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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 669/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 669/2024; rilevato che la causa, chiamata per la discussione e decisione, è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24.11.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta e letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa LE
ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 7 nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione iscritta al numero 669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, e nato a [...] il Parte_2
12.11.1985, elettivamente domiciliati in Cinquefrondi, alla via Rossini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Michele Ceruso che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Annunziata Modafferi, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in alla via Crocifisso n. 1, e rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Miceli, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione dell'U.O.A. Polizia
Metropolitana di Reggio Calabria avente prot. n. 37632 del 24.04.2024 notificata ai ricorrenti in data 31.05.2024 e 10.06.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.06.2024,
[...]
e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'U.O.A. Polizia Metropolitana di avente prot. n. 37632 del 24.04.2024, notificata ai ricorrenti in data Controparte_1
31.05.2024 e 10.06.2024, con la quale la ha Controparte_1
ingiunto loro il pagamento della somma totale di euro 3.108,08 (comprese di spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 193, comma 1, e 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006, accertata con verbale Prot. N.
612685 redatto in data 08.11.2023. A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto:
1. di aver già impugnato davanti al Giudice di Pace di Locri il verbale
Pag. 2 di 7 n. 612685 da cui scaturisce l'ordinanza oggi opposta con cui veniva contestato “il trasporto di rifiuti di costruzioni derivanti da lavori edili, con codice CER 170904, non pericolosi senza il prescritto formulario identificativo”;
2. la preesistenza del formulario;
3.
l'illegittimità del primo verbale. Ciò dedotto, gli opponenti hanno concluso chiedendo al Tribunale la “sospensione inaudita altera partes;
previa sospensiva: accertare
l'esistenza di un corretto formulario rifiuti e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace il presupposto verbale N.PTR 2657003423 anche in relazione al corretto smaltimento del rifiuto e, conseguentemente, annullare le ordinanze n. protocollo 37632, rispettivamente notificate il 31.05.2024 ed il 10.06.2026, nonché a tutti gli atti illegittimi e presupposti;
con il favore di spese e compensi come per legge da distrarsi ai difensori”.
Con il decreto del 17.07.2024, rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza del periculum in mora, è stata fissata l'udienza di trattazione della causa del 25.11.2024.
Con atto depositato il 15.12.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione dei ricorrenti ed ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 23.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, richiamato l'art. 6 del d.lgs.
150/2011, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a rito lavoro.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2025, il
Giudice, disattese le richieste istruttorie, ha rinviato la causa, ritenuta matura per la decisione, per discussione e decisione, disponendo la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
§ 2.1 Va in primo luogo premesso che l'art. 193 del D.lgs. 152/2006 prevede che
“Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di
Pag. 3 di 7 identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. (…)Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte
e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”
L'art. 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006 prevede poi che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo
193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro
a diecimila euro. (…)”
In altri termini, mentre l'art. 193 citato prevede l'obbligo che il trasporto di rifiuti sia accompagnato dal formulario di identificazione, facendo ricadere l'obbligo di sottoscrizione e compilazione sui soggetti coinvolti nel trasporto e, in particolare, sul produttore o detentore, sul trasportatore e sul destinatario, il successivo art. 258 introduce una sanzione amministrativa per chiunque effettui il trasporto senza il suddetto formulario, ovvero con un formulario non correttamente compilato.
Si osserva, dunque, che il richiamato formulario di identificazione persegue il fine di rendere tracciabile il percorso dei rifiuti e la condotta sanzionata dall'art.258, comma 4, consiste proprio nell'avere effettuato un trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, con una condotta ascritta a “chiunque” tra i soggetti tenuti al relativo adempimento e, dunque, al produttore dei rifiuti (a cui l'art. 193, comma 2
d.lgs. n.152/2006 assegna l'obbligo di compilare, datare e firmare il formulario) ed anche al trasportatore e al destinatario dei rifiuti stessi, soggetti tutti che rivestono un ruolo nel sistema di tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale.
Pag. 4 di 7 § 2.2 Ciò premesso, nel caso in esame, come acclarato nel verbale di accertamento della violazione amministrativa del giorno 08.11.2023, il sig. ha Parte_2
effettuato, su un veicolo di proprietà della Parte_1
, un trasporto da NA di SA ON (RC), da via Vittorio Emanuele
[...]
n. 1-2, a Taurianova (RC), presso la ditta proprietaria del veicolo, di rifiuti di costruzioni derivanti da lavori edili, con codice CER 170904, non pericolosi, senza il prescritto formulario identificativo. Tale addebito non è stato contestato dagli opponenti, i quali hanno evidenziato l'esistenza del formulario, seppur non detenuto dal trasportatore.
In particolare, circa i motivi di opposizione, è necessario evidenziare che la circostanza allegata dagli opponenti, secondo cui era subappaltatore Parte_2
della società e, in forza di tale rapporto contrattuale, ha effettuato il Parte_1
trasposto dei rifiuti con il mezzo dell'appaltante, appare irrilevante, atteso che con l'ingiunzione opposta non è stato sanzionato il trasporto in quanto effettuato da soggetto privo di titolo, ma in quanto non accompagnato dal relativo formulario.
E ancora l'asserita circostanza per cui il formulario rifiuti fosse stato regolarmente compilato e fosse nel possesso del produttore dei rifiuti stessi,
[...]
, che stava accompagnando il trasporto con la Parte_1
propria autovettura, precedendolo, non è idonea a ritenere adempiuto l'obbligo del trasportatore di accompagnare i rifiuti con il prescritto formulario. Invero, richiamando la già esplicitata funzione della prescrizione, si deve sottolineare che solo attraverso la presenza del modulo in esame sul mezzo di trasporto dei rifiuti è possibile rendere tracciabile il percorso dei rifiuti stessi. Del resto, la conservazione di una copia presso il produttore o il detentore è previsto dal citato art. 193, il quale aggiunge che le altre tre copie, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. In altri termini, l'allegata preesistenza del formulario, quand'anche fosse stata provata, non esclude che lo stesso non accompagnasse i rifiuti, con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo. Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, il sistema normativo predisposto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite
Pag. 5 di 7 inerenti al trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12774).
Quanto all'allegata falsità del verbale di accertamento, atteso che secondo gli opponenti il trasgressore avrebbe prontamente indicato la giustificazione di ogni contestazione, mentre nel verbale, nella sezione dedicata alle dichiarazioni del trasgressore, viene indicato “NULLA”, si evidenzia che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. Sez. 3,
17/04/2024, n. 10376) e poiché la querela di falso non è stata esperita, alcuna indagine è possibile in merito.
Le ulteriori deduzioni effettuate dagli opponenti in relazione all'efficacia probatoria del verbale di accertamento, si devono ritenere assorbite, tenuto conto della ricostruzione dei ruoli dei soggetti coinvolti sopra riportata.
Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di nullità del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione opposta in quanto redatto non nelle forme del verbale di verbale di accertamento e contestazione, bensì di un verbale amministrativo sanzionatorio, trattandosi di vizio formale che non inficia la validità dell'atto, contenente tutti gli elementi essenziali alla contestazione.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7
1. rigetta il ricorso;
2. condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Pt_2
euro 1.276,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, in favore della . Controparte_1
Così deciso in Locri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 669/2024; rilevato che la causa, chiamata per la discussione e decisione, è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24.11.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta e letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa LE
ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 7 nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione iscritta al numero 669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, e nato a [...] il Parte_2
12.11.1985, elettivamente domiciliati in Cinquefrondi, alla via Rossini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Michele Ceruso che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Annunziata Modafferi, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in alla via Crocifisso n. 1, e rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Miceli, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione dell'U.O.A. Polizia
Metropolitana di Reggio Calabria avente prot. n. 37632 del 24.04.2024 notificata ai ricorrenti in data 31.05.2024 e 10.06.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.06.2024,
[...]
e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'U.O.A. Polizia Metropolitana di avente prot. n. 37632 del 24.04.2024, notificata ai ricorrenti in data Controparte_1
31.05.2024 e 10.06.2024, con la quale la ha Controparte_1
ingiunto loro il pagamento della somma totale di euro 3.108,08 (comprese di spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 193, comma 1, e 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006, accertata con verbale Prot. N.
612685 redatto in data 08.11.2023. A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto:
1. di aver già impugnato davanti al Giudice di Pace di Locri il verbale
Pag. 2 di 7 n. 612685 da cui scaturisce l'ordinanza oggi opposta con cui veniva contestato “il trasporto di rifiuti di costruzioni derivanti da lavori edili, con codice CER 170904, non pericolosi senza il prescritto formulario identificativo”;
2. la preesistenza del formulario;
3.
l'illegittimità del primo verbale. Ciò dedotto, gli opponenti hanno concluso chiedendo al Tribunale la “sospensione inaudita altera partes;
previa sospensiva: accertare
l'esistenza di un corretto formulario rifiuti e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace il presupposto verbale N.PTR 2657003423 anche in relazione al corretto smaltimento del rifiuto e, conseguentemente, annullare le ordinanze n. protocollo 37632, rispettivamente notificate il 31.05.2024 ed il 10.06.2026, nonché a tutti gli atti illegittimi e presupposti;
con il favore di spese e compensi come per legge da distrarsi ai difensori”.
Con il decreto del 17.07.2024, rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza del periculum in mora, è stata fissata l'udienza di trattazione della causa del 25.11.2024.
Con atto depositato il 15.12.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione dei ricorrenti ed ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 23.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, richiamato l'art. 6 del d.lgs.
150/2011, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a rito lavoro.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2025, il
Giudice, disattese le richieste istruttorie, ha rinviato la causa, ritenuta matura per la decisione, per discussione e decisione, disponendo la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
§ 2.1 Va in primo luogo premesso che l'art. 193 del D.lgs. 152/2006 prevede che
“Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di
Pag. 3 di 7 identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. (…)Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte
e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”
L'art. 258, comma 4, del D.lgs. 152/2006 prevede poi che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo
193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro
a diecimila euro. (…)”
In altri termini, mentre l'art. 193 citato prevede l'obbligo che il trasporto di rifiuti sia accompagnato dal formulario di identificazione, facendo ricadere l'obbligo di sottoscrizione e compilazione sui soggetti coinvolti nel trasporto e, in particolare, sul produttore o detentore, sul trasportatore e sul destinatario, il successivo art. 258 introduce una sanzione amministrativa per chiunque effettui il trasporto senza il suddetto formulario, ovvero con un formulario non correttamente compilato.
Si osserva, dunque, che il richiamato formulario di identificazione persegue il fine di rendere tracciabile il percorso dei rifiuti e la condotta sanzionata dall'art.258, comma 4, consiste proprio nell'avere effettuato un trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, con una condotta ascritta a “chiunque” tra i soggetti tenuti al relativo adempimento e, dunque, al produttore dei rifiuti (a cui l'art. 193, comma 2
d.lgs. n.152/2006 assegna l'obbligo di compilare, datare e firmare il formulario) ed anche al trasportatore e al destinatario dei rifiuti stessi, soggetti tutti che rivestono un ruolo nel sistema di tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale.
Pag. 4 di 7 § 2.2 Ciò premesso, nel caso in esame, come acclarato nel verbale di accertamento della violazione amministrativa del giorno 08.11.2023, il sig. ha Parte_2
effettuato, su un veicolo di proprietà della Parte_1
, un trasporto da NA di SA ON (RC), da via Vittorio Emanuele
[...]
n. 1-2, a Taurianova (RC), presso la ditta proprietaria del veicolo, di rifiuti di costruzioni derivanti da lavori edili, con codice CER 170904, non pericolosi, senza il prescritto formulario identificativo. Tale addebito non è stato contestato dagli opponenti, i quali hanno evidenziato l'esistenza del formulario, seppur non detenuto dal trasportatore.
In particolare, circa i motivi di opposizione, è necessario evidenziare che la circostanza allegata dagli opponenti, secondo cui era subappaltatore Parte_2
della società e, in forza di tale rapporto contrattuale, ha effettuato il Parte_1
trasposto dei rifiuti con il mezzo dell'appaltante, appare irrilevante, atteso che con l'ingiunzione opposta non è stato sanzionato il trasporto in quanto effettuato da soggetto privo di titolo, ma in quanto non accompagnato dal relativo formulario.
E ancora l'asserita circostanza per cui il formulario rifiuti fosse stato regolarmente compilato e fosse nel possesso del produttore dei rifiuti stessi,
[...]
, che stava accompagnando il trasporto con la Parte_1
propria autovettura, precedendolo, non è idonea a ritenere adempiuto l'obbligo del trasportatore di accompagnare i rifiuti con il prescritto formulario. Invero, richiamando la già esplicitata funzione della prescrizione, si deve sottolineare che solo attraverso la presenza del modulo in esame sul mezzo di trasporto dei rifiuti è possibile rendere tracciabile il percorso dei rifiuti stessi. Del resto, la conservazione di una copia presso il produttore o il detentore è previsto dal citato art. 193, il quale aggiunge che le altre tre copie, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. In altri termini, l'allegata preesistenza del formulario, quand'anche fosse stata provata, non esclude che lo stesso non accompagnasse i rifiuti, con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo. Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, il sistema normativo predisposto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite
Pag. 5 di 7 inerenti al trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12774).
Quanto all'allegata falsità del verbale di accertamento, atteso che secondo gli opponenti il trasgressore avrebbe prontamente indicato la giustificazione di ogni contestazione, mentre nel verbale, nella sezione dedicata alle dichiarazioni del trasgressore, viene indicato “NULLA”, si evidenzia che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. Sez. 3,
17/04/2024, n. 10376) e poiché la querela di falso non è stata esperita, alcuna indagine è possibile in merito.
Le ulteriori deduzioni effettuate dagli opponenti in relazione all'efficacia probatoria del verbale di accertamento, si devono ritenere assorbite, tenuto conto della ricostruzione dei ruoli dei soggetti coinvolti sopra riportata.
Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di nullità del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione opposta in quanto redatto non nelle forme del verbale di verbale di accertamento e contestazione, bensì di un verbale amministrativo sanzionatorio, trattandosi di vizio formale che non inficia la validità dell'atto, contenente tutti gli elementi essenziali alla contestazione.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7
1. rigetta il ricorso;
2. condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Pt_2
euro 1.276,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, in favore della . Controparte_1
Così deciso in Locri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
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