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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rubina NE, come da mandato in atti e Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mannarini, come da mandato in atti Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 1.6.2018 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data
22.4.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.11.2024, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
I) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II) la attuale dimora, di proprietà dei genitori della sig.ra ER, adibita a temporanea casa coniugale resta nella piena disponibilità della stessa sig.ra
ER, con tutti i mobili che corredano la medesima abitazione. Il sig.
NE dichiara di aver ritirato i propri effetti personali ad eccezione della TV
Samsung 14 pollici e il soundbar che verranno ritirate al momento della sottoscrizione del presente atto;
III) anche in ragione della breve durata del rapporto coniugale, i coniugi hanno concordato che il sig. NE verserà alla sig.ra ER la complessiva somma di € 7.500,00 (in n. 3 tranches, da € 2.500,00 cad.) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge. La prima trance sarà versata al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la seconda il giorno dell'udienza di separazione e la terza il giorno dell'udienza della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IV) i coniugi, altresì non esistendo, utilità, beni mobili e/o immobili da dividere/distribuire, dichiarano di non avanzare alcuna ulteriore reciproca pretesa di natura economico-patrimoniale o di altra natura.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 1.6.2018 in Copertino
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 15 parte II Serie A anno 2018, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 3.12.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rubina NE, come da mandato in atti e Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mannarini, come da mandato in atti Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.11.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 1.6.2018 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data
22.4.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.11.2024, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
I) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II) la attuale dimora, di proprietà dei genitori della sig.ra ER, adibita a temporanea casa coniugale resta nella piena disponibilità della stessa sig.ra
ER, con tutti i mobili che corredano la medesima abitazione. Il sig.
NE dichiara di aver ritirato i propri effetti personali ad eccezione della TV
Samsung 14 pollici e il soundbar che verranno ritirate al momento della sottoscrizione del presente atto;
III) anche in ragione della breve durata del rapporto coniugale, i coniugi hanno concordato che il sig. NE verserà alla sig.ra ER la complessiva somma di € 7.500,00 (in n. 3 tranches, da € 2.500,00 cad.) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge. La prima trance sarà versata al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la seconda il giorno dell'udienza di separazione e la terza il giorno dell'udienza della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IV) i coniugi, altresì non esistendo, utilità, beni mobili e/o immobili da dividere/distribuire, dichiarano di non avanzare alcuna ulteriore reciproca pretesa di natura economico-patrimoniale o di altra natura.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 1.6.2018 in Copertino
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 15 parte II Serie A anno 2018, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 3.12.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)