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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo OV , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 359 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA 99 BROLO C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente, SI.ra , ha prestato attività lavorativa Parte_2 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta RO PO OV per 103 giornate nell'anno 2006, come risulta dalla documentazione prodotta
(DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità). In base a tale attività, è stata iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e ha percepito le relative prestazioni previdenziali dall' . CP_2
Con comunicazione del 29/03/2017, l' ha informato la ricorrente di CP_2 un presunto pagamento in eccesso di €1.575,72 relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2006, sostenendo la mancanza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, conseguentemente, l'indebita erogazione delle prestazioni. La SI.ra ha presentato Parte_2 ricorso amministrativo avverso tale comunicazione, rimasto infruttuoso.
Motivi della decisione
La questione centrale riguarda la legittimità della richiesta dell' di CP_2 restituzione delle somme erogate nel 2006 a titolo di disoccupazione agricola, a distanza di oltre dieci anni, e le implicazioni derivanti dalla contumacia dell'ente resistente.
1. Prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
In materia previdenziale, il diritto dell'ente erogatore alla ripetizione di somme indebitamente percepite è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. Tale termine decorre dal momento in cui l'ente ha conoscenza dell'indebito o avrebbe potuto averne conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza.
La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina speciale dell'indebito previdenziale presenta tratti distintivi rispetto alla regola generale della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., applicandosi solo quando la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso nel settore protetto.
Nel caso in esame, l' ha erogato le prestazioni nel 2006 e ha CP_2 comunicato l'indebito solo nel 2017, oltrepassando il termine decennale. Pertanto, la pretesa restitutoria dell' risulta prescritta. CP_2
2. Legittimo affidamento e buona fede del percettore
La Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di prestazioni assistenziali, deve escludersi la ripetizione dell'indebito ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dell'interessato nella legittimità delle somme percepite.
Nel caso in esame, la ricorrente ha percepito le somme in buona fede, basandosi sull'iscrizione negli elenchi anagrafici e sull'erogazione delle prestazioni da parte dell' , senza che vi fosse alcun disconoscimento del CP_2 rapporto di lavoro o delle giornate lavorate fino al 2017. Pertanto, sussiste un legittimo affidamento che esclude la ripetibilità delle somme percepite.
3. Mancato disconoscimento tempestivo del rapporto di lavoro L' , qualora ritenga insussistente il rapporto di lavoro, ha l'onere di CP_2 disconoscere tempestivamente le giornate lavorative e di procedere alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso in esame, l' non ha adottato alcun provvedimento in tal CP_2 senso entro i termini previsti, né ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto disconoscimento delle giornate lavorate.
4. Contumacia dell'ente resistente e onere della prova
Nel presente giudizio, l' , regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
La contumacia del convenuto non implica un automatico accoglimento delle domande attoree, né esonera la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che dalla mancata difesa senza giustificato motivo può ritenersi provato quanto richiesto dalla parte ricorrente, essendo manifesto che la resistente non ha nulla da eccepire in ordine alla domanda attorea.
Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e delle giornate lavorative effettuate, nonché la percezione delle relative prestazioni previdenziali. Pertanto,
l'onere probatorio gravante sulla ricorrente può ritenersi assolto.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, la pretesa dell' di recuperare le somme CP_2 erogate alla ricorrente nel 2006 a titolo di disoccupazione agricola è infondata, sia per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, sia per il legittimo affidamento e la buona fede della percettrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara la contumacia dell' ; CP_2
Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla ripetizione CP_2 delle somme erogate nel 2006 a titolo di disoccupazione agricola in favore della
SI.ra ; Parte_2
Accerta e dichiara che la SI.ra non è tenuta alla Parte_2 restituzione delle somme percepite nel 2006 a titolo di disoccupazione agricola;
Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle eventuali CP_2 somme già trattenute in virtù del provvedimento impugnato, oltre interessi legali dalla data della trattenuta al saldo effettivo;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_2
860,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania
Rifili, dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. OV Piccolo