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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18576/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18576/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti III.CONCLUSIONI. Rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Fatta riserva di ulteriormente dedurre produrre ed istruire, Voglia il Presidente del Tribunale di Torino in esito all'udienza di comparizione delle parti: -autorizzare i coniugi a vivere separati. Previa nomina del Giudice Istruttore fissare udienza per la prosecuzione del giudizio, e all'esito voglia l'Ill.mo Giudice;
- pronunciare la separazione fra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
; - dichiarare entrambi i coniugi economicamente autonomi.”
[...]
Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il 26/09/2006. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 24/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale. All'udienza del 9.09.2025 parte resistente, sig. non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1 contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere pagina 1 di 2 provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle spese di lite Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria, in relazione alla pronuncia di separazione), il suo esito e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18576/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti III.CONCLUSIONI. Rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Fatta riserva di ulteriormente dedurre produrre ed istruire, Voglia il Presidente del Tribunale di Torino in esito all'udienza di comparizione delle parti: -autorizzare i coniugi a vivere separati. Previa nomina del Giudice Istruttore fissare udienza per la prosecuzione del giudizio, e all'esito voglia l'Ill.mo Giudice;
- pronunciare la separazione fra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
; - dichiarare entrambi i coniugi economicamente autonomi.”
[...]
Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il 26/09/2006. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 24/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale. All'udienza del 9.09.2025 parte resistente, sig. non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1 contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere pagina 1 di 2 provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle spese di lite Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria, in relazione alla pronuncia di separazione), il suo esito e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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