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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3954 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2125/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 488/2021, inviato il 20/04/2021, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3954 del 02/10/2020, relativo ad IMU anno d'imposta 2015, nei confronti del Comune di Paternò.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 16 giugno 2023, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 27/10/2020, relativo ad
IMU anno d'imposta 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Carenza di presupposto impositivo poiché gli immobili oggetto dell'accertamento sono strumentali all'attività di imprenditore agricolo a titolo principale;
2) Esenzione dell'imposta IMU poiché il Comune di Paternò rientra tra i comuni montani (parzialmente delimitato);
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Paternò, regolarmente chiamato in causa non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
I criteri di esenzione per particolari categorie sono individuati anche nella Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio
2015, concernente IMU – Esenzione per i terreni agricoli – D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 che evidenzia l'esenzione si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
L'eccezione relativa alla carenza di presupposto impositivo poiché gli immobili oggetto dell'accertamento sono strumentali all'attività di imprenditore agricolo a titolo principale non è provata. La parte ricorrente ha prodotto la comunicazione relativa al prospetto riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2015. Non produce certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Paternò, nulla viene disposto in ordine alle spese del presente giudizio.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 26 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La pretesa tributaria appare priva di fondamento in quanto in relazione all'annualità richiesta 2015 alla contribuente spetta l'esenzione totale dall'imposta “IMU” secondo quanto disposto dalla lettera h), comma
1, art. 7 del D. lgs. N. 5 del 30/12/1992. Infatti, risultano esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Va quindi tenuto in debito conto (cosa che il Comune non ha fatto) che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede agevolazioni per i terreni agricoli condotti direttamente dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, con criteri che, se correttamente applicati, avrebbero tenuto esente il terreno in questione dalla tassazione ai fini IMU. Infine, la legge di stabilità
208/2015 scrive un altro capitolo dell'imposizione locale sui terreni agricoli con il riconoscimento di nuovi benefici, contribuendo a risolvere una vicenda già interessata da interpretazioni ministeriali a favore dei contribuenti.
Orbene è evidente che l'appellante avendo depositato agli atti i contributi pagati alla gestione agricola non poteva che essere iscritta come coltivatore diretto e/o IAP. Del resto, l'Inps non invia il prospetto con i contributi dovuti dai coltivatori diretti se questi non risultano iscritti nella relativa gestione avendone, evidentemente, i requisiti.
Tuttavia, in ossequio alla motivazione fornita dai Giudici di primo grado, l'INPS, su richiesta dell'appellante, con pec del 31/10/2023 ha rilasciato prova dell'iscrizione alla gestione agricola, modello CD4 “Posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi”, che si allega al presente appello al fine di confutare ogni dubbio circa la qualifica di imprenditore agricolo esercente ancora l'attività della sig.ra Nominativo_1, odierna appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 29
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Paternò che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente con il primo e con il secondo motivo censura la sentenza impugnata con profili connessi che ne consentono una trattazione unitaria.
In particolare, deduce di avere diritto alla esenzione dal pagamento dell'IMU in ragione della propria qualità di coltivatrice diretta (CD), iscritta nell'apposita sezione della gestione separata dell'INPS, in relazione ai beni strumentali alla propria attività.
In tesi, quest'ultima possiede i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'attribuzione della qualifica di
Coltivatore diretto e per tal motivo sarebbe esente dal pagamento dell'imposta.
L'esenzione è garantita ai coltivatori diretti in relazione ai terreni che dichiarano di condurre in proprio, in coerenza con la loro attività.
In sintesi, i requisiti normativi richiesti ai fini dell'esenzione sono tre: 1) La qualifica di Coltivatore Diretto
(CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); 2) la conduzione dello specifico terreno per il quale si chiede l'esenzione ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015; 3) Una dichiarazione di esenzione presentata al Comune su cui tale terreno insiste in ossequio al disposto di cui al comma 12 ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011. Se per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), come noto, esiste una definizione precisa data dall'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, per i coltivatori diretti tale nozione si ricava dal coacervo di norme speciali che lo richiamano e dal quale si desume che coltivatore diretto è colui che esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. Per l'attribuzione della qualifica di CD è però necessaria la contemporanea sussistenza di altre due condizioni, ovvero: l'attività agricola deve essere svolta in modo stabile e continuativo;
la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo. In ogni caso è in tal modo evidente che la legge non si limita a richiedere la sola condizione soggettiva di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto in capo al contribuente, imponendo altresì che sia fornita la prova, in via autonoma, della conduzione diretta dei singoli terreni agricoli ai fini dell'effettiva fruizione dell'esenzione dall'assolvimento dell'imposta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli è disciplinata principalmente dal combinato disposto dell'art.1, comma 13, della L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art.7, comma 1, lett. h), d. lgs.504/1992, nonché dalle sucessive circolari ministeriali e risoluzioni, secondo le quali: I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall'IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione. La fruizione dell'esenzione presuppone: l'effettivo possesso e la conduzione diretta da parte del contribuente;
la presentazione della dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità stabilite dal modello ministeriale, ai sensi dell'art.13, comma 12-ter del d. l.201/2011. La giurisprudenza tributaria ritiene consolidato il principio secondo cui l'onere di provare la sussistenza integrale dei presupposti agevolativi incombe al contribuente, il quale deve dimostrare sia la propria qualifica, sia la conduzione diretta, sia l'avvenuto assolvimento dell'obbligo dichiarativo.
Sulla Qualifica di Coltivatore Diretto/IAP, si rileva che dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha prodotto documentazione relativa all'iscrizione nella gestione agricola per l'anno 2015 nonché schede di versamento dei contributi. Tuttavia, la mera iscrizione quale coltivatore diretto/IAP, pur rappresentando il primo requisito, non soddisfa da sola le condizioni poste dalla disciplina speciale di settore.
Sulla Conduzione dei Terreni e Dichiarazione IMU, il Comune ha rilevato come non risultino agli atti dichiarazioni IMU per i terreni di cui è causa, almeno per quanto concerne le situazioni di variazione rilevante che possano giustificare il regime di esenzione. Si evidenzia che l'art.13, comma 12-ter, d. l.201/2011 stabilisce l'obbligo per il soggetto passivo di presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'adempimento di cui sopra non può essere surrogato da altre modalità o forme di conoscenza da parte del Comune. In conformità con il principio sopra enunciato, la mancata presentazione della dichiarazione IMU, anche in presenza di tutti gli altri requisiti, preclude il riconoscimento dell'agevolazione tributaria.
Sul Regime delle Agevolazioni e Onere della Prova, richiamando i principi generali in materia di agevolazioni tributarie, vi è onere per il contribuente di dimostrare la compiuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa, senza margini per applicazioni presuntive o surrogatorie. Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dall'appellante non soddisfa i requisiti necessari a comprovare il diritto all'esenzione richiesto dalla normativa sopra richiamata, risultando assente proprio l'adempimento dichiarativo previsto a pena di decadenza. Relativamente all'asserita ruralità o strumentalità eventuale degli immobili, parte appellante non ha fornito ulteriore specifica documentazione attestante né la categoria catastale D/10 né l'annotazione di ruralità nei registri catastali, come richiesto dall'art.9, d. lgs.557/1993.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. XIII, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Comune di Paternò del giudizio che liquida in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3954 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2125/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 488/2021, inviato il 20/04/2021, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3954 del 02/10/2020, relativo ad IMU anno d'imposta 2015, nei confronti del Comune di Paternò.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 16 giugno 2023, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato il 27/10/2020, relativo ad
IMU anno d'imposta 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Carenza di presupposto impositivo poiché gli immobili oggetto dell'accertamento sono strumentali all'attività di imprenditore agricolo a titolo principale;
2) Esenzione dell'imposta IMU poiché il Comune di Paternò rientra tra i comuni montani (parzialmente delimitato);
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Paternò, regolarmente chiamato in causa non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
I criteri di esenzione per particolari categorie sono individuati anche nella Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio
2015, concernente IMU – Esenzione per i terreni agricoli – D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 che evidenzia l'esenzione si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
L'eccezione relativa alla carenza di presupposto impositivo poiché gli immobili oggetto dell'accertamento sono strumentali all'attività di imprenditore agricolo a titolo principale non è provata. La parte ricorrente ha prodotto la comunicazione relativa al prospetto riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2015. Non produce certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Paternò, nulla viene disposto in ordine alle spese del presente giudizio.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 26 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La pretesa tributaria appare priva di fondamento in quanto in relazione all'annualità richiesta 2015 alla contribuente spetta l'esenzione totale dall'imposta “IMU” secondo quanto disposto dalla lettera h), comma
1, art. 7 del D. lgs. N. 5 del 30/12/1992. Infatti, risultano esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Va quindi tenuto in debito conto (cosa che il Comune non ha fatto) che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede agevolazioni per i terreni agricoli condotti direttamente dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, con criteri che, se correttamente applicati, avrebbero tenuto esente il terreno in questione dalla tassazione ai fini IMU. Infine, la legge di stabilità
208/2015 scrive un altro capitolo dell'imposizione locale sui terreni agricoli con il riconoscimento di nuovi benefici, contribuendo a risolvere una vicenda già interessata da interpretazioni ministeriali a favore dei contribuenti.
Orbene è evidente che l'appellante avendo depositato agli atti i contributi pagati alla gestione agricola non poteva che essere iscritta come coltivatore diretto e/o IAP. Del resto, l'Inps non invia il prospetto con i contributi dovuti dai coltivatori diretti se questi non risultano iscritti nella relativa gestione avendone, evidentemente, i requisiti.
Tuttavia, in ossequio alla motivazione fornita dai Giudici di primo grado, l'INPS, su richiesta dell'appellante, con pec del 31/10/2023 ha rilasciato prova dell'iscrizione alla gestione agricola, modello CD4 “Posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi”, che si allega al presente appello al fine di confutare ogni dubbio circa la qualifica di imprenditore agricolo esercente ancora l'attività della sig.ra Nominativo_1, odierna appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 29
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Paternò che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente con il primo e con il secondo motivo censura la sentenza impugnata con profili connessi che ne consentono una trattazione unitaria.
In particolare, deduce di avere diritto alla esenzione dal pagamento dell'IMU in ragione della propria qualità di coltivatrice diretta (CD), iscritta nell'apposita sezione della gestione separata dell'INPS, in relazione ai beni strumentali alla propria attività.
In tesi, quest'ultima possiede i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'attribuzione della qualifica di
Coltivatore diretto e per tal motivo sarebbe esente dal pagamento dell'imposta.
L'esenzione è garantita ai coltivatori diretti in relazione ai terreni che dichiarano di condurre in proprio, in coerenza con la loro attività.
In sintesi, i requisiti normativi richiesti ai fini dell'esenzione sono tre: 1) La qualifica di Coltivatore Diretto
(CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); 2) la conduzione dello specifico terreno per il quale si chiede l'esenzione ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015; 3) Una dichiarazione di esenzione presentata al Comune su cui tale terreno insiste in ossequio al disposto di cui al comma 12 ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011. Se per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), come noto, esiste una definizione precisa data dall'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, per i coltivatori diretti tale nozione si ricava dal coacervo di norme speciali che lo richiamano e dal quale si desume che coltivatore diretto è colui che esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo. Per l'attribuzione della qualifica di CD è però necessaria la contemporanea sussistenza di altre due condizioni, ovvero: l'attività agricola deve essere svolta in modo stabile e continuativo;
la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo. In ogni caso è in tal modo evidente che la legge non si limita a richiedere la sola condizione soggettiva di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto in capo al contribuente, imponendo altresì che sia fornita la prova, in via autonoma, della conduzione diretta dei singoli terreni agricoli ai fini dell'effettiva fruizione dell'esenzione dall'assolvimento dell'imposta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli è disciplinata principalmente dal combinato disposto dell'art.1, comma 13, della L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art.7, comma 1, lett. h), d. lgs.504/1992, nonché dalle sucessive circolari ministeriali e risoluzioni, secondo le quali: I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall'IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione. La fruizione dell'esenzione presuppone: l'effettivo possesso e la conduzione diretta da parte del contribuente;
la presentazione della dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità stabilite dal modello ministeriale, ai sensi dell'art.13, comma 12-ter del d. l.201/2011. La giurisprudenza tributaria ritiene consolidato il principio secondo cui l'onere di provare la sussistenza integrale dei presupposti agevolativi incombe al contribuente, il quale deve dimostrare sia la propria qualifica, sia la conduzione diretta, sia l'avvenuto assolvimento dell'obbligo dichiarativo.
Sulla Qualifica di Coltivatore Diretto/IAP, si rileva che dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha prodotto documentazione relativa all'iscrizione nella gestione agricola per l'anno 2015 nonché schede di versamento dei contributi. Tuttavia, la mera iscrizione quale coltivatore diretto/IAP, pur rappresentando il primo requisito, non soddisfa da sola le condizioni poste dalla disciplina speciale di settore.
Sulla Conduzione dei Terreni e Dichiarazione IMU, il Comune ha rilevato come non risultino agli atti dichiarazioni IMU per i terreni di cui è causa, almeno per quanto concerne le situazioni di variazione rilevante che possano giustificare il regime di esenzione. Si evidenzia che l'art.13, comma 12-ter, d. l.201/2011 stabilisce l'obbligo per il soggetto passivo di presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'adempimento di cui sopra non può essere surrogato da altre modalità o forme di conoscenza da parte del Comune. In conformità con il principio sopra enunciato, la mancata presentazione della dichiarazione IMU, anche in presenza di tutti gli altri requisiti, preclude il riconoscimento dell'agevolazione tributaria.
Sul Regime delle Agevolazioni e Onere della Prova, richiamando i principi generali in materia di agevolazioni tributarie, vi è onere per il contribuente di dimostrare la compiuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa, senza margini per applicazioni presuntive o surrogatorie. Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dall'appellante non soddisfa i requisiti necessari a comprovare il diritto all'esenzione richiesto dalla normativa sopra richiamata, risultando assente proprio l'adempimento dichiarativo previsto a pena di decadenza. Relativamente all'asserita ruralità o strumentalità eventuale degli immobili, parte appellante non ha fornito ulteriore specifica documentazione attestante né la categoria catastale D/10 né l'annotazione di ruralità nei registri catastali, come richiesto dall'art.9, d. lgs.557/1993.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. XIII, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Comune di Paternò del giudizio che liquida in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)