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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15756 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51218 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Petrucci, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 la signora in data 18.06.2017 in Roma (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Roma dall'anno 2017, atto n. 00085 parte 2 serie A02), dalla cui unione non nascevano figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi giusto accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma in data 16.02.2022
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2022,
n. 00035 parte I Serie 94, confermato con dichiarazioni iscritte nei predetti registri, anno
2022 n. 00078 parte I Serie 95, cfr. doc 4).
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva il divorzio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
1 All'udienza del 28.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo dalle stesse raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma in data 16.02.2022 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2022, n.
00035 parte I Serie 94, confermato con dichiarazioni iscritte nei predetti registri, anno
2022 n. 00078 parte I Serie 95), con il quale le parti avevano deciso di procedere alla loro separazione personale e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51218/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.06.2017 in
Roma tra , nato a [...] il [...], Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 CP_1
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2017, atto n. 00085 parte 2 serie A02);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2025
2 Il giudice estensore dr.ssa Filomena Albano
Il Presidente dr.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51218 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Petrucci, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 la signora in data 18.06.2017 in Roma (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Roma dall'anno 2017, atto n. 00085 parte 2 serie A02), dalla cui unione non nascevano figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi giusto accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma in data 16.02.2022
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2022,
n. 00035 parte I Serie 94, confermato con dichiarazioni iscritte nei predetti registri, anno
2022 n. 00078 parte I Serie 95, cfr. doc 4).
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva il divorzio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
1 All'udienza del 28.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo dalle stesse raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma in data 16.02.2022 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2022, n.
00035 parte I Serie 94, confermato con dichiarazioni iscritte nei predetti registri, anno
2022 n. 00078 parte I Serie 95), con il quale le parti avevano deciso di procedere alla loro separazione personale e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51218/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.06.2017 in
Roma tra , nato a [...] il [...], Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 CP_1
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2017, atto n. 00085 parte 2 serie A02);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2025
2 Il giudice estensore dr.ssa Filomena Albano
Il Presidente dr.ssa Marta Ienzi
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