Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ritiene priva di pregio l'eccezione, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la notifica a mezzo PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. Inoltre, qualsiasi vizio di notifica è sanato se il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione

    La Corte ritiene l'eccezione priva di fondamento, poiché il contribuente, dopo aver beneficiato di una rateazione e non aver pagato la terza rata, è decaduto dal piano di rateizzazione. L'agente della riscossione ha quindi titolo per notificare la cartella di pagamento. Il termine per la notifica è stabilito dall'art. 25, comma 1, lett. c-bis) DPR 602/73, e la notifica è avvenuta ampiamente prima della scadenza di tale termine.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene l'eccezione priva di pregio, in quanto la cartella ha natura vincolata essendo stata redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Sgravio parziale del ruolo

    Il Collegio, preso atto del provvedimento di sgravio parziale, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere e ridetermina l'importo complessivo dovuto dal ricorrente in euro 11.645,43.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 45
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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