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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
MUSIO ANTONIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026085192000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso cartella di pagamento notificata il 18/4/2025 da Agenzia Entrate Riscossione a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR n. 633/72 della comunicazione
Iva periodica anno 2021. L'importo complessivamente richiesto è di euro 14.515,88 per decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 3 scadente il 31/1/23.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente inesistenza della notifica dell'atto impugnato avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Eccepisce, inoltre, intervenuta decadenza dall'azione, carenza di motivazione dell'atto impugnato, non mancando di affermare di avere provveduto al pagamento nei termini previsti dal piano di rateizzo.
Si è costituita Agenzia Entrate, la quale, dopo aver contestato tutti i motivi di ricorso, ha comunicato che il contribuente, seppure decaduto, ha continuato ad effettuare versamenti, per cui è stato emesso provvedimento di sgravio parziale del ruolo, rimanendo un residuo di versare di euro 11.645,43.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere, rideterminando l'importo dovuto in euro 11.645,43.
Con memoria del 31/10/25 parte ricorrente ha chiesto di annullare la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, è priva di pregio l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto effettuata a mezzo pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, è priva di pregio. Al riguardo, giova ricordare che, di recente, la Suprema Corte, richiamando un arresto reso dalle Sezioni Unite (n. 15979 del 18/5/2022) ha affermato che «in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto» (Cass. 6015 del 28/2/2023). E' indubbio, peraltro, che qualsivoglia vizio di notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160
e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando venga provato che il contribuente abbia avuto, come nel caso di specie, piena cognizione dell'atto. Anche l'eccezione di intervenuta decadenza della notifica della cartella di pagamento in questione è priva di fondamento. Al riguardo, giova evidenziare che, avendo il contribuente ricevuto apposita comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR 633/72 della liquidazione periodica Iva del III trimestre dell'anno 2021, decideva di procedere alla rateazione in 20 rate delle somme risultanti dalla predetta comunicazione di irregolarità. Dopo aver versato le prime due rate, il contribuente non versava la terza rata che scadeva il 3/1/2023, decadendo in tal modo dalla rateazione, con conseguente attività di recupero da parte dell'agente della riscossione. Nel caso in cui, infatti, non venga pagata una rata successiva alla prima, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha titolo per notificare la cartella di pagamento contenente le imposte derivanti dall'accordo non pagate, secondo quanto previsto dall'art. 15-ter DPR 602/73. Il termine per la notifica, a pena di decadenza, della cartella di pagamento è stabilito dall'art. 25, comma 1, lett. c-bis) DPR 602/73 “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter”.
Alla luce di quanto innanzi, la notifica della cartella deve considerarsi tempestiva, essendo avvenuta ampiamente prima del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.
Da ultimo, è priva di pregio l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto la cartella ha natura vincolata, essendo stata redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Senonché, Agenzia Entrate, costituitasi, ha comunicato che il contribuente, seppure decaduto dalla rateazione, nelle more ha continuato ad effettuare versamenti, per cui è stato emesso provvedimento di sgravio parziale del ruolo.
Pertanto, il Collegio, preso atto del provvedimento di sgravio parziale del ruolo, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere e ridetermina l'importo complessivo dovuto dal ricorrente in euro
11.645,43. Le spese del giudizio possono compensarsi, tenuto conto della richiesta in tal senso formulata dalla stessa Agenzia.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso, dichiara cessata parzialmente la materia del contendere nei termini di cui in motivazione, ridetermina l'importo complessivamente dovuto in euro 11.645,43. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
MUSIO ANTONIO, Giudice
TOMA CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026085192000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso cartella di pagamento notificata il 18/4/2025 da Agenzia Entrate Riscossione a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR n. 633/72 della comunicazione
Iva periodica anno 2021. L'importo complessivamente richiesto è di euro 14.515,88 per decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 3 scadente il 31/1/23.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente inesistenza della notifica dell'atto impugnato avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Eccepisce, inoltre, intervenuta decadenza dall'azione, carenza di motivazione dell'atto impugnato, non mancando di affermare di avere provveduto al pagamento nei termini previsti dal piano di rateizzo.
Si è costituita Agenzia Entrate, la quale, dopo aver contestato tutti i motivi di ricorso, ha comunicato che il contribuente, seppure decaduto, ha continuato ad effettuare versamenti, per cui è stato emesso provvedimento di sgravio parziale del ruolo, rimanendo un residuo di versare di euro 11.645,43.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere, rideterminando l'importo dovuto in euro 11.645,43.
Con memoria del 31/10/25 parte ricorrente ha chiesto di annullare la cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, è priva di pregio l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto effettuata a mezzo pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, è priva di pregio. Al riguardo, giova ricordare che, di recente, la Suprema Corte, richiamando un arresto reso dalle Sezioni Unite (n. 15979 del 18/5/2022) ha affermato che «in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto» (Cass. 6015 del 28/2/2023). E' indubbio, peraltro, che qualsivoglia vizio di notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160
e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando venga provato che il contribuente abbia avuto, come nel caso di specie, piena cognizione dell'atto. Anche l'eccezione di intervenuta decadenza della notifica della cartella di pagamento in questione è priva di fondamento. Al riguardo, giova evidenziare che, avendo il contribuente ricevuto apposita comunicazione di irregolarità a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR 633/72 della liquidazione periodica Iva del III trimestre dell'anno 2021, decideva di procedere alla rateazione in 20 rate delle somme risultanti dalla predetta comunicazione di irregolarità. Dopo aver versato le prime due rate, il contribuente non versava la terza rata che scadeva il 3/1/2023, decadendo in tal modo dalla rateazione, con conseguente attività di recupero da parte dell'agente della riscossione. Nel caso in cui, infatti, non venga pagata una rata successiva alla prima, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha titolo per notificare la cartella di pagamento contenente le imposte derivanti dall'accordo non pagate, secondo quanto previsto dall'art. 15-ter DPR 602/73. Il termine per la notifica, a pena di decadenza, della cartella di pagamento è stabilito dall'art. 25, comma 1, lett. c-bis) DPR 602/73 “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter”.
Alla luce di quanto innanzi, la notifica della cartella deve considerarsi tempestiva, essendo avvenuta ampiamente prima del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.
Da ultimo, è priva di pregio l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto la cartella ha natura vincolata, essendo stata redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Senonché, Agenzia Entrate, costituitasi, ha comunicato che il contribuente, seppure decaduto dalla rateazione, nelle more ha continuato ad effettuare versamenti, per cui è stato emesso provvedimento di sgravio parziale del ruolo.
Pertanto, il Collegio, preso atto del provvedimento di sgravio parziale del ruolo, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere e ridetermina l'importo complessivo dovuto dal ricorrente in euro
11.645,43. Le spese del giudizio possono compensarsi, tenuto conto della richiesta in tal senso formulata dalla stessa Agenzia.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso, dichiara cessata parzialmente la materia del contendere nei termini di cui in motivazione, ridetermina l'importo complessivamente dovuto in euro 11.645,43. Spese compensate.