Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1411
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 gennaio 1957
Art. 2.
Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1 luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:
a) l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni;
b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ;
c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 luglio 1956, e' anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957