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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4849/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Giuseppe Francesco Pellegrino;
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Giuseppe Francesco Pellegrino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 27/12/1984 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taviano (atto n. 51, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 4849/2024
1984). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Con il ricorso depositato in data 15/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati.
2) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo di assegno di mantenimento, Parte_2 la complessiva somma di Euro 700,00 (trecento/00) mensili.
La citata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT sui prezzi al consumo.
3) I coniugi si prestano sin da ora il consenso reciproco per le annotazioni sul passaporto.
4) Nel resto i coniugi sono soddisfatti delle attribuzioni già regolate.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4849/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 15/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 4849/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Taviano (LE), 08/10/1958) e
[...] Controparte_1
(Taviano (LE), 02/12/1962) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4849/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Giuseppe Francesco Pellegrino;
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Giuseppe Francesco Pellegrino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 27/12/1984 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taviano (atto n. 51, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 4849/2024
1984). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Con il ricorso depositato in data 15/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati.
2) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo di assegno di mantenimento, Parte_2 la complessiva somma di Euro 700,00 (trecento/00) mensili.
La citata somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT sui prezzi al consumo.
3) I coniugi si prestano sin da ora il consenso reciproco per le annotazioni sul passaporto.
4) Nel resto i coniugi sono soddisfatti delle attribuzioni già regolate.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4849/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 15/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 4849/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Taviano (LE), 08/10/1958) e
[...] Controparte_1
(Taviano (LE), 02/12/1962) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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