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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/09/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
16/09/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9196/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv.to Parte_1
ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MACCARRONE NICOLA, in persona Controparte_1 del Dirigente Generale – Direttore regionale p.t. per la Sicilia - rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa Laura, iscritta al collegio notarile del Per_1 distretto di Palermo, (rep. n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01-23 a Palermo al n. 2748/1T), dall'avv.
Nicola Maccarrone con c.f. C.F._1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249024355035 notificata in data 20/09/2024 nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320140031489034 dell' di , che CP_1 CP_1 assumeva non essergli stata mai notificata con la quale gli è stato richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 4.442,46.
1 Ha rilevato di essere legittimata, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs n. 46/99, ad impugnare l'atto opposto e il relativo ruolo sottostante mai notificato, essendo l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno ricorso il primo atto con cui la società ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa impositiva.
Ha quindi eccepito la prescrizione del credito atteso che la somma richiesta si riferisce a rate premio e relative sanzioni civili per gli anni d'imposta dal 2009 al 2014. CP_1
Ha osservato che l'art. 3, co. 9 della legge n. 335 del 1995 dispone che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati … b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».
Ha in ogni caso rilevato che, anche a voler ritenere la corretta notifica della cartella sottostante l'intimazione di pagamento opposta, l'Ente, dopo la presunta data di notifica della stessa, effettuata in data 21.10.2014, ha per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art. 3, comma 9, legge 335/95) tenuto un atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo in data 20.09.2024 alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Ha quindi chiesto
“In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 15 aprile 2025 si è costituito l e ha dedotto CP_1 che le doglianze dell'opponente circa la irregolarità formale asserita delle cartelle o circa la mancata notifica può essere rivolta solo verso l' , alla quale per legge l' ha Controparte_2 CP_1 demandato la riscossione dei propri crediti.
2 Ha asserito che con il D. Lgs. n. 46/1999 la riscossione dei crediti previdenziali, infatti, è stata affidata in via esclusiva all'esattoria, con la evidente conseguenza che alcuna responsabilità può essere addebitata all' con riferimento alle modalità di riscossione crediti. CP_1
Ha chiesto ex art. 210 c.p.c., di ordinare all' di produrre l'esibizione della Controparte_2 documentazione in originale comprovante la data di notifica delle cartelle opposte e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, avendone già l' fatto richiesta senza alcun riscontro. CP_3
Ha in ogni caso asserito che all'esito dell'esibizione richiesta era ormai spirato il termine di decadenza perentoriamente stabilito per la proposizione dell'opposizione a ruolo esattoriale dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 1999 n. 46.
Ha ancora affermato l'onere del ricorrente di notificare il provvedimento di sospensione al concessionario, cui il contenzioso andava esteso, nel merito riportandosi de relato alla allegata relazione della sede, del 20 dicembre 2024 in atti.
Ha concluso chiedendo nel merito rigettare la domanda del ricorrente, l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando conseguentemente, il ricorrente al pagamento CP_1 di quanto richiesto nell'atto opposto, opponendosi alla chiesta sospensione, con condanna della controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
1.4 Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato già in sede di fissazione della prima udienza, e ritenuta la causa matura per la decisione dopo l'invito rivolto a parte ricorrente di dare prova della corretta notifica del ricorso all' ; disposta la trattazione CP_1 della udienza di discussione del 16 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1 Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo
3 esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta, asserendo che mai gli era stata notificato l'atto sotteso e che anche ove lo fosse stato sarebbe comunque decorsa la prescrizione.
Ebbene dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione a ruolo e all'esecuzione, con riguardo alla prescrizione successiva, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs.
46/1999, avendo parte ricorrente contestato che le cartelle “dopo l'anno 2008” le siano state notificate.
4 Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
2.2 Sul difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
In via preliminare, in ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, va comunque in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere
5 debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente della CP_4
6 Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n.
701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
E' dunque l' l'unico corretto contraddittore. CP_1
2.3 Sulla notifica dell'atto presupposto e sulla prescrizione anche successiva.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificata la sottesa cartella esattoriale.
Si rammenta che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, peraltro nel caso a mano non è stata affatto dimostrata la notifica della cartella n.
29320140031489034000 dovendo pertanto ritenersi prescritto il credito in discussione per la causali in fatto precisate.
7 Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 risulta essere ampiamente decorso anche a considerare la data di ricezione – ove data per avvenuta, ma nella fattispecie non dimostrata – della cartella, allo scopo irrilevante la produzione della CP_1
“visualizzazione iter ruolo”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso, annulla l'intimazione opposta e dichiara prescritto il credito azionato;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge che distrae in favore dell'avv.to Orazio Stefano Esposito.
Catania 21/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
8
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
16/09/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9196/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv.to Parte_1
ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MACCARRONE NICOLA, in persona Controparte_1 del Dirigente Generale – Direttore regionale p.t. per la Sicilia - rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa Laura, iscritta al collegio notarile del Per_1 distretto di Palermo, (rep. n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01-23 a Palermo al n. 2748/1T), dall'avv.
Nicola Maccarrone con c.f. C.F._1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249024355035 notificata in data 20/09/2024 nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320140031489034 dell' di , che CP_1 CP_1 assumeva non essergli stata mai notificata con la quale gli è stato richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 4.442,46.
1 Ha rilevato di essere legittimata, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs n. 46/99, ad impugnare l'atto opposto e il relativo ruolo sottostante mai notificato, essendo l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno ricorso il primo atto con cui la società ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa impositiva.
Ha quindi eccepito la prescrizione del credito atteso che la somma richiesta si riferisce a rate premio e relative sanzioni civili per gli anni d'imposta dal 2009 al 2014. CP_1
Ha osservato che l'art. 3, co. 9 della legge n. 335 del 1995 dispone che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati … b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».
Ha in ogni caso rilevato che, anche a voler ritenere la corretta notifica della cartella sottostante l'intimazione di pagamento opposta, l'Ente, dopo la presunta data di notifica della stessa, effettuata in data 21.10.2014, ha per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art. 3, comma 9, legge 335/95) tenuto un atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo in data 20.09.2024 alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Ha quindi chiesto
“In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 15 aprile 2025 si è costituito l e ha dedotto CP_1 che le doglianze dell'opponente circa la irregolarità formale asserita delle cartelle o circa la mancata notifica può essere rivolta solo verso l' , alla quale per legge l' ha Controparte_2 CP_1 demandato la riscossione dei propri crediti.
2 Ha asserito che con il D. Lgs. n. 46/1999 la riscossione dei crediti previdenziali, infatti, è stata affidata in via esclusiva all'esattoria, con la evidente conseguenza che alcuna responsabilità può essere addebitata all' con riferimento alle modalità di riscossione crediti. CP_1
Ha chiesto ex art. 210 c.p.c., di ordinare all' di produrre l'esibizione della Controparte_2 documentazione in originale comprovante la data di notifica delle cartelle opposte e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, avendone già l' fatto richiesta senza alcun riscontro. CP_3
Ha in ogni caso asserito che all'esito dell'esibizione richiesta era ormai spirato il termine di decadenza perentoriamente stabilito per la proposizione dell'opposizione a ruolo esattoriale dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 1999 n. 46.
Ha ancora affermato l'onere del ricorrente di notificare il provvedimento di sospensione al concessionario, cui il contenzioso andava esteso, nel merito riportandosi de relato alla allegata relazione della sede, del 20 dicembre 2024 in atti.
Ha concluso chiedendo nel merito rigettare la domanda del ricorrente, l'eccezione di prescrizione e considerare valido il credito condannando conseguentemente, il ricorrente al pagamento CP_1 di quanto richiesto nell'atto opposto, opponendosi alla chiesta sospensione, con condanna della controparte alle spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
1.4 Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato già in sede di fissazione della prima udienza, e ritenuta la causa matura per la decisione dopo l'invito rivolto a parte ricorrente di dare prova della corretta notifica del ricorso all' ; disposta la trattazione CP_1 della udienza di discussione del 16 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1 Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo
3 esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta, asserendo che mai gli era stata notificato l'atto sotteso e che anche ove lo fosse stato sarebbe comunque decorsa la prescrizione.
Ebbene dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione a ruolo e all'esecuzione, con riguardo alla prescrizione successiva, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs.
46/1999, avendo parte ricorrente contestato che le cartelle “dopo l'anno 2008” le siano state notificate.
4 Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
2.2 Sul difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
In via preliminare, in ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, va comunque in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere
5 debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente della CP_4
6 Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n.
701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
E' dunque l' l'unico corretto contraddittore. CP_1
2.3 Sulla notifica dell'atto presupposto e sulla prescrizione anche successiva.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificata la sottesa cartella esattoriale.
Si rammenta che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, peraltro nel caso a mano non è stata affatto dimostrata la notifica della cartella n.
29320140031489034000 dovendo pertanto ritenersi prescritto il credito in discussione per la causali in fatto precisate.
7 Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 risulta essere ampiamente decorso anche a considerare la data di ricezione – ove data per avvenuta, ma nella fattispecie non dimostrata – della cartella, allo scopo irrilevante la produzione della CP_1
“visualizzazione iter ruolo”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso, annulla l'intimazione opposta e dichiara prescritto il credito azionato;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge che distrae in favore dell'avv.to Orazio Stefano Esposito.
Catania 21/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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