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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11923 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21728/2024 R.G. avente ad oggetto: leasing
TRA
( , mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giordano P.IVA_2
SI ( ), elettivamente domiciliata in Napoli al viale Cesare Augusto n. C.F._1
162, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tomasino ( ) C.F._2
ATTRICE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. D'Aniello Controparte_1 C.F._3
EN ( ), presso lo studio del quale, in Chions (PN), via Cadore n. 7/a è C.F._4 elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 difesa dagli avv.ti Renata Castellan ( ) e Sebastiano Angelo Scarpa C.F._5
( ), elettivamente domiciliata in Padova, via G. Belzoni n. 65, presso la sede C.F._6 operativa di Controparte_4 P.IVA_4
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.11.2025.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14.10.2024 Parte_1 premesso di avere richiesto ed ottenuto il decreto n. 163/2021 mediante il quale il Tribunale di
Monza ha ingiunto a , , e , Parte_3 Controparte_1 Controparte_5 Parte_4 in qualità di fideiussori di di pagare, in solido, la somma di euro 39.624,53, Parte_5 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di leasing n. 1434445 concluso il 25.11.2013 dalla debitrice principale con e che, a Controparte_6 seguito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Monza con sentenza n. 1988/2024 ha accolto l'opposizione proposta da , dichiarando la propria incompetenza territoriale in Controparte_1 favore del Tribunale di Napoli e revocando, nei confronti dello stesso, il decreto ingiuntivo opposto, ha citato in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Controparte_1 euro 39.624,53 “oltre interessi come da domanda, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa”. A tal fine l'attrice, nel richiamare integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Monza, ha -limitatamente alla posizione dell'odierno convenuto- dedotto: 1) che non è possibile ravvisare la nullità (peraltro solo parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90, non avendo il provato l'effettiva esistenza di un'intesa a monte in CP_1 contrasto con la disciplina in materia di concorrenza, tenuto conto anche del fatto che il contratto di fideiussione è successivo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005; 2) che, in ogni caso, quand'anche volesse ritenersi esistente l'intesa anticoncorrenziale, il non ha CP_1 provato l'esistenza di un “nesso di indissolubile dipendenza del contratto di fideiussione con
l'intesa a monte, legame questo che può senz'altro escludersi sul semplice ed immediato rilievo che le intese censurate non risultano in alcun modo collegate ai singoli contratti con la clientela […] posto che alle intese tra imprese sono totalmente estranei, sia sotto il profilo formale che economico, i consumatori” (p. 30 atto di citazione); 3) che, in ragione della natura autonoma della garanzia prestata dal (così come si deduce dall'inserimento nel contratto di garanzia delle CP_1 clausole riportate agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, tutte oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.), è preclusa al garante la possibilità di sollevare le eccezioni concernenti la validità del rapporto principale;
4) che l'esistenza e l'entità del credito sono state provate sin dalla fase monitoria, nella quale sono stati prodotti sia i contratti, sia l'estratto conto ex art. 50 t.u.b. e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore (il quale non ha formulato alcuna specifica contestazione) l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pagina 2 di 10 diritto;
5) che non sussiste alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, dovendosi invece osservare che “il contratto di leasing de quo prevede tutte le condizioni economiche applicate, il costo sostenuto da per l'acquisto dei beni oggetto di contratto, il Controparte_6 maxi canone iniziale, il piano dei pagamenti relativo ai canoni periodici, il numero e l'ammontare dei canoni, la periodicità degli stessi, il corrispettivo complessivo dovuto dalla Utilizzatrice, il prezzo di acquisto finale del bene, il tasso convenzionale di mora e la penale per il caso di inadempimento” (p. 35 atto di citazione); 6) che infondata risulta la generica doglianza, formulata dal nel giudizio di opposizione iscritto innanzi al Tribunale di Monza, relativa al preteso CP_1 anatocismo ed al superamento del tasso soglia neppure risultando chiaro, tra l'altro, se lo stesso abbia inteso denunziare la usurarietà dei soli interessi moratori ovvero pure di quelli corrispettivi;
7) che “non è dato modo di comprendere nemmeno le doglianze avversarie circa una presunta malafede della convenuta opposta per un ritenuto mancato ottemperamento ad un obbligo di informazione” posto che “secondo le pattuizioni di cui alle fideiussioni de quibus sopra riportate erano gli attori opponenti stessi a doversi informare delle condizioni patrimoniali della
” (p. 36 atto di citazione). Parte_6
In data 6 novembre 2024 nel presente giudizio è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
(ulteriore cessionaria del credito oggetto di giudizio), la quale, fatte proprie le difese di CP_2
ha precisato che il contratto sottoscritto dal non è una fideiussione Parte_2 CP_1 omnibus, ma una fideiussione specifica (con conseguente inapplicabilità del provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 -pp. 7 e 8 dell'atto di intervento) ed ha chiesto di succedere nella posizione processuale di previa concessione di ordinanza Parte_1 ingiunzione ex art. 186ter c.p.c.
ha chiesto il rigetto delle domande svolte dalle controparti osservando, in via Controparte_1 preliminare, che intervenuto in data 14 ottobre 2020 il fallimento di Parte_5 [...] non si è insinuata al passivo fallimentare avendo già soddisfatto il Controparte_6 proprio credito mediante le somme che la società successivamente fallita aveva depositato a Contr garanzia della propria solvibilità sul conto n. 2622010 acceso presso una filiale di (somme che, alla luce di una corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti che tenga conto dell'usurarietà degli interessi pattuiti e dell'indeterminatezza del contratto per l'inserimento di uno strumento finanziario derivato, risultavano sufficienti a realizzare l'intero il credito). Tanto premesso, il ha: - disconosciuto “la conformità delle scansioni prodotte agli originali” (p. CP_1
8 comparsa di costituzione) di tutti i documenti bancari;
- dedotto la nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, l n. 287/1990; - eccepito, in ogni caso, la pagina 3 di 10 maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (pur oggetto di deroga da parte dell'art. 1 delle condizioni contrattuali); - dedotto che la clausola di determinazione degli interessi deve considerarsi nulla sia perché il tasso di interesse è stato pattuito in modo indeterminabile (contemplando l'art. 3 del contratto un tasso d'interesse variabile parametrato all'Euribor), sia per difetto di causa;
- prospettato l'abuso di posizione dominante (secondo quanto si legge a pag. 17 della comparsa di costituzione, è “evidente pertanto che tale pattuizione sia stata imposta in sede di trattative dal Contr
così abusando della propria posizione dominante in tal sede. Vero è che Parte_5 si trovava costretta ad accettare tale pattuizione avendo necessità di concludere accettava
l'indicizzazione dei canoni, senza aver adeguatamente colto il significato della stessa (non avendo la
Banca spiegato cosa fosse l'indicizzazione del canone e cosa avrebbe effettivamente comportato nell'economia del rapporto contrattuale)”) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 23 t.u.f.; - dedotto l'usurarietà degli interessi (anche moratori) quantificati dalla banca,
(usurarietà da apprezzare, quanto ai corrispettivi, “alla luce della presenza dell'indicizzazione sopra contestata”) e la violazione della disciplina in materia di anatocismo;
- osservato che, “in caso di ritenuta qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia”, per il tramite dell'exceptio doli e dell'exceptio nullitatis, il garante può far valere la violazione (quanto al contratto concluso con la debitrice principale) della disciplina in materia di usura e di anatocismo;
- prospettato la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dovendo ritenersi che il abbia prestato la garanzia in qualità di consumatore, non avendo lo stesso “alcun CP_1 legame funzionale diretto o indiretto con la società garantita , restando irrilevanti i meri rapporti di parentela con amministratori o soci” (p. 26 comparsa di costituzione); - dedotto che “
[...]
avrebbe dovuto preventivamente escutere il patrimonio sociale, insinuandosi al Controparte_6 passivo della società dichiarata fallita per poi attendere la chiusura del fallimento prima di promuovere l'azione nei confronti dei garanti” (p. 29 comparsa di costituzione); - osservato che “in nessuna delle clausole contenute nelle fideiussioni azionate dal Creditore viene prevista (e approvata) l'eventualità di una cessione della posizione creditoria ad un soggetto terzo (non facente parte del leasing né destinatario della fideiussione” e che, in ogni caso, la cedente avrebbe dovuto informare della cessione sia la debitrice principale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del contratto di leasing, sia i fideiussori;
- prospettato la mancata certezza del credito “non essendo state depositate le fatture relative al rapporto contrattuale né la prova dei pagamenti e delle tempistiche dell'incasso delle somme, da cui giocoforza discende altresì la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mora” ed essendo in ogni caso il saldaconto documento non rilevante a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c (p. 31 comparsa di costituzione); - contestato “il ritardo pagina 4 di 10 nei pagamenti e, conseguentemente, la sussistenza del presupposto della mora” atteso che “la garanzia offerta era sufficiente a coprire l'intera esposizione debitoria e se incassata nel complesso, avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione, con liberazione immediata di tutti i fideiussori”
(p. 32 comparsa di costituzione). Il convenuto ha quindi chiesto di aderire alle argomentazioni impiegate dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 1988/2024 con riferimento alla posizione della fideiubente-consumatrice . CP_5
Con la nota depositata il giorno 02 aprile 2025 in funzione dell'udienza (da tenersi mediante trattazione scritta) del 04/04/2025, parte convenuta ha chiesto -“considerato quanto disposto dal
Tribunale di Monza rispetto alla posizione del co-fideiussore garante”- la condanna di Parte_2 per lite temeraria. Con provvedimento depositato il giorno 8.4.2025 è stata esclusa la ricorrenza
[...] di un'ipotesi di estromissione dal giudizio (sì che, è opportuno precisare sin da ora, la presente pronuncia -salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.- non potrà che essere emessa nei confronti delle parti originarie, anche in ordine alle spese di lite) e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c. parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento di “nuova procedura di mediazione” -p. 3 della richiamata memoria). In data 3.11.2025 è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. che si è tenuta il 25.11.2025 allorquando la causa è stata riservata in decisione.
2. Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. Preliminarmente, quanto alla prospettata improcedibilità (in vero, eccepita solo mediante la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, pertanto, tardivamente) del giudizio ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, risulta assorbente la considerazione della mancata sussistenza, per il presente giudizio, di un obbligo di procedere alla mediazione atteso che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del
2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209).
2.2. Nel merito, occorre -in primis- dare atto della irritualità del disconoscimento formulato dal
Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il disconoscimento CP_1 delle copie fotografiche di scritture deve essere svolto mediante indicazione delle specifiche pagina 5 di 10 difformità contestate. Infatti, ove non sussista una rituale certificazione di conformità agli originali, il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3,
11 ottobre 2017, n. 23902). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha osservato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (così Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326, la quale cita anche, in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
Ebbene, il disconoscimento svolto dal mediante la sola formula sopra ritrascritta non CP_1 consente in alcun modo di apprezzare le specifiche difformità contestate, e, pertanto, non può che esser valutato come irrituale.
2.3. Tanto detto, non è necessario procedere alla qualificazione (quale fideiussione ovvero quale contratto autonomo) della garanzia prestata dal La disciplina dettata dal codice del CP_1 consumo in materia di clausole vessatorie trova infatti applicazione con riferimento tanto alla fideiussione, quanto al contratto autonomo (in relazione a tale ultimo contratto, si vedano, di recente, Cass., sez. 3, ord. 30 maggio 2025, n. 14537 -secondo la quale “In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie”- nonché Cass., sez. 3, ord. 18 febbraio 2022, n. 5423).
Ebbene, la prestazione -da parte del della garanzia oggetto di causa in qualità di CP_1 consumatore, oltre ad essere stata già valutata con provvedimento definitivo dal Tribunale di Monza, deve essere qui confermata tenuto conto dell'assenza di una partecipazione o di un rapporto funzionale dell'odierno convenuto nella debitrice principale (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Pavel Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, Per_1
). Persona_2
Stante la qualità di consumatore del garante occorre allora valutare la vessatorietà CP_1
(nell'accezione del codice del consumo) delle clausole (in particolare, ai fini della presente pagina 6 di 10 decisione, degli artt. 1 e 4) del contratto di garanzia oggetto del presente giudizio (vessatorietà che è stata già delibata dal Tribunale di Monza con riferimento alla garante-consumatrice ed in CP_5 relazione alla quale l'attrice ha svolto puntuali difese -tra l'altro, alla pagina 15 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
A riguardo non è possibile condividere l'assunto della società attrice secondo il quale la vessatorietà delle clausole andrebbe esclusa essendo state le stesse oggetto di trattativa tra le parti, nonché di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
In relazione al primo profilo, non può non rilevarsi come l'esistenza di una trattativa non sia stata provata dalla società attrice (che, pure, ne era onerata -tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile
2020, n. 8268), essendo peraltro appena il caso di osservare come la medesima parte non abbia allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di quei caratteri (serietà, effettività ed individualità) che, per costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497; Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785), devono connotare la trattativa affinchè la stessa consenta di escludere la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. cons.).
Inconferente risulta poi il riferimento alla specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c., attesa la diversità
(potenzialmente apprezzabile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) tra la disciplina da ultimo richiamata e quella a tutela del consumatore (sul punto, tra le tantissime, v. Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268 secondo la quale “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”) e considerato che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile
2020, n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata a partire dall'art. 33 cod. cons.
Tanto detto, ritiene questo Giudice che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia vessatoria (art. 33, co. 2, lett. t cod. cons.) secondo quanto del resto ritenuto, tra le altre, da Cass., sez. 3, ord. 22 luglio
2025, n. 20733; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n. 27558 e T. Torino, ord. 15 marzo 2024 in dirittobancario.it.
In conseguenza dell'accertata vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. t, cod. cons.), la clausola contenuta all'art. 1 del contratto deve essere dichiarata nulla (art. 36, cod. cons.) derivandone (secondo quanto del resto ritenuto pure dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 1988/24) l'applicabilità della disciplina legale abusivamente derogata e, pertanto, dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, avuto riguardo agli elementi acquisiti, deve effettivamente ritenersi che Parte_2 sia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decaduta dal diritto di far valere le proprie ragioni nei confronti pagina 7 di 10 dell'odierno convenuto non potendo condividersi l'assunto, dall'attrice svolto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., per il quale la pretesa creditoria è stata fatta valere nei confronti della debitrice principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. Secondo quanto risulta dall'allegato 7 contenuto nel documento 5 (cartella .zip) prodotto unitamente alla memoria depositata dall'attrice ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., infatti, l'originaria creditrice ha considerato risolto (sulla base di clausola risolutiva espressa) il contratto di leasing sin dal
15.09.2015 (l'atto da ultimo richiamato è stato -contestualmente alla richiesta di pagamento- comunicato alla debitrice principale in data 29.09.2015). Tale atto, tuttavia, non è idoneo ad escludere l'eccepita decadenza per almeno due ragioni.
In primis, non può non rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le “istanze contro il debitore” cui fa riferimento l'art. 1957 c.c. esigono il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 1994, n. 8723; Cass., sez. 3, sent. 14 luglio
1994, n. 6604).
Per altro verso, con riferimento al caso concreto, deve escludersi che la decadenza ex art. 1957 c.c. non sia maturata (risultando sufficiente -perché non operi tale decadenza- una mera richiesta stragiudiziale); tanto considerato sia che la pattuizione (art. 4 del contratto) per effetto della quale il garante si è obbligato a pagare “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” attiene ad un'obbligazione del garante nei confronti del creditore (mentre l'art. 1957 c.c. disciplina le istanze che il creditore deve intraprendere nei confronti del -solo- debitore principale), sia che (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), in ogni caso, anche l'art. 4 del contratto
(nella parte in cui prevede un obbligo di pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, senza possibilità di preventivamente sollevare eccezioni) risulta vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett.
t), cod. cons. secondo quanto, del resto, ritenuto pure dal Tribunale di Monza (si vedano, in particolare, le pagine 10 ed 11 -da intendersi qui integralmente richiamate- della sentenza n.
1988/2024). In proposito, dato atto che la questione è già stata esaminata dalla richiamata sentenza del tribunale brianzolo pronunziata nei confronti dell'odierna attrice (la quale alla pagina 15 della memoria qui depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si è limitata ad escluderne la vessatorietà), è sufficiente osservare come la (condivisa) conclusione cui è pervenuto il giudice lombardo risulta -nella sostanza- conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza della
Corte di giustizia secondo il quale, nel valutare la abusività/mancata abusività delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, l'indagine relativa al “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto deve essere compiuta tenendo conto, in particolare,
“delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal pagina 8 di 10 senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” e la valutazione concernente la contrarietà a buona fede deve essere compiuta verificando “se il professionista, qualora avesse trattato in modo chiaro ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola del genere nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA).
Ebbene, con riferimento alla pattuizione contenuta all'art. 4 il significativo squilibrio è ben apprezzabile avendo riguardo alla deroga che la stessa comporta con riferimento alla regola generale posta all'art. 1945 c.c. La contrarietà alla buona fede (nell'accezione accolta dalla Corte di giustizia)
è invece ravvisabile nel fatto che il garante (a maggior ragione in quanto -come nel caso concreto l'odierno convenuto- del tutto estraneo alla compagine societaria della debitrice principale), a fronte di una negoziazione individuale improntata a chiarezza ed equità, non avrebbe -ragionevolmente- accettato un regolamento contrattuale tanto gravoso (quale quello allo stesso imposto unilateralmente) per effetto del quale egli è tenuto al pagamento immediato delle somme dovute senza possibilità, appunto, di proporre preventivamente alcuna eccezione (nel senso della vessatorietà di una clausola analoga a quella qui esaminata si veda, tra le altre, T. Torino, ord. 15 marzo 2024, in . Email_1
Tanto detto, allora, pure ove si pretenda che una clausola quale quella contenuta all'art. 4 del contratto di garanzia qui in esame consenta di precludere il maturare della decadenza ex art. 1957
c.c. a fronte di una mera richiesta scritta (anche non giudiziale) del pagamento al garante (e non, invece, come risulta dal testo dell'art. 1957 c.c., al debitore principale), proprio la vessatorietà di tale clausola, comportandone la nullità (art. 36 cod. cons.), impone di ritenere la pattuizione tamquam non esset con conseguente operatività del regime “tradizionale” dell'art. 1957 c.c. (per il quale - come osservato- occorre una iniziativa giudiziale tesa a tutelare le ragioni creditorie -di recente,
Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2025, n. 8733).
Ciò posto, essendo scadute le obbligazioni garantite in data 15.09.2015 (e, dunque, prima che la debitrice principale fallisse), il creditore avrebbe dovuto proporre domanda giudiziale per il recupero del credito entro sei mesi da tale data. L'attrice (che si è insinuata al passivo della debitrice principale con istanza recante la data del 10.07.2017- si veda il corrispondente documento prodotto nella cartella .zip quale allegato 5 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice - e che ha instaurato il procedimento monitorio nei confronti del e degli altri CP_1
pagina 9 di 10 garanti, nell'anno 2020 –doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non ha provato di avere intrapreso (prima di tali date) iniziative giudiziali tese al recupero del proprio credito.
In definitiva (e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate), la pretesa azionata non può trovare accoglimento stante la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. Da ultimo, infondata risulta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (la mancata allegazione -prima ancora che prova- di un danno subito in conseguenza dell'iniziativa processuale dell'attrice impone di ritenere che la domanda sia stata formulata ai sensi del comma terzo della norma da ultimo citata), non essendo ravvisabile quella colpa grave che costituisce presupposto soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405). Non solo, infatti, il
Tribunale di Monza si è pronunciato sulla posizione della garante e non su quella CP_5 dell'odierno convenuto (sì che del tutto infondata è la prospettazione secondo la quale dovrebbero, nei confronti del ineluttabilmente valere -sic et simpliciter- le stesse conclusioni tratte dal CP_1
Tribunale di Monza quanto alla ), ma, anche, la questione della vessatorietà delle clausole CP_5 sopra esaminata è stata oggetto di una recente rivisitazione di orientamenti giurisprudenziali e tale circostanza vale ad escludere la colpa grave dell'attrice.
4. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da mandataria di Pt_1 Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta da;
Controparte_1
3) condanna mandataria di in persona del legale Parte_1 Pt_2 Parte_2 rappresentante p. t., al pagamento, in favore dell'avv. EN D'Aniello, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21728/2024 R.G. avente ad oggetto: leasing
TRA
( , mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giordano P.IVA_2
SI ( ), elettivamente domiciliata in Napoli al viale Cesare Augusto n. C.F._1
162, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tomasino ( ) C.F._2
ATTRICE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. D'Aniello Controparte_1 C.F._3
EN ( ), presso lo studio del quale, in Chions (PN), via Cadore n. 7/a è C.F._4 elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 difesa dagli avv.ti Renata Castellan ( ) e Sebastiano Angelo Scarpa C.F._5
( ), elettivamente domiciliata in Padova, via G. Belzoni n. 65, presso la sede C.F._6 operativa di Controparte_4 P.IVA_4
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.11.2025.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14.10.2024 Parte_1 premesso di avere richiesto ed ottenuto il decreto n. 163/2021 mediante il quale il Tribunale di
Monza ha ingiunto a , , e , Parte_3 Controparte_1 Controparte_5 Parte_4 in qualità di fideiussori di di pagare, in solido, la somma di euro 39.624,53, Parte_5 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di leasing n. 1434445 concluso il 25.11.2013 dalla debitrice principale con e che, a Controparte_6 seguito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Monza con sentenza n. 1988/2024 ha accolto l'opposizione proposta da , dichiarando la propria incompetenza territoriale in Controparte_1 favore del Tribunale di Napoli e revocando, nei confronti dello stesso, il decreto ingiuntivo opposto, ha citato in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di Controparte_1 euro 39.624,53 “oltre interessi come da domanda, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa”. A tal fine l'attrice, nel richiamare integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Monza, ha -limitatamente alla posizione dell'odierno convenuto- dedotto: 1) che non è possibile ravvisare la nullità (peraltro solo parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2, l. n. 287/90, non avendo il provato l'effettiva esistenza di un'intesa a monte in CP_1 contrasto con la disciplina in materia di concorrenza, tenuto conto anche del fatto che il contratto di fideiussione è successivo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005; 2) che, in ogni caso, quand'anche volesse ritenersi esistente l'intesa anticoncorrenziale, il non ha CP_1 provato l'esistenza di un “nesso di indissolubile dipendenza del contratto di fideiussione con
l'intesa a monte, legame questo che può senz'altro escludersi sul semplice ed immediato rilievo che le intese censurate non risultano in alcun modo collegate ai singoli contratti con la clientela […] posto che alle intese tra imprese sono totalmente estranei, sia sotto il profilo formale che economico, i consumatori” (p. 30 atto di citazione); 3) che, in ragione della natura autonoma della garanzia prestata dal (così come si deduce dall'inserimento nel contratto di garanzia delle CP_1 clausole riportate agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, tutte oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.), è preclusa al garante la possibilità di sollevare le eccezioni concernenti la validità del rapporto principale;
4) che l'esistenza e l'entità del credito sono state provate sin dalla fase monitoria, nella quale sono stati prodotti sia i contratti, sia l'estratto conto ex art. 50 t.u.b. e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore (il quale non ha formulato alcuna specifica contestazione) l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pagina 2 di 10 diritto;
5) che non sussiste alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, dovendosi invece osservare che “il contratto di leasing de quo prevede tutte le condizioni economiche applicate, il costo sostenuto da per l'acquisto dei beni oggetto di contratto, il Controparte_6 maxi canone iniziale, il piano dei pagamenti relativo ai canoni periodici, il numero e l'ammontare dei canoni, la periodicità degli stessi, il corrispettivo complessivo dovuto dalla Utilizzatrice, il prezzo di acquisto finale del bene, il tasso convenzionale di mora e la penale per il caso di inadempimento” (p. 35 atto di citazione); 6) che infondata risulta la generica doglianza, formulata dal nel giudizio di opposizione iscritto innanzi al Tribunale di Monza, relativa al preteso CP_1 anatocismo ed al superamento del tasso soglia neppure risultando chiaro, tra l'altro, se lo stesso abbia inteso denunziare la usurarietà dei soli interessi moratori ovvero pure di quelli corrispettivi;
7) che “non è dato modo di comprendere nemmeno le doglianze avversarie circa una presunta malafede della convenuta opposta per un ritenuto mancato ottemperamento ad un obbligo di informazione” posto che “secondo le pattuizioni di cui alle fideiussioni de quibus sopra riportate erano gli attori opponenti stessi a doversi informare delle condizioni patrimoniali della
” (p. 36 atto di citazione). Parte_6
In data 6 novembre 2024 nel presente giudizio è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
(ulteriore cessionaria del credito oggetto di giudizio), la quale, fatte proprie le difese di CP_2
ha precisato che il contratto sottoscritto dal non è una fideiussione Parte_2 CP_1 omnibus, ma una fideiussione specifica (con conseguente inapplicabilità del provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 -pp. 7 e 8 dell'atto di intervento) ed ha chiesto di succedere nella posizione processuale di previa concessione di ordinanza Parte_1 ingiunzione ex art. 186ter c.p.c.
ha chiesto il rigetto delle domande svolte dalle controparti osservando, in via Controparte_1 preliminare, che intervenuto in data 14 ottobre 2020 il fallimento di Parte_5 [...] non si è insinuata al passivo fallimentare avendo già soddisfatto il Controparte_6 proprio credito mediante le somme che la società successivamente fallita aveva depositato a Contr garanzia della propria solvibilità sul conto n. 2622010 acceso presso una filiale di (somme che, alla luce di una corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti che tenga conto dell'usurarietà degli interessi pattuiti e dell'indeterminatezza del contratto per l'inserimento di uno strumento finanziario derivato, risultavano sufficienti a realizzare l'intero il credito). Tanto premesso, il ha: - disconosciuto “la conformità delle scansioni prodotte agli originali” (p. CP_1
8 comparsa di costituzione) di tutti i documenti bancari;
- dedotto la nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, l n. 287/1990; - eccepito, in ogni caso, la pagina 3 di 10 maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (pur oggetto di deroga da parte dell'art. 1 delle condizioni contrattuali); - dedotto che la clausola di determinazione degli interessi deve considerarsi nulla sia perché il tasso di interesse è stato pattuito in modo indeterminabile (contemplando l'art. 3 del contratto un tasso d'interesse variabile parametrato all'Euribor), sia per difetto di causa;
- prospettato l'abuso di posizione dominante (secondo quanto si legge a pag. 17 della comparsa di costituzione, è “evidente pertanto che tale pattuizione sia stata imposta in sede di trattative dal Contr
così abusando della propria posizione dominante in tal sede. Vero è che Parte_5 si trovava costretta ad accettare tale pattuizione avendo necessità di concludere accettava
l'indicizzazione dei canoni, senza aver adeguatamente colto il significato della stessa (non avendo la
Banca spiegato cosa fosse l'indicizzazione del canone e cosa avrebbe effettivamente comportato nell'economia del rapporto contrattuale)”) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 23 t.u.f.; - dedotto l'usurarietà degli interessi (anche moratori) quantificati dalla banca,
(usurarietà da apprezzare, quanto ai corrispettivi, “alla luce della presenza dell'indicizzazione sopra contestata”) e la violazione della disciplina in materia di anatocismo;
- osservato che, “in caso di ritenuta qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia”, per il tramite dell'exceptio doli e dell'exceptio nullitatis, il garante può far valere la violazione (quanto al contratto concluso con la debitrice principale) della disciplina in materia di usura e di anatocismo;
- prospettato la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, dovendo ritenersi che il abbia prestato la garanzia in qualità di consumatore, non avendo lo stesso “alcun CP_1 legame funzionale diretto o indiretto con la società garantita , restando irrilevanti i meri rapporti di parentela con amministratori o soci” (p. 26 comparsa di costituzione); - dedotto che “
[...]
avrebbe dovuto preventivamente escutere il patrimonio sociale, insinuandosi al Controparte_6 passivo della società dichiarata fallita per poi attendere la chiusura del fallimento prima di promuovere l'azione nei confronti dei garanti” (p. 29 comparsa di costituzione); - osservato che “in nessuna delle clausole contenute nelle fideiussioni azionate dal Creditore viene prevista (e approvata) l'eventualità di una cessione della posizione creditoria ad un soggetto terzo (non facente parte del leasing né destinatario della fideiussione” e che, in ogni caso, la cedente avrebbe dovuto informare della cessione sia la debitrice principale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del contratto di leasing, sia i fideiussori;
- prospettato la mancata certezza del credito “non essendo state depositate le fatture relative al rapporto contrattuale né la prova dei pagamenti e delle tempistiche dell'incasso delle somme, da cui giocoforza discende altresì la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mora” ed essendo in ogni caso il saldaconto documento non rilevante a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c (p. 31 comparsa di costituzione); - contestato “il ritardo pagina 4 di 10 nei pagamenti e, conseguentemente, la sussistenza del presupposto della mora” atteso che “la garanzia offerta era sufficiente a coprire l'intera esposizione debitoria e se incassata nel complesso, avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione, con liberazione immediata di tutti i fideiussori”
(p. 32 comparsa di costituzione). Il convenuto ha quindi chiesto di aderire alle argomentazioni impiegate dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 1988/2024 con riferimento alla posizione della fideiubente-consumatrice . CP_5
Con la nota depositata il giorno 02 aprile 2025 in funzione dell'udienza (da tenersi mediante trattazione scritta) del 04/04/2025, parte convenuta ha chiesto -“considerato quanto disposto dal
Tribunale di Monza rispetto alla posizione del co-fideiussore garante”- la condanna di Parte_2 per lite temeraria. Con provvedimento depositato il giorno 8.4.2025 è stata esclusa la ricorrenza
[...] di un'ipotesi di estromissione dal giudizio (sì che, è opportuno precisare sin da ora, la presente pronuncia -salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.- non potrà che essere emessa nei confronti delle parti originarie, anche in ordine alle spese di lite) e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c. parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento di “nuova procedura di mediazione” -p. 3 della richiamata memoria). In data 3.11.2025 è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. che si è tenuta il 25.11.2025 allorquando la causa è stata riservata in decisione.
2. Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. Preliminarmente, quanto alla prospettata improcedibilità (in vero, eccepita solo mediante la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, pertanto, tardivamente) del giudizio ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, risulta assorbente la considerazione della mancata sussistenza, per il presente giudizio, di un obbligo di procedere alla mediazione atteso che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del
2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., sez. 1, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209).
2.2. Nel merito, occorre -in primis- dare atto della irritualità del disconoscimento formulato dal
Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il disconoscimento CP_1 delle copie fotografiche di scritture deve essere svolto mediante indicazione delle specifiche pagina 5 di 10 difformità contestate. Infatti, ove non sussista una rituale certificazione di conformità agli originali, il giudice, nell'apprezzare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia, deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, utilizzando anche elementi presuntivi (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3,
11 ottobre 2017, n. 23902). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha osservato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (così Cass., sez. 3, sent. 13 maggio 2014, n. 10326, la quale cita anche, in senso conforme, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n. 28096).
Ebbene, il disconoscimento svolto dal mediante la sola formula sopra ritrascritta non CP_1 consente in alcun modo di apprezzare le specifiche difformità contestate, e, pertanto, non può che esser valutato come irrituale.
2.3. Tanto detto, non è necessario procedere alla qualificazione (quale fideiussione ovvero quale contratto autonomo) della garanzia prestata dal La disciplina dettata dal codice del CP_1 consumo in materia di clausole vessatorie trova infatti applicazione con riferimento tanto alla fideiussione, quanto al contratto autonomo (in relazione a tale ultimo contratto, si vedano, di recente, Cass., sez. 3, ord. 30 maggio 2025, n. 14537 -secondo la quale “In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie”- nonché Cass., sez. 3, ord. 18 febbraio 2022, n. 5423).
Ebbene, la prestazione -da parte del della garanzia oggetto di causa in qualità di CP_1 consumatore, oltre ad essere stata già valutata con provvedimento definitivo dal Tribunale di Monza, deve essere qui confermata tenuto conto dell'assenza di una partecipazione o di un rapporto funzionale dell'odierno convenuto nella debitrice principale (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Pavel Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, Per_1
). Persona_2
Stante la qualità di consumatore del garante occorre allora valutare la vessatorietà CP_1
(nell'accezione del codice del consumo) delle clausole (in particolare, ai fini della presente pagina 6 di 10 decisione, degli artt. 1 e 4) del contratto di garanzia oggetto del presente giudizio (vessatorietà che è stata già delibata dal Tribunale di Monza con riferimento alla garante-consumatrice ed in CP_5 relazione alla quale l'attrice ha svolto puntuali difese -tra l'altro, alla pagina 15 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
A riguardo non è possibile condividere l'assunto della società attrice secondo il quale la vessatorietà delle clausole andrebbe esclusa essendo state le stesse oggetto di trattativa tra le parti, nonché di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
In relazione al primo profilo, non può non rilevarsi come l'esistenza di una trattativa non sia stata provata dalla società attrice (che, pure, ne era onerata -tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile
2020, n. 8268), essendo peraltro appena il caso di osservare come la medesima parte non abbia allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di quei caratteri (serietà, effettività ed individualità) che, per costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497; Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785), devono connotare la trattativa affinchè la stessa consenta di escludere la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. cons.).
Inconferente risulta poi il riferimento alla specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c., attesa la diversità
(potenzialmente apprezzabile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) tra la disciplina da ultimo richiamata e quella a tutela del consumatore (sul punto, tra le tantissime, v. Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268 secondo la quale “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”) e considerato che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile
2020, n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c., anche l'ulteriore tutela contemplata a partire dall'art. 33 cod. cons.
Tanto detto, ritiene questo Giudice che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia vessatoria (art. 33, co. 2, lett. t cod. cons.) secondo quanto del resto ritenuto, tra le altre, da Cass., sez. 3, ord. 22 luglio
2025, n. 20733; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n. 27558 e T. Torino, ord. 15 marzo 2024 in dirittobancario.it.
In conseguenza dell'accertata vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. t, cod. cons.), la clausola contenuta all'art. 1 del contratto deve essere dichiarata nulla (art. 36, cod. cons.) derivandone (secondo quanto del resto ritenuto pure dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 1988/24) l'applicabilità della disciplina legale abusivamente derogata e, pertanto, dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, avuto riguardo agli elementi acquisiti, deve effettivamente ritenersi che Parte_2 sia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decaduta dal diritto di far valere le proprie ragioni nei confronti pagina 7 di 10 dell'odierno convenuto non potendo condividersi l'assunto, dall'attrice svolto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., per il quale la pretesa creditoria è stata fatta valere nei confronti della debitrice principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. Secondo quanto risulta dall'allegato 7 contenuto nel documento 5 (cartella .zip) prodotto unitamente alla memoria depositata dall'attrice ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., infatti, l'originaria creditrice ha considerato risolto (sulla base di clausola risolutiva espressa) il contratto di leasing sin dal
15.09.2015 (l'atto da ultimo richiamato è stato -contestualmente alla richiesta di pagamento- comunicato alla debitrice principale in data 29.09.2015). Tale atto, tuttavia, non è idoneo ad escludere l'eccepita decadenza per almeno due ragioni.
In primis, non può non rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le “istanze contro il debitore” cui fa riferimento l'art. 1957 c.c. esigono il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 1994, n. 8723; Cass., sez. 3, sent. 14 luglio
1994, n. 6604).
Per altro verso, con riferimento al caso concreto, deve escludersi che la decadenza ex art. 1957 c.c. non sia maturata (risultando sufficiente -perché non operi tale decadenza- una mera richiesta stragiudiziale); tanto considerato sia che la pattuizione (art. 4 del contratto) per effetto della quale il garante si è obbligato a pagare “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” attiene ad un'obbligazione del garante nei confronti del creditore (mentre l'art. 1957 c.c. disciplina le istanze che il creditore deve intraprendere nei confronti del -solo- debitore principale), sia che (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), in ogni caso, anche l'art. 4 del contratto
(nella parte in cui prevede un obbligo di pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, senza possibilità di preventivamente sollevare eccezioni) risulta vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett.
t), cod. cons. secondo quanto, del resto, ritenuto pure dal Tribunale di Monza (si vedano, in particolare, le pagine 10 ed 11 -da intendersi qui integralmente richiamate- della sentenza n.
1988/2024). In proposito, dato atto che la questione è già stata esaminata dalla richiamata sentenza del tribunale brianzolo pronunziata nei confronti dell'odierna attrice (la quale alla pagina 15 della memoria qui depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si è limitata ad escluderne la vessatorietà), è sufficiente osservare come la (condivisa) conclusione cui è pervenuto il giudice lombardo risulta -nella sostanza- conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza della
Corte di giustizia secondo il quale, nel valutare la abusività/mancata abusività delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, l'indagine relativa al “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto deve essere compiuta tenendo conto, in particolare,
“delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal pagina 8 di 10 senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” e la valutazione concernente la contrarietà a buona fede deve essere compiuta verificando “se il professionista, qualora avesse trattato in modo chiaro ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola del genere nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA).
Ebbene, con riferimento alla pattuizione contenuta all'art. 4 il significativo squilibrio è ben apprezzabile avendo riguardo alla deroga che la stessa comporta con riferimento alla regola generale posta all'art. 1945 c.c. La contrarietà alla buona fede (nell'accezione accolta dalla Corte di giustizia)
è invece ravvisabile nel fatto che il garante (a maggior ragione in quanto -come nel caso concreto l'odierno convenuto- del tutto estraneo alla compagine societaria della debitrice principale), a fronte di una negoziazione individuale improntata a chiarezza ed equità, non avrebbe -ragionevolmente- accettato un regolamento contrattuale tanto gravoso (quale quello allo stesso imposto unilateralmente) per effetto del quale egli è tenuto al pagamento immediato delle somme dovute senza possibilità, appunto, di proporre preventivamente alcuna eccezione (nel senso della vessatorietà di una clausola analoga a quella qui esaminata si veda, tra le altre, T. Torino, ord. 15 marzo 2024, in . Email_1
Tanto detto, allora, pure ove si pretenda che una clausola quale quella contenuta all'art. 4 del contratto di garanzia qui in esame consenta di precludere il maturare della decadenza ex art. 1957
c.c. a fronte di una mera richiesta scritta (anche non giudiziale) del pagamento al garante (e non, invece, come risulta dal testo dell'art. 1957 c.c., al debitore principale), proprio la vessatorietà di tale clausola, comportandone la nullità (art. 36 cod. cons.), impone di ritenere la pattuizione tamquam non esset con conseguente operatività del regime “tradizionale” dell'art. 1957 c.c. (per il quale - come osservato- occorre una iniziativa giudiziale tesa a tutelare le ragioni creditorie -di recente,
Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2025, n. 8733).
Ciò posto, essendo scadute le obbligazioni garantite in data 15.09.2015 (e, dunque, prima che la debitrice principale fallisse), il creditore avrebbe dovuto proporre domanda giudiziale per il recupero del credito entro sei mesi da tale data. L'attrice (che si è insinuata al passivo della debitrice principale con istanza recante la data del 10.07.2017- si veda il corrispondente documento prodotto nella cartella .zip quale allegato 5 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice - e che ha instaurato il procedimento monitorio nei confronti del e degli altri CP_1
pagina 9 di 10 garanti, nell'anno 2020 –doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non ha provato di avere intrapreso (prima di tali date) iniziative giudiziali tese al recupero del proprio credito.
In definitiva (e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate), la pretesa azionata non può trovare accoglimento stante la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. Da ultimo, infondata risulta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (la mancata allegazione -prima ancora che prova- di un danno subito in conseguenza dell'iniziativa processuale dell'attrice impone di ritenere che la domanda sia stata formulata ai sensi del comma terzo della norma da ultimo citata), non essendo ravvisabile quella colpa grave che costituisce presupposto soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405). Non solo, infatti, il
Tribunale di Monza si è pronunciato sulla posizione della garante e non su quella CP_5 dell'odierno convenuto (sì che del tutto infondata è la prospettazione secondo la quale dovrebbero, nei confronti del ineluttabilmente valere -sic et simpliciter- le stesse conclusioni tratte dal CP_1
Tribunale di Monza quanto alla ), ma, anche, la questione della vessatorietà delle clausole CP_5 sopra esaminata è stata oggetto di una recente rivisitazione di orientamenti giurisprudenziali e tale circostanza vale ad escludere la colpa grave dell'attrice.
4. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da mandataria di Pt_1 Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta da;
Controparte_1
3) condanna mandataria di in persona del legale Parte_1 Pt_2 Parte_2 rappresentante p. t., al pagamento, in favore dell'avv. EN D'Aniello, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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