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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.5910/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12/12/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'Avvocato Luca
Putignano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro –tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Giuseppe Maggio e Maria Teresa Nasso
Contumace
Oggetto: riliquidazione pensione con valorizzazione contributi malattia
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10/5/2019 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato come bracciante agricola dal 1974 al 2010, ha convenuto in giudizio l' , lamentando omissione dell'accredito dei contributi di malattia per gli anni CP_1
1986 – 2003 nella riliquidazione della sua pensione IO operata da con Te08 CP_1 del 5/4/2019 e chiedendo la riliquidazione della predetta pensione IO con rateo mensile di € 625,46 alla decorrenza (Marzo 2010), con inserimento di 29 settimane in quota A e di 15 settimane in quota B, e con condanna dell' CP_2 alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza e al pagamento dei ratei differenziali, nonché alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale eccepisce decadenza e CP_1 prescrizione e contesta nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiede la reiezione.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che dall'estratto contributivo allegato al ricorso emerge che a favore della sig.ra sono riportati contributi figurativi per malattia per gli anni Pt_1
1986 e 1987 e per gli anni dal 1989 al 2010 ed emerge altresì, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente nelle note depositate in data 18/12/2020, che soltanto alcuni periodi di malattia successivi al 2003 sono stati accreditati e trasformati in settimane contributive, mentre i periodi dal 1986 al 2003 non risultano accreditati e vengono indicati soltanto in giorni.
Da ciò parte ricorrente sostiene in ricorso e nelle note depositate il 18/12/2020 di aver diritto all'accredito di ulteriori 44 settimane di contribuzione, perché ella ha effettuato complessivamente 855 giornate di malattia nel periodo tra il 1987
e il 2003, pari a 142 settimane e tenuto conto che il limite massimo accreditabile è di 96 settimane e che l' ne ha accreditato per il suddetto CP_1 periodo soltanto 52 restano, ad avviso della ricorrente, da accreditare in suo favore 44 settimane, di cui 29 rientranti nella quota A (sino al 31/12/1992) e
15 nella quota B (dall'1/1/1993 in poi).
Ed invero l'art.56 R.D.L n.1827/1935, convertito in Legge 6 aprile 1936, n.
1155, come modificato dall'art.1 primo comma, D.L. vo 564/1996, prevede che
“Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
……”
L'art.1, primo comma, Decreto Legislativo 16 Settembre 1996, n. 564 ha previsto che “1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art.
56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le
2 disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall' sociale ( ) gli oneri restano Controparte_3 CP_1 addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorchè fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al
50 per cento;
tale disposizione non si applica ai malati terminali.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 è fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non già tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui è iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e con le modalità stabilite dall' medesimo.” CP_2
Tuttavia, si deve rilevare che l'art.3 del Decreto Legislativo n.278/1998 ha modificato il Decreto Legislativo n.564/1996 in materia a di accredito figurativo di malattia, abrogandone fin dall'origine i commi 5 e 6 dell'art.1, che prevedevano la valutazione al 50% dei periodi di assenza per malattia ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti e riducendo a 22 mesi il periodo massimo di riconoscimento figurativo della malattia, che era stato innalzato a
24 mesi dal Decreto leg.vo n. 564/96.
Ed invero l'art,3 del Decreto Legislativo n.278/1998, intitolato “Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564” recita: “
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue mesi"; 2) i commi 5 e 6 sono abrogati”
Dalla normativa testè richiamata discende dunque che i contributi figurativi di malattia possono essere accreditati nel limite massimo di 52 settimane per quelli maturati sino al 31/12/1996 e nel limite massimo di nove settimane (due mesi) ogni tre anni (quindi tre settimane per anno) se maturati dall'1/1/1997 in poi.
Per effetto di queste norme il periodo massimo accreditabile, a partire dall'1.1.97, passa dai 12 mesi (52 settimane), previsti dall'art.56 del R.D.L
1827/1935 a 14 mesi (61 settimane) con un incremento via via di due mesi (9 settimane) ogni tre anni, fino a raggiungere i 22 mesi (96 settimane) dal 2011.
Nel caso in esame la pensione della signora decorre dal Marzo 2010, Pt_1 quindi si deve ritenere che ella non abbia diritto all'accredito di 96 settimane di
3 contributi figurativi per malattia perché questo limite può essere raggiunto soltanto dal 2011 in poi, ma al più poteva raggiungere il limite di 93 settimane.
Poiché , pur avendo affermato in memoria di aver conteggiato CP_1 correttamente i contributi per malattia, ha allegato alla propria memoria soltanto un Modello Te08 e un estratto conto analitico che prende in esame soltanto i contributi maturati dall'1/1/1999, si è ritenuto necessario procedersi a nomina di CTU e a conferimento di incarico peritale al fine di accertare quanto segue: “alla luce della documentazione allegata al ricorso e alla memoria di costituzione di , accerti il perito, che viene autorizzato ed CP_1 acquisire presso eventuale altra documentazione utile a rispondere al CP_1 quesito, se e quanti contributi settimanali per malattia siano stati accreditati in favore di per gli anni dal 1986 al 2003, nei limiti massimi Parte_1 previsti dalle norme via via vigenti e nel limite di accredito di 270 giornate annue
e, in caso di mancato computo in assenza di motivi, quale sia l'importo complessivo da corrispondere alla ricorrente a seguito della riliquidazione della pensione conseguente alla inclusione del numero massimo di contributi di malattia per i suddetti anni e se l'importo così ottenuto sia superiore a quello attualmente percepito, determinando in tale ipotesi le somme differenziali dovute
e il rateo mensile di pensione spettante;
in ogni caso applicando sul credito eventualmente risultante gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, avendo cura di determinarne l'importo sino alla data del deposito della CTU”.
Nella perizia depositata il 27/9/2025 il CTU, Dott. , dopo aver Persona_1 premesso che parte ricorrente è titolare da Marzo 2010 di Assegno IO, ha rilevato, a foglio 9 dell'elaborato peritale, che “In Unicarpe non sono valorizzati i periodi di Contribuzione Figurativa Agricola (Malattia).”, ha effettuato il calcolo della retribuzione media settimanale pensionabile, ha considerato le settimane di malattia accreditabili fino a 96 settimane, ha calcolato il rateo di pensione alla decorrenza in € 706,09, maggiore di € 20,18 rispetto a quello di € 685,91 a suo tempo riconosciuto da (vedasi foglio 17 della perizia), e ha concluso in CP_1 risposta al quesito postogli che:
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sulla base degli elementi a sua disposizione e della documentazione in atti, sussisterebbero differenze da pensione derivanti da mancato accredito di contributi di malattia, nella misura di €. 20,18 mensili ab origine;
per il periodo dall'11/05/2016, al settembre 2025 maturerebbero, attraverso la perequazione delle differenze rilevate €. 2.854,32 per trattamenti pensionistici arretrati.
4 Sulle richiamate differenze maturerebbero Rivalutazione per €. 254,65 ovvero Interessi per €. 216,34.
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Poiché questo primo calcolo è stato eseguito dal CTU tenendo conto del limite di
96 settimane accreditabili, laddove, come sopra esposto, il limite di settimane contributive per malattia valutabili è pari a 93, trattandosi di pensione decorrente dal 2010, si è chiesto, alla udienza del 24 Ottobre 2025, al medesimo perito, Dott. , di rispondere al quesito tenendo conto di un numero Persona_1 massimo di settimane di malattia accreditabili sino a 93 e nel secondo elaborato, depositato il 26/11/2025, il perito, dopo aver ricostruito le quote A e B della pensione computando 93 contributi settimanali per malattia e dopo accertato che “il Rateo di pensione ab origine, nel caso di contribuzione di malattia integrata per n° 93 settimane di malattia, come da Supplemento di CTU, è pari ad €. 711,02.”, ha risposto che:
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sulla base degli elementi a sua disposizione e della documentazione in atti, sussisterebbero differenze da pensione derivanti da mancato accredito di n° 93 contributi di malattia, nella misura di €. 25,10 mensili ab origine;
per il periodo dall'11/05/2016, al settembre 2025 maturerebbero, attraverso la perequazione delle differenze rilevate €. 3.550,43 per trattamenti pensionistici arretrati.
Sulle richiamate differenze maturerebbero Rivalutazione per €. 316,76 ovvero Interessi per €. 269,11
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Si ritiene di dover condividere, in considerazione della decorrenza della pensione della ricorrente da Marzo 2010, le conclusioni peritali espresse nel secondo elaborato, immuni da vizi logici e fondate sull'analisi degli atti di causa, stante anche la assenza di osservazioni delle parti idonee a contrastare validamente i risultati peritali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l' va condannato alla riliquidazione CP_2 della pensione IO in godimento alla ricorrente dalla decorrenza (Marzo 2010) e al pagamento della somma di € 3.550,43 per sorte capitale e della somma di €
316,76 per rivalutazione.
5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso, condanna l' alla riliquidazione della pensione IO della CP_1 ricorrente dalla decorrenza (Marzo 2010), con computo di 93 contributi settimanali per malattia, e al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 3.550,43 per sorte capitale e della somma di € 316,76 per rivalutazione, a titolo di arretrati conseguenti alla riliquidazione della pensione IO di cui la ricorrente è titolare.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.400,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione.
Pone le spese di CTU, nell'importo già liquidato con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Lecce, 12 Dicembre 2025 -16 Dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria I. Gustapane
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