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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/08/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15.7.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.7.2025, 14.7.2025, 15.7.2025; SENTENZA nella causa n. 257/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Fiorini n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Grossi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, c.so Umberto I, n. 103, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA G.M.O. – DISCRIMINATORIETÀ PER MOTIVI DI SALUTE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla e di essere poi passato alla con decorrenza dal Controparte_2 CP_1 tto al magazzino presso la Ancona a seguito di subentro nel medesimo appalto. Precisa di non avere mai svolto attività presso la Dogana, dove non vi era nessun appalto, tanto più che aveva continuato a
1 fruire del congedo straordinario per due anni per assistere la coniuge disabile. Lamenta che il licenziamento irrogatogli il 26.8.2024 per cessazione dell'appalto era del tutto illegittimo, in quanto discriminatorio per motivi di salute, carente di giustificazione non essendoci mai stato un appalto presso la Dogana di Ancona e non avendovi mai lavorato il ricorrente, non preceduto dal tentativo di repechage e dalla procedura di cui alla legge 223/1991, considerato che vi erano stati 5 licenziamenti nel periodo in cui era stato intimato il recesso impugnato. Chiede per tali motivi la reintegrazione nel posto di lavoro e in subordine la tutela obbligatoria. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Teramo, non avendo il ricorrente mai prestato servizio presso la sua sede di lavoro in Ancona. Nel merito, rileva che non vi era stato alcun intento discriminatorio, ma il licenziamento del ricorrente e dei colleghi era stato determinato dalla cessazione dell'appalto cui erano addetti;
precisa che uno dei lavoratori che avevano cessato il rapporto non era stato licenziato ma si era dimesso per rifiuto del trasferimento alla distanza di oltre 50 km dalla sede precedente;
nega che vi fossero possibilità di ricollocamento;
rileva che in ogni caso non si era verificato alcun danno essendo ancora il ricorrente dipendente della in quanto il licenziamento era stato sospeso per la durata del CP_1 cong ale sino al 31.12.2025. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Competenza territoriale del Tribunale di Ancona. Parte resistente evidenzia che, come si evince anche dal ricorso, il non ha mai prestato servizio Pt_1 presso l'appalto in essere nella Dogana rto di Ancona in quanto in congedo straordinario biennale per assistere la moglie, sicché il criterio della sede di lavoro effettiva non poteva essere utilizzato per individuare la competenza. Residuava, dunque, il criterio della sede della società datrice di lavoro, cui conseguiva la competenza territoriale del Tribunale di Teramo. L'eccezione non può essere accolta, in quanto è palese dalla stessa lettera di assunzione che il luogo di lavoro del ricorrente è sempre stato nella provincia di Ancona. A tale proposito non giova richiamare la giurisprudenza che fa riferimento all'effettivo svolgimento di attività lavorativa (Cass. 21690/2011, richiamata nella memoria di costituzione e risposta del convenuto), in quanto tali pronunce sono state rese con riferimento a controversie aventi ad oggetto un provvedimento di trasferimento, affermando che in tale caso tra luogo di provenienza e luogo di destinazione rileva ai fini della competenza territoriale il luogo di provenienza ove il trasferimento non abbia avuto attuazione e il luogo di destinazione ove tale attuazione vi sia stata. Nel caso di specie, al contrario la sede di lavoro è sempre stata la stessa sin dall'assunzione, a nulla rilevando che il ricorrente fosse assente per congedo straordinario, non
2 essendo in discussione che il luogo di lavoro sia sempre stato situato in provincia di Ancona. Tale soluzione interpretativa è avallata anche dal dettato dell'art. 413 c.p.c., laddove si ancora la competenza territoriale alla dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso cui ha prestato la sua opera al momento della fine del rapporto, sicché ciò che rileva non è solo la prestazione effettiva ma anche la destinazione ad una determinata sede, con la precisazione che in caso di mancanza di coincidenza tra sede di destinazione e sede effettiva di lavoro prevale la sede effettiva, situazione che non ricorre nel caso di specie a differenza di quanto avviene in caso di trasferimento. Si aggiunga che dagli stessi documenti depositati dal ricorrente e per quanto nel prosieguo verrà precisato il invero ha prestato attività Pt_1 lavorativa nella provincia di Ancona dop zione in per circa CP_1 due mesi prima di tornare a fruire del congedo straordinari ulta dalle testimonianze e dalle buste paga versate in atti, sicché anche secondo il criterio della sede effettiva di lavoro non vi sono dubbi sulla competenza del Tribunale di Ancona correttamente adito dal ricorrente.
3. La sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento: esistenza della sede di lavoro presso la DPA di Ancona e adibizione a tale appalto del ricorrente. Nel ricorso introduttivo si afferma che non vi sarebbe stato alcun appalto presso la Dogana di Ancona e che in ogni caso il ricorrente non vi avrebbe mai lavorato in quanto in congedo straordinario. Orbene, dai documenti in atti invero emerge in modo palese l'esistenza di un contratto di appalto conferito dalla presso la Dogana di CP_3
Ancona in cui la è subentrata all assumendo CP_1 Controparte_2 anche gli addetti alto. A tale prop tato che il ricorrente sia stato assunto dalla odierna convenuta proprio in virtù della sua adibizione a tale appalto. D'altro canto, la sussistenza e successiva cessazione dell'appalto si desume anche dalle lettere di licenziamento degli operai (doc. 6, 7, 8 fascicolo resistente) e dal trasferimento dell'impiegato (doc. 9 fascicolo resistente) addetti all'appalto, nonché dal contratto di appalto e dalla missiva con cui la ha cessato il rapporto di cui si tratta (doc. 4, 8 fascicolo CP_3 resistente) Quanto all'adibizione all'appalto del ricorrente, si osserva che è irrilevante che questi fosse assente giustificato per congedo straordinario, in quanto ciò che rileva è che la sua posizione lavorativa rientrasse o meno tra quelle che erano collocate presso l'appalto della CP_3
Dagli atti di causa e in particolare dai allegati allo stesso ricorso introduttivo e non specificamente contestati emerge che il responsabile della a fronte della richiesta di CP_1 Controparte_4 chiarimenti del la settimana successiva al 21 Pt_1 giugno 2024, ri “Ascolta tu per me dovresti stare da DPA, visto che su Pt_2 richiesta dei responsabili ti unto su quel cantiere;
al momento però nessuno CP_2 richiede la tua disponibilità, quindi probabilmente rimarrai su CEDI” (doc. 6 fascicolo
3 ricorrente). Da tale scambio di messaggi si desume che il prima del Pt_1 trasferimento era addetto all'appalto CEDI, ma nell'ambit bentro negli appalti Prealco della la prima aveva comunicato alla seconda la sua CP_1 collocazione presso l la Dogana di Ancona gestito da Ciò CP_3 nonostante, il ricorrente non aveva mai preso servizio di fat alto della tanto che il gli conferma che, non essendo stata CP_3 CP_4 richiesta la sua presenza, avrebbe continuato a lavorare presso la CEDI Marche. Tale ricostruzione dei fatti viene, altresì, avvalorata dalle deposizioni dei testi addotti da parte ricorrente. In particolare, la teste afferma che Tes_1
“durante il lavoro in CIT il ha lavorato presso Cedi Marche che si trova all'uscita Pt_1 di Ancona Nord. Posso dirl nto ho iniziato ad assisterlo anche quando stavano in
e dai documenti che mi portavano vedevo gli appalti e le destinazioni scritte CP_2 enda. In Prealco il lavorava all'appalto COAL in via direttissima del Pt_1
Non ha mai lavorato all'appalto della dogana di Ancona in via Mattei n. 26”, Pt_3
il teste ha riferito che “lavoro a Cedi Testimone_2
Marche nell'ortofr lavorato con me fino al 2024. Pt_1
Quando siamo passati alla CIT ricorrente lavoravamo alla Cedi Marche, io ortofrutta e lui al magazzino. Fino al 9 agosto ho visto che il ha lavorato alla Cedi Pt_1
Marche. Preciso che io sono stato in malattia da marzo 2024 io e a maggio ho visto il ricorrente al lavoro in Cedi Marche. Io ho visto lavorare qualche volta a gennaio Pt_1
2024, non ricordo se l'ho visto a febbraio, di si visto lavorare tutti i giorni da maggio a agosto”. Dal cedolino paga (doc. 5 fascicolo ricorrente) risulta confermata la dichiarazione resa dal sia pure con qualche imprecisione relativamente Tes_2 al periodo in cui il ric stato in servizio effettivo: in particolare, risulta che il ricorrente ha lavorato qualche giorno a gennaio per poi fruire del congedo straordinario con ripresa del lavoro dal 10 giugno all'11 agosto per riassentarsi poi nuovamente per congedo straordinario, sicché deve ritenersi che tra il 10 giugno e l'11 agosto sia stato adibito di fatto a prestare mansioni presso la Cedi Marche come riferito dai testimoni indicati. D'altro canto, il teste pur affermando che il era al Tes_3 Pt_1 gruppo porto in quanto rien le blocco di lavoratori al to del passaggio in precisa di non avere mai visto il prestare attività CP_1 Pt_1 presso la dogana di Ancona dove il teste lavorava e similmente il teste
[...] ha indicato la dogana di Ancona come luogo di lavoro del CP_4 Pt_1
é lo ha desunto dalle indicazioni fornite dalla pre appaltatrice CP_5
Si deve, pertanto, concludere che, non avendo fornito la convenuta prova sufficiente dell'adibizione di fatto del all'appalto Pt_1 CP_3 presso la dogana di Ancona e risultando, al co prova suffi svolgimento di attività lavorativa unicamente presso la Cedi Marche, non sussiste il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto la
4 risoluzione del contratto di appalto da parte della non incide in CP_3 alcuna maniera sul contratto di lavoro del , fatto ad altro Pt_1 appalto pure ceduto dalla Controparte_2 CP_1
Sotto altro profilo la circostanza che il nel periodo giugno-agosto Pt_1
2024 abbia prestato attività lavorativa press di Marche in mancanza di alcuna allegazione circa modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale porta a ritenere che fosse possibile una sua ricollocazione presso tale sito produttivo con conseguente violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repechage.
4. Discriminatorietà del recesso per motivi di salute. Nonostante l'illegittimità del licenziamento per le ragioni sopra esposte sia sufficiente a garantire il mantenimento del posto di lavoro come si vedrà nel prosieguo, deve in ogni caso affrontarsi la censura relativa alla sussistenza di profili discriminatori che garantirebbero l'accesso ad una tutela più favorevole, essendo previsto un importo minimo di risarcimento del danno in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sancito dall'art. 2 d.lgs. 23/2015, pacificamente applicabile ratio temporis al caso di specie. Orbene, in tema di licenziamento discriminatorio la giurisprudenza è ferma nell'affermare che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione (Cass. 6965/2025). Nel caso che ci occupa il ricorrente risulta essere stato licenziato unitamente a tutti gli altri lavoratori che erano addetti almeno formalmente all'appalto sicché non vi è prova di un trattamento discriminatorio CP_3 nei suoi c tale fine non rileva che di fatto il prestasse Pt_1 attività presso altro appalto: tale circostanza, pur rendendo illegittimo il licenziamento per le ragioni indicate, non integra un comportamento discriminatorio, avendo fatto affidamento il datore di lavoro nell'individuazione del personale da estromettere sull'assegnazione formale derivante dalle indicazioni della precedente ditta datrice di lavoro e trasfuse anche nel contratto di assunzione del , mai contestato sotto tale profilo Pt_1 prima dell'atto di recesso. Né può ritenersi discriminatoria la circostanza che alcuni lavoratori addetti all'appalto siano stati riassunti dalla stessa che ha CP_3 CP_3 assunto la gestion l'attività prima appaltata, doven uardo rilevarsi che trattasi di comportamento non imputabile al datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento in quanto posto in essere da diversa società, committente dell'appalto.
5 Tali argomentazioni sono sufficienti ad escludere la natura discriminatoria del recesso per cui è causa.
5. Conseguenze della carenza di giustificato motivo oggettivo e assorbimento delle ulteriori doglianze. Come ricordato da entrambe le parti, la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 128/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Ne deriva che, assorbite le considerazioni in ordine all'obbligo di repechage e all'attivazione della procedura di licenziamento collettivo (che non garantirebbero una tutela reintegratoria) ed esclusa la sussistenza di profili di discriminazione, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la CP_1
A tale riguardo, si os ad oggi il licenziamento pure irrogato invero è stato sospeso sino al 31.12.2025 in pendenza di fruizione del congedo straordinario, sicché, non essendo ancora stato interrotto il rapporto di lavoro, come correttamente evidenziato da parte resistente non vi è alcun interesse alla condanna alla reintegrazione. Quanto al risarcimento del danno così come previsto dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, esso copre il periodo dal momento in cui il rapporto di lavoro è cessato al momento in cui esso è stato ricostituito con la reintegrazione al fine di evitare che il lavoratore abbia qualsiasi pregiudizio dall'interruzione; nel caso di specie, non essendovi stata alcuna interruzione neppure potrà darsi luogo al risarcimento previsto dalla norma per un periodo che ad oggi non è ancora iniziato a decorrere.
6. Conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da a in data 9.8.2025 e dichiara il CP_1 Parte_1 diritto di ne del rapporto di lavoro con Parte_4 la CP_1
6 2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna CP_1
a rifondere a i residui due terzi, che liquid Parte_1
2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 20.08.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.07.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
7
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15.7.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 8.7.2025, 14.7.2025, 15.7.2025; SENTENZA nella causa n. 257/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Fiorini n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Grossi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, c.so Umberto I, n. 103, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA G.M.O. – DISCRIMINATORIETÀ PER MOTIVI DI SALUTE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla e di essere poi passato alla con decorrenza dal Controparte_2 CP_1 tto al magazzino presso la Ancona a seguito di subentro nel medesimo appalto. Precisa di non avere mai svolto attività presso la Dogana, dove non vi era nessun appalto, tanto più che aveva continuato a
1 fruire del congedo straordinario per due anni per assistere la coniuge disabile. Lamenta che il licenziamento irrogatogli il 26.8.2024 per cessazione dell'appalto era del tutto illegittimo, in quanto discriminatorio per motivi di salute, carente di giustificazione non essendoci mai stato un appalto presso la Dogana di Ancona e non avendovi mai lavorato il ricorrente, non preceduto dal tentativo di repechage e dalla procedura di cui alla legge 223/1991, considerato che vi erano stati 5 licenziamenti nel periodo in cui era stato intimato il recesso impugnato. Chiede per tali motivi la reintegrazione nel posto di lavoro e in subordine la tutela obbligatoria. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Teramo, non avendo il ricorrente mai prestato servizio presso la sua sede di lavoro in Ancona. Nel merito, rileva che non vi era stato alcun intento discriminatorio, ma il licenziamento del ricorrente e dei colleghi era stato determinato dalla cessazione dell'appalto cui erano addetti;
precisa che uno dei lavoratori che avevano cessato il rapporto non era stato licenziato ma si era dimesso per rifiuto del trasferimento alla distanza di oltre 50 km dalla sede precedente;
nega che vi fossero possibilità di ricollocamento;
rileva che in ogni caso non si era verificato alcun danno essendo ancora il ricorrente dipendente della in quanto il licenziamento era stato sospeso per la durata del CP_1 cong ale sino al 31.12.2025. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Competenza territoriale del Tribunale di Ancona. Parte resistente evidenzia che, come si evince anche dal ricorso, il non ha mai prestato servizio Pt_1 presso l'appalto in essere nella Dogana rto di Ancona in quanto in congedo straordinario biennale per assistere la moglie, sicché il criterio della sede di lavoro effettiva non poteva essere utilizzato per individuare la competenza. Residuava, dunque, il criterio della sede della società datrice di lavoro, cui conseguiva la competenza territoriale del Tribunale di Teramo. L'eccezione non può essere accolta, in quanto è palese dalla stessa lettera di assunzione che il luogo di lavoro del ricorrente è sempre stato nella provincia di Ancona. A tale proposito non giova richiamare la giurisprudenza che fa riferimento all'effettivo svolgimento di attività lavorativa (Cass. 21690/2011, richiamata nella memoria di costituzione e risposta del convenuto), in quanto tali pronunce sono state rese con riferimento a controversie aventi ad oggetto un provvedimento di trasferimento, affermando che in tale caso tra luogo di provenienza e luogo di destinazione rileva ai fini della competenza territoriale il luogo di provenienza ove il trasferimento non abbia avuto attuazione e il luogo di destinazione ove tale attuazione vi sia stata. Nel caso di specie, al contrario la sede di lavoro è sempre stata la stessa sin dall'assunzione, a nulla rilevando che il ricorrente fosse assente per congedo straordinario, non
2 essendo in discussione che il luogo di lavoro sia sempre stato situato in provincia di Ancona. Tale soluzione interpretativa è avallata anche dal dettato dell'art. 413 c.p.c., laddove si ancora la competenza territoriale alla dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso cui ha prestato la sua opera al momento della fine del rapporto, sicché ciò che rileva non è solo la prestazione effettiva ma anche la destinazione ad una determinata sede, con la precisazione che in caso di mancanza di coincidenza tra sede di destinazione e sede effettiva di lavoro prevale la sede effettiva, situazione che non ricorre nel caso di specie a differenza di quanto avviene in caso di trasferimento. Si aggiunga che dagli stessi documenti depositati dal ricorrente e per quanto nel prosieguo verrà precisato il invero ha prestato attività Pt_1 lavorativa nella provincia di Ancona dop zione in per circa CP_1 due mesi prima di tornare a fruire del congedo straordinari ulta dalle testimonianze e dalle buste paga versate in atti, sicché anche secondo il criterio della sede effettiva di lavoro non vi sono dubbi sulla competenza del Tribunale di Ancona correttamente adito dal ricorrente.
3. La sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento: esistenza della sede di lavoro presso la DPA di Ancona e adibizione a tale appalto del ricorrente. Nel ricorso introduttivo si afferma che non vi sarebbe stato alcun appalto presso la Dogana di Ancona e che in ogni caso il ricorrente non vi avrebbe mai lavorato in quanto in congedo straordinario. Orbene, dai documenti in atti invero emerge in modo palese l'esistenza di un contratto di appalto conferito dalla presso la Dogana di CP_3
Ancona in cui la è subentrata all assumendo CP_1 Controparte_2 anche gli addetti alto. A tale prop tato che il ricorrente sia stato assunto dalla odierna convenuta proprio in virtù della sua adibizione a tale appalto. D'altro canto, la sussistenza e successiva cessazione dell'appalto si desume anche dalle lettere di licenziamento degli operai (doc. 6, 7, 8 fascicolo resistente) e dal trasferimento dell'impiegato (doc. 9 fascicolo resistente) addetti all'appalto, nonché dal contratto di appalto e dalla missiva con cui la ha cessato il rapporto di cui si tratta (doc. 4, 8 fascicolo CP_3 resistente) Quanto all'adibizione all'appalto del ricorrente, si osserva che è irrilevante che questi fosse assente giustificato per congedo straordinario, in quanto ciò che rileva è che la sua posizione lavorativa rientrasse o meno tra quelle che erano collocate presso l'appalto della CP_3
Dagli atti di causa e in particolare dai allegati allo stesso ricorso introduttivo e non specificamente contestati emerge che il responsabile della a fronte della richiesta di CP_1 Controparte_4 chiarimenti del la settimana successiva al 21 Pt_1 giugno 2024, ri “Ascolta tu per me dovresti stare da DPA, visto che su Pt_2 richiesta dei responsabili ti unto su quel cantiere;
al momento però nessuno CP_2 richiede la tua disponibilità, quindi probabilmente rimarrai su CEDI” (doc. 6 fascicolo
3 ricorrente). Da tale scambio di messaggi si desume che il prima del Pt_1 trasferimento era addetto all'appalto CEDI, ma nell'ambit bentro negli appalti Prealco della la prima aveva comunicato alla seconda la sua CP_1 collocazione presso l la Dogana di Ancona gestito da Ciò CP_3 nonostante, il ricorrente non aveva mai preso servizio di fat alto della tanto che il gli conferma che, non essendo stata CP_3 CP_4 richiesta la sua presenza, avrebbe continuato a lavorare presso la CEDI Marche. Tale ricostruzione dei fatti viene, altresì, avvalorata dalle deposizioni dei testi addotti da parte ricorrente. In particolare, la teste afferma che Tes_1
“durante il lavoro in CIT il ha lavorato presso Cedi Marche che si trova all'uscita Pt_1 di Ancona Nord. Posso dirl nto ho iniziato ad assisterlo anche quando stavano in
e dai documenti che mi portavano vedevo gli appalti e le destinazioni scritte CP_2 enda. In Prealco il lavorava all'appalto COAL in via direttissima del Pt_1
Non ha mai lavorato all'appalto della dogana di Ancona in via Mattei n. 26”, Pt_3
il teste ha riferito che “lavoro a Cedi Testimone_2
Marche nell'ortofr lavorato con me fino al 2024. Pt_1
Quando siamo passati alla CIT ricorrente lavoravamo alla Cedi Marche, io ortofrutta e lui al magazzino. Fino al 9 agosto ho visto che il ha lavorato alla Cedi Pt_1
Marche. Preciso che io sono stato in malattia da marzo 2024 io e a maggio ho visto il ricorrente al lavoro in Cedi Marche. Io ho visto lavorare qualche volta a gennaio Pt_1
2024, non ricordo se l'ho visto a febbraio, di si visto lavorare tutti i giorni da maggio a agosto”. Dal cedolino paga (doc. 5 fascicolo ricorrente) risulta confermata la dichiarazione resa dal sia pure con qualche imprecisione relativamente Tes_2 al periodo in cui il ric stato in servizio effettivo: in particolare, risulta che il ricorrente ha lavorato qualche giorno a gennaio per poi fruire del congedo straordinario con ripresa del lavoro dal 10 giugno all'11 agosto per riassentarsi poi nuovamente per congedo straordinario, sicché deve ritenersi che tra il 10 giugno e l'11 agosto sia stato adibito di fatto a prestare mansioni presso la Cedi Marche come riferito dai testimoni indicati. D'altro canto, il teste pur affermando che il era al Tes_3 Pt_1 gruppo porto in quanto rien le blocco di lavoratori al to del passaggio in precisa di non avere mai visto il prestare attività CP_1 Pt_1 presso la dogana di Ancona dove il teste lavorava e similmente il teste
[...] ha indicato la dogana di Ancona come luogo di lavoro del CP_4 Pt_1
é lo ha desunto dalle indicazioni fornite dalla pre appaltatrice CP_5
Si deve, pertanto, concludere che, non avendo fornito la convenuta prova sufficiente dell'adibizione di fatto del all'appalto Pt_1 CP_3 presso la dogana di Ancona e risultando, al co prova suffi svolgimento di attività lavorativa unicamente presso la Cedi Marche, non sussiste il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto la
4 risoluzione del contratto di appalto da parte della non incide in CP_3 alcuna maniera sul contratto di lavoro del , fatto ad altro Pt_1 appalto pure ceduto dalla Controparte_2 CP_1
Sotto altro profilo la circostanza che il nel periodo giugno-agosto Pt_1
2024 abbia prestato attività lavorativa press di Marche in mancanza di alcuna allegazione circa modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale porta a ritenere che fosse possibile una sua ricollocazione presso tale sito produttivo con conseguente violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repechage.
4. Discriminatorietà del recesso per motivi di salute. Nonostante l'illegittimità del licenziamento per le ragioni sopra esposte sia sufficiente a garantire il mantenimento del posto di lavoro come si vedrà nel prosieguo, deve in ogni caso affrontarsi la censura relativa alla sussistenza di profili discriminatori che garantirebbero l'accesso ad una tutela più favorevole, essendo previsto un importo minimo di risarcimento del danno in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sancito dall'art. 2 d.lgs. 23/2015, pacificamente applicabile ratio temporis al caso di specie. Orbene, in tema di licenziamento discriminatorio la giurisprudenza è ferma nell'affermare che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione (Cass. 6965/2025). Nel caso che ci occupa il ricorrente risulta essere stato licenziato unitamente a tutti gli altri lavoratori che erano addetti almeno formalmente all'appalto sicché non vi è prova di un trattamento discriminatorio CP_3 nei suoi c tale fine non rileva che di fatto il prestasse Pt_1 attività presso altro appalto: tale circostanza, pur rendendo illegittimo il licenziamento per le ragioni indicate, non integra un comportamento discriminatorio, avendo fatto affidamento il datore di lavoro nell'individuazione del personale da estromettere sull'assegnazione formale derivante dalle indicazioni della precedente ditta datrice di lavoro e trasfuse anche nel contratto di assunzione del , mai contestato sotto tale profilo Pt_1 prima dell'atto di recesso. Né può ritenersi discriminatoria la circostanza che alcuni lavoratori addetti all'appalto siano stati riassunti dalla stessa che ha CP_3 CP_3 assunto la gestion l'attività prima appaltata, doven uardo rilevarsi che trattasi di comportamento non imputabile al datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento in quanto posto in essere da diversa società, committente dell'appalto.
5 Tali argomentazioni sono sufficienti ad escludere la natura discriminatoria del recesso per cui è causa.
5. Conseguenze della carenza di giustificato motivo oggettivo e assorbimento delle ulteriori doglianze. Come ricordato da entrambe le parti, la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 128/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Ne deriva che, assorbite le considerazioni in ordine all'obbligo di repechage e all'attivazione della procedura di licenziamento collettivo (che non garantirebbero una tutela reintegratoria) ed esclusa la sussistenza di profili di discriminazione, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la CP_1
A tale riguardo, si os ad oggi il licenziamento pure irrogato invero è stato sospeso sino al 31.12.2025 in pendenza di fruizione del congedo straordinario, sicché, non essendo ancora stato interrotto il rapporto di lavoro, come correttamente evidenziato da parte resistente non vi è alcun interesse alla condanna alla reintegrazione. Quanto al risarcimento del danno così come previsto dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, esso copre il periodo dal momento in cui il rapporto di lavoro è cessato al momento in cui esso è stato ricostituito con la reintegrazione al fine di evitare che il lavoratore abbia qualsiasi pregiudizio dall'interruzione; nel caso di specie, non essendovi stata alcuna interruzione neppure potrà darsi luogo al risarcimento previsto dalla norma per un periodo che ad oggi non è ancora iniziato a decorrere.
6. Conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, ponendo i residui due terzi liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da a in data 9.8.2025 e dichiara il CP_1 Parte_1 diritto di ne del rapporto di lavoro con Parte_4 la CP_1
6 2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna CP_1
a rifondere a i residui due terzi, che liquid Parte_1
2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 20.08.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.07.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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