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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 9232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9232 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3034 R. G. nell'anno 2023 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Alessandro Petrillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 93
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per Notar del 23.01.2023 (rep. Persona_1 37590/7131), dall'Avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55.
-resistente Oggetto: ricongiunzione dei contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed architetti (INARCASSA) e di svolgere l'attività di ingegnere;
- di aver prestato attività di lavoro dipendente, prima dell'attività di ingegnere, dall' 1/11/1986 al 30/06/1989 in favore della cooperativa di IA AS (sino al 30.06.1988) e quale docente presso Amm. Statale profess. per l'ind e l'artig. (01.04.1989 – 30.06.1989), nonché, quale docente presso alcuni istituti scolastici nei periodi precisamente indicati in ricorso, per i quali, ogni istituto ha rilasciato la relativa attestazione di servizio in cui è indicato sia l'importo delle retribuzioni percepite che quello delle ritenute per contributi previdenziali operate;
- di aver presentato, in data 5.12.1997, all'INARCASSA domanda di ricongiunzione dei contributi previdenziali versati presso l' (ex relativi al periodo CP_1 CP_2 dall' 1.11.1986 al 16.6.1992, al fine di far confluire in un'unica gestione i contributi previdenziali maturati nelle due diverse gestioni previdenziali;
- di aver sollecitato, l'INARCASSA per la ricongiunzione dei contributi, ma la stessa non ha esitato la domanda a causa della mancata trasmissione da parte dell' CP_1 della certificazione previdenziale relativa ai periodi oggetto di ricongiunzione, inviata successivamente ma, limitatamente al periodo dall'1/11/1986 al 30/06/1989;
- che l' , tuttavia, non ha trasmesso all'INARCASSA i periodi assicurativi CP_1 relativi all'anno 1992, a dispetto di numerosi solleciti inviati. CP_ Ciò premesso, ha concluso chiedendo di ordinare: “all' - previa la formalizzazione sulla posizione contributiva (estratto contributivo) del ricorrente dei relativi contributi versati dagli Istituti scolastici - di trasmettere all'INARCASSA la
1 documentazione (modelli certificativi e quant'altro), riferita ai periodi 05.03.1992 - 07.05.1992; 18.05.1992 - 10.06.1992; 05.02.1992 - 29.02.1992; 01.03.1992 - 03.03.1992; 27.03.1992 - 31.03.1992; 01.04.1992 - 30.04.1992, tale da consentire l'accoglimento della domanda di ricongiunzione per detti periodi;
- condannare, altresì, l' al pagamento in favore dello scrivente procuratore delle spese di CP_1 giudizio, con attribuzione.”
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha evidenziato che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere, in quanto, in data 30.05.2023 sono stati inseriti sul conto assicurativo del ricorrente i periodi indicati nell'avverso ricorso;
rendendo possibile la lavorazione dell'istanza ex L 4571990; e ha chiesto un rinvio per consentire al ricorrente la verifica del completamento della pratica di trasferimento dei periodi assicurativi. All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza dopo il deposito di note di trattazione scritta. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: l' ha, nel corso del giudizio, depositato CP_1 copia dei versamenti effettuati in favore di Inarcassa relativi ai contributi previdenziali riferiti all'anno 1992, utili per definire la ricongiunzione richiesta dal ricorrente presso Inarcassa;
Ha dato atto del completamento della pratica di trasferimento dei periodi assicurativi (cfr. documentazione allegata), inoltre, tale circostanza, è stata confermata e non contrastata da parte avversa la quale evidenzia di aver inoltrato in data 18.6.2025 all'Inarcassa richiesta formale di attestazione dell'avvenuta ricongiunzione e che l'Inarcassa, in data 15.7.2025 ha confermato il buon esito dell'operazione, tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007). Residua la questione delle spese che seguono la soccombenza virtuale per la metà a carico dell' , quantificate in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al DM CP_1 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, di modalità cartolare della trattazione, della semplicità della questione e soprattutto in considerazione della laboriosità dell'istruttoria amministrativa dipesa dalla difficoltà di incontrata dall'Ente nel reperire dati dalle scuole presso le quali il ricorrente , in anni assai risalenti , ha prestato servizio, oltrechè dalle difficoltà di natura “tecnologica” che ha richiesto l'operazione di migrazione dei dati . Esse vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
2 b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in ragione della CP_1 metà in € 600,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione restando compensata l'altra metà. Si comunichi. Napoli, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3034 R. G. nell'anno 2023 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Alessandro Petrillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 93
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per Notar del 23.01.2023 (rep. Persona_1 37590/7131), dall'Avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55.
-resistente Oggetto: ricongiunzione dei contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed architetti (INARCASSA) e di svolgere l'attività di ingegnere;
- di aver prestato attività di lavoro dipendente, prima dell'attività di ingegnere, dall' 1/11/1986 al 30/06/1989 in favore della cooperativa di IA AS (sino al 30.06.1988) e quale docente presso Amm. Statale profess. per l'ind e l'artig. (01.04.1989 – 30.06.1989), nonché, quale docente presso alcuni istituti scolastici nei periodi precisamente indicati in ricorso, per i quali, ogni istituto ha rilasciato la relativa attestazione di servizio in cui è indicato sia l'importo delle retribuzioni percepite che quello delle ritenute per contributi previdenziali operate;
- di aver presentato, in data 5.12.1997, all'INARCASSA domanda di ricongiunzione dei contributi previdenziali versati presso l' (ex relativi al periodo CP_1 CP_2 dall' 1.11.1986 al 16.6.1992, al fine di far confluire in un'unica gestione i contributi previdenziali maturati nelle due diverse gestioni previdenziali;
- di aver sollecitato, l'INARCASSA per la ricongiunzione dei contributi, ma la stessa non ha esitato la domanda a causa della mancata trasmissione da parte dell' CP_1 della certificazione previdenziale relativa ai periodi oggetto di ricongiunzione, inviata successivamente ma, limitatamente al periodo dall'1/11/1986 al 30/06/1989;
- che l' , tuttavia, non ha trasmesso all'INARCASSA i periodi assicurativi CP_1 relativi all'anno 1992, a dispetto di numerosi solleciti inviati. CP_ Ciò premesso, ha concluso chiedendo di ordinare: “all' - previa la formalizzazione sulla posizione contributiva (estratto contributivo) del ricorrente dei relativi contributi versati dagli Istituti scolastici - di trasmettere all'INARCASSA la
1 documentazione (modelli certificativi e quant'altro), riferita ai periodi 05.03.1992 - 07.05.1992; 18.05.1992 - 10.06.1992; 05.02.1992 - 29.02.1992; 01.03.1992 - 03.03.1992; 27.03.1992 - 31.03.1992; 01.04.1992 - 30.04.1992, tale da consentire l'accoglimento della domanda di ricongiunzione per detti periodi;
- condannare, altresì, l' al pagamento in favore dello scrivente procuratore delle spese di CP_1 giudizio, con attribuzione.”
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha evidenziato che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere, in quanto, in data 30.05.2023 sono stati inseriti sul conto assicurativo del ricorrente i periodi indicati nell'avverso ricorso;
rendendo possibile la lavorazione dell'istanza ex L 4571990; e ha chiesto un rinvio per consentire al ricorrente la verifica del completamento della pratica di trasferimento dei periodi assicurativi. All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza dopo il deposito di note di trattazione scritta. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: l' ha, nel corso del giudizio, depositato CP_1 copia dei versamenti effettuati in favore di Inarcassa relativi ai contributi previdenziali riferiti all'anno 1992, utili per definire la ricongiunzione richiesta dal ricorrente presso Inarcassa;
Ha dato atto del completamento della pratica di trasferimento dei periodi assicurativi (cfr. documentazione allegata), inoltre, tale circostanza, è stata confermata e non contrastata da parte avversa la quale evidenzia di aver inoltrato in data 18.6.2025 all'Inarcassa richiesta formale di attestazione dell'avvenuta ricongiunzione e che l'Inarcassa, in data 15.7.2025 ha confermato il buon esito dell'operazione, tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007). Residua la questione delle spese che seguono la soccombenza virtuale per la metà a carico dell' , quantificate in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al DM CP_1 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, di modalità cartolare della trattazione, della semplicità della questione e soprattutto in considerazione della laboriosità dell'istruttoria amministrativa dipesa dalla difficoltà di incontrata dall'Ente nel reperire dati dalle scuole presso le quali il ricorrente , in anni assai risalenti , ha prestato servizio, oltrechè dalle difficoltà di natura “tecnologica” che ha richiesto l'operazione di migrazione dei dati . Esse vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
2 b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in ragione della CP_1 metà in € 600,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione restando compensata l'altra metà. Si comunichi. Napoli, 13 dicembre 2025
Il Giudice
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