TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione al provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato da:
con avv.ssa Laura Ferraboschi del Foro di Parma Parte_1 contro
– non costituita, contumace Controparte_1 sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso 29.7.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente, cittadino straniero, sul presupposto di godere di un reddito annuale lordo entro i limiti di legge per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento penale n. 2736/2025 RGNR, impugnava il decreto del giudice penale
2.7.2025 con il quale l'istanza di ammissione al beneficio era stata dichiarata inammissibile per una presunta contraddittorietà nelle dichiarazioni concernenti i redditi percepiti, con conseguente inattendibilità dell'intera istanza.
Esponeva il ricorrente:
➢ di aver dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio, avuto riguardo ai redditi percepiti, di non aver percepito redditi all'estero, avendo egli presentato, senza esito, istanza al Consolato competente per la relativa attestazione, e di aver percepito unicamente euro 4.000,00 nel 2024 ed euro 3.000,00 nel 2023;
➢ di aver reso analoga dichiarazione nell'allegata autocertificazione;
➢ che, quindi, non vi era stata alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese ai fini della concessione del beneficio;
pagina 1 di 3 ➢ che, in ogni caso, la presunta difformità andava ritenuta irrilevante in quanto i redditi erano comunque sottosoglia;
➢ che egli era cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, aiutato da enti caritatevoli, data la precaria condizione economica e abitativa;
➢ che, in ogni caso, il giudice, prima di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza, avrebbe dovuto svolgere accertamenti tramite GDF;
➢ che, inoltre, il reato oggetto dell'imputazione non poteva comportare presunzione di significativi guadagni dall'attività illecita;
➢ che, infine, il primo giudice, a fronte della rilevata difformità, avrebbe dovuto chiedere integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002.
Il ricorrente chiedeva, quindi, il riconoscimento del beneficio richiesto fin dal deposito della relativa istanza
L non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica. CP_1
La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate, ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'omessa richiesta di integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002 non può essere motivo di accoglimento della presente impugnazione in quanto l'esercizio del potere integrativo del giudice di prima istanza non è obbligatorio, essendo il frutto di prudente apprezzamento discrezionale.
Quanto all'analogo potere in capo a questo giudice dell'impugnazione, l'accoglimento nel merito del ricorso ovviamente supera il motivo di opposizione in questione.
Ancora, neppure l'omesso ricorso, da parte del giudice, agli accertamenti della GDF, essendo frutto, al di là dell'obbligo ex lege, di una valutazione discrezionale in relazione al caso concreto e all'eventuale carenza documentale di carattere preliminare, di per sé, non può essere motivo di accoglimento della presente opposizione.
Parimenti, è inutile chiedersi se tale potere accertativo possa essere messo in moto in questa sede di impugnazione, atteso l'accoglimento del ricorso in opposizione.
Nel merito, infatti, il ricorso è fondato e va accolto. pagina 2 di 3 Non si ravvisa alcuna decisiva contraddittorietà nell'istanza di ammissione presentata dall'odierno ricorrente.
In particolare, come emerge dalla documentazione dimessa in causa, il ricorrente ha dichiarato di aver percepito euro 4.000,00 nel 2024 ed euro 3.000,00 nel 2023, sia nel corpo dell'istanza, sia nell'autodichiarazione allegata a tale istanza. Da tale punto di vista, quindi, non vi è alcuna difformità tale da condurre a un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni in merito ai redditi percepiti, in quanto il ricorrente ha dichiarato i redditi percepiti, peraltro largamente inferiori alla soglia di legge.
Né può ravvisarsi contraddittorietà rilevante ai fini che ci occupano nell'apparente contrasto tra l'indicazione relativa ai redditi “zero” e i redditi dichiarati di cui sopra.
Tenuto anche conto che si tratta di cittadino straniero, è del tutto evidente che egli ha indicato l'assenza di redditi nel senso di assenza di redditi sopra la soglia di legge. Tale interpretazione appare l'unica possibile nel caso concreto alla luce del fatto che poi in modo trasparente lo stesso ricorrente ha indicato di aver percepito nel 2024 e nel 2023 i redditi modesti di cui sopra.
Pertanto, a ben leggere l'istanza del ricorrente, nessuna difformità rilevante e sospetta può essere individuata. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono colpite da quella inattendibilità accertata dal primo giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto e il ricorrente va ammesso al beneficio richiesto per il procedimento penale indicato in ricorso.
In assenza di conflitto tra il ricorrente e l' convenuta, nulla sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come chiesto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma 23 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione al provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato da:
con avv.ssa Laura Ferraboschi del Foro di Parma Parte_1 contro
– non costituita, contumace Controparte_1 sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso 29.7.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente, cittadino straniero, sul presupposto di godere di un reddito annuale lordo entro i limiti di legge per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento penale n. 2736/2025 RGNR, impugnava il decreto del giudice penale
2.7.2025 con il quale l'istanza di ammissione al beneficio era stata dichiarata inammissibile per una presunta contraddittorietà nelle dichiarazioni concernenti i redditi percepiti, con conseguente inattendibilità dell'intera istanza.
Esponeva il ricorrente:
➢ di aver dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio, avuto riguardo ai redditi percepiti, di non aver percepito redditi all'estero, avendo egli presentato, senza esito, istanza al Consolato competente per la relativa attestazione, e di aver percepito unicamente euro 4.000,00 nel 2024 ed euro 3.000,00 nel 2023;
➢ di aver reso analoga dichiarazione nell'allegata autocertificazione;
➢ che, quindi, non vi era stata alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese ai fini della concessione del beneficio;
pagina 1 di 3 ➢ che, in ogni caso, la presunta difformità andava ritenuta irrilevante in quanto i redditi erano comunque sottosoglia;
➢ che egli era cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, aiutato da enti caritatevoli, data la precaria condizione economica e abitativa;
➢ che, in ogni caso, il giudice, prima di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza, avrebbe dovuto svolgere accertamenti tramite GDF;
➢ che, inoltre, il reato oggetto dell'imputazione non poteva comportare presunzione di significativi guadagni dall'attività illecita;
➢ che, infine, il primo giudice, a fronte della rilevata difformità, avrebbe dovuto chiedere integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002.
Il ricorrente chiedeva, quindi, il riconoscimento del beneficio richiesto fin dal deposito della relativa istanza
L non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica. CP_1
La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate, ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'omessa richiesta di integrazione documentale ex art. 79, comma 3, dpr 115/2002 non può essere motivo di accoglimento della presente impugnazione in quanto l'esercizio del potere integrativo del giudice di prima istanza non è obbligatorio, essendo il frutto di prudente apprezzamento discrezionale.
Quanto all'analogo potere in capo a questo giudice dell'impugnazione, l'accoglimento nel merito del ricorso ovviamente supera il motivo di opposizione in questione.
Ancora, neppure l'omesso ricorso, da parte del giudice, agli accertamenti della GDF, essendo frutto, al di là dell'obbligo ex lege, di una valutazione discrezionale in relazione al caso concreto e all'eventuale carenza documentale di carattere preliminare, di per sé, non può essere motivo di accoglimento della presente opposizione.
Parimenti, è inutile chiedersi se tale potere accertativo possa essere messo in moto in questa sede di impugnazione, atteso l'accoglimento del ricorso in opposizione.
Nel merito, infatti, il ricorso è fondato e va accolto. pagina 2 di 3 Non si ravvisa alcuna decisiva contraddittorietà nell'istanza di ammissione presentata dall'odierno ricorrente.
In particolare, come emerge dalla documentazione dimessa in causa, il ricorrente ha dichiarato di aver percepito euro 4.000,00 nel 2024 ed euro 3.000,00 nel 2023, sia nel corpo dell'istanza, sia nell'autodichiarazione allegata a tale istanza. Da tale punto di vista, quindi, non vi è alcuna difformità tale da condurre a un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni in merito ai redditi percepiti, in quanto il ricorrente ha dichiarato i redditi percepiti, peraltro largamente inferiori alla soglia di legge.
Né può ravvisarsi contraddittorietà rilevante ai fini che ci occupano nell'apparente contrasto tra l'indicazione relativa ai redditi “zero” e i redditi dichiarati di cui sopra.
Tenuto anche conto che si tratta di cittadino straniero, è del tutto evidente che egli ha indicato l'assenza di redditi nel senso di assenza di redditi sopra la soglia di legge. Tale interpretazione appare l'unica possibile nel caso concreto alla luce del fatto che poi in modo trasparente lo stesso ricorrente ha indicato di aver percepito nel 2024 e nel 2023 i redditi modesti di cui sopra.
Pertanto, a ben leggere l'istanza del ricorrente, nessuna difformità rilevante e sospetta può essere individuata. Ne consegue che le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono colpite da quella inattendibilità accertata dal primo giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto e il ricorrente va ammesso al beneficio richiesto per il procedimento penale indicato in ricorso.
In assenza di conflitto tra il ricorrente e l' convenuta, nulla sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come chiesto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma 23 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3