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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
UD US AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Lucera ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Amicarelli n.9 presso lo studio dell'avv. Marco Intiso, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 13 , in persona del legale rappresentante, con sede in Roma Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Clemente n.10, presso lo studio dell'avv. Lucia
LI del Foro di Roma, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Appellata
Nonché
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo alla Piazza Europa n.112 presso lo studio dell'avv. Pia Pennelli, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2081/2021, resa dal Tribunale ordinario di
Foggia, in composizione monocratica, in data 14/9/2021, pubblicata in data 15/9/2021,
a definizione del giudizio n.5463/2015 r.g., cui era stato riunito, con provvedimento in atti, quello incardinato al n.5546/2015, promossi entrambi dall' odierno appellante, in danno, rispettivo, delle odierne società assicurative appellate ed aventi ad oggetto
“assicurazione contro danni”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 17/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “a)in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Controparte_3
ad indennizzare l'assicurato per il furto subito, mediante il pagamento
[...] Parte_1 della somma di €12.698,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi a far data dal sinistro e sino al soddisfo;
b)Nonché, condannare l' ad indennizzare CP_4
l'assicurato per il furo subito, mediante il pagamento della somma di Parte_1
€30.103,97 oltre iva e della somma di €1.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei guasti provocati dai ladri, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far data dal sinistro e sino al soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria;
con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio ; per la società appellata preliminarmente, in rito, si eccepiva l'inammissibilità Controparte_5 pagina 2 di 13 dell'avverso gravame ex art.342 c.p.c. e, nel merito, si contestava la fondatezza dello stesso, insistendo per il rigetto dello stesso con integrale conferma della gravata sentenza ed il favore delle spese del grado;
per la società appellata , si insisteva per CP_4 il rigetto dell'avverso gravame con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze attinenti il presente grado.
Svolgimento del processo
Con separate e distinte polizze assicurative, contratte, rispettivamente, in data 19/1/2012 con la nell'ambito di un prodotto denominato “Furto Incendio Controparte_1
Abbinata” e in data 1/3/2013 con l' nell'ambito di un prodotto Controparte_2 denominato “Polizza Commercio”, l'odierno appellante, titolare di un'attività commerciale di bar braceria in quel di Lucera, assicurava, con entrambe le Compagnie predette, i danni conseguenti ad eventuale furto e/o incendio, l'attrezzatura funzionale alla predetta attività nel suo complesso, con le due polizze pienamente operative e vigenti allorché si verificava, come esposto dall'assicurato, l'evento lesivo di un furto comportante l'asporto, quasi integrale, di tutta l'attrezzatura a corredo dell'esercizio commerciale, avvenuto, secondo la versione fattuale esposta nei rispettivi atti introduttivi del giudizio in esame, tra le ore
2,00 del giorno 22/4/2013 e le ore 08,15 del 24/4/2013, allorché ignoti malviventi asportavano, furtivamente dal predetto esercizio “Bar Braceria Caesar”, quasi tutta l'attrezzatura funzionale all'esercizio dell'attività di ristorazione ivi espletata, ivi compresa quella di pizzeria.
Il riscontro negativo delle due Compagnie alla richiesta di operatività delle due polizze con il diniego delle due indennità assicurative a ristoro del danno subito in seguito al sinistro predetto, determinava, quindi, l'introduzione del giudizio in esame, inizialmente articolato in due distinti giudizi (5463/2015 e 5546/2015) introdotti da due distinte citazioni innanzi il Tribunale di Foggia, per il medesimo evento lesivo, in rapporto ai due distinti rapporti contrattuali, in tesi attorea illecitamente inadempiuti dalla due Compagnie convenute.
Invero, con distinte citazioni del 15/7/2015, la prima, e del 17/7/2015 la seconda, il conveniva dinanzi il Tribunale foggiano le due Compagnie predette, così Parte_1 introducendo i due separati giudizi, successivamente riuniti per evidente connessione, esponendo, a fronte della medesima causa petendi di natura contrattuale, due distinte richieste risarcitorie, in dipendenza delle distinte condizioni generali di polizza convenute, pagina 3 di 13 così invocando, nei confronti della l'indennizzo di €12.698,00 oltre Controparte_5 interessi, corrispondente all'asserito valore commerciale dell'attrezzatura sottrattagli pari ad €30.103,97 oltre iva ed oltre l'ulteriore danno di €1.500,00 per i danni provocati nell'esecuzione del furto, ridotto, tuttavia, nei limiti contrattuali del convenuto massimale di cui innanzi e, nei confronti dell' la somma di €30.103,97 corrispondente CP_6 integralmente al danno asseritamente da indennizzare, senza alcun massimale contrattuale.
Con le due citazioni predetta, esponeva il la vicenda lamentata assumendo che la Pt_1 mattina del 24/4/2013, riaperto dopo un turno di riposo settimanale e di malattia, il predetto esercizio commerciale sito in un'asserita zona periferica di Lucera, si avvedeva della saracinesca forzata con i cavi elettrici del motorino che ne consentiva l'apertura, staccati e, entrato all'interno del locale con l'aiuto del padre, constatava la sottrazione di vari arredi ed attrezzature quali il bancone, tutti i macchinari, utensili necessari all'attività lavorativa, tavoli e sedie, attivandosi, tempestivamente, per l'intervento della Polizia di
Stato riscontrato con l'accesso sui luoghi di personale della polizia scientifica.
Proseguiva nella cronistoria fattuale evidenziando l'avvenuta denunzia formale del furto con scasso formalizzata il successivo 26/4 presso il locale Commissariato, con elencazione dei beni sottratti e produzione delle correlative fatture d'acquisto dei beni.
Espletate le dovute indagini, il corrispondente procedimento penale, introdotto dalla denuncia predetta veniva, tuttavia, archiviato dal Gip del Tribunale di Foggia con successivo provvedimento del 7/11/2014, non essendo stati individuati gli autori del furto.
Seguiva, quindi, la richiesta di attivazione delle due polizze assicurative di cui innanzi in conseguenza dell'evento dannoso subito con richiesta dei dovuti indennizzi nei termini contrattuali di cui innanzi, riscontrati, tuttavia, negativamente da entrambe le Compagnie malgrado la loro formale messa in mora, tanto determinando l'introduzione dei rispettivi giudizi risarcitori, convenendo entrambe le Compagnie per la medesima udienza del
17/11/2015.
Nelle more della disposta riunione processuale, con distinte comparse di costituivano entrambe le Compagnie.
pagina 4 di 13 In particolare, la con la memoria difensiva del 12/11/2015, concludeva Parte_2 per il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto oltre sfornita di qualsiasi prova, stante, oltretutto, la palese violazione degli obblighi contrattuali di polizza co n relativa inoperatività della garanzia assicurativa, ovvero, subordinatamente, per la riduzione dell'eventuale indennizzo, riducendo lo stesso nei limiti dell'effettivo valore commerciale, operati i dovuti deprezzamenti per l'utilizzo dei macchinari, valorizzando, per supportare la tesi di inoperatività della polizza, un'asserito inadempimento contrattuale imputabile all'assicurato, in ordine alla conservazione, fino all'avvenuta liquidazione del danno tanto delle cose non rubate quanto delle tracce e degli indizi materiali del sinistro, riferendosi alla preclusa possibilità di accesso ai locali del proprio perito fiduciario nei giorni successivi al sinistro per aver l'assicurato, inopportunamente dismesso la disponibilità del locale condotto in locazione, prima del preavvisato accesso peritale.
Analoga posizione difensiva assumeva anche l'altra Compagnia convenuta, CP_6 tardivamente costituitasi nel corrispondente processo con comparsa del 15/3/2018.
Così incardinati i due giudizi predetti, all'esito delle rispettive fasi di trattazione processuale dinanzi a due distinti assegnatari, previa assegnazione del più remoto al
UD di quello successivo per la comune udienza del 15/3/2017 all'esito della quale, disposta la riunione processuale dei due fascicoli secondo le modalità di rito, riunendo quello avente il numero di ruolo più alto a quello precedentemente incardinato ed istruiti tramite i mezzi di prova ritualmente ammessi con ordinanza in pari data, esaurita un'articolata istruttoria testimoniale, il giudizio così riunito, disattesa una richiesta ulteriore istruttoria di ctu tecnica finalizzata alla quantificazione del danno, perveniva all'udienza decisoria del 20/11/2020 nel corso della quale veniva riservato in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., differita, con disposta trattazione cartolare, a quella successiva del 26/2/2021 con riserva in decisione.
Con successiva sentenza del 14-15/9/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale foggiano, in composizione monocratica, definiva la controversia rigettando entrambe le domande formulate dal in danno delle due convenute Compagnie Pt_1 assicuratrici, condannando lo stesso al rimborso, in favore di ciascuna, delle spese processuali nei termini ivi liquidati. pagina 5 di 13 Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, evidenziando la ritenuta inaccoglibilità della domanda, risultando la stessa non adeguatamente supportata a livello probatorio.
Rilevava, quindi, il primo giudice che, incontestato il riparto dell'onere probatorio in tena di responsabilità contrattuale (SS.UU. 30/10/2001 n.13533), per pari giurisprudenza consolidata, i n tema di assicurazione contro i danni, gravava sull'assicurato l'onere di comprovare adeguatamente il fatto costitutivo del proprio diritto all'indennizzo, rappresentato da un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale i n cui la garanzia opera, conseguendone il correlativo onere di dimostrare l'effettiva verificazione di un rischio coperto dalla garanzia assicurativa in diretto rapporto causale del danno di cui reclama il ristoro, incombendo analogo ed ulteriore onere probatorio con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia, richiamando, a supporto del rilievo, molteplice pronunce di legittimità e di merito.
Precisava, inoltre, il Tribunale che, in subiecta materia, la compagnia assicurativa convenuta in giudizio dall'assicurato, allorché alleghi l'esclusione dell'operatività della garanzia, non proponga un'eccezione in senso tecnico, formulando una mera difesa volta a contestare il fatto costitutivo dell'attore, conseguendone che la stessa non assuma alcun onere probatorio che resta immutato a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Conclusivamente quindi, in linea generale, sull'assicurata grava non solo la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa ma anche quella, tramite elementi certi, precisi e concordanti, circa l'effettivo verificarsi dell'elenco dedotto in giudizio.
Applicati i principi interpretativi predetti al caso di specie, rilevava il Tribunale un carente assolvimento del predetto onere probatorio a carico dell'attore-assicurato, non avendo costui ottemperato alla rigorosa dimostrazione della effettiva verificazione dell'evento dannoso, ovvero del furto lamentato nel proprio locale commerciale, riscontrandosi, al contrario, all'esito dell'istruttoria espletata, l'evidenza di plurimi elementi deponenti in senso contrario ovvero negando, verosimilmente, l'effettiva verificazione del furto, passando quindi ad individuarli e rappresentarli.
pagina 6 di 13 A tale riguardo, evidenziava il Tribunale, in primo luogo, di come il non avesse in Pt_1 alcun modo documentato lo stato e la reale condizione dei luoghi prima dell'accesso del personale della polizia scientifica, intervenuta alle ore 12,00 del 24/4/2013 (per mero lapsus erroneamente confusa con il 26/4 successivo, afferente alla formalizzata denuncia)
, ovvero a distanza di diverse ore dal momento in cui egli avrebbe avuto contezza dell'avvenuto furto (alle ore 7,15 dello stesso giorno)
In secondo luogo, valorizzava il Tribunale la “singolarità” della circostanza fattuale, palesemente contradittoria, secondo cui il dopo essere riuscito, con l'aiuto del Pt_1 padre (escusso quale teste), a ricollegare i cavi della saracinesca elettrica, abbia Tes_1 poi richiuso la stessa così come l'aveva rinvenuta, in assenza di riprese o rilievi fotografici all'interno ed all'esterno, andando poi a sporgere querela presso il Commissariato di p.s. solo dopo oltre tre ore.
Ulteriore “stranezza” rilevava il Tribunale nel fatto che nella denuncia querela, formalizzata il 26/4, non si faccia alcun riferimento alla presenza di ben tre testimoni oculari dell'accertata effrazione, uno dei quali sarebbe stato, addirittura, chiamato per rimontare la serratura della saracinesca.
Infine, non mancava il primo giudice, di evidenziare il fatto, quanto meno incomprensibile
, della voluta dismissione materiale dell'immobile da parte del il quale, prima Pt_1 ancora dell'intervento dei periti delle assicurazioni, restituiva le chiavi del locale nel quale era avvenuto il furto al legittimo proprietario, tale il quale, confermava in Persona_1 corso di deposizione testimoniale, di averle ricevute nello stesso mese di aprile 2013 ovvero a distanza di una settimana circa dall'avvenuto furto, tanto precludendo ai periti incaricati di espletare la doverosa istruttoria finalizzata alla liquidazione del danno.
Ancora, proseguiva il Tribunale nella individuazione di scarsa credibilità della versione fattuale esposta dall'attore, l'ulteriore supporto contrario a tale versione, desumibile dallo stesso verbale del sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Scientifica in ordine alla effettiva perpetrazione del furto secondo le dinamiche esposte dal Pt_1
Infatti, osservando le foto allegate al verbale de quo, appariva davvero inverosimile che qualcuno, dopo aver scardinato la serratura la serratura della saracinesca con l'utilizzo di un flessibile (notoriamente rumoroso), possa poi essere riuscito a svuotare pagina 7 di 13 completamente un locale di cento metri quadri, asportando ordinatamente, con turtta calma numerosissimi arredi, molti dei quali di notevoli dimensioni e quindi effettuando un vero e proprio “trasloco”, senza destare alcun sospetto di chicchesia e tanto meno del proprietario del locale, dimorante, per sua stessa ammissione in sede di escussione testimoniale, ad un metro di distanza dal locale, sembrando, infine, ancora più inverosimile che gli autori del misfatto, si siano allontanati dal luogo di perpetrazione del furto, presumibilmente a bordo di un furgone di tale capienza da contenere un armadio frigo, una lavastoviglie, un tavolo refrigerato per bar a 4 porte, un bancone bar e dei tavoli con sedie, dopo aver richiuso la saracinesca e riposto la serratura danneggiata all'interno del locale, come dichiarato dal in sede di denuncia circa lo stato dei Pt_1 luoghi come rinvenuti.
Sulla scorta di tali molteplici ed evidenziate circostanze, riteneva il Tribunale carente la prova dell'evento dedotto a rischio, disattendendo la domanda attorea con le conseguenze di rito.
Avverso la predetta statuizione, insorgeva il proponendo il gravame che ci occupa, Pt_1
a supporto del quale adduceva un'unica e sostanziale motivazione, prospettando un'errata interpretazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie addotte dall'attore con la ritenuta carenza di prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lesivo, quale fatto costitutivo della duplice domanda risarcitoria indennitaria.
In particolare, contestava l'appellante le rilevate circostanze addotte dall'estensore a supporto della ritenuta inverosimile verificazione del furto secondo le modalità evidenziate dall'assicurato, invocando la riforma della gravata sentenza con il conseguenziale accoglimento della disattesa domanda attorea nei termini predetti e conseguenziale regolamentazione delle spese del doppio grado a carico solidale delle due società convenute in primo grado, odierne appellate.
Si costituivano entrambe le Compagnie assicuratrici appellate, reiterando, di fatto, la tesi della ritenuta inoperatività delle rispettive polizze in conseguenza della mancata prova dell'evento dannoso e dell'inadempimento dell'assicurato al alcune condizioni generali di polizza, insistendo entrambe per la integrale conferma della gravata sentenza con il favore delle spese del grado.
pagina 8 di 13 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/9/22, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza di cui in epigrafe del 17/5/24, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva introitata in decisione ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La doverosa disamina del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, induce il
Collegio non solo a confermare le molteplici e fondate perplessità addotte dal primo giudice in ordine all'effettività dell'evento lesivo, inteso quale fatto costitutivo del preteso diritto risarcitorio indennitario azionato dall'assicurato, ma finanche ad integrare le stesse con ulteriori rilievi in ordine alla scarsa attendibilità dei testi addotti dall'attore, unico mezzo istruttorio addotto dal a preteso supporto del proposto gravame, reputando Pt_1 tale prova inidonea ed insufficiente a sorreggere una versione fattuale dell'evento caratterizzata da notevoli contraddizioni di tale rilevanza dal ritenerla plausibilmente inverosimile.
A tale riguardo, deve prioritariamente reiterarsi la dirimente rilevanza del principio relativo all'onere probatorio gravante in capo all'assicurato, ovvero quello di provare, nella sua dinamica sostanziale, l'effettiva verificazione dell'evento prospettato in diretta causalità con il danno oggetto della richiesta indennitaria i n ragione dei vigenti contratti assicurativi.
In materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombendo pertanto all'assicurato l'onere di dimostrare che siasi verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, non ritenendosi sufficiente la sola denuncia in sede penale del reato per ritenere dimostrato l'affettiva verificazione del fatto illecito, trattandosi di atto proveniente dallo stesso assicurato e privo di efficacia probatoria autonoma e la violazione dell'art.2697 c.c. non è prospettabile per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiute dal giudice del merito ma solo per denunciare l'erronea distribuzione tra le parti degli oneri probatori (v. Cass. ordinanza n.3446 del 3/2/2023).
pagina 9 di 13 La sola produzione della denuncia di furto non esime, dunque, l'assicurato dalla prova rigorosa, in primo luogo, della preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni e nel luogo indicato dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, rivisitando gli esiti dell'istruttoria orale espletata in primo grado, una carente rilevanza probatoria in tal senso proveniente dai testi addotti dal e tanto, sia in ordine ad una evidente genericità descrittiva circa la rilevata Pt_1 preesistenza delle attrezzature oggetto del furto, come poi individuate e descritte dallo stesso attore a supporto del petitum, con le allegate fatture di acquisto delle stesse, e sia in relazione ad una “sospetta” lucidità mnemonica degli stessi testi in ordine a circostanze temporali accadute diversi anni prima della deposizione.
In particolare, il teste , cognato del dichiarava che l'attività Testimone_2 Pt_1 commerciale esercitata dal cognato era pienamente operativa “certamente fino alla sera di Domenica del 21/4/2013”, avendolo verificato personalmente in quanto “quella sera, come spesso avveniva, mi sono trattenuto nel bar ed ho constatato che vi era gente che mangiava al tavolo del ristorante” omettendo di precisare, tuttavia, la riscontrata regolare installazione ed utilizzo delle rilevanti attrezzature accessorie e finalizzate alla ristorazione, non ritenendosi sufficiente la constatazione di utenti in loco intenti a consumare prodotti “ai tavoli del ristorante” palesando, di contro, una memoria al di fuori del comune che gli consentiva, a distanza di circa quattro anni (la deposizione è del
27/9/17) di ricordare non solo il giorno preciso dell'ultimo accesso al locale prima del furto
(avvenuto, in tesi attorea, dopo la chiusura serale del locale) datandolo specificamente ma finanche ricordandolo quale serata domenicale (tanto, lo si ripete a distanza di oltre quattro anni).
Analogo rilievo deve evidenziarsi per il teste , allorché lo stesso, escusso Testimone_3 nella stessa udienza del precedente teste, ricordava di aver notato “l'integrità” del locale bar la mattina del 21/4/2013 (ovvero oltre quattro anni orsono), per avervi consumato un caffè “con il bancone di acciaio ed i tavoli del ristorante e le sedie”.
Quanto al teste , escusso alla successiva udienza del 28/3/2018 (ovvero Testimone_4 quasi cinque anni dopo i fatti di causa) lo stesso, addirittura rammenta di aver consumato una pizza il Venerdì precedente la Domenica del 21/4/2013 (nulla riferendo in ordine alla presenza degli arredi). pagina 10 di 13 Trattasi, evidentemente, di testi quanto meno compiacenti, dotati di una memoria sicuramente fuori dal comune e tale da indurre fondate perplessità sulla loro effettiva attendibilità, oltre alla circostanza di una carente dimostrazione rigorosa della preesistenza, alla vigilia del furto, di tutti quei beni che venivano nottetempo trafugati.
Le deposizioni in esame evidenziano, invero, un tale dettagliato ricordo di date precise e di una collocazione temporale della circostanza a provarsi da ritenerle plausibilmente poco spontanee e quindi scarsamente attendibili.
In ogni caso, anche in disparte il rilievo di scarsa attendibilità dei testi addotti dal Pt_1
a supporto della preesistenza all'evento-furto dei beni dettagliatamente dallo stesso indicati con l'allegazione, allorché denunciava il furto, della documentazione relativa all'acquisto degli stessi, ritiene il Collegio di poter condividere le evidenziate perplessità da parte del Tribunale circa la effettiva dinamica dell'evento.
A tale riguardo, invero, risulta obiettivamente poco credibile che un furto asseritamente avvenuto nottetempo, con un'effrazione di una saracinesca mediante asporto della relativa serratura elettrica tramite l'utilizzo di un flessibile(come acclarato dalla polizia scientifica) e successivo asporto di svariati accessori di notevoli dimensioni, tale da configurare un vero e proprio “trasloco” possa essere stato effettuato in assoluto silenzio ed in tempi celeri, tanto da non consentire neanche al proprietario, dimorante in un attigua abitazione, di accorgersi di tale evento.
A quanto evidenziato dal Tribunale occorrerà anche aggiungere un comportamento quanto meno scorretto assunto dall'assicurato il quale, a distanza di pochi giorni dal furto, senza attendere neanche il preavvisato accesso dei due periti fiduciari delle Compagnie, si liberava delle chiavi d'accesso al locale, riconsegnandole al proprietario (vedasi ammissione dello stesso in sede testimoniale), così di fatto precludendo qualsiasi doverosa istruttoria peritale finalizzata ad una positiva liquidazione del danno.
La circostanza è chiaramente confermata dal , perito fiduciario Testimone_5 della nel corso della sua deposizione del 28/3/2018, laddove riferisce che CP_1
“appena ricevuto l'incarico, contattai il il quale, però, mi riferì di aver consegnato Pt_1
l'immobile al proprietario e di non avere la disponibilità dell'immobile per il sopralluogo”, ammettendo quindi che “non fu possibile visionare i locali all'interno in quanto erano già
pagina 11 di 13 stati consegnati al legittimo proprietario e quindi li visionai solamente esternamente”, tanto nel corso dell'accesso del 15/5/2013.
La circostanza è estremamente rilevante nel comprovare, oltre alla immotivata dismissione del locale a pochi giorni dall'evento, finanche una violazione contrattuale dell'assicurato che aveva l'obbligo di conservazione dei luoghi e degli indizi dell'evento, come da specifiche condizioni di polizza, tanto avallando, anche per ragioni d'inadempimento contrattuale, la denegata operatività della polizza da parte delle convenute Compagnie.
L'allegazione alla denuncia penale di due fatture d'acquisto risalenti al settembre ed al dicembre del 2011, in tesi relative agli oggetti asportati e, in particolare, quella del
9/12/2011 del valore complessivo di €25.447,76 (la prima limitandosi ad utensili da cucina) con dettagliata descrizione di rilevanti attrezzature finalizzate alla ristorazione (tra cui anche un forno misto elettrico a vapore), se, da una lato, non era sufficiente a comprovare l'effettivo asporto delittuoso delle medesime, dall'altro, in punto di prova di preesistenza dei beni sottratti, non era adeguatamente comprovata per evidenziata genericità dalla deposizione dei testi innanzi richiamati.
In definitiva, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, ritiene il Collegio di poter confermare la gravata pronuncia impugnata reiterandone la prospettata motivazione, ovvero quella della ritenuta insufficienza del materiale probatorio addotto dall'assicurato per ritenere assolto il rigoroso onere probatorio sullo stesso gravante per entrambi i profili innanzi evidenziati, con le conseguenziali statuizioni di rito in punto di regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.2081/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 14-15/9/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellata Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze Controparte_3 difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
pagina 12 di 13 3)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellata Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive del CP_4 grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Parte_1
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025.
Il UD US estensore Il Presidente
(avv. Leonardo Nota) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
UD US AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Lucera ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Amicarelli n.9 presso lo studio dell'avv. Marco Intiso, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 13 , in persona del legale rappresentante, con sede in Roma Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Clemente n.10, presso lo studio dell'avv. Lucia
LI del Foro di Roma, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Appellata
Nonché
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo alla Piazza Europa n.112 presso lo studio dell'avv. Pia Pennelli, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2081/2021, resa dal Tribunale ordinario di
Foggia, in composizione monocratica, in data 14/9/2021, pubblicata in data 15/9/2021,
a definizione del giudizio n.5463/2015 r.g., cui era stato riunito, con provvedimento in atti, quello incardinato al n.5546/2015, promossi entrambi dall' odierno appellante, in danno, rispettivo, delle odierne società assicurative appellate ed aventi ad oggetto
“assicurazione contro danni”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 17/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “a)in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Controparte_3
ad indennizzare l'assicurato per il furto subito, mediante il pagamento
[...] Parte_1 della somma di €12.698,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi a far data dal sinistro e sino al soddisfo;
b)Nonché, condannare l' ad indennizzare CP_4
l'assicurato per il furo subito, mediante il pagamento della somma di Parte_1
€30.103,97 oltre iva e della somma di €1.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei guasti provocati dai ladri, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far data dal sinistro e sino al soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria;
con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio ; per la società appellata preliminarmente, in rito, si eccepiva l'inammissibilità Controparte_5 pagina 2 di 13 dell'avverso gravame ex art.342 c.p.c. e, nel merito, si contestava la fondatezza dello stesso, insistendo per il rigetto dello stesso con integrale conferma della gravata sentenza ed il favore delle spese del grado;
per la società appellata , si insisteva per CP_4 il rigetto dell'avverso gravame con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze attinenti il presente grado.
Svolgimento del processo
Con separate e distinte polizze assicurative, contratte, rispettivamente, in data 19/1/2012 con la nell'ambito di un prodotto denominato “Furto Incendio Controparte_1
Abbinata” e in data 1/3/2013 con l' nell'ambito di un prodotto Controparte_2 denominato “Polizza Commercio”, l'odierno appellante, titolare di un'attività commerciale di bar braceria in quel di Lucera, assicurava, con entrambe le Compagnie predette, i danni conseguenti ad eventuale furto e/o incendio, l'attrezzatura funzionale alla predetta attività nel suo complesso, con le due polizze pienamente operative e vigenti allorché si verificava, come esposto dall'assicurato, l'evento lesivo di un furto comportante l'asporto, quasi integrale, di tutta l'attrezzatura a corredo dell'esercizio commerciale, avvenuto, secondo la versione fattuale esposta nei rispettivi atti introduttivi del giudizio in esame, tra le ore
2,00 del giorno 22/4/2013 e le ore 08,15 del 24/4/2013, allorché ignoti malviventi asportavano, furtivamente dal predetto esercizio “Bar Braceria Caesar”, quasi tutta l'attrezzatura funzionale all'esercizio dell'attività di ristorazione ivi espletata, ivi compresa quella di pizzeria.
Il riscontro negativo delle due Compagnie alla richiesta di operatività delle due polizze con il diniego delle due indennità assicurative a ristoro del danno subito in seguito al sinistro predetto, determinava, quindi, l'introduzione del giudizio in esame, inizialmente articolato in due distinti giudizi (5463/2015 e 5546/2015) introdotti da due distinte citazioni innanzi il Tribunale di Foggia, per il medesimo evento lesivo, in rapporto ai due distinti rapporti contrattuali, in tesi attorea illecitamente inadempiuti dalla due Compagnie convenute.
Invero, con distinte citazioni del 15/7/2015, la prima, e del 17/7/2015 la seconda, il conveniva dinanzi il Tribunale foggiano le due Compagnie predette, così Parte_1 introducendo i due separati giudizi, successivamente riuniti per evidente connessione, esponendo, a fronte della medesima causa petendi di natura contrattuale, due distinte richieste risarcitorie, in dipendenza delle distinte condizioni generali di polizza convenute, pagina 3 di 13 così invocando, nei confronti della l'indennizzo di €12.698,00 oltre Controparte_5 interessi, corrispondente all'asserito valore commerciale dell'attrezzatura sottrattagli pari ad €30.103,97 oltre iva ed oltre l'ulteriore danno di €1.500,00 per i danni provocati nell'esecuzione del furto, ridotto, tuttavia, nei limiti contrattuali del convenuto massimale di cui innanzi e, nei confronti dell' la somma di €30.103,97 corrispondente CP_6 integralmente al danno asseritamente da indennizzare, senza alcun massimale contrattuale.
Con le due citazioni predetta, esponeva il la vicenda lamentata assumendo che la Pt_1 mattina del 24/4/2013, riaperto dopo un turno di riposo settimanale e di malattia, il predetto esercizio commerciale sito in un'asserita zona periferica di Lucera, si avvedeva della saracinesca forzata con i cavi elettrici del motorino che ne consentiva l'apertura, staccati e, entrato all'interno del locale con l'aiuto del padre, constatava la sottrazione di vari arredi ed attrezzature quali il bancone, tutti i macchinari, utensili necessari all'attività lavorativa, tavoli e sedie, attivandosi, tempestivamente, per l'intervento della Polizia di
Stato riscontrato con l'accesso sui luoghi di personale della polizia scientifica.
Proseguiva nella cronistoria fattuale evidenziando l'avvenuta denunzia formale del furto con scasso formalizzata il successivo 26/4 presso il locale Commissariato, con elencazione dei beni sottratti e produzione delle correlative fatture d'acquisto dei beni.
Espletate le dovute indagini, il corrispondente procedimento penale, introdotto dalla denuncia predetta veniva, tuttavia, archiviato dal Gip del Tribunale di Foggia con successivo provvedimento del 7/11/2014, non essendo stati individuati gli autori del furto.
Seguiva, quindi, la richiesta di attivazione delle due polizze assicurative di cui innanzi in conseguenza dell'evento dannoso subito con richiesta dei dovuti indennizzi nei termini contrattuali di cui innanzi, riscontrati, tuttavia, negativamente da entrambe le Compagnie malgrado la loro formale messa in mora, tanto determinando l'introduzione dei rispettivi giudizi risarcitori, convenendo entrambe le Compagnie per la medesima udienza del
17/11/2015.
Nelle more della disposta riunione processuale, con distinte comparse di costituivano entrambe le Compagnie.
pagina 4 di 13 In particolare, la con la memoria difensiva del 12/11/2015, concludeva Parte_2 per il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto oltre sfornita di qualsiasi prova, stante, oltretutto, la palese violazione degli obblighi contrattuali di polizza co n relativa inoperatività della garanzia assicurativa, ovvero, subordinatamente, per la riduzione dell'eventuale indennizzo, riducendo lo stesso nei limiti dell'effettivo valore commerciale, operati i dovuti deprezzamenti per l'utilizzo dei macchinari, valorizzando, per supportare la tesi di inoperatività della polizza, un'asserito inadempimento contrattuale imputabile all'assicurato, in ordine alla conservazione, fino all'avvenuta liquidazione del danno tanto delle cose non rubate quanto delle tracce e degli indizi materiali del sinistro, riferendosi alla preclusa possibilità di accesso ai locali del proprio perito fiduciario nei giorni successivi al sinistro per aver l'assicurato, inopportunamente dismesso la disponibilità del locale condotto in locazione, prima del preavvisato accesso peritale.
Analoga posizione difensiva assumeva anche l'altra Compagnia convenuta, CP_6 tardivamente costituitasi nel corrispondente processo con comparsa del 15/3/2018.
Così incardinati i due giudizi predetti, all'esito delle rispettive fasi di trattazione processuale dinanzi a due distinti assegnatari, previa assegnazione del più remoto al
UD di quello successivo per la comune udienza del 15/3/2017 all'esito della quale, disposta la riunione processuale dei due fascicoli secondo le modalità di rito, riunendo quello avente il numero di ruolo più alto a quello precedentemente incardinato ed istruiti tramite i mezzi di prova ritualmente ammessi con ordinanza in pari data, esaurita un'articolata istruttoria testimoniale, il giudizio così riunito, disattesa una richiesta ulteriore istruttoria di ctu tecnica finalizzata alla quantificazione del danno, perveniva all'udienza decisoria del 20/11/2020 nel corso della quale veniva riservato in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., differita, con disposta trattazione cartolare, a quella successiva del 26/2/2021 con riserva in decisione.
Con successiva sentenza del 14-15/9/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale foggiano, in composizione monocratica, definiva la controversia rigettando entrambe le domande formulate dal in danno delle due convenute Compagnie Pt_1 assicuratrici, condannando lo stesso al rimborso, in favore di ciascuna, delle spese processuali nei termini ivi liquidati. pagina 5 di 13 Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, evidenziando la ritenuta inaccoglibilità della domanda, risultando la stessa non adeguatamente supportata a livello probatorio.
Rilevava, quindi, il primo giudice che, incontestato il riparto dell'onere probatorio in tena di responsabilità contrattuale (SS.UU. 30/10/2001 n.13533), per pari giurisprudenza consolidata, i n tema di assicurazione contro i danni, gravava sull'assicurato l'onere di comprovare adeguatamente il fatto costitutivo del proprio diritto all'indennizzo, rappresentato da un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale i n cui la garanzia opera, conseguendone il correlativo onere di dimostrare l'effettiva verificazione di un rischio coperto dalla garanzia assicurativa in diretto rapporto causale del danno di cui reclama il ristoro, incombendo analogo ed ulteriore onere probatorio con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia, richiamando, a supporto del rilievo, molteplice pronunce di legittimità e di merito.
Precisava, inoltre, il Tribunale che, in subiecta materia, la compagnia assicurativa convenuta in giudizio dall'assicurato, allorché alleghi l'esclusione dell'operatività della garanzia, non proponga un'eccezione in senso tecnico, formulando una mera difesa volta a contestare il fatto costitutivo dell'attore, conseguendone che la stessa non assuma alcun onere probatorio che resta immutato a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Conclusivamente quindi, in linea generale, sull'assicurata grava non solo la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa ma anche quella, tramite elementi certi, precisi e concordanti, circa l'effettivo verificarsi dell'elenco dedotto in giudizio.
Applicati i principi interpretativi predetti al caso di specie, rilevava il Tribunale un carente assolvimento del predetto onere probatorio a carico dell'attore-assicurato, non avendo costui ottemperato alla rigorosa dimostrazione della effettiva verificazione dell'evento dannoso, ovvero del furto lamentato nel proprio locale commerciale, riscontrandosi, al contrario, all'esito dell'istruttoria espletata, l'evidenza di plurimi elementi deponenti in senso contrario ovvero negando, verosimilmente, l'effettiva verificazione del furto, passando quindi ad individuarli e rappresentarli.
pagina 6 di 13 A tale riguardo, evidenziava il Tribunale, in primo luogo, di come il non avesse in Pt_1 alcun modo documentato lo stato e la reale condizione dei luoghi prima dell'accesso del personale della polizia scientifica, intervenuta alle ore 12,00 del 24/4/2013 (per mero lapsus erroneamente confusa con il 26/4 successivo, afferente alla formalizzata denuncia)
, ovvero a distanza di diverse ore dal momento in cui egli avrebbe avuto contezza dell'avvenuto furto (alle ore 7,15 dello stesso giorno)
In secondo luogo, valorizzava il Tribunale la “singolarità” della circostanza fattuale, palesemente contradittoria, secondo cui il dopo essere riuscito, con l'aiuto del Pt_1 padre (escusso quale teste), a ricollegare i cavi della saracinesca elettrica, abbia Tes_1 poi richiuso la stessa così come l'aveva rinvenuta, in assenza di riprese o rilievi fotografici all'interno ed all'esterno, andando poi a sporgere querela presso il Commissariato di p.s. solo dopo oltre tre ore.
Ulteriore “stranezza” rilevava il Tribunale nel fatto che nella denuncia querela, formalizzata il 26/4, non si faccia alcun riferimento alla presenza di ben tre testimoni oculari dell'accertata effrazione, uno dei quali sarebbe stato, addirittura, chiamato per rimontare la serratura della saracinesca.
Infine, non mancava il primo giudice, di evidenziare il fatto, quanto meno incomprensibile
, della voluta dismissione materiale dell'immobile da parte del il quale, prima Pt_1 ancora dell'intervento dei periti delle assicurazioni, restituiva le chiavi del locale nel quale era avvenuto il furto al legittimo proprietario, tale il quale, confermava in Persona_1 corso di deposizione testimoniale, di averle ricevute nello stesso mese di aprile 2013 ovvero a distanza di una settimana circa dall'avvenuto furto, tanto precludendo ai periti incaricati di espletare la doverosa istruttoria finalizzata alla liquidazione del danno.
Ancora, proseguiva il Tribunale nella individuazione di scarsa credibilità della versione fattuale esposta dall'attore, l'ulteriore supporto contrario a tale versione, desumibile dallo stesso verbale del sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Scientifica in ordine alla effettiva perpetrazione del furto secondo le dinamiche esposte dal Pt_1
Infatti, osservando le foto allegate al verbale de quo, appariva davvero inverosimile che qualcuno, dopo aver scardinato la serratura la serratura della saracinesca con l'utilizzo di un flessibile (notoriamente rumoroso), possa poi essere riuscito a svuotare pagina 7 di 13 completamente un locale di cento metri quadri, asportando ordinatamente, con turtta calma numerosissimi arredi, molti dei quali di notevoli dimensioni e quindi effettuando un vero e proprio “trasloco”, senza destare alcun sospetto di chicchesia e tanto meno del proprietario del locale, dimorante, per sua stessa ammissione in sede di escussione testimoniale, ad un metro di distanza dal locale, sembrando, infine, ancora più inverosimile che gli autori del misfatto, si siano allontanati dal luogo di perpetrazione del furto, presumibilmente a bordo di un furgone di tale capienza da contenere un armadio frigo, una lavastoviglie, un tavolo refrigerato per bar a 4 porte, un bancone bar e dei tavoli con sedie, dopo aver richiuso la saracinesca e riposto la serratura danneggiata all'interno del locale, come dichiarato dal in sede di denuncia circa lo stato dei Pt_1 luoghi come rinvenuti.
Sulla scorta di tali molteplici ed evidenziate circostanze, riteneva il Tribunale carente la prova dell'evento dedotto a rischio, disattendendo la domanda attorea con le conseguenze di rito.
Avverso la predetta statuizione, insorgeva il proponendo il gravame che ci occupa, Pt_1
a supporto del quale adduceva un'unica e sostanziale motivazione, prospettando un'errata interpretazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie addotte dall'attore con la ritenuta carenza di prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lesivo, quale fatto costitutivo della duplice domanda risarcitoria indennitaria.
In particolare, contestava l'appellante le rilevate circostanze addotte dall'estensore a supporto della ritenuta inverosimile verificazione del furto secondo le modalità evidenziate dall'assicurato, invocando la riforma della gravata sentenza con il conseguenziale accoglimento della disattesa domanda attorea nei termini predetti e conseguenziale regolamentazione delle spese del doppio grado a carico solidale delle due società convenute in primo grado, odierne appellate.
Si costituivano entrambe le Compagnie assicuratrici appellate, reiterando, di fatto, la tesi della ritenuta inoperatività delle rispettive polizze in conseguenza della mancata prova dell'evento dannoso e dell'inadempimento dell'assicurato al alcune condizioni generali di polizza, insistendo entrambe per la integrale conferma della gravata sentenza con il favore delle spese del grado.
pagina 8 di 13 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/9/22, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza di cui in epigrafe del 17/5/24, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva introitata in decisione ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
La doverosa disamina del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, induce il
Collegio non solo a confermare le molteplici e fondate perplessità addotte dal primo giudice in ordine all'effettività dell'evento lesivo, inteso quale fatto costitutivo del preteso diritto risarcitorio indennitario azionato dall'assicurato, ma finanche ad integrare le stesse con ulteriori rilievi in ordine alla scarsa attendibilità dei testi addotti dall'attore, unico mezzo istruttorio addotto dal a preteso supporto del proposto gravame, reputando Pt_1 tale prova inidonea ed insufficiente a sorreggere una versione fattuale dell'evento caratterizzata da notevoli contraddizioni di tale rilevanza dal ritenerla plausibilmente inverosimile.
A tale riguardo, deve prioritariamente reiterarsi la dirimente rilevanza del principio relativo all'onere probatorio gravante in capo all'assicurato, ovvero quello di provare, nella sua dinamica sostanziale, l'effettiva verificazione dell'evento prospettato in diretta causalità con il danno oggetto della richiesta indennitaria i n ragione dei vigenti contratti assicurativi.
In materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombendo pertanto all'assicurato l'onere di dimostrare che siasi verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, non ritenendosi sufficiente la sola denuncia in sede penale del reato per ritenere dimostrato l'affettiva verificazione del fatto illecito, trattandosi di atto proveniente dallo stesso assicurato e privo di efficacia probatoria autonoma e la violazione dell'art.2697 c.c. non è prospettabile per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiute dal giudice del merito ma solo per denunciare l'erronea distribuzione tra le parti degli oneri probatori (v. Cass. ordinanza n.3446 del 3/2/2023).
pagina 9 di 13 La sola produzione della denuncia di furto non esime, dunque, l'assicurato dalla prova rigorosa, in primo luogo, della preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni e nel luogo indicato dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, rivisitando gli esiti dell'istruttoria orale espletata in primo grado, una carente rilevanza probatoria in tal senso proveniente dai testi addotti dal e tanto, sia in ordine ad una evidente genericità descrittiva circa la rilevata Pt_1 preesistenza delle attrezzature oggetto del furto, come poi individuate e descritte dallo stesso attore a supporto del petitum, con le allegate fatture di acquisto delle stesse, e sia in relazione ad una “sospetta” lucidità mnemonica degli stessi testi in ordine a circostanze temporali accadute diversi anni prima della deposizione.
In particolare, il teste , cognato del dichiarava che l'attività Testimone_2 Pt_1 commerciale esercitata dal cognato era pienamente operativa “certamente fino alla sera di Domenica del 21/4/2013”, avendolo verificato personalmente in quanto “quella sera, come spesso avveniva, mi sono trattenuto nel bar ed ho constatato che vi era gente che mangiava al tavolo del ristorante” omettendo di precisare, tuttavia, la riscontrata regolare installazione ed utilizzo delle rilevanti attrezzature accessorie e finalizzate alla ristorazione, non ritenendosi sufficiente la constatazione di utenti in loco intenti a consumare prodotti “ai tavoli del ristorante” palesando, di contro, una memoria al di fuori del comune che gli consentiva, a distanza di circa quattro anni (la deposizione è del
27/9/17) di ricordare non solo il giorno preciso dell'ultimo accesso al locale prima del furto
(avvenuto, in tesi attorea, dopo la chiusura serale del locale) datandolo specificamente ma finanche ricordandolo quale serata domenicale (tanto, lo si ripete a distanza di oltre quattro anni).
Analogo rilievo deve evidenziarsi per il teste , allorché lo stesso, escusso Testimone_3 nella stessa udienza del precedente teste, ricordava di aver notato “l'integrità” del locale bar la mattina del 21/4/2013 (ovvero oltre quattro anni orsono), per avervi consumato un caffè “con il bancone di acciaio ed i tavoli del ristorante e le sedie”.
Quanto al teste , escusso alla successiva udienza del 28/3/2018 (ovvero Testimone_4 quasi cinque anni dopo i fatti di causa) lo stesso, addirittura rammenta di aver consumato una pizza il Venerdì precedente la Domenica del 21/4/2013 (nulla riferendo in ordine alla presenza degli arredi). pagina 10 di 13 Trattasi, evidentemente, di testi quanto meno compiacenti, dotati di una memoria sicuramente fuori dal comune e tale da indurre fondate perplessità sulla loro effettiva attendibilità, oltre alla circostanza di una carente dimostrazione rigorosa della preesistenza, alla vigilia del furto, di tutti quei beni che venivano nottetempo trafugati.
Le deposizioni in esame evidenziano, invero, un tale dettagliato ricordo di date precise e di una collocazione temporale della circostanza a provarsi da ritenerle plausibilmente poco spontanee e quindi scarsamente attendibili.
In ogni caso, anche in disparte il rilievo di scarsa attendibilità dei testi addotti dal Pt_1
a supporto della preesistenza all'evento-furto dei beni dettagliatamente dallo stesso indicati con l'allegazione, allorché denunciava il furto, della documentazione relativa all'acquisto degli stessi, ritiene il Collegio di poter condividere le evidenziate perplessità da parte del Tribunale circa la effettiva dinamica dell'evento.
A tale riguardo, invero, risulta obiettivamente poco credibile che un furto asseritamente avvenuto nottetempo, con un'effrazione di una saracinesca mediante asporto della relativa serratura elettrica tramite l'utilizzo di un flessibile(come acclarato dalla polizia scientifica) e successivo asporto di svariati accessori di notevoli dimensioni, tale da configurare un vero e proprio “trasloco” possa essere stato effettuato in assoluto silenzio ed in tempi celeri, tanto da non consentire neanche al proprietario, dimorante in un attigua abitazione, di accorgersi di tale evento.
A quanto evidenziato dal Tribunale occorrerà anche aggiungere un comportamento quanto meno scorretto assunto dall'assicurato il quale, a distanza di pochi giorni dal furto, senza attendere neanche il preavvisato accesso dei due periti fiduciari delle Compagnie, si liberava delle chiavi d'accesso al locale, riconsegnandole al proprietario (vedasi ammissione dello stesso in sede testimoniale), così di fatto precludendo qualsiasi doverosa istruttoria peritale finalizzata ad una positiva liquidazione del danno.
La circostanza è chiaramente confermata dal , perito fiduciario Testimone_5 della nel corso della sua deposizione del 28/3/2018, laddove riferisce che CP_1
“appena ricevuto l'incarico, contattai il il quale, però, mi riferì di aver consegnato Pt_1
l'immobile al proprietario e di non avere la disponibilità dell'immobile per il sopralluogo”, ammettendo quindi che “non fu possibile visionare i locali all'interno in quanto erano già
pagina 11 di 13 stati consegnati al legittimo proprietario e quindi li visionai solamente esternamente”, tanto nel corso dell'accesso del 15/5/2013.
La circostanza è estremamente rilevante nel comprovare, oltre alla immotivata dismissione del locale a pochi giorni dall'evento, finanche una violazione contrattuale dell'assicurato che aveva l'obbligo di conservazione dei luoghi e degli indizi dell'evento, come da specifiche condizioni di polizza, tanto avallando, anche per ragioni d'inadempimento contrattuale, la denegata operatività della polizza da parte delle convenute Compagnie.
L'allegazione alla denuncia penale di due fatture d'acquisto risalenti al settembre ed al dicembre del 2011, in tesi relative agli oggetti asportati e, in particolare, quella del
9/12/2011 del valore complessivo di €25.447,76 (la prima limitandosi ad utensili da cucina) con dettagliata descrizione di rilevanti attrezzature finalizzate alla ristorazione (tra cui anche un forno misto elettrico a vapore), se, da una lato, non era sufficiente a comprovare l'effettivo asporto delittuoso delle medesime, dall'altro, in punto di prova di preesistenza dei beni sottratti, non era adeguatamente comprovata per evidenziata genericità dalla deposizione dei testi innanzi richiamati.
In definitiva, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, ritiene il Collegio di poter confermare la gravata pronuncia impugnata reiterandone la prospettata motivazione, ovvero quella della ritenuta insufficienza del materiale probatorio addotto dall'assicurato per ritenere assolto il rigoroso onere probatorio sullo stesso gravante per entrambi i profili innanzi evidenziati, con le conseguenziali statuizioni di rito in punto di regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.2081/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 14-15/9/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellata Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze Controparte_3 difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
pagina 12 di 13 3)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellata Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive del CP_4 grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Parte_1
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025.
Il UD US estensore Il Presidente
(avv. Leonardo Nota) (dott. Filippo Labellarte)
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