TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5295
TAR
Decreto cautelare 1 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La valutazione della condizione socio-economica è stata effettuata dal legislatore attraverso la previsione di un indennizzo per il risarcimento delle perdite subite.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione specifica sull'abbattimento totale

    Il provvedimento è motivato per relationem sui pareri dell'Osservatorio Epidemiologico e della Direzione Regionale Salute, che hanno esplicitato le ragioni della necessità della misura, considerando la situazione epidemiologica e la tipologia di allevamento.

  • Rigettato
    Impossibilità tecnica di esecuzione su animali allo stato brado

    Il raduno degli animali è già stato effettuato per le verifiche ASL, e si presume che l'allevatore abbia la possibilità di radunare il bestiame. L'ordinanza di interdizione al pascolo è stata richiesta per bonificare l'area.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    Il termine di 15 giorni è stabilito per legge e non è discrezionale.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle relazioni veterinarie storiche e inefficacia dell'abbattimento

    La difesa del ricorrente si limita all'enunciazione del motivo senza fornire prova. L'ASL ha richiamato una nota del 2018 che indicava l'abbattimento totale come inevitabile in caso di mancata divisione degli animali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere della pubblica amministrazione

    Il ricorso è respinto nel merito in quanto infondati i motivi dedotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5295
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo