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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3786 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BETTO ELEONORA Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato TANCREDI URBANO Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in ogni caso, di pronunciare la separazione personale dei coniugi
Per parte resistente:
Disporsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a POLA (CROAZIA) il 05/05/1979, contraevano matrimonio concordatario in data 27.05.2012 in
Brugine (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte
II, Serie A, anno 2012.
Dalla loro unione nascevano due figlie: nata il [...] a [...] e Persona_1
, nata il [...] a [...]. Persona_2
In data 30.07.2024 ha proposto ricorso per la separazione personale, formulando Parte_1
proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
Dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite al merito;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3786 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BETTO ELEONORA Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato TANCREDI URBANO Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in ogni caso, di pronunciare la separazione personale dei coniugi
Per parte resistente:
Disporsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a POLA (CROAZIA) il 05/05/1979, contraevano matrimonio concordatario in data 27.05.2012 in
Brugine (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte
II, Serie A, anno 2012.
Dalla loro unione nascevano due figlie: nata il [...] a [...] e Persona_1
, nata il [...] a [...]. Persona_2
In data 30.07.2024 ha proposto ricorso per la separazione personale, formulando Parte_1
proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
Dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite al merito;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 2 di 2