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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/02/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 2631 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
COLETTA RAFFAELE
) con il patrocinio dell'Avv. COLETTA Controparte_2 C.F._2
RAFFAELE ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: la figlia in regime di affido condiviso, manterrà l' attuale residenza con la madre Per_1 presso l' immobile di proprietà di quest' ultima;
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze di studio, sanitarie e ludico sportive della figlia nonché delle giornate ed orari di lavoro dei genitori;
ciò varrà anche per le festività natalizie, pasquali e vacanze estive;
3) il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 con bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla signora entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà CP_2 Org_ soggetto ad aumento annuo 4) l' assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora mentre le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori in CP_2 misura del 50% con intestazione delle ricevute/fatture alla signora per il beneficio CP_2 fiscale;
5) Alcun contributo al mantenimento è previsto da un coniuge in favore dell'altro godendo entrambi di redditi che li rendono economicamente autosufficienti;
6) ciascun coniuge rimarrà intestatario dei beni mobili registrati;
7) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto;
la figlia potrà espatriare, previo accordo tra i genitori, esclusivamente per motivi di studio, gita scolastica e ludico-sportivi; 9) Le spese della presente procedura si intendono a carico dei coniugi in misura paritaria.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 1 di 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 4/12/2023 i coniugi esponevano che in data 25/09/2010 avevano contratto matrimonio in Alfonsine;
che dall'unione era nata nell'anno 2011 la figlia che con decreto del 30/3/2021 il Tribunale di Ferrara aveva Per_1 omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i ricorrenti non si riconciliavano ed insistevano nell'accoglimento del ricorso precisando di voler adottare il regime di affido condiviso della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, ritenuto che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, fa proprie le concordi istanze. L'ascolto della ragazza deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alfonsine in data
25/9/2010 da e e trascritto al numero 12 Controparte_1 Controparte_2 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Alfonsine di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 13 febbraio 2024
il presidente est.
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
COLETTA RAFFAELE
) con il patrocinio dell'Avv. COLETTA Controparte_2 C.F._2
RAFFAELE ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: la figlia in regime di affido condiviso, manterrà l' attuale residenza con la madre Per_1 presso l' immobile di proprietà di quest' ultima;
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze di studio, sanitarie e ludico sportive della figlia nonché delle giornate ed orari di lavoro dei genitori;
ciò varrà anche per le festività natalizie, pasquali e vacanze estive;
3) il padre provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 con bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla signora entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà CP_2 Org_ soggetto ad aumento annuo 4) l' assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora mentre le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori in CP_2 misura del 50% con intestazione delle ricevute/fatture alla signora per il beneficio CP_2 fiscale;
5) Alcun contributo al mantenimento è previsto da un coniuge in favore dell'altro godendo entrambi di redditi che li rendono economicamente autosufficienti;
6) ciascun coniuge rimarrà intestatario dei beni mobili registrati;
7) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto;
la figlia potrà espatriare, previo accordo tra i genitori, esclusivamente per motivi di studio, gita scolastica e ludico-sportivi; 9) Le spese della presente procedura si intendono a carico dei coniugi in misura paritaria.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 1 di 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 4/12/2023 i coniugi esponevano che in data 25/09/2010 avevano contratto matrimonio in Alfonsine;
che dall'unione era nata nell'anno 2011 la figlia che con decreto del 30/3/2021 il Tribunale di Ferrara aveva Per_1 omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i ricorrenti non si riconciliavano ed insistevano nell'accoglimento del ricorso precisando di voler adottare il regime di affido condiviso della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, ritenuto che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, fa proprie le concordi istanze. L'ascolto della ragazza deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alfonsine in data
25/9/2010 da e e trascritto al numero 12 Controparte_1 Controparte_2 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Alfonsine di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 13 febbraio 2024
il presidente est.
Stefano Scati
pagina 2 di 2