Art. 2. ((La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.
In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.
Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina))
In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.
Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina))