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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3418/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2024, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3418/2023 promossa da
, nata in [...] - Nigeria il 01/01/1993, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Antonio Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
– difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato di Catanzaro;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2023, la ricorrente, cittadina della Nigeria, ha impugnato il decreto Cat. A12/Imm/2023, emesso il 14.7.2023 e notificato il 31.7.2023, con cui la Questura di
Crotone ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale”.
Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. n. 25 del 28.01.2008, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 6.9.2023, il Tribunale, “vista la documentazione allegata: stato di famiglia, dichiarazione dei redditi del marito, attestazione linguistica e contratto di lavoro”, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Alla prima udienza del 6.9.2023, fissata per la comparizione delle parti, il difensore ha insistito nella richiesta di audizione del ricorrente e la Giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, ha rinviato per tale incombente all'udienza del 5.11.2024. In tale sede, espletata l'audizione della ricorrente, la difesa ha chiesto un rinvio per produzione documentale aggiornata e
1 la Giudice ha rinviato per tale incombente all'udienza del 13.5.2025, alla quale la difesa ha chiesto la decisione della causa. All'esito, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.2. Sul rito applicabile
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto riferito dalla ricorrente nel corso dell'audizione amministrativa, ella è cittadina della Nigeria, nata a [...], nell'Edo State, il 01/01/1993. Nel suo paese d'origine ha frequentato la scuola per sei anni e ha lavorato come venditrice di prodotti alimentari. La sua famiglia d'origine è composta dai genitori, due fratelli e una sorella. È sposata.
Ha riferito di aver lasciato il paese per problemi familiari. In particolare, ha dichiarato di essere stata ingiustamente accusata della morte del suocero da parte della zia del marito. L'unico modo che aveva per dimostrare la sua innocenza era quello di bere dell'acqua con cui era stata lavata la salma del suocero. Per sfuggire a tale situazione decideva di lasciare il paese e giungeva in Italia il
23.12.2015, precisamente in Sicilia. Presentava domanda di protezione internazionale che veniva rigettata dalla Commissione Territoriale di Crotone con provvedimento del 21.6.2016 n.
KR0021950, per carenza dei presupposti di legge.
In data 11.10.2022, attesa la sua situazione di integrazione sociale, la ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Crotone ai sensi dell'art 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 e dai principi introdotti dalla L. n. 173/2020; con provvedimento del 18.1.2023 la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento e, con il provvedimento impugnato, la
Questura di Crotone ha conseguentemente respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dalla ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 5.11.2024 prevalentemente con l'ausilio dell'interprete di fiducia la ricorrente ha dichiarato: “Sono , confermo le Parte_1 generalità indicate nel provvedimento impugnato.
D. perché ha lasciato la Nigeria?
R. per i problemi avuti con la famiglia di mio marito;
D. quando ha lasciato la Nigeria? R. nel 2015;
D. che problemi ha avuto con la famiglia di suo marito?
2 R. quando mio suocero è morto, la sua famiglia mi ha accusato della sua morte, mi hanno chiesto di giurare che non ero stata io ad ucciderlo ma io mi sono rifiutata di giurare e per queste ragioni mio marito mi ha portata via con lui;
D. quanto sei arrivata in Italia?
R. il 24 dicembre 2015 sono arrivata in Italia con mio marito;
D. dove sei arrivata?
R. in Sicilia, dopo sono arrivata al centro S. Anna di Crotone, poi, sono andata a Cosenza in un campo, adesso vivo a Crotone con mio marito in via Santa Maria;
D. lavora adesso?
R. sì, da una settimana sto lavorando a Crotone come badante ma non ho un contratto;
prima lavoravo in un albergo vicino Siena, sono tornata da Siena il 17 ottobre;
D. hai un contratto di locazione?
R. non ho il nuovo contratto di locazione ma sto sempre a Crotone in via Santa Maria dove mio marito ha continuato ad abitare anche quando lavoravo a Siena;
D. perché non le fanno il nuovo contratto di locazione?
R. perché la mia proprietaria di casa ha detto che suo marito è in viaggio e che quando torna dal viaggio glielo rinnova;
D. quanto guadagna al mese?
R. 800 euro al mese;
D. invece, a Siena quanto guadagnava quando lavorava in albergo?
R. 1200 euro al mese circa;
D. ha amici in Italia?
R. sì, ho amici a Crotone e a Firenze, li ho conosciuti quando andavo a scuola di italiano;
D. cosa fa nel tempo libero?
R. faccio i capelli, qualche volta mi faccio anche pagare;
quando non lavoro sto a casa, mio marito non vuole andare in giro;
a domanda del difensore: ha familiari in Nigeria?
R. sì, in Nigeria ho mio fratello, i miei genitori sono morti”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- certificato di partecipazione al corso di lingua italiana;
- attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1;
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
- contratto di locazione ad uso abitativo con durata dal 26.04.2019 al 25.04.2020 a nome del marito;
- dichiarazione dei redditi del marito della ricorrente;
- lettera di assunzione presso HOTEL LIDO S. GIUSEPPE DI GRASSO BIAGIO SALVATORE
& C. S.A.S. come addetta pulizie camere per il periodo dal 19.07.2023 al 30.08.2023;
- iscrizione classe A2 MATT lingua italiana livello A2 presso CPIA Crotone;
- contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 27.8.2024 al 30.9.2024 come cameriera e relativa comunicazione Unilav del 23.8.2024;
- Proroga contratto di lavoro al 15.10.2024 e relativo Unilav;
- busta paga relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre dell'anno 2024;
3 - contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 13.3.2024 al 12.9.2024, come saldatore, del marito della ricorrente;
- proroga contratto di lavoro al 31. 12.2024 del marito della ricorrente;
- buste paga relativa al mese di marzo 2024 e del periodo di maggio-agosto dell'anno 2024 del marito della ricorrente;
- CU 2025 del marito della ricorrente;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dal 31.12.2024 come saldatore e tagliatore a fiamma presso Edil Donato S.r.l. e relativo Unilav del 2.1.2025;
- buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2025;
- contratto di locazione ad uso abitativo per il periodo dal 1.4.2025 al 30.9.2026 con relative registrazione.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione sociale della ricorrente.
Nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione temporis), atteso che l'istanza per l'ottenimento della protezione speciale è stata formalizzata in data
11.10.2022 (v. provvedimento della Questura Crotone, allegato al ricorso).
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che
“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia
[…] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
4 Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va Per_1 attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014,
D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza
14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti Pt_2 sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU
Sentenza Abdulaziz, LE and BA c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n.
46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
5 Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti. Come detto, il richiedente ha fondato la propria richiesta di riconoscimento di protezione complementare sul profilo dell'avvenuta integrazione sociale e lavorativa e sul suo diritto all'unità familiare, deducendo di vivere in Italia insieme al marito, . Per_2
Dalla documentazione prodotta emerge che l'istante ha svolto attività lavorativa nel 2023 come addetta alle pulizie delle camere e successivamente ha lavorato come cameriera ai piani in forza di contratto di lavoro a tempo determinato prorogato sino al 15.10.2024.
Con riferimento al marito, la ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che lo stesso lavora sin dal 2024 come saldatore e tagliatore a fiamma presso Edil Donato S.r.l. in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in seguito trasformato dal 31.12.2024 in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione idonea al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana del nucleo familiare (v. ultime buste paga in atti e CU 2024).
Con riferimento all'aspetto abitativo, è stato prodotto l'ultimo contratto di locazione – regolarmente registrato - con durata dall'1.4.2025 al 30.9.2026, ove la ricorrente e il compagno risultano conduttori dell'immobile sito in Crotone, via Santa Maria n.
6. Quanto al periodo precedente, dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in atti risulta che la ricorrente e il sig. convivevano sempre presso il medesimo immobile sito in Crotone. Per_2
Ulteriore elemento meritevole di considerazione è l'impegno dimostrato dalla ricorrente per lo studio della lingua italiana: ella, infatti, ha conseguito il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la classe A2 MATT di lingua italiana livello A2 presso il CPIA Crotone, dimostrando un ulteriore sforzo di integrazione sul territorio italiano.
6 Inoltre, la richiedente risulta essere ben integrata nella comunità in cui vive: in proposito ha dichiarato di avere amici sia a Crotone che a Firenze (v. verbale audizione giudiziale: D. ha amici in
Italia? R. sì, ho amici a Crotone e a Firenze, li ho conosciuti quando andavo a scuola di italiano”).
È, dunque, evidente che la ricorrente ha ormai costituito in Italia il suo nucleo familiare e va tenuto conto delle conseguenze che deriverebbero dal suo sradicamento dal contesto in cui si è inserita con il suo nucleo familiare, avendo ormai “trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo ma ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU” (Cass. Ordinanza 28316/2020). Si ribadisce in questa sede, come recentemente riaffermato anche dalla stessa Corte di Cassazione, che l'art. 8 comma 1 CEDU espressamente include il diritto al “rispetto della propria vita familiare” nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana, il che implica la necessaria tutela, nell'ambito dei diritti dell'individuo, del diritto alla stabilità e al normale svolgimento dei rapporti esistenti all'interno della famiglia nucleare. La stessa Corte Suprema si è poi espressa nel senso che
“il giudice di merito è comunque tenuto alla verifica, in concreto, della sussistenza di profili di vulnerabilità, posto che il coacervo delle relazioni interpersonali che si sviluppa all'interno del nucleo familiare è costituito dalla sommatoria dei diritti dei singoli componenti del nucleo stesso al rispetto della propria vita privata e familiare” (Cass. 40187/2021). Nel caso di specie, ricorre senza dubbio un'ipotesi di radicamento familiare della ricorrente in Italia, che merita di essere tutelata, poiché questa vive in Italia insieme al marito;
a ciò si aggiunga che la ricorrente si trova in Italia da diversi anni e ha dal 2023 svolto attività lavorativa: si può, dunque, ritenere che la ricorrente si sia ormai rifatta una vita in Italia e che sarebbe ingiusto sradicarla e allontanarla dai solidi legami affettivi presenti nel T.N..
Pertanto, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi del novellato art. 19 TUI, che si fonda sul rispetto della vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU. Si osserva, d'altronde, che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall'amministrazione resistente o dal P.M., “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal
Collegio.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi
1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L.
50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. Spese di lite
7 Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del
19/04/2018 n. 77), considerato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono in parte sopravvenuti al diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al
Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il1 16 maggio 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti
i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2024, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3418/2023 promossa da
, nata in [...] - Nigeria il 01/01/1993, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Antonio Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
– difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato di Catanzaro;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2023, la ricorrente, cittadina della Nigeria, ha impugnato il decreto Cat. A12/Imm/2023, emesso il 14.7.2023 e notificato il 31.7.2023, con cui la Questura di
Crotone ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale”.
Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. n. 25 del 28.01.2008, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 6.9.2023, il Tribunale, “vista la documentazione allegata: stato di famiglia, dichiarazione dei redditi del marito, attestazione linguistica e contratto di lavoro”, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Alla prima udienza del 6.9.2023, fissata per la comparizione delle parti, il difensore ha insistito nella richiesta di audizione del ricorrente e la Giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, ha rinviato per tale incombente all'udienza del 5.11.2024. In tale sede, espletata l'audizione della ricorrente, la difesa ha chiesto un rinvio per produzione documentale aggiornata e
1 la Giudice ha rinviato per tale incombente all'udienza del 13.5.2025, alla quale la difesa ha chiesto la decisione della causa. All'esito, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.2. Sul rito applicabile
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto riferito dalla ricorrente nel corso dell'audizione amministrativa, ella è cittadina della Nigeria, nata a [...], nell'Edo State, il 01/01/1993. Nel suo paese d'origine ha frequentato la scuola per sei anni e ha lavorato come venditrice di prodotti alimentari. La sua famiglia d'origine è composta dai genitori, due fratelli e una sorella. È sposata.
Ha riferito di aver lasciato il paese per problemi familiari. In particolare, ha dichiarato di essere stata ingiustamente accusata della morte del suocero da parte della zia del marito. L'unico modo che aveva per dimostrare la sua innocenza era quello di bere dell'acqua con cui era stata lavata la salma del suocero. Per sfuggire a tale situazione decideva di lasciare il paese e giungeva in Italia il
23.12.2015, precisamente in Sicilia. Presentava domanda di protezione internazionale che veniva rigettata dalla Commissione Territoriale di Crotone con provvedimento del 21.6.2016 n.
KR0021950, per carenza dei presupposti di legge.
In data 11.10.2022, attesa la sua situazione di integrazione sociale, la ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Crotone ai sensi dell'art 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 e dai principi introdotti dalla L. n. 173/2020; con provvedimento del 18.1.2023 la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento e, con il provvedimento impugnato, la
Questura di Crotone ha conseguentemente respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dalla ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 5.11.2024 prevalentemente con l'ausilio dell'interprete di fiducia la ricorrente ha dichiarato: “Sono , confermo le Parte_1 generalità indicate nel provvedimento impugnato.
D. perché ha lasciato la Nigeria?
R. per i problemi avuti con la famiglia di mio marito;
D. quando ha lasciato la Nigeria? R. nel 2015;
D. che problemi ha avuto con la famiglia di suo marito?
2 R. quando mio suocero è morto, la sua famiglia mi ha accusato della sua morte, mi hanno chiesto di giurare che non ero stata io ad ucciderlo ma io mi sono rifiutata di giurare e per queste ragioni mio marito mi ha portata via con lui;
D. quanto sei arrivata in Italia?
R. il 24 dicembre 2015 sono arrivata in Italia con mio marito;
D. dove sei arrivata?
R. in Sicilia, dopo sono arrivata al centro S. Anna di Crotone, poi, sono andata a Cosenza in un campo, adesso vivo a Crotone con mio marito in via Santa Maria;
D. lavora adesso?
R. sì, da una settimana sto lavorando a Crotone come badante ma non ho un contratto;
prima lavoravo in un albergo vicino Siena, sono tornata da Siena il 17 ottobre;
D. hai un contratto di locazione?
R. non ho il nuovo contratto di locazione ma sto sempre a Crotone in via Santa Maria dove mio marito ha continuato ad abitare anche quando lavoravo a Siena;
D. perché non le fanno il nuovo contratto di locazione?
R. perché la mia proprietaria di casa ha detto che suo marito è in viaggio e che quando torna dal viaggio glielo rinnova;
D. quanto guadagna al mese?
R. 800 euro al mese;
D. invece, a Siena quanto guadagnava quando lavorava in albergo?
R. 1200 euro al mese circa;
D. ha amici in Italia?
R. sì, ho amici a Crotone e a Firenze, li ho conosciuti quando andavo a scuola di italiano;
D. cosa fa nel tempo libero?
R. faccio i capelli, qualche volta mi faccio anche pagare;
quando non lavoro sto a casa, mio marito non vuole andare in giro;
a domanda del difensore: ha familiari in Nigeria?
R. sì, in Nigeria ho mio fratello, i miei genitori sono morti”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- certificato di partecipazione al corso di lingua italiana;
- attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1;
- certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
- contratto di locazione ad uso abitativo con durata dal 26.04.2019 al 25.04.2020 a nome del marito;
- dichiarazione dei redditi del marito della ricorrente;
- lettera di assunzione presso HOTEL LIDO S. GIUSEPPE DI GRASSO BIAGIO SALVATORE
& C. S.A.S. come addetta pulizie camere per il periodo dal 19.07.2023 al 30.08.2023;
- iscrizione classe A2 MATT lingua italiana livello A2 presso CPIA Crotone;
- contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 27.8.2024 al 30.9.2024 come cameriera e relativa comunicazione Unilav del 23.8.2024;
- Proroga contratto di lavoro al 15.10.2024 e relativo Unilav;
- busta paga relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre dell'anno 2024;
3 - contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 13.3.2024 al 12.9.2024, come saldatore, del marito della ricorrente;
- proroga contratto di lavoro al 31. 12.2024 del marito della ricorrente;
- buste paga relativa al mese di marzo 2024 e del periodo di maggio-agosto dell'anno 2024 del marito della ricorrente;
- CU 2025 del marito della ricorrente;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dal 31.12.2024 come saldatore e tagliatore a fiamma presso Edil Donato S.r.l. e relativo Unilav del 2.1.2025;
- buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2025;
- contratto di locazione ad uso abitativo per il periodo dal 1.4.2025 al 30.9.2026 con relative registrazione.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione sociale della ricorrente.
Nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione temporis), atteso che l'istanza per l'ottenimento della protezione speciale è stata formalizzata in data
11.10.2022 (v. provvedimento della Questura Crotone, allegato al ricorso).
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che
“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia
[…] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
4 Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va Per_1 attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014,
D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza
14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti Pt_2 sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU
Sentenza Abdulaziz, LE and BA c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n.
46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
5 Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti. Come detto, il richiedente ha fondato la propria richiesta di riconoscimento di protezione complementare sul profilo dell'avvenuta integrazione sociale e lavorativa e sul suo diritto all'unità familiare, deducendo di vivere in Italia insieme al marito, . Per_2
Dalla documentazione prodotta emerge che l'istante ha svolto attività lavorativa nel 2023 come addetta alle pulizie delle camere e successivamente ha lavorato come cameriera ai piani in forza di contratto di lavoro a tempo determinato prorogato sino al 15.10.2024.
Con riferimento al marito, la ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che lo stesso lavora sin dal 2024 come saldatore e tagliatore a fiamma presso Edil Donato S.r.l. in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in seguito trasformato dal 31.12.2024 in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione idonea al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana del nucleo familiare (v. ultime buste paga in atti e CU 2024).
Con riferimento all'aspetto abitativo, è stato prodotto l'ultimo contratto di locazione – regolarmente registrato - con durata dall'1.4.2025 al 30.9.2026, ove la ricorrente e il compagno risultano conduttori dell'immobile sito in Crotone, via Santa Maria n.
6. Quanto al periodo precedente, dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in atti risulta che la ricorrente e il sig. convivevano sempre presso il medesimo immobile sito in Crotone. Per_2
Ulteriore elemento meritevole di considerazione è l'impegno dimostrato dalla ricorrente per lo studio della lingua italiana: ella, infatti, ha conseguito il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ha frequentato la classe A2 MATT di lingua italiana livello A2 presso il CPIA Crotone, dimostrando un ulteriore sforzo di integrazione sul territorio italiano.
6 Inoltre, la richiedente risulta essere ben integrata nella comunità in cui vive: in proposito ha dichiarato di avere amici sia a Crotone che a Firenze (v. verbale audizione giudiziale: D. ha amici in
Italia? R. sì, ho amici a Crotone e a Firenze, li ho conosciuti quando andavo a scuola di italiano”).
È, dunque, evidente che la ricorrente ha ormai costituito in Italia il suo nucleo familiare e va tenuto conto delle conseguenze che deriverebbero dal suo sradicamento dal contesto in cui si è inserita con il suo nucleo familiare, avendo ormai “trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo ma ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU” (Cass. Ordinanza 28316/2020). Si ribadisce in questa sede, come recentemente riaffermato anche dalla stessa Corte di Cassazione, che l'art. 8 comma 1 CEDU espressamente include il diritto al “rispetto della propria vita familiare” nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana, il che implica la necessaria tutela, nell'ambito dei diritti dell'individuo, del diritto alla stabilità e al normale svolgimento dei rapporti esistenti all'interno della famiglia nucleare. La stessa Corte Suprema si è poi espressa nel senso che
“il giudice di merito è comunque tenuto alla verifica, in concreto, della sussistenza di profili di vulnerabilità, posto che il coacervo delle relazioni interpersonali che si sviluppa all'interno del nucleo familiare è costituito dalla sommatoria dei diritti dei singoli componenti del nucleo stesso al rispetto della propria vita privata e familiare” (Cass. 40187/2021). Nel caso di specie, ricorre senza dubbio un'ipotesi di radicamento familiare della ricorrente in Italia, che merita di essere tutelata, poiché questa vive in Italia insieme al marito;
a ciò si aggiunga che la ricorrente si trova in Italia da diversi anni e ha dal 2023 svolto attività lavorativa: si può, dunque, ritenere che la ricorrente si sia ormai rifatta una vita in Italia e che sarebbe ingiusto sradicarla e allontanarla dai solidi legami affettivi presenti nel T.N..
Pertanto, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi del novellato art. 19 TUI, che si fonda sul rispetto della vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU. Si osserva, d'altronde, che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall'amministrazione resistente o dal P.M., “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal
Collegio.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi
1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L.
50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. Spese di lite
7 Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del
19/04/2018 n. 77), considerato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono in parte sopravvenuti al diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al
Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il1 16 maggio 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti
i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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