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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 386 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies e art. 281-terdecies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Tommaso Soldi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Controparte_1 C.F._4
Capetta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'Avv. Francesco Mattii ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, con ordinanza provvisoriamente esecutiva per le ragioni di cui in parte motiva nel presente ricorso, dichiarare inefficace nei confronti dei Sigg.ri Parte_2
e , l'atto di cessione del credito stipulato tra il Sig. ed il Parte_3 Parte_1 Controparte_1 figlio, Sig. in data 14/12/23 e notificato ai ricorrenti in data 29/12/23. Con vittoria di Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 Per “Accertare la nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 7 c.p.c. e Controparte_1
164 comma 1 c.p.c., del ricorso ex adverso notificato per mancato avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. - AI sensi dell'art. 294 c.p.c. rimettere in termini il sig. onde consentirgli la tempestiva costituzione nei termini Controparte_1 di cui all'art. 281 undecies c.p.c., costituzione tempestiva impedita dal mancato avvertimento previsto dal n. 7 dell'art.
163 c.p.c. e dalla conseguente mancata consegna tempestiva dell'atto ricevuto al sottoscritto legale. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Per “Tutto ciò premesso, l'esponente si rimette a giustizia. Con Controparte_2 osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, e hanno adito l'intestato tribunale nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_2
e di al fine di sentir dichiarare inefficace nei Controparte_1 Controparte_2 propri riguardi l'atto del 14 dicembre 2023 con cui il primo aveva ceduto al secondo il credito vantato nei confronti di Controparte_3
A fondamento della domanda, ha allegato che: con sentenza n. 14/2022 del 15 gennaio 2022 il Tribunale di
Prato aveva condannato a pagare in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e l'importo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 25 luglio 2019 Parte_3 Parte_2
e spese di lite, a fronte di un credito restitutorio vantato dagli odierni ricorrenti;
contro tale pronuncia era stato interposto appello e la prima udienza era stata fissata per il 9 aprile 2024; successivamente i ricorrenti erano venuti a conoscenza che era titolare di un credito di euro 3 6.000,00 nei confronti di Controparte_1 in forza della sentenza n. 2507/2023 Controparte_3 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze;
il 29 dicembre 2024, , in qualità di socio Parte_1 accomandatario della società debitrice, aveva ricevuto la raccomandata con cui gli Controparte_1 aveva notificato la cessione del credito in favore del figlio a titolo di saldo di Controparte_2 precedenti ragioni creditorie vantate da quest'ultimo. si è costituito per l'udienza del 9 luglio 2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso, Controparte_1 la nullità della vocatio in ius e la carenza di integrità del contraddittorio. Parte ricorrente ha chiesto un termine per replicare e all'udienza dell'8 ottobre 2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Controparte_2
Quest'ultimo si è costituito con comparsa del 20 dicembre 2024, senza opporsi all'accoglimento della domanda dei ricorrenti.
All'udienza del 30 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-bis, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, ma, su istanza di il quale ha documentato di non aver potuto Controparte_1 fruire del collegamento telematico per ragioni a sé non imputabili, con ordinanza del 31 dicembre 2024 ha rimesso la causa sul ruolo. All'udienza del 29 gennaio 2025, nessuno è comparso per Controparte_2 mentre parte ricorrente e hanno rassegnato le proprie conclusioni
[...] Controparte_1
2 come in epigrafe e discusso oralmente la causa. Il Giudice ha, dunque, trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
****
1. Sull'ammissibilità della domanda. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda, sul presupposto Controparte_1 che la stessa sia stata veicolata mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nonostante tale disposizione non risultasse più vigente al momento del deposito.
L'eccezione non merita accoglimento, sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 10/07/2003, n.
10840), in virtù del quale il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte e dalla qualificazione da quest'ultima attribuita all'atto processuale in cui la domanda è contenuta.
In tal senso, la domanda di parte ricorrente, provvista di tutti gli elementi di cui all'art. 281 -undecies c.p.c., deve ritenersi ritualmente formulata ed ammissibile, nonostante la qualificazione formale del ricorso, operata dalla stessa parte ricorrente, alla luce del previgente art. 702-bis c.p.c.
A tal proposito, parte resistente sottolinea, altresì, che l'atto introduttivo del giudizio difetta dell'avvertimento circa l'obbligatorietà della difesa tecnica e circa la possibilità di avvalersi del beneficio del gratuito patrocinio.
Il vizio evidenziato, però, attenendo alla vocatio in ius, risulta essere stato sanato dalla costituzione del resistente e dalla rinnovazione della prima udienza ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Risulta, del resto, inammissibile l'istanza di diretta ad ottenere un nuovo termine per Controparte_1 depositare la propria costituzione, sul presupposto che la mancata indicazione circa l'obbligatorietà della difesa tecnica gli avrebbe impedito di rivolgersi tempestivamente ad un difensore.
Va premesso che l'istituto della rimessione in termini, oggi disciplinato in via generale dall'art. 153, co. 2,
c.p.c., consente all'istante di recuperare un'attività impedita dalla maturazione delle preclusioni processuali, dovuta a causa a sé non imputabile. Il fondamento dell'istituto è dunque rappresentato dall'assenza di colpa della parte istante, la quale ha perso la possibilità di esercitare uno specifico potere processuale a causa dell'intervento di una decadenza dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in esame, l'istanza è formulata irritualmente, innanzitutto, per la mancanza di indicazioni circa il momento in cui il a effettivamente preso contatti con un avvocato, rendendo impossibile per CP_1 il Tribunale valutare la ricorrenza dei presupposti in fatto della richiesta, ossia la nomina tardiva di un difensore.
In secondo luogo, si osserva che il costituitosi per la prima udienza del 9 luglio 2024, non ha CP_1 descritto, neanche sommariamente, quali attività gli sarebbero state precluse a causa della tardiva attivazione della difesa tecnica, cosicché non è chiaro se l'istanza di remissione in termini sia diretta al recupero di attività di tipo assertivo, ossia a formulare eccezioni ovvero a prendere specifica posizione in ordine ai fatti indicati dalla controparte, ovvero di tipo probatorio, ossia a produrre documenti nuovi o a chiedere l'assunzione di prove costituende.
3 Il duplice profilo di indeterminatezza dell'istanza impedisce, infine, di valutare il rapporto eziologico tra i fatti dedotti a suo fondamento (il tardivo e incolpevole ricorso all'ausilio di un difensore) e l'impossibilità di svolgere l'attività oggetto dell'istanza (non determinata).
Stante l'infondatezza dell'eccezione di rito e l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini, è possibile procedere ad esaminare il merito della domanda.
2. Sulla domanda dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inefficace l'atto del 14 dicembre 2023 con cui aveva ceduto in favore del proprio figlio, il Controparte_1 Controparte_2 credito vantato nei confronti di Controparte_3 invocando l'art. 2901 c.c., a mente del quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni di credito.
L'azione revocatoria ha dunque funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla successiva ed eventuale fase esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/04/2003, n. 5455, rv. 561956). Tale
funzione si attua rendendo possibile la realizzazione del diritto di credito mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni, al fine di ovviare al pregiudizio che l'attività dispositiva del debitore abbia arrecato alle ragioni del creditore, intesa come possibilità di trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore stesso.
Lo scopo dell'azione è perciò quello di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza si sia ridotta per effetto dell'atto dispositivo del debitore.
Ai sensi della norma, l'atto assunto come dannoso deve essere revocato allorché il creditore dimostri che il debitore conosceva il pregiudizio che esso arrecava alle sue ragioni o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
laddove l'atto abbia natura onerosa, occorre, altresì che anche il terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione.
2.1. Sulla legittimazione attiva.
La legittimazione a proporre la domanda di revocatoria ordinaria spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico: l'art. 2901 c.c. stabilisce espressamente che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
La giurisprudenza, a sua volta, osservando che il diritto di agire è espressamente attribuito anche nel caso in cui il credito sia eventuale (in quanto sottoposto a termine o a condizione), concede l'azione pure nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giu diziale (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/05/2023, n. 15275, rv. 667996-01; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 19/02/2020, n. 4212, rv. 657295-01).
Sul punto, i ricorrenti hanno evocato, quale fonte della propria legittimazione attiva, il credito vantato nei confronti di per il versamento di euro 20.000,00 a fronte di un contratto nullo, come Controparte_1 accertato dalla sentenza n. 14/2022 del Tribunale di Prato.
L'accertamento giudiziale del credito è sufficiente a fondare la legittimazione attiva degli attori, nonostante sia stato interposto appello, considerato che la ragione di credito, nell'ambito dell'azione revocatoria
4 costituisce mero “titolo di legittimazione dell'azione revocatoria” e, pertanto, il Giudice non deve accertarne, sia pure incidentalmente, la ricorrenza, limitandosi a verificare in via principale la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud. 07/11/2019, 19-02-2020,
n. 4212).
A tal proposito, va rammentato come la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, abbia escluso che tra il procedimento pendente per l'accertamento del credito e quello introdotto ex art. 2901 c.c. a tutela di quest'ultimo non ricorra un rapporto tale da giustificare la sospensione del secondo ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 04/12/2003, 18-05-2004, n. 9440).
Si è osservato, infatti, che “la diversa disciplina che il codice del 1942 ha assegnato all'azione revocatoria con l'art. 2901 c.c., rispetto alla formulazione dell'art. 1235 del codice del 1865, ben si inquadra nell'indirizzo
normativo del legislatore del 1942, che volle rafforzare la posizione del creditore, intervenendo sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.), sulla solidarietà passiva presunta per legge (art. 1294 c.c.)
ed infine proprio sulla revocatoria ordinaria, modificando la precedente disciplina in due punti fondamentali: sia ritenendo, da un lato condizione necessaria e sufficiente, per l'esercizio dell'azione revocatoria, la mera
scientia fraudis, e non più la prava intenzione in frode del creditore, sia legittimando, da altro la to, anche i creditori meramente eventuali come quelli titolari di un credito soggetto a condizione. Si rileva ancora, nella pronuncia, che da quest'ultimo riconoscimento discende che la tutela ordinamentale è diretta a favore non solo del titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche dei creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.. […] proprio in ragione della finalità di rafforzamento della tutela del creditore perseguita dall'art. 2901 c.c., sul rilievo che il titolare di crediti soggetti a condizione sospensiva è un creditore eventuale, potenziale, titolare di una aspettativa, è apparsa legittima, mediante lettura estensiva della norma, l'equiparazione di tale situazione alla fattispecie nella quale la pretesa creditoria è destinata a concretizzarsi in dipendenza della evoluzione, secondo determinate previsioni normative, di una situazione, quale è, ad esempio, quella del fideiussore coobbligato in solido con il garantito per il credito da far valere in via di regresso, nel caso che il debitore principale non adempia ed il creditore abbia escusso il garante, o quella del garantito verso il fideiussore, che è solo eventuale sino a quando il debitore principale non è divenuto inadempiente. E se è consentita siffatta lettura estensiva, come del resto riconosce la sent. n. 10414/01, nel senso della legittimazione anche del creditore eventuale, nell'ambito di una fattispecie suscettiva di evoluzione secondo previsione normativa, non è scorretta, in quanto costituisce solo una ulteriore progressione della medesima linea interpretativa, la riconduzione nella figura del credito eventuale anche della ipotesi del "credito litigioso", sia nel caso in cui questo trae origine da un negozio e sia controverso (come nel caso considerato dalla sent. n. 5178/77), sia nel caso in cui tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito
(contrattuale o extracontrattuale) dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (come nel caso considerato dalle sentenze n. 1712/98 e n. 14166/01)” (ibidem).
5 Ne discende che al giudice della revocatoria non compete alcun accertamento in ordine all'effettiva ricorrenza del credito, dovendosi egli limitare a verificare la legittimazione attiva dell'attore, sulla base della non manifesta pretestuosità della ragione creditoria invocata.
È chiaro, per quel che qui interessa, che il riconoscimento giudiziale del credito, sia pure con sentenza di prime cure oggetto di gravame, esclude la pretestuosità dell'azione revocatoria, rendendola ammissibile.
2.2. Sull'integrità del contraddittorio.
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata da
[...] sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta anche nei confronti del debitore CP_1 ceduto, poiché non ricorre nell'ipotesi in esame la fattispecie del litisconsorzio necessario.
Va premesso che i presupposti del litisconsorzio necessario si individuano, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2900 e azione surrogatoria), sulla base della situazione sostanziale dedotta in giudizio, allorché questa abbia natura plurisoggettiva e debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, sul presupposto che la sentenza che non avesse effetti nei confronti di tutti sarebbe inutiliter data (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454)
Si sottolinea, in merito che: “la funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti”
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/03/2004, n. 4714, rv. 570877).
Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente è diretta ad ottenere l'inefficacia della cessione di credito operata dal proprio debitore in favore di di un terzo. Come noto, la cessione di credito è un contratto che non coinvolge il debitore ceduto, sebbene il nuovo creditore abbia l'onere di rendere il trasferimento opponibile a quest'ultimo, al fine di evitare l'efficacia liberatoria dei pagamenti eventualmente effettuati nei confronti del cedente successivamente alla cessione.
Ne discende che il rapporto oggetto di causa interessa il creditore, legittimato ad ottenere l'inefficacia dell'atto,
e le parti di quest'ultimo, ossia il cedente e il cessionario, senza che la mancata evocazione in giudizio del debitore ceduto possa inficiare l'integrità del contraddittorio o l'utilità della pronuncia.
2.3. Sull'astratta revocabilità della cessione.
L'art. 2901, co. 3 c.c. esclude la revocabilità gli atti di adempimento di debiti scaduti.
Sul punto, l'atto di cessione oggetto della domanda enuncia una causa onerosa, essendo stato stipulato al dichiarato scopo di estinguere pregresse ragioni di credito vantante dal cessionario nei confronti del cedente.
Parte attrice ha dunque eccepito la simulazione relativa oggettiva, quanto alla causa del trasferimento, osservando come sia poco credibile che un soggetto di poco più di trent'anni possa vantare un credito di
40.000,00 euro nei confronti del padre.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il fenomeno della simulazione si risolve in uno schema procedimentale unitario, da ricondurre all' “apparenza negoziale”, di talché l'incontro tra le volontà dei contraenti finisce per dar vita ad un assetto di interessi diverso da quello palesato dalla fattispecie negoziale apparente. Va escluso, dunque, sotto il profilo strutturale, che il fenomeno rientri nel terreno di elezione delle invalidità contrattuali o del collegamento negoziale, in quanto la divergenza
6 tra dichiarazione ed effetti si realizza mediante una fattispecie negoziale unitaria, valida ed efficace, di cui l'apparenza del negozio dissimulato costituisce l'effetto (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., ud. 10/07/2020, 06 -11-
2020, n. 24950)
Il codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414
c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.).
Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura,
l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Nel caso in esame è in discussione la natura onerosa dell'atto impugnato ed essendo la simulazione relativa oggettiva eccepita da terzi estranei ad esso, la prova può essere fornita ex art. 1417 c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224;
Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858; Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404) di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).
Nel caso che ci occupa, va innanzitutto valorizzato come i prestiti da cui hanno avuto origine le ragioni di credito da estinguere mediante la cessione di credito non siano stati neanche sommariamente descritti nell'atto, se non quanto al loro complessivo ammontare, di talché il titolo della pretesa vantata da Controparte_2 ei confronti del padre non è affatto individuabile e risulta del tutto indeterminato.
[...]
Dagli atti di causa, e, in particolare, dalle difese dei resistenti, poi, non risultano elementi che consentano di superare tale indeterminatezza.
Si osserva, poi, come le parti abbiano previsto un termine eccessivamente lungo, pari a sette anni, per l'esercizio, in caso di inadempimento del ceduto, delle presunte ragioni di credito vantate dal cessionario.
Di talché risulta evidente come il creditore non abbia un interesse immediato all'estinzione del proprio credito;
ciononostante, le parti si sono affrettate a concludere il contratto di cessione solo dopo pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza di appello che ha condannato la ceduta nei confronti del cedente.
Se ne trae che la causa dell'atto sia differente rispetto a quella richiamata e corrisponda effettivamente all'esigenza di sottrarre all'azione esecutiva dei creditori il credito vantato nei confronti di terzi , venendo, dunque, in rilievo un trasferimento a titolo gratuito.
L'esistenza di una comune intenzione delle parti in tal senso è rafforzata dallo strettissimo rapporto di parentela che le avvince (doc. 6 parte ricorrente).
Alla luce degli elementi a disposizione del Tribunale e tenuto conto anche delle difese delle parti resistenti, che non hanno offerto alcun elemento in grado di smentire la tesi dei ricorrenti (ad esempio indicando, anche sommariamente, le ragioni di credito vantate da nei confronti di Controparte_1 CP_2
7 , la causa onerosa indicata nell'atto di cessione deve ritenersi meramente simulata, trattandosi, CP_1 in realtà, di atto a titolo gratuito.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che si sottrae all'ambito applicativo della revocatoria ordinaria solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, e non dovuto, come la datio in solutum (ossia, nel caso in esame, mediante la cessione di un credito a titolo di adempimento), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, la quale è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (v. Cass. civ.
Sez. II, Ord., ud. 12/03/2024, 14-05-2024, n. 13227; Cass. civ. Sez. III, Ord., ud. 16/12/2019, 19-02-2020, n.
4244; Cass. n. 26927/2017; Cass. n. 28981/2008). Onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., ud.
03/10/2017, 14-11-2017, n. 26927).
Tuttavia, laddove l'azione revocatoria sia stata attivata da un soggetto diverso da una procedura fallimentare, il creditore è ammesso a dimostrare l'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Ord., ud. 16/12/2019, 19-02-2020, n. 4244); nel caso di specie, però, tale prova non è stata data né offerta.
2.4. Sul presupposto oggettivo.
Ricorre, poi, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal rischio che, per effetto dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
L'accertamento dell'eventus damni, dunque, non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26310, rv. 662500 -03).
Al contrario, non ricorre l'eventus damni allorché il convenuto in revocatoria dimostri che l'atto impugnato non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, in ragione di ampie disponibilità patrimoniali
(cfr., Cass. civ. Sez. II Sent., 03/02/2015, n. 1902, rv. 634175).
Nel caso di specie, è evidente che la cessione di una ragione di credito che venga in tal modo sottratta all'azione esecutiva è idonea a rendere più incerta e difficile la soddisfazione dei creditori e, d'altro canto, non risulta che le disponibilità patrimoniali del debitore cedente, il quale ha l'onere di darne la prova, siano tali da escludere il pregiudizio.
2.5. Il presupposto soggettivo.
Venendo a trattare l'aspetto soggettivo, va subito specificato che l'atto di cessione deve essere considerato successivo al sorgere del credito, il quale ha origine dal versamento indebito effettuato il 24 novembre 2010
(v. documento 1 parte ricorrente: “-che a fronte di tale impegno, gli attori si erano obbligati a versare in favore del il complessivo importo di € 45.000,00, corrispondente al valore della quota del CP_1
8 terreno; - che in data 24.11.2010 avevano versato la somma di € 20.000,00 ed il veva rilasciato CP_1 in calce ad una copia del contratto una ricevuta con la quale dichiarava di percepire la somma sopra indicata”).
Avendo l'atto impugnato natura gratuita, come visto, ne consegue, poi, che, ai fini della sua revocabilità, è sufficiente la scientia fraudis del solo debitore, ossia la consapevolezza della lesività dell'atto per le ragioni dei creditori: la legge richiede che il debitore sia consapevole del fatto che la sua iniziativa negoziale determina per il creditore il rischio di perdere o diminuire la garanzia patrimoniale, vale a dire l'impossibilità o la difficoltà di soddisfare pienamente il suo diritto in sede di espropriazione forzata in caso di inadempimento.
Non si richiede, quindi, che il debitore abbia la specifica intenzione di nuocere al creditore, ma semplicemente che si renda conto di tale eventualità.
L'elemento soggettivo risulta non solo dalla sentenza di condanna emessa nei confronti di
[...] da cui si trae la consapevolezza del debitore circa l'esistenza e l'entità del credito, ma anche CP_1 dalle considerazioni che precedono circa la simulazione della causa della cessione.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per la revoca dell'atto impugnato.
Deve, dunque, essere dichiarato inefficace nei confronti di , e Parte_1 Parte_3
l'atto di cessione di credito del 14 dicembre 2023. Parte_2
Nell'ambito del rapporto processuale tra i ricorrenti e le spese del giudizio devono Controparte_1 essere poste a carico del soccombente. Le stesse si liquidano in euro 5.261,00, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e della fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre ad esborsi, per euro 545,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Possono invece essere compensate integralmente le spese di lite nell'ambito del rapporto tra i ricorrenti e
[...]
considerato che quest'ultimo non si è opposto all'accoglimento della Controparte_2 domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inefficace nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
'atto di cessione di credito del 14 dicembre 2023 stipulato tra e Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2. CONDANNA a rifondere in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.261,00 per Parte_3 Parte_2
9 onorari e in euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
3. DICHIARA compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e
[...]
Controparte_2
Prato, 30/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 386 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies e art. 281-terdecies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Tommaso Soldi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Controparte_1 C.F._4
Capetta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'Avv. Francesco Mattii ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, con ordinanza provvisoriamente esecutiva per le ragioni di cui in parte motiva nel presente ricorso, dichiarare inefficace nei confronti dei Sigg.ri Parte_2
e , l'atto di cessione del credito stipulato tra il Sig. ed il Parte_3 Parte_1 Controparte_1 figlio, Sig. in data 14/12/23 e notificato ai ricorrenti in data 29/12/23. Con vittoria di Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 Per “Accertare la nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 7 c.p.c. e Controparte_1
164 comma 1 c.p.c., del ricorso ex adverso notificato per mancato avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. - AI sensi dell'art. 294 c.p.c. rimettere in termini il sig. onde consentirgli la tempestiva costituzione nei termini Controparte_1 di cui all'art. 281 undecies c.p.c., costituzione tempestiva impedita dal mancato avvertimento previsto dal n. 7 dell'art.
163 c.p.c. e dalla conseguente mancata consegna tempestiva dell'atto ricevuto al sottoscritto legale. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Per “Tutto ciò premesso, l'esponente si rimette a giustizia. Con Controparte_2 osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, e hanno adito l'intestato tribunale nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_2
e di al fine di sentir dichiarare inefficace nei Controparte_1 Controparte_2 propri riguardi l'atto del 14 dicembre 2023 con cui il primo aveva ceduto al secondo il credito vantato nei confronti di Controparte_3
A fondamento della domanda, ha allegato che: con sentenza n. 14/2022 del 15 gennaio 2022 il Tribunale di
Prato aveva condannato a pagare in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e l'importo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 25 luglio 2019 Parte_3 Parte_2
e spese di lite, a fronte di un credito restitutorio vantato dagli odierni ricorrenti;
contro tale pronuncia era stato interposto appello e la prima udienza era stata fissata per il 9 aprile 2024; successivamente i ricorrenti erano venuti a conoscenza che era titolare di un credito di euro 3 6.000,00 nei confronti di Controparte_1 in forza della sentenza n. 2507/2023 Controparte_3 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze;
il 29 dicembre 2024, , in qualità di socio Parte_1 accomandatario della società debitrice, aveva ricevuto la raccomandata con cui gli Controparte_1 aveva notificato la cessione del credito in favore del figlio a titolo di saldo di Controparte_2 precedenti ragioni creditorie vantate da quest'ultimo. si è costituito per l'udienza del 9 luglio 2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso, Controparte_1 la nullità della vocatio in ius e la carenza di integrità del contraddittorio. Parte ricorrente ha chiesto un termine per replicare e all'udienza dell'8 ottobre 2024 il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Controparte_2
Quest'ultimo si è costituito con comparsa del 20 dicembre 2024, senza opporsi all'accoglimento della domanda dei ricorrenti.
All'udienza del 30 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-bis, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, ma, su istanza di il quale ha documentato di non aver potuto Controparte_1 fruire del collegamento telematico per ragioni a sé non imputabili, con ordinanza del 31 dicembre 2024 ha rimesso la causa sul ruolo. All'udienza del 29 gennaio 2025, nessuno è comparso per Controparte_2 mentre parte ricorrente e hanno rassegnato le proprie conclusioni
[...] Controparte_1
2 come in epigrafe e discusso oralmente la causa. Il Giudice ha, dunque, trattenuto il procedimento in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
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1. Sull'ammissibilità della domanda. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda, sul presupposto Controparte_1 che la stessa sia stata veicolata mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nonostante tale disposizione non risultasse più vigente al momento del deposito.
L'eccezione non merita accoglimento, sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 10/07/2003, n.
10840), in virtù del quale il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte e dalla qualificazione da quest'ultima attribuita all'atto processuale in cui la domanda è contenuta.
In tal senso, la domanda di parte ricorrente, provvista di tutti gli elementi di cui all'art. 281 -undecies c.p.c., deve ritenersi ritualmente formulata ed ammissibile, nonostante la qualificazione formale del ricorso, operata dalla stessa parte ricorrente, alla luce del previgente art. 702-bis c.p.c.
A tal proposito, parte resistente sottolinea, altresì, che l'atto introduttivo del giudizio difetta dell'avvertimento circa l'obbligatorietà della difesa tecnica e circa la possibilità di avvalersi del beneficio del gratuito patrocinio.
Il vizio evidenziato, però, attenendo alla vocatio in ius, risulta essere stato sanato dalla costituzione del resistente e dalla rinnovazione della prima udienza ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Risulta, del resto, inammissibile l'istanza di diretta ad ottenere un nuovo termine per Controparte_1 depositare la propria costituzione, sul presupposto che la mancata indicazione circa l'obbligatorietà della difesa tecnica gli avrebbe impedito di rivolgersi tempestivamente ad un difensore.
Va premesso che l'istituto della rimessione in termini, oggi disciplinato in via generale dall'art. 153, co. 2,
c.p.c., consente all'istante di recuperare un'attività impedita dalla maturazione delle preclusioni processuali, dovuta a causa a sé non imputabile. Il fondamento dell'istituto è dunque rappresentato dall'assenza di colpa della parte istante, la quale ha perso la possibilità di esercitare uno specifico potere processuale a causa dell'intervento di una decadenza dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in esame, l'istanza è formulata irritualmente, innanzitutto, per la mancanza di indicazioni circa il momento in cui il a effettivamente preso contatti con un avvocato, rendendo impossibile per CP_1 il Tribunale valutare la ricorrenza dei presupposti in fatto della richiesta, ossia la nomina tardiva di un difensore.
In secondo luogo, si osserva che il costituitosi per la prima udienza del 9 luglio 2024, non ha CP_1 descritto, neanche sommariamente, quali attività gli sarebbero state precluse a causa della tardiva attivazione della difesa tecnica, cosicché non è chiaro se l'istanza di remissione in termini sia diretta al recupero di attività di tipo assertivo, ossia a formulare eccezioni ovvero a prendere specifica posizione in ordine ai fatti indicati dalla controparte, ovvero di tipo probatorio, ossia a produrre documenti nuovi o a chiedere l'assunzione di prove costituende.
3 Il duplice profilo di indeterminatezza dell'istanza impedisce, infine, di valutare il rapporto eziologico tra i fatti dedotti a suo fondamento (il tardivo e incolpevole ricorso all'ausilio di un difensore) e l'impossibilità di svolgere l'attività oggetto dell'istanza (non determinata).
Stante l'infondatezza dell'eccezione di rito e l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini, è possibile procedere ad esaminare il merito della domanda.
2. Sulla domanda dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inefficace l'atto del 14 dicembre 2023 con cui aveva ceduto in favore del proprio figlio, il Controparte_1 Controparte_2 credito vantato nei confronti di Controparte_3 invocando l'art. 2901 c.c., a mente del quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni di credito.
L'azione revocatoria ha dunque funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla successiva ed eventuale fase esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/04/2003, n. 5455, rv. 561956). Tale
funzione si attua rendendo possibile la realizzazione del diritto di credito mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni, al fine di ovviare al pregiudizio che l'attività dispositiva del debitore abbia arrecato alle ragioni del creditore, intesa come possibilità di trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore stesso.
Lo scopo dell'azione è perciò quello di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza si sia ridotta per effetto dell'atto dispositivo del debitore.
Ai sensi della norma, l'atto assunto come dannoso deve essere revocato allorché il creditore dimostri che il debitore conosceva il pregiudizio che esso arrecava alle sue ragioni o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
laddove l'atto abbia natura onerosa, occorre, altresì che anche il terzo contraente fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione.
2.1. Sulla legittimazione attiva.
La legittimazione a proporre la domanda di revocatoria ordinaria spetta al creditore, quale soggetto attivo di un rapporto obbligatorio in senso tecnico: l'art. 2901 c.c. stabilisce espressamente che il credito può essere soggetto a condizione o a termine, quindi non ancora giuridicamente esigibile.
La giurisprudenza, a sua volta, osservando che il diritto di agire è espressamente attribuito anche nel caso in cui il credito sia eventuale (in quanto sottoposto a termine o a condizione), concede l'azione pure nel caso di credito litigioso o di aspettativa di credito in corso di accertamento giu diziale (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/05/2023, n. 15275, rv. 667996-01; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 19/02/2020, n. 4212, rv. 657295-01).
Sul punto, i ricorrenti hanno evocato, quale fonte della propria legittimazione attiva, il credito vantato nei confronti di per il versamento di euro 20.000,00 a fronte di un contratto nullo, come Controparte_1 accertato dalla sentenza n. 14/2022 del Tribunale di Prato.
L'accertamento giudiziale del credito è sufficiente a fondare la legittimazione attiva degli attori, nonostante sia stato interposto appello, considerato che la ragione di credito, nell'ambito dell'azione revocatoria
4 costituisce mero “titolo di legittimazione dell'azione revocatoria” e, pertanto, il Giudice non deve accertarne, sia pure incidentalmente, la ricorrenza, limitandosi a verificare in via principale la non manifesta pretestuosità del titolo invocato a legittimazione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., ud. 07/11/2019, 19-02-2020,
n. 4212).
A tal proposito, va rammentato come la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, abbia escluso che tra il procedimento pendente per l'accertamento del credito e quello introdotto ex art. 2901 c.c. a tutela di quest'ultimo non ricorra un rapporto tale da giustificare la sospensione del secondo ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 04/12/2003, 18-05-2004, n. 9440).
Si è osservato, infatti, che “la diversa disciplina che il codice del 1942 ha assegnato all'azione revocatoria con l'art. 2901 c.c., rispetto alla formulazione dell'art. 1235 del codice del 1865, ben si inquadra nell'indirizzo
normativo del legislatore del 1942, che volle rafforzare la posizione del creditore, intervenendo sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.), sulla solidarietà passiva presunta per legge (art. 1294 c.c.)
ed infine proprio sulla revocatoria ordinaria, modificando la precedente disciplina in due punti fondamentali: sia ritenendo, da un lato condizione necessaria e sufficiente, per l'esercizio dell'azione revocatoria, la mera
scientia fraudis, e non più la prava intenzione in frode del creditore, sia legittimando, da altro la to, anche i creditori meramente eventuali come quelli titolari di un credito soggetto a condizione. Si rileva ancora, nella pronuncia, che da quest'ultimo riconoscimento discende che la tutela ordinamentale è diretta a favore non solo del titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche dei creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.. […] proprio in ragione della finalità di rafforzamento della tutela del creditore perseguita dall'art. 2901 c.c., sul rilievo che il titolare di crediti soggetti a condizione sospensiva è un creditore eventuale, potenziale, titolare di una aspettativa, è apparsa legittima, mediante lettura estensiva della norma, l'equiparazione di tale situazione alla fattispecie nella quale la pretesa creditoria è destinata a concretizzarsi in dipendenza della evoluzione, secondo determinate previsioni normative, di una situazione, quale è, ad esempio, quella del fideiussore coobbligato in solido con il garantito per il credito da far valere in via di regresso, nel caso che il debitore principale non adempia ed il creditore abbia escusso il garante, o quella del garantito verso il fideiussore, che è solo eventuale sino a quando il debitore principale non è divenuto inadempiente. E se è consentita siffatta lettura estensiva, come del resto riconosce la sent. n. 10414/01, nel senso della legittimazione anche del creditore eventuale, nell'ambito di una fattispecie suscettiva di evoluzione secondo previsione normativa, non è scorretta, in quanto costituisce solo una ulteriore progressione della medesima linea interpretativa, la riconduzione nella figura del credito eventuale anche della ipotesi del "credito litigioso", sia nel caso in cui questo trae origine da un negozio e sia controverso (come nel caso considerato dalla sent. n. 5178/77), sia nel caso in cui tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito
(contrattuale o extracontrattuale) dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (come nel caso considerato dalle sentenze n. 1712/98 e n. 14166/01)” (ibidem).
5 Ne discende che al giudice della revocatoria non compete alcun accertamento in ordine all'effettiva ricorrenza del credito, dovendosi egli limitare a verificare la legittimazione attiva dell'attore, sulla base della non manifesta pretestuosità della ragione creditoria invocata.
È chiaro, per quel che qui interessa, che il riconoscimento giudiziale del credito, sia pure con sentenza di prime cure oggetto di gravame, esclude la pretestuosità dell'azione revocatoria, rendendola ammissibile.
2.2. Sull'integrità del contraddittorio.
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata da
[...] sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta anche nei confronti del debitore CP_1 ceduto, poiché non ricorre nell'ipotesi in esame la fattispecie del litisconsorzio necessario.
Va premesso che i presupposti del litisconsorzio necessario si individuano, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2900 e azione surrogatoria), sulla base della situazione sostanziale dedotta in giudizio, allorché questa abbia natura plurisoggettiva e debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, sul presupposto che la sentenza che non avesse effetti nei confronti di tutti sarebbe inutiliter data (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454)
Si sottolinea, in merito che: “la funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti”
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/03/2004, n. 4714, rv. 570877).
Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente è diretta ad ottenere l'inefficacia della cessione di credito operata dal proprio debitore in favore di di un terzo. Come noto, la cessione di credito è un contratto che non coinvolge il debitore ceduto, sebbene il nuovo creditore abbia l'onere di rendere il trasferimento opponibile a quest'ultimo, al fine di evitare l'efficacia liberatoria dei pagamenti eventualmente effettuati nei confronti del cedente successivamente alla cessione.
Ne discende che il rapporto oggetto di causa interessa il creditore, legittimato ad ottenere l'inefficacia dell'atto,
e le parti di quest'ultimo, ossia il cedente e il cessionario, senza che la mancata evocazione in giudizio del debitore ceduto possa inficiare l'integrità del contraddittorio o l'utilità della pronuncia.
2.3. Sull'astratta revocabilità della cessione.
L'art. 2901, co. 3 c.c. esclude la revocabilità gli atti di adempimento di debiti scaduti.
Sul punto, l'atto di cessione oggetto della domanda enuncia una causa onerosa, essendo stato stipulato al dichiarato scopo di estinguere pregresse ragioni di credito vantante dal cessionario nei confronti del cedente.
Parte attrice ha dunque eccepito la simulazione relativa oggettiva, quanto alla causa del trasferimento, osservando come sia poco credibile che un soggetto di poco più di trent'anni possa vantare un credito di
40.000,00 euro nei confronti del padre.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il fenomeno della simulazione si risolve in uno schema procedimentale unitario, da ricondurre all' “apparenza negoziale”, di talché l'incontro tra le volontà dei contraenti finisce per dar vita ad un assetto di interessi diverso da quello palesato dalla fattispecie negoziale apparente. Va escluso, dunque, sotto il profilo strutturale, che il fenomeno rientri nel terreno di elezione delle invalidità contrattuali o del collegamento negoziale, in quanto la divergenza
6 tra dichiarazione ed effetti si realizza mediante una fattispecie negoziale unitaria, valida ed efficace, di cui l'apparenza del negozio dissimulato costituisce l'effetto (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., ud. 10/07/2020, 06 -11-
2020, n. 24950)
Il codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414
c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.).
Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura,
l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
Nel caso in esame è in discussione la natura onerosa dell'atto impugnato ed essendo la simulazione relativa oggettiva eccepita da terzi estranei ad esso, la prova può essere fornita ex art. 1417 c.c., per presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale.
In tema di prova per presunzioni della simulazione, nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224;
Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858; Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2001, n. 1404) di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).
Nel caso che ci occupa, va innanzitutto valorizzato come i prestiti da cui hanno avuto origine le ragioni di credito da estinguere mediante la cessione di credito non siano stati neanche sommariamente descritti nell'atto, se non quanto al loro complessivo ammontare, di talché il titolo della pretesa vantata da Controparte_2 ei confronti del padre non è affatto individuabile e risulta del tutto indeterminato.
[...]
Dagli atti di causa, e, in particolare, dalle difese dei resistenti, poi, non risultano elementi che consentano di superare tale indeterminatezza.
Si osserva, poi, come le parti abbiano previsto un termine eccessivamente lungo, pari a sette anni, per l'esercizio, in caso di inadempimento del ceduto, delle presunte ragioni di credito vantate dal cessionario.
Di talché risulta evidente come il creditore non abbia un interesse immediato all'estinzione del proprio credito;
ciononostante, le parti si sono affrettate a concludere il contratto di cessione solo dopo pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza di appello che ha condannato la ceduta nei confronti del cedente.
Se ne trae che la causa dell'atto sia differente rispetto a quella richiamata e corrisponda effettivamente all'esigenza di sottrarre all'azione esecutiva dei creditori il credito vantato nei confronti di terzi , venendo, dunque, in rilievo un trasferimento a titolo gratuito.
L'esistenza di una comune intenzione delle parti in tal senso è rafforzata dallo strettissimo rapporto di parentela che le avvince (doc. 6 parte ricorrente).
Alla luce degli elementi a disposizione del Tribunale e tenuto conto anche delle difese delle parti resistenti, che non hanno offerto alcun elemento in grado di smentire la tesi dei ricorrenti (ad esempio indicando, anche sommariamente, le ragioni di credito vantate da nei confronti di Controparte_1 CP_2
7 , la causa onerosa indicata nell'atto di cessione deve ritenersi meramente simulata, trattandosi, CP_1 in realtà, di atto a titolo gratuito.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che si sottrae all'ambito applicativo della revocatoria ordinaria solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, e non dovuto, come la datio in solutum (ossia, nel caso in esame, mediante la cessione di un credito a titolo di adempimento), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, la quale è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (v. Cass. civ.
Sez. II, Ord., ud. 12/03/2024, 14-05-2024, n. 13227; Cass. civ. Sez. III, Ord., ud. 16/12/2019, 19-02-2020, n.
4244; Cass. n. 26927/2017; Cass. n. 28981/2008). Onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., ud.
03/10/2017, 14-11-2017, n. 26927).
Tuttavia, laddove l'azione revocatoria sia stata attivata da un soggetto diverso da una procedura fallimentare, il creditore è ammesso a dimostrare l'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Ord., ud. 16/12/2019, 19-02-2020, n. 4244); nel caso di specie, però, tale prova non è stata data né offerta.
2.4. Sul presupposto oggettivo.
Ricorre, poi, l'eventus damni, rappresentato dal pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dal rischio che, per effetto dell'atto impugnato, il patrimonio del debitore divenga incapiente o intervenga una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa dello stesso che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 25/09/2019, n. 23907 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/06/2019, n. 16221, rv. 654318-01).
L'accertamento dell'eventus damni, dunque, non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26310, rv. 662500 -03).
Al contrario, non ricorre l'eventus damni allorché il convenuto in revocatoria dimostri che l'atto impugnato non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, in ragione di ampie disponibilità patrimoniali
(cfr., Cass. civ. Sez. II Sent., 03/02/2015, n. 1902, rv. 634175).
Nel caso di specie, è evidente che la cessione di una ragione di credito che venga in tal modo sottratta all'azione esecutiva è idonea a rendere più incerta e difficile la soddisfazione dei creditori e, d'altro canto, non risulta che le disponibilità patrimoniali del debitore cedente, il quale ha l'onere di darne la prova, siano tali da escludere il pregiudizio.
2.5. Il presupposto soggettivo.
Venendo a trattare l'aspetto soggettivo, va subito specificato che l'atto di cessione deve essere considerato successivo al sorgere del credito, il quale ha origine dal versamento indebito effettuato il 24 novembre 2010
(v. documento 1 parte ricorrente: “-che a fronte di tale impegno, gli attori si erano obbligati a versare in favore del il complessivo importo di € 45.000,00, corrispondente al valore della quota del CP_1
8 terreno; - che in data 24.11.2010 avevano versato la somma di € 20.000,00 ed il veva rilasciato CP_1 in calce ad una copia del contratto una ricevuta con la quale dichiarava di percepire la somma sopra indicata”).
Avendo l'atto impugnato natura gratuita, come visto, ne consegue, poi, che, ai fini della sua revocabilità, è sufficiente la scientia fraudis del solo debitore, ossia la consapevolezza della lesività dell'atto per le ragioni dei creditori: la legge richiede che il debitore sia consapevole del fatto che la sua iniziativa negoziale determina per il creditore il rischio di perdere o diminuire la garanzia patrimoniale, vale a dire l'impossibilità o la difficoltà di soddisfare pienamente il suo diritto in sede di espropriazione forzata in caso di inadempimento.
Non si richiede, quindi, che il debitore abbia la specifica intenzione di nuocere al creditore, ma semplicemente che si renda conto di tale eventualità.
L'elemento soggettivo risulta non solo dalla sentenza di condanna emessa nei confronti di
[...] da cui si trae la consapevolezza del debitore circa l'esistenza e l'entità del credito, ma anche CP_1 dalle considerazioni che precedono circa la simulazione della causa della cessione.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per la revoca dell'atto impugnato.
Deve, dunque, essere dichiarato inefficace nei confronti di , e Parte_1 Parte_3
l'atto di cessione di credito del 14 dicembre 2023. Parte_2
Nell'ambito del rapporto processuale tra i ricorrenti e le spese del giudizio devono Controparte_1 essere poste a carico del soccombente. Le stesse si liquidano in euro 5.261,00, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 (considerato che in tema di azione revocatoria le spese devono essere liquidate in base al credito per il quale si agisce - v. art. 5, co. 1, D.M. 55/2014), con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e della fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre ad esborsi, per euro 545,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Possono invece essere compensate integralmente le spese di lite nell'ambito del rapporto tra i ricorrenti e
[...]
considerato che quest'ultimo non si è opposto all'accoglimento della Controparte_2 domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inefficace nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
'atto di cessione di credito del 14 dicembre 2023 stipulato tra e Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2. CONDANNA a rifondere in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.261,00 per Parte_3 Parte_2
9 onorari e in euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
3. DICHIARA compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e
[...]
Controparte_2
Prato, 30/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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