Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 7499/2020 promosso da:
1. nata il [...] ad [...] (D), in persona Persona_1 dei genitori esercenti la potestà genitoriale e Persona_2 [...]
tutti residenti in (58509) EI (D), Parkstrasse Persona_3
95;
2. , nata il [...] in [...] (D) residente in Persona_2
(58509) EI (D), Parkstrasse 95;
3. nato il [...] in [...] (D), Controparte_1 residente in (58509) EI (D), Parkstrasse 95;
4. nato il [...] in [...] (D), in Controparte_2
persona della madre esercente la potestà genitoriale PE
, entrambi residenti in (58509) EI (D), Parkstrasse
[...]
95;
5. , nata il [...] in [...] (D), Controparte_3
residente in [...] Sjödalavägen 85;
6. nata il [...] in [...] (D), residente in Parte_1
(58513) EI (D), Steckenhahn n. 12;
7. , nato il [...] in [...]-Tyskland, residente CP
in Österkullarvägen 63, (23335) Svedala;
8. , nata il [...] in [...] Parte_2
(Svezia), residente in Österkullarvägen 63, (23335) Svedala 5;
9. nata il [...] in [...] (D), residente in Controparte_5
(58093) Hagen (D), auf dem Kȁmpchen 10/A;
10. , nata il [...] e residente in [...]. 18, Parte_3
(D-81247) München; tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe in calce al presente atto, dall'avv. Karl Reiterer, C.F. pec: C.F._1
del Foro di Bolzano, con domicilio digitale Email_1 eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies, D.L. n. 179/2012, al seguente indirizzo pec: e domicilio ordinario presso Email_2
lo studio dell'avv. Enrico Torresan in 31100 Treviso, Corso del Popolo
n. 35, come da procure alle liti allegate all'atto di citazione;
- attori
contro
:
(C.F. ), residente in Controparte_6 C.F._2
Pordenone (PN), Viale Treviso n. 38, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F.:
, fax 02.76020501, pec C.F._3
e Maurizio Hazan (C.F.: Email_3
, fax 02.76020501, pec C.F._4
presso lo studio dei quali in Email_4
Milano,
Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliata;
- convenuta
, Codice Fiscale: CP_7 C.F._5
- convenuta contumace
(C.F. , con sede legale in Milano, piazza Tre CP_8 P.IVA_1
- 2 -
Torri n. 3, in persona del suo procuratore speciale, dott. CP_9
rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83
[...]
c.p.c., dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F.: , fax C.F._3
02.76020501, pec e Maurizio Email_3
Hazan (C.F.: , fax 02.76020501, pec C.F._4
presso lo studio dei quali in Email_4
Milano, Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti in atti;
- convenuta;
Conclusioni delle parti
Conclusioni degli attori, con note scritte del 23.09.2024:
Voglia il Tribunale di Treviso, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda e dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove:
1. In via principale:
1.1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa esclusivi di conducente dell'autovettura KI IO Controparte_6 targata FT255MZ e, per l'effetto, condannare la stessa in Controparte_6 solido con le altre convenute e la compagnia di assicurazioni CP_7
al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, dagli attori, CP_8 per le causali esposte e indicati come segue:
a) a favore di € 41.147.355,34 di cui: Persona_1
- a titolo di risarcimento danno biologico permanente e temporaneo €
1.556.796,00.
- a titolo di risarcimento danno morale € 1.200.000,00.
- a titolo di lesione diritti costituzionali rilevanti € 1.000.000,00.
- a titolo di risarcimento danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa,
€ 4.226.213,00.
- 3 -
- a titolo di risarcimento danno patrimoniale per ristrutturazione/adattamento casa famigliare alla disabilità € 1.070.000,00.
- a titolo di risarcimento danno patrimoniale x spese sostenute (dall'incidente al 31.08.2024) € 320.771,94.
- a titolo di risarcimento costi terapie future, rinnovo/adeguamento attrezzature e spese per l'istruzione scolastica, € 500.000,00.
- a titolo di risarcimento danno per spese di cura e assistenza infermieristica futura € 31.273.574,40. compreso anche il danno da perdita di chance laddove il Tribunale ritenesse di non poter individuare un danno certo, ma invece un danno da perdita di chance;
questo vale in particolare in ordine alla formazione professionale e lavorativa e conseguenti maggiori guadagni retributivi, nonché per le varie lesioni di diritti personali inviolabili garantiti dalla Costituzione e/o dall'ordinamento europeo, salvo altri.
b) a favore di € 2.083.727,68 di cui: Persona_2
- a titolo di risarcimento del danno biologico sotto il profilo di danno permanente alla preesistente integrità psichica € 225.620,00.
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (lesione del rapporto parentale/sofferenza morale per lesioni congiunto) € 600.000,00.
- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante/mancato guadagno in conseguenza del recesso dal contratto di lavoro per il sinistro occorso alla figlia € 1.258.107,68.
c) a favore di € 727.204,00 di cui: Persona_3
- a titolo di risarcimento del danno biologico sotto il profilo di danno permanente alla preesistente integrità psichica € 127.204,00.
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (lesione del rapporto parentale/sofferenza morale per lesioni congiunto) € 600.000,00.
d) a favore di € 311.309,25 di cui: Controparte_2
- 4 -
- a titolo di risarcimento del danno biologico sotto il profilo di danno permanente alla preesistente integrità psichica € 61.309,25.
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (lesione del rapporto parentale/sofferenza morale per lesioni congiunto) € 250.000,00.
*** * ***
o quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, tutte da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro (16.07.2019) al saldo effettivo, fatta applicazione dell'art.1284 co.
4 c.c.
Dalle somme che verranno riconosciute, andranno detratte le somme liquidate
a titolo provvisionale con ordinanza di data 25.07.2023 per l'importo complessivo di € 888.775,07, versato in data 08.08.2023, senza interessi moratori come previsto da detta ordinanza.
1.2. rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate.
In ogni caso:
Con rifusione di competenze legali e spese, comprensive delle spese di CTU e
CTP (esborso che sarà documentato con la produzione delle relative fatture che verranno allegate alla nota spese giudiziale), da porre interamente a carico delle convenute soccombenti.
2. In via subordinata istruttoria: rimettere la causa in istruttoria ed ammettere gli ulteriori mezzi di prova come indicati nella seconda memoria istruttoria di data 21.05.2021 - capp. 1-
88 limitatamente ai capitoli che il Giudice non ritenga superati delle CTU, con i testi indicati facendo presente la necessità di interprete dal tedesco.
Conclusioni della convenuta Controparte_10
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare
- 5 -
- a fronte della formale accettazione del 26.6.2023 della sig.ra CP_6
della rinuncia agli atti dei sig.ri ,
[...] CP Pt_2 [...]
, e formulata all'udienza Parte_4 Controparte_5 Parte_3 dell'11.5.2023, dichiarare l'estinzione del processo con riferimento alle parti rinunciatarie, disponendo la liquidazione delle spese ex art. 306, co. 4, c.p.c.;
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'improponibilità ex art 145, co. 1, cod. ass. della domanda attorea, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate dalle esponenti, con particolare riferimento alla prova testimoniale e alla CTU cinematica, medico legale e medico attuariale;
Nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della minore Persona_1
e/o, in subordine, dei genitori ex artt. 2048 e 1227 c.c. nella
[...] causazione del sinistro per cui è causa;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto delle esponenti di essere manlevate e tenute indenni da in relazione ad ogni CP_7 eventuale pregiudizio economico che le stesse dovessero subire in ragione del presente giudizio, con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore delle esponenti di tutte le somme che le stesse dovessero essere tenute a versare in forza dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridurre e/o compensare il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa della vittima e/o dei suoi genitori nella causazione dell'evento dannoso, ovvero in ragione delle prestazioni già erogate
- 6 -
dagli istituti previdenziali e/o assicurativi in favore dei danneggiati, ovvero, ancora, in ragione dell'intervenuto parziale risarcimento ex art. 1223 c.c.;
- in via ulteriormente gradata, contenere il quantum debeatur entro i limiti di massimale di polizza (lire 100 miliardi – € 51.645.690,00 – di cui €
50.000.000,00 per danni a persone);
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per la convenuta : CP_8
• “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
◦ In via preliminare
▪ a fronte della formale accettazione del 26.6.2023 di della CP_8 rinuncia agli atti dei sig.ri , , CP Controparte_11
e formulata all'udienza dell'11.5.2023, Controparte_5 Parte_3 dichiarare l'estinzione del processo con riferimento alle parti rinunciatarie,
◦ In via pregiudiziale
▪ accertare e dichiarare l'improponibilità ex art 145, co. 1, cod. ass. della domanda proposta dagli attori per i motivi di cui in atti e per l'effetto:
▪ revocare l'ordinanza del 25.7.2023 con la quale veniva condannata «parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di provvisionale ex art. 5 l.
102/2006, l'importo di € 888.775,07 oltre interessi moratori calcolati al tasso legale dalla comunicazione della presente ordinanza al saldo» e, per l'effetto,
▪ condannare parte attrice alla restituzione di quanto già corrisposto da
con riserva di ripetizione, in adempimento spontaneo della CP_8 predetta ordinanza del 25.7.2023;
◦ Nel merito, in via principale
▪ respingere le domande degli attori poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi di cui in atti e anche ai sensi degli
- 7 -
artt. 2056-1227 c.c.; conseguentemente,
▪ revocare l'ordinanza del 25.7.2023 con la quale veniva condannata «parte
◦ In subordine, si chiede di convocare il CTU, geom. affinché, in Persona_4 contraddittorio coi CTP delle parti, renda in necessari chiarimenti”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori generalizzati in epigrafe convenivano in giudizio e le sig.re CP_8 [...]
e al fine di sentir accertare la loro responsabilità CP_6 CP_7 solidale ed esclusiva nella causazione di un sinistro stradale avvenuto in data 16.7.2019 verso le ore 13:45 in Cavallino Treporti (VE), via
Fausta, in cui è rimasta coinvolta la minore , di Persona_1 soli sei anni.
L'incidente è avvenuto in località Cà Ballarin nel Comune di Cavallino
Treporti, sulla via Fausta in corrispondenza dell'uscita veicoli del e della vicina fermata bus extraurbano n. 20. Parte_5
Secondo la prospettazione attorea, la minore, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ai suoi genitori e tenuta per mano dalla mamma, è stata investita dalla vettura KI IO targata FT255MZ, di proprietà della sig.ra e condotta dalla CP_7 signora e sbalzata in avanti di circa 14 metri, Controparte_6
finendo sulla corsia opposta.
Allegavano gli attori che, subito dopo l'incidente, la bambina era stata trasportata presso l'ospedale di Treviso con una prima diagnosi di
"ESA (emorragia subaracnoidea) post-traumatica" ed una successiva diagnosi "di grave encefalopatia diffusa con assenza bilateralmente delle componenti intracorticali dei PESS".
Dopo essere rimasta ricoverata dal 16.7.2019 al 21.8.2019 presso l'ospedale di Treviso dove veniva sottoposta a quattro interventi
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chirurgici, la bambina veniva trasferita presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bochum
“Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum”, poi al
"Clemenskrankenhaus di Münster" e nuovamente all'Ospedale
Universitario di Bochum, per essere infine definitivamente trasferita presso la casa di residenza dal 24.2.2020, pur versando in uno stato di semi coscienza, a volte interrotto da crisi distoniche incontrollabili.
Allegavano ancora gli attori che, dal ritorno a casa della bambina, la vita famigliare era stata letteralmente stravolta in ragione delle particolarmente gravose esigenze di cura e di accudimento.
Deducevano in particolare gli attori che la madre si fosse da quel momento dedicata in via esclusiva all'assistenza della figlia, acquisendo competenze infermieristiche specialistiche nel tempo, dormendo accanto a lei tutte le notti, occupandosi della somministrazione della nutrizione enterale tramite PEG e dei farmaci, nonché della cura e dell'igiene del corpo di , cambiando i Per_1
pannolini e vestendola.
A seguito di un lieve miglioramento delle condizioni di vita della minore, questa avrebbe iniziato a frequentare, sempre accompagnata dalla madre, una scuola specializzata a Olpe, distante 35 km da casa, nonché a seguire un programma di fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale.
Deducevano ancora gli attori di aver acquistato diversi dispositivi per supportare , come il telaio per la deambulazione e un trainer Per_1
per la deambulazione Innowalk, non coperti dall'assicurazione sanitaria e di aver dovuto adattare gli spazi domestici per creare un ambiente più confortevole e funzionale per , con una stanza Per_1
dedicata alle cure e all'assistenza.
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Sulla scorta di tali allegazioni e deducendo la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo coinvolto nell'investimento nella causazione del sinistro, per aver la sig.ra omesso Controparte_6
di prestare la dovuta attenzione ai pedoni in attraversamento sulle strisce pedonali, gli attori concludevano per ottenere il ristoro del danno subito dalla minore da "lesione all'integrità psico-fisica", da
"lesione all'integrità morale della persona", da "lesione del rapporto parentale attuale e futuro", da "lesione alla cultura, al diritto di studio, perdita di chance in relazione alla possibilità di laurearsi", da "lesione alla vita sessuale ed alla capacità di procreazione", nonché il danno riflesso dei genitori da compromissione del rapporto parentale.
In relazione alle suddette voci di danno, gli attori concludevano invocando la condanna delle convenute, previa la liquidazione di una provvisionale almeno pari ad € 1.500.000,00, al pagamento delle seguenti somme:
▪ Per : Persona_1
Danno non patrimoniale complessivo: € 3.756.796,00
Danno patrimoniale complessivo: € 36.117.556,89
▪ Per : Persona_2
Danno non patrimoniale complessivo: € 600.000,00
Danno patrimoniale complessivo: € 1.258.107,58
• Per Controparte_1
Danno non patrimoniale complessivo: € 350.000,00
Danno patrimoniale complessivo: € 5.000,00
•Per Controparte_2
Danno non patrimoniale complessivo: € 165.960,00
• per : Controparte_3
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
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• per Parte_1
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
•per : CP
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
• per : Parte_2
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
•per Controparte_5
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
•per : Parte_3
Danno non patrimoniale complessivo: € 144.130,00
Con comparsa di risposta depositata in data 26.2.2021 si costituiva in giudizio contestando le richieste risarcitorie avanzate CP_8 dagli attori, in quanto a suo dire esorbitanti e non adeguatamente giustificate.
Eccepiva la convenuta, in via pregiudiziale, l'improponibilità dell'azione diretta promossa dagli attori per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private
(CAP), per non aver gli attori fornito tutte le informazioni necessarie per valutare il danno e formulare un'offerta congrua e per non aver assentito a sottoporre la danneggiata a visita medica per accertare la reale sussistenza e gravità delle lesioni.
Contestava altresì la compagnia l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 147 CAP per la concessione di una provvisionale e l'impossibilità di una valutazione stragiudiziale ed immediata dei danni riflessi o “da rimbalzo”, eccependo altresì la compensatio lucri cum damno in relazione a quanto dovesse essere corrisposto agli attori in forza di altre coperture assicurative.
La convenuta rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
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“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via pregiudiziale
- dare atto che i postumi invalidanti patiti dalla piccola non sono Per_5 stabilizzati (per stessa ammissione dell'attrice) e non è quindi possibile accertare, allo stato, l'esistenza del danno biologico permanente;
- dare atto che l'attrice percepisce prestazioni di assistenza sanitaria dalla
e che la ha già esercitato la rivalsa nei confronti CP_12 CP_12 della Compagnia per oltre € 210.000;
- dare atto che non sussite lo stato di bisogno previsto dall'art. 147 del CAP quale presupposto per il riconoscimento della provvisionale;
- dare atto che i pretesi danni delle vittime secondarie non possono ottenere una liquidazione ex art. 147 del CAP anche in mancanza della prova dello stato di bisogno;
- per l'effetto rigettare la domanda di provvisionale, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti di cui in narrativa.
Nel merito,
- respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi di cui alla narrativa e anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;
In subordine,
- nella denegata eventualità dell'accertamento di un concorso della SI.ra
nella causazione del sinistro per il quale è causa, Voglia il Tribunale CP_6 accertare la quota di responsabilità nel determinismo dell'evento lesivo e del danno da imputare alla minore o ai genitori della minore conseguentemente, escludere o contenere il risarcimento in funzione del grado di responsabilità che sarà alla stessa ascritto e/o in funzione di un futuro regresso tra i coobbligati per tutti i motivi di cui alla narrativa;
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- Il tutto, comunque, entro il limite del massimale di polizza pari a 50 milioni di euro.
In ogni caso
- Detrarre dal risarcimento gli importi e/o le prestazioni già corrisposte dalla
(anche capitalizzate pro futuro) per tutti i motivi di cui alla CP_12 narrativa;
- spese rifuse come per legge”
Con provvedimento del 5.3.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e fissata udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori al 24.6.2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.3.2021 si costituiva tardivamente la sig.ra , sostenendo che l'incidente Controparte_6
sarebbe stato causato dall'esclusiva ed imprevedibile condotta della minore, nonché dall'omesso controllo dei genitori e le sommarie informazioni testimoniali assunte nell'immediatezza dei fatti non consentirebbero di appurare se la bambina stesse attraversato la strada di corsa o a passo normale.
La causa è stata istruita con una CTU cinematica, affidata con ordinanza del 24.6.2021 al perito industriale per la Persona_6 ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Con ordinanza del 03.03.2022, è stata ordinata l'esibizione di documentazione relativa alle prestazioni erogate dalla
[...]
e , nonché agli attori, alla Controparte_13 Controparte_14
alla e alla Controparte_15 Controparte_16 [...]
di esibire la documentazione relativa alla posizione CP_17 assicurativa/previdenziale del sinistro per cui è causa.
Con ordinanza del 20.5.2022 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che la compagnia di assicurazione,
- 13 -
all'udienza del 16.6.2022, dichiarava di non accettare.
Veniva quindi contestualmente disposto l'espletamento di una CTU medico-legale al fine di accertare l'entità delle lesioni subite da e, depositata la relazione del nominato medico Persona_1 legale, veniva formulata una ulteriore proposta conciliativa con ordinanza del 8.3.2023.
All'udienza del 11.5.2023 la compagnia convenuta dichiarava di non ritenere accettabile nemmeno tale ulteriore proposta;
nella stessa udienza il procuratore di parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alle domande formulate per conto dei sig.ri
, , e CP Parte_2 Controparte_5
. Parte_3
Con ordinanza del 09.06.2023, veniva concessa in favore degli attori una provvisionale ex art. 5 l. 102/2006 dell'importo di € 3.451.903,07 e disposta una ulteriore CTU per la valutazione dei costi di adattamento dell'immobile di residenza della famiglia , affidata al geom. PE
Persona_4
Ai sensi dell'art. 213 c.p.c. è stata disposta anche l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale a carico della sig.ra
[...]
(Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_6
Venezia – RGNR 8630/2019).
All'udienza del 23.05.2024, la difesa dei convenuti ha evidenziato al giudice i presunti vizi della CTU del geom. e ha richiesto, ai Per_4 sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della CTU
Con nota del 13.09.2024, gli attori hanno prodotto ulteriore documentazione, contestata dalle convenute in quanto ritenuta inammissibile e contenente nuove allegazioni.
A scioglimento della riserva assunta in detta udienza, veniva fissata
- 14 -
per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.09.2024, in cui la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea può trovare accoglimento, nei termini e nei limiti di quanto esposto nel prosieguo.
1. Sulla procedibilità della domanda attorea.
Prendendo le mosse dalle questioni processuali emerse nel corso del giudizio, deve innanzitutto procedersi all'esame dell'eccezione di improponibilità della domanda attorea per asserita violazione degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni (CAP).
Il patrocinio della convenuta ha a tale riguardo dedotto CP_8 che la prima richiesta stragiudiziale di indennizzo inoltrata dagli attori fosse incompleta e priva delle informazioni richieste dall'art. 148, comma 2, Cod. ass. ai fini della formulazione di un'offerta da parte dell'assicuratore.
Gli attori non avrebbero inoltre collaborato per consentire alla compagnia di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, omettendo di dar seguito alla richiesta del 04.06.2020 di integrazione documentale (doc. 3 fasc. convenuta) e all'invito ad indicare il luogo per sottoporre a visita l'infortunata.
A tale riguardo, deve essere confermato il provvedimento di rigetto di detta eccezione pregiudiziale, richiamandosi a tal fine il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa
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accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6-3 ord. 30.9.2016 n. 19354).
Nel caso di specie, le informazioni essenziali concernenti il sinistro risultano comunque esposte in termini sufficientemente chiari e dettagliati nella raccomandata a.r. del 11.9.2019 (cfr. doc. 24 fasc. parte attrice) senza che l'indicazione dei dati mancanti possa essere ragionevolmente ascritta a mala fede dei danneggiati, mentre il mancato riscontro alla successiva richiesta di integrazione documentale ha comportato unicamente l'effetto sospensivo dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148 D.lgs. 7 settembre 2005, n.
209, non incidendo invece sulla procedibilità della domanda risarcitoria.
2. Sulla rinuncia agli atti degli attori , CP [...]
, e . Parte_2 Controparte_5 Parte_3
Gli attori , , CP Parte_2 CP_5
e all'udienza dell'11.05.2023 hanno formalizzato
[...] Parte_6
la propria rinunzia agli atti del giudizio.
Questa rinuncia è stata accettata dalla controparte ( e CP_8
) con una dichiarazione datata 26.06.2023 Controparte_6
Ciò posto, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente al rapporto processuale relativo a ciascuno dei suddetti attori rinuncianti.
Quanto alle spese di giudizio, il comma 4 dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
- 16 -
accordo tra di loro”.
È inoltre pacifico in giurisprudenza che le spese sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Cass. 06/21933) e ciò vale anche quando si esclude che il convenuto abbia un interesse alla prosecuzione della causa sufficiente a rendere necessaria l'accettazione della rinuncia (Cass. 02/9066), ma non quando la rinuncia sia compiuta prima della costituzione in giudizio del convenuto (in tale caso, non deve infatti statuirsi alcunché sulle spese: cfr. Cass. 11/5756).
Ove il giudice, anziché liquidare le spese, ne disponga la compensazione in presenza di contrasto tra le parti sul punto, il provvedimento è abnorme e risulta esperibile l'appello (v. Cass.
06/21707 ord., Cass. 09/26210 ord.).
Nel caso in esame, pertanto, le spese del presente giudizio sono a carico dei rinuncianti e si liquidano come in dispositivo, applicazione dei parametri minimi sul valore indeterminabile, tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
3. Sulla ricostruzione del sinistro.
La dinamica del grave incidente per cui è causa è stata ricostruita mediante una consulenza cinematica affidata al p.i. Persona_6
sulla scorta del quesito affidato con ordinanza del 24.6.2021, del seguente tenore:
"Dica il Ctu quale sia stata la presumibile dinamica del sinistro avvenuto in
Cavallino−Treporti il 16 luglio 2019 per cui è causa. Accerti in particolare a chi sia addebitabile la responsabilità dell'incidente e, qualora sia ritenuta causalmente collegabile a più soggetti, indichi in termini percentuali la responsabilità di ciascuno di essi".
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L'ausiliario nominato dal tribunale ha quindi esaminato la documentazione prodotta in giudizio (segnatamente, il verbale di accertamento predisposto dalla Polizia Locale di Cavallino Treporti – doc. 1 fasc. parte attrice) ed eseguito un sopralluogo presso il luogo del sinistro, di cui ha tratto un analitico e accurato rilievo fotografico e planimetrico.
Il primo rilevante elemento istruttorio da valutare è costituito dalla relazione d'incidente stradale redatta dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.
In essa si legge testualmente quanto segue:
“Dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza del fatto quindi, risulta che la famiglia stava attraversando la carreggiata sull'attraversamento pedonale quando, a circa metà della prima corsia di marcia, la piccola che Per_1 non era accompagnata a mano, si è allontanata dagli stessi correndo in avanti, in quel mentre, dalla loro destra, diretta verso Cavallino, giungeva la KI IO
(veicolo A) condotta da la quale si è trovata la bambina Controparte_10 improvvisamente sulla traiettoria di marcia. L'urto è avvenuto sull'angolo anteriore sinistro della vettura. Infatti sono visibili danni all'estremità sinistra del cofano in corrispondenza della parte alta e centrale del parafango sinistro, anch'esso ammaccato. Vi è stato poi un distacco parziale del paraurti anteriore lato sinistro e la rottura del vetro del fanale anteriore sinistro. Il corpo della bambina, in seguito all'impatto, è stato sbalzato in avanti e verso sinistra, a circa 13 metri dall'attraversamento pedonale, finendo sulla corsia opposta di marcia dell'autovettura.
Nell'informativa della Polizia Locale alla Procura della Repubblica di
Venezia, si legge ancora:
“Verso le ore 13:45 circa del 16.7.2019, i coniugi Persona_3
..omissis...e ..omissis...si trovavano sulla pista
[...] Persona_2
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ciclopedonale della Provinciale via Fausta, nei pressi dell'attraversamento pedonale che conduce sul lato opposto della via, di fronte all'ingresso del campeggio , dove sono alloggiati. Con loro via era la figlia di 6 anni Pt_5
Dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza dei Persona_1 fatto, risulta che la famiglia stava attraversando la carreggiata sull'attraversamento pedonale quando, a circa metà della prima corsia di marcia, la piccola che non era a mano, si è allontanata dagli stessi Per_1 correndo in avanti per raccogliere una pigna, in quel mentre, dalla loro destra, diretta verso Cavallino, giungeva la KI IO (veicolo A) condotta da
[...]
la quale si è trovata la bambina improvvisamente sulla traiettoria CP_10 di marcia. L'urto è avvenuto sull'angolo anteriore sinistro della vettura.
Infatti sono visibili danni all'estremità sinistra del cofano in corrispondenza della parte alta e centrale del parafango sinistro, anch'esso ammaccato.
Vi è stato poi un distacco parziale del paraurti anteriore lato sinistro e la rottura del vetro del fanale anteriore sinistro. Il corpo della bambina, in seguito all'impatto, è stato sbalzato in avanti e verso sinistra, a circa 13 metri dall'attraversamento pedonale, finendo sulla corsia opposta di marcia dell'autovettura.
In base al rilievo fotografico e planimetrico effettuato nelle OOPP, ai dati contenuti nella relazione della PL circa le posizioni statiche post urto dell'auto e del corpo della bambina e considerati i danni materiali riportati dalla vettura investitrice (parafango, paraurti e gruppo ottico sul lato anteriore sinistro), il CTU ha innanzitutto determinato il più probabile punto di impatto, collocandolo in corrispondenza della quinta fascia trasversale dell'attraversamento pedonale dell'attraversamento pedonale posto di fronte all'ingresso del campeggio (con riferimento al verso del pedone) e così Parte_5
come raffigurato nell'elaborato grafico riportato a pagina 24 della
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relazione:
Il CTU, sempre in base alle posizioni di quiete post urto dell'auto e del corpo della bambina (rinvenuto a circa 13,00 metri in avanti rispetto alle strisce pedonali sulla corsia di sinistra rispetto al senso di marcia della vettura) ha calcolato che l'auto, al momento dell'impatto, avesse una velocità compresa tra i 43,2 e 43,8 km/h.
Il CTU ha altresì esaminato e valutato le sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla Polizia Locale di Cavallino Treporti.
In particolare, il sig. ha nell'immediatezza dei fatti Testimone_1
dichiarato:
“Percorrevo la via Fausta con direzione Est−Ovest, ovvero da Cavallino con direzione Punta Sabbioni. Giunto all'altezza dell'esercizio commerciale ad insegna "Camping Market", ho sentito un botto ed ho visto il corpo di una bambina volare per aria, ruzzolare a terra, finendo nella mia corsia di marcia.
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Data la mia bassa velocità, riuscivo a frenare in tempo evitando il contatto del mio veicolo con il corpo della bambina. Ciò che è successo prima, ovvero la dinamica della collisione tra un veicolo e la bambina stessa, io non l'ho visto, per cui non sono in grado di riportare una testimonianza specifica.”
La sig.ra sentita dagli agenti della PL Parte_7
nell'immediatezza dei fatti riferiva quanto segue:
"Mi trovavo sulla panchina della fermata dell'autobus di via Fausta, di fronte al campeggio " assieme a . Stavamo guardando Parte_5 Controparte_18 un video sul mio cellulare quando sentivo una donna urlare in modo concitato
e un forte tonfo provenire dalla direzione dell'attraversamento pedonale alla mia sinistra. Alzavo lo sguardo e vedevo una bambina sul cofano di un'auto nera proveniente dalla direzione di Cà Savio diretta verso Cavallino, venire sbalzata verso la corsia opposta diagonalmente. La bambina di rimbalzo atterrava su un'auto bianca proveniente da Cavallino verso Punta Sabbioni e subito dopo cadeva al suolo inerme...omissis... Pa La sig.ra sentita dagli agenti della Controparte_18 nell'immediatezza dei fatti riferiva quanto segue:
"Mi trovavo sulla panchina della fermata dell'autobus di via Fausta, di fronte al campeggio " , quando sentivo un forte rumore. Alzavo la testa Parte_5
e vedevo il corpo di una bambina sbalzato in aria di un paio di metri atterrare di rimbalzo su un'auto bianca che sopraggiungeva da Cavallino in direzione di Punta Sabbioni. In seguito mi dirigevo immediatamente all'interno del campeggio " per chiamare i primi soccorsi. Al momento Parte_5 dell'evento mi trovavo in compagnia di . Parte_7
Pa Il sig. sentito dagli agenti della nell'immediatezza Testimone_2 dei fatti riferiva quanto segue:
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"Il giorno 16/07/2019, verso le h. 13.45, mi trovavo alla guida del mio velocipede e transitavo sulla pista ciclabile di fronte al campeggio " Pt_5
.
[...]
Mi dirigevo verso Cavallino, quando ho sentito un uomo che gridava verso una bambina il suo nome e l'ordine di fermarsi, ma la bambina si è buttata in avanti ed è stata investita da un'autovettura che proveniva dalla sua destra.
Nell'impatto la bambina è stata sbalzata in avanti di qualche metro. Voglio precisare che l'autovettura antagonista non ha frenato".
Il CTU ha altresì precisato di aver raffrontato tale deposizione con la dichiarazione del medesimo sig. prodotta dagli attori Testimone_2 sub. doc. 42, in cui questi ha ulteriormente dichiarato:
"Il mio nome è e ricordo martedì 16 luglio 2019...omissis...la Testimone_2 mia famiglia ed io, nel tragitto di ritorno a stavamo pedalando Parte_5 lungo la pista ciclabile in direzione di Cavallino con alla mia Parte_5 destra...omissis...Mentre mi avvicinavo al passaggio pedonale all'ingresso di
la mia attenzione è stata attirata da un uomo che gridava, era Parte_5 come se stesse chiamando un nome molto forte, non era inglese. Ho alzato lo sguardo e ho visto una giovane ragazza che stava attraversando la strada in direzione Non ho visto alcun adulto vicino a lei in quel momento, Parte_5 aveva una borsa di plastica in mano. Ho visto un'auto scura che viaggiava veloce nella corsia più lontana in direzione di Cavallino. Questa giovane ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Quest'auto viaggiava ad una velocità di 70 chilometri all'ora, secondo me andava troppo veloce mentre si avvicinava ad un passaggio pedonale. Ricordo che la giovane ragazza stava camminando verso l' e mentre andava nella corsia Parte_5 più lontana, sulle strisce pedonali, veniva colpita dall'auto scura. La ragazza sembrava essere colpita dall'auto vicino al paraurti anteriore, dal lato del guidatore. C'era un rumore terribile al momento dell'impatto tra la giovane
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ragazza e l'auto. L'auto non ha frenato prima dell'impatto...omissis...sono tornato sul luogo dell'incidente e ho incontrato un agente di polizia e, in presenza di un membro del personale di ho reso all'agente di Parte_5 polizia una dichiarazione che ho firmato. La signora di ha cercato Parte_5 di fungere da interprete per me, siccome io non ho conoscenze di italiano...omissis...questa è la dichiarazione corretta".
Sulla scorta del contenuto parzialmente divergente delle dichiarazioni dei testimoni interrogati nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della
Polizia Locale, il CTU ha quindi effettuato la propria analisi cinamatica del sinistro rappresentando due distinte ricostruzioni in base alle possibili modalità di attraversamento della carreggiata da parte della bambina, a seconda che si ipotizzi che quest'ultima abbia attraversato la strada correndo (ipotesi A) oppure camminando (ipotesi B).
Nella prima ipotesi, ritiene il CTU che la conducente della vettura potesse percepire la situazione di pericolo ad una distanza di 22 metri, distanza che, procedendo ad una velocità di 43 km/h e considerato il fisiologico tempo di reazione, le avrebbe consentito di arrestarsi in tempo utile.
La distanza di avvistamento sarebbe invece pari a metri 37 nell'ipotesi
B, ossia quella realizzata considerando un attraversamento della bambina non di corsa, ma con camminata a passo veloce (6,8 km/h).
4. Sulla sussistenza di profili di responsabilità, esclusiva o concorrente, a carico della sig.ra Parte_9
Il materiale istruttorio e documentale acquisito al giudizio non consente di sciogliere del tutto il dubbio circa le modalità di attraversamento da parte della bambina, se cioè quest'ultima stesse camminando a breve distanza e sotto diretto controllo dei genitori, ovvero abbia impegnato l'attraversamento in modo repentino e di
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corsa.
Ad ogni buon conto, prima di procedere a qualsiasi valutazione sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, appare opportuno svolgere le seguenti considerazioni di diritto.
A tale riguardo, giova premettere che in materia di circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex art. 2054 c.c. dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità - e di riflesso quella solidale del proprietario - solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti. Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell'onere della prova che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Peraltro, la suddetta presunzione può essere superata, in senso favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Il conducente di un veicolo coinvolto nell'investimento di un pedone
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va, quindi, esente da responsabilità nelle sole ipotesi in cui la condotta della vittima abbia un'efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso
(e dunque una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile), il che si configura quando il conducente medesimo offra in giudizio e raggiunga la prova contraria che egli, pur avendo osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada e di comune prudenza e diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, e riesca quindi a dare prova rigorosa che non vi era, nel caso concreto, alcuna reale possibilità di evitare l'incidente.
Nell'ambito della responsabilità penale, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione penale sez. IV - 16/06/2021, n. 34335) afferma, infatti, che nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva o concorrente di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore.
È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
Va poi rammentato che l'art.141 comma 2 del Codice della strada dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, ritiene il tribunale che la sig.ra non possa CP_10
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in alcun modo invocare il fortuito, né, tanto meno, che possa sussistere un concorso colposo della minore o, meglio, dei Persona_1
suoi genitori, nelle circostanze immediatamente anteriori all'investimento.
Al di là delle considerazioni squisitamente tecniche svolte dal CTU nella perizia cinematica in ordine al possibile accertamento, a posteriori, della velocità di avanzamento della vettura investitrice nell'approssimarsi all'attraversamento pedonale, ciò che maggiormente rileva a rimarcare la grave negligenza e imprudenza in cui la convenuta è incorsa è soprattutto il contesto di luogo in cui l'incidente è avvenuto.
I rilievi fotografici allegati alla relazione della Polizia Locale, unitamente alle fotografie scattate dal CTU in occasione del proprio sopralluogo e riprodotte nelle pagine 9 e 10 della sua relazione, consentono di appurare che l'attraversamento pedonale fosse regolarmente segnalato, sia dalla segnaletica orizzontale che da un cartello verticale a sfondo blu con doppia luce lampeggiante e che l'investimento sia avvenuto in corrispondenza dell'accesso ad un campeggio turistico, nelle ore centrali di una giornata estiva e in condizioni di perfetta visibilità.
Anche la banchina pedonale e la pista ciclabile posta ai margini della carreggiata risulta perfettamente visibile dal punto di osservazione di un automobilista, non essendo presente alcun possibile ostacolo fisso di ingombro tale da impedire o ridurre, anche solo momentaneamente, il campo visivo del guidatore.
La distanza longitudinale tra i pini marittimi presenti all'interno della banchina risulta infatti più che sufficiente a consentire da parte degli automobilisti un costante controllo visivo della banchina stessa.
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Indipendentemente, quindi, dall'incertezza sugli esatti movimenti compiuti dalla bambina durante l'attraversamento o sul fatto che quest'ultima si sia “buttata in avanti” o abbia accennato un passo di corsa anziché restare al fianco dei genitori, un automobilista prudente e accorto, nel percorrere una strada in una zona turistica e in prossimità dell'ingresso di una struttura recettizia notoriamente frequentata da famiglie e bambini, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione alle persone visibili nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale, valutandone tutti i possibili comportamenti, ivi inclusi incertezze, titubanze o azioni improvvise, e regolando di conseguenza la propria velocità.
Nemmeno può ritenersi integrare il fortuito la circostanza
(indimostrata ma soltanto ipotizzata dal patrocinio di parte convenuta) che la piccola , dopo aver già attraversato la strada, sia Persona_1
repentinamente tornata sui suoi passi per recuperare alcune pigne che aveva in precedenza raccolto, sbucando all'improvviso dietro una delle auto incolonnate sulla corsia opposta a quella dove circolava la sig.ra . CP_6
Se anche così fosse, un guidatore prudente e accorto, nell'approssimarsi all'attraversamento pedonale, avrebbe dovuto prevedere l'evenienza, tutt'altro che remota, che qualche pedone lo impegnasse approfittando della ipotetica marcia a rilento di una colonna di auto in coda, trattandosi di una comune situazione di accentuato pericolo rispetto alla normale circolazione in condizioni di traffico non congestionato, ampiamente prevedibile e prevenibile.
In base ai danni riportati al veicolo (che presentava uno schiacciamento del parafango anteriore sinistro e il distacco del paraurti nello stesso spigolo della vettura) si evince
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inequivocabilmente che la bambina è stata investita quando si trovava in prossimità del centro della carreggiata e aveva già percorso diversi metri sulle strisce pedonali.
Deve quindi radicalmente escludersi che la stessa non fosse visibile o evitabile.
D'altro canto, anche a voler prescindere da un preventivo (ma come si
è rimarcato doveroso) avvistamento sulla banchina della famiglia che si accingeva ad attraversare la strada e a considerare, come ipotetico momento iniziale di possibile percezione di una situazione di pericolo, la di poco successiva camminata (o corsa) della bambina nella sola sede stradale, in entrambi i casi l'automobilista (che il CTU ha stimato procedesse alla velocità di circa 43 km/h) disponeva del tempo tecnico per arrestare il veicolo ed evitare l'investimento.
Né si ritiene di poter muovere alla minore o ai suoi genitori alcun rimprovero di imprudenza tale da giustificare l'addebito agli stessi di un concorso causale colposo nella determinazione dell'infausto evento, avendo questi comunque intrapreso l'attraversamento nello spazio loro riservato e legittimamente confidato nel rispetto da parte degli automobilisti della dovuta precedenza e delle basilari regole di comune prudenza.
Si precisa che la CTU cinematica a firma del p.i. viene in questa Per_6
sede presa in esame ed utilizzata limitatamente al suo contenuto ricognitivo e descrittivo dei luoghi, nonché nella parte relativa al calcolo fisico della più probabile velocità di avanzamento del veicolo sia al momento della percezione della turbativa che a quello dell'impatto, prescindendo quindi dalle indebite considerazioni dell'ausiliario circa l'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali discordanti e il riparto della responsabilità tra i soggetti coinvolti nel
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sinistro.
Deve pertanto respingersi la censura di nullità della perizia sollevata da parte convenuta e ribadita da quest'ultima negli scritti conclusionali.
5. Sul danno risarcibile in favore della minore . Persona_1
I genitori della minore hanno richiesto in suo favore Persona_1
il riconoscimento del risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
Preliminarmente, data l'entità della domanda risarcitoria svolta da parte attrice, occorre sinteticamente richiamare i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità italiana, a far data dalle assai note quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione
(cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65).
In detti arresti, La Suprema Corte, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quale mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (id est, lo stesso danno) definendola in modo diverso.
Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili
(patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale.
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Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata
- ad es. come danno biologico e come danno esistenziale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie. Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Sennonché, subito, dopo aggiungono che, "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il “vecchio” danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato,
a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano – tenendo conto dei superiori principi. In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non
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potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo – consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio
(puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Si ritiene, in omaggio alle suesposte esigenze di omogeneizzazione, e tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata, di dover adottare le “tabelle del danno biologico” elaborate dal Tribunale di
Milano che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso con riferimento alle lesioni derivanti da responsabilità per colpa medica
(sulla validità delle tabelle di Milano vedi Cass. 37002/2022 e Cass.
5474/2023).
Dette tabelle valutano altresì la componente di danno- generalmente- derivato dalle sofferenze.
Relativamente al danno non patrimoniale, è documentalmente accertata la sussistenza di un gravissimo danno non patrimoniale patito dalla minore sia in termini di danno biologico permanente che temporaneo.
La CTU medico legale disposta in corso di causa, dopo aver confermato che la minore “…subiva nell'evento del 16 luglio 2019 un grave traumatismo, principalmente focalizzato al cranio-encefalo con
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emorragia subaracnoidea, edema cerebrale diffuso, contusioni cerebrali multiple, contusione polmonare ed epatica” che comportava la necessità
“…di duplice intervento craniotomico decompressivo, derivazione liquorale, nonché di prolungata assistenza rianimatoria, sia ventilatoria (con tracheostomia) che farmacologica ed alimentazione parenterale”, ha accertato la sussistenza di «una grave ecenfalopatia post-traumatica con danno corticale, stato vegetativo permanente, tetraparesi spastica con crisi distoniche, epilessia» (p. 118-119 CTU).
All'esito della visita del 30.9.2022 il CTU ha riferito che la minore non ha “capacità di controllo del tronco”, che “il capo è oscillante in antiflessione con incapacità di controllo volontario” che “non risponde in alcun modo a stimoli verbali o visivi. Non emette vocalizzi. Non è in grado di volgere né il capo né lo sguardo verso la fonte sonora. Pur stimolata, durante la visita tende progressivamente ad assopirsi”.
Dall'osservazione di tale condizione, il CTU ha tratto il convincimento che la minore versi in uno stato vegetativo permanente (PSV), precisando al riguardo (cfr. la nota a piè pagina 119 della relazione) che per «Lo stato vegetativo può essere descritto come una condizione di completa inconsapevolezza del sé e dell'ambiente accompagnato da cicli sonno-veglia con mantenimento completo o parziale delle funzioni autonome ipotalamiche e del tronco encefalico».
Alla luce della purtroppo negativa prognosi del medico-legale sulla possibilità di concrete e significative ipotesi di recupero dallo stato vegetativo, i postumi del sinistro devono ritenersi di fatto irreversibili e stabilizzati.
Sulla scorta di tali evidenze cliniche, il CTU ha stimato un danno biologico temporaneo assoluto (ITT) di 12 mesi. Inoltre, è stato accertato un danno biologico permanente del 100%, stante la
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riconosciuta e totale compromissione di qualsiasi possibilità di svolgere una vita normale, al di là del mantenimento delle funzioni vitali basilari.
Il CTU ha altresì valutato il materiale multimediale e fotografico sottopostogli dal patrocinio di parte attrice e volto a dimostrare un progressivo, ancorché modesto, recupero dello stato di coscienza e di alcune limitate funzioni motorie, ritenendone tuttavia il carattere suggestivo e irrealistico alla luce della documentazione sanitaria esaminata e della visita medico legale ed esprimendo ampiamente le ragioni di tale valutazione nelle pagine da 167 a 188 della propria relazione, riassumendone nel giudizio secondo il quale “ giace Per_1 in uno stato vegetativo permanente, è tetraparetica, non è in grado di sostenere il busto e il capo, non interagisce, non fissa né mantiene lo sguardo, non insegue né con lo sguardo né col capo i movimenti, non reagisce in modo mirato agli stimoli sonori, non è in grado di muovere gli arti superiori ed inferiori, non deambula, non è in grado di eseguire alcun movimento finalizzato, dipende da altri per l'alimentazione che viene fornita tramite la
PEG, non possiede coordinazione deglutitoria, soffre di clonie muscolari e di una grave epilessia, entrambe le patologie di difficile controllo farmacologico”.
Per quanto possa apparire paradossale, la radicale e totale perdita di autocoscienza e della percezione di sé impedisce di poter attribuire alla minore una maggiorazione del danno per sofferenza soggettiva o una qualche forma di personalizzazione del risarcimento, rispetto al massimo previsto dalle tabelle di Milano.
Di conseguenza, ritiene il tribunale di dover riconoscere in favore della minore il risarcimento del danno non patrimoniale Persona_1
in misura pari ad € 933.933,00 per la componente biologica di invalidità permanente e ad € 63.145,00 per il danno biologico
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temporaneo, per un ammontare complessivo pari ad € 997.078,00.
Quanto invece al danno patrimoniale, parte attrice ha richiesto il risarcimento per equivalente della perdita della capacità di reddito della minore, nonché la rifusione delle spese per l'assistenza continua da fornirle e per le spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro.
Sul punto, non può che darsi atto dell'evidenza per cui un soggetto che è divenuto invalido al 100 per cento in tenera età non potrà mai svolgere alcuna attività lavorativa, data la gravità e l'irreversibilità della sua condizione.
In una situazione del genere non ha senso compiere alcuna previsione di quella che potrà essere, in futuro, l'attività lavorativa svolta dalla danneggiata;
ma è palese che la persona danneggiata certamente ha patito, in conseguenza del fatto dannoso, la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che la parte non ha mai lavorato.
D'altro canto, il CTU medico legale dott. non ha esitato Persona_7
nel ribadire che “la grave condizione clinica sopra descritta impedisce globalmente ed in modo permanente qualsivoglia attività di studio e ogni potenzialità lavorativa”.
Invero, a detta della giurisprudenza di legittimità della S.C.: “un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima”. Sulla scorta di ciò, tale risarcimento spetta al soggetto già percettore di
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reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato e, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima, potrà essere liquidato con il criterio (residuale) del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento
Il risarcimento deve quindi essere liquidato con il criterio residuale del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, non essendo individuabile altro ragionevole parametro di riferimento. (Cass. Civ., sent. del 9 novembre 2021, n. 32649; ordinanze del 4 maggio 2016, n.
8896 e del 12 ottobre 2018, n. 25370).
Alla luce di quanto messo in evidenza, può assumersi a parametro il triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale, pari in Italia a €
7.002,97 annui (a tale riguardo, si rileva che in Germania l'equivalente della pensione sociale, definita nel sistema previdenziale tedesco
“Grundsicherung im Alter”, è circa 502,00 euro, ossia un importo pressoché pari a quello previsto nel sistema italiano), e moltiplicarlo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di anni sei
(coeff. 38,5225), tratto dalle tabelle dell'incontro di studi del CSM del
1989 (cfr. Cass. Civ. 20615/15 per la loro applicabilità), senza operare alcuna decurtazione, stante l'invalidità permanente totale.
L'importo così calcolato è di € 809.315,74.
Tale somma, essendo determinata all'attualità, non è suscettibile di alcuna ulteriore rivalutazione, ma deve essere maggiorata degli interessi legali da calcolarsi sulla stessa devalutata alla data del fatto oggetto di causa e quindi rivalutata anno per anno e sino al soddisfo.
Quanto alle spese richieste per l'assistenza infermieristica, il tema del risarcimento delle spese di assistenza domiciliare dei macrolesi veniva già affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7774/2016 nella
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quale, in punto di danno permanente futuro, consistente nella spesa periodica per assistenza da sostenere vita natural durante, questo può essere presunto sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza, tra le quali quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, tale danno futuro non può essere quantificato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Dal credito risarcitorio così liquidato vanno detratti i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, quale emolumento volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale, come quello consistente nella necessità di dovere retribuire un collaboratore od assistente per fronteggiare le necessità della vita quotidiana, per cui la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte.
Nel caso di specie, parte attrice ha inizialmente quantificato la propria pretesa di rifusione delle spese di cura e di assistenza infermieristica in
€ 31.273.574,40, per poi precisare la domanda riferendola alla necessità di sostenere un esborso di € 466.353,72 all'anno per l'assunzione di 5 infermieri professionali. Tale importo, operata la capitalizzazione assumendo a parametro la durata della vita media di anni 84, sarebbe complessivamente stimabile in € 40.367.515.
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Inoltre, gli attori hanno richiesto anche l'importo di € 320.771,94 per spese sostenute dall'incidente sino al 31.08.2024.
A fronte di tali pretese, il patrocinio della compagnia convenuta ha eccepito la compensatio lucri cum damno, evidenziando come molte delle spese dedotte siano già coperte dagli assicuratori sociali tedeschi
( , tant'è che questi hanno anche esercitato azione di CP_12
rivalsa nei confronti di . CP_8
Nello specifico, il patrocinio di parte convenuta ha dedotto che la avrebbe erogato, fino a marzo 2022, € Controparte_15
307.603,67 e € 37.808,98 per diverse spese mediche e di assistenza
(ricoveri, contributi, mezzi di cura, farmaci, trattamenti ambulatoriali, ecc.) e avrebbe iniziato a corrispondere in favore della bambina un assegno assistenziale di € 901,00 al mese, equiparabile all'indennità di accompagnamento prevista dall'ordinamento italiano.
ha inoltre fatto riferimento ad una prima richiesta di rivalsa CP_8 pervenutale dalla per € 210.324,16 in Controparte_15
relazione a prestazioni ospedaliere fornite fino al 01.12.2019, poi incrementata al maggiore importo di € 298.084,14.
Ha dedotto ancora la convenuta che la sarà Controparte_15
obbligata anche per il futuro a corrispondere ulteriori somme in favore della minore per trattamenti medici, ricoveri, medicinali e ausili, per un importo complessivo capitalizzato di € 701.902,32
Complessivamente, il patrocinio di ha dedotto di essersi CP_8 vista richiedere a titolo di rivalsa dalla e dalla Controparte_15
la somma totale di € 2.662.455,48 oltre spese Controparte_16 legali.
La società convenuta ha altresì contestato la necessità dell'assunzione di cinque infermieri specializzati e, comunque, la congruità degli
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importi esposti quali ipotetiche spese future per assistenza infermieristica, ribadendo che l'assistenza domiciliare è già erogata dalla CP_12
La convenuta ha inoltre dedotto che l'acquisto di una vasca idromassaggio non avrebbe alcuna obbiettiva utilità medica o riabilitativa e che non è chiaro il motivo per cui la non CP_12
dovrebbe rimborsare alcuni ausili come la sedia a rotelle motorizzata.
Così inquadrati i profili di contrasto tra le parti nella liquidazione del danno patrimoniale futuro, si deve innanzitutto osservare come il CTU dott. anche sulla scorta del parere di esperti in Persona_7
assistenza di soggetti disabili in Germania ( e Persona_8
della GUTbeACHTEN), abbia confermato l'allegazione Persona_9 attorea circa la necessità di ricorrere, come schema di assistenza più congruo, al "modello del datore di lavoro", ossia ad una organizzazione basata sulla turnazione di 5 infermieri specializzati per
24 ore su 24 nell'intero anno solare.
La necessità di assumere cinque infermieri viene in particolare tratta dal calcolo delle ore di lavoro a tempo pieno per infermiere (169 ore mensili) e dalla necessità di assicurare comunque la copertura dei tempi legati al passaggio di consegne, alle pause obbligatorie e alle assenze per ferie, malattie, permessi e formazione.
Il dott. ha altresì confermato che una simile forma di assistenza Per_7
domiciliare non potrebbe essere garantita dalla e CP_12 resterebbe a carico esclusivo della famiglia per un costo complessivo stimato in € 38.862,81 al mese.
Poiché l'entità di tale voce di danno futuro è, all'evidenza, in funzione dell'aspettativa di vita della bambina, al medico-legale è stato altresì demandato di esprimersi anche su questo aspetto.
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La relazione medico-legale a firma del dott. ha Persona_7 diffusamente trattato il tema dell'aspettativa di vita della minore, prendendo le mosse dalla distinzione scientifica tra aspettativa di vita
(LE) e sopravvivenza (ST) e, sulla scorta degli studi in materia e dei dati statistici a disposizione, ha concluso nel senso che la condizione in cui versa sia compatibile con una aspettativa di vita residua Per_1
(LE) valutabile in circa 12 anni.
La difesa attorea ha contestato apertamente tale valutazione, sostenendo che essa si basi su meri dati statistici e non sul caso specifico di , rispetto al quale il Prof. neurologo Per_1 Per_10
infantile incaricato dalla famiglia, avrebbe al contrario espresso il diverso parere di non ritenere possibile la formulazione di alcuna prognosi affidabile sulla sopravvivenza della bambina.
Ritiene il tribunale, pur nella piena consapevolezza delle peculiarità del caso in esame, di non poter disattendere l'unico appiglio prognostico dotato di un minimo di oggettività e di attendibilità, ossia la probabilità statistica basata sull'osservazione, l'analisi e lo studio dei dati relativi alla sopravvivenza effettiva di altri soggetti che si siano trovati, ancorché in fasce d'età e in contesti sociali e assistenziali diversi, nella medesima condizione patologica che affligge la minore
. Persona_1
Il danno futuro verrà pertanto liquidato prendendo quale orizzonte temporale l'aspettativa di vita stimata dal CTU e non invece il parametro, in alcun modo pertinente, della vita media di persone sane o che, comunque non abbiano riportato simili devastanti lesioni cerebrali.
Come si è già anticipato, il danno futuro correlato ad esborsi che, con certezza, dovranno essere sostenuti in un determinato lasso temporale,
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può essere liquidato mediante l'attualizzazione di detto costo annuale.
Ciò premesso, presa a riferimento la spesa annuale di assistenza di
38.862,81x13 mensilità =505.216,53 euro per un periodo di 12 anni, è possibile procedere alla sua attualizzazione monetaria utilizzando un tasso di sconto del 3,15%, pari al tasso di rifinanziamento della BCE vigente alla data odierna, secondo la seguente formula, in cui il valore attuale è espresso dalle lettere (PV), i pagamenti annui dalla lettera (C), il tempo dalla lettera (n) e il tasso di sconto dalla lettera (r):
La formula sopra riportata consente di determinare i seguenti importi annualizzati anno per anno:
CodiceFiscale_6
+432.644,70+419.432,58
+406.623,92+394.206,42+382.168,12+370.497,45+359.183,18+348.214,43, per un totale complessivo attualizzato alla data odierna di €
4.984.193,66.
A tale importo deve essere sommato il danno patrimoniale emergente per spese sanitarie documentate pari ad € 320.771,94 (cfr. doc. 9, doc.
10, doc. 14, doc. 20, doc. 33, doc. 34, doc. 35, doc. 36, doc. 61, doc. 62, doc. 63, doc. 64, doc. 68, doc. 69, doc. 70, doc. 74, doc. 75, doc. 76, doc.
79, doc. 80, doc. 81, doc. 83, doc. 83bis, e doc. 84).
Dalla somma totale di € 5.304.965,60, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damni e al fine di evitare ogni possibile locupletazione risarcitoria, deve essere dedotto l'importo complessivo di € 1.498.662,72 che la e la , una CP_12 Controparte_16
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volta erogate o determinate le prestazioni assistenziali spettanti alla minore, hanno richiesto in via giudiziale a titolo di rivalsa con l'instaurazione in data 7.6.2024 del giudizio R.G. 2791/2024 innanzi a questo stesso tribunale.
Il danno patrimoniale spettante alla minore Persona_1
deve essere conseguentemente determinato all'attualità in €
3.806.302,88.
Soltanto sull'importo liquidato a titolo di danno emergente per spese sanitarie dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno, non potendosi all'evidenza procedere a tale operazione per un danno futuro che non ha ancora riverberato i suoi effetti pregiudizievoli nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'intero credito risarcitorio dovrà essere maggiorato degli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284, co. 1 c.c.
6. Sul danno non patrimoniale dei prossimi congiunti PE
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Anche i familiari più stretti della minore hanno Persona_1
subito rilevanti pregiudizi nella sfera non patrimoniale, causalmente riconducibili al gravissimo incidente che ha visto coinvolta la piccola.
Quanto alla condizione della madre, sig.ra , il CTU Persona_2
dott. all'esito della visita medico-legale, ha accertato che la Per_7 medesima “…è affetta da sintomi riconducibili ad una reazione prolungata e non risolta, all'evento traumatico sofferto, sintomi che si sono radicati e permangono alla distanza di circa tre anni dal fatto, derivanti dall'iperattivazione emotiva non risolta, essa presenta quindi sintomi che configurano una lesione alla sua integrità psichica, tali postumi, per la loro
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natura e per il tempo ormai trascorso dall'evento devono essere considerati irreversibili ed inquadrabili, sotto il profilo diagnostico, come Disturbo dell'adattamento cronico con ansia prevalente qualificandolo di entità grave”.
Il danno permanente alla preesistente integrità psichica è stato stimato dal CTU (anche tenuto conto e in replica alle osservazioni del patrocinio di parte attrice) in ragione del 15%, cui deve sommarsi un danno biologico temporaneo di mesi 6 in forma parziale al 50% e mesi
6 al 25%.
La componente di danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità biopsichica della sig.ra può dunque Persona_2 essere così determinata:
Età della danneggiata alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 180
Danno biologico risarcibile € 39.261,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.432,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 5.175,00
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Totale danno biologico temporaneo € 15.525,00
Totale generale: € 66.957,00
Rispetto invece alla posizione del padre, sig. Persona_3
l'indagine del medico-legale ha riscontrato un “disturbo dell'Adattamento cronico con Depressione ed aspetti emozionali misti di grado medio” cui corrisponde una lesione permanente della sfera biopsichica stimata nel 10%.
Il danno non patrimoniale subito dal predetto sig. può essere CP_5 quindi quantificato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Danno biologico risarcibile € 20.769,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.168,00
Totale generale: € 26.168,00
Quanto infine al fratello della danneggiata, ritiene Controparte_2
il CTU che questi abbia manifestato “…una reazione di natura ansioso- depressiva all'evento lesivo che colpito la sorella e che ha Per_1
modificato gli equilibri e le relazioni intrafamiliari. Si è trattato di un complesso di accadimenti troppo dolorosi e grandi, per poter essere affrontato ed elaborato in tempi relativamente brevi. Il Periziato ha quindi sviluppato un livello di angoscia prolungata e disadattiva, con
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una alterazione degli equilibri emozionali andati tuttavia scemando con il tempo fino ad un riequilibrio parafisiologico, senza esiti permanenti. Si riconoscono pertanto delle conseguenze lesive della sfera psichica di ordine temporaneo di sofferenza nella predetta fase della acuzie della difficoltosa elaborazione del trauma, valutabili quale danno biologico temporaneo della durata di 12 mesi al tasso medio del
25%”.
Tale posta di danno può essere quindi determinata, facendo applicazione delle Tabelle di Milano 2024, in € 10.493,75.
Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere maggiorati di rivalutazione e interessi compensativi secondo i criteri di cui a Cass.
Civ. SS.UU. 1712/1995.
7. Sul danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale
Orbene, il “danno parentale” si configura non solo in caso di perdita del congiunto ma anche in presenza di mera lesione del rapporto parentale. Esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cassazione civile n. 23469/2018); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare ( cfr Cass. 25541/2022, n. 9010/2022, n. 11212/2019 ed in
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ultimo Cassazione n. 4571/2023).
Com'è noto, il risarcimento del danno da "lesione" del rapporto parentale non coincide con il danno da "perdita" del rapporto parentale in quanto, nel primo caso, si ha riguardo allo sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, dovuto alle gravi lesioni subìte dal parente (cfr. Cass. civ. n. 16992 del 2015), mentre nel secondo caso si tutela l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 1203 del
2007). Inoltre, diversi sono i fatti costitutivi posti alla base delle due pretese, consistenti rispettivamente nella lesione del bene della salute del congiunto e nel decesso dello stesso.
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subìto dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Ai congiunti di un soggetto c.d. "macroleso", vittime secondarie dell'illecito, competono, iure proprio, due tipologie di danno:
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- un danno "diretto" relativo al pregiudizio alla (loro) integrità psicofisica, medicalmente accertato, da correlarsi, eziologicamente, alle gravi patologie riportate dal congiunto a seguito dell'illecito;
- un danno "indiretto" (c.d. riflesso) relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario, costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione.
Dopo l'insorgere di vari contrasti su tale questione, la Suprema Corte a
Sezioni Unite ha stabilito che anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (così Cass. Sez. Un. n. 9556/2002).
Tuttavia la Corte ha sentito il bisogno di precisare che il danno in questione non può mai essere ritenuto in re ipsa, o ritenuto esistente sulla base del notorio (art. 115 c.p.c.), ma che esso vada dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni.
Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità: "In caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo,
o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti
(ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini
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dinamico - relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita).
È in tale quadro che emerge il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale e la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato ..., o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
La giurisprudenza afferma che occorre la rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico - relazionale, ... un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche" (cfr.
Cass. civ. n. 28989/19).
In altri termini, poiché il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, la giurisprudenza risale al fatto ignorato della sussistenza del danno partendo dal fatto noto della gravità delle
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lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria.
Nondimeno va considerato che, benché il primo parametro cui avere riguardo per l'accertamento della sussistenza del danno in esame sia quello della entità delle lesioni patite dalla vittima primaria, proprio perché è evidente che qualsiasi lesione della salute (anche modesta) può provocare ansia e preoccupazione nei prossimi congiunti del malato, ciò non è ancora sufficiente per ritenere sussistente un danno non patrimoniale risarcibile.
Occorre, da un lato, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. n.
9556/2002), dall'altro che tale compromissione sia di tale gravità da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela.
Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, questo Tribunale ritiene di avvalersi, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente (cfr.
Cassazione civile n. 13540/2023), dei criteri di liquidazione del
Tribunale di Roma, il quale, nell'anno 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
La Tabella romana, basata su un sistema a punti, è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cassazione Sez. III, ord.
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24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).
Il valore punto massimo fissato nell'anno 2023 è di € 6.948,00.
Il punto comprende le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto) quanto quello dinamico- relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto: euro 3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 4.474 e gli
€ 2.450,00 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
La tabella evidenzia infatti “come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte”.
I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati: A) dalla relazione di parentela con il danneggiato;
B) dall'età del danneggiato e dall'età della persona da risarcire;
C) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Sulla scorta di tali criteri, tenuto conto dell'età della danneggiata principale, dell'età dei genitori e del fatto che la prima già riceve un sussidio pubblico assistenziale è quindi possibile procedere alla liquidazione del risarcimento spettante ad entrambi i genitori secondo il seguente calcolo: punti per relazione parentale: 20 punti età danneggiato: 10 punti età soggetto da risarcire: 5
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coefficiente per numero familiari: 0,8 totale (20+10+5* 0,8=) 28 * 5.924,00 * 100% = € 165.872,00
Quanto al fratello , il calcolo è il seguente: CP_2
(15+10+7*0,5=) 16 * 5.924,00 *100% = 94.784,00.
Tali importi devono tutti essere devalutati all'epoca della causazione del danno e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat nonché maggiorato degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
8. Sul danno patrimoniale subito dalla sig.ra Persona_2
Per quel che concerne i danni di natura patrimoniale lamentati dagli attori, occorre esaminare la pretesa di ristoro del pregiudizio sofferto dalla madre conseguente all'interruzione della propria attività lavorativa in conseguenza dell'incidente subito dalla figlia, nonché di riconoscimento dei costi stimati per la ristrutturazione della propria casa di abitazione ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dell'adattamento alle sopravvenute necessità di assistenza alla minore invalida.
Quanto al primo profilo, parte attrice ha quantificato la propria pretesa in € 1.258.107,68.
A tale riguardo, l'attrice ha allegato di aver stipulato, proprio nelle settimane precedenti all'incidente, un contratto con l'istituto OR di EI (cfr. doc.15, doc.16, doc.17) come dirigente dell'asilo per venti ore settimanali.
Sulla scorta della dichiarazione dell'Istituto OR (doc.18), tale contratto, con decorrenza 01.08.2019, prevedeva un compenso mensile lordo di € 3.216,63.- per i primi sei mesi (quindi dall'agosto 2019 al
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gennaio 2020 complessivamente € 19.299,78), per il mese di febbraio
2020 € 3.454,00 - e poi a decorrere dal mese di marzo 2020 in poi €
3.489,70, tutto secondo il contratto collettivo TvÖD SuE, livello retributivo 13, qualifica livello 1, per 14 volte all'anno.
In base a tali parametri, parte attrice ha quantificato il lucro cessante sino all'attualità in € 260.053,38, evidenziando i) dall'agosto 2019 al dicembre 2020, comprensivi della 13ma e 14ma, un mancato guadagno di € 64.630,18 e per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di € 195.423,20.
Non solo, parte attrice invoca altresì la rifusione della perdita retributiva fino all'età pensionabile di € 1.616.290,38 e la futura mancata percezione di una pensione per € 310.200,00.
Ciò premesso, mentre non vi è dubbio che la forzata astensione dal lavoro e l'inevitabile risoluzione del rapporto di impiego da parte della sig.ra costituiscano a tutti gli effetti conseguenza Persona_2
diretta e immediata della impellente necessità di seguire la minore nelle cure e nell'assistenza quotidiana, non potendovi la famiglia far fronte né con provvidenze pubbliche, né con l'indennizzo assicurativo ancora non percepito, ritiene il tribunale che l'eventuale riconoscimento di un ulteriore danno futuro da perdita retributiva operato contestualmente alla liquidazione del danno futuro per spese di assistenza finirebbe per determinare una indebita locupletazione risarcitoria, dovendosi necessariamente considerare che il risarcimento di dette spese future farebbe venir meno l'impedimento, sinora oggettivo e insuperabile, alla ripresa di una qualche attività lavorativa da parte della attrice.
In ragione di tale rilievo, si ritiene di poter riconoscere alla sig.ra unicamente il ristoro della mancata retribuzione Persona_2
sinora subita, incontestatamente pari ad € 260.053,38.
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Trattandosi di un debito di valuta, ancorché di natura risarcitoria,
l'importo in questione deve essere maggiorato unicamente degli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza.
9. Sui danni patrimoniali subiti dal sig. Persona_3
Quanto alle spese necessarie all'adeguamento della casa di proprietà dei sig.ri – alle mutate esigenze della famiglia, deve Per_3 PE
rammentarsi come il CTU medico-legale abbia espressamente rimarcato tale necessità, evidenziato che “in ragione del predetto grave ed irreversibile stato di incoscienza e tetraparesi, con necessità permanente di movimentazione assistita della danneggiata, vista l'abitazione di residenza della famiglia, appaiono necessari lavori di adattamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e facilitazione alla movimentazione, come la realizzazione di un ascensore interno, allargamento dello specchio delle porte per il passaggio della carrozzina, realizzazione di impianto di videosorveglianza, modifiche interne delle camere per ospitare sia la danneggiata che il personale d'assistenza, istituzione di sistema di carrucole e rotaie a soffitto per lo spostamento della danneggiata alla stanza da bagno”.
Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha disposto una ulteriore CTU affidata al geom. al fine di valutare gli elaborati progettuali Per_4
redatti dall'arch. tecnico progettista incaricato dal sig. Per_11
(doc. 69 fasc. parte attrice) e di esprimersi sulla congruità del Per_3 preventivo di spesa allegato e del relativo aggiornamento (cfr. doc. 41
e doc. 69).
Nello specifico, la soluzione progettuale esaminata prevede la demolizione e ricostruzione di un annesso edilizio adiacente al fabbricato principale, al fine di installarvi un ascensore e ricavare alcuni vani utili alle cure ed alle attività quotidiane della bambina, nonché all'alloggio nel piano mansarda del personale medico che
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dovrà essere assunto per l'assistenza alla bambina.
Tale soluzione, a detta tanto del progettista, quanto dell'ausiliario incaricato dal tribunale, appare la più conveniente (o, quantomeno, la
“meno antieconomica”), rispetto all'esecuzione di opere interne alla casa di abitazione, poiché tali interventi (specie per quel che concerne la realizzazione dell'ascensore e l'ampliamento degli ambienti e degli spazi di manovra) finirebbero per incidere negativamente sulla statica del fabbricato.
Poiché, tuttavia, l'intervento proposto (che, peraltro, risulta già assentito dall'autorità amministrativa locale) comporterebbe un significativo incremento di volume e superfici utili dell'intera proprietà, è indispensabile che il costo complessivo per la sua realizzazione, stimato dal CTU geom. in € 960.669,01 venga Per_4
decurtato del correlativo incremento di valore, a sua volta stimato in €
290.000,00.
Tale voce di danno patrimoniale va dunque liquidata nell'importo differenziale di € 670.669,01.
Il sig. ha infine diritto ad ottenere il rimborso del Persona_3
danno emergente di € 6.359,28, importo pari alle spese complessive documentate (cfr. doc. 20 fasc. parte attrice) per alloggio, vitto e trasferimenti in conseguenza dell'incidente subito dalla figlia
. Per_1
10. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, fermo l'obbligo dei rinuncianti di rifondere le spese in favore dei convenuti costituiti, esse devono essere regolate secondo soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo.
L'accoglimento in misura nettamente inferiore all'originario petitum attoreo ne suggerisce peraltro la parziale compensazione, in ragione di
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½.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa:
- Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione delle cause promosse dai sig.ri , , CP Parte_2
e , ponendo a carico di costoro, in Controparte_5 Parte_6
via solidale, le spese di costituzione dei convenuti che si liquidano, per ciascuna parte convenuta costituita, in € 5.431,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna le sig.re CP_6
e , nonché, in solido con quest'ultime,
[...] CP_7 CP_8
nei limiti del massimale di polizza e al lordo della
[...] provvisionale di € 888.775,07 corrisposta in data 8.8.2023, al pagamento delle seguenti somme:
a) In favore di : Persona_1
€ 997.078,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
€ 809.315,74 a titolo di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa generica;
€ 320.771,94 a titolo di risarcimento del danno per spese mediche
€ 3.806.302,88 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro per spese di assistenza;
b) In favore di Persona_2
€ 232.829,00 a titolo di risarcimento del danno non
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patrimoniale;
€ 260.053,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
c) In favore di Persona_3
€ 192.040,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
€ 670.669,01 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale d) In favore di : Controparte_2
€ 105.277,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. ciascuna voce oltre rivalutazione monetaria (se indicato in motivazione) e interessi legali con decorrenza e secondo i criteri riportati in motivazione;
- condanna le sig.re e , nonché, in Controparte_6 CP_7
solido con quest'ultime, in persona del l.r.p.t., alla CP_8
rifusione in favore degli attori, nella misura di ½, delle spese di lite che si liquidano per l'intero in € 64.138,00 per compenso professionale e in € 1.686,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole per il residuo;
- pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Treviso, 13.3.2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
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