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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18825/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FOGLIA LAGANA' GERMANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BISHKEK Controparte_1 Controparte_2
(KIRGHIZISTAN) il 04/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 3 parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale, nel possesso esclusivo del signor in quanto Controparte_1 legata al contratto di lavoro resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso, mentre la signora
[...] potrà occuparla fino alla data del 10 novembre 2024, dopo tale data la signora si CP_2 CP_2 impegna a restituire la casa familiare al legittimo possessore signor libera da persone Controparte_1
e cose, prelevando tutti i propri effetti personali ed i beni dalla stessa acquistati, il signor CP_1
si impegna a sostenere i costi del trasloco.
[...]
DÀ ATTO che il signor al fine di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1 [...] verserà a titolo di mantenimento in unica soluzione una somma pari ad € 15.000,00 di cui CP_2
5.000,00 saranno imputati al mantenimento in sede di separazione ed € 10.000,00 a titolo di assegno divorziale una tantum.
DÀ ATTO che l'importo dell'assegno una tantum è stato calcolato tenendo conto del fatto che nel corso degli ultimi tre anni di matrimonio la ricorrente ha frequentato un corso privato a seguito del quale ha acquisito l'abilitazione alla professione di estetista che le consentirà a breve di rendersi economicamente autosufficiente, pertanto con il pagamento di detta somma le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica derivante dalla separazione e dal divorzio.
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18825/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FOGLIA LAGANA' GERMANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BISHKEK Controparte_1 Controparte_2
(KIRGHIZISTAN) il 04/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 3 parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale, nel possesso esclusivo del signor in quanto Controparte_1 legata al contratto di lavoro resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso, mentre la signora
[...] potrà occuparla fino alla data del 10 novembre 2024, dopo tale data la signora si CP_2 CP_2 impegna a restituire la casa familiare al legittimo possessore signor libera da persone Controparte_1
e cose, prelevando tutti i propri effetti personali ed i beni dalla stessa acquistati, il signor CP_1
si impegna a sostenere i costi del trasloco.
[...]
DÀ ATTO che il signor al fine di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1 [...] verserà a titolo di mantenimento in unica soluzione una somma pari ad € 15.000,00 di cui CP_2
5.000,00 saranno imputati al mantenimento in sede di separazione ed € 10.000,00 a titolo di assegno divorziale una tantum.
DÀ ATTO che l'importo dell'assegno una tantum è stato calcolato tenendo conto del fatto che nel corso degli ultimi tre anni di matrimonio la ricorrente ha frequentato un corso privato a seguito del quale ha acquisito l'abilitazione alla professione di estetista che le consentirà a breve di rendersi economicamente autosufficiente, pertanto con il pagamento di detta somma le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica derivante dalla separazione e dal divorzio.
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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