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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 08/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 340/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARAZZA TOMMASINA, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile suindicato e fissare la data per l'esecuzione; in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data di esecuzione;
nel merito e definitivamente, rigettare la spiegata pagina1 di 6 opposizione e conseguentemente dichiarare risolto in contratto per inadempimento del conduttore, confermando la condanna di rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, oltre interessi di legge, spese ed accessori.
Conclusioni precisate con note del 13/03/2025
Si insiste pertanto per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio e/o convalida dello sfratto.
Con il favore delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso 29.2.24 intimava sfratto per morosità a Parte_1 [...]
deducendo che con contratto del 06.07.2020 registrato il CP_1
09.07.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano al n. 1245 serie 3A, gli aveva concesso in locazione ad uso abitativo, l'immobile parzialmente arredato (mobilio cucina) sito in Fossacesia Ch via Cupa Sant'Agnese n.
59, per la durata di anni tre fino al 05.7.23 che poi si era rinnovato per anni due;
Che il canone era stato fissato in €. 3.000,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili anticipare di €. 250,00 ciascuna, entro il 10 di ogni mese;
che il deposito cauzionale non era stato versato imputandosi lo stesso, a lavori di manutenzione ordinaria che il conduttore si era impegnato a fare, senza nulla a pretendere all'atto di riconsegna dell'immobile; che il , si CP_1
era reso moroso delle mensilità a partire da ottobre 2023 a febbraio 2024 versando solo un acconto di €. 200,00 e rimanendo pertanto debitore della somma di €. 1.050,00 oltre interessi, accessori e canoni a scadere;
All'udienza di convalida del 06.05.2024 si dava atto dell'intervenuto parziale pagamento successivo all'intimazione e della residua morosità tenuto conto delle morosità nel frattempo maturate, per l'importo di €.
550,00; Si presentava personalmente parte conduttrice depositando 5 ricevute di pagamento per l'importo di €. 1.200,00 deducendo che il pagina2 di 6 proprio debito ammontava ad euro 300,00 in ragione di prestazioni effettuate in favore della locatrice e da compensare;
La fase sommaria è stata definita con ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito con rinvio delle parti in mediazione il tentativo obbligatorio di mediazione si concludeva con verbale negativo (versato in atti il 13.9.2024) per l'assenza di parte opponente.
Venivano depositate memorie integrative da parte dell'attrice . Nessuno si costituiva per il convenuto opponente.
All'udienza cartolare del 15.11.2024, venivano rassegnate le conclusioni la causa rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il procedimento di convalida di sfratto per morosità contempla, in rito speciale, una domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore all'obbligo di versamento del canone. La rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale viene individuato ex lege dalla previsione dell'art. 5 L
392/78 secondo cui si verifica il presupposto per la risoluzione al verificarsi del mancato pagamento di una singola mensilità oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza contrattualmente prevista.
II. L'opposizione dell'intimato comporta che il procedimento non possa definirsi nella fase sommaria, mediante l'emissione del provvedimento di convalida che definisce il giudizio, ed il giudice, ove dedotta la persistenza della morosità deve definire la fase sommaria con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 cpc, disponendo circa il rilascio, e disponendo la conversione del rito per il prosieguo del giudizio di merito che deve statuire sui presupposti della domanda di risoluzione per inadempimento
III. Tale inadempimento è oggettivamente verificato in carico al conduttore.
pagina3 di 6 IV. Come è stato già rilevato in sede di emissione dell'ordinanza di rilascio nell'intimazione di sfratto parte conduttrice deduce il mancato pagamento delle mensilità da ottobre 2023 a febbraio
2024, quest'ultima pagata in parte, in totale € 1.050,00; all'udienza del 06/05/2024 ha dedotto l'intervenuto parziale pagamento successivo all'intimazione e la residua morosità, tenuto conto delle mensilità successive nel frattempo maturate, per l'importo di €
550,00; parte conduttrice intervenuta personalmente in udienza ha depositato 5 ricevute di pagamento per il complessivo importo di €
1.200,00, e deduce che il proprio debito ammonti alla diversa somma di € 300,00 in ragione di prestazioni effettuate in favore della locatrice e da compensare, e nessuna delle parti ha imputato i pagamenti a mensilità specificamente individuate;
quindi le mensilità in considerazione, esclusa quella mese corrente alla data dell'udienza di comparizione (con scadenza al 10/5) sono dunque
7, per il complessivo importo di € 1.750,00; a fronte di tale importo, la procurata prova di pagamento per € 1.200,00 da parte del conduttore deporrebbe in favore della sussistenza della morosità nella misura di € 550,00 indicata dalla locatrice;
tuttavia il conduttore ha prodotto stampa di conversazione telefonica con la locatrice da cui emerge l'indicazione di quest'ultima di non pagare una delle mensilità pendenti al 28/12, il che ridurrebbe l'importo in contestazione ad € 300,00.
V. La morosità esistente alla data di notifica dello sfratto risulta configurare l'inadempimento codificato dal menzionato art. 5: all'epoca dedotta per il periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024 per l'ammontare totale € 1.050,00, e da ritenersi superiore al limite di legge anche ove si consideri la compensazione dedotta dal convenuto con riferimento ad una mensilità (€ 250,00, da cui la morosità alla data può individuarsi in € 800,00) sulla base della conversazione Whatsapp di cui il comparente personalmente ha allegato le riproduzioni fotostatiche;
VI. Tale rilievo assume valenza ai soli fini della verifica del presupposto di risoluzione, poiché nelle conclusioni rassegnate nella fase di pagina4 di 6 merito la parte attrice ha solo insistito per la convalida e conferma dell'ordinanza di rilascio, senza riproporre le conclusioni contenute nell'intimazione dove aveva pure chiesto la condanna del pagamento dei canoni scaduti e da scadere, pur se con la discrepanza che nel prosieguo dell'atto introduttivo era riportata la riserva di azione in separata sede per il pagamento delle somme dovute.
VII. Va poi rilevato che il convenuto non ha dato seguito e non ha fornito il necessario riscontro probatorio alle ulteriori deduzioni circa la sussistenza di suoi ulteriori diritti di compensazione in dipendenza di interventi svolti sull'immobile, per i quali è mancata prova sia sull'an che sul quantum, e ciò a prescindere dal valutare se in virtù di tale paventata compensazione il convenuto fosse effettivamente legittimato ad astenersi dal versamento del canone, posto che il suo perdurante godimento del bene non è mai stato revocato in dubbio.
VIII. La domanda è accolta, il contratto è risolto per l'inadempimento del conduttore.
IX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Attivazione mediazione 60,00
Fase studio 130,00
Fase introduttiva 130,00
Fase istruttoria - trattazione 200,00
Fase decisionale 200,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il contratto di locazione del 06.07.2020 registrato il
09.07.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano al n. 1245 serie 3A, concluso tra e . risolto per Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento del conduttore pagina5 di 6 2. Condanna il convenuto a rilasciare dell'attrice Controparte_1
l'immobile parzialmente arredato (mobilio cucina) sito in Fossacesia
Ch via Cupa Sant'Agnese n. 59, e per l'effetto conferma l'emanata ordinanza di rilascio
3. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 21,50 per esborsi, € 720,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Tommasina Marazza
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 8 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 340/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARAZZA TOMMASINA, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile suindicato e fissare la data per l'esecuzione; in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data di esecuzione;
nel merito e definitivamente, rigettare la spiegata pagina1 di 6 opposizione e conseguentemente dichiarare risolto in contratto per inadempimento del conduttore, confermando la condanna di rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, oltre interessi di legge, spese ed accessori.
Conclusioni precisate con note del 13/03/2025
Si insiste pertanto per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio e/o convalida dello sfratto.
Con il favore delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso 29.2.24 intimava sfratto per morosità a Parte_1 [...]
deducendo che con contratto del 06.07.2020 registrato il CP_1
09.07.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano al n. 1245 serie 3A, gli aveva concesso in locazione ad uso abitativo, l'immobile parzialmente arredato (mobilio cucina) sito in Fossacesia Ch via Cupa Sant'Agnese n.
59, per la durata di anni tre fino al 05.7.23 che poi si era rinnovato per anni due;
Che il canone era stato fissato in €. 3.000,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili anticipare di €. 250,00 ciascuna, entro il 10 di ogni mese;
che il deposito cauzionale non era stato versato imputandosi lo stesso, a lavori di manutenzione ordinaria che il conduttore si era impegnato a fare, senza nulla a pretendere all'atto di riconsegna dell'immobile; che il , si CP_1
era reso moroso delle mensilità a partire da ottobre 2023 a febbraio 2024 versando solo un acconto di €. 200,00 e rimanendo pertanto debitore della somma di €. 1.050,00 oltre interessi, accessori e canoni a scadere;
All'udienza di convalida del 06.05.2024 si dava atto dell'intervenuto parziale pagamento successivo all'intimazione e della residua morosità tenuto conto delle morosità nel frattempo maturate, per l'importo di €.
550,00; Si presentava personalmente parte conduttrice depositando 5 ricevute di pagamento per l'importo di €. 1.200,00 deducendo che il pagina2 di 6 proprio debito ammontava ad euro 300,00 in ragione di prestazioni effettuate in favore della locatrice e da compensare;
La fase sommaria è stata definita con ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito con rinvio delle parti in mediazione il tentativo obbligatorio di mediazione si concludeva con verbale negativo (versato in atti il 13.9.2024) per l'assenza di parte opponente.
Venivano depositate memorie integrative da parte dell'attrice . Nessuno si costituiva per il convenuto opponente.
All'udienza cartolare del 15.11.2024, venivano rassegnate le conclusioni la causa rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 07/04/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il procedimento di convalida di sfratto per morosità contempla, in rito speciale, una domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore all'obbligo di versamento del canone. La rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale viene individuato ex lege dalla previsione dell'art. 5 L
392/78 secondo cui si verifica il presupposto per la risoluzione al verificarsi del mancato pagamento di una singola mensilità oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza contrattualmente prevista.
II. L'opposizione dell'intimato comporta che il procedimento non possa definirsi nella fase sommaria, mediante l'emissione del provvedimento di convalida che definisce il giudizio, ed il giudice, ove dedotta la persistenza della morosità deve definire la fase sommaria con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 cpc, disponendo circa il rilascio, e disponendo la conversione del rito per il prosieguo del giudizio di merito che deve statuire sui presupposti della domanda di risoluzione per inadempimento
III. Tale inadempimento è oggettivamente verificato in carico al conduttore.
pagina3 di 6 IV. Come è stato già rilevato in sede di emissione dell'ordinanza di rilascio nell'intimazione di sfratto parte conduttrice deduce il mancato pagamento delle mensilità da ottobre 2023 a febbraio
2024, quest'ultima pagata in parte, in totale € 1.050,00; all'udienza del 06/05/2024 ha dedotto l'intervenuto parziale pagamento successivo all'intimazione e la residua morosità, tenuto conto delle mensilità successive nel frattempo maturate, per l'importo di €
550,00; parte conduttrice intervenuta personalmente in udienza ha depositato 5 ricevute di pagamento per il complessivo importo di €
1.200,00, e deduce che il proprio debito ammonti alla diversa somma di € 300,00 in ragione di prestazioni effettuate in favore della locatrice e da compensare, e nessuna delle parti ha imputato i pagamenti a mensilità specificamente individuate;
quindi le mensilità in considerazione, esclusa quella mese corrente alla data dell'udienza di comparizione (con scadenza al 10/5) sono dunque
7, per il complessivo importo di € 1.750,00; a fronte di tale importo, la procurata prova di pagamento per € 1.200,00 da parte del conduttore deporrebbe in favore della sussistenza della morosità nella misura di € 550,00 indicata dalla locatrice;
tuttavia il conduttore ha prodotto stampa di conversazione telefonica con la locatrice da cui emerge l'indicazione di quest'ultima di non pagare una delle mensilità pendenti al 28/12, il che ridurrebbe l'importo in contestazione ad € 300,00.
V. La morosità esistente alla data di notifica dello sfratto risulta configurare l'inadempimento codificato dal menzionato art. 5: all'epoca dedotta per il periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024 per l'ammontare totale € 1.050,00, e da ritenersi superiore al limite di legge anche ove si consideri la compensazione dedotta dal convenuto con riferimento ad una mensilità (€ 250,00, da cui la morosità alla data può individuarsi in € 800,00) sulla base della conversazione Whatsapp di cui il comparente personalmente ha allegato le riproduzioni fotostatiche;
VI. Tale rilievo assume valenza ai soli fini della verifica del presupposto di risoluzione, poiché nelle conclusioni rassegnate nella fase di pagina4 di 6 merito la parte attrice ha solo insistito per la convalida e conferma dell'ordinanza di rilascio, senza riproporre le conclusioni contenute nell'intimazione dove aveva pure chiesto la condanna del pagamento dei canoni scaduti e da scadere, pur se con la discrepanza che nel prosieguo dell'atto introduttivo era riportata la riserva di azione in separata sede per il pagamento delle somme dovute.
VII. Va poi rilevato che il convenuto non ha dato seguito e non ha fornito il necessario riscontro probatorio alle ulteriori deduzioni circa la sussistenza di suoi ulteriori diritti di compensazione in dipendenza di interventi svolti sull'immobile, per i quali è mancata prova sia sull'an che sul quantum, e ciò a prescindere dal valutare se in virtù di tale paventata compensazione il convenuto fosse effettivamente legittimato ad astenersi dal versamento del canone, posto che il suo perdurante godimento del bene non è mai stato revocato in dubbio.
VIII. La domanda è accolta, il contratto è risolto per l'inadempimento del conduttore.
IX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Attivazione mediazione 60,00
Fase studio 130,00
Fase introduttiva 130,00
Fase istruttoria - trattazione 200,00
Fase decisionale 200,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il contratto di locazione del 06.07.2020 registrato il
09.07.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano al n. 1245 serie 3A, concluso tra e . risolto per Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento del conduttore pagina5 di 6 2. Condanna il convenuto a rilasciare dell'attrice Controparte_1
l'immobile parzialmente arredato (mobilio cucina) sito in Fossacesia
Ch via Cupa Sant'Agnese n. 59, e per l'effetto conferma l'emanata ordinanza di rilascio
3. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 21,50 per esborsi, € 720,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Tommasina Marazza
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 8 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6