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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 50/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa in grado d'appello iscritta al n. 50/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 17 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha tempestivamente depositato le predette note in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., pronuncia, in funzione di giudice di appello, ex art. 437 c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 50/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Benestare (RC), Parte_1 C.F._1
C.da Ricciolio n. 55, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Romeo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 5 (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 745/2023 del 6.9.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello, proponeva gravame avverso la sentenza n. 745/2023 del Parte_1
6.9.2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in pari data, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002981488000, notificatale da in data 27.7.2022, Controparte_2
limitatamente alla cartella di pagamento recante n. 09420180018718079001, avente ad oggetto sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al Codice della Strada elevate dalla CP_3 di Reggio Calabria, anno 2015, per l'importo pari ad € 2.570,06, asseritamente notificata il
[...]
2.11.2018.
A fondamento del gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'invalidità della notifica della cartella impugnata, non essendo stata prodotta in giudizio prova della notifica della “C.A.D. informativa”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'illustrissimo
Tribunale Adito in funzione di giudice d'appello: Accogliere, per i motivi su esposti, il presente gravame e per gli effetti riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto annullare l'atto impugnato perché illegittimo, nullo ed infondato;
Condannare l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge da distrarsi ex art
93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, parte appellata non si costituiva in giudizio pur se regolarmente citata e, pertanto, all'udienza del 28 novembre 2024, ne era dichiarata la contumacia.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era da ultimo
Pag. 2 a 5 rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello, seppur tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Parte appellante, mediante un unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove è stata ritenuta validamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 09420180018718079001, eseguita mediante consegna in mani di persona qualificatasi come familiare convivente, pur in assenza di prova della notifica della “CAD informativa”.
Le doglianze addotte a fondamento del motivo di appello non colgono nel segno, seppure si imponga una correzione dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice di prime cure nei termini di seguito precisati.
Invero, nella specie, la cartella di pagamento risulta essere notificata ai sensi degli artt. 60 del
D.P.R. 29/9/1973 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, prima parte, e non mediante notifica postale diretta. Ciononostante, il procedimento notificatorio deve dirsi ritualmente perfezionato.
Giova al riguardo considerare, in diritto, come la notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c..
L'art. 139, comma 2, c.p.c. stabilisce che, quando il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'atto (contenuto in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato "a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace". A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, tuttavia, in caso di notifica di atti impositivi, l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiede, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. La lettera b-bis) del citato articolo, infatti, dispone: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma in parola, però, prevede esclusivamente la spedizione di
Pag. 3 a 5 una "lettera raccomandata" sicché l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., 22/05/2015, n. 10554; Cass., 16/06/2016, n. 12438; Cass., 10/10/2017, n.
23765; Cass, 7/06/2018, n. 14722; Cass., 12/07/2018, n. 18504; Cass., 30/01/2019, n. 2747; Cass.,
20/07/2021, n. 20736; Cass., 6/09/2017, n. 20863; Cass., 3/04/2019, n. 9239; Cass., 15/12/2019, n.
29768). Tale procedura semplificata trova giustificazione, infatti, nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine
(cfr. ex multis Cass., 12/12/2024, n.32042).
La prova della ricezione della raccomandata informativa è, invece, necessaria nella sola ipotesi di notifica per c.d. “irreperibilità relativa” (art 140 c.p.c.), non ricorrente nella specie, in quanto, in tale eventualità, è radicalmente impossibile eseguire la consegna ed è, pertanto, previsto quale ulteriore onere l'invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento in favore del destinatario, a garanzia delle conoscibilità dell'atto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che ritenersi raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento. Essa, infatti, risulta eseguita presso il domicilio fiscale di con consegna dell'atto nelle mani di , dichiaratasi familiare della Parte_1 Persona_1 destinataria (circostanza, quest'ultima, finanche ammessa dall'appellante, la quale conferma che l'atto impositivo è stato notificato al “familiare convivente”). Controparte_1 ha assolto all'onere, sulla stessa gravante, di provare l'avvenuto invio della raccomandata informativa, producendo, nel primo grado di giudizio, la relata di notifica dell'atto notificato in cui
è lo stesso messo notificatore a dare atto, con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso (cfr. per analoghe considerazioni, Cass., 31/05/2017, n. 13739; nella giurisprudenza di merito, Corte di
Appello Catania, n. 312/25), nella specie non proposta, dell'invio alla destinataria della raccomandata informativa (cfr. relata di notifica in atti); ha, altresì, prodotto, ad ulteriore riprova dell'esecuzione di un tale adempimento, la comunicazione di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite di tra le quali è inclusa quella Controparte_4
destinata a in cui è chiaro il riferimento al numero identificativo della cartella di Parte_1
pagamento. Tanto è sufficiente per ritenere perfezionata la notifica, in quanto nessun obbligo aveva il soggetto notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, bastando a tal fine l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto.
Pag. 4 a 5 Provata nei suddetti termini la notificazione della cartella di pagamento, non è dato riscontrare, nella specie, alcun vizio procedurale idoneo ad inficiare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni e con le precisazioni sopra illustrate, l'appello proposto va rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata.
Nulla deve essere statuito sulle spese di lite, essendo rimasta contumace la parte appellata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa di appello come in epigrafe promossa, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 16 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 5 a 5
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa in grado d'appello iscritta al n. 50/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 17 aprile 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha tempestivamente depositato le predette note in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., pronuncia, in funzione di giudice di appello, ex art. 437 c.p.c. la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 50/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Benestare (RC), Parte_1 C.F._1
C.da Ricciolio n. 55, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Romeo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 5 (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 745/2023 del 6.9.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello, proponeva gravame avverso la sentenza n. 745/2023 del Parte_1
6.9.2023 emessa dal Giudice di Pace di Locri, depositata in pari data, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002981488000, notificatale da in data 27.7.2022, Controparte_2
limitatamente alla cartella di pagamento recante n. 09420180018718079001, avente ad oggetto sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al Codice della Strada elevate dalla CP_3 di Reggio Calabria, anno 2015, per l'importo pari ad € 2.570,06, asseritamente notificata il
[...]
2.11.2018.
A fondamento del gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata nei termini argomentati nel ricorso, a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'invalidità della notifica della cartella impugnata, non essendo stata prodotta in giudizio prova della notifica della “C.A.D. informativa”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'illustrissimo
Tribunale Adito in funzione di giudice d'appello: Accogliere, per i motivi su esposti, il presente gravame e per gli effetti riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto annullare l'atto impugnato perché illegittimo, nullo ed infondato;
Condannare l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge da distrarsi ex art
93 cpc”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, parte appellata non si costituiva in giudizio pur se regolarmente citata e, pertanto, all'udienza del 28 novembre 2024, ne era dichiarata la contumacia.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa era da ultimo
Pag. 2 a 5 rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito telematico di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello, seppur tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Parte appellante, mediante un unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove è stata ritenuta validamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 09420180018718079001, eseguita mediante consegna in mani di persona qualificatasi come familiare convivente, pur in assenza di prova della notifica della “CAD informativa”.
Le doglianze addotte a fondamento del motivo di appello non colgono nel segno, seppure si imponga una correzione dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice di prime cure nei termini di seguito precisati.
Invero, nella specie, la cartella di pagamento risulta essere notificata ai sensi degli artt. 60 del
D.P.R. 29/9/1973 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, prima parte, e non mediante notifica postale diretta. Ciononostante, il procedimento notificatorio deve dirsi ritualmente perfezionato.
Giova al riguardo considerare, in diritto, come la notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c..
L'art. 139, comma 2, c.p.c. stabilisce che, quando il destinatario non viene rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'atto (contenuto in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato "a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace". A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, tuttavia, in caso di notifica di atti impositivi, l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiede, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. La lettera b-bis) del citato articolo, infatti, dispone: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma in parola, però, prevede esclusivamente la spedizione di
Pag. 3 a 5 una "lettera raccomandata" sicché l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., 22/05/2015, n. 10554; Cass., 16/06/2016, n. 12438; Cass., 10/10/2017, n.
23765; Cass, 7/06/2018, n. 14722; Cass., 12/07/2018, n. 18504; Cass., 30/01/2019, n. 2747; Cass.,
20/07/2021, n. 20736; Cass., 6/09/2017, n. 20863; Cass., 3/04/2019, n. 9239; Cass., 15/12/2019, n.
29768). Tale procedura semplificata trova giustificazione, infatti, nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine
(cfr. ex multis Cass., 12/12/2024, n.32042).
La prova della ricezione della raccomandata informativa è, invece, necessaria nella sola ipotesi di notifica per c.d. “irreperibilità relativa” (art 140 c.p.c.), non ricorrente nella specie, in quanto, in tale eventualità, è radicalmente impossibile eseguire la consegna ed è, pertanto, previsto quale ulteriore onere l'invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento in favore del destinatario, a garanzia delle conoscibilità dell'atto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che ritenersi raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento. Essa, infatti, risulta eseguita presso il domicilio fiscale di con consegna dell'atto nelle mani di , dichiaratasi familiare della Parte_1 Persona_1 destinataria (circostanza, quest'ultima, finanche ammessa dall'appellante, la quale conferma che l'atto impositivo è stato notificato al “familiare convivente”). Controparte_1 ha assolto all'onere, sulla stessa gravante, di provare l'avvenuto invio della raccomandata informativa, producendo, nel primo grado di giudizio, la relata di notifica dell'atto notificato in cui
è lo stesso messo notificatore a dare atto, con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso (cfr. per analoghe considerazioni, Cass., 31/05/2017, n. 13739; nella giurisprudenza di merito, Corte di
Appello Catania, n. 312/25), nella specie non proposta, dell'invio alla destinataria della raccomandata informativa (cfr. relata di notifica in atti); ha, altresì, prodotto, ad ulteriore riprova dell'esecuzione di un tale adempimento, la comunicazione di avvenuta notifica e il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite di tra le quali è inclusa quella Controparte_4
destinata a in cui è chiaro il riferimento al numero identificativo della cartella di Parte_1
pagamento. Tanto è sufficiente per ritenere perfezionata la notifica, in quanto nessun obbligo aveva il soggetto notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, bastando a tal fine l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto.
Pag. 4 a 5 Provata nei suddetti termini la notificazione della cartella di pagamento, non è dato riscontrare, nella specie, alcun vizio procedurale idoneo ad inficiare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Alla luce delle superiori argomentazioni e con le precisazioni sopra illustrate, l'appello proposto va rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata.
Nulla deve essere statuito sulle spese di lite, essendo rimasta contumace la parte appellata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa di appello come in epigrafe promossa, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.lgs. n. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 16 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 5 a 5