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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cometti Giulia del Foro di Pesaro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il
25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 14/04/2013 e 27/10/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il 25/06/2011, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli, e restino affidatati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, con collocamento e residenza prevalente presso la casa della madre, che verrà acquistata in Vercelli;
Co
2. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire la propria residenza quanto prima, avendo reperito idonea abitazione per la quale entro il corrente anno verrà effettuato rogito notarile;
3. DISPONE che i figli vengano collocati presso la casa della madre, ed a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio al lunedì mattina, rimarranno collocati presso ciascun coniuge (a seconda delle necessità di adattamento dei bambini e previo accordo tra i genitori il piano potrà variare). Nel corso delle ferie estive (dal fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) la gestione settimanale rimarrà invariata rispetto al periodo scolastico.
Per le vacanze i genitori si accorderanno per trascorrere con i figli, continuativamente almeno 2 settimane ciascuno. Le ferie dovranno essere comunicate entro il mese di aprile e dovrà essere comunicata con esattezza la località in cui si recheranno i minori;
4. DÀ ATTO che sono autorizzati a prendere e portare i figli a scuola o per attività ludiche o sportive, altresì la nonna paterna e i nonni materni. Le principali festività (Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua) saranno gestite in maniera alternata;
5. DÀ ATTO che il padre, sig. rimarrà nella casa coniugale, sita in Vercelli, Parte_1 alla Via Degli Zuavi n. 18 e si farà carico di tutte le utenze e del pagamento delle rate residue del mutuo, attualmente in essere;
6. DISPONE che il sig. versi, ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei Pt_1 figli minori, la somma di € 360,00 mensili (= € 180,00 a minore), a mezzo bonifico bancario Co sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma è rivalutabile ex lege;
Co
7. DISPONE che il sig. corrisponda, altresì, alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1 straordinarie sostenute e/o da sostenere nell'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Vercelli, cui espressamente ci si richiama;
8. DÀ ATTO che le detrazioni familiari per i figli a carico e i bonus relativi all'immobile, verranno percepiti nella misura del 100% dal sig. mentre AUTORIZZA Parte_1 entrambi i genitori a richiedere e percepire al 50% l'assegno unico ed ogni beneficio di legge ad esso correlato, con l'impegno degli stessi alla sottoscrizione di ogni documento utile a tal fine;
9. DÀ ATTO che i coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e concordano che nulla sarà dovuto alla sig.ra a titolo di assegno alimentare, CP_1 Co esplicando la stessa regolare attività lavorativa (doc.
8-10 Certificazioni Uniche sig.ra anni 2021,2022,2023);
pagina 3 di 4 10. DÀ ATTO che il 50% della casa coniugale, sita in Vercelli, Via Degli Zuavi n. 18, così catastalmente identificata: Piano T, Foglio 91, Part. 813, Sub 3, Cat C/6, Classe 04,
Consistenza 13 mq, Rendita € 42,97 e Piano T-2, Foglio 91, Part. 813, Sub 5, Cat A/3, Classe 02, Consistenza 6.5 vani, Rendita € 570,68, verrà acquistato dal sig.
[...]
che ivi rimarrà ad abitare;
la somma pattuita tra le parti di euro 61.000,00 Pt_1
(sessantunomila virgola zero), onnicomprensivi, verrà versata alla sig.ra prima CP_1 del rogito notarile da stipularsi entro, comunque, la fine del mese novembre 2025. La Co cessione da parte della sig.ra a favore del Sig. dovrà comunque essere intesa Pt_1 come accordo e/o intesa reciproca a carattere obbligatorio dei coniugi stessi;
11. DÀ ATTO che il sig. si accollerà le rate del restante mutuo ipotecario Parte_1 contratto in data 26.02.2010, con atto del Notaio REP. 31994, RACC. n. 8396, Per_3 registrato a Vercelli il 04/03/2010 al n. 740 1T ed attualmente in essere presso banca Intesa
San Paolo e con un residuo, allo stato, di euro 27.417,39;
12. DÀ ATTO che, qualora la sig.ra necessitasse di parte del mobilio il sig. CP_1 [...] autorizza fin da ora la stessa a prelevare i seguenti beni mobili presenti nella casa Pt_1 coniugale: parete di mobili color marrone scuro: libreria, scrivania, mobile adiacente con i Co libri e accessori di proprietà della sig.ra n. 1 settimino bianco della camera da letto matrimoniale;
robot da cucina;
asciugatrice; stendino;
lavatrice; asse da stiro;
ferro da stiro;
Co Co vettovaglie di proprietà della sig.ra stoviglie di proprietà della sig.ra
13. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ad aprire due conti correnti (bancari o postali) intestati ai figli minori ove dovranno essere trasferite tutte le somme accumulate negli anni dai minori a titolo di regali di compleanno, Natale, prima comunione e cresima ricevute dai parenti e trattenute dai genitori;
14. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente qualsiasi altra questione economica e di non avere null'altro a che pretendere per i predetti rapporti;
15. DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente acconsentono al rinnovo e al rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
16. DICHIARA che il trasferimento di proprietà degli immobili di cui al punto 10 che precede, qui integralmente richiamato, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 legge
898/70 e succ. modifiche e integrazioni (Corte Cost. n. 154/99).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
23/10/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Cometti Giulia del Foro di Pesaro
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (18/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 01/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cometti Giulia del Foro di Pesaro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il
25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 14/04/2013 e 27/10/2016, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il 25/06/2011, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli, e restino affidatati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, con collocamento e residenza prevalente presso la casa della madre, che verrà acquistata in Vercelli;
Co
2. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire la propria residenza quanto prima, avendo reperito idonea abitazione per la quale entro il corrente anno verrà effettuato rogito notarile;
3. DISPONE che i figli vengano collocati presso la casa della madre, ed a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio al lunedì mattina, rimarranno collocati presso ciascun coniuge (a seconda delle necessità di adattamento dei bambini e previo accordo tra i genitori il piano potrà variare). Nel corso delle ferie estive (dal fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) la gestione settimanale rimarrà invariata rispetto al periodo scolastico.
Per le vacanze i genitori si accorderanno per trascorrere con i figli, continuativamente almeno 2 settimane ciascuno. Le ferie dovranno essere comunicate entro il mese di aprile e dovrà essere comunicata con esattezza la località in cui si recheranno i minori;
4. DÀ ATTO che sono autorizzati a prendere e portare i figli a scuola o per attività ludiche o sportive, altresì la nonna paterna e i nonni materni. Le principali festività (Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua) saranno gestite in maniera alternata;
5. DÀ ATTO che il padre, sig. rimarrà nella casa coniugale, sita in Vercelli, Parte_1 alla Via Degli Zuavi n. 18 e si farà carico di tutte le utenze e del pagamento delle rate residue del mutuo, attualmente in essere;
6. DISPONE che il sig. versi, ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei Pt_1 figli minori, la somma di € 360,00 mensili (= € 180,00 a minore), a mezzo bonifico bancario Co sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma è rivalutabile ex lege;
Co
7. DISPONE che il sig. corrisponda, altresì, alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1 straordinarie sostenute e/o da sostenere nell'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Vercelli, cui espressamente ci si richiama;
8. DÀ ATTO che le detrazioni familiari per i figli a carico e i bonus relativi all'immobile, verranno percepiti nella misura del 100% dal sig. mentre AUTORIZZA Parte_1 entrambi i genitori a richiedere e percepire al 50% l'assegno unico ed ogni beneficio di legge ad esso correlato, con l'impegno degli stessi alla sottoscrizione di ogni documento utile a tal fine;
9. DÀ ATTO che i coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e concordano che nulla sarà dovuto alla sig.ra a titolo di assegno alimentare, CP_1 Co esplicando la stessa regolare attività lavorativa (doc.
8-10 Certificazioni Uniche sig.ra anni 2021,2022,2023);
pagina 3 di 4 10. DÀ ATTO che il 50% della casa coniugale, sita in Vercelli, Via Degli Zuavi n. 18, così catastalmente identificata: Piano T, Foglio 91, Part. 813, Sub 3, Cat C/6, Classe 04,
Consistenza 13 mq, Rendita € 42,97 e Piano T-2, Foglio 91, Part. 813, Sub 5, Cat A/3, Classe 02, Consistenza 6.5 vani, Rendita € 570,68, verrà acquistato dal sig.
[...]
che ivi rimarrà ad abitare;
la somma pattuita tra le parti di euro 61.000,00 Pt_1
(sessantunomila virgola zero), onnicomprensivi, verrà versata alla sig.ra prima CP_1 del rogito notarile da stipularsi entro, comunque, la fine del mese novembre 2025. La Co cessione da parte della sig.ra a favore del Sig. dovrà comunque essere intesa Pt_1 come accordo e/o intesa reciproca a carattere obbligatorio dei coniugi stessi;
11. DÀ ATTO che il sig. si accollerà le rate del restante mutuo ipotecario Parte_1 contratto in data 26.02.2010, con atto del Notaio REP. 31994, RACC. n. 8396, Per_3 registrato a Vercelli il 04/03/2010 al n. 740 1T ed attualmente in essere presso banca Intesa
San Paolo e con un residuo, allo stato, di euro 27.417,39;
12. DÀ ATTO che, qualora la sig.ra necessitasse di parte del mobilio il sig. CP_1 [...] autorizza fin da ora la stessa a prelevare i seguenti beni mobili presenti nella casa Pt_1 coniugale: parete di mobili color marrone scuro: libreria, scrivania, mobile adiacente con i Co libri e accessori di proprietà della sig.ra n. 1 settimino bianco della camera da letto matrimoniale;
robot da cucina;
asciugatrice; stendino;
lavatrice; asse da stiro;
ferro da stiro;
Co Co vettovaglie di proprietà della sig.ra stoviglie di proprietà della sig.ra
13. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ad aprire due conti correnti (bancari o postali) intestati ai figli minori ove dovranno essere trasferite tutte le somme accumulate negli anni dai minori a titolo di regali di compleanno, Natale, prima comunione e cresima ricevute dai parenti e trattenute dai genitori;
14. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente qualsiasi altra questione economica e di non avere null'altro a che pretendere per i predetti rapporti;
15. DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente acconsentono al rinnovo e al rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
16. DICHIARA che il trasferimento di proprietà degli immobili di cui al punto 10 che precede, qui integralmente richiamato, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 legge
898/70 e succ. modifiche e integrazioni (Corte Cost. n. 154/99).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3678/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
23/10/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Cometti Giulia del Foro di Pesaro
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (18/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 01/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2