Articolo 64 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 63Articolo 65
Versione
14 febbraio 1970
Art. 64.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1963-64 (articolo 60).................. L. 144.343.983.233
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 62).......... " 43.494.748.907
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Residui passivi al 30 giugno 1964... L. 187.838.732.140
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970