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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE RE P U B B L I C A ITA L I A N A IN NO M E DE L PO P O L O ITA L I A N O Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Rosella NOCERA Presidente Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore Dott. Emanuele PINTO Giudice
ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2745/2021 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Tripaldi, in virtù di mandato Parte_1 in atti,
-ricorrente- e rappresentato e difeso dall' avv. Isabella Fersini, giusta mandato in atti, Parte_2
-resistente- Nonché Pubblico Ministero in sede;
. interventore -
All'udienza del 19.3.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM, con assegnazione alle parti dei termini stabiliti dall'art. 190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (art. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.2.2021, premesso che: Parte_1
- in data 4.6.2008 aveva contratto matrimonio civile con Parte_2
1 - con decreto del Tribunale per i Minorenni n 47/2016 del 20.7.2016 i coniugi divenivano genitori della piccola , nata in [...] il [...]; Per_1
- in data 4.7.2017 sottoscrivevano convenzione di separazione, omologata dal Tribunale con decreto del 14.11.2017;
- non vi era stata ripresa della convivenza e i coniugi avevano organizzato la propria vita ognuno in modo del tutto autonomo ed indipendente;
- a seguito della separazione personale, i rapporti della piccola con il padre si Per_1 erano deteriorati a causa di una serie di avvenimenti che inducevano la minore a non voler intrattenere alcuna relazione con il resistente;
- invero, il padre non teneva con sé la minore sicchè doveva prevedersi un aumento del contributo da egli dovuto rispetto a quello determinato in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi prevedendo l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, incontri padre-figlia e l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento in suo favore della somma di €650,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 25.3.2021 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente della Sezione Prima Civile per l'udienza del giorno 17.6.2021. Con comparsa del 28.5.2021 si costituiva il resistente aderendo Parte_2 all'avversa domanda di scioglimento del matrimonio e opponendosi, per contro, alla richiesta di affido esclusivo della minore e di aumento del contributo al mantenimento da egli dovuto. In particolare, negava di aver assunto le condotte imputategli dalla controparte e chiedeva una riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore ad €400,00 in ragione della contrazione dei propri redditi legati al periodo di pandemia da Covid. All'udienza presidenziale, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, era emessa ordinanza con la quale erano confermate le statuizioni regolanti lo stato di separazione relativamente alla figlia minorenne della coppia, con aumento ad €600,00 del contributo dovuto dal resistente in favore della figlia minore e con la previsione di incontri padre-figlia in spazio neutro. Assegnata la causa al Giudice istruttorie, la stessa era istruita mediante acquisizione della relazione dei Servizi Sociali delegati allo svolgimento di incontri padre-figlia, di indagini di polizia tributaria sul patrimonio del resistente e di audizione della minore. All'udienza carolare del 19.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc e trasmissione degli atti al PM che rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.3.2025. Le parti non depositavano le memorie conclusionali e di replica.
*****
2 La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 14.11.2017; dalla comparizione davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, come evincibile dalle dichiarazioni delle parti, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto all'affidamento e collocamento della minore , va evidenziato che Per_1 la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia, evidenziando a tal fine i problemi nella relazione padre-figlia. Ad ogni modo, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede presidenziale con ordinanza del 17.6.2021, non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni per le quali ritenere che il regime di affido condiviso sia di pregiudizio per . Per_1
Va, invero, preliminarmente osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere del genitore di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
3 Nella specie è indubbiamente emersa una profonda frattura nella relazione padre- figlia;
ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico di , non giustifica la deroga al regime Per_1 ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito non appare inutile evidenziare che il seguita ad Pt_2 accompagnare e riprendere la minore da scuola e ha costantemente provveduto al suo mantenimento, così dimostrando interesse alla crescita di;
il resistente ha altresì Per_1 partecipato al percorso intrapreso dai Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti con la figlia. Ne consegue che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Va altresì confermato il collocamento della minore presso la madre, con la quale coabita a far tempo dalla separazione dei genitori, con conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente. Quanto alla regolamentazione degli incontri padre-figlia, preso atto dell'attuale rifiuto espresso dalla minore, anche in sede di sua audizione, ad incontrare il padre, e delle risultanze del percorso avviato dai Servizi Sociali, nonché dell'età di , Per_1 prossima al raggiungimento dei 18 anni, devono disporsi incontri liberi padre-figlia. Venendo alla determinazione del mantenimento della figlia minore, avuto riguardo ai redditi percepiti dalle parti, alle verosimili esigenze della minore e alla circostanza per cui la madre si occupa in via esclusiva della figlia, la quale non intrattiene rapporti con il padre, va confermato l'assegno di €600,00 stabilito con ordinanza presidenziale, oltre rivalutazione istat maturata e a maturarsi annualmente: tale importo appare congruo in base ai redditi evincibili dalle dichiarazioni allegate dalla parte resistente (cfr. dichiarazioni in atti); oltretutto, all'esito delle indagini della polizia tributaria cui si rimanda, è emerso che il è proprietario di diversi immobili, Pt_2 ritraendo da alcuni di questi un canone di locazione, e di diversi risparmi sui propri conti correnti. Né risulta che questi, a far data dal deposito della indagine della polizia tributaria, abbia visto un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
4 Per contro, non può allo stato accogliersi la richiesta di ulteriore aumento del contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, avuto riguardo ai redditi dalla stessa percepiti (cfr. dichiarazioni in atti) e alle attuali esigenze della minore;
nella determinazione del quantum del mantenimento non può inoltre non evidenziarsi che la è assegnataria della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi: se è vero che Pt_1
l'assegnazione della casa familiare prescinde del tutto dal titolo di proprietà, essendo assegnata all'altro coniuge unicamente in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è altresì vero che la decisone sull'assegnazione della casa coniugale ha necessariamente importanti riflessi economici in quanto il genitore collocatario, assegnatario della casa, la gode gratuitamente, risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione (cfr. in termini Cass. 8764/2923). Deve disporsi, altresì, che l'assegno unico universale, ove spettante, sia percepito dalla quale genitore collocatario della prole. Pt_1
Le spese straordinarie relative alla figlia si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle statuizioni del vigente Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari sottoscritto dal Tribunale di Bari e dal COA. Le spese del processo, atteso l'esito complessivo della lite (parte ricorrente è soccombente in relazione alla domanda di affido esclusivo della minore e parte resistente rispetto alla riduzione del contributo al mantenimento della minore) devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2745/2021 pendente tra e Parte_1
con l'intervento del P.M. disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, Parte_2 così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi anzidetti celebrato in Alberobello il 4.6.2008 e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2008, parte 1, atto n. 4);
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
4) conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata
5 congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) assegna la casa coniugale alla perché vi abiti unitamente alla figlia Pt_1 minore;
6) dispone che gli incontri padre-figlia avverranno in maniera tendenzialmente libera;
7) conferma l'obbligo del di contribuire al mantenimento della minore Pt_2 corrispondendo alla entro il 10 di ciascun mese, la somma di Pt_1
€600,00 oltre rivalutazione istat maturata e a maturarsi annualmente;
8) pone le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, come individuate dal Protocollo dell'8.7.2019 in vigore nell'intestato Tribunale, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
9) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della figlia avente diritto a tale prestazione;
10) dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore Dott.ssa Tiziana Di Gioia Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
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ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2745/2021 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Tripaldi, in virtù di mandato Parte_1 in atti,
-ricorrente- e rappresentato e difeso dall' avv. Isabella Fersini, giusta mandato in atti, Parte_2
-resistente- Nonché Pubblico Ministero in sede;
. interventore -
All'udienza del 19.3.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM, con assegnazione alle parti dei termini stabiliti dall'art. 190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (art. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.2.2021, premesso che: Parte_1
- in data 4.6.2008 aveva contratto matrimonio civile con Parte_2
1 - con decreto del Tribunale per i Minorenni n 47/2016 del 20.7.2016 i coniugi divenivano genitori della piccola , nata in [...] il [...]; Per_1
- in data 4.7.2017 sottoscrivevano convenzione di separazione, omologata dal Tribunale con decreto del 14.11.2017;
- non vi era stata ripresa della convivenza e i coniugi avevano organizzato la propria vita ognuno in modo del tutto autonomo ed indipendente;
- a seguito della separazione personale, i rapporti della piccola con il padre si Per_1 erano deteriorati a causa di una serie di avvenimenti che inducevano la minore a non voler intrattenere alcuna relazione con il resistente;
- invero, il padre non teneva con sé la minore sicchè doveva prevedersi un aumento del contributo da egli dovuto rispetto a quello determinato in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi prevedendo l'affido esclusivo della minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, incontri padre-figlia e l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento in suo favore della somma di €650,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 25.3.2021 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente della Sezione Prima Civile per l'udienza del giorno 17.6.2021. Con comparsa del 28.5.2021 si costituiva il resistente aderendo Parte_2 all'avversa domanda di scioglimento del matrimonio e opponendosi, per contro, alla richiesta di affido esclusivo della minore e di aumento del contributo al mantenimento da egli dovuto. In particolare, negava di aver assunto le condotte imputategli dalla controparte e chiedeva una riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore ad €400,00 in ragione della contrazione dei propri redditi legati al periodo di pandemia da Covid. All'udienza presidenziale, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, era emessa ordinanza con la quale erano confermate le statuizioni regolanti lo stato di separazione relativamente alla figlia minorenne della coppia, con aumento ad €600,00 del contributo dovuto dal resistente in favore della figlia minore e con la previsione di incontri padre-figlia in spazio neutro. Assegnata la causa al Giudice istruttorie, la stessa era istruita mediante acquisizione della relazione dei Servizi Sociali delegati allo svolgimento di incontri padre-figlia, di indagini di polizia tributaria sul patrimonio del resistente e di audizione della minore. All'udienza carolare del 19.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc e trasmissione degli atti al PM che rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.3.2025. Le parti non depositavano le memorie conclusionali e di replica.
*****
2 La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi sono separati in forza di decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 14.11.2017; dalla comparizione davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, come evincibile dalle dichiarazioni delle parti, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto all'affidamento e collocamento della minore , va evidenziato che Per_1 la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia, evidenziando a tal fine i problemi nella relazione padre-figlia. Ad ogni modo, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede presidenziale con ordinanza del 17.6.2021, non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni per le quali ritenere che il regime di affido condiviso sia di pregiudizio per . Per_1
Va, invero, preliminarmente osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere del genitore di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
3 Nella specie è indubbiamente emersa una profonda frattura nella relazione padre- figlia;
ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico di , non giustifica la deroga al regime Per_1 ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito non appare inutile evidenziare che il seguita ad Pt_2 accompagnare e riprendere la minore da scuola e ha costantemente provveduto al suo mantenimento, così dimostrando interesse alla crescita di;
il resistente ha altresì Per_1 partecipato al percorso intrapreso dai Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti con la figlia. Ne consegue che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Va altresì confermato il collocamento della minore presso la madre, con la quale coabita a far tempo dalla separazione dei genitori, con conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente. Quanto alla regolamentazione degli incontri padre-figlia, preso atto dell'attuale rifiuto espresso dalla minore, anche in sede di sua audizione, ad incontrare il padre, e delle risultanze del percorso avviato dai Servizi Sociali, nonché dell'età di , Per_1 prossima al raggiungimento dei 18 anni, devono disporsi incontri liberi padre-figlia. Venendo alla determinazione del mantenimento della figlia minore, avuto riguardo ai redditi percepiti dalle parti, alle verosimili esigenze della minore e alla circostanza per cui la madre si occupa in via esclusiva della figlia, la quale non intrattiene rapporti con il padre, va confermato l'assegno di €600,00 stabilito con ordinanza presidenziale, oltre rivalutazione istat maturata e a maturarsi annualmente: tale importo appare congruo in base ai redditi evincibili dalle dichiarazioni allegate dalla parte resistente (cfr. dichiarazioni in atti); oltretutto, all'esito delle indagini della polizia tributaria cui si rimanda, è emerso che il è proprietario di diversi immobili, Pt_2 ritraendo da alcuni di questi un canone di locazione, e di diversi risparmi sui propri conti correnti. Né risulta che questi, a far data dal deposito della indagine della polizia tributaria, abbia visto un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
4 Per contro, non può allo stato accogliersi la richiesta di ulteriore aumento del contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, avuto riguardo ai redditi dalla stessa percepiti (cfr. dichiarazioni in atti) e alle attuali esigenze della minore;
nella determinazione del quantum del mantenimento non può inoltre non evidenziarsi che la è assegnataria della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi: se è vero che Pt_1
l'assegnazione della casa familiare prescinde del tutto dal titolo di proprietà, essendo assegnata all'altro coniuge unicamente in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è altresì vero che la decisone sull'assegnazione della casa coniugale ha necessariamente importanti riflessi economici in quanto il genitore collocatario, assegnatario della casa, la gode gratuitamente, risparmiando le spese per la locazione o l'acquisto una nuova abitazione (cfr. in termini Cass. 8764/2923). Deve disporsi, altresì, che l'assegno unico universale, ove spettante, sia percepito dalla quale genitore collocatario della prole. Pt_1
Le spese straordinarie relative alla figlia si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle statuizioni del vigente Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari sottoscritto dal Tribunale di Bari e dal COA. Le spese del processo, atteso l'esito complessivo della lite (parte ricorrente è soccombente in relazione alla domanda di affido esclusivo della minore e parte resistente rispetto alla riduzione del contributo al mantenimento della minore) devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2745/2021 pendente tra e Parte_1
con l'intervento del P.M. disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, Parte_2 così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi anzidetti celebrato in Alberobello il 4.6.2008 e trascritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2008, parte 1, atto n. 4);
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
4) conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata
5 congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) assegna la casa coniugale alla perché vi abiti unitamente alla figlia Pt_1 minore;
6) dispone che gli incontri padre-figlia avverranno in maniera tendenzialmente libera;
7) conferma l'obbligo del di contribuire al mantenimento della minore Pt_2 corrispondendo alla entro il 10 di ciascun mese, la somma di Pt_1
€600,00 oltre rivalutazione istat maturata e a maturarsi annualmente;
8) pone le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, come individuate dal Protocollo dell'8.7.2019 in vigore nell'intestato Tribunale, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
9) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della figlia avente diritto a tale prestazione;
10) dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore Dott.ssa Tiziana Di Gioia Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
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