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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20/2023 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Papotto;
Appellante contro
già Controparte_1 CP_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mandalà;
Controparte_3
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di IA depositato il 6.7.2020 , Parte_1
dipendente a tempo parziale della società dall'8.4.2002 con la CP_2
qualifica di addetto alla vendita inquadrato nel 5° livello retributivo del CCNL di settore, contestava il provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro e il successivo licenziamento per giusta causa.
In particolare, il lavoratore esponeva che: 1) aveva prestato la propria attività
lavorativa presso l'ipermercato di IA "La Rena" con un monte ore settimanali pari a 20 ore;
2) con lettera raccomandata A/R del 4 giugno 2018, la società
resistente comunicava al lavoratore il trasferimento presso l'ipermercato di Olbia,
indicando come motivazione la grave crisi in cui versava l'ipermercato di IA;
3)
in data 28.12.2018 impugnava il provvedimento di trasferimento mediante ricorso ex
art. 700 c.p.c. al Tribunale di IA rappresentando la propria condizione di invalidità, che rendeva impossibile il trasferimento;
4) il Tribunale, con ordinanza cautelare, ordinava alla la provvisoria sospensione del trasferimento CP_2
e l'assegnazione del lavoratore presso una delle sedi della società site in provincia di
IA o in comuni viciniori;
5) che il lavoratore avviava un ulteriore procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. per l'esecuzione coattiva dell'ordinanza cautelare, considerato che l si opponeva a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro CP_2
presso la sede di IA (indicando la sede di che dista circa 300 chilometri Pt_2
da IA), 6) che durante quest'ultimo giudizio, la società produceva in data
4.12.2019 lettera di licenziamento per giusta causa datata 9.11.2019 indicando quale motivazione del licenziamento l'assenza dello presso la sede di lavoro di Pt_1
7) che impugnato il licenziamento in via stragiudiziale, il lavoratore Pt_2
promuoveva un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. 609/2020 del Tribunale di
IA); 8) che il Tribunale di IA, in accoglimento del ricorso promosso, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato il 9.11.2019 e ordinava la provvisoria reintegrazione “presso una delle sedi della resistente site in provincia di IA o in uno dei comuni viciniori”; 8) che successivamente, con ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. 11458/2019) in data 4 maggio 2020, veniva disposta l'esecuzione dell'assegnazione del lavoratore presso l'ipermercato
"Porte di IA".
Tanto premesso, dedotta l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso comunicato dalla società resistente con lettera del
9.11.2019, concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare illegittimo il Pt_1
provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso disposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, nei CP_2
confronti del sig. , per i motivi sopra meglio specificati e disporre in Parte_1
via definitiva il reinserimento del lavoratore presso la sede dell'ipermercato Porte di IA;
- Condannare l' ora al CP_2 Controparte_4
risarcimento dei danni per illegittimo licenziamento in una misura compresa fra 12
e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle parti e/o nella misura in cui verrà determinata
dal Giudice adito secondo il suo prudente apprezzamento;
- Condannare l' CP_2
ora e l
[...] Controparte_4 Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...]
pagamento dell'indennità di malattia maturata e non corrisposta, ex art. 74 della l.
n. 833/1978, ammontante ad € 2.777,51, come specificata intra, dal 07.01.2019 al
14.06.2020, detratti gli acconti corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalle singole scadenze fino al soddisfo, o nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Condannare l' CP_6 [...] al pagamento delle retribuzioni mensili dal 26.05.2019 fino alla Controparte_4
data del licenziamento, cioè il 04.12.2019, pari ad € 5.400,00, circa, oltre alla 13° e
14° mensilità, oltre interessi legali maturati e maturandi, o nella somma maggiore
e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con sentenza n. 2626/2022 del 6.7.2022 il Tribunale di IA dichiarava l'illegittimità del licenziamento impugnato, limitando il risarcimento al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento (9.11.2019) fino a quello della effettiva reintegrazione del ricorrente (pacificamente avvenuta nel giugno
2020), mentre rigettava tutte le altre domande del ricorrente.
In particolare, il primo giudice, richiamando il contenuto dell'ordinanza cautelare n. 15304/2020 del 22.4.2020 resa all'esito del giudizio iscritto al n.
609/2020 R.G., e disattendendo l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, osservava che la società datoriale si era limitata a sostenere di aver dato corretta esecuzione al provvedimento cautelare che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento ad Olbia, prevedendo l'assegnazione a una sede in IA o in un comune viciniore. Tuttavia, la società non aveva fornito specifica allegazione né
prova concreta delle ragioni che avrebbero impedito tale assegnazione nella provincia di IA o in comuni realmente viciniori.
A tale riguardo, il Tribunale riteneva insufficiente il generico richiamo a presunte eccedenze strutturali presso le sedi delle “Porte di IA” e di LI
(SR), né la mera produzione di documentazione relativa a contratti di solidarietà e procedure di mobilità risalenti a periodi antecedenti ai fatti oggetto di causa poteva legittimare la scelta della parte datoriale.
Rilevava poi che dalla lettura della lettera di licenziamento emergeva che il provvedimento era stato adottato in ragione dell'assenza del lavoratore, il quale non si era presentato il 9 settembre 2019 presso la sede di lavoro dell'Ipermercato
Auchan di “senza fornire alcuna giustificazione e rimanendo assente dal Pt_2
lavoro anche nei giorni successivi, per un totale di 40 giornate lavorative.”
Tuttavia, il giudice osservava che il comportamento del lavoratore non appariva né
gratuito né artificioso, considerando che quest'ultimo aveva documentato la propria condizione di parziale invalidità e le precarie condizioni di salute mentre la società
datrice di lavoro non aveva fornito specifiche motivazioni a supporto della scelta di assegnare il lavoratore proprio nella sede dapprima di Olbia e poi di anziché Pt_2
ad altra sede più vicina.
Riteneva che il rifiuto del ricorrente di prestare servizio presso la sede di costituisse una reazione ex art. 1460 c.c. motivata dall'illegittimità Pt_2
dell'assegnazione a tale sede. Di conseguenza, l'assenza del lavoratore non poteva essere qualificata come ingiustificata né tale circostanza poteva legittimare il licenziamento in esame.
Pertanto, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, e confermando il provvedimento cautelare, annullava il licenziamento del ricorrente e condannava la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, individuato nel punto vendita del centro commerciale “Porte di IA” (essendo chiusa la sede di San Giuseppe La Rena), ora ceduto alla con proseguimento del rapporto di lavoro ai Parte_3
sensi dell'art. 2112 c.c. Inoltre, condannava la società a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal 9 novembre 2019 fino alla reintegrazione (giugno 2020), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con interessi ai sensi dell'art. 18, comma 4, l.
300/1970, senza decurtazioni. Rigettava poi, la domanda del ricorrente di corresponsione di un indennizzo compreso tra 12 e 24 mensilità in quanto non applicabile al regime reintegratorio di cui all'art. 18, comma 4, che prevede un limite massimo risarcitorio di 12 mensilità, distinto dalla disciplina meramente indennitaria del comma 5 dello stesso articolo.
Parimenti infondata reputava poi la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle retribuzioni per il periodo 26 maggio 2019 - 9 novembre 2019,
poiché, a seguito del trasferimento a Olbia, non aveva svolto alcuna attività Pt_1
lavorativa. Osservava che, in applicazione del principio di sinallagmaticità del contratto di lavoro, non sussistevano, pertanto, diritti retributivi per tali periodi.
Quanto alla richiesta di ulteriori somme a titolo di indennità di malattia per il periodo 7 gennaio 2019 - 25 maggio 2019, oltre a quelle già percepite, la domanda era ritenuta generica e priva di supporto probatorio adeguato, non essendo sufficiente la mera produzione di certificazioni mediche in assenza di specifiche allegazioni o riferimenti concreti.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato il Parte_1
5. 1.2023. Resisteva al gravame e l Controparte_1 CP_3
La causa è stata posta in decisione in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia dal
7.1.2019 al 25.5.2019 (data così indicata nell'atto d'appello) ritenendo insufficiente la mera produzione delle certificazioni mediche relative al periodo in questione, in assenza di riferimenti assertivi specifici.
Deduce che il lavoratore versava nel predetto periodo in gravi condizioni di salute tali da non consentirgli di presentarsi sul luogo di lavoro. Rileva inoltre che l resistente non ha contestato né l'esistenza della malattia né che la predetta CP_7
non consentisse al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa;
pertanto, per il principio di non contestazione detti fatti dovevano essere reputati dal giudice provati.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, diretta ad ottenere la corresponsione della retribuzione dal 26.5.2019 al 4.12.2019, a titolo di risarcimento del danno.
Sostiene che l'assenza del lavoratore dalla sede di lavoro presso Pt_2
ordinata illegittimamente dall' resistente, è stata giustificata dal giudice del CP_7
lavoro di IA nell'ordinanza n. 15304/2020 del 22.4.2020, emessa a conclusione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e, pertanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il lavoratore ha diritto alle spettanze retributive relative al periodo in questione, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto inadempiente.
Ripropone, infine, la domanda di attribuzione al lavoratore della somma di denaro non corrisposta dal datore di lavoro, per il periodo suindicato, a titolo diverso da quello retributivo, cioè a titolo risarcitorio, richiamando l'orientamento della
Suprema Corte che ritiene ammissibile tale mutamento della domanda quando si fonda sui medesimi fatti.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Nel caso in esame l'appellante ha individuato esattamente le statuizioni sottoposte a critica e ha esposto le argomentazioni poste a fondamento della censura.
2.1. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
In ordine alla domanda di indennità di malattia deve innanzitutto rilevarsi che la legittimazione passiva spetta all , essendo il datore di lavoro un mero CP_3
adiectus solutionis causa.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha dichiarato di essere stato assente Pt_1
dal lavoro nel periodo dal 7.1.2019 al 25.5.2019 e ha chiesto il pagamento dell'indennità di malattia. L'assenza per malattia (cefalea di natura psicogena) è attestata dai certificati medici emessi da un medico del SSN al lavoratore (all. n. 22 ricorso di primo grado), certificati della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e dunque il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia per il periodo in questione.
ha elaborato nel ricorso introduttivo del giudizio dei conteggi considerando la Pt_1
retribuzione percepita pari a € 900,00. Ha prodotto la busta paga del 2014 (all. 6) che indica una retribuzione lorda di € 850,50 e dunque la retribuzione lorda indicata di € 900,00 mensili nel 2019 appare congrua. L'assenza per malattia si è protratta per cinque mesi. Pertanto, tenuto conto del pagamento di € 2622,49 ha diritto Pt_1
a titolo di indennità di malattia alla somma di € 1877,51 (4500,00 – 2622,49).
Peraltro l , che ne aveva l'onere, non ha sollevato alcuna specifica CP_3
contestazione in ordine alla quantificazione, limitandosi a dichiarare di essere pronto a ricevere i contributi non prescritti.
L deve essere condannato a pagare in favore di la somma di € CP_3 Pt_1
1877,51 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
2.2. La domanda relativa alla retribuzione per il periodo di sospensione del
26.5.2019 alla data del licenziamento del 9.11.2019 è fondata. Con ordinanza cautelare il tribunale ha ordinato al datore di lavoro di assegnare presso una sede di IA o dei comuni viciniori. L'inosservanza Pt_1
di tale ordine, accertata con la successiva ordinanza n. 15304/2020, costituendo l'assegnazione presso la sede di un inadempimento all'ordine giudiziale, Pt_2
comporta il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo dal 26.5.2019 alla data del licenziamento (9.11.2019). Ed invero, a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro, è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione e lo stesso conserva il diritto alla retribuzione non potendo subire le conseguenze sfavorevoli dell'inadempimento datoriale (cfr Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2021, n. 28353 in fattispecie di rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione giustificato dalla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza;
cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 19/7/2019, n. 19579 citata nell'ordinanza cautelare del tribunale di IA n. 15304/2020).
è invalido con riduzione della capacità nella misura del 50%, come Pt_1
documentato in atti, e il rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa in un comune molto distante dalla propria abitazione appare giustificato e non contrario a buona fede (cfr. L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. Cassazione civile sez. lav.,
18/04/2023, n.10227). Peraltro, come emerge dai provvedimenti resi tra le parti il datore di lavoro non ha indicato le ragioni per le quali, pur a seguito del provvedimento cautelare del tribunale che disponeva la assegnazione a IA o in un comune vicino, è stato trasferito a dove il lavoratore impiegato a Pt_1 Pt_2
tempo parziale e con limitate risorse economiche, avrebbe certamente avuto estrema difficoltà a recarsi giornalmente al lavoro. L'importo richiesto di € 4950,00 (considerando una sospensione di quattro mesi e due settimane) oltre la quota corrispondente della tredicesima e quattordicesima mensilità è certamente dovuto: il lavoratore ha quantificato tale somma con riferimento all'importo della retribuzione percepita alla data di sospensione del rapporto di lavoro, come sopra accertata. A fronte di tale allegazione era onere della società indicare e documentare un diverso importo della retribuzione dovuta e invece la difesa di parte appellata si è limitata a generiche contestazioni.
3.In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, l deve essere condannato a pagare in favore di CP_3 [...]
a titolo di indennità di malattia la somma di € 1877,51 oltre alla maggior Parte_1
somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la retribuzione maturata dal 26.5.2019 al 9.11.2019 pari a € 4950,00 Parte_1
oltre alle corrispondenti quote di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza tra e Pt_4 [...]
e in relazione al diverso valore della causa nei due gradi di Controparte_1 CP_3
giudizio, e nella percentuale indicata in parte motiva e, stante l'ammissione di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato, devono essere versate all'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l a pagare in favore di a titolo di indennità di CP_3 Parte_1
malattia la somma di € 1877,51 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4950,00 oltre alle corrispondenti quote di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore dell'Erario 5/6 delle Controparte_1
spese di lite di primo grado che liquida nell'intero in € 5000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, condanna l a pagare in favore dell'Erario 1/6 delle spese di lite di primo CP_3
grado che liquida nell'intero in € 5000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA, condanna a pagare in favore dell'Erario 2/3 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado che liquida nell'intero in € 3000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. condanna l pagare in favore dell'Erario 1/3 delle spese di lite del presente CP_3
grado che liquida nell'intero in € 3000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Così deciso in IA all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20/2023 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Papotto;
Appellante contro
già Controparte_1 CP_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mandalà;
Controparte_3
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellati SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di IA depositato il 6.7.2020 , Parte_1
dipendente a tempo parziale della società dall'8.4.2002 con la CP_2
qualifica di addetto alla vendita inquadrato nel 5° livello retributivo del CCNL di settore, contestava il provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro e il successivo licenziamento per giusta causa.
In particolare, il lavoratore esponeva che: 1) aveva prestato la propria attività
lavorativa presso l'ipermercato di IA "La Rena" con un monte ore settimanali pari a 20 ore;
2) con lettera raccomandata A/R del 4 giugno 2018, la società
resistente comunicava al lavoratore il trasferimento presso l'ipermercato di Olbia,
indicando come motivazione la grave crisi in cui versava l'ipermercato di IA;
3)
in data 28.12.2018 impugnava il provvedimento di trasferimento mediante ricorso ex
art. 700 c.p.c. al Tribunale di IA rappresentando la propria condizione di invalidità, che rendeva impossibile il trasferimento;
4) il Tribunale, con ordinanza cautelare, ordinava alla la provvisoria sospensione del trasferimento CP_2
e l'assegnazione del lavoratore presso una delle sedi della società site in provincia di
IA o in comuni viciniori;
5) che il lavoratore avviava un ulteriore procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. per l'esecuzione coattiva dell'ordinanza cautelare, considerato che l si opponeva a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro CP_2
presso la sede di IA (indicando la sede di che dista circa 300 chilometri Pt_2
da IA), 6) che durante quest'ultimo giudizio, la società produceva in data
4.12.2019 lettera di licenziamento per giusta causa datata 9.11.2019 indicando quale motivazione del licenziamento l'assenza dello presso la sede di lavoro di Pt_1
7) che impugnato il licenziamento in via stragiudiziale, il lavoratore Pt_2
promuoveva un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. 609/2020 del Tribunale di
IA); 8) che il Tribunale di IA, in accoglimento del ricorso promosso, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato il 9.11.2019 e ordinava la provvisoria reintegrazione “presso una delle sedi della resistente site in provincia di IA o in uno dei comuni viciniori”; 8) che successivamente, con ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. 11458/2019) in data 4 maggio 2020, veniva disposta l'esecuzione dell'assegnazione del lavoratore presso l'ipermercato
"Porte di IA".
Tanto premesso, dedotta l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso comunicato dalla società resistente con lettera del
9.11.2019, concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare illegittimo il Pt_1
provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso disposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, nei CP_2
confronti del sig. , per i motivi sopra meglio specificati e disporre in Parte_1
via definitiva il reinserimento del lavoratore presso la sede dell'ipermercato Porte di IA;
- Condannare l' ora al CP_2 Controparte_4
risarcimento dei danni per illegittimo licenziamento in una misura compresa fra 12
e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle parti e/o nella misura in cui verrà determinata
dal Giudice adito secondo il suo prudente apprezzamento;
- Condannare l' CP_2
ora e l
[...] Controparte_4 Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...]
pagamento dell'indennità di malattia maturata e non corrisposta, ex art. 74 della l.
n. 833/1978, ammontante ad € 2.777,51, come specificata intra, dal 07.01.2019 al
14.06.2020, detratti gli acconti corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalle singole scadenze fino al soddisfo, o nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Condannare l' CP_6 [...] al pagamento delle retribuzioni mensili dal 26.05.2019 fino alla Controparte_4
data del licenziamento, cioè il 04.12.2019, pari ad € 5.400,00, circa, oltre alla 13° e
14° mensilità, oltre interessi legali maturati e maturandi, o nella somma maggiore
e/o minore che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con sentenza n. 2626/2022 del 6.7.2022 il Tribunale di IA dichiarava l'illegittimità del licenziamento impugnato, limitando il risarcimento al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento (9.11.2019) fino a quello della effettiva reintegrazione del ricorrente (pacificamente avvenuta nel giugno
2020), mentre rigettava tutte le altre domande del ricorrente.
In particolare, il primo giudice, richiamando il contenuto dell'ordinanza cautelare n. 15304/2020 del 22.4.2020 resa all'esito del giudizio iscritto al n.
609/2020 R.G., e disattendendo l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, osservava che la società datoriale si era limitata a sostenere di aver dato corretta esecuzione al provvedimento cautelare che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento ad Olbia, prevedendo l'assegnazione a una sede in IA o in un comune viciniore. Tuttavia, la società non aveva fornito specifica allegazione né
prova concreta delle ragioni che avrebbero impedito tale assegnazione nella provincia di IA o in comuni realmente viciniori.
A tale riguardo, il Tribunale riteneva insufficiente il generico richiamo a presunte eccedenze strutturali presso le sedi delle “Porte di IA” e di LI
(SR), né la mera produzione di documentazione relativa a contratti di solidarietà e procedure di mobilità risalenti a periodi antecedenti ai fatti oggetto di causa poteva legittimare la scelta della parte datoriale.
Rilevava poi che dalla lettura della lettera di licenziamento emergeva che il provvedimento era stato adottato in ragione dell'assenza del lavoratore, il quale non si era presentato il 9 settembre 2019 presso la sede di lavoro dell'Ipermercato
Auchan di “senza fornire alcuna giustificazione e rimanendo assente dal Pt_2
lavoro anche nei giorni successivi, per un totale di 40 giornate lavorative.”
Tuttavia, il giudice osservava che il comportamento del lavoratore non appariva né
gratuito né artificioso, considerando che quest'ultimo aveva documentato la propria condizione di parziale invalidità e le precarie condizioni di salute mentre la società
datrice di lavoro non aveva fornito specifiche motivazioni a supporto della scelta di assegnare il lavoratore proprio nella sede dapprima di Olbia e poi di anziché Pt_2
ad altra sede più vicina.
Riteneva che il rifiuto del ricorrente di prestare servizio presso la sede di costituisse una reazione ex art. 1460 c.c. motivata dall'illegittimità Pt_2
dell'assegnazione a tale sede. Di conseguenza, l'assenza del lavoratore non poteva essere qualificata come ingiustificata né tale circostanza poteva legittimare il licenziamento in esame.
Pertanto, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, e confermando il provvedimento cautelare, annullava il licenziamento del ricorrente e condannava la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, individuato nel punto vendita del centro commerciale “Porte di IA” (essendo chiusa la sede di San Giuseppe La Rena), ora ceduto alla con proseguimento del rapporto di lavoro ai Parte_3
sensi dell'art. 2112 c.c. Inoltre, condannava la società a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal 9 novembre 2019 fino alla reintegrazione (giugno 2020), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con interessi ai sensi dell'art. 18, comma 4, l.
300/1970, senza decurtazioni. Rigettava poi, la domanda del ricorrente di corresponsione di un indennizzo compreso tra 12 e 24 mensilità in quanto non applicabile al regime reintegratorio di cui all'art. 18, comma 4, che prevede un limite massimo risarcitorio di 12 mensilità, distinto dalla disciplina meramente indennitaria del comma 5 dello stesso articolo.
Parimenti infondata reputava poi la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle retribuzioni per il periodo 26 maggio 2019 - 9 novembre 2019,
poiché, a seguito del trasferimento a Olbia, non aveva svolto alcuna attività Pt_1
lavorativa. Osservava che, in applicazione del principio di sinallagmaticità del contratto di lavoro, non sussistevano, pertanto, diritti retributivi per tali periodi.
Quanto alla richiesta di ulteriori somme a titolo di indennità di malattia per il periodo 7 gennaio 2019 - 25 maggio 2019, oltre a quelle già percepite, la domanda era ritenuta generica e priva di supporto probatorio adeguato, non essendo sufficiente la mera produzione di certificazioni mediche in assenza di specifiche allegazioni o riferimenti concreti.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato il Parte_1
5. 1.2023. Resisteva al gravame e l Controparte_1 CP_3
La causa è stata posta in decisione in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia dal
7.1.2019 al 25.5.2019 (data così indicata nell'atto d'appello) ritenendo insufficiente la mera produzione delle certificazioni mediche relative al periodo in questione, in assenza di riferimenti assertivi specifici.
Deduce che il lavoratore versava nel predetto periodo in gravi condizioni di salute tali da non consentirgli di presentarsi sul luogo di lavoro. Rileva inoltre che l resistente non ha contestato né l'esistenza della malattia né che la predetta CP_7
non consentisse al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa;
pertanto, per il principio di non contestazione detti fatti dovevano essere reputati dal giudice provati.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, diretta ad ottenere la corresponsione della retribuzione dal 26.5.2019 al 4.12.2019, a titolo di risarcimento del danno.
Sostiene che l'assenza del lavoratore dalla sede di lavoro presso Pt_2
ordinata illegittimamente dall' resistente, è stata giustificata dal giudice del CP_7
lavoro di IA nell'ordinanza n. 15304/2020 del 22.4.2020, emessa a conclusione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e, pertanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il lavoratore ha diritto alle spettanze retributive relative al periodo in questione, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto inadempiente.
Ripropone, infine, la domanda di attribuzione al lavoratore della somma di denaro non corrisposta dal datore di lavoro, per il periodo suindicato, a titolo diverso da quello retributivo, cioè a titolo risarcitorio, richiamando l'orientamento della
Suprema Corte che ritiene ammissibile tale mutamento della domanda quando si fonda sui medesimi fatti.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Nel caso in esame l'appellante ha individuato esattamente le statuizioni sottoposte a critica e ha esposto le argomentazioni poste a fondamento della censura.
2.1. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
In ordine alla domanda di indennità di malattia deve innanzitutto rilevarsi che la legittimazione passiva spetta all , essendo il datore di lavoro un mero CP_3
adiectus solutionis causa.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha dichiarato di essere stato assente Pt_1
dal lavoro nel periodo dal 7.1.2019 al 25.5.2019 e ha chiesto il pagamento dell'indennità di malattia. L'assenza per malattia (cefalea di natura psicogena) è attestata dai certificati medici emessi da un medico del SSN al lavoratore (all. n. 22 ricorso di primo grado), certificati della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e dunque il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia per il periodo in questione.
ha elaborato nel ricorso introduttivo del giudizio dei conteggi considerando la Pt_1
retribuzione percepita pari a € 900,00. Ha prodotto la busta paga del 2014 (all. 6) che indica una retribuzione lorda di € 850,50 e dunque la retribuzione lorda indicata di € 900,00 mensili nel 2019 appare congrua. L'assenza per malattia si è protratta per cinque mesi. Pertanto, tenuto conto del pagamento di € 2622,49 ha diritto Pt_1
a titolo di indennità di malattia alla somma di € 1877,51 (4500,00 – 2622,49).
Peraltro l , che ne aveva l'onere, non ha sollevato alcuna specifica CP_3
contestazione in ordine alla quantificazione, limitandosi a dichiarare di essere pronto a ricevere i contributi non prescritti.
L deve essere condannato a pagare in favore di la somma di € CP_3 Pt_1
1877,51 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
2.2. La domanda relativa alla retribuzione per il periodo di sospensione del
26.5.2019 alla data del licenziamento del 9.11.2019 è fondata. Con ordinanza cautelare il tribunale ha ordinato al datore di lavoro di assegnare presso una sede di IA o dei comuni viciniori. L'inosservanza Pt_1
di tale ordine, accertata con la successiva ordinanza n. 15304/2020, costituendo l'assegnazione presso la sede di un inadempimento all'ordine giudiziale, Pt_2
comporta il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo dal 26.5.2019 alla data del licenziamento (9.11.2019). Ed invero, a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro, è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione e lo stesso conserva il diritto alla retribuzione non potendo subire le conseguenze sfavorevoli dell'inadempimento datoriale (cfr Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2021, n. 28353 in fattispecie di rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione giustificato dalla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza;
cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 19/7/2019, n. 19579 citata nell'ordinanza cautelare del tribunale di IA n. 15304/2020).
è invalido con riduzione della capacità nella misura del 50%, come Pt_1
documentato in atti, e il rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa in un comune molto distante dalla propria abitazione appare giustificato e non contrario a buona fede (cfr. L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. Cassazione civile sez. lav.,
18/04/2023, n.10227). Peraltro, come emerge dai provvedimenti resi tra le parti il datore di lavoro non ha indicato le ragioni per le quali, pur a seguito del provvedimento cautelare del tribunale che disponeva la assegnazione a IA o in un comune vicino, è stato trasferito a dove il lavoratore impiegato a Pt_1 Pt_2
tempo parziale e con limitate risorse economiche, avrebbe certamente avuto estrema difficoltà a recarsi giornalmente al lavoro. L'importo richiesto di € 4950,00 (considerando una sospensione di quattro mesi e due settimane) oltre la quota corrispondente della tredicesima e quattordicesima mensilità è certamente dovuto: il lavoratore ha quantificato tale somma con riferimento all'importo della retribuzione percepita alla data di sospensione del rapporto di lavoro, come sopra accertata. A fronte di tale allegazione era onere della società indicare e documentare un diverso importo della retribuzione dovuta e invece la difesa di parte appellata si è limitata a generiche contestazioni.
3.In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, l deve essere condannato a pagare in favore di CP_3 [...]
a titolo di indennità di malattia la somma di € 1877,51 oltre alla maggior Parte_1
somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la retribuzione maturata dal 26.5.2019 al 9.11.2019 pari a € 4950,00 Parte_1
oltre alle corrispondenti quote di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza tra e Pt_4 [...]
e in relazione al diverso valore della causa nei due gradi di Controparte_1 CP_3
giudizio, e nella percentuale indicata in parte motiva e, stante l'ammissione di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato, devono essere versate all'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l a pagare in favore di a titolo di indennità di CP_3 Parte_1
malattia la somma di € 1877,51 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4950,00 oltre alle corrispondenti quote di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore dell'Erario 5/6 delle Controparte_1
spese di lite di primo grado che liquida nell'intero in € 5000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, condanna l a pagare in favore dell'Erario 1/6 delle spese di lite di primo CP_3
grado che liquida nell'intero in € 5000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA, condanna a pagare in favore dell'Erario 2/3 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado che liquida nell'intero in € 3000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. condanna l pagare in favore dell'Erario 1/3 delle spese di lite del presente CP_3
grado che liquida nell'intero in € 3000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Così deciso in IA all'esito della camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi