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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 228/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DALPONTE ANDREA elett. Dom Viale A. Lutti, 10 Riva Del Garda
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARESTIA Controparte_1 P.IVA_2
SANDRA elett dom. presso il suo studio in Rovereto Via Portici 1
appellato
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n.158/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 22.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
Previo rigetto dell'appello incidentale nonché di ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, in parziale riforma della sentenza n. 158/2024 del 28 marzo 2024,
comunicata il successivo 24 aprile 2024, resa dal Tribunale di Rovereto, non notificata:
nel merito:- accertato e dichiarato che il credito maturato da a titolo Parte_1
di risarcimento danni, rivalutazione monetaria e interessi ammonta ad € 44.832,58, per effetto della compensazione dell'anzidetto credito con il controcredito vantato da pari ad € 11.095,95, condannare quest'ultima al pagamento a favore Controparte_1
dell'appellante della somma pari ad € 33.736,63, alla diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi al tasso del 5% dal 28 marzo 2024 al saldo effettivo;
- in ogni caso, con condanna alla rifusione delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate del rimborso del 15% delle spese generali, del C.N.P.A.
al 4%, dell'I.V.A. al 22% e dei contributi unificati anticipati per l'attivazione del procedimento di prime cure e di appello;
in via istruttoria:
A) Ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
cap. 1) “vero che nonostante la consegna dei lavori sia avvenuta in data 29
dicembre 2014, alla data del 30 settembre 2015 alcun'opera risultava
intrapresa da parte della convenuta”;
cap. 2) “vero che la manodopera impiegata nel cantiere da parte di CP_1
pag. 2/33 era inadeguata in rapporto alle lavorazioni da eseguire ed ai tempi dettati CP_1
dal cronoprogramma”;
cap. 3) “vero che dal mese di agosto 2016 erano presenti in cantiere solo uno o
due operai per conto di ; Controparte_1
cap. 4) “vero che a partire dal mese di ottobre 2017 alcun operaio era presente
in cantiere per conto della ditta subappaltatrice ; Parte_2
cap. 5) “vero che nel mese di novembre 2017 la ditta CA RO ha comunicato
di non essere in grado di portare a termine le opere ad essa affidate”;
cap. 6) “vero che, a fronte dell'abbandono del cantiere da parte della ditta
si è reso necessario individuare una nuova impresa a cui affidare i Parte_2
lavori non eseguiti dalla prima”;
cap. 7) “vero che la ricerca di una nuova ditta a cui affidare le opere non
terminate dalla ditta nonché il procedimento per l'affidamento stesso Pt_2
delle predette opere ha determinato un ritardo nell'esecuzione dei lavori”;
cap. 8) “vero che le opere attinenti alla facciata esterna sono state affidate alla
società al prezzo di € 30.827,20”; CP_2
cap. 9) “vero che per l'esecuzione delle medesime opere di cui al capitolo che
precede, il contratto d'appalto, al netto del ribasso d'asta, prevedeva un
corrispettivo pari ad € 26.830,61”;
cap. 10) “vero che la ditta ha abbandonato in cantiere parte del Parte_2
pag. 3/33 materiale non utilizzato”;
cap. 11) “vero che l'asportazione del materiale abbandonato dalla ditta Pt_2
è stata effettuata da con sede in Rovereto
[...] Controparte_3
(Trento), via Piomarta n. 14/A”;
cap. 12) “vero che per l'asportazione del Controparte_3
materiale abbandonato dalla ditta ha chiesto il pagamento di € Parte_2
850,00, oltre i.v.a. di legge, per un totale di € 1.037,00”;
cap. 13) “vero che la ditta ha realizzato alcuni dei fori destinati ad Parte_2
ospitare gli oscuri scorrevoli nonché a battente in misura difforme da quella
indicata”;
cap. 14) “vero che alcuni dei serramenti presenti al piano rialzato dell'edificio
sono stati rovinati da macchie di intonaco e/o di colore”;
cap. 15) “vero che alcuni dei serramenti presenti al piano rialzato dell'edificio
presentano delle ammaccature riconducibili al tentativo di rimozione
dell'intonaco e/o del colore”;
cap. 16) “vero che le cassette dei contatori del gas metano sono state rovinate
da macchie di intonaco e/o di colore”;
cap. 17) “vero che le cassette dei contatori del gas metano presentano delle
ammaccature riconducibili al tentativo di rimozione dell'intonaco e/o del
colore”;
pag. 4/33 cap. 18) “vero che per l'adattamento dei serramenti ai fori errati e per la
sistemazione dei serramenti rovinati e/o ammaccati ha Parte_1
sostenuto una spesa di € 18.414,84 (i.v.a. compresa), come da fattura che si
mostra al teste (doc. n. 38)”;
cap. 19) “vero che ha omesso il versamento dei premi Controparte_1
assicurativi delle fideiussioni e delle polizze assicurative previste da contratto”;
cap. 20) “vero che non ha consegnato l'integrazione della Controparte_1
polizza assicurativa dovuta in ragione dell'incremento del valore dell'appalto
per effetto della variante dell'ottobre 2016”;
cap. 21) “vero che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 31 maggio
2017”;
cap. 22) “vero che l'immobile è stato riconsegnato alla committente in data 22
dicembre 2017”;
cap. 23) “vero che al termine del rapporto, ha abbandonato il Controparte_1
cantiere omettendo di sgomberare l'area sia interna che esterna all'edificio dal
materiale inutilizzato e di altro genere meglio descritto a pagg. 6 e 7 del doc. n.
15 che si mostra al teste”;
cap. 24) “vero che la committente ha dovuto farsi carico delle spese di
rimozione e smaltimento, quantificate in € 6.000,00, oltre iva, per complessivi €
7.320,00”;
cap. 25) “vero che a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati,
pag. 5/33 si è temporaneamente trovata nell'impossibilità di locare gli Parte_1
appartamenti di sua proprietà”;
cap. 26) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 17 ammonta ad €
354,88 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 27) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 17 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.584,29, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 28) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 18 ammonta ad €
354,35 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 29) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 18 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.578,94, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 30) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 19 ammonta ad €
358,60 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
pag. 6/33 cap. 31) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 19 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.621,88, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 32) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 20 ammonta ad €
358,60 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 33) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 20 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.621,88, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 34) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 21 ammonta ad €
356,47 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 35) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 21 per 109 giorni, maturando così
un danno economico pari ad € 1.295,16, come meglio dettagliato nella tabella
di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 36) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 23 ammonta ad €
352,50 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
pag. 7/33 che si mostra al teste”;
cap. 37) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 23 per oltre 173 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.032,75, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 38) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 24 ammonta ad €
354,19 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 39) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 24 per oltre 214 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.526,56, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 40) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 25 ammonta ad €
371,06 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 41) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 25 per oltre 124 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 1.533,71, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 42) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 26 ammonta ad €
363,67 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
pag. 8/33 che si mostra al teste”;
cap. 43) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 26 per oltre 153 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 1.854,72, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 44) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 27 ammonta ad €
369,87 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 45) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 27 per oltre 183 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.256,21, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 46) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 28 ammonta ad €
366,59 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 47) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 28 per oltre 165 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.016,25, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 48) “vero che a causa della cattiva realizzazione delle opere da parte
dell'appaltatrice, nel corso degli anni 2017-2018 si è reso necessario
pag. 9/33 richiedere plurimi interventi alla ditta idraulica affinché CP_4
procedesse alla sistemazione e sostituzione di alcuni radiatori presenti
all'interno degli appartamenti nonché alla verifica e sistemazione dell'impianto
di riscaldamento”;
cap. 49) “vero che per i succitati interventi, l'opponente ha sostenuto una spesa
di complessivi € 3.047,00 (v. doc. n. 37)”;
cap. 50) “vero che a causa della cattiva realizzazione delle opere da parte
dell'appaltatrice, nel corso del 2017 si è reso necessario richiedere l'intervento
dell'elettricista affinché procedesse alla sostituzione del CP_5
termostato nell'appartamento n. 21 e alla riparazione del campanello
nell'appartamento n. 22”;
cap. 51) “vero che per le succitate prestazioni, l'opponente ha sostenuto una
spesa di complessivi € 129,69 (v. doc. n. 39)”;
cap. 52) “vero che la bozza del settimo Sal è stata trasmessa via mail alla
società convenuta in data 9 febbraio 2018 come da doc. n. 29 che si mostra al
teste”;
cap. 53) “vero che i corrispettivi domandati da Controparte_6
nell'ambito della procedura arbitrale incardinata nei confronti di CP_1
attengono alla fornitura e posa dei serramenti”;
[...]
cap. 54) “vero che l'accordo intercorso tra e Controparte_1 [...]
riguarda il pagamento delle prestazioni rese dalla Controparte_6
pag. 10/33 subappaltatrice così come individuate nei Sal 6 e 7”;
Si indicano a testi: geom. , domiciliato in Mori (Trento), via Testimone_1
Roma n. 94; c/o con sede in Riva del Garda Testimone_2 Controparte_1
(Trento), via San Cassiano n 22; Cesare Giuliani c/o Controparte_6
con sede in Avio (Trento), via del Lavoro n. 8; dott. , c/o Testimone_3
con sede in Rovereto (Trento), via Vannetti n. 6; Parte_1
, legale rappresentante di con sede CP_7 Controparte_3
in Rovereto (Trento), via Piomarta n. 14/A; con domicilio in CP_4
Mori (Trento), via Belvedere n. 3/A.
Si chiede fin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova della controparte che dovessero essere ammessi, a mezzo dei testi già indicati a prova diretta.B) Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dei vizi e/o difetti, illustrati sopra e nei precedenti atti e documenti di causa, presenti nelle opere eseguite da parte di e alla loro quantificazione. Controparte_1
PARTE APPELLATA :
1) Respingersi l'appello avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla ed in riforma CP_1
della sentenza nr. 158 dd. 28.03.2024 comunicata il 24.04.2024 resa dal Tribunale di
Rovereto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies
sub R.G. 398/23 dichiararsi che la nulla deve alla CP_1 Parte_1
a titolo di danni. Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo revocato
[...]
dal Giudice di prime cure (decreto nr 71/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto il pag. 11/33 31.03.2023) condannando la in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare ad la somma di € 7.321,28 oltre ad CP_1
interessi moratori, spese;
3) Sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed a riforma della sentenza nr. 158
dd. 28.03.2024 comunicata il 24.04.2024 resa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies sub R.G.
398/23, accertato che nulla deve alla a CP_1 Parte_1
titolo di danni, dichiararsi non dovuti gli importi liquidati a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi;
4) In ogni caso con vittoria delle spese sia della fase monitoria, sia del giudizio di primo grado sia della fase di appello.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/23 dd. 31.3.23 emesso dal tribunale di Trento per l'importo di euro 7.321,28 oltre interessi e spese di lite su richiesta della che pretendeva tale somma a titolo di corrispettivo per CP_1
l'esecuzione di lavori in forza di contratto di appalto intervenuto con l'opponente.
Quest'ultima non contestava il credito della società opposta ma, eccepita l'incompetenza per valore del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo,
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l'importo di euro
76.581,18 oltre accessori, derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto intercorso pag. 12/33 tra le parti;
opponeva in compensazione tale somma rispetto al credito di controparte e chiedeva la condanna della società opposta al pagamento del credito residuo
La società opposta si costituiva in giudizio, contestando l'eccezione di incompetenza per valore, eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione dell'articolo 36 c.p.c. e l'inammissibilità della richiesta di compensazione;
sosteneva l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale.
Con sentenza n.158/24 dd. 28.3.24 il tribunale di Rovereto accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al CP_1
pagamento in favore della dell'importo di euro Parte_1
13.350,07 oltre al 5% annuo dal 28.3.24 al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il tribunale di Rovereto rigettava l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, aggiungendo gli interessi scaduti al capitale, veniva superato l'importo di € 10.000.
Premesso che la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1
riguardava il corrispettivo per lavori edili relativi all'impianto di ascensore nell'immobile sito in Rovereto, via Lungo Leno Sinistro, in forza di contratto di appalto di data 14.7.17 tra Riam Ascensori e e di contratto di cottimo dd. CP_1
17.12.2015 tra e Riam Ascensori, mentre la domanda riconvenzionale Pt_1
riguardava il risarcimento dei danni lamentati dalla per lavori edili di Pt_1
manutenzione straordinaria degli alloggi siti in Rovereto, via Lungo Leno Sinistro, in forza di contratto di appalto di data 11.3.15 tra la e la Pt_1 Controparte_8
, alla quale era subentrata la in data 18/9/15, riteneva
[...] CP_9
pag. 13/33 ammissibile la domanda riconvenzionale, sussistendo un collegamento obiettivo tra il credito preteso dalla con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale. CP_1
Riteneva altresì ammissibile la compensazione giudiziale tre i crediti ed i debiti vantati dalle parti in causa eventualmente accertati.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla riguardanti i danni Pt_1
conseguenti alla errata esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria svolta della società opposta rilevava che in data 13.2.19 la aveva deliberato la Pt_1
risoluzione del contratto appalto per manutenzione straordinaria stipulato con la
[...]
ai sensi dell'articolo 58.4 LP n.26/93; riteneva accertata la risoluzione del CP_1
contratto d'appalto di data 11.3.15 originariamente stipulato tra la e la Pt_1 [...]
e del relativo atto di subentro della Controparte_10 CP_1
in data 18.9.15, essendo stata correttamente applicata la disciplina di cui all'articolo
58.4 della LP, per grave inadempimento dell'appaltatore sulla base delle contestazioni puntuali contenute nella relazione redatta dal direttore dei lavori e inviata dal responsabile del procedimento. Riteneva che la aveva correttamente applicato Pt_1
la disciplina provinciale stante il grave inadempimento della soc. appaltatrice consistente nell'abbandono del cantiere e di tutto il materiale lì presente, nella mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato, nel ritardo di 205 giorni e nella esecuzione non a regola d'arte delle opere, tale da legittimare la risoluzione del contratto.
Ricostruiva il tribunale la sequenza temporale dei lavori oggetto del contratto e riportava le valutazioni del direttore lavori circa l'andamento dei lavori stessi.
Premesso che la aveva già escusso la garanzia prestata dalla Pt_1 CP_1
per l'importo di euro 28.730,38, accoglieva la domanda riconvenzionale dell'opponente pag. 14/33 per l'importo di euro 50.640,88, somma alla quale veniva detratto l'importo della garanzia già riscossa.
Riteneva il tribunale fondata la domanda riconvenzionale:
- con riferimento alla mancata sistemazione del cantiere per euro 7.320,00
trattandosi di fatto non contestato dalla società opposta;
- con riferimento alla mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato da parte del subappaltatore, che aveva determinato un danno di euro 5.165,19,
quale maggior costo della realizzazione dell'opera a mezzo di nuovo appaltatore;
- con riferimento alle penali per il ritardo in quanto doveva ritenersi che la non era riuscita per cause a sè imputabili a terminare lavori entro la CP_1
data del 31/5/17, anche per fatto imputabile al subappaltatore, con riconoscimento dell'importo di euro 20.500,00;
- con riferimento alle spese sostenute per rimuovere vizi e difetti, quantificato nell'importo di euro 6.674,99, dopo aver detratto dall'importo accertato di euro
17.826,72 l'importo di euro 11.151,77 versato da alla soc. fornitrice CP_1
dei serramentista;
- con riferimento al danno da mancati incassi dei canoni di locazione, essendo stati consegnati in ritardo rispetto alla fine dei lavori programmata 10 alloggi su
16, con un danno riconosciuto nell'importo di euro 10.800 sulla base di euro 360
mensili di canone di locazione.
Il tribunale non riconosceva le somme richieste da con riferimento alle spese Pt_1
idrauliche, allegate in maniera generica dall'opponente ed il danno all'immagine, che non risultava provato e che non poteva essere considerato sussistente in re ipsa.
pag. 15/33 Pertanto il danno complessivo patito dall'opponente veniva determinato dal tribunale nell'importo complessivo di euro 50.640,18, dal quale veniva detratto l'importo della fideiussione già escussa per euro 28.730,38, con un credito residuo in favore della a di euro 21.729,80. Pt_1
Riteneva il tribunale che l'unico credito della che poteva essere preso in CP_1
considerazione ai fini della compensazione era quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto di euro 7.321,28 (e non quello complessivamente maturato per l'esecuzione dei lavori, pur se non contestato dall'opponente) oltre interessi dalla data della fattura
(9/1/18) al momento della pronuncia, interessi da determinarsi secondo il disposto della
L.P. numero 26/ 93 e del DPP 11.5.12. n. 9-84/Leg., come del resto indicato nel contratto di cottimo tra e Riam ascensori. Pt_1
Gli interessi di legge venivano riconosciuti al tasso legale per i primi 60 giorni e successivamente venivano riconosciuti gli interessi moratori. Il tribunale conteggiava interessi legali dal 8/3/18 al 7/5/18 per euro 3,61 e gli interessi moratori dal 7/5/18 al
28/3/24, per euro 3.771,06, determinando quindi il credito complessivo vantato da in euro 11.095,95. CP_1
Con riferimento al credito di natura risarcitoria accertato in capo ad Pt_1
determinato nella misura del 5% annuo il criterio per attualizzare il credito in questione e fissata la data di decorrenza al 22/12/17, data dell'interruzione dei lavori (quindi euro
2.716,22), determinava il credito complessivo della opponente in euro 24.446,02.
Non venivano riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc ritenendo tale norma non applicabile alle obbligazioni di valore.
pag. 16/33 Compensando i contrapposti debiti e crediti, determinava un credito in favore della in euro 13.350,07 con conseguente condanna della società opposta al Pt_1
pagamento di tale somma, oltre al 5% anno dal 28/3/24 al saldo effettivo.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo rigetto Controparte_11
dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 22.7.25 Pt_1
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione nella lamenta che Parte_1
erroneamente il giudice di primo grado abbia rideterminato il costo di eliminazione dei vizi e difetti ai serramenti in euro 6.674,99 in luogo dell'importo domandato di euro
17.826,76.
Rileva che il giudice di primo grado aveva effettivamente accertato nell'importo di euro 17.826,76 il danno per la non corretta esecuzione delle ante ad oscuro a causa dei fori non conformi effettuati dalla , considerati i costi di noleggio della CP_1
piattaforma elevatrice, sulla base delle fatture e dei preventivi esposti dalla CP_6
che aveva effettuato i lavori di riparazione. Il tribunale riteneva tuttavia
[...]
che la avesse corrisposto direttamente alla soc. l'importo di euro CP_1 CP_6
pag. 17/33 11.151,77, importo che avrebbe invece dovuto pagare la stazione appaltante, ed aveva detratto pertanto dall'importo complessivo del danno tale ultima somma.
Espone l'appellante che la aveva effettuato interventi sia a Controparte_6
seguito di subappalto intercorso con la , sia a seguito di appalto concluso CP_12
con la società appellante per la sistemazione dei danni provocati ai serramenti durante l'esecuzione delle opere. Circa il primo rapporto, il corrispettivo era stato sempre determinato all'interno degli stati di avanzamento lavori fino al n. 5 ed il pagamento era avvenuto dall'appaltante direttamente nei confronti dei subappaltatori.
Con riferimento ai SAL nn. 6 e 7 la stazione appaltante non aveva effettuato il pagamento diretto stante l'opposizione dell'appaltatrice, sicché la CP_6
aveva ottenuto decreto ingiuntivo emesso nei confronti sia della
[...] Pt_1
che nei confronti della per ottenere il pagamento del saldo della fatture CP_1
relative alle opere di cui ai SAL nn. 6 e 7, ed in conseguenza di ciò la aveva CP_1
versato l'importo ingiunto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado non ha considerato che le somme in questione sono state già contabilizzate nei SAL n. 6 e 7 e sono ricomprese nella contabilità dei lavori che l'appellante salderà in favore dell'appaltatrice, posto che l'appellante ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di controparte dell'importo euro 40.453,09 quale corrispettivo dei lavori eseguiti. Le
opere effettuate dalla sono ricomprese nello stato finale e, a Controparte_6
fronte dell'opposizione di al pagamento diretto in favore della CP_1 CP_6
tale importo verrà corrisposto in favore della società appellata.
pag. 18/33 Pertanto la decisione del tribunale sarebbe errata in quanto il tribunale stesso ha riconosciuto che la non ha chiesto il pagamento del corrispettivo maturato per CP_1
i lavori effettivamente eseguiti, mentre l'importo in questione si riferisce proprio a tale corrispettivo finale;
tale importo verrebbe riconosciuto due volte in favore della
, una volta attraverso la compensazione ed un volta attraverso il futuro CP_1
pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
L'appellante chiede pertanto la riforma del capo della sentenza che liquida in euro
6.674,99 le spese sostenute per la sistemazione dei difetti ai serramenti mentre tale importo deve essere determinato in euro 17.826,76 sicché il risarcimento del danno deve essere determinato nella maggior somma di euro 61.611,95.
Con il secondo motivo di impugnazione della chiede la riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza della parte in cui ha liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni in complessivi euro 2.716,22. In
particolare il tribunale, dopo aver determinato in via equitativa la rivalutazione monetaria e interessi dovuti per ritardato pagamento della misura del 5% annuo, ha commesso un refuso nella determinazione del momento di decorrenza nel calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria. Infatti in un primo momento il tribunale ha determinato il termine di decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione ma successivamente ha determinato la decorrenza al 22/12/17, data di interruzione dei lavori. La prima indicazione deve ritenersi errata posto che nello stabilire la data del
22/12/17 il tribunale ha anche spiegato le ragioni per le quali fissava a tale epoca la data di decorrenza degli accessori (abbandono del cantiere). L'erroneità della decorrenza alla notifica dell'atto di citazione si ricava anche dal fatto che l'intero periodo di pag. 19/33 maturazione degli interessi e rivalutazione monetaria veniva indicato in sentenza in sei anni e tre mesi, periodo intercorrente tra il 22/12/17 e il 28/3/24, data della sentenza.
L'esatto calcolo degli interessi per tale periodo, conteggiati al tasso del 5%, è pari ad euro 6.810,66, anziché euro 2.716,22, come indicato in sentenza.
La sentenza impugnata è erronea anche nella parte in cui pone alla base del calcolo la somma di euro 21.729,90, corrispondente al danno liquidato e decurtato dalla fideiussione escussa per euro 28.730,38.
La fideiussione era stata escussa a distanza di anni dall'abbandono di cantiere, dopo che si era conclusa la procedura di risoluzione in danno;
infatti solo con delibera
13/1/19 la disponeva la risoluzione del contratto e l'escussione della Pt_1
fideiussione. Pertanto fino alla data di tale delibera gli interessi devono essere conteggiati sull'intera somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, al lordo della fideiussione successivamente escussa, quindi su euro 50.460,18.
A tale somma ultima deve aggiungersi l'importo di euro 11.151,77 , per le ragioni già
esposte e pertanto il capitale su cui devono essere calcolati gli interessi al tasso del 5% è
pari a 61.611,95 dal 22/12/17 al 13.2.19 ed euro 32.881,57 da 13/2/19 al 28/3/24.
Quindi gli interessi che complessivamente maturati sull'importo dovuto a titolo di risarcimento danni ammonterebbero ad euro 11.951,01.
In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, e per effetto della compensazione con il controcredito vantato da , la ne chiede la CP_1 Pt_1
condanna al pagamento della somma di euro 33.736,63, oltre interessi al tasso del 5%
dal 28.3.24 al saldo effettivo.
pag. 20/33 La ha proposto impugnazione incidentale, sostenendo Controparte_13
che:
- erroneamente il giudice di primo grado ha riconosciuto come dovuto a titolo di costi per la pulizia del cantiere dopo interruzione dei lavori l'importo di euro 7.320,00; in realtà l'appellata non era stata messa in condizione di porre in essere la procedura burocratica necessaria per sistemare il cantiere. Il SAL n.7 era stato inviato dall'appellante soltanto in bozza e la contabilità, benché richiesta, non era stata mai fornita, impedendo all'appaltatrice di formulare le proprie riserve e di svolgere tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare il cantiere: conseguentemente le spese di sistemazione del cantiere sono imputabili esclusivamente all'appellante principale;
-con riferimento all'appalto dei lavori alle ditte e si tratta di ditte che la CP_2 Pt_2
aveva scelto ed incaricato direttamente, disponendo lo stralcio delle Parte_1
lavorazioni, come da documento 3 depositato, sicché doveva escludersi una propria responsabilità circa le lavorazioni riguardanti il cappotto. Rileva inoltre che le modalità
di rivestimento a cappotto dell'intero edificio previste nell'originario progetto non erano fattibili sicché anche sotto tale profilo nessun danno poteva essere riconosciuto in favore della appellante;
-nessuna somma poteva essere riconosciuta quale penale poichè il ritardo era riconducibile a responsabilità della che aveva effettuato una consegna a spot Pt_1
in contrasto con quanto stabilito in contratto ove era prevista la consegna degli appartamenti per piano, costringendola ad adeguarsi ed impedendole di organizzarsi e ridurre i tempi di cantiere, richiamando i verbale di consegna degli immobili;
pag. 21/33 -con riferimento al mancato incasso dei canoni di locazione derivati dall'impossibilità di affittare appartamenti, rileva che l'appellante aveva richiesto il pagamento anche per periodi nei quali aveva la disponibilità degli immobili, e che comunque tali importi non erano dovuti in quanto la causa dei ritardi era da imputarsi all'appellante.
Contesta anche che siano dovuti interessi di legge e rivalutazione monetaria dall'interruzione dei lavori posto che l'articolo 1284 comma 4 c.c. individua il tasso di interesse per obbligazioni pecuniarie dall'inizio del processo ed impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale di Rovereto l'ha condannata al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
L'appello principale della è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Risulta infatti dalla lettura degli atti processuali della stessa ed in primo luogo dall'atto di citazione in opposizione che l'importo di euro 17.826,76 venne richiesto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno quale costo per la sostituzione dei serramenti resa necessaria dal fatto che i fori per il loro inserimento erano stati erroneamente eseguiti dalla società appaltatrice. La circostanza risulta anche dalla relazione del direttore dei lavori (doc. 14 appellante) che indicava specificatamente le singole voci degli interventi (modifica ante ad oscuro euro 3.040,00 oltre IVA, noleggio piattaforma elevatrice euro 2.459,10 oltre IVA, riparazione serramenti euro 9.113,00 –
all. 9 doc. 14).
Nel costituirsi in giudizio in primo grado la con riguardo a tale voce di CP_1
danno esponeva che la fornitura e la posa di serramenti era stata subappaltata alla ditta che tuttavia non era stata pagata tanto che tale ditta aveva agito con Controparte_6
pag. 22/33 decreto ingiuntivo sia nei confronti della che nei confronti della CP_1 Parte_1
[...]
Ed in effetti la appellante ha prodotto quale documento 43 il decreto Pt_1
ingiuntivo dd. 10.9.19 ottenuto dalla nei confronti della stessa Controparte_6
e della per l'importo di euro 5.068,73 di cui alla fattura numero Pt_1 CP_1
3/2018 ed euro 6.083,04 di cui alla fattura numero 27/2019, crediti esposti dalla soc.
quale corrispettivo di lavori di serramenti eseguiti in forza di contratto di CP_6
subappalto intercorso con la in relazione ai SAL n. 6 e Sal n. 7. CP_14
Poiché la stessa soc. ha esposto che il pagamento di euro 11.151,77 CP_1
effettuato in data 27.9.23 (doc. 9 parte appellata) è avvenuto quale pagamento dovuto in forza del citato decreto ingiuntivo, è possibile concludere che tale importo non sia stato maturato dalla soc. per i lavori di sistemazioni conseguenti al fatto che i CP_6
fori di alloggiamento dei serramenti erano stati erroneamente realizzati, bensì in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra la stessa e la , e quindi CP_1
per un titolo del tutto diverso rispetto a quello dedotto in giudizio dalla società
appellante (risarcimento danni).
Per tali ragioni deve escludersi che tale importo possa essere portato in detrazione all'importo del risarcimento danni richiesto da parte appellante per la sistemazione dei serramenti, come erroneamente ha fatto il giudice di primo grado.
Conseguentemente il credito di natura risarcitoria vantato dalla società appellante con riguardo alla necessità di sostituire i serramenti per essere stati realizzati i fori con dimensioni più piccole rispetto a quelle di progetto ammonta a complessivi euro
17.826,76.
pag. 23/33 Parte appellante lamenta altresì che erroneamente sia stato liquidato l'importo dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul proprio credito risarcitorio per effetto di un errore di conteggio effettuato del giudice di primo grado il quale, in modo contraddittorio, in un primo momento ha esposto che tali accessori venivano riconosciuti dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo, mentre nella stessa motivazione la decorrenza era individuata alla data di interruzione dei lavori, e quindi alla data del 22/12/17 per un periodo di sei anni e tre mesi.
Tale deduzione difensiva risulta fondata e l'indicazione di due diverse date di decorrenza deve ricondursi ad errore materiale, come del resto riconosciuto anche da parte appellata, circostanza resa del resto evidente dal fatto che il periodo in relazione al quale calcolare interessi e rivalutazione è stato indicato in sei anni e tre mesi
(dall'interruzione dei lavori alla data di pronuncia della sentenza di primo grado).
Parte appellante lamenta inoltre che il giudice di primo grado abbia detratto l'importo da essa incassato in virtù della polizza fideiussoria prestata in relazione all'appalto dalla soc dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio senza considerare che il CP_1
danno si era consolidato al momento dell'abbandono del cantiere, quindi in data
22/12/17, mentre la polizza era stata incassata solo successivamente alla determinazione con la quale era stata deliberata la risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice, in data 13/2/19.
Anche tale deduzione dell'appellante è fondata, posto che gli accessori riconosciuti dal tribunale dovevano riferirsi ai crediti effettivi che la vantava prima e dopo Pt_1
l'escussione della fideiussione.
pag. 24/33 Pertanto per il periodo dal 22/12/17 al 13/2/19 rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura del 5% dovevano essere riconosciuti sull'intero ammontare del danno, e solo nel periodo dal 13.2.19 al 28.3.24, data della sentenza di primo grado,
rivalutazione monetaria e interessi di legge nella misura del 5% dovevano essere calcolati sul credito residuo risultante dalla detrazione dell'importo incassato.
Determinato in euro 61.611,95 l'ammontare complessivo del danno (euro 7.320,00
per mancata sistemazione del cantiere, euro 5.165,19 per mancata realizzazione del cappotto a piano rialzato, euro 20.500 quale danno da ritardo, 17.826,76 quale danno da rifacimento dei serramenti, 10.800 quale danno da perdita di canone di locazione), su tale importo devono ritenersi maturati per il periodo dal 22/12/17 al 13/2/19
rivalutazione monetaria ed interessi di legge per l'importo di euro 3.527,92. Alla data del 13.2.19 il credito della società appellante era quindi pari ad euro 65.139,87
(61.611,95 + 3.527,92), somma dalla quale detrarre l'importo di euro 28.730,38.
Pertanto il credito della società appellante alla data del 13/2/19, prima data utile per escutere la fideiussione, era pari ad euro 32.881,57. Su tale somma deve essere riconosciuta la percentuale del 5% con decorrenza dal 14/2/19 al 28/3/24 (euro
8.418,60). Alla data del 28/3/24, di pronuncia della sentenza di primo grado, il credito complessivo della società appellante era quindi pari ad euro 41.300,17 (euro 32.881,57
+ 8.418,60).
Da tale importo deve essere detratto il credito della società appellata, comprensivo di interessi di legge alla data del 28/3/24, e quindi euro 11.095,95, importo così
determinato dal giudice di primo grado senza alcuna impugnazione al riguardo.
pag. 25/33 Pertanto il credito residuo della società appellante, effettuata la compensazione giudiziale, alla data della sentenza di primo grado è pari ad euro 30.204,22, somma sulla quale sono dovuti gli accessori nella misura riconosciuta nella sentenza di primo grado,
non impugnata sul punto (5% dal 28/3/24 al saldo).
L'appello principale viene pertanto accolto.
Deve essere invece rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
La stessa lamenta in primo luogo che non fossero dovute le spese di sistemazione del cantiere riconosciute dal giudice di primo grado nell'importo di euro 7.320,00 in quanto in realtà essa non era stata messa nelle condizioni di porre in essere la procedura per la pratica necessaria per sistemare il cantiere poichè il SAL 7 era stato inviato dalla committente solo in bozza e non era stata fornita la contabilità; in CP_15
conseguenza di ciò l'appaltatrice non era stata in grado di formulare le proprie riserve e svolge tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare il cantiere.
In realtà l'azienda appellante ha lamentato di aver dovuto sostenere i costi per la pulizia del cantiere successivamente alla dichiarata di risoluzione del contratto, sicché,
essendo venuto meno il rapporto contrattuale tra le parti, la società appellante doveva provvedere alla totale rimozione del cantiere e alla pulizia dello stesso. Il tribunale di
Rovereto ha ritenuto che correttamente il contratto di appalto intercorso tra le parti sia stato risolto in applicazione dell'articolo 58.4 della LP n. 26/93, senza che al riguardo parte appellata abbia mai avanzato doglianze.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata tale richiesta della committente sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal direttore dei lavori nella causa tra la e CP_15
pag. 26/33 la ditta riferendo circa lo stato del cantiere dopo il suo abbandono. Il teste Parte_2
ha dichiarato: “parte del materiale è stato abbandonato, lastre di polistirolo,
contenitori con intonaco premiscelato e sacchi di malta o simili e tinte;
c'era un po' di
tutto”, aggiungendo che l'asportazione dei materiali era stata realizzata dalla ditta
RU LI (doc. 42 appellante).
Con riguardo a tale motivazione contenuta nella sentenza di primo grado nessuna censura ha proposto l'appellante in via incidentale.
Con il secondo motivo di appello incidentale la soc. rileva che CP_1
erroneamente il giudice di primo grado abbia riconosciuto in favore dell'azienda appaltante l'importo di euro 5.165,19 a titolo di risarcimento danno conseguente al fatto che, a causa della mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato da parte del subappaltatore incaricato dal , l'azienda committente avrebbe dovuto eseguire CP_1
tali lavori a mezzo di altra ditta ( con un aggravio di costi di euro 4.233,76 CP_2
oltre Iva. Sostiene la società appellate che i lavori del cappotto sul piano rialzato è stato affidato direttamente dall'azienda committente alle ditte e a seguito di CP_2 Pt_2
stralcio e quindi non sussisterebbe alcuna sua responsabilità.
Inoltre la società appellante in via incidentale richiama il contenuto del proprio documento 3 secondo cui il contratto originario prevedeva un rivestimento a cappotto dell'intero edificio ma tale lavorazione non era realizzabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del supporto murario dove dovevano essere ancorate le chiodature del sistema cappotto, tanto che era stata disposta una variante che modificava radicalmente le lavorazioni optando per un sistema costituito da un intonaco termico pag. 27/33 premiscelato da posare spruzzandolo sulle pareti, scelta imposta e resasi necessaria per carenze progettuali originarie.
Tale motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Anche con riferimento a tale motivo di impugnazione incidentale va rilevato che il giudice di primo grado ha riconosciuto tale voce di danno sulla base della deposizione del direttore dei lavori nella causa tra la sua azienda committente e la ditta Parte_2
(doc. 42 parte appellante).
In particolare il direttore dei lavori aveva riferito che “la ditta CA non ha eseguito il
cappotto che doveva essere fatto dal piano strada al piano rialzato”.
Con riguardo a tale specifica motivazione contenuta nella sentenza di primo grado,
nessuna censura ha avanzato la soc . CP_9
Inoltre è documentato che alla ditta CA RO era stata affidata l'esecuzione dei lavori da parte della soc. Editenno con contratto di subappalto, come si ricava dalle comunicazioni di data 29/11/17 e 20/2/18 inviate dalla soc alla committente CP_1
(doc. 32 e 33 parte appellante di diffida all'effettuazione di qualunque CP_15
pagamento da parte del committente in favore del subappaltatore visti i Parte_2
ritardi ed i danni provocati dalla stessa subappaltatrice.
Il contenuto di tale comunicazione smentisce la tesi di parte appellata secondo cui la ditta era stata scelta ed incaricata direttamente dall'azienda committente e Pt_2
consente di affermare una responsabilità della società subappaltante ai sensi CP_1
articolo 1228 c.c..
pag. 28/33 È infondato anche il motivo di appello incidentale con il quale la soc. CP_9
lamenta che erroneamente sia stato riconosciuto in favore della committente il CP_15
danno conseguente al ritardo nel completamento dei lavori. Con tale motivo di impugnazione della società deduce che la responsabilità dei ritardi vada CP_1
ascritta alla committente che, derogando a quanto stabilito nel contratto di appalto che prevedeva la consegna degli appartamenti per piano, ha attuato una consegna a spot,
costringendo la odierna appellata ad adeguarsi ed impedendole di organizzarsi e ridurre i tempi di cantiere.
Nell'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha richiamato i rilievi del direttore lavori secondo cui “Il personale presente in cantiere, per eseguire lavorazioni esterne sui prospetti, non ha quasi mai superato le quattro unità (in media due o tre persone)”(doc
14 ed ha altresì richiamato la deposizione testimoniale resa dal direttore lavori CP_15
nella causa tra la committente e la ditta nel corso della quale il teste aveva Parte_2
dichiarato che “la ditta era presente sempre saltuariamente con due operai;
solo Pt_2
per un periodo erano presenti tre operai e avevano lavorato con più velocità; ricordo
che avevo anche fatto una specie di rapporto ad proprio perché i lavori della CP_15
ditta andavano troppo lenti. Certamente c'era il problema degli inquilini, però si Pt_2
poteva lavorare”.
Nessuna specifica censura ha proposto soc. circa tale valutazione del giudice CP_9
di primo grado che ha ritenuto che un ritardo dell'ultimazione dei lavori vi sia stato effettivamente e che lo stesso fosse stato determinato dalla presenza di maestranze in cantiere in numero insufficiente per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali.
pag. 29/33 Inoltre la tesi difensiva esposta dalla società , secondo cui la consegna degli CP_1
appartamenti con modalità diverse da quelle previste in contratto le avrebbe impedito di organizzare i lavori e ridurre i tempi di cantiere è del tutto generica, posto che non viene nemmeno genericamente indicato quale diversa organizzazione, per essa maggiormente gravosa, l'appaltatrice abbia dovuto porre in essere con riguardo alle modalità di consegna gli appartamenti.
Anche il quarto motivo di impugnazione incidentale risulta infondato.
Lamenta la soc. che l'impossibilità di locare gli appartamenti era CP_1
imputabile alla committente vera responsabile dei ritardi per le ragioni esposte CP_15
con riferimento al motivo di impugnazione incidentale n.3; il rigetto di tale ultimo motivo di impugnazione, rende infondato anche il quarto motivo di impugnazione incidentale esaminato. Con riferimento al medesimo motivo di impugnazione deve ritenersi generica la deduzione secondo cui la committente abbia chiesto il risarcimento dei danni rappresentato dalla mancata percezione di canoni di locazione anche per i periodi nei quali la stessa aveva la disponibilità dell'immobile, posto che non viene indicato né il periodo in cui tale circostanza si sarebbe verificata, né il numero di appartamenti in relazione ai quali era mancata la locazione degli immobili, pur avendone l'azienda committente la disponibilità.
Ma soprattutto non viene censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che 10 alloggi siano stati consegnati in data 18.9.17 in ritardo rispetto alla data di fine lavori stabilita al 31.5.17, richiamando le risultanze della relazione del direttore dei lavori (doc. 14)
pag. 30/33 Infine risulta infondato il motivo di impugnazione con il quale la società appellata afferma che nel caso concreto non sia applicabile il disposto dell'art. 1284 comma 4 cc.
Al riguardo va infatti rilevato che la richiesta della di riconoscimento degli CP_15
interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4 cc è stata rigettata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto tale norma riferibile alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e non alle obbligazioni di valore per obblighi risarcitori, quale era il credito preteso dalla Controparte_16
In conseguenza della parziale riforma della sentenza di primo grado, è necessario provvedere d'ufficio alla regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (cfr tra le altre Cass. n. 33412/24).
Tenuto conto della circostanza che il credito vantato dalla Controparte_11
è stato comunque riconosciuto, e considerata tuttavia la sua prevalente
[...]
soccombenza in conseguenza del riconoscimento delle voci di danno pretese dalla committente sussistono giusti motivi per la compensazione per un terzo delle CP_15
spese di lite e la condanna della al pagamento in favore della degli CP_9 CP_15
ulteriori due terzi delle spese di lite, nella misura effettivamente da rimborsare liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie e della fase trattazione di secondo grado che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla Controparte_11
l'accertamento nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della
[...]
legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di pag. 31/33 cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 158/24 del Tribunale di Rovereto,
condanna la al pagamento in favore della Controparte_11 [...]
dell'importo di euro 30.204,22, oltre 5% annuo dal Parte_1
28.3.24 al saldo;
2) compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al rimborso in favore della Controparte_13 Parte_1
degli ulteriori due terzi delle spese di giudizio di entrambi i gradi
[...]
giudizio, liquidate , nella misura effettivamente da rimborsare, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 803,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di trattazione, € 1.937,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
506,00 per anticipazioni, e liquidate , nella misura effettivamente da rimborsare,
quanto al giudizio di secondo grado, in € 1.372,00 per la fase di studio, € 945,00
per la fase introduttiva, € 1.015,00 per la fase di trattazione, € 2.313,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al pag. 32/33 contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
537,00 per anticipazioni;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_11
quello dovuto per l'appello incidentale.
Cosi deciso in Trento, lì 22.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 228/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DALPONTE ANDREA elett. Dom Viale A. Lutti, 10 Riva Del Garda
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARESTIA Controparte_1 P.IVA_2
SANDRA elett dom. presso il suo studio in Rovereto Via Portici 1
appellato
Avente ad oggetto: appalto opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n.158/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 22.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
Previo rigetto dell'appello incidentale nonché di ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, in parziale riforma della sentenza n. 158/2024 del 28 marzo 2024,
comunicata il successivo 24 aprile 2024, resa dal Tribunale di Rovereto, non notificata:
nel merito:- accertato e dichiarato che il credito maturato da a titolo Parte_1
di risarcimento danni, rivalutazione monetaria e interessi ammonta ad € 44.832,58, per effetto della compensazione dell'anzidetto credito con il controcredito vantato da pari ad € 11.095,95, condannare quest'ultima al pagamento a favore Controparte_1
dell'appellante della somma pari ad € 33.736,63, alla diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi al tasso del 5% dal 28 marzo 2024 al saldo effettivo;
- in ogni caso, con condanna alla rifusione delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate del rimborso del 15% delle spese generali, del C.N.P.A.
al 4%, dell'I.V.A. al 22% e dei contributi unificati anticipati per l'attivazione del procedimento di prime cure e di appello;
in via istruttoria:
A) Ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
cap. 1) “vero che nonostante la consegna dei lavori sia avvenuta in data 29
dicembre 2014, alla data del 30 settembre 2015 alcun'opera risultava
intrapresa da parte della convenuta”;
cap. 2) “vero che la manodopera impiegata nel cantiere da parte di CP_1
pag. 2/33 era inadeguata in rapporto alle lavorazioni da eseguire ed ai tempi dettati CP_1
dal cronoprogramma”;
cap. 3) “vero che dal mese di agosto 2016 erano presenti in cantiere solo uno o
due operai per conto di ; Controparte_1
cap. 4) “vero che a partire dal mese di ottobre 2017 alcun operaio era presente
in cantiere per conto della ditta subappaltatrice ; Parte_2
cap. 5) “vero che nel mese di novembre 2017 la ditta CA RO ha comunicato
di non essere in grado di portare a termine le opere ad essa affidate”;
cap. 6) “vero che, a fronte dell'abbandono del cantiere da parte della ditta
si è reso necessario individuare una nuova impresa a cui affidare i Parte_2
lavori non eseguiti dalla prima”;
cap. 7) “vero che la ricerca di una nuova ditta a cui affidare le opere non
terminate dalla ditta nonché il procedimento per l'affidamento stesso Pt_2
delle predette opere ha determinato un ritardo nell'esecuzione dei lavori”;
cap. 8) “vero che le opere attinenti alla facciata esterna sono state affidate alla
società al prezzo di € 30.827,20”; CP_2
cap. 9) “vero che per l'esecuzione delle medesime opere di cui al capitolo che
precede, il contratto d'appalto, al netto del ribasso d'asta, prevedeva un
corrispettivo pari ad € 26.830,61”;
cap. 10) “vero che la ditta ha abbandonato in cantiere parte del Parte_2
pag. 3/33 materiale non utilizzato”;
cap. 11) “vero che l'asportazione del materiale abbandonato dalla ditta Pt_2
è stata effettuata da con sede in Rovereto
[...] Controparte_3
(Trento), via Piomarta n. 14/A”;
cap. 12) “vero che per l'asportazione del Controparte_3
materiale abbandonato dalla ditta ha chiesto il pagamento di € Parte_2
850,00, oltre i.v.a. di legge, per un totale di € 1.037,00”;
cap. 13) “vero che la ditta ha realizzato alcuni dei fori destinati ad Parte_2
ospitare gli oscuri scorrevoli nonché a battente in misura difforme da quella
indicata”;
cap. 14) “vero che alcuni dei serramenti presenti al piano rialzato dell'edificio
sono stati rovinati da macchie di intonaco e/o di colore”;
cap. 15) “vero che alcuni dei serramenti presenti al piano rialzato dell'edificio
presentano delle ammaccature riconducibili al tentativo di rimozione
dell'intonaco e/o del colore”;
cap. 16) “vero che le cassette dei contatori del gas metano sono state rovinate
da macchie di intonaco e/o di colore”;
cap. 17) “vero che le cassette dei contatori del gas metano presentano delle
ammaccature riconducibili al tentativo di rimozione dell'intonaco e/o del
colore”;
pag. 4/33 cap. 18) “vero che per l'adattamento dei serramenti ai fori errati e per la
sistemazione dei serramenti rovinati e/o ammaccati ha Parte_1
sostenuto una spesa di € 18.414,84 (i.v.a. compresa), come da fattura che si
mostra al teste (doc. n. 38)”;
cap. 19) “vero che ha omesso il versamento dei premi Controparte_1
assicurativi delle fideiussioni e delle polizze assicurative previste da contratto”;
cap. 20) “vero che non ha consegnato l'integrazione della Controparte_1
polizza assicurativa dovuta in ragione dell'incremento del valore dell'appalto
per effetto della variante dell'ottobre 2016”;
cap. 21) “vero che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 31 maggio
2017”;
cap. 22) “vero che l'immobile è stato riconsegnato alla committente in data 22
dicembre 2017”;
cap. 23) “vero che al termine del rapporto, ha abbandonato il Controparte_1
cantiere omettendo di sgomberare l'area sia interna che esterna all'edificio dal
materiale inutilizzato e di altro genere meglio descritto a pagg. 6 e 7 del doc. n.
15 che si mostra al teste”;
cap. 24) “vero che la committente ha dovuto farsi carico delle spese di
rimozione e smaltimento, quantificate in € 6.000,00, oltre iva, per complessivi €
7.320,00”;
cap. 25) “vero che a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati,
pag. 5/33 si è temporaneamente trovata nell'impossibilità di locare gli Parte_1
appartamenti di sua proprietà”;
cap. 26) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 17 ammonta ad €
354,88 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 27) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 17 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.584,29, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 28) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 18 ammonta ad €
354,35 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 29) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 18 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.578,94, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 30) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 19 ammonta ad €
358,60 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
pag. 6/33 cap. 31) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 19 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.621,88, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 32) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 20 ammonta ad €
358,60 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 33) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 20 per oltre 303 giorni poiché
inagibile, maturando così un danno economico pari ad € 3.621,88, come meglio
dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al
teste”;
cap. 34) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 21 ammonta ad €
356,47 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 35) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 21 per 109 giorni, maturando così
un danno economico pari ad € 1.295,16, come meglio dettagliato nella tabella
di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 36) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 23 ammonta ad €
352,50 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
pag. 7/33 che si mostra al teste”;
cap. 37) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 23 per oltre 173 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.032,75, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 38) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 24 ammonta ad €
354,19 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 39) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 24 per oltre 214 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.526,56, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 40) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 25 ammonta ad €
371,06 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 41) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 25 per oltre 124 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 1.533,71, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 42) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 26 ammonta ad €
363,67 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
pag. 8/33 che si mostra al teste”;
cap. 43) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 26 per oltre 153 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 1.854,72, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 44) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 27 ammonta ad €
369,87 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 45) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 27 per oltre 183 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.256,21, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 46) “vero che il canone mensile per l'appartamento n. 28 ammonta ad €
366,59 come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15,
che si mostra al teste”;
cap. 47) “vero che a causa dei ritardi nei lavori, si è trovata Parte_1
impossibilitata a locare l'appartamento n. 28 per oltre 165 giorni, maturando
così un danno economico pari ad € 2.016,25, come meglio dettagliato nella
tabella di cui all'allegato n. 3, doc. n. 15, che si mostra al teste”;
cap. 48) “vero che a causa della cattiva realizzazione delle opere da parte
dell'appaltatrice, nel corso degli anni 2017-2018 si è reso necessario
pag. 9/33 richiedere plurimi interventi alla ditta idraulica affinché CP_4
procedesse alla sistemazione e sostituzione di alcuni radiatori presenti
all'interno degli appartamenti nonché alla verifica e sistemazione dell'impianto
di riscaldamento”;
cap. 49) “vero che per i succitati interventi, l'opponente ha sostenuto una spesa
di complessivi € 3.047,00 (v. doc. n. 37)”;
cap. 50) “vero che a causa della cattiva realizzazione delle opere da parte
dell'appaltatrice, nel corso del 2017 si è reso necessario richiedere l'intervento
dell'elettricista affinché procedesse alla sostituzione del CP_5
termostato nell'appartamento n. 21 e alla riparazione del campanello
nell'appartamento n. 22”;
cap. 51) “vero che per le succitate prestazioni, l'opponente ha sostenuto una
spesa di complessivi € 129,69 (v. doc. n. 39)”;
cap. 52) “vero che la bozza del settimo Sal è stata trasmessa via mail alla
società convenuta in data 9 febbraio 2018 come da doc. n. 29 che si mostra al
teste”;
cap. 53) “vero che i corrispettivi domandati da Controparte_6
nell'ambito della procedura arbitrale incardinata nei confronti di CP_1
attengono alla fornitura e posa dei serramenti”;
[...]
cap. 54) “vero che l'accordo intercorso tra e Controparte_1 [...]
riguarda il pagamento delle prestazioni rese dalla Controparte_6
pag. 10/33 subappaltatrice così come individuate nei Sal 6 e 7”;
Si indicano a testi: geom. , domiciliato in Mori (Trento), via Testimone_1
Roma n. 94; c/o con sede in Riva del Garda Testimone_2 Controparte_1
(Trento), via San Cassiano n 22; Cesare Giuliani c/o Controparte_6
con sede in Avio (Trento), via del Lavoro n. 8; dott. , c/o Testimone_3
con sede in Rovereto (Trento), via Vannetti n. 6; Parte_1
, legale rappresentante di con sede CP_7 Controparte_3
in Rovereto (Trento), via Piomarta n. 14/A; con domicilio in CP_4
Mori (Trento), via Belvedere n. 3/A.
Si chiede fin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova della controparte che dovessero essere ammessi, a mezzo dei testi già indicati a prova diretta.B) Disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dei vizi e/o difetti, illustrati sopra e nei precedenti atti e documenti di causa, presenti nelle opere eseguite da parte di e alla loro quantificazione. Controparte_1
PARTE APPELLATA :
1) Respingersi l'appello avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla ed in riforma CP_1
della sentenza nr. 158 dd. 28.03.2024 comunicata il 24.04.2024 resa dal Tribunale di
Rovereto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies
sub R.G. 398/23 dichiararsi che la nulla deve alla CP_1 Parte_1
a titolo di danni. Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo revocato
[...]
dal Giudice di prime cure (decreto nr 71/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto il pag. 11/33 31.03.2023) condannando la in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare ad la somma di € 7.321,28 oltre ad CP_1
interessi moratori, spese;
3) Sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed a riforma della sentenza nr. 158
dd. 28.03.2024 comunicata il 24.04.2024 resa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies sub R.G.
398/23, accertato che nulla deve alla a CP_1 Parte_1
titolo di danni, dichiararsi non dovuti gli importi liquidati a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi;
4) In ogni caso con vittoria delle spese sia della fase monitoria, sia del giudizio di primo grado sia della fase di appello.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/23 dd. 31.3.23 emesso dal tribunale di Trento per l'importo di euro 7.321,28 oltre interessi e spese di lite su richiesta della che pretendeva tale somma a titolo di corrispettivo per CP_1
l'esecuzione di lavori in forza di contratto di appalto intervenuto con l'opponente.
Quest'ultima non contestava il credito della società opposta ma, eccepita l'incompetenza per valore del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo,
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l'importo di euro
76.581,18 oltre accessori, derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto intercorso pag. 12/33 tra le parti;
opponeva in compensazione tale somma rispetto al credito di controparte e chiedeva la condanna della società opposta al pagamento del credito residuo
La società opposta si costituiva in giudizio, contestando l'eccezione di incompetenza per valore, eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione dell'articolo 36 c.p.c. e l'inammissibilità della richiesta di compensazione;
sosteneva l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale.
Con sentenza n.158/24 dd. 28.3.24 il tribunale di Rovereto accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al CP_1
pagamento in favore della dell'importo di euro Parte_1
13.350,07 oltre al 5% annuo dal 28.3.24 al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il tribunale di Rovereto rigettava l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, aggiungendo gli interessi scaduti al capitale, veniva superato l'importo di € 10.000.
Premesso che la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1
riguardava il corrispettivo per lavori edili relativi all'impianto di ascensore nell'immobile sito in Rovereto, via Lungo Leno Sinistro, in forza di contratto di appalto di data 14.7.17 tra Riam Ascensori e e di contratto di cottimo dd. CP_1
17.12.2015 tra e Riam Ascensori, mentre la domanda riconvenzionale Pt_1
riguardava il risarcimento dei danni lamentati dalla per lavori edili di Pt_1
manutenzione straordinaria degli alloggi siti in Rovereto, via Lungo Leno Sinistro, in forza di contratto di appalto di data 11.3.15 tra la e la Pt_1 Controparte_8
, alla quale era subentrata la in data 18/9/15, riteneva
[...] CP_9
pag. 13/33 ammissibile la domanda riconvenzionale, sussistendo un collegamento obiettivo tra il credito preteso dalla con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale. CP_1
Riteneva altresì ammissibile la compensazione giudiziale tre i crediti ed i debiti vantati dalle parti in causa eventualmente accertati.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla riguardanti i danni Pt_1
conseguenti alla errata esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria svolta della società opposta rilevava che in data 13.2.19 la aveva deliberato la Pt_1
risoluzione del contratto appalto per manutenzione straordinaria stipulato con la
[...]
ai sensi dell'articolo 58.4 LP n.26/93; riteneva accertata la risoluzione del CP_1
contratto d'appalto di data 11.3.15 originariamente stipulato tra la e la Pt_1 [...]
e del relativo atto di subentro della Controparte_10 CP_1
in data 18.9.15, essendo stata correttamente applicata la disciplina di cui all'articolo
58.4 della LP, per grave inadempimento dell'appaltatore sulla base delle contestazioni puntuali contenute nella relazione redatta dal direttore dei lavori e inviata dal responsabile del procedimento. Riteneva che la aveva correttamente applicato Pt_1
la disciplina provinciale stante il grave inadempimento della soc. appaltatrice consistente nell'abbandono del cantiere e di tutto il materiale lì presente, nella mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato, nel ritardo di 205 giorni e nella esecuzione non a regola d'arte delle opere, tale da legittimare la risoluzione del contratto.
Ricostruiva il tribunale la sequenza temporale dei lavori oggetto del contratto e riportava le valutazioni del direttore lavori circa l'andamento dei lavori stessi.
Premesso che la aveva già escusso la garanzia prestata dalla Pt_1 CP_1
per l'importo di euro 28.730,38, accoglieva la domanda riconvenzionale dell'opponente pag. 14/33 per l'importo di euro 50.640,88, somma alla quale veniva detratto l'importo della garanzia già riscossa.
Riteneva il tribunale fondata la domanda riconvenzionale:
- con riferimento alla mancata sistemazione del cantiere per euro 7.320,00
trattandosi di fatto non contestato dalla società opposta;
- con riferimento alla mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato da parte del subappaltatore, che aveva determinato un danno di euro 5.165,19,
quale maggior costo della realizzazione dell'opera a mezzo di nuovo appaltatore;
- con riferimento alle penali per il ritardo in quanto doveva ritenersi che la non era riuscita per cause a sè imputabili a terminare lavori entro la CP_1
data del 31/5/17, anche per fatto imputabile al subappaltatore, con riconoscimento dell'importo di euro 20.500,00;
- con riferimento alle spese sostenute per rimuovere vizi e difetti, quantificato nell'importo di euro 6.674,99, dopo aver detratto dall'importo accertato di euro
17.826,72 l'importo di euro 11.151,77 versato da alla soc. fornitrice CP_1
dei serramentista;
- con riferimento al danno da mancati incassi dei canoni di locazione, essendo stati consegnati in ritardo rispetto alla fine dei lavori programmata 10 alloggi su
16, con un danno riconosciuto nell'importo di euro 10.800 sulla base di euro 360
mensili di canone di locazione.
Il tribunale non riconosceva le somme richieste da con riferimento alle spese Pt_1
idrauliche, allegate in maniera generica dall'opponente ed il danno all'immagine, che non risultava provato e che non poteva essere considerato sussistente in re ipsa.
pag. 15/33 Pertanto il danno complessivo patito dall'opponente veniva determinato dal tribunale nell'importo complessivo di euro 50.640,18, dal quale veniva detratto l'importo della fideiussione già escussa per euro 28.730,38, con un credito residuo in favore della a di euro 21.729,80. Pt_1
Riteneva il tribunale che l'unico credito della che poteva essere preso in CP_1
considerazione ai fini della compensazione era quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto di euro 7.321,28 (e non quello complessivamente maturato per l'esecuzione dei lavori, pur se non contestato dall'opponente) oltre interessi dalla data della fattura
(9/1/18) al momento della pronuncia, interessi da determinarsi secondo il disposto della
L.P. numero 26/ 93 e del DPP 11.5.12. n. 9-84/Leg., come del resto indicato nel contratto di cottimo tra e Riam ascensori. Pt_1
Gli interessi di legge venivano riconosciuti al tasso legale per i primi 60 giorni e successivamente venivano riconosciuti gli interessi moratori. Il tribunale conteggiava interessi legali dal 8/3/18 al 7/5/18 per euro 3,61 e gli interessi moratori dal 7/5/18 al
28/3/24, per euro 3.771,06, determinando quindi il credito complessivo vantato da in euro 11.095,95. CP_1
Con riferimento al credito di natura risarcitoria accertato in capo ad Pt_1
determinato nella misura del 5% annuo il criterio per attualizzare il credito in questione e fissata la data di decorrenza al 22/12/17, data dell'interruzione dei lavori (quindi euro
2.716,22), determinava il credito complessivo della opponente in euro 24.446,02.
Non venivano riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc ritenendo tale norma non applicabile alle obbligazioni di valore.
pag. 16/33 Compensando i contrapposti debiti e crediti, determinava un credito in favore della in euro 13.350,07 con conseguente condanna della società opposta al Pt_1
pagamento di tale somma, oltre al 5% anno dal 28/3/24 al saldo effettivo.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo rigetto Controparte_11
dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.25 e decisa nella camera di consiglio del 22.7.25 Pt_1
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione nella lamenta che Parte_1
erroneamente il giudice di primo grado abbia rideterminato il costo di eliminazione dei vizi e difetti ai serramenti in euro 6.674,99 in luogo dell'importo domandato di euro
17.826,76.
Rileva che il giudice di primo grado aveva effettivamente accertato nell'importo di euro 17.826,76 il danno per la non corretta esecuzione delle ante ad oscuro a causa dei fori non conformi effettuati dalla , considerati i costi di noleggio della CP_1
piattaforma elevatrice, sulla base delle fatture e dei preventivi esposti dalla CP_6
che aveva effettuato i lavori di riparazione. Il tribunale riteneva tuttavia
[...]
che la avesse corrisposto direttamente alla soc. l'importo di euro CP_1 CP_6
pag. 17/33 11.151,77, importo che avrebbe invece dovuto pagare la stazione appaltante, ed aveva detratto pertanto dall'importo complessivo del danno tale ultima somma.
Espone l'appellante che la aveva effettuato interventi sia a Controparte_6
seguito di subappalto intercorso con la , sia a seguito di appalto concluso CP_12
con la società appellante per la sistemazione dei danni provocati ai serramenti durante l'esecuzione delle opere. Circa il primo rapporto, il corrispettivo era stato sempre determinato all'interno degli stati di avanzamento lavori fino al n. 5 ed il pagamento era avvenuto dall'appaltante direttamente nei confronti dei subappaltatori.
Con riferimento ai SAL nn. 6 e 7 la stazione appaltante non aveva effettuato il pagamento diretto stante l'opposizione dell'appaltatrice, sicché la CP_6
aveva ottenuto decreto ingiuntivo emesso nei confronti sia della
[...] Pt_1
che nei confronti della per ottenere il pagamento del saldo della fatture CP_1
relative alle opere di cui ai SAL nn. 6 e 7, ed in conseguenza di ciò la aveva CP_1
versato l'importo ingiunto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado non ha considerato che le somme in questione sono state già contabilizzate nei SAL n. 6 e 7 e sono ricomprese nella contabilità dei lavori che l'appellante salderà in favore dell'appaltatrice, posto che l'appellante ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti di controparte dell'importo euro 40.453,09 quale corrispettivo dei lavori eseguiti. Le
opere effettuate dalla sono ricomprese nello stato finale e, a Controparte_6
fronte dell'opposizione di al pagamento diretto in favore della CP_1 CP_6
tale importo verrà corrisposto in favore della società appellata.
pag. 18/33 Pertanto la decisione del tribunale sarebbe errata in quanto il tribunale stesso ha riconosciuto che la non ha chiesto il pagamento del corrispettivo maturato per CP_1
i lavori effettivamente eseguiti, mentre l'importo in questione si riferisce proprio a tale corrispettivo finale;
tale importo verrebbe riconosciuto due volte in favore della
, una volta attraverso la compensazione ed un volta attraverso il futuro CP_1
pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
L'appellante chiede pertanto la riforma del capo della sentenza che liquida in euro
6.674,99 le spese sostenute per la sistemazione dei difetti ai serramenti mentre tale importo deve essere determinato in euro 17.826,76 sicché il risarcimento del danno deve essere determinato nella maggior somma di euro 61.611,95.
Con il secondo motivo di impugnazione della chiede la riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza della parte in cui ha liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni in complessivi euro 2.716,22. In
particolare il tribunale, dopo aver determinato in via equitativa la rivalutazione monetaria e interessi dovuti per ritardato pagamento della misura del 5% annuo, ha commesso un refuso nella determinazione del momento di decorrenza nel calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria. Infatti in un primo momento il tribunale ha determinato il termine di decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione ma successivamente ha determinato la decorrenza al 22/12/17, data di interruzione dei lavori. La prima indicazione deve ritenersi errata posto che nello stabilire la data del
22/12/17 il tribunale ha anche spiegato le ragioni per le quali fissava a tale epoca la data di decorrenza degli accessori (abbandono del cantiere). L'erroneità della decorrenza alla notifica dell'atto di citazione si ricava anche dal fatto che l'intero periodo di pag. 19/33 maturazione degli interessi e rivalutazione monetaria veniva indicato in sentenza in sei anni e tre mesi, periodo intercorrente tra il 22/12/17 e il 28/3/24, data della sentenza.
L'esatto calcolo degli interessi per tale periodo, conteggiati al tasso del 5%, è pari ad euro 6.810,66, anziché euro 2.716,22, come indicato in sentenza.
La sentenza impugnata è erronea anche nella parte in cui pone alla base del calcolo la somma di euro 21.729,90, corrispondente al danno liquidato e decurtato dalla fideiussione escussa per euro 28.730,38.
La fideiussione era stata escussa a distanza di anni dall'abbandono di cantiere, dopo che si era conclusa la procedura di risoluzione in danno;
infatti solo con delibera
13/1/19 la disponeva la risoluzione del contratto e l'escussione della Pt_1
fideiussione. Pertanto fino alla data di tale delibera gli interessi devono essere conteggiati sull'intera somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, al lordo della fideiussione successivamente escussa, quindi su euro 50.460,18.
A tale somma ultima deve aggiungersi l'importo di euro 11.151,77 , per le ragioni già
esposte e pertanto il capitale su cui devono essere calcolati gli interessi al tasso del 5% è
pari a 61.611,95 dal 22/12/17 al 13.2.19 ed euro 32.881,57 da 13/2/19 al 28/3/24.
Quindi gli interessi che complessivamente maturati sull'importo dovuto a titolo di risarcimento danni ammonterebbero ad euro 11.951,01.
In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, e per effetto della compensazione con il controcredito vantato da , la ne chiede la CP_1 Pt_1
condanna al pagamento della somma di euro 33.736,63, oltre interessi al tasso del 5%
dal 28.3.24 al saldo effettivo.
pag. 20/33 La ha proposto impugnazione incidentale, sostenendo Controparte_13
che:
- erroneamente il giudice di primo grado ha riconosciuto come dovuto a titolo di costi per la pulizia del cantiere dopo interruzione dei lavori l'importo di euro 7.320,00; in realtà l'appellata non era stata messa in condizione di porre in essere la procedura burocratica necessaria per sistemare il cantiere. Il SAL n.7 era stato inviato dall'appellante soltanto in bozza e la contabilità, benché richiesta, non era stata mai fornita, impedendo all'appaltatrice di formulare le proprie riserve e di svolgere tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare il cantiere: conseguentemente le spese di sistemazione del cantiere sono imputabili esclusivamente all'appellante principale;
-con riferimento all'appalto dei lavori alle ditte e si tratta di ditte che la CP_2 Pt_2
aveva scelto ed incaricato direttamente, disponendo lo stralcio delle Parte_1
lavorazioni, come da documento 3 depositato, sicché doveva escludersi una propria responsabilità circa le lavorazioni riguardanti il cappotto. Rileva inoltre che le modalità
di rivestimento a cappotto dell'intero edificio previste nell'originario progetto non erano fattibili sicché anche sotto tale profilo nessun danno poteva essere riconosciuto in favore della appellante;
-nessuna somma poteva essere riconosciuta quale penale poichè il ritardo era riconducibile a responsabilità della che aveva effettuato una consegna a spot Pt_1
in contrasto con quanto stabilito in contratto ove era prevista la consegna degli appartamenti per piano, costringendola ad adeguarsi ed impedendole di organizzarsi e ridurre i tempi di cantiere, richiamando i verbale di consegna degli immobili;
pag. 21/33 -con riferimento al mancato incasso dei canoni di locazione derivati dall'impossibilità di affittare appartamenti, rileva che l'appellante aveva richiesto il pagamento anche per periodi nei quali aveva la disponibilità degli immobili, e che comunque tali importi non erano dovuti in quanto la causa dei ritardi era da imputarsi all'appellante.
Contesta anche che siano dovuti interessi di legge e rivalutazione monetaria dall'interruzione dei lavori posto che l'articolo 1284 comma 4 c.c. individua il tasso di interesse per obbligazioni pecuniarie dall'inizio del processo ed impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale di Rovereto l'ha condannata al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
L'appello principale della è fondato e deve essere accolto. Parte_1
Risulta infatti dalla lettura degli atti processuali della stessa ed in primo luogo dall'atto di citazione in opposizione che l'importo di euro 17.826,76 venne richiesto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno quale costo per la sostituzione dei serramenti resa necessaria dal fatto che i fori per il loro inserimento erano stati erroneamente eseguiti dalla società appaltatrice. La circostanza risulta anche dalla relazione del direttore dei lavori (doc. 14 appellante) che indicava specificatamente le singole voci degli interventi (modifica ante ad oscuro euro 3.040,00 oltre IVA, noleggio piattaforma elevatrice euro 2.459,10 oltre IVA, riparazione serramenti euro 9.113,00 –
all. 9 doc. 14).
Nel costituirsi in giudizio in primo grado la con riguardo a tale voce di CP_1
danno esponeva che la fornitura e la posa di serramenti era stata subappaltata alla ditta che tuttavia non era stata pagata tanto che tale ditta aveva agito con Controparte_6
pag. 22/33 decreto ingiuntivo sia nei confronti della che nei confronti della CP_1 Parte_1
[...]
Ed in effetti la appellante ha prodotto quale documento 43 il decreto Pt_1
ingiuntivo dd. 10.9.19 ottenuto dalla nei confronti della stessa Controparte_6
e della per l'importo di euro 5.068,73 di cui alla fattura numero Pt_1 CP_1
3/2018 ed euro 6.083,04 di cui alla fattura numero 27/2019, crediti esposti dalla soc.
quale corrispettivo di lavori di serramenti eseguiti in forza di contratto di CP_6
subappalto intercorso con la in relazione ai SAL n. 6 e Sal n. 7. CP_14
Poiché la stessa soc. ha esposto che il pagamento di euro 11.151,77 CP_1
effettuato in data 27.9.23 (doc. 9 parte appellata) è avvenuto quale pagamento dovuto in forza del citato decreto ingiuntivo, è possibile concludere che tale importo non sia stato maturato dalla soc. per i lavori di sistemazioni conseguenti al fatto che i CP_6
fori di alloggiamento dei serramenti erano stati erroneamente realizzati, bensì in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra la stessa e la , e quindi CP_1
per un titolo del tutto diverso rispetto a quello dedotto in giudizio dalla società
appellante (risarcimento danni).
Per tali ragioni deve escludersi che tale importo possa essere portato in detrazione all'importo del risarcimento danni richiesto da parte appellante per la sistemazione dei serramenti, come erroneamente ha fatto il giudice di primo grado.
Conseguentemente il credito di natura risarcitoria vantato dalla società appellante con riguardo alla necessità di sostituire i serramenti per essere stati realizzati i fori con dimensioni più piccole rispetto a quelle di progetto ammonta a complessivi euro
17.826,76.
pag. 23/33 Parte appellante lamenta altresì che erroneamente sia stato liquidato l'importo dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul proprio credito risarcitorio per effetto di un errore di conteggio effettuato del giudice di primo grado il quale, in modo contraddittorio, in un primo momento ha esposto che tali accessori venivano riconosciuti dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo, mentre nella stessa motivazione la decorrenza era individuata alla data di interruzione dei lavori, e quindi alla data del 22/12/17 per un periodo di sei anni e tre mesi.
Tale deduzione difensiva risulta fondata e l'indicazione di due diverse date di decorrenza deve ricondursi ad errore materiale, come del resto riconosciuto anche da parte appellata, circostanza resa del resto evidente dal fatto che il periodo in relazione al quale calcolare interessi e rivalutazione è stato indicato in sei anni e tre mesi
(dall'interruzione dei lavori alla data di pronuncia della sentenza di primo grado).
Parte appellante lamenta inoltre che il giudice di primo grado abbia detratto l'importo da essa incassato in virtù della polizza fideiussoria prestata in relazione all'appalto dalla soc dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio senza considerare che il CP_1
danno si era consolidato al momento dell'abbandono del cantiere, quindi in data
22/12/17, mentre la polizza era stata incassata solo successivamente alla determinazione con la quale era stata deliberata la risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice, in data 13/2/19.
Anche tale deduzione dell'appellante è fondata, posto che gli accessori riconosciuti dal tribunale dovevano riferirsi ai crediti effettivi che la vantava prima e dopo Pt_1
l'escussione della fideiussione.
pag. 24/33 Pertanto per il periodo dal 22/12/17 al 13/2/19 rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura del 5% dovevano essere riconosciuti sull'intero ammontare del danno, e solo nel periodo dal 13.2.19 al 28.3.24, data della sentenza di primo grado,
rivalutazione monetaria e interessi di legge nella misura del 5% dovevano essere calcolati sul credito residuo risultante dalla detrazione dell'importo incassato.
Determinato in euro 61.611,95 l'ammontare complessivo del danno (euro 7.320,00
per mancata sistemazione del cantiere, euro 5.165,19 per mancata realizzazione del cappotto a piano rialzato, euro 20.500 quale danno da ritardo, 17.826,76 quale danno da rifacimento dei serramenti, 10.800 quale danno da perdita di canone di locazione), su tale importo devono ritenersi maturati per il periodo dal 22/12/17 al 13/2/19
rivalutazione monetaria ed interessi di legge per l'importo di euro 3.527,92. Alla data del 13.2.19 il credito della società appellante era quindi pari ad euro 65.139,87
(61.611,95 + 3.527,92), somma dalla quale detrarre l'importo di euro 28.730,38.
Pertanto il credito della società appellante alla data del 13/2/19, prima data utile per escutere la fideiussione, era pari ad euro 32.881,57. Su tale somma deve essere riconosciuta la percentuale del 5% con decorrenza dal 14/2/19 al 28/3/24 (euro
8.418,60). Alla data del 28/3/24, di pronuncia della sentenza di primo grado, il credito complessivo della società appellante era quindi pari ad euro 41.300,17 (euro 32.881,57
+ 8.418,60).
Da tale importo deve essere detratto il credito della società appellata, comprensivo di interessi di legge alla data del 28/3/24, e quindi euro 11.095,95, importo così
determinato dal giudice di primo grado senza alcuna impugnazione al riguardo.
pag. 25/33 Pertanto il credito residuo della società appellante, effettuata la compensazione giudiziale, alla data della sentenza di primo grado è pari ad euro 30.204,22, somma sulla quale sono dovuti gli accessori nella misura riconosciuta nella sentenza di primo grado,
non impugnata sul punto (5% dal 28/3/24 al saldo).
L'appello principale viene pertanto accolto.
Deve essere invece rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
La stessa lamenta in primo luogo che non fossero dovute le spese di sistemazione del cantiere riconosciute dal giudice di primo grado nell'importo di euro 7.320,00 in quanto in realtà essa non era stata messa nelle condizioni di porre in essere la procedura per la pratica necessaria per sistemare il cantiere poichè il SAL 7 era stato inviato dalla committente solo in bozza e non era stata fornita la contabilità; in CP_15
conseguenza di ciò l'appaltatrice non era stata in grado di formulare le proprie riserve e svolge tutte le pratiche burocratiche necessarie per liberare il cantiere.
In realtà l'azienda appellante ha lamentato di aver dovuto sostenere i costi per la pulizia del cantiere successivamente alla dichiarata di risoluzione del contratto, sicché,
essendo venuto meno il rapporto contrattuale tra le parti, la società appellante doveva provvedere alla totale rimozione del cantiere e alla pulizia dello stesso. Il tribunale di
Rovereto ha ritenuto che correttamente il contratto di appalto intercorso tra le parti sia stato risolto in applicazione dell'articolo 58.4 della LP n. 26/93, senza che al riguardo parte appellata abbia mai avanzato doglianze.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata tale richiesta della committente sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal direttore dei lavori nella causa tra la e CP_15
pag. 26/33 la ditta riferendo circa lo stato del cantiere dopo il suo abbandono. Il teste Parte_2
ha dichiarato: “parte del materiale è stato abbandonato, lastre di polistirolo,
contenitori con intonaco premiscelato e sacchi di malta o simili e tinte;
c'era un po' di
tutto”, aggiungendo che l'asportazione dei materiali era stata realizzata dalla ditta
RU LI (doc. 42 appellante).
Con riguardo a tale motivazione contenuta nella sentenza di primo grado nessuna censura ha proposto l'appellante in via incidentale.
Con il secondo motivo di appello incidentale la soc. rileva che CP_1
erroneamente il giudice di primo grado abbia riconosciuto in favore dell'azienda appaltante l'importo di euro 5.165,19 a titolo di risarcimento danno conseguente al fatto che, a causa della mancata realizzazione del cappotto al piano rialzato da parte del subappaltatore incaricato dal , l'azienda committente avrebbe dovuto eseguire CP_1
tali lavori a mezzo di altra ditta ( con un aggravio di costi di euro 4.233,76 CP_2
oltre Iva. Sostiene la società appellate che i lavori del cappotto sul piano rialzato è stato affidato direttamente dall'azienda committente alle ditte e a seguito di CP_2 Pt_2
stralcio e quindi non sussisterebbe alcuna sua responsabilità.
Inoltre la società appellante in via incidentale richiama il contenuto del proprio documento 3 secondo cui il contratto originario prevedeva un rivestimento a cappotto dell'intero edificio ma tale lavorazione non era realizzabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del supporto murario dove dovevano essere ancorate le chiodature del sistema cappotto, tanto che era stata disposta una variante che modificava radicalmente le lavorazioni optando per un sistema costituito da un intonaco termico pag. 27/33 premiscelato da posare spruzzandolo sulle pareti, scelta imposta e resasi necessaria per carenze progettuali originarie.
Tale motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Anche con riferimento a tale motivo di impugnazione incidentale va rilevato che il giudice di primo grado ha riconosciuto tale voce di danno sulla base della deposizione del direttore dei lavori nella causa tra la sua azienda committente e la ditta Parte_2
(doc. 42 parte appellante).
In particolare il direttore dei lavori aveva riferito che “la ditta CA non ha eseguito il
cappotto che doveva essere fatto dal piano strada al piano rialzato”.
Con riguardo a tale specifica motivazione contenuta nella sentenza di primo grado,
nessuna censura ha avanzato la soc . CP_9
Inoltre è documentato che alla ditta CA RO era stata affidata l'esecuzione dei lavori da parte della soc. Editenno con contratto di subappalto, come si ricava dalle comunicazioni di data 29/11/17 e 20/2/18 inviate dalla soc alla committente CP_1
(doc. 32 e 33 parte appellante di diffida all'effettuazione di qualunque CP_15
pagamento da parte del committente in favore del subappaltatore visti i Parte_2
ritardi ed i danni provocati dalla stessa subappaltatrice.
Il contenuto di tale comunicazione smentisce la tesi di parte appellata secondo cui la ditta era stata scelta ed incaricata direttamente dall'azienda committente e Pt_2
consente di affermare una responsabilità della società subappaltante ai sensi CP_1
articolo 1228 c.c..
pag. 28/33 È infondato anche il motivo di appello incidentale con il quale la soc. CP_9
lamenta che erroneamente sia stato riconosciuto in favore della committente il CP_15
danno conseguente al ritardo nel completamento dei lavori. Con tale motivo di impugnazione della società deduce che la responsabilità dei ritardi vada CP_1
ascritta alla committente che, derogando a quanto stabilito nel contratto di appalto che prevedeva la consegna degli appartamenti per piano, ha attuato una consegna a spot,
costringendo la odierna appellata ad adeguarsi ed impedendole di organizzarsi e ridurre i tempi di cantiere.
Nell'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha richiamato i rilievi del direttore lavori secondo cui “Il personale presente in cantiere, per eseguire lavorazioni esterne sui prospetti, non ha quasi mai superato le quattro unità (in media due o tre persone)”(doc
14 ed ha altresì richiamato la deposizione testimoniale resa dal direttore lavori CP_15
nella causa tra la committente e la ditta nel corso della quale il teste aveva Parte_2
dichiarato che “la ditta era presente sempre saltuariamente con due operai;
solo Pt_2
per un periodo erano presenti tre operai e avevano lavorato con più velocità; ricordo
che avevo anche fatto una specie di rapporto ad proprio perché i lavori della CP_15
ditta andavano troppo lenti. Certamente c'era il problema degli inquilini, però si Pt_2
poteva lavorare”.
Nessuna specifica censura ha proposto soc. circa tale valutazione del giudice CP_9
di primo grado che ha ritenuto che un ritardo dell'ultimazione dei lavori vi sia stato effettivamente e che lo stesso fosse stato determinato dalla presenza di maestranze in cantiere in numero insufficiente per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali.
pag. 29/33 Inoltre la tesi difensiva esposta dalla società , secondo cui la consegna degli CP_1
appartamenti con modalità diverse da quelle previste in contratto le avrebbe impedito di organizzare i lavori e ridurre i tempi di cantiere è del tutto generica, posto che non viene nemmeno genericamente indicato quale diversa organizzazione, per essa maggiormente gravosa, l'appaltatrice abbia dovuto porre in essere con riguardo alle modalità di consegna gli appartamenti.
Anche il quarto motivo di impugnazione incidentale risulta infondato.
Lamenta la soc. che l'impossibilità di locare gli appartamenti era CP_1
imputabile alla committente vera responsabile dei ritardi per le ragioni esposte CP_15
con riferimento al motivo di impugnazione incidentale n.3; il rigetto di tale ultimo motivo di impugnazione, rende infondato anche il quarto motivo di impugnazione incidentale esaminato. Con riferimento al medesimo motivo di impugnazione deve ritenersi generica la deduzione secondo cui la committente abbia chiesto il risarcimento dei danni rappresentato dalla mancata percezione di canoni di locazione anche per i periodi nei quali la stessa aveva la disponibilità dell'immobile, posto che non viene indicato né il periodo in cui tale circostanza si sarebbe verificata, né il numero di appartamenti in relazione ai quali era mancata la locazione degli immobili, pur avendone l'azienda committente la disponibilità.
Ma soprattutto non viene censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che 10 alloggi siano stati consegnati in data 18.9.17 in ritardo rispetto alla data di fine lavori stabilita al 31.5.17, richiamando le risultanze della relazione del direttore dei lavori (doc. 14)
pag. 30/33 Infine risulta infondato il motivo di impugnazione con il quale la società appellata afferma che nel caso concreto non sia applicabile il disposto dell'art. 1284 comma 4 cc.
Al riguardo va infatti rilevato che la richiesta della di riconoscimento degli CP_15
interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4 cc è stata rigettata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto tale norma riferibile alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e non alle obbligazioni di valore per obblighi risarcitori, quale era il credito preteso dalla Controparte_16
In conseguenza della parziale riforma della sentenza di primo grado, è necessario provvedere d'ufficio alla regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (cfr tra le altre Cass. n. 33412/24).
Tenuto conto della circostanza che il credito vantato dalla Controparte_11
è stato comunque riconosciuto, e considerata tuttavia la sua prevalente
[...]
soccombenza in conseguenza del riconoscimento delle voci di danno pretese dalla committente sussistono giusti motivi per la compensazione per un terzo delle CP_15
spese di lite e la condanna della al pagamento in favore della degli CP_9 CP_15
ulteriori due terzi delle spese di lite, nella misura effettivamente da rimborsare liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di primo grado che si è limitata al deposito delle relative memorie e della fase trattazione di secondo grado che si è
limitata al deposito delle note d'udienza.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla Controparte_11
l'accertamento nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della
[...]
legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di pag. 31/33 cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 158/24 del Tribunale di Rovereto,
condanna la al pagamento in favore della Controparte_11 [...]
dell'importo di euro 30.204,22, oltre 5% annuo dal Parte_1
28.3.24 al saldo;
2) compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al rimborso in favore della Controparte_13 Parte_1
degli ulteriori due terzi delle spese di giudizio di entrambi i gradi
[...]
giudizio, liquidate , nella misura effettivamente da rimborsare, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 803,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di trattazione, € 1.937,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
506,00 per anticipazioni, e liquidate , nella misura effettivamente da rimborsare,
quanto al giudizio di secondo grado, in € 1.372,00 per la fase di studio, € 945,00
per la fase introduttiva, € 1.015,00 per la fase di trattazione, € 2.313,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al pag. 32/33 contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
537,00 per anticipazioni;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_11
quello dovuto per l'appello incidentale.
Cosi deciso in Trento, lì 22.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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