idatidosi (echinocco). Ad esempio nel polmone di due capi, il referto anatomo-patologico riporta: "si osservano inoltre formazioni cistiche multiple sparse nel parenchima, riferibili a cisti da EC", in questi è stata rilevata la presenza di CO granulosus tramite PCR. Si sottolinea l'importanza di mettere a conoscenza di questa rilevazione le autorità competenti locali e il sindaco relativamente al rischio zoonosico delle due malattie, la cui diffusione e trasmissione all'uomo può avvenire per contaminazione dell'ambiente, ad esempio con l'accesso ai pascoli da parte di escursionisti o frequentatori a scopo ricreativo.
Dei 19 capi, per i quali risultano analizzati campioni presso I'LT (Nreg LT 25022214; 25035622), relativamente alla TBC si riporta:
Sedi delle lesioni: ON (diversa topografia, tra cui ln. epatici, mediastinici, tracheobronchiali, sottomandibolari, retrofaringei) e organi quali polmoni e fegato.
Le lesioni anatomo-patologiche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi noduli caseosi, caseocalcifici, con centro necrotico, noduli anche di 1-2 cm di diametro; focolai granulomatosi, caratterizzati da centro necrotico e/o necrotico-calcifico e da abbondanti cellule giganti di Langhans alla periferia.
Le lesioni istopatologiche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi focolai granulomatosi, caratterizzati da centro necrotico-calcifico e da abbondanti cellule giganti di Langhans alla periferia. Quadro microscopico riferibile a tubercolosi.
Gli esami diretti quali la PCR e l'esame colturale, hanno confermato la presenza in più capi di ISOLATO DI OB spp. OB TB COMPLEX e OB BO (da ON della testa e del torace; ON mesenterici) (Nreg LT 25022214)
In cinque soggetti, nel 2025 (Nreg LT 25035622) è stata inoltre rilevata la presenza concomitante di lesioni anatomo-patologiche riferibili a TBC ed OS (da CO granulosus come identificato mediante PCR da cisti nel polmone di due capi), con localizzazione polmonare e/o epatica. Quadro anatomo-istopatologico rilevato nel fegato: presenza istopatologica di cisti da EC (parzialmente calcificate), come da sospetto all'esame anatomo-patologico.
Si segnala che non risulta la notifica su SI del focolaio di idatidosi (OS) (al 15/05/2025) ”.
Da quanto sopra discende come il provvedimento sia ampiamento motivato, proprio in quanto ha preso in esame specificatamente le evidenze relative allo stabilimento del ricorrente.
L’Amministrazione, quindi, applicando quanto sancito dal d.m. 2 maggio 2024, verificando la presenza dei 3 criteri di cui alle lettere da A a G del paragrafo “appendice” dell’allegato 2 che prevede la possibilità di adottare come metodo di risanamento l’abbattimento totale dei capi presenti in allevamenti oggetto di focolaio MTBC “ ai fini della salvaguardia dello status di indenne della provincia interessata, della prevenzione della diffusione della malattia ad altri stabilimenti e della tutela della salute degli operatori e dei consumatori ”.
In particolare, come precisato dalla memoria dell’ASL, “- è stato isolato l’agente patogeno sulle carcasse degli animali sottoposti ad abbattimento dell’azienda di AN IL, al contrario di quanto dichiarato dal ricorrente e come evidenziato dai referti dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (doc. 4); - l’allevamento in questione ha carattere BRADO, condizione che secondo il punto C del sopracitato paragrafo aumenta il rischio di diffusione ad altri stabilimenti in quanto gli animali sono liberi di muoversi senza barriere e venire a contatto con altre aziende confinanti con il territorio della Valle del Sorbo; - considerato il punto D, tutti i capi bovini dell’allevamento del ricorrente pascolano in totale promiscuità nella Valle del Sorbo e - unitamente all’altro allevamento presente in loco della Sig. Vittoria Costantini - sono stati pertanto considerati un'unica unità epidemiologica che attualmente evidenzia una percentuale di positività alla IDTs superiore al 20% (24% al 12.05.2025), rappresentando un cluster di infezione; inoltre tale unità epidemiologica è stata oggetto di focolai di Tubercolosi bovina a carattere recidivante rispettivamente nel 2011, 2012, 2015,2017,2021,2024; - considerato quanto previsto dal punto H, persiste un elevato rischio di propagazione dell'infezione in quanto gli stabilimenti in oggetto sono sprovvisti di strutture per il confinamento dei capi e l'adozione di essenziali misure di biosicurezza ”.
Con riferimento all’impossibilità di eseguire l’ordine di abbattimento perché gli animali vivono allo stato brado basta rilevare che il raduno degli animali è stato già effettuato per le verifiche dell’ASL.
Sembrerebbe poi improbabile che l’allevatore non abbia la possibilità di radunare il proprio bestiame.
Per quanto riguarda poi il termine di 15 giorni, questo è un termine di legge.
Infine, in relazione alla mancata valutazione delle relazioni veterinarie storiche ed inefficacia dell’abbattimento, è da rilevare che la difesa del ricorrente si limita all’enunciazione del motivo, dichiarando che “ nel caso in questione hanno sempre ritenuto l’intervento di Stamping out e di efficacia limitata negli allevamenti allo stato brado in contesti di pascolo libero, nei quali la cattura e l’abbattimento risultano tecnicamente complessi o addirittura inattuabili ”, senza fornire prova alcuna di quanto dallo stesso affermato.
A fronte di queste affermazioni, l’ASL ha richiamato la nota prot. n. 60862/2018 del 21.12.2018 avente come oggetto “ trasmissione resoconto riunione per la gestione focolaio di Tubercolosi bovina in Valle del Sorbo 11.12.2018 – Comune di Formello ” a firma dei dott.ri Avetta, Cameo e Consalvo con la quale è stata ritenuta “ Essenziale la compartimentazione totale dell’area ed in caso di mancata divisione degli animali, sarà inevitabilmente necessario procedere con l’abbattimento totale di tutti gli animali appartenenti alle aziende interessate ”.
Proprio per questo motivi è stato poi chiesto al Comune un’ordinanza di interdizione al pascolo della Valle del Sorbo delle specie bovina, ovina, caprina e suina per un periodo non inferiore a due anni al fine di bonificare l’area.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara l’estromissione dal giudizio del dott. GO per difetto di legittimazione passiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RI GO, Presidente
AU NZ, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU NZ | AR RI GO |
IL SEGRETARIO