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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n°2231 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ", pendente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'avv. CASUCCI ROBERTO, con C.F._2 domicilio telematico eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
e
( ), Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 07.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e cioè “svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c. dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss.cc) del dott. nato a [...] Controparte_1
(VE) il 19 luglio 1950, residente a [...], frazione località Lugugnana,
1 Borgo Vecchio n. 14. La ricorrente figlia manifesta la disponibilità Parte_2 ad essere nominata tutore provvisorio e poi definitivo del papà CP_1
”.
[...]
Motivi della Decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Le ricorrenti sono figlie del convenuto ed hanno documentato che, in data 10
ottobre 2024, è stato rilasciato nei confronti del padre certificato medico ove si attesta che le condizioni generale del paziente, affetto dalla malattia di Alzheimer,
depongono per una totale e instabile incapacità di intendere e volere e quindi di svolgere consapevolmente qualsiasi atto necessario per sé. Hanno chiesto,
pertanto, con regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti previsti dalla legge, che sia dichiarata la sua interdizione.
2. Merito della lite.
L'interdizione presuppone una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), ed incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi.
Nel relativo giudizio, la valutazione del Tribunale si estende sia agli aspetti patrimoniali, sia agli atti della vita civile attinenti alla cura della persona ed ai doveri familiari e pubblici.
Sul punto, appare sufficientemente documentato, dalle plurime certificazioni allegate, che lo stato di salute dell'interessato sia alquanto complesso e riconducibile alla malattia di Alzheimer.
Dall'esame diretto dell'interessato emerge che egli si sia mostrato vigile, ma a tratti disorientato;
si riporta stralcio di verbale relativo all'esame: “Il Giudice
rappresenta brevemente al signor il motivo dell'udienza, ma egli, sentendo la CP_1
2 parola interdizione si agita. Non è, però, in grado di motivare il suo disappunto. Precisa,
comunque. di non essere a conoscenza del ricorso e subito dopo cambia argomento. Al
colloquio pare vigile, ma a tratti disorientato. Alla domanda se sa dove si trova, risponde
“in ospedale, a seguito di una controversia con il comune, poiché sono cattolico”; seguono
racconti confusi in merito al suo lavoro e all'azienda agricola che aveva acquistato.
Ricorda, poi, di aver cambiato più volte la propria residenza e cerca di indicarne gli
indirizzi. Sa riferire la sua data di nascita, l'anno corrente e indica correttamente la sua
età. Riconosce la figlia presente accanto a lui, ma non l'assistente sociale. La dott.ssa
precisa che lo ha in carico da circa un mese, da quando si trova presso la casa di Pt_3
riposo “Residenza Venezia”. Riferisce che alterna momenti di parziale lucidità, ad altri di
disorientamento spazio-temporale. Il signor sa riferire il nome delle figlie e CP_1
precisa che sono entrambe laureate: in veterinaria e in architettura. Pt_1 Pt_2
Conferma di andare d'accordo con loro e, alla domanda se accetta volentieri il loro aiuto,
risponde che non sarebbero in grado di gestire il patrimonio “perché non sono
professionali” e perché lui è “l'ultimo laureato del suo paese”. Accenna alle guerre (senza
collocarle temporalmente) e al Risorgimento, con frasi prive di senso compiuto. A questo
punto, preso atto che il signor pare stanco e preoccupato per il pranzo, viene CP_1
salutato e accompagnato al di fuori della stanza ove si svolge l'udienza”.
Tanto assodato, occorre ora affrontare la questione su quale sia la misura più
adeguata per la protezione dell'interessato.
Giova premettere che il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, o per la revoca di tali misure, oltre a valutare le condizioni psico-
fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (artt. 418 e 429 c.c.).
Ciò è ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005,
nella quale si qualifica la più invasiva misura dell'interdizione come estrema ratio,
il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite.
3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6
del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia,
ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze,
tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia,
ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cass. civ. n. 6079/2020; cass. civ. n. 18171/2013).
“Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso,
grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività
lavorativa” (Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962).
Richiamati tali principi di diritto, nel caso di specie occorre osservare che,
4 indubbiamente, il quadro clinico dell'interessato ne compromette la capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi e ne implica l'adozione di misure di protezione;
allo stesso tempo, le residue e limitate possibilità di interazione che sono emerse durante l'esame dello stesso, e cioè la capacità di percepire la propria identità e di riconoscere le figlie, possono essere ancora valorizzate nel raccogliere il suo consenso, ad esempio, per la scelta di cure mediche e/o trattamenti sanitari, laddove possibile, in base alle circostanze del caso;
per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, invece, egli ha indubbiamente la necessità di essere protetto e sostituito da un rappresentante legale, ma la situazione esposta, connotata al momento da un certa sicurezza economica (in quanto è stato dichiarato che percepisce euro 3.725,00 mensili di pensione) non sembra connotarsi da una particolare complessità, non necessitando di decisioni,
anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio;
infatti, gli incombenti che si presentano come necessari appaiono limitati alle modalità di adempimento della retta della casa di riposo ove è
ricoverato e alle iniziative da assumere rispetto ad un recente acquisto di azienda agricola.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno possa essere misura di protezione più adeguata all'interessato e che possa essere eventualmente potenziata, ai sensi dell'art. 411 c.c., a maggior tutela dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 418, u.c., c.c., gli atti dovranno essere trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza;
ai sensi della medesima disposizione di legge,
non essendovi istanze urgenti, non sussistono i presupposti per adottare provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 405 c.c.
Nulla sulle spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione
5 disattesa, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n°2231 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ", pendente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'avv. CASUCCI ROBERTO, con C.F._2 domicilio telematico eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
e
( ), Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 07.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e cioè “svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c. dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss.cc) del dott. nato a [...] Controparte_1
(VE) il 19 luglio 1950, residente a [...], frazione località Lugugnana,
1 Borgo Vecchio n. 14. La ricorrente figlia manifesta la disponibilità Parte_2 ad essere nominata tutore provvisorio e poi definitivo del papà CP_1
”.
[...]
Motivi della Decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Le ricorrenti sono figlie del convenuto ed hanno documentato che, in data 10
ottobre 2024, è stato rilasciato nei confronti del padre certificato medico ove si attesta che le condizioni generale del paziente, affetto dalla malattia di Alzheimer,
depongono per una totale e instabile incapacità di intendere e volere e quindi di svolgere consapevolmente qualsiasi atto necessario per sé. Hanno chiesto,
pertanto, con regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti previsti dalla legge, che sia dichiarata la sua interdizione.
2. Merito della lite.
L'interdizione presuppone una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli), ed incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi.
Nel relativo giudizio, la valutazione del Tribunale si estende sia agli aspetti patrimoniali, sia agli atti della vita civile attinenti alla cura della persona ed ai doveri familiari e pubblici.
Sul punto, appare sufficientemente documentato, dalle plurime certificazioni allegate, che lo stato di salute dell'interessato sia alquanto complesso e riconducibile alla malattia di Alzheimer.
Dall'esame diretto dell'interessato emerge che egli si sia mostrato vigile, ma a tratti disorientato;
si riporta stralcio di verbale relativo all'esame: “Il Giudice
rappresenta brevemente al signor il motivo dell'udienza, ma egli, sentendo la CP_1
2 parola interdizione si agita. Non è, però, in grado di motivare il suo disappunto. Precisa,
comunque. di non essere a conoscenza del ricorso e subito dopo cambia argomento. Al
colloquio pare vigile, ma a tratti disorientato. Alla domanda se sa dove si trova, risponde
“in ospedale, a seguito di una controversia con il comune, poiché sono cattolico”; seguono
racconti confusi in merito al suo lavoro e all'azienda agricola che aveva acquistato.
Ricorda, poi, di aver cambiato più volte la propria residenza e cerca di indicarne gli
indirizzi. Sa riferire la sua data di nascita, l'anno corrente e indica correttamente la sua
età. Riconosce la figlia presente accanto a lui, ma non l'assistente sociale. La dott.ssa
precisa che lo ha in carico da circa un mese, da quando si trova presso la casa di Pt_3
riposo “Residenza Venezia”. Riferisce che alterna momenti di parziale lucidità, ad altri di
disorientamento spazio-temporale. Il signor sa riferire il nome delle figlie e CP_1
precisa che sono entrambe laureate: in veterinaria e in architettura. Pt_1 Pt_2
Conferma di andare d'accordo con loro e, alla domanda se accetta volentieri il loro aiuto,
risponde che non sarebbero in grado di gestire il patrimonio “perché non sono
professionali” e perché lui è “l'ultimo laureato del suo paese”. Accenna alle guerre (senza
collocarle temporalmente) e al Risorgimento, con frasi prive di senso compiuto. A questo
punto, preso atto che il signor pare stanco e preoccupato per il pranzo, viene CP_1
salutato e accompagnato al di fuori della stanza ove si svolge l'udienza”.
Tanto assodato, occorre ora affrontare la questione su quale sia la misura più
adeguata per la protezione dell'interessato.
Giova premettere che il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, o per la revoca di tali misure, oltre a valutare le condizioni psico-
fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare la adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (artt. 418 e 429 c.c.).
Ciò è ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005,
nella quale si qualifica la più invasiva misura dell'interdizione come estrema ratio,
il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite.
3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare i seguenti principi di diritto: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6
del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia,
ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze,
tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia,
ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cass. civ. n. 6079/2020; cass. civ. n. 18171/2013).
“Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso,
grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività
lavorativa” (Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962).
Richiamati tali principi di diritto, nel caso di specie occorre osservare che,
4 indubbiamente, il quadro clinico dell'interessato ne compromette la capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi e ne implica l'adozione di misure di protezione;
allo stesso tempo, le residue e limitate possibilità di interazione che sono emerse durante l'esame dello stesso, e cioè la capacità di percepire la propria identità e di riconoscere le figlie, possono essere ancora valorizzate nel raccogliere il suo consenso, ad esempio, per la scelta di cure mediche e/o trattamenti sanitari, laddove possibile, in base alle circostanze del caso;
per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, invece, egli ha indubbiamente la necessità di essere protetto e sostituito da un rappresentante legale, ma la situazione esposta, connotata al momento da un certa sicurezza economica (in quanto è stato dichiarato che percepisce euro 3.725,00 mensili di pensione) non sembra connotarsi da una particolare complessità, non necessitando di decisioni,
anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio;
infatti, gli incombenti che si presentano come necessari appaiono limitati alle modalità di adempimento della retta della casa di riposo ove è
ricoverato e alle iniziative da assumere rispetto ad un recente acquisto di azienda agricola.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno possa essere misura di protezione più adeguata all'interessato e che possa essere eventualmente potenziata, ai sensi dell'art. 411 c.c., a maggior tutela dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 418, u.c., c.c., gli atti dovranno essere trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza;
ai sensi della medesima disposizione di legge,
non essendovi istanze urgenti, non sussistono i presupposti per adottare provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 405 c.c.
Nulla sulle spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione
5 disattesa, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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