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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 28554/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato in [...] il Parte_1
25.09.1998 (C.F. ), elett.te dom.to presso lo C.F._1
studio degli avv.ti Daniela Cassandra e Maria Lombardo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
E
– Questura di Latina, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, il ricorrente ha impugnato il rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso dalla Questura di Latina l'08.04.2024 e notificato in data pagina 1 04.06.2024; conseguentemente, ha chiesto, in via cautelare, disporsi la sospensione degli effetti del decreto;
nel merito e in via principale, annullare il decreto, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 del D.lgs. 30/2007; in via subordinata, annullare il decreto, accertare e dichiarare il diritto al rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale, di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 e art. 5, co. 6 TUI, e art. 8
CEDU.
Il provvedimento di rigetto risulta emesso in quanto “l'art. 30 del D.lgs.
286/98 (testo Unico per l'Immigrazione) tra le ipotesi per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari, non prevede il c.d. “Patto di
Convivenza”; inoltre il Parte_1 [...]
risulta irregolare sul territorio italiano […] risulta Parte_1
destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguire emesso dalla Prefettura di Roma in data 28.05.2022 ex art. 13 TUI C. 2 L.C.; con riscontri effettuati da questo Ufficio Immigrazione, sono emersi diversi precedenti di polizia” (cfr. decreto in atti).
Il ricorrente ha esposto di essere giunto in Italia nel 2014, da minore,
e di essere stato titolare del relativo titolo di soggiorno;
di aver presentato istanza di conversione del permesso in lavoro il
22.01.2018 e che la sua domanda veniva rigettata per carenza documentale e pericolosità sociale il 26.03.2020; di aver sempre lavorato e di aver proseguito l'attività senza contratto;
di aver attraversato un periodo difficile durante il quale veniva tratto in arresto
(20.04.2018) e sottoposto a pena detentiva (fino al 06.12.2019); che pagina 2 nell'aprile 2020 iniziava una relazione sentimentale con cittadina italiana, che successivamente iniziavano una Persona_1
convivenza more uxorio nella casa familiare di quest'ultima, unitamente ai genitori della stessa;
che il ricorrente presentava domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, tramite invio di kit postale del 16.03.2023, ricevendo appuntamento presso la Questura di Latina al 20.10.2023; che il 24.10.2023 stipulava con la compagna un patto di convivenza ai sensi della L. n.
76/2016; che il Comune di Cisterna di Latina rigettava la richiesta di registrazione e gli istanti provvedevano ad adire le vie legali;
che, in attesa di riscontri, inviava apposita pec alla Questura di Latina in data
30.05.2024, ricevendo convocazione al 04.06.2024, in occasione della quale riceveva la notifica del provvedimento qui impugnato.
In questa sede il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del decreto per violazione, in particolare, dell'art. 3 co. 2, lett. b, d.lgs. 30/2007 e dell'art 8 CEDU;
ha dedotto l'irrilevanza, ai fini del titolo richiesto, della pregressa regolarità del soggiorno;
ha lamentato difetto di istruttoria, in particolare, per l'omissione di una valutazione di bilanciamento ovvero della mancata valutazione della sussistenza di una concreta e attuale pericolosità sociale del ricorrente.
Con decreto del 24.07.2024 è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissata udienza al 16.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 24.04.2025, chiedendo di respingere il ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto.
pagina 3 Richiamando le allegate note della Questura adita, ha ribadito e precisato le motivazioni del decreto impugnato, in particolare, ha precisato i precedenti penali e di polizia a nome del ricorrente, anche con alias, e ha ribadito la carenza dei presupposti per il rilascio del permesso di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007 per assenza del pregresso titolo di soggiorno e per l'inidoneità del Patto di convivenza, non previsto dalla normativa richiamata. In ultimo ha precisato che all'atto della notifica del diniego il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, ricevendo un diniego in data 22.08.2024.
Con note del 15.05.2025 il ricorrente ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In particolare, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, è stato registrato il patto di convivenza e la relativa iscrizione anagrafica;
che si è altresì provveduto alle pubblicazioni dell'imminente matrimonio del ricorrente e della compagna;
che il ricorrente ha stabilizzato la propria posizione lavorativa, con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
che, a carico dello stesso non risulta alcun rilievo penale successivo al 2019 e che in tale anno risulta inoltre aver espiato la pena inflitta con beneficio della liberazione anticipata.
All'udienza del 16.05.2025, ritenuto sufficiente quanto in atti, la causa
è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
pagina 4 Occorre in primo luogo evidenziare che nel caso di specie trova applicazione il quadro normativo di cui al D.lgs. 30/2007, in particolare l'art 10, che prevede il rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
La disciplina in esame è stata prevista dal legislatore italiano in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quest'ultima prevede il rilascio della c.d. Carta di soggiorno, in presenza di tre requisiti, che possono essere richiesti dalle normative nazionali: un passaporto in corso di validità; un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
l'attestato
d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione
Con che gli interessati accompagnano o raggiungono (art. 10.
2004/38/CE).
Per quel che riguarda il secondo requisito indicato, ovvero un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
nella normativa nazionale questo è richiamato, in particolare, all'art. 3 del D.lgs. 30/2007, il quale, precisando i soggetti aventi diritto, e facendo seguito ai familiari di cui all'articolo precedente (co. 1) aggiunge che lo Stato, “conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: “a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
pagina 5 non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale))” (co. 2).
Alla luce della richiamata normativa, nonché conformemente alla legislazione nazionale di cui alla L. n. 76/2016, emerge con evidenza che il cd. Patto di convivenza, ovvero il contratto di convivenza di cui al co. 50 dell'art. 1 della suddetta legge, redatto nelle forme indicate,
è senz'altro idoneo ad attestare una relazione stabile, posto che ne regola altresì i rapporti patrimoniali: “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico” (co. 51) ed è opponibile a terzi: “Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.” (52). Non può dunque dubitarsi del medesimo valore di attestazione anche ai fini della normativa in materia di pagina 6 immigrazione, pena una disparità di trattamento del tutto apodittica e ingiustificata, oltre che in contrasto con la direttiva richiamata.
Tornando ai requisiti indicati dalla normativa europea, questi ultimi sono stati sostanzialmente trasposti nel co. 3, dell'art. 10, D.lgs.
30/2007, il quale altresì precisa al co. 1 che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la
"Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”. L'inciso temporale evidenziato ha dato adito a diverse interpretazioni, in primo luogo per quel che qui interessa, la necessità, al fine del rilascio del titolo di soggiorno in oggetto, della previa regolarità del soggiorno.
Vista la normativa applicabile al caso di specie, è bene precisare che giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito di cui si discute, ovvero la mancanza della pregressa regolarità sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare,
e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo
"straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23316 del 27.09.2018; Corte Costituzionale sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg. 39475/2019)
pagina 7 Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo, vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98, nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Tanto premesso, l'unico dato a cui poter far astrattamente rinvio per la cd. regolarità del soggiorno nell'ipotesi che qui interessa, è il riferimento temporale sopra evidenziato, per il quale l'irregolarità amministrativa viene ad essere conseguenza dell'inosservanza di quel termine di tre mesi indicato dal co. 1 dell'art. 10 d.lgs. 30/2007, e ancor prima al co. 2, co. 9 DIR 2004/38/CE (ove è tuttavia indicato quale termine minimo da richiedere per la presentazione della domanda). Tale periodo di tempo è pertanto previsto quale “soggiorno informale” per il cittadino UE ed i suoi familiari, i quali non necessitano per soggiorni di breve durata di un particolare titolo di soggiorno, ma che, superato tale breve soggiorno, devono richiedere il rilascio di pagina 8 apposita Carta, nonché espletare precise formalità amministrative
(artt. 8 e 9 DIR 2004/38/CE; art. 9 D.lgs. 30/2007).
Ebbene, in mancanza di diverse disposizioni, occorre dunque verificare cosa il legislatore europeo ha previsto in ipotesi di inadempimento di tali formalità, a seguito del quale il soggiorno non potrebbe più qualificarsi informale, ma, di fatto, irregolare.
Il co. 3 dell'art. 9, prevede che “L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie”. Appare evidente che il rifiuto tout court del rilascio del titolo di soggiorno non possa rientrare in ipotesi di sanzione proporzionata, né, per le considerazioni sopra svolte, possa essere previsto quale automatica conseguenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo coniuge (o compagno, come evidenziato) di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto), tra i quali l'eventuale mancata comunicazione del proprio domicilio, peraltro avvenuta nel caso de quo sin dal marzo 2023 (si veda comunicazione di ospitalità del pagina 9 18.03.2023; richiesta registrazione del contratto di convivenza, n.
63228 del 26-10-2023)
Quanto rilevato trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_2
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza, come nel caso di specie, o di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
Per quel che concerne la terza contestazione posta alla base del provvedimento amministrativo impugnato, ovvero la pericolosità sociale del ricorrente, occorre evidenziare che al caso di specie trova pagina 10 applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui:
“Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali, non di per sé sole sufficienti, richiedono una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Tanto premesso, occorre rilevare che dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, né risulta espletato quel giudizio di bilanciamento che tiene conto della complessiva situazione del richiedente che, nel caso di specie, risiede in Italia da oltre dieci anni e fin da minore.
pagina 11 Ciò posto, le uniche contestazioni di rilievo evidenziate dalla
Questura di Latina attengono ad ipotesi di condanna che, oltre a non essere di per sé sola sufficiente, come sopra visto, risulta nel caso di specie riguardare fatti risalenti all'aprile 2018 e che il ricorrente, all'epoca diciannovenne, risulta avere interamente scontato da circa sei anni, altresì beneficiando di un totale di 135 giorni di liberazione anticipata (si veda casellario in atti, del 05.07.2024, riferimento a n. 2
Ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, del 18.10.2019 e del
19.11.2019).
Emerge dunque con evidenza che la (mancata) sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente risulta già da tempo essere stata positivamente valutata.
A ciò va inoltre aggiunto che quanto dedotto e prodotto in merito alle attività svolte dal ricorrente sul territorio testimoniano una proficua reintegrazione nel tessuto sociale. A tal fine depone, oltre alla copiosa documentazione lavorativa in atti, anche le diverse relazioni depositate, in particolare, del responsabile della comunità di accoglienza ove il ricorrente ha soggiornato (dal 06.12.2019 al
28.02.2021), anche dei genitori della compagna, nonché di quest'ultima.
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, considerata la documentazione in atti, parte della quale integrata nell'ambito del procedimento amministrativo e successivamente giudiziale, vista la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà
pagina 12 applicative e interpretative riscontrate, la domanda in ricorso va accolto e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- Accoglie il ricorso, per l'effetto, dispone il rilascio in favore di
, nato in [...] il Parte_1
25.09.1998 (C.F. ), della carta di soggiorno C.F._1
per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- dichiara le spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 28554/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato in [...] il Parte_1
25.09.1998 (C.F. ), elett.te dom.to presso lo C.F._1
studio degli avv.ti Daniela Cassandra e Maria Lombardo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
E
– Questura di Latina, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, il ricorrente ha impugnato il rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso dalla Questura di Latina l'08.04.2024 e notificato in data pagina 1 04.06.2024; conseguentemente, ha chiesto, in via cautelare, disporsi la sospensione degli effetti del decreto;
nel merito e in via principale, annullare il decreto, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 del D.lgs. 30/2007; in via subordinata, annullare il decreto, accertare e dichiarare il diritto al rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale, di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 e art. 5, co. 6 TUI, e art. 8
CEDU.
Il provvedimento di rigetto risulta emesso in quanto “l'art. 30 del D.lgs.
286/98 (testo Unico per l'Immigrazione) tra le ipotesi per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari, non prevede il c.d. “Patto di
Convivenza”; inoltre il Parte_1 [...]
risulta irregolare sul territorio italiano […] risulta Parte_1
destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguire emesso dalla Prefettura di Roma in data 28.05.2022 ex art. 13 TUI C. 2 L.C.; con riscontri effettuati da questo Ufficio Immigrazione, sono emersi diversi precedenti di polizia” (cfr. decreto in atti).
Il ricorrente ha esposto di essere giunto in Italia nel 2014, da minore,
e di essere stato titolare del relativo titolo di soggiorno;
di aver presentato istanza di conversione del permesso in lavoro il
22.01.2018 e che la sua domanda veniva rigettata per carenza documentale e pericolosità sociale il 26.03.2020; di aver sempre lavorato e di aver proseguito l'attività senza contratto;
di aver attraversato un periodo difficile durante il quale veniva tratto in arresto
(20.04.2018) e sottoposto a pena detentiva (fino al 06.12.2019); che pagina 2 nell'aprile 2020 iniziava una relazione sentimentale con cittadina italiana, che successivamente iniziavano una Persona_1
convivenza more uxorio nella casa familiare di quest'ultima, unitamente ai genitori della stessa;
che il ricorrente presentava domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, tramite invio di kit postale del 16.03.2023, ricevendo appuntamento presso la Questura di Latina al 20.10.2023; che il 24.10.2023 stipulava con la compagna un patto di convivenza ai sensi della L. n.
76/2016; che il Comune di Cisterna di Latina rigettava la richiesta di registrazione e gli istanti provvedevano ad adire le vie legali;
che, in attesa di riscontri, inviava apposita pec alla Questura di Latina in data
30.05.2024, ricevendo convocazione al 04.06.2024, in occasione della quale riceveva la notifica del provvedimento qui impugnato.
In questa sede il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del decreto per violazione, in particolare, dell'art. 3 co. 2, lett. b, d.lgs. 30/2007 e dell'art 8 CEDU;
ha dedotto l'irrilevanza, ai fini del titolo richiesto, della pregressa regolarità del soggiorno;
ha lamentato difetto di istruttoria, in particolare, per l'omissione di una valutazione di bilanciamento ovvero della mancata valutazione della sussistenza di una concreta e attuale pericolosità sociale del ricorrente.
Con decreto del 24.07.2024 è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissata udienza al 16.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 24.04.2025, chiedendo di respingere il ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto.
pagina 3 Richiamando le allegate note della Questura adita, ha ribadito e precisato le motivazioni del decreto impugnato, in particolare, ha precisato i precedenti penali e di polizia a nome del ricorrente, anche con alias, e ha ribadito la carenza dei presupposti per il rilascio del permesso di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007 per assenza del pregresso titolo di soggiorno e per l'inidoneità del Patto di convivenza, non previsto dalla normativa richiamata. In ultimo ha precisato che all'atto della notifica del diniego il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, ricevendo un diniego in data 22.08.2024.
Con note del 15.05.2025 il ricorrente ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In particolare, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, è stato registrato il patto di convivenza e la relativa iscrizione anagrafica;
che si è altresì provveduto alle pubblicazioni dell'imminente matrimonio del ricorrente e della compagna;
che il ricorrente ha stabilizzato la propria posizione lavorativa, con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
che, a carico dello stesso non risulta alcun rilievo penale successivo al 2019 e che in tale anno risulta inoltre aver espiato la pena inflitta con beneficio della liberazione anticipata.
All'udienza del 16.05.2025, ritenuto sufficiente quanto in atti, la causa
è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
pagina 4 Occorre in primo luogo evidenziare che nel caso di specie trova applicazione il quadro normativo di cui al D.lgs. 30/2007, in particolare l'art 10, che prevede il rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
La disciplina in esame è stata prevista dal legislatore italiano in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quest'ultima prevede il rilascio della c.d. Carta di soggiorno, in presenza di tre requisiti, che possono essere richiesti dalle normative nazionali: un passaporto in corso di validità; un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
l'attestato
d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione
Con che gli interessati accompagnano o raggiungono (art. 10.
2004/38/CE).
Per quel che riguarda il secondo requisito indicato, ovvero un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
nella normativa nazionale questo è richiamato, in particolare, all'art. 3 del D.lgs. 30/2007, il quale, precisando i soggetti aventi diritto, e facendo seguito ai familiari di cui all'articolo precedente (co. 1) aggiunge che lo Stato, “conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: “a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
pagina 5 non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale))” (co. 2).
Alla luce della richiamata normativa, nonché conformemente alla legislazione nazionale di cui alla L. n. 76/2016, emerge con evidenza che il cd. Patto di convivenza, ovvero il contratto di convivenza di cui al co. 50 dell'art. 1 della suddetta legge, redatto nelle forme indicate,
è senz'altro idoneo ad attestare una relazione stabile, posto che ne regola altresì i rapporti patrimoniali: “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico” (co. 51) ed è opponibile a terzi: “Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.” (52). Non può dunque dubitarsi del medesimo valore di attestazione anche ai fini della normativa in materia di pagina 6 immigrazione, pena una disparità di trattamento del tutto apodittica e ingiustificata, oltre che in contrasto con la direttiva richiamata.
Tornando ai requisiti indicati dalla normativa europea, questi ultimi sono stati sostanzialmente trasposti nel co. 3, dell'art. 10, D.lgs.
30/2007, il quale altresì precisa al co. 1 che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la
"Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”. L'inciso temporale evidenziato ha dato adito a diverse interpretazioni, in primo luogo per quel che qui interessa, la necessità, al fine del rilascio del titolo di soggiorno in oggetto, della previa regolarità del soggiorno.
Vista la normativa applicabile al caso di specie, è bene precisare che giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito di cui si discute, ovvero la mancanza della pregressa regolarità sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare,
e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo
"straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23316 del 27.09.2018; Corte Costituzionale sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg. 39475/2019)
pagina 7 Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo, vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98, nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Tanto premesso, l'unico dato a cui poter far astrattamente rinvio per la cd. regolarità del soggiorno nell'ipotesi che qui interessa, è il riferimento temporale sopra evidenziato, per il quale l'irregolarità amministrativa viene ad essere conseguenza dell'inosservanza di quel termine di tre mesi indicato dal co. 1 dell'art. 10 d.lgs. 30/2007, e ancor prima al co. 2, co. 9 DIR 2004/38/CE (ove è tuttavia indicato quale termine minimo da richiedere per la presentazione della domanda). Tale periodo di tempo è pertanto previsto quale “soggiorno informale” per il cittadino UE ed i suoi familiari, i quali non necessitano per soggiorni di breve durata di un particolare titolo di soggiorno, ma che, superato tale breve soggiorno, devono richiedere il rilascio di pagina 8 apposita Carta, nonché espletare precise formalità amministrative
(artt. 8 e 9 DIR 2004/38/CE; art. 9 D.lgs. 30/2007).
Ebbene, in mancanza di diverse disposizioni, occorre dunque verificare cosa il legislatore europeo ha previsto in ipotesi di inadempimento di tali formalità, a seguito del quale il soggiorno non potrebbe più qualificarsi informale, ma, di fatto, irregolare.
Il co. 3 dell'art. 9, prevede che “L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie”. Appare evidente che il rifiuto tout court del rilascio del titolo di soggiorno non possa rientrare in ipotesi di sanzione proporzionata, né, per le considerazioni sopra svolte, possa essere previsto quale automatica conseguenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo coniuge (o compagno, come evidenziato) di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto), tra i quali l'eventuale mancata comunicazione del proprio domicilio, peraltro avvenuta nel caso de quo sin dal marzo 2023 (si veda comunicazione di ospitalità del pagina 9 18.03.2023; richiesta registrazione del contratto di convivenza, n.
63228 del 26-10-2023)
Quanto rilevato trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_2
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza, come nel caso di specie, o di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
Per quel che concerne la terza contestazione posta alla base del provvedimento amministrativo impugnato, ovvero la pericolosità sociale del ricorrente, occorre evidenziare che al caso di specie trova pagina 10 applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui:
“Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali, non di per sé sole sufficienti, richiedono una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Tanto premesso, occorre rilevare che dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, né risulta espletato quel giudizio di bilanciamento che tiene conto della complessiva situazione del richiedente che, nel caso di specie, risiede in Italia da oltre dieci anni e fin da minore.
pagina 11 Ciò posto, le uniche contestazioni di rilievo evidenziate dalla
Questura di Latina attengono ad ipotesi di condanna che, oltre a non essere di per sé sola sufficiente, come sopra visto, risulta nel caso di specie riguardare fatti risalenti all'aprile 2018 e che il ricorrente, all'epoca diciannovenne, risulta avere interamente scontato da circa sei anni, altresì beneficiando di un totale di 135 giorni di liberazione anticipata (si veda casellario in atti, del 05.07.2024, riferimento a n. 2
Ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, del 18.10.2019 e del
19.11.2019).
Emerge dunque con evidenza che la (mancata) sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente risulta già da tempo essere stata positivamente valutata.
A ciò va inoltre aggiunto che quanto dedotto e prodotto in merito alle attività svolte dal ricorrente sul territorio testimoniano una proficua reintegrazione nel tessuto sociale. A tal fine depone, oltre alla copiosa documentazione lavorativa in atti, anche le diverse relazioni depositate, in particolare, del responsabile della comunità di accoglienza ove il ricorrente ha soggiornato (dal 06.12.2019 al
28.02.2021), anche dei genitori della compagna, nonché di quest'ultima.
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, considerata la documentazione in atti, parte della quale integrata nell'ambito del procedimento amministrativo e successivamente giudiziale, vista la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà
pagina 12 applicative e interpretative riscontrate, la domanda in ricorso va accolto e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- Accoglie il ricorso, per l'effetto, dispone il rilascio in favore di
, nato in [...] il Parte_1
25.09.1998 (C.F. ), della carta di soggiorno C.F._1
per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- dichiara le spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lilla De Nuccio
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