Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026REG.PROV.COLL.
N. 06201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6201 del 2023, proposto da
LU US CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Motta e Max Diego Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Max Diego Benedetti in Milano, Via Flavio Baracchini n. 1;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 17/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. NI GA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. CA LU US è proprietaria, nel Comune di Almenno San Salvatore, di un edificio, contraddistinto nel catasto fabbricati al foglio 10, sub 703, mappale 5664, mappale derivante parzialmente dalla soppressa particella 436, sempre a foglio 10.
1.1 Detto edificio è prossimo alla “LL LU-US”, sottoposta a vincolo storico - artistico insieme alle sue adiacenze con decreto ministeriale 26 luglio 1986.
Quest’ultimo ha vincolato l’immobile “individuato nell’allegata planimetria e descritto nell’allegata relazione storico-artistica”, e “segnato in catasto al foglio 6-10, particelle 936, 1170, 937, 436”.
1.2 Al fine di ottenere una decisione amministrativa sull’esclusione della sua proprietà dal vincolo, CA LU US ha presentato, in data 23 maggio 2019, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia una “richiesta di verifica dell’esistenza di un provvedimento di tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004” in riferimento all’edificio di cui al mappale 5664.
In riscontro a tale richiesta, la Soprintendenza ha assunto la nota 5 luglio 2019 prot. 10892 affermando che:
- il mappale 5664 è incluso nel vincolo, poiché parte, al momento dell’emissione del provvedimento di tutela, della particella 436;
- la discrepanza tra il decreto ministeriale e la planimetria catastale allegata (la quale non ricomprende la particella n. 436) deve essere imputata ad un errore materiale, e va data prevalenza al testo del provvedimento che la include tra le particelle identificative degli immobili dichiarati di interesse culturale, sicché “occorre considerarla a tutti gli effetti sottoposta a tutela”, tanto più che essa è inclusa nella scheda inventariale Beni Architettonici n. 03/00104134 ove il “compendio vincolato” risulta identificato con maggiore chiarezza.
In riferimento ad un distinto “profilo archeologico”, la stessa nota ha rappresentato che l’edificio di proprietà di CA LU US non risulta interessato da specifici provvedimenti di tutela, salvo riferirsi ad una tutela in caso di opere di scavo in ragione di una possibile presenza di beni archeologici nel sottosuolo ed anche in considerazione della sussistenza del provvedimento di tutela architettonica.
2. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2019 e depositato il 18 ottobre 2019 CA LU US ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, chiedendone l’annullamento, la suddetta nota 5 luglio 2019 prot. 10892 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia nonché, nei limiti dell’interesse, il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 luglio 1986 e ogni altro atto o comportamento preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Sull’inesistenza del vincolo storico artistico sul bene della ricorrente. Violazione ed errata applicazione del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26.07.1986. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 42/2004 II Parte, artt. 10, 13, 15, 17 e 21 (prima artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 1089/1939 oggi abrogata). Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. l) del d.P.C.M. n. 171/2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (di recente sostituito dal DPCONS 19.6.2019, n. 76, art. 32, comma 1, lett. l). Violazione e falsa applicazione degli elaborati del PGT del Comune di Almenno S. Salvatore nella parte in cui individuano i beni soggetti a vincoli amministrativi siti sul territorio comunale. Eccesso di potere per falso presupposto, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Incompetenza e contraddittorietà ;
2) Sull’inesistenza del vincolo archeologico sul bene della ricorrente. Violazione ed errata applicazione del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26.07.1986. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 42/2004 II Parte, artt. 10, 12, 13, 15, 17, 21, 45, 46 e 47 (prima artt. 1, 2, 3, 4 e 21 della l. 1089/1939 oggi abrogata). Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. l) del d.P.C.M. n. 171/2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (di recente sostituito dal DPCONS 19.6.2019, n. 76, art. 32, comma 1, lett. l). Violazione e falsa applicazione degli elaborati del PGT del Comune di Almenno S. Salvatore nella parte in cui individuano i beni soggetti a vincoli amministrativi siti sul territorio comunale. Eccesso di potere per falso presupposto, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Incompetenza e contraddittorietà ;
3) Illegittimità del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26.07.1986. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 42/2004 II Parte, artt. 10, 12, 13, 14, 15, 17 (prima artt. 1, 2, 3, 4 e 21 della l. 1089/1939 oggi abrogata). Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto e contraddittorietà .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso notificato il 3 luglio 2023 e depositato il 18 luglio 2023 CA LU US ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) error in iudicando: errata applicazione degli articoli 3, 41, 97 cost.. errata applicazione degli artt. 10, 13, 15, 17, 21, 45-47 d.lgs. 42/2004. errata applicazione del d.m. mibac 26.07.1986 istitutivo del vincolo diretto su villa lurani cernuschi. errata applicazione dell’articolo 9 della l.r. lombardia n. 12/2005 in combinato con le disposizioni del piano di governo del territorio (p.g.t.) del comune di almenno san salvatore. errata applicazione dell’art. 33, comma 1, lett. l) del d.p.c.m. n. 171/2014 “regolamento di organizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance” (di recente sostituito dal dpcons 19.6.2019, n. 76, art. 32, comma 1, lett. l). erroneità ed irragionevolezza della motivazione. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e lacunoso esame della documentazione di causa. violazione dell’articolo 34, comma 2 c.p.a. ed eccesso di potere giurisdizionale ;
2) error in iudicando: errata applicazione degli articoli 34 e 35 c.p.a. illegittimità del decreto del ministero per i beni culturali e ambientali 26.07.1986. errata applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 cost.; errata applicazione del d.lgs. 42/2004 ii parte, artt. 10, 12, 13, 14, 15, 17e 21. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto e contraddittorietà .
5. In data 10 agosto 2018 il Ministero della cultura si è costituito in giudizio a mezzo dell’avvocatura erariale.
6. Il 22 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memorie difensive riportandosi integralmente al contenuto dell’atto di gravame.
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 959 del 2025, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto ex art. 66 c.p.a. una verificazione affidata alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, in persona del suo Direttore Generale, con facoltà di sub-delega per rispondere al seguente quesito: 1) esaminata la documentazione versata in atti (e, segnatamente, la planimetria catastale allegata al decreto ministeriale del 26 luglio 1986) e compiuta ogni altra verifica utile anche in loco, accerti il verificatore se l’edificio contraddistinto nel catasto fabbricati al foglio 10, sub 703, mappale 566 (mappale derivante in parte dalla soppressa particella 436, sempre a foglio 10), di cui è proprietaria l’appellante LU US CA, sia o meno incluso nel vincolo storico - artistico apposto con decreto ministeriale del 26 luglio 1986 su “LL LU-US”.
8. In data 26 maggio 2025 il verificatore nominato ha depositato la relazione finale di verificazione istando, al contempo, per la liquidazione del proprio compenso.
9. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R., nel respingere i primi due motivi del ricorso di primo grado, ha affermato (punto 4.1. della motivazione) che “l’immobile oggetto di controversia sia sempre stato incluso nel vincolo derivante dal d.m. 26 luglio 1986” e che la circostanza era pacificamente riconosciuta anche dall’appellante dal momento dell’acquisto dell’immobile nel 2005, quando la costruzione è stata definita “stabile oggetto di vincolo” e così fino alla richiesta di chiarimento che ha occasionato il provvedimento impugnato.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto il giudice di prime cure ha fondato, anzitutto, il suo convincimento sul presunto riconoscimento dell’esistenza del vincolo contenuto nel documento n. 5 prodotto in primo grado dalla difesa erariale recante la comunicazione rivolta alla Soprintendenza perché eserciti l’eventuale prelazione a suo favore. Si osserva in proposito che detto atto, oltre a essere privo di valore certificativo, riguarda l’edificio di via Convento identificato in catasto al foglio 10, mappale 5664 ma su tale medesimo mappale insistono altri tre diversi fabbricati, tutti pluripiano e pure riconducibili alla proprietà LU US, sicché il T.A.R. non avrebbe potuto trarre dal documento in questione alcun elemento risolutivo in ordine alla portata spaziale del vincolo.
Si aggiunge che il ragionamento del primo giudice sarebbe comunque fallace e smentito dai provvedimenti amministrativi assunti in epoca successiva all’acquisito del fabbricato avvenuto in data 24 ottobre 2005 e segnatamente:
- dall’ iter amministrativo della pianificazione urbanistico-edilizia (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) del Comune di Almenno San Salvatore definitivamente approvata con delibera di CC n. 40 del 17 ottobre 2015, atteso che dalle Tavole 1 e 2 del Piano delle Regole del P.G.T. non risulta che sul fabbricato dell’appellante sia stato recepito o imposto alcun vincolo;
- dall’attività di inventariato compiuta dalla Soprintendenza nel 2007, quando ha dato vita all’archivio digitale istituendo il SIRBEC e costituendo la Scheda BG020-00026 dedicata a LL LU US, all’interno della quale non è ricompreso il fabbricato per cui è causa;
- dall’attività di catalogazione digitale fatta dal Ministero della cultura sul compendio di LL LU US (documento n. 8 prodotto da parte appellante in primo grado).
2.1 Sotto altra angolazione, secondo parte appellante sarebbero errate anche le ulteriori statuizioni e motivazioni riportate ai paragrafi da 4.2 a 4.6 della sentenza appellata.
In primo luogo, non sarebbe condivisibile l’assunto del paragrafo 4.2 secondo cui sarebbe “pressoché superfluo sottolineare che, incluso nel vincolo un mappale, lo è ogni costruzione che vi insista, se non è diversamente disposto dal decreto stesso”. Ciò in quanto il T.A.R. avrebbe erroneamente applicato il regime delle tutele dirette ed indirette, riducendolo al diverso fenomeno dell’accessione tipica dell’acquisto dei diritti reali e così sovrapponendo la propria valutazione di particolare rilevanza del fabbricato pur in difetto di una espressa statuizione ministeriale ex artt. 14, comma 6, e 47 d.lgs. n. 42/2004.
2.2 Parimenti errate e contraddittorie sarebbero le statuizioni del punto 4.3.1, secondo cui il fabbricato segnato al subalterno 703 sarebbe comunque incluso nel vincolo perché il mappale 436 era esterno al perimetro rosso della planimetria allegata al decreto di vincolo per una “omissione sicuramente non vincolante”. Osserva sul punto parte appellante che le indicazioni catastali presenti nelle premesse del decreto di vincolo, tutte riferite alle particelle 936, 1170, 937 e 436 e a quelle confinanti per delimitazione delle coerenze del bene, assolvono al compito della localizzazione in mappa del bene/cosa su cui si appunta la tutela diretta, nel caso la LL, il suo parco, la casa del fattore e la piccola corte rustica, ma trattandosi anche della costituzione di vincolo su fabbricati, specie di tipo rurale (la LL e la Casa del fattore), la mera indicazione catastale non assolverebbe alla ulteriore funzione di imprimere il vincolo diretto su tutte le particelle ivi indicate e sui diversi fabbricati che pure insistono sulle stesse. Ciò in quanto prima dell’avvento del catasto dei fabbricati/urbano gli edifici rurali – come quello de quo – non erano autonomamente distinti al catasto terreni come “subalterni”, al pari di quanto accade oggi per gli immobili urbani. Sicché, una volta individuato il terreno su cui sorgono i fabbricati rurali di lunga data, l’unico modo per stabilire se questi siano gravati da vincolo sarebbe quello di verificare la loro effettiva menzione e descrizione all’interno del provvedimento di vincolo e specificatamente nella relazione storica a ciò deputata.
Per contro, nel caso che occupa, il T.A.R. avrebbe erroneamente disatteso la relazione storico artistica allegata, avallando l’effetto ampliativo proprio del provvedimento gravato in primo grado. In proposito si deduce, infatti, che né il decreto, né la sua planimetria, né tantomeno la relazione storico-artistica menzionano, non si dica i tratti storici, architettonici o funzionali del fabbricato dell’appellante, ma addirittura la sua stessa esistenza nei dintorni e/o in prossimità della LL.
2.3 Secondo parte appellante sarebbero errate anche le statuizioni di cui ai punti 4.3.2 e 4.3.3 della sentenza, che valorizzano, ai fini della reiezione del ricorso di primo grado, la presenza di graffatura tra le distinte “aree” di cui si componeva la particella 436 e che, a detta del T.A.R., attesterebbe la sicura apposizione del vincolo anche sul fabbricato della appellante perché sulla particella 436 sorge anche la casa del fattore espressamente vincolata.
Detta affermazione non sarebbe condivisibile atteso che:
- l’indicazione catastale della particella 436 nel decreto di vincolo avrebbe finalità meramente localizzative;
- la particella 436 sarebbe menzionata nel decreto di vincolo e i suoi “riquadri” sarebbero graffati per la necessaria localizzazione in mappa del vincolo e per identificare la consistenza catastale dell’area dacché il fabbricato rurale presente sulla particella 436 e oggetto di specifica tutela sarebbe soltanto la Casa del fattore, con la conseguenza che sarebbe da escludere che altri fabbricati rurali pure presenti sulla stessa particella (qui complessivamente quattro) siano a loro volta soggetti ad automatica tutela diretta.
2.4 La sentenza sarebbe, poi, errata nella parte in cui, al punto 4.3.3, richiama il documento “datato 15 gennaio 2002” il quale riguarda la richiesta di nulla osta inoltrata alla Soprintendenza per il compimento di opere di risanamento conservativo sulla Casa del fattore, ivi indicata come “La fattoria”. Si osserva, in proposito, che tale documento nulla avrebbe a che fare con il fabbricato della appellante e non potrebbe quindi provarne l’inclusione nel vincolo.
2.5 Ancora, osserva parte appellante che la consistenza catastale della particella 433 delimitata nella planimetria allegata al vincolo sarebbe ben più ridotta dell’attuale particella 5664, sicché il primo giudice avrebbe errato nell’estendere il vincolo non solo al fabbricato della appellante, ma addirittura alla vecchia particella 433 che viceversa sarebbe menzionata nel decreto di vincolo solo a rappresentazione della coerenza localizzativa della LL LU US.
2.6 Infine, meriterebbero censura i punti 4.4.1 e 4.4.2 della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. si sarebbe spinto, travalicando le proprie prerogative, a svolgere valutazioni in ordine al presunto interesse architettonico e storico artistico del fabbricato della appellante e, segnatamente, laddove (4.4.1) afferma che il fabbricato sarebbe “elemento costitutivo” della corte rustica per il solo fatto che vi affacci, nonché laddove afferma che dalla documentazione fotografica di causa si potrebbe ricavare “senza necessità di particolari cognizioni” la funzione originaria a scuderia e stalla, piuttosto che per ricoveri per mezzi agricoli e veicoli ricavabile “dalla presenza di tre grandi ingressi ad arco, di cui uno attualmente tamponato, con un primo piano destinato a alloggio o a granaio”.
Errati sarebbero, quindi, gli ulteriori passaggi motivazionali (punti 4.4.2 e 4.6) con cui il T.A.R. ha affermato che il vincolo incombe anche sul fabbricato dell’appellante in ragione di un rapporto di accessorietà/pertinenza funzionale alla LL attinto dall’assunta vocazione agricola del medesimo la quale, unitamente alle caratteristiche architettoniche e funzionali, attesterebbe la comunanza e l’accessorietà alla proprietà fondiaria polifunzionale dell’unico proprietario esattamente per quanto previsto dalla Casa del fattore.
3. Alla luce delle risultanze della verificazione disposta da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 959 del 2025, il motivo merita positivo apprezzamento.
Il verificatore, nella propria relazione finale, ha infatti concluso nel senso che:
- “Non si ritiene che il vincolo storico-artistico apposto con decreto ministeriale del 26 luglio 1986 su «LL LU-US» riguardi l’immobile della ricorrente”;
- “In ogni caso, il vincolo non risulta esteso all’intera consistenza dell’immobile attualmente identificato al mappale 5664”.
Ebbene, non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni.
Esse risultano suffragate, sul piano documentale, dal contenuto del decreto ministeriale del 26 luglio 1986 e della planimetria catastale allegata, dagli accertamenti compiuti in loco (e dei quali si è anche data evidenza fotografica) nonché dalla verifica effettuata tramite l’analisi degli strati informativi delle ortofoto disponibili sul portale regionale.
In particolare, è emerso che:
- la planimetria catastale allegata al decreto di vincolo, utilizzata per descrivere l’estensione dell’area sottoposta a vincolo, non ricomprende la particella n. 436 all’interno del perimetro evidenziato in rosso;
- la relazione storico-artistica allegata al decreto ministeriale descrive il complesso architettonico denominato LL LU US come composto dalla villa padronale, dalla casa del fattore, dalla piccola corte rustica e dal parco; tuttavia, mentre la villa padronale, la casa del fattore e il parco sono descritti analiticamente, manca invece una specifica descrizione della corte rustica, nonché l’indicazione degli elementi che ne giustificherebbero l’assoggettamento a vincolo; inoltre, il decreto ministeriale non menziona il fabbricato di proprietà della appellante tra quelli oggetto di vincolo;
- la particella 436, sebbene espressamente citata nel decreto di vincolo, si sovrappone solo parzialmente all’attuale mappale 5664 (corrispondente all’edificio di proprietà della appellante), risultando comunque esterna rispetto al bordo rosso indicato nella planimetria allegata al decreto;
- la casa del fattore e la piccola corte rustica risultano invece espressamente citate e interamente comprese nel mappale 436;
- l’immobile di proprietà dell’appellante, oltre a non essere espressamente citato nel decreto, risulta solo parzialmente ricompreso nel mappale 436, mentre una parte di esso ricade nel mappale 433, individuato nel decreto come particella confinante con l’area vincolata;
- l’immobile di proprietà dell’appellante ha mantenuto la medesima consistenza planimetrica dal 1975 ad oggi.
Da ciò è, quindi, ricavabile che:
- il decreto ministeriale non ha incluso espressamente l’intero immobile di proprietà dell’appellante;
- la sua parziale inclusione risulta avvenuta solo “in via incidentale”, in quanto, all’epoca, l’immobile non risultava autonomamente censito sul piano catastale ma era solo graffato al mappale 436, che comprendeva sia la casa del fattore sia la corte rustica;
- il decreto ministeriale, nella descrizione del compendio vincolato, non cita né descrive l’immobile di proprietà della appellante, né vi sono elementi documentali allegati che consentano di ritenere che sia stato oggetto di autonoma valutazione da parte dell’amministrazione.
3.1 Siffatte inequivoche evidenze della mancata inclusione dell’immobile di che trattasi nel decreto di apposizione del vincolo ministeriale del 26 luglio 1986 non possono essere superate in forza degli elementi, di valore puramente indiziario e privi di idonea attitudine dimostrativa, valorizzati dal primo giudice a sostegno dell’opposta tesi.
Nel dettaglio, non è sufficiente a tal fine evocare la commissione da parte dell’amministrazione di una serie di errori materiali nella redazione della mappa, nella indicazione dei dati catastali e nella descrizione del compendio immobiliare. Questi, infatti, visti nel loro complesso, più che frutto di plurime fortuite sviste, paiono essere espressione di una specifica scelta dell’amministrazione nella perimetrazione della portata spaziale ed oggettiva del vincolo. Del resto, ai fini della interpretazione di un provvedimento amministrativo, anche nell’ipotesi di apparente contrasto tra dispositivo e parte motiva, deve seguirsi la lettura più in linea con il canone fondamentale della lealtà e correttezza nei rapporti tra cittadino ed amministrazione (oggi scolpito al comma 2-bis dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990) che impone a quest’ultima l’obbligo del clare loqui e, nel dubbio, porta a prediligere l’ermeneusi meno sfavorevole per il privato (si veda ex multis , Cons. Stato , sez. V, 29 luglio 2022, n. 6699, secondo cui “L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative”). In questo senso non può, del resto, obliterarsi che, come notato da parte appellante, altre amministrazioni non hanno rilevato, né in sede di pianificazione urbanistica né di controllo sull’attività edilizia, l’esistenza di un vincolo sul cespite di che trattasi.
Non assume valenza alcuna, poi, la circostanza che l’appellante abbia effettuato spontaneamente nel 2005 una comunicazione alla Soprintendenza ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione. E ciò per l’assorbente rilievo che tale atto, oltre a essere in sé privo di valore certificativo, riguarda senza specificazione alcuna l’edificio di via Convento identificato in catasto al foglio 10, mappale 5664 (mappale sul quale insistono altri fabbricati).
Infine, un ulteriore elemento indiziario che depone in senso opposto a quanto ritenuto dal primo giudice è quello ricavabile dagli inventari e cataloghi ministeriali relativi a LL LU US, in cui il cespite di che trattasi non compare esplicitamente (doc. 7 e 8 della produzione in primo grado dell’odierna appellante del 18 ottobre 2019).
3.2 Infine, preme rilevare, solo per completezza, che le considerazioni che precedono non risultano scalfite dalle osservazioni svolte dal Soprintendente ad interim della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia arch. Giuseppe Stolfi nella propria nota del 15 maggio 2025 (depositata in giudizio dalla difesa erariale il 16 ottobre 2025 ed esaminata alle pag. 11 e 12 della relazione finale), il quale ha, peraltro, da par suo, riconosciuto come corrette sul piano oggettivo le affermazioni svolte dal verificatore (vedi punto n. 1 della predetta nota).
4. L’accertata fondatezza del primo motivo di appello (e, di riflesso, dei primi due motivi del ricorso di primo grado) esonera dallo scrutinio del secondo motivo dello stesso, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte (punto 5.2) in cui ha dichiarato irricevibile per tardività il terzo motivo del ricorso di primo grado.
5. Per le ragioni esposte l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e disposto l’annullamento della nota con esso gravata.
6. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico del Ministero della cultura.
Integralmente da porre a carico del Ministero della cultura è anche il compenso liquidato come da dispositivo in favore del verificatore nominato arch. Mario Covelli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la nota con esso gravata.
Condanna il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali per il doppio grado di giudizio, in favore di LU US CA, della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge.
Liquida in favore del verificatore nominato arch. Mario Covelli, a titolo di compenso per l’attività espletata, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge (se dovuti) e rimborso delle spese documentate, ponendo la stessa integralmente a carico del Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore .
Si comunichi anche al verificatore nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN PE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NI GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GA | IN PE |
IL SEGRETARIO