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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 30 luglio 2024
Da
, C.F. , nato a [...] il 13,08,1969 e residente in Parte_1 C.F._1
Majano (UD), Piazza Dante Alighieri n. 10, rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, come da procura alle liti depositata telematicamente unitamente al presente atto dall'avv.
Mariastefania Dal Pin (CF – del C.F._2 Email_1 foro di Udine con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultima in Udine, Vicolo dello
Schioppettino, n. 3 e domicilio digitale presso l'indirizzo pec della medesima
Email_1
appellante
Contro
P.IVA. e C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in 33010 Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli, con avv.ti avv.ti Francesca Masso (C.F. ; PEC: C.F._3
fax: 045.8031355) e Luca Montemezzo (C.F. Email_2 ; PEC: fax: 045.8031355) del C.F._4 Email_3
Foro di Verona, procuratori di P.IVA e C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, corrente in 33010 Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli, in forza di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, con domicilio eletto presso la sede di con dichiarazione di Controparte_1
voler ricevere ogni comunicazione e notificazione ai seguenti indirizzi PEC:
, Email_2 Email_3
appellata
appello avverso la sentenza N. 27/2024 (N. 880/2022 R.G.), PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE
DI UDINE, SEZIONE LAVORO, IN DATA 30.01.2024 E DEPOSITATA IN PARI DATA
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, accertata la fondatezza di tutti i motivi di appello riportati in fatto e diritto, riformare la sentenza n.
27/2024 (n. 880/2022 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine, sezione lavoro, in data 31.01.2024
e per l'effetto disporre la rimessione della causa in istruttoria ed accogliere le domande proposte in primo grado dal sig. e di seguito riportate: Parte_1
“In via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al sig. e, per l'effetto, ordinare alla in Controparte_2 Controparte_1
persona dei suo legale rappresentante pro tempore, la reintegra del sig. nel posto Parte_1
di lavoro e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.418,51 netti come da busta paga depositata in atti, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o, comunque, nella misura massima per le causali di cui al presente ricorso, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre al risarcimento del danno extrapatrimoniale (morale e alla reputazione) da quantificarsi in via equitativa tra un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con versamento degli oneri a carico dell'azienda.
In subordine: qualora il sig. non venga reintegrato nelle proprie mansioni da parte dell'azienda, che la Parte_1
stessa venga condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e alla reputazione partiti dal ricorrente, quantificabili in via equitativa da questo giudice tra un minimo di dodici mensilità ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al netto degli eventuali oneri, che dovranno essere versati dall'azienda.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado.
Per parte appellata: per le causali di cui in parte espositiva, respingersi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
In via istruttoria, si produce doc. 1 Sentenza impugnata doc. 2 Ricorso in appello notificato doc. 3 Fascicolo di primo grado compensi d'avvocato liquidati in favore dell'appellata nella misura di cui al DM 55/2014, oltre IVA,
CPA 4% e Rimborso Spese Generali nella misura del 15%, aumentati ex art. 96, comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine all'esito dell'istruttoria orale e documentale, rigettava l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento disciplinare Parte_1
intimatogli in data 26 aprile 2022 dalla società di cui era stato dipendente come Controparte_1
operaio dal 7 aprile 2003, con il favore delle spese di lite.
Il giudice riteneva provata la condotta contestata al lavoratore in data 15.04.22; con la missiva gli era stato addebitato di essere risultato presente nei locali aziendali in data 31.03.22 privo di green pass e di aver utilizzato per superare il controllo di accesso all'ambiente di lavoro, il documento verde appartenente ad altro collega.
Ad avviso del giudice la condotta in contestazione aveva trovato conferma nella deposizione orale resa da nonché nelle prove documentali versate in atti dalla resistente da cui emergeva Testimone_1
che nei giorni precedenti al 31 marzo 2022, il aveva prestato attività lavorativa e che Parte_1
l'asserito tampone scaduto non era stato esibito al datore di lavoro neppure nei giorni successivi.
Evidenziava il giudice che nessuna prova era stata offerta dal in merito all'esistenza del Parte_1
tampone scaduto. Il giudice qualificava la condotta come grave attesa l'evidente violazione della normativa emergenziale posta a tutela della collettività e degli altri dipendenti;
con conseguente presumibile responsabilità della datrice di lavoro nei confronti dei colleghi di lavoro del oltre alla Parte_1
valenza non episodica della condotta posta in essere dal ricorrente il quale, anche nei giorni precedenti, era acceduto al lavoro senza subire controllo.
2. Avverso la sentenza proponeva rituale appello il che insisteva per la riforma integrale Parte_1 della decisione e l'accoglimento delle istanze azionate in primo grado.
Si costituiva la società che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa, che ha subito un rinvio d'ufficio e cambio di relatore in ragione della immissione in possesso del nuovo Consigliere Lavoro della Corte di Appello di Trieste,
è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Parte_1
Con il primo lamentava l'errata ricostruzione e interpretazione dei fatti da parte del primo giudice Tes_ che aveva valorizzato l'unica deposizione ammessa ( quella del testimone di parte convenuta), senza dare ingresso alle prove orali di parte ricorrente di cui instava per l'ammissione da parte del
Collegio.
L'appellante assumeva l'esistenza di circostanze riferite dal testimone e conseguenti incongruenze che erano sufficienti a porre in dubbio la versione dei fatti riferita dalla parte datoriale e che contrastavano con le allegazioni del lavoratore che aveva sempre negato di essere stato sottoposto a
Tes_ controllo a campione da parte del .
Con il secondo motivo eccepiva che anche a voler ritenere provata la condotta contestata , in ogni caso, la sanzione applicata a suo danno era abnorme atteso che la sottrazione e l'utilizzo di certificazione verde appartenente ad altro lavoratore non erano stati provati dalla società e l'ulteriore contestazione dell'assenza ingiustificata per i giorni successivi all'1.04.22 era infondata poiché la società era a conoscenza che già prima del 31 marzo 2022 il lavoratore aveva intenzione di fruire di permessi di congedo familiare, trattandosi di padre vedovo con tre figli a carico. Richiesta che avrebbe legittimamente presentato all'azienda se non fosse stato allontanato dai locali;
l'uscita dal lavoro gli aveva impedito l'accesso al sistema aziendale on line previsto per le richieste;
conseguentemente la mancanza di giustificazione per l'assenza successiva al 31 marzo non gli era imputabile.
L'appellante eccepiva che il collega possessore della certificazione verde utilizzata dal non Parte_1
aveva sporto denuncia a suo danno, né era stato sentito come testimone. Evidenziava il che l'ingresso nei giorni antecedenti al 31 marzo 2022, in assenza di Parte_1
certificazione OV, era fatto solo ipotizzato ma non provato dalla datrice di lavoro e che la mancanza di precedenti disciplinari, considerata anche l'anzianità di servizio e la situazione familiare, avrebbe dovuto indurre la società ad applicare una sanzione conservativa, fermo restando che il mancato possesso del green pass non poteva costituire causa di licenziamento in quanto le norme imperative emesse in periodo emergenziale e richiamate dalla società -in particolare il DL 127/21- prevedevano che il lavoratore acceduto al luogo di lavoro privo di green pass fosse considerato assente ingiustificato, con conseguente perdita della retribuzione, e che – in ragione della sospensione- avesse diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con ulteriore motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva considerato la domanda di risarcimento del danno patito dal lavoratore che era stato accusato di fatti gravi in modo ingiustificato e che pertanto per l'ingiuria ricevuta aveva diritto al risarcimento del danno morale subito;
danno rimesso alla valutazione equitativa della Corte.
Da ultimo rinnovava l'istanza di ammissione delle prove orali già proposte in primo grado e non ammesse dal tribunale del lavoro.
5. La società , nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1
pretese attoree rilevando la correttezza del decisum di primo grado.
In via preliminare e di rito eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ed in particolare per carenza da parte dell'appellante della indicazione degli specifici errori commessi dal primo giudice nella valutazione dei fatti sottoposti al proprio esame, osservando che l'appellante si era limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza dialogare in modo specifico con la pronuncia impugnata.
Instava quindi per la pronuncia di inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c.
Nel merito contrastava, come irrilevanti e inconsistenti, le difese del lavoratore il quale aveva eccepito
Tes_ l'incongruenza della deposizione testimoniale del senza allegarne i motivi.
Rispetto alla sproporzione osservava che l'appellante non aveva introdotto alcuna domanda ulteriore rispetto alle conseguenze del recesso in caso di annullamento per sproporzione ad eccezione della reintegrazione;
peraltro quanto contestato al era consistito nella grave condotta di aver Parte_1
sottratto a propria insaputa al collega la documentazione sanitaria utile al lavoratore per Tes_2
accedere al lavoro;
fattispecie penalmente rilevanti quali furto e sostituzione di persona.
Nessuna rilevanza poteva assumere la normativa emergenziale inerente i lavoratori risultati privi di certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, considerato che il era stato Parte_1 rinvenuto dentro l'ambiente di lavoro con una documentazione sanitaria appartenente ad altro collega. Condotta penalmente rilevante e quindi particolarmente grave e sufficiente a giustificare il recesso immediato fermo restando che la società non gli aveva contestato anche l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni successivi.
Quanto al risarcimento del danno contestava il difetto di omessa pronuncia;
il giudice aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento e pertanto non era tenuto a considerare la richiesta risarcitoria che era fondata sul diverso presupposto della illiceità e illegittimità del licenziamento.
Da ultimo eccepiva l'inammissibilità e infondatezza delle istanze istruttorie riproposte dall'appellante senza riproduzione all'interno del corpo dell'atto.
In particolare il nelle conclusioni istruttorie aveva formulato richiesta di prova orale Parte_1
indicando circostanze il cui numero di riferimento non aveva trovato riscontro nell'atto di appello, quanto piuttosto nel ricorso di primo grado.
L'appellata, qualora le istanze istruttorie fossero state ritenute formalmente e ritualmente riproposte dal Collegio, si opponeva comunque alla loro ammissione in quanto generiche, irrilevanti e inammissibili.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
In via preliminare e di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta in via pregiudiziale dalla società appellata che deve essere rigettata.
Come è noto a fronte della riforma dell'art. 342 c.p.c. ad opera del legislatore nel 2012 nel testo di cui al Dl 83/12, conv. in legge 134/12 e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017 n. 27199, l'obbligo di specificità nel giudizio di appello che mantiene la natura di “ revisio prioris instatiae”, non può tradursi nell'obbligo per l'appellante di adozione di formule sacramentali la cui mancanza impedisca al giudice collegiale adito di esaminare la domanda della parte.
Tuttavia vige l'obbligo sostanziale dell'appellante di indicare le parti della decisione impugnata non condivise e le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno della propria richiesta di riforma, sì da porre la controparte nella condizione di potersi difendere ed al Collegio di comprendere in modo compiuto le ragioni di contrasto devolute alla propria cognizione.
7. Nel caso di specie l'appellante, seppure in modo sintetico, dopo aver riprodotto la parte motivazionale della sentenza del tribunale di Udine soggetta a impugnazione, ha criticato la conclusione del primo giudice che aveva ritenuto provata la condotta disciplinare contestata al lavoratore in ragione dell'unica deposizione testimoniale assunta in giudizio.
Deposizione che, a proprio avviso, non consentiva di ritenere provato anche l'elemento della sottrazione e dell'utilizzo da parte del del green pass del collega il quale non era Parte_1 Pt_2 stato sentito come testimone ed il quale, in fase disciplinare, aveva escluso di aver consegnato il proprio green pass all'appellante.
Pertanto la sentenza era fondata- secondo l'appellante- su un quadro meramente indiziario che non era sufficiente a fondare il licenziamento.
8. Trattasi di ragioni chiare al Collegio ed anche alla controparte che – come si evince da una mera lettura della memoria di costituzione- si è difesa compiutamente su tutte le censure dimostrando di comprendere pienamente le ragioni dell'appello.
Del tutto chiaro poi è il motivo della sproporzione;
eccezione già sollevata dal ricorrente in primo grado 1e riproposta nel presente grado di appello con la valorizzazione dell'assenza di procedimenti disciplinari in circa 20 anni di servizio e la previsione della mera sospensione dal lavoro per assenza di green pass ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 3 del Dl 127/21 per inosservanza della normativa sull'obbligo di certificazione verde OV 19.
Pertanto l'eccezione preliminare di rito va rigettata siccome infondata.
9. Esaminando nel merito le questioni di causa va ricordato che al lavoratore in data 15 aprile 2022 era stato contestato quanto segue:” “Il giorno 31 Marzo 2022 nell'eseguire il controllo a campione dei lavoratori in entrata tra le 07:30 e le 8 da parte del personale formalmente incaricato accadeva quanto di seguito si riporta: - approssimatosi al punto di controllo, apparendo deviare dalla fila di lavoratori in attesa, veniva raggiunto dal personale addetto che le chiedeva di esibire il green-pass;
l'app di controllo rilevava un green-pass valido intestato al signor e riportante data Persona_1
di nascita 1983; il controllore, rilevata l'evidente incongruenza tra la data di nascita riportata sul green-pass e la sua apparente età, le chiedeva di esibire il badge o altro documento di riconoscimento che lei non esibiva;
alle 08:15 veniva convocato in direzione dove, previamente informato di quanto sopra, le veniva chiesto di esibire il suo green-pass; lei, negando il controllo, affermava di aver avuto accesso ai luoghi di lavoro con il green-pass base (da tampone) e così di aver fatto anche quella mattina, ma di non poterlo nuovamente esibire in quanto nel frattempo scaduto ed eliminato dal cellulare;
veniva pertanto invitato, anche alla presenza dei rappresentanti sindacali, previamente informati dei fatti, a lasciare i luoghi di lavoro e a presentarsi il giorno dopo con un green-pass valido. Nella stessa mattinata, veniva chiamato a chiarimenti anche il sig. il quale riferiva Pt_2
di essere già a conoscenza di quanto avvenuto in quanto, poco prima, lei stesso gli aveva comunicato di essere entrato con il suo green-pass e di essere stato controllato. Il sig. aggiungeva Pt_2
anche di non averle mai consegnato copia del proprio green-pass, ma di averne una foto cartacea attaccata sul retro del proprio cellulare, dispositivo che solitamente lascia nell'armadietto quando va sulla gru o nello spogliatoio, quando si fa la doccia o lo mette in carica, assumendo quindi che lei ne abbia fraudolentemente sottratto la foto. I fatti di cui sopra sono stati poi approfonditi e verificati anche assumendo informazioni dal personale addetto al controllo. Dobbiamo, peraltro, rilevare che, dopo i fatti sopra descritti e contestati, dal 1 Aprile 2022, lei non si è più presentato in servizio senza comunicare alcunché all'ufficio del personale o al suo responsabile, assenza che, in ottica di miglior favore e considerati i fatti di cui sopra, l'azienda non tratterà come ingiustificata…. Precisati i fatti di cui sopra, è evidente la gravissima rilevanza disciplinare della sua condotta che: costituisce violazione della normativa in tema di obbligo di green-pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e per la quale è stata inviata la prevista segnalazione alla prefettura di Udine;
è tale da configurare diverse fattispecie di reato (in particolare è a titolo esemplificativo, furto e sostituzione di persona), commessa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
è caratterizzata da evidenti elementi di intenzionalità e premeditazione che aggravano la condotta dal punto di vista soggettivo;
è tale da indurre a ritenere che lei, salvo prova contraria che la invitiamo a fornire tramite esibizione dei green-pass precedenti, fino al controllo del 31 Marzo 2022 abbia avuto accesso in stabilimento mediante rilevazione automatica del green-pass di altra persona;
quanto sopra risulta ulteriormente confermato dal fatto che lei, dal giorno successivo (1 Aprile), non ha comunque eseguito il tampone al fine di dotarsi di green-pass base, non presentandosi in servizio. Quanto sopra, peraltro, a danno non solo dell'azienda, ma anche del suo collega . Al fine di prevenire qualsiasi Pt_2
fraintendimento o inconferente giustificazione, intendiamo chiarire espressamente che la contestazione non ha alcuna connessione con le scelte libere legittime di ogni persona di aderire o meno sia alla campagna vaccinale sia l'obbligo di dotarsi di green-pass anche mediante tampone.
La scelta, libera costituzionalmente garantita deve avvenire, però, nel rispetto della legge e delle conseguenze che la stessa legge prevede, non potendosi invece (ed evidentemente) tollerare condotte illecite poste in essere al fine di aggirare le conseguenze previste dalla legge, ciò anche nel doveroso rispetto di tutti i suoi colleghi, che quelle leggi hanno rispettato a prescindere dalle proprie scelte.
La condotta da lei complessivamente tenuta e sopra descritta, è quindi tale da configurare, non solo violazione dei più elementari principi e regole del vivere civile, ma anche gravissima violazione dei generali doveri di buona fede, diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione, violazione specifica del CCNL applicabile, oltre che plurime fattispecie di reato …”.
9.1.Il primo giudice aveva ritenuto provata la condotta addebitata che- come emerge chiaramente anche dalla contestazione- non ineriva l'assenza ingiustificata successiva al primo aprile quanto piuttosto l'utilizzo di certificazione verde intestata ad altro soggetto, come confermato anche dalla mancata esibizione sia nella fase disciplinare che nei giorni successivi, della certificazione verde intestata al utilizzata il 31 marzo ed anche nei giorni antecedenti, considerato che il Parte_1 lavoratore dalla timbratura automatica di accesso, risultava al lavoro anche nelle giornate del 28, 29,
30 e 31 marzo 2022 ( cfr. doc. 15 parte convenuta in primo grado).
Documentazione che l'interessato avrebbe potuto esibire anche se scaduta e che peraltro il lavoratore non si era peritato di offrire in visione neppure in fase giudiziale.
Tes_ Mancata esibizione che conferma la genuinità della deposizione del , le cui dichiarazioni risultano attendibili, trattandosi di soggetto non legato da vincoli di dipendenza alla società appellata in quanto dipendente di società terza ( cfr. doc. 1 parte appellata), e che ha riferito circostanze che hanno trovato riscontro anche nella documentazione versata in atti dalla società2.
Ulteriore elemento probatorio è rinvenibile anche nella dichiarazione scritta del in Parte_3
primo grado dalla società- il quale aveva ammesso il giorno stesso oggetto di contestazione di non aver consegnato il proprio green pass cartaceo al , che – conseguentemente- lo utilizzato in Parte_1 modo indebito ( cfr. doc. 7 parte convenuta”).
9.2.L'addetto al controllo Sivo in fase istruttoria aveva infatti dichiarato quanto segue:”… 1) tramite la società nel periodo in questione mi occupavo di effettuare il servizio di vigilanza Parte_4 all'interno del perimetro aziendale quindi dopo che i lavoratori avevano già superato il varco
d'ingresso. Posso confermare che per l'accesso dal varco di ingresso era stata posta in essere una procedura automatizzata che prevedeva i tre punti di cui al capitolo 2) è vero era stato istituito anche il controllo a campione una volta superati i varchi di ingresso per accertare la corrispondenza tra il qr code del green pass e le generalità della persona che lo esibiva e proprio di questo tipo di controllo ero io ad occuparmi direttamente 4. è vero quel giorno ero io l'addetto formalmente incaricato al controllo, riconosco anche il doc. 1 che mi viene rammostrato 7) questo non lo so 8) confermo che i fatti si sono svolti esattamente come capitolato ma preciso che io ho segnalato quanto avevo rilevato all'RSPP che era il nostro referente. Riconosco anche la mia dichiarazione nell'allegato al doc. 8 che mi viene mostrato e che riporta la mia sottoscrizione 9) mi ricordo che avevo già segnalato il fatto che teneva dei comportamenti non conformi alla normativa anti covid ma non so Parte_1
essere preciso circa le date e le esatte condotte da me contestate, sapevo comunque chi fosse
perché in altre occasioni lo avevo già notato quando svolgevo il mio servizio di vigilanza Parte_1
sul rispetto del protocollo 10) è vero lo confermo io mi ero subito accorto che le caratteristiche fisiche di non potevano corrispondere a quelle del soggetto al quale era intestato il green pass Parte_1
che era anagraficamente molto più giovane ADR il doc. 5 che mi viene mostrato è il registro che noi mandavamo agli RSPP in relazione alle verifiche effettuate sui lavoratori dopo che avevano già svolto la procedura di accesso ai varchi, la segnalazione con asterisco si riferisce proprio al controllo che ho effettuato sul ricorrente, le iniziali MN le ho scritte perché il green pass era intestato
a . Il Green pass che il ricorrente mi ha mostrato e che risultava intestato a Persona_1 [...]
era sul cellulare. Sul cellulare compariva l'immagine del QR Code e io con il mio telefono Per_1 nel quale era installata l'apposita applicazione di controllo ho scansionato l'immagine che il ricorrente mi ha mostrato sul telefono e sono uscite le generalità di . ADR le Persona_1
precedenti segnalazioni di comportamenti non conformi di si riferivano non al fatto di Parte_1
aver mostrato un green pass non autentico ma ad altre condotte non conformi ai protocolli sanitari anti covid. Non mi ricordo se su avessi in precedenza fatto controlli sul green pass come Parte_1 quello del 31 marzo”.
Il mancato ricordo del contenuto delle precedenti segnalazioni non è sufficiente ad inficiare la validità probatoria della dichiarazione che non presenta alcuna delle incongruenze segnalate dall'appellante se non quella di essere difforme rispetto alla versione sostenuta dal , il quale aveva sempre Parte_1
Tes_ negato di essere stato controllato personalmente dal;
pertanto la condotta addebitata con la contestazione disciplinare è stata provata dalla società.
La circostanza riferita dal testimone in merito a precedenti comportamenti non conformi alla normativa emergenziale tenuti dal e noti all'azienda ed al personale di controllo, trova Parte_1
infatti riscontro nel doc. 4 prodotto dalla società.
Trattasi di risposta aziendale alle diffide del il quale, anche nei mesi precedenti ed in Parte_1 particolare nell'ottobre 2021, in spregio alla normativa regolamentare emessa dalla società in adempimento agli obblighi prevenzionali e di limitazione del contagio previsti dal legislatore in epoca di OV -19, aveva cercato di accedere al luogo di lavoro ( anche tramite i carabinieri), denunciando l'azienda di “violenza privata e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, pur non essendo in possesso di alcun green pass. Dalla lettura della diffida si evince in particolare che il contestava la legittimità costituzionale e la contrarietà al Parte_1 diritto eurounitario, oltre che alla dichiarazione universale dei diritti, dell'obbligo stabilito dalla società- in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
9 -septies del DL 52/213( cfr. doc2 parte convenuta in primo grado)- di possesso di green pass. 10.Si condividono in merito le considerazioni del primo giudice che sul punto ha evidenziato quanto segue:”.. Le dichiarazioni del teste hanno sgombrato ogni dubbio in merito al reale andamento dei fatti e solo, quindi, per completezza si osserva, inoltre, che molte altre allegazioni contenute nel ricorso risultano non veritiere: il giorno in questione risultava essere registrato in entrata Parte_1
attraverso i varchi di ingresso e non quindi dalla portineria;
il green-pass non era cartaceo, come dichiarato in ricorso, ma registrato sul cellulare, come dichiarato in sede di procedimento disciplinare;
il green-pass non poteva essere scaduto tra le ore 7.46 (accesso) e le 8.15 (convocazione in Direzione) in quanto se così fosse allora necessariamente il tampone avrebbe dovuto essere eseguito alla stessa ora di due giorni prima (o di tre giorni prima in caso di tampone molecolare) ovvero tra le 7.30 e le 8.30 del 28 o del 29 marzo 2022, ma in quelle date e in quegli orari quando
risultava invece in turno;
la gestione informatica dei green-pass registra e archivia tuttora Parte_1
tutti i green-pass, che restano reperibili da ciascun cittadino e, quindi, a disposizione del ricorrente, il quale - se fosse stato vero quanto da lui stesso affermato - avrebbe ben potuto produrlo all'epoca
e parimenti avrebbe potuto produrlo, successivamente, in giudizio, cosa che non è accaduta. Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono i motivi dell'assenza dal luogo di lavoro dal primo aprile in avanti, atteso che la stessa non è presa in considerazione dalla parte datoriale per calibrare la sanzione applicata, così come parimenti ininfluenti sono le eccezioni concernenti la normativa sulla privacy, argomento del tutto inconsistente essendo pacifico che all'epoca il green-pass potesse e dovesse essere controllato per l'accesso ai luoghi di lavoro così come ad ogni locale pubblico o aperto al pubblico La difesa attorea confonde la “certificazione di vaccinazione” (che nessuno ha mai chiesto a ) con il green-pass dal quale non emergeva se lo stesso fosse stato rilasciato Parte_1
a seguito di vaccinazione, di guarigione o di tampone negativo. Il controllo era previsto dall'art. 3 D.
L. 127/2021: “
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter ((e 4-ter.2))del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. aveva organizzato le verifiche prevedendo CP_1
controlli automatici in ingresso e a campione da parte di soggetti formalmente incaricati tra cui Tes_ appunto il teste . “( sentenza impugnata).
Il primo motivo di appello va quindi rigettato in quanto infondato.
11. Ragioni di pregiudizialità logica impongono di esaminare il quarto motivo prima degli altri proposti dall'appellante; il con questa censura ha insistito per l'ammissione delle prove Parte_1
formulate in primo grado e non ammesse dal primo giudice.
Trattasi di motivo infondato.
E' infatti fondata l'eccezione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulata dall'appellata.
Il nel presente atto di appello formulava le seguenti conclusioni istruttorie” Parte Parte_1
appellante, infine, insiste affinchè Ill.ma Corte di Appello adita disponga la rinnovazione dell'istruttoria. Si chiede ammettersi, all'esito della costituzione di parte convenuto e nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al presente atto ed in particolare quelle trascritte ai punti 10, 14, 15, 16, 17, 28 che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte e, se formulate in negativo, da considerarsi modificate senza la negazione, precedute dalla locuzione “Vero che”, con i seguenti testi:
• Persona_1
• Dott. (Responsabile Risorse Umane e Rapporti Sindacali) Per_2
• Dott.ssa (Direttore dello Stabilimento) Persona_3
• Sig. (incaricato al controllo Green Pass)”. Per_4
Il Collegio deve dare atto che, come correttamente stigmatizzato dalla parte appellata, la numerazione riportata sopra non corrisponde a quella delle circostanze capitolate nell'atto di appello bensì- come si evince dalla lettura del fascicolo di parte di primo grado- alla capitolazione del ricorso di primo grado. Formalmente quindi le richieste non appaiono ammissibili;
in ogni caso le stesse anche come formulate in primo grado risultavano inammissibili in quanto valutative e comunque irrilevanti come si evince da una rapida lettura delle circostanze capitolate nel ricorso di primo grado4.
Si condivide pertanto il provvedimento istruttorio con cui il giudice di primo grado ha dato ingresso soltanto alla prova orale di parte resistente ( cfr. ordinanza del 12.09.235).
12. Residua la valutazione del secondo motivo con il quale parte appellante ha criticato la decisione nel punto in cui il giudice non avrebbe considerato che anche a voler ritenere provato il fatto contestato- limitatamente però, ad avviso dell'appellante, alla sola condotta consistita nell'aver effettuato l'accesso al luogo di lavoro senza essere in possesso del green pass il 31.3.2022- il recesso immediato di un lavoratore con la sua anzianità era eccessivo, ritenuto che, ex art. 2119 c.c., il licenziamento può essere intimato dal datore di lavoro soltanto quale extrema ratio e in presenza di fatti così gravi da impedire la prosecuzione del rapporto.
12.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato perché parte dal presupposto errato che la condotta contestata sia soltanto l'accesso al luogo di lavoro senza green pass.
Per quanto esposto nei motivi che precedono, la società ha contestato al proprio Controparte_1
dipendente non di essere acceduto ai luoghi di lavoro senza green pass( tenuto conto che il controllo automatico da uno dei varchi della acciaieria era risultato regolare), ma – come provato in via
Tes_ documentale e con la testimonianza del che all'atto del controllo a campione eseguito dal Tes_1 pochi minuti dopo l'accesso automatico, il avesse esibito al lettore ottico della guardia Parte_1
giurata il QR del green pass appartenente ad altro collega. La condotta contestata pertanto era consistita nella sottrazione ad un collega di lavoro ( Per_1
), del QR del green pass al fine di accedere al lavoro senza essere sospeso e perdere la
[...]
retribuzione come previsto dalla normativa emergenziale ( DL 127/21), pur in assenza di Green Pass proprio.
Come evidenziato anche nella lettera di contestazione la società non aveva contestato il difetto di vaccinazione, rispettando le libertà dei propri dipendenti i quali- per normativa nazionale, cfr. nota 3 della presente motivazione- erano tenuti ad esibire quanto meno un tampone ( cd. green pass base).
Pertanto la questione sollevata anche in appello di nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale imperativa, che prevedeva il diritto alla conservazione del posto da parte del lavoratore privo di Green Pass, non rileva nel caso di specie in quanto il non è stato Parte_1
rinvenuto privo di gren pass prima di entrare al lavoro o alla portineria , ma successivamente nel luogo di lavoro quando aveva già varcato i tornelli di accesso.
Posto che il collega ha negato di avergli consegnato il proprio QR del green pass ( consenso che sarebbe stato irrilevante rispetto alla violazione della normativa emergenziale posta a tutela di tutti i colleghi che si sarebbero trovati ad operare con un soggetto privo di green pass in epoca ancora pandemica), ne consegue che trattasi di condotta penalmente rilevante ( furto e sottrazione di identità personale).
Né rileva la mancata denuncia del , fermo restando che la società all'epoca aveva segnalato Pt_2
alla Prefettura la condotta tenuta dal . Parte_1
13. Inoltre il lavoratore ha sempre affermato di possedere il tampone base utilizzato per entrare in azienda quel giorno e nei giorni precedenti, anche se lo avrebbe gettato via prima del controllo del
Tes_
in quanto scaduto;
affermazione rimasta priva di riscontro di effettività nonostante la possibilità di produzione anche postuma concessa dalla società in fase disciplinare. Né in fase giudiziale sono stati prodotti o chiesti di produrre tamponi scaduti;
ulteriore condotta tenuta dal lavoratore valorizzabile al fine di ritenere provato che non soltanto il 31 marzo il fosse entrato al Parte_1
lavoro utilizzando il QR di altro soggetto, ma con rilevante probabilità anche nelle giornate antecedenti in cui- essendo a campione- non aveva subito una verifica del green pass utilizzato per accedere in azienda.
In ogni caso , anche a voler considerare la sola condotta del 31 marzo 2022, trattasi di violazione grave idonea a giustificare il recesso;
non si condivide l'eccezione di parte appellante secondo cui trattasi di addebito non sufficiente in quanto privo di illiceità e così tenue da non concretare giusta causa.
Considerata infatti la responsabilità gravante sulla datrice di lavoro che ex art. 2087 c.c. era tenuta a tutelare e prevenire eventuali rischi a carico dei propri dipendenti creati anche dalle condotte di altri lavoratori ( cfr. art. 1228 c..c.), la condotta che è stata posta in essere dal , il quale aveva Parte_1
fotografato il green pass che il collega aveva ammesso di tenere tra i propri effetti personali e aveva utilizzato l'identità altrui, oltre al disvalore sociale derivante dalla violazione di norme penali e l'aggravio derivante dalla sua posizione di dipendente, era particolarmente grave.
Conferma di tale gravità è rinvenibile anche nelle conclusioni del il quale in sede di Parte_1 impugnazione aveva chiesto il risarcimento del danno derivante dall'accusa di fatti che lui stesso qualificava come ingiuriosi ed infamanti.
Tenuto conto della posizione difensiva assunta dal lavoratore che anche in sede disciplinare aveva censurato la legittimità dei controlli aziendali del green pass che- per quanto esposto- costituivano adempimento di normativa nazionale, anche dal punto di vista della prognosi e degli effetti che un'eventuale sanzione più lieve avrebbe avuto sui colleghi i quali erano al pari del tenuti Parte_1
al rispetto della norma interna, consente di confermare la valutazione di gravità oggettiva e soggettiva realizzata dalla società e quindi di rigettare anche il secondo motivo di appello.
14. L'ulteriore doglianza di risarcimento del danno morale azionata dal lavoratore con il terzo motivo rimane assorbita dalla conferma della legittimità del recesso.
15. Rigettati tutti i motivi di appello la sentenza di primo grado va confermata con il favore delle spese del grado che sono liquidate in ragione del valore della controversia dichiarato dall'appellante e con i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per la fase di studio, introduttiva e di discussione della controversia ( valore indeterminabile prima fascia).
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6946,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 8 del ricorso di primo grado si legge quanto segue:”… 44. Nel caso di specie la sanzione del licenziamento del sig., è assolutamente ingiustificata e sproporzionata” Parte_1 2 In particolare :il doc. 14, che documentalmente conferma che il ha avuto accesso dal Parte_1 varco “acciaieria” con lettura automatica del QRCode (e non dalla portineria); il doc. n. 5 che riporta il report dei controlli di conformità (tra Green Pass e identità personale), Tes_ confermato e spiegato nei suoi contenuti dal teste;
3 Art.
9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((30 aprile 2022)), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da
SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde 4 “10: Il ricorrente ricorda chiaramente che il giorno 31 marzo 2022 è stato abilitato ad accedere con Green Pass da tampone dalla Portineria.14. Non risponde al vero la circostanza che durante il turno lavorativo del sig. , un addetto alla vigilanza gli chiedeva di esibire il proprio green Parte_1 pass.15. Poiché entrava in azienda con il green pass “da tampone”, che scade ogni 48 Parte_1 ore, e che le 48 erano nel frattempo scadute, poco dopo l'ingresso in azienda, il gettava il Parte_1 foglio del Green Pass scaduto, come era solito fare alla scadenza di ogni green pass da tampone.16.
Mentre il sig. era intento a lavorare, veniva chiamato in Direzione, ove gli veniva richiesto Parte_1 di rammostrare il Green Pass.17. Il Sig. affermava in quella sede che non aveva il Green Parte_1
Pass da vaccinazione, ma che entrava in azienda con il Green Pass da tampone, che dopo l'entrata era scaduto e che aveva gettato.28. Va precisato che il sig. , vedovo e padre di tre figli Parte_1 anche minori (all.6), aveva programmato in precedenza l'assenza di una settimana per congedo parentale, seguito da una settimana di malattia;
”.
5 - ritenuto che ai fini della decisione appaiono rilevanti i soli capitoli di prova per testi 1-2-4-7-8-9-10 della memoria di costituzione essendo superflue tutte le restanti circostanze di fatto (anche contenute nel ricorso introduttivo) così come anche gli ordini di esibizione;
- dato che la parte ricorrente non ha neppure chiesto la prova contraria con i propri testi sul capitolato avversario;
p.q.m.
1) ammette un teste di parte resistente sui capitoli 1-2-4-7-8-9-10 della memoria di costituzione;
”
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 30 luglio 2024
Da
, C.F. , nato a [...] il 13,08,1969 e residente in Parte_1 C.F._1
Majano (UD), Piazza Dante Alighieri n. 10, rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, come da procura alle liti depositata telematicamente unitamente al presente atto dall'avv.
Mariastefania Dal Pin (CF – del C.F._2 Email_1 foro di Udine con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultima in Udine, Vicolo dello
Schioppettino, n. 3 e domicilio digitale presso l'indirizzo pec della medesima
Email_1
appellante
Contro
P.IVA. e C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in 33010 Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli, con avv.ti avv.ti Francesca Masso (C.F. ; PEC: C.F._3
fax: 045.8031355) e Luca Montemezzo (C.F. Email_2 ; PEC: fax: 045.8031355) del C.F._4 Email_3
Foro di Verona, procuratori di P.IVA e C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, corrente in 33010 Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli, in forza di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, con domicilio eletto presso la sede di con dichiarazione di Controparte_1
voler ricevere ogni comunicazione e notificazione ai seguenti indirizzi PEC:
, Email_2 Email_3
appellata
appello avverso la sentenza N. 27/2024 (N. 880/2022 R.G.), PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE
DI UDINE, SEZIONE LAVORO, IN DATA 30.01.2024 E DEPOSITATA IN PARI DATA
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, accertata la fondatezza di tutti i motivi di appello riportati in fatto e diritto, riformare la sentenza n.
27/2024 (n. 880/2022 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine, sezione lavoro, in data 31.01.2024
e per l'effetto disporre la rimessione della causa in istruttoria ed accogliere le domande proposte in primo grado dal sig. e di seguito riportate: Parte_1
“In via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al sig. e, per l'effetto, ordinare alla in Controparte_2 Controparte_1
persona dei suo legale rappresentante pro tempore, la reintegra del sig. nel posto Parte_1
di lavoro e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.418,51 netti come da busta paga depositata in atti, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o, comunque, nella misura massima per le causali di cui al presente ricorso, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre al risarcimento del danno extrapatrimoniale (morale e alla reputazione) da quantificarsi in via equitativa tra un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con versamento degli oneri a carico dell'azienda.
In subordine: qualora il sig. non venga reintegrato nelle proprie mansioni da parte dell'azienda, che la Parte_1
stessa venga condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e alla reputazione partiti dal ricorrente, quantificabili in via equitativa da questo giudice tra un minimo di dodici mensilità ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al netto degli eventuali oneri, che dovranno essere versati dall'azienda.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Con condanna di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado.
Per parte appellata: per le causali di cui in parte espositiva, respingersi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
In via istruttoria, si produce doc. 1 Sentenza impugnata doc. 2 Ricorso in appello notificato doc. 3 Fascicolo di primo grado compensi d'avvocato liquidati in favore dell'appellata nella misura di cui al DM 55/2014, oltre IVA,
CPA 4% e Rimborso Spese Generali nella misura del 15%, aumentati ex art. 96, comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine all'esito dell'istruttoria orale e documentale, rigettava l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento disciplinare Parte_1
intimatogli in data 26 aprile 2022 dalla società di cui era stato dipendente come Controparte_1
operaio dal 7 aprile 2003, con il favore delle spese di lite.
Il giudice riteneva provata la condotta contestata al lavoratore in data 15.04.22; con la missiva gli era stato addebitato di essere risultato presente nei locali aziendali in data 31.03.22 privo di green pass e di aver utilizzato per superare il controllo di accesso all'ambiente di lavoro, il documento verde appartenente ad altro collega.
Ad avviso del giudice la condotta in contestazione aveva trovato conferma nella deposizione orale resa da nonché nelle prove documentali versate in atti dalla resistente da cui emergeva Testimone_1
che nei giorni precedenti al 31 marzo 2022, il aveva prestato attività lavorativa e che Parte_1
l'asserito tampone scaduto non era stato esibito al datore di lavoro neppure nei giorni successivi.
Evidenziava il giudice che nessuna prova era stata offerta dal in merito all'esistenza del Parte_1
tampone scaduto. Il giudice qualificava la condotta come grave attesa l'evidente violazione della normativa emergenziale posta a tutela della collettività e degli altri dipendenti;
con conseguente presumibile responsabilità della datrice di lavoro nei confronti dei colleghi di lavoro del oltre alla Parte_1
valenza non episodica della condotta posta in essere dal ricorrente il quale, anche nei giorni precedenti, era acceduto al lavoro senza subire controllo.
2. Avverso la sentenza proponeva rituale appello il che insisteva per la riforma integrale Parte_1 della decisione e l'accoglimento delle istanze azionate in primo grado.
Si costituiva la società che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa, che ha subito un rinvio d'ufficio e cambio di relatore in ragione della immissione in possesso del nuovo Consigliere Lavoro della Corte di Appello di Trieste,
è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Parte_1
Con il primo lamentava l'errata ricostruzione e interpretazione dei fatti da parte del primo giudice Tes_ che aveva valorizzato l'unica deposizione ammessa ( quella del testimone di parte convenuta), senza dare ingresso alle prove orali di parte ricorrente di cui instava per l'ammissione da parte del
Collegio.
L'appellante assumeva l'esistenza di circostanze riferite dal testimone e conseguenti incongruenze che erano sufficienti a porre in dubbio la versione dei fatti riferita dalla parte datoriale e che contrastavano con le allegazioni del lavoratore che aveva sempre negato di essere stato sottoposto a
Tes_ controllo a campione da parte del .
Con il secondo motivo eccepiva che anche a voler ritenere provata la condotta contestata , in ogni caso, la sanzione applicata a suo danno era abnorme atteso che la sottrazione e l'utilizzo di certificazione verde appartenente ad altro lavoratore non erano stati provati dalla società e l'ulteriore contestazione dell'assenza ingiustificata per i giorni successivi all'1.04.22 era infondata poiché la società era a conoscenza che già prima del 31 marzo 2022 il lavoratore aveva intenzione di fruire di permessi di congedo familiare, trattandosi di padre vedovo con tre figli a carico. Richiesta che avrebbe legittimamente presentato all'azienda se non fosse stato allontanato dai locali;
l'uscita dal lavoro gli aveva impedito l'accesso al sistema aziendale on line previsto per le richieste;
conseguentemente la mancanza di giustificazione per l'assenza successiva al 31 marzo non gli era imputabile.
L'appellante eccepiva che il collega possessore della certificazione verde utilizzata dal non Parte_1
aveva sporto denuncia a suo danno, né era stato sentito come testimone. Evidenziava il che l'ingresso nei giorni antecedenti al 31 marzo 2022, in assenza di Parte_1
certificazione OV, era fatto solo ipotizzato ma non provato dalla datrice di lavoro e che la mancanza di precedenti disciplinari, considerata anche l'anzianità di servizio e la situazione familiare, avrebbe dovuto indurre la società ad applicare una sanzione conservativa, fermo restando che il mancato possesso del green pass non poteva costituire causa di licenziamento in quanto le norme imperative emesse in periodo emergenziale e richiamate dalla società -in particolare il DL 127/21- prevedevano che il lavoratore acceduto al luogo di lavoro privo di green pass fosse considerato assente ingiustificato, con conseguente perdita della retribuzione, e che – in ragione della sospensione- avesse diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con ulteriore motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva considerato la domanda di risarcimento del danno patito dal lavoratore che era stato accusato di fatti gravi in modo ingiustificato e che pertanto per l'ingiuria ricevuta aveva diritto al risarcimento del danno morale subito;
danno rimesso alla valutazione equitativa della Corte.
Da ultimo rinnovava l'istanza di ammissione delle prove orali già proposte in primo grado e non ammesse dal tribunale del lavoro.
5. La società , nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1
pretese attoree rilevando la correttezza del decisum di primo grado.
In via preliminare e di rito eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ed in particolare per carenza da parte dell'appellante della indicazione degli specifici errori commessi dal primo giudice nella valutazione dei fatti sottoposti al proprio esame, osservando che l'appellante si era limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza dialogare in modo specifico con la pronuncia impugnata.
Instava quindi per la pronuncia di inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c.
Nel merito contrastava, come irrilevanti e inconsistenti, le difese del lavoratore il quale aveva eccepito
Tes_ l'incongruenza della deposizione testimoniale del senza allegarne i motivi.
Rispetto alla sproporzione osservava che l'appellante non aveva introdotto alcuna domanda ulteriore rispetto alle conseguenze del recesso in caso di annullamento per sproporzione ad eccezione della reintegrazione;
peraltro quanto contestato al era consistito nella grave condotta di aver Parte_1
sottratto a propria insaputa al collega la documentazione sanitaria utile al lavoratore per Tes_2
accedere al lavoro;
fattispecie penalmente rilevanti quali furto e sostituzione di persona.
Nessuna rilevanza poteva assumere la normativa emergenziale inerente i lavoratori risultati privi di certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, considerato che il era stato Parte_1 rinvenuto dentro l'ambiente di lavoro con una documentazione sanitaria appartenente ad altro collega. Condotta penalmente rilevante e quindi particolarmente grave e sufficiente a giustificare il recesso immediato fermo restando che la società non gli aveva contestato anche l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni successivi.
Quanto al risarcimento del danno contestava il difetto di omessa pronuncia;
il giudice aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento e pertanto non era tenuto a considerare la richiesta risarcitoria che era fondata sul diverso presupposto della illiceità e illegittimità del licenziamento.
Da ultimo eccepiva l'inammissibilità e infondatezza delle istanze istruttorie riproposte dall'appellante senza riproduzione all'interno del corpo dell'atto.
In particolare il nelle conclusioni istruttorie aveva formulato richiesta di prova orale Parte_1
indicando circostanze il cui numero di riferimento non aveva trovato riscontro nell'atto di appello, quanto piuttosto nel ricorso di primo grado.
L'appellata, qualora le istanze istruttorie fossero state ritenute formalmente e ritualmente riproposte dal Collegio, si opponeva comunque alla loro ammissione in quanto generiche, irrilevanti e inammissibili.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
In via preliminare e di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta in via pregiudiziale dalla società appellata che deve essere rigettata.
Come è noto a fronte della riforma dell'art. 342 c.p.c. ad opera del legislatore nel 2012 nel testo di cui al Dl 83/12, conv. in legge 134/12 e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017 n. 27199, l'obbligo di specificità nel giudizio di appello che mantiene la natura di “ revisio prioris instatiae”, non può tradursi nell'obbligo per l'appellante di adozione di formule sacramentali la cui mancanza impedisca al giudice collegiale adito di esaminare la domanda della parte.
Tuttavia vige l'obbligo sostanziale dell'appellante di indicare le parti della decisione impugnata non condivise e le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno della propria richiesta di riforma, sì da porre la controparte nella condizione di potersi difendere ed al Collegio di comprendere in modo compiuto le ragioni di contrasto devolute alla propria cognizione.
7. Nel caso di specie l'appellante, seppure in modo sintetico, dopo aver riprodotto la parte motivazionale della sentenza del tribunale di Udine soggetta a impugnazione, ha criticato la conclusione del primo giudice che aveva ritenuto provata la condotta disciplinare contestata al lavoratore in ragione dell'unica deposizione testimoniale assunta in giudizio.
Deposizione che, a proprio avviso, non consentiva di ritenere provato anche l'elemento della sottrazione e dell'utilizzo da parte del del green pass del collega il quale non era Parte_1 Pt_2 stato sentito come testimone ed il quale, in fase disciplinare, aveva escluso di aver consegnato il proprio green pass all'appellante.
Pertanto la sentenza era fondata- secondo l'appellante- su un quadro meramente indiziario che non era sufficiente a fondare il licenziamento.
8. Trattasi di ragioni chiare al Collegio ed anche alla controparte che – come si evince da una mera lettura della memoria di costituzione- si è difesa compiutamente su tutte le censure dimostrando di comprendere pienamente le ragioni dell'appello.
Del tutto chiaro poi è il motivo della sproporzione;
eccezione già sollevata dal ricorrente in primo grado 1e riproposta nel presente grado di appello con la valorizzazione dell'assenza di procedimenti disciplinari in circa 20 anni di servizio e la previsione della mera sospensione dal lavoro per assenza di green pass ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 3 del Dl 127/21 per inosservanza della normativa sull'obbligo di certificazione verde OV 19.
Pertanto l'eccezione preliminare di rito va rigettata siccome infondata.
9. Esaminando nel merito le questioni di causa va ricordato che al lavoratore in data 15 aprile 2022 era stato contestato quanto segue:” “Il giorno 31 Marzo 2022 nell'eseguire il controllo a campione dei lavoratori in entrata tra le 07:30 e le 8 da parte del personale formalmente incaricato accadeva quanto di seguito si riporta: - approssimatosi al punto di controllo, apparendo deviare dalla fila di lavoratori in attesa, veniva raggiunto dal personale addetto che le chiedeva di esibire il green-pass;
l'app di controllo rilevava un green-pass valido intestato al signor e riportante data Persona_1
di nascita 1983; il controllore, rilevata l'evidente incongruenza tra la data di nascita riportata sul green-pass e la sua apparente età, le chiedeva di esibire il badge o altro documento di riconoscimento che lei non esibiva;
alle 08:15 veniva convocato in direzione dove, previamente informato di quanto sopra, le veniva chiesto di esibire il suo green-pass; lei, negando il controllo, affermava di aver avuto accesso ai luoghi di lavoro con il green-pass base (da tampone) e così di aver fatto anche quella mattina, ma di non poterlo nuovamente esibire in quanto nel frattempo scaduto ed eliminato dal cellulare;
veniva pertanto invitato, anche alla presenza dei rappresentanti sindacali, previamente informati dei fatti, a lasciare i luoghi di lavoro e a presentarsi il giorno dopo con un green-pass valido. Nella stessa mattinata, veniva chiamato a chiarimenti anche il sig. il quale riferiva Pt_2
di essere già a conoscenza di quanto avvenuto in quanto, poco prima, lei stesso gli aveva comunicato di essere entrato con il suo green-pass e di essere stato controllato. Il sig. aggiungeva Pt_2
anche di non averle mai consegnato copia del proprio green-pass, ma di averne una foto cartacea attaccata sul retro del proprio cellulare, dispositivo che solitamente lascia nell'armadietto quando va sulla gru o nello spogliatoio, quando si fa la doccia o lo mette in carica, assumendo quindi che lei ne abbia fraudolentemente sottratto la foto. I fatti di cui sopra sono stati poi approfonditi e verificati anche assumendo informazioni dal personale addetto al controllo. Dobbiamo, peraltro, rilevare che, dopo i fatti sopra descritti e contestati, dal 1 Aprile 2022, lei non si è più presentato in servizio senza comunicare alcunché all'ufficio del personale o al suo responsabile, assenza che, in ottica di miglior favore e considerati i fatti di cui sopra, l'azienda non tratterà come ingiustificata…. Precisati i fatti di cui sopra, è evidente la gravissima rilevanza disciplinare della sua condotta che: costituisce violazione della normativa in tema di obbligo di green-pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e per la quale è stata inviata la prevista segnalazione alla prefettura di Udine;
è tale da configurare diverse fattispecie di reato (in particolare è a titolo esemplificativo, furto e sostituzione di persona), commessa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
è caratterizzata da evidenti elementi di intenzionalità e premeditazione che aggravano la condotta dal punto di vista soggettivo;
è tale da indurre a ritenere che lei, salvo prova contraria che la invitiamo a fornire tramite esibizione dei green-pass precedenti, fino al controllo del 31 Marzo 2022 abbia avuto accesso in stabilimento mediante rilevazione automatica del green-pass di altra persona;
quanto sopra risulta ulteriormente confermato dal fatto che lei, dal giorno successivo (1 Aprile), non ha comunque eseguito il tampone al fine di dotarsi di green-pass base, non presentandosi in servizio. Quanto sopra, peraltro, a danno non solo dell'azienda, ma anche del suo collega . Al fine di prevenire qualsiasi Pt_2
fraintendimento o inconferente giustificazione, intendiamo chiarire espressamente che la contestazione non ha alcuna connessione con le scelte libere legittime di ogni persona di aderire o meno sia alla campagna vaccinale sia l'obbligo di dotarsi di green-pass anche mediante tampone.
La scelta, libera costituzionalmente garantita deve avvenire, però, nel rispetto della legge e delle conseguenze che la stessa legge prevede, non potendosi invece (ed evidentemente) tollerare condotte illecite poste in essere al fine di aggirare le conseguenze previste dalla legge, ciò anche nel doveroso rispetto di tutti i suoi colleghi, che quelle leggi hanno rispettato a prescindere dalle proprie scelte.
La condotta da lei complessivamente tenuta e sopra descritta, è quindi tale da configurare, non solo violazione dei più elementari principi e regole del vivere civile, ma anche gravissima violazione dei generali doveri di buona fede, diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione, violazione specifica del CCNL applicabile, oltre che plurime fattispecie di reato …”.
9.1.Il primo giudice aveva ritenuto provata la condotta addebitata che- come emerge chiaramente anche dalla contestazione- non ineriva l'assenza ingiustificata successiva al primo aprile quanto piuttosto l'utilizzo di certificazione verde intestata ad altro soggetto, come confermato anche dalla mancata esibizione sia nella fase disciplinare che nei giorni successivi, della certificazione verde intestata al utilizzata il 31 marzo ed anche nei giorni antecedenti, considerato che il Parte_1 lavoratore dalla timbratura automatica di accesso, risultava al lavoro anche nelle giornate del 28, 29,
30 e 31 marzo 2022 ( cfr. doc. 15 parte convenuta in primo grado).
Documentazione che l'interessato avrebbe potuto esibire anche se scaduta e che peraltro il lavoratore non si era peritato di offrire in visione neppure in fase giudiziale.
Tes_ Mancata esibizione che conferma la genuinità della deposizione del , le cui dichiarazioni risultano attendibili, trattandosi di soggetto non legato da vincoli di dipendenza alla società appellata in quanto dipendente di società terza ( cfr. doc. 1 parte appellata), e che ha riferito circostanze che hanno trovato riscontro anche nella documentazione versata in atti dalla società2.
Ulteriore elemento probatorio è rinvenibile anche nella dichiarazione scritta del in Parte_3
primo grado dalla società- il quale aveva ammesso il giorno stesso oggetto di contestazione di non aver consegnato il proprio green pass cartaceo al , che – conseguentemente- lo utilizzato in Parte_1 modo indebito ( cfr. doc. 7 parte convenuta”).
9.2.L'addetto al controllo Sivo in fase istruttoria aveva infatti dichiarato quanto segue:”… 1) tramite la società nel periodo in questione mi occupavo di effettuare il servizio di vigilanza Parte_4 all'interno del perimetro aziendale quindi dopo che i lavoratori avevano già superato il varco
d'ingresso. Posso confermare che per l'accesso dal varco di ingresso era stata posta in essere una procedura automatizzata che prevedeva i tre punti di cui al capitolo 2) è vero era stato istituito anche il controllo a campione una volta superati i varchi di ingresso per accertare la corrispondenza tra il qr code del green pass e le generalità della persona che lo esibiva e proprio di questo tipo di controllo ero io ad occuparmi direttamente 4. è vero quel giorno ero io l'addetto formalmente incaricato al controllo, riconosco anche il doc. 1 che mi viene rammostrato 7) questo non lo so 8) confermo che i fatti si sono svolti esattamente come capitolato ma preciso che io ho segnalato quanto avevo rilevato all'RSPP che era il nostro referente. Riconosco anche la mia dichiarazione nell'allegato al doc. 8 che mi viene mostrato e che riporta la mia sottoscrizione 9) mi ricordo che avevo già segnalato il fatto che teneva dei comportamenti non conformi alla normativa anti covid ma non so Parte_1
essere preciso circa le date e le esatte condotte da me contestate, sapevo comunque chi fosse
perché in altre occasioni lo avevo già notato quando svolgevo il mio servizio di vigilanza Parte_1
sul rispetto del protocollo 10) è vero lo confermo io mi ero subito accorto che le caratteristiche fisiche di non potevano corrispondere a quelle del soggetto al quale era intestato il green pass Parte_1
che era anagraficamente molto più giovane ADR il doc. 5 che mi viene mostrato è il registro che noi mandavamo agli RSPP in relazione alle verifiche effettuate sui lavoratori dopo che avevano già svolto la procedura di accesso ai varchi, la segnalazione con asterisco si riferisce proprio al controllo che ho effettuato sul ricorrente, le iniziali MN le ho scritte perché il green pass era intestato
a . Il Green pass che il ricorrente mi ha mostrato e che risultava intestato a Persona_1 [...]
era sul cellulare. Sul cellulare compariva l'immagine del QR Code e io con il mio telefono Per_1 nel quale era installata l'apposita applicazione di controllo ho scansionato l'immagine che il ricorrente mi ha mostrato sul telefono e sono uscite le generalità di . ADR le Persona_1
precedenti segnalazioni di comportamenti non conformi di si riferivano non al fatto di Parte_1
aver mostrato un green pass non autentico ma ad altre condotte non conformi ai protocolli sanitari anti covid. Non mi ricordo se su avessi in precedenza fatto controlli sul green pass come Parte_1 quello del 31 marzo”.
Il mancato ricordo del contenuto delle precedenti segnalazioni non è sufficiente ad inficiare la validità probatoria della dichiarazione che non presenta alcuna delle incongruenze segnalate dall'appellante se non quella di essere difforme rispetto alla versione sostenuta dal , il quale aveva sempre Parte_1
Tes_ negato di essere stato controllato personalmente dal;
pertanto la condotta addebitata con la contestazione disciplinare è stata provata dalla società.
La circostanza riferita dal testimone in merito a precedenti comportamenti non conformi alla normativa emergenziale tenuti dal e noti all'azienda ed al personale di controllo, trova Parte_1
infatti riscontro nel doc. 4 prodotto dalla società.
Trattasi di risposta aziendale alle diffide del il quale, anche nei mesi precedenti ed in Parte_1 particolare nell'ottobre 2021, in spregio alla normativa regolamentare emessa dalla società in adempimento agli obblighi prevenzionali e di limitazione del contagio previsti dal legislatore in epoca di OV -19, aveva cercato di accedere al luogo di lavoro ( anche tramite i carabinieri), denunciando l'azienda di “violenza privata e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, pur non essendo in possesso di alcun green pass. Dalla lettura della diffida si evince in particolare che il contestava la legittimità costituzionale e la contrarietà al Parte_1 diritto eurounitario, oltre che alla dichiarazione universale dei diritti, dell'obbligo stabilito dalla società- in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
9 -septies del DL 52/213( cfr. doc2 parte convenuta in primo grado)- di possesso di green pass. 10.Si condividono in merito le considerazioni del primo giudice che sul punto ha evidenziato quanto segue:”.. Le dichiarazioni del teste hanno sgombrato ogni dubbio in merito al reale andamento dei fatti e solo, quindi, per completezza si osserva, inoltre, che molte altre allegazioni contenute nel ricorso risultano non veritiere: il giorno in questione risultava essere registrato in entrata Parte_1
attraverso i varchi di ingresso e non quindi dalla portineria;
il green-pass non era cartaceo, come dichiarato in ricorso, ma registrato sul cellulare, come dichiarato in sede di procedimento disciplinare;
il green-pass non poteva essere scaduto tra le ore 7.46 (accesso) e le 8.15 (convocazione in Direzione) in quanto se così fosse allora necessariamente il tampone avrebbe dovuto essere eseguito alla stessa ora di due giorni prima (o di tre giorni prima in caso di tampone molecolare) ovvero tra le 7.30 e le 8.30 del 28 o del 29 marzo 2022, ma in quelle date e in quegli orari quando
risultava invece in turno;
la gestione informatica dei green-pass registra e archivia tuttora Parte_1
tutti i green-pass, che restano reperibili da ciascun cittadino e, quindi, a disposizione del ricorrente, il quale - se fosse stato vero quanto da lui stesso affermato - avrebbe ben potuto produrlo all'epoca
e parimenti avrebbe potuto produrlo, successivamente, in giudizio, cosa che non è accaduta. Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono i motivi dell'assenza dal luogo di lavoro dal primo aprile in avanti, atteso che la stessa non è presa in considerazione dalla parte datoriale per calibrare la sanzione applicata, così come parimenti ininfluenti sono le eccezioni concernenti la normativa sulla privacy, argomento del tutto inconsistente essendo pacifico che all'epoca il green-pass potesse e dovesse essere controllato per l'accesso ai luoghi di lavoro così come ad ogni locale pubblico o aperto al pubblico La difesa attorea confonde la “certificazione di vaccinazione” (che nessuno ha mai chiesto a ) con il green-pass dal quale non emergeva se lo stesso fosse stato rilasciato Parte_1
a seguito di vaccinazione, di guarigione o di tampone negativo. Il controllo era previsto dall'art. 3 D.
L. 127/2021: “
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter ((e 4-ter.2))del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. aveva organizzato le verifiche prevedendo CP_1
controlli automatici in ingresso e a campione da parte di soggetti formalmente incaricati tra cui Tes_ appunto il teste . “( sentenza impugnata).
Il primo motivo di appello va quindi rigettato in quanto infondato.
11. Ragioni di pregiudizialità logica impongono di esaminare il quarto motivo prima degli altri proposti dall'appellante; il con questa censura ha insistito per l'ammissione delle prove Parte_1
formulate in primo grado e non ammesse dal primo giudice.
Trattasi di motivo infondato.
E' infatti fondata l'eccezione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulata dall'appellata.
Il nel presente atto di appello formulava le seguenti conclusioni istruttorie” Parte Parte_1
appellante, infine, insiste affinchè Ill.ma Corte di Appello adita disponga la rinnovazione dell'istruttoria. Si chiede ammettersi, all'esito della costituzione di parte convenuto e nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al presente atto ed in particolare quelle trascritte ai punti 10, 14, 15, 16, 17, 28 che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte e, se formulate in negativo, da considerarsi modificate senza la negazione, precedute dalla locuzione “Vero che”, con i seguenti testi:
• Persona_1
• Dott. (Responsabile Risorse Umane e Rapporti Sindacali) Per_2
• Dott.ssa (Direttore dello Stabilimento) Persona_3
• Sig. (incaricato al controllo Green Pass)”. Per_4
Il Collegio deve dare atto che, come correttamente stigmatizzato dalla parte appellata, la numerazione riportata sopra non corrisponde a quella delle circostanze capitolate nell'atto di appello bensì- come si evince dalla lettura del fascicolo di parte di primo grado- alla capitolazione del ricorso di primo grado. Formalmente quindi le richieste non appaiono ammissibili;
in ogni caso le stesse anche come formulate in primo grado risultavano inammissibili in quanto valutative e comunque irrilevanti come si evince da una rapida lettura delle circostanze capitolate nel ricorso di primo grado4.
Si condivide pertanto il provvedimento istruttorio con cui il giudice di primo grado ha dato ingresso soltanto alla prova orale di parte resistente ( cfr. ordinanza del 12.09.235).
12. Residua la valutazione del secondo motivo con il quale parte appellante ha criticato la decisione nel punto in cui il giudice non avrebbe considerato che anche a voler ritenere provato il fatto contestato- limitatamente però, ad avviso dell'appellante, alla sola condotta consistita nell'aver effettuato l'accesso al luogo di lavoro senza essere in possesso del green pass il 31.3.2022- il recesso immediato di un lavoratore con la sua anzianità era eccessivo, ritenuto che, ex art. 2119 c.c., il licenziamento può essere intimato dal datore di lavoro soltanto quale extrema ratio e in presenza di fatti così gravi da impedire la prosecuzione del rapporto.
12.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato perché parte dal presupposto errato che la condotta contestata sia soltanto l'accesso al luogo di lavoro senza green pass.
Per quanto esposto nei motivi che precedono, la società ha contestato al proprio Controparte_1
dipendente non di essere acceduto ai luoghi di lavoro senza green pass( tenuto conto che il controllo automatico da uno dei varchi della acciaieria era risultato regolare), ma – come provato in via
Tes_ documentale e con la testimonianza del che all'atto del controllo a campione eseguito dal Tes_1 pochi minuti dopo l'accesso automatico, il avesse esibito al lettore ottico della guardia Parte_1
giurata il QR del green pass appartenente ad altro collega. La condotta contestata pertanto era consistita nella sottrazione ad un collega di lavoro ( Per_1
), del QR del green pass al fine di accedere al lavoro senza essere sospeso e perdere la
[...]
retribuzione come previsto dalla normativa emergenziale ( DL 127/21), pur in assenza di Green Pass proprio.
Come evidenziato anche nella lettera di contestazione la società non aveva contestato il difetto di vaccinazione, rispettando le libertà dei propri dipendenti i quali- per normativa nazionale, cfr. nota 3 della presente motivazione- erano tenuti ad esibire quanto meno un tampone ( cd. green pass base).
Pertanto la questione sollevata anche in appello di nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale imperativa, che prevedeva il diritto alla conservazione del posto da parte del lavoratore privo di Green Pass, non rileva nel caso di specie in quanto il non è stato Parte_1
rinvenuto privo di gren pass prima di entrare al lavoro o alla portineria , ma successivamente nel luogo di lavoro quando aveva già varcato i tornelli di accesso.
Posto che il collega ha negato di avergli consegnato il proprio QR del green pass ( consenso che sarebbe stato irrilevante rispetto alla violazione della normativa emergenziale posta a tutela di tutti i colleghi che si sarebbero trovati ad operare con un soggetto privo di green pass in epoca ancora pandemica), ne consegue che trattasi di condotta penalmente rilevante ( furto e sottrazione di identità personale).
Né rileva la mancata denuncia del , fermo restando che la società all'epoca aveva segnalato Pt_2
alla Prefettura la condotta tenuta dal . Parte_1
13. Inoltre il lavoratore ha sempre affermato di possedere il tampone base utilizzato per entrare in azienda quel giorno e nei giorni precedenti, anche se lo avrebbe gettato via prima del controllo del
Tes_
in quanto scaduto;
affermazione rimasta priva di riscontro di effettività nonostante la possibilità di produzione anche postuma concessa dalla società in fase disciplinare. Né in fase giudiziale sono stati prodotti o chiesti di produrre tamponi scaduti;
ulteriore condotta tenuta dal lavoratore valorizzabile al fine di ritenere provato che non soltanto il 31 marzo il fosse entrato al Parte_1
lavoro utilizzando il QR di altro soggetto, ma con rilevante probabilità anche nelle giornate antecedenti in cui- essendo a campione- non aveva subito una verifica del green pass utilizzato per accedere in azienda.
In ogni caso , anche a voler considerare la sola condotta del 31 marzo 2022, trattasi di violazione grave idonea a giustificare il recesso;
non si condivide l'eccezione di parte appellante secondo cui trattasi di addebito non sufficiente in quanto privo di illiceità e così tenue da non concretare giusta causa.
Considerata infatti la responsabilità gravante sulla datrice di lavoro che ex art. 2087 c.c. era tenuta a tutelare e prevenire eventuali rischi a carico dei propri dipendenti creati anche dalle condotte di altri lavoratori ( cfr. art. 1228 c..c.), la condotta che è stata posta in essere dal , il quale aveva Parte_1
fotografato il green pass che il collega aveva ammesso di tenere tra i propri effetti personali e aveva utilizzato l'identità altrui, oltre al disvalore sociale derivante dalla violazione di norme penali e l'aggravio derivante dalla sua posizione di dipendente, era particolarmente grave.
Conferma di tale gravità è rinvenibile anche nelle conclusioni del il quale in sede di Parte_1 impugnazione aveva chiesto il risarcimento del danno derivante dall'accusa di fatti che lui stesso qualificava come ingiuriosi ed infamanti.
Tenuto conto della posizione difensiva assunta dal lavoratore che anche in sede disciplinare aveva censurato la legittimità dei controlli aziendali del green pass che- per quanto esposto- costituivano adempimento di normativa nazionale, anche dal punto di vista della prognosi e degli effetti che un'eventuale sanzione più lieve avrebbe avuto sui colleghi i quali erano al pari del tenuti Parte_1
al rispetto della norma interna, consente di confermare la valutazione di gravità oggettiva e soggettiva realizzata dalla società e quindi di rigettare anche il secondo motivo di appello.
14. L'ulteriore doglianza di risarcimento del danno morale azionata dal lavoratore con il terzo motivo rimane assorbita dalla conferma della legittimità del recesso.
15. Rigettati tutti i motivi di appello la sentenza di primo grado va confermata con il favore delle spese del grado che sono liquidate in ragione del valore della controversia dichiarato dall'appellante e con i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per la fase di studio, introduttiva e di discussione della controversia ( valore indeterminabile prima fascia).
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 6946,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 8 del ricorso di primo grado si legge quanto segue:”… 44. Nel caso di specie la sanzione del licenziamento del sig., è assolutamente ingiustificata e sproporzionata” Parte_1 2 In particolare :il doc. 14, che documentalmente conferma che il ha avuto accesso dal Parte_1 varco “acciaieria” con lettura automatica del QRCode (e non dalla portineria); il doc. n. 5 che riporta il report dei controlli di conformità (tra Green Pass e identità personale), Tes_ confermato e spiegato nei suoi contenuti dal teste;
3 Art.
9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((30 aprile 2022)), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da
SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde 4 “10: Il ricorrente ricorda chiaramente che il giorno 31 marzo 2022 è stato abilitato ad accedere con Green Pass da tampone dalla Portineria.14. Non risponde al vero la circostanza che durante il turno lavorativo del sig. , un addetto alla vigilanza gli chiedeva di esibire il proprio green Parte_1 pass.15. Poiché entrava in azienda con il green pass “da tampone”, che scade ogni 48 Parte_1 ore, e che le 48 erano nel frattempo scadute, poco dopo l'ingresso in azienda, il gettava il Parte_1 foglio del Green Pass scaduto, come era solito fare alla scadenza di ogni green pass da tampone.16.
Mentre il sig. era intento a lavorare, veniva chiamato in Direzione, ove gli veniva richiesto Parte_1 di rammostrare il Green Pass.17. Il Sig. affermava in quella sede che non aveva il Green Parte_1
Pass da vaccinazione, ma che entrava in azienda con il Green Pass da tampone, che dopo l'entrata era scaduto e che aveva gettato.28. Va precisato che il sig. , vedovo e padre di tre figli Parte_1 anche minori (all.6), aveva programmato in precedenza l'assenza di una settimana per congedo parentale, seguito da una settimana di malattia;
”.
5 - ritenuto che ai fini della decisione appaiono rilevanti i soli capitoli di prova per testi 1-2-4-7-8-9-10 della memoria di costituzione essendo superflue tutte le restanti circostanze di fatto (anche contenute nel ricorso introduttivo) così come anche gli ordini di esibizione;
- dato che la parte ricorrente non ha neppure chiesto la prova contraria con i propri testi sul capitolato avversario;
p.q.m.
1) ammette un teste di parte resistente sui capitoli 1-2-4-7-8-9-10 della memoria di costituzione;
”