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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24501/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24501/2021
Oggi 23.01.2025 ad ore 13.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. CINQUEPALMI MICHELE Parte_1
Per l'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA Controparte_1
MARIA
È altresì presente la parte personalmente.
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 18.12.2024 e ne chiedono l'accoglimento come dedotto nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24501/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CINQUEPALMI MICHELE
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti in seguito ad un'aggressione a lei occorsa in data 14.09.2016, intorno alle ore 18:10, allorché si trovava in servizio come Agente di Polizia Locale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, nel Controparte_1 merito, rigettarsi integralmente la domanda giudiziale promossa nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, formulava domanda di risarcimento del danno per le lesioni allo stesso occorse nel medesimo evento.
pagina 2 di 10 All'udienza del 3.11.2021, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 9.03.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 7.02.2024, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e sulla persona del convenuto, nominando a tal fine il dott. e Persona_1 la dott.ssa Per_2
Espletata la CTU medico – legale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.01.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attrice debba essere accolta.
Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue. L'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni subite in data 14.09.2016. Esponeva l'attrice che, alla data suindicata, si trovava in servizio come
Agente di Polizia Locale e, a bordo della pattuglia Cobra21 insieme all'agente Testimone_1 interveniva in aiuto agli Agenti e , i quali stavano effettuando un Testimone_2 Testimone_3 controllo su strada nei confronti di;
poiché, allegava l'attrice, la situazione Controparte_1 era degenerata in una colluttazione tra gli Agenti e il sig. Testimone_2 Testimone_3 [...]
, l'odierna attrice insieme al di lei collega intervenivano su richiesta ad aiutare i colleghi in CP_1 servizio. Esponeva l'attrice che, giunta in loco, il sig. veniva avvicinato alla portiera CP_1 dell'automobile di P.L. per farlo salire sui sedili posteriori al fine di accompagnarlo all'Ufficio Centrale
Arresti e a seguito del suo arresto in flagranza per i reati p. e p. dagli artt. 337, 582, 585 in CP_2 relazione all'art. 576 c. 1 n. 5bis c.p. perpetrati a danno di pubblico ufficiale;
tolta una delle due manette al fermato, per consentirgli di salire sull'automobile di servizio, questi riprendeva a dimenarsi sferrando calci e spingendo l'attrice contro il montante dell'automobile, provocandole lesioni alla spalla sinistra che la costringevano a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico.
L'odierno convenuto veniva tratto in arresto il giorno seguente davanti al Tribunale di Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e lesioni personali plurime aggravate ex artt.
582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e art. 61 n. 2 c.p.
Con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Milano n. 11032/2016 depositata in data 16.10.2016, l'imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati a lui ascritti, con il beneficio della pena sospesa e della non menzione (cfr. docc. 1,2,3,5 fasc. att.).
Orbene, occorre valutare se e in quale modo tale sentenza rilevi, da un lato, nell'accertamento del fatto materiale, dall'altro, nella determinazione dei danni non patrimoniali, in particolare del danno da reato risarcibile ex art. 2059 c.c., nonché ex artt. 185 co. 2, 187 e 189 c.p. In un primo momento (sent. n.
23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del 2003, ma vedi contra sent. cass.
n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta pagina 3 di 10 in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent. n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le Sezioni Unite (sent. n. 17289 del
2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del
2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”.
Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1-bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa.
Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n.
7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.». Nel presente giudizio civile, quindi, si deve procedere all'accertamento del fatto materiale costituente sia illecito civile, sia illecito penale, in via autonoma rispetto al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, non avendo la sentenza di patteggiamento efficacia vincolante, ma rappresentando un fatto storico, da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie, giacché è idonea a rivestire un'efficacia indiziaria. Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attrice debba essere accolta nei confronti del convenuto in quanto, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria, risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c.
I principi informatori della responsabilità civile, come hanno scolpito le Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 794 del 2009), “possono riassumersi nella necessaria ricorrenza, al fine del riconoscimento della responsabilità risarcitoria, dell'ingiustizia del danno, del nesso causale tra questo e l'azione, dell'elemento psicologico doloso o colposo a sostegno dell'azione”. Come noto, la prova di detti elementi è posta a carico di chi esercita la pretesa risarcitoria, secondo l'ordinario canone di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 4 di 10 Orbene, nella fattispecie concreta, in base alle risultanze dell'istruzione preliminare espletata in sede penale, il convenuto veniva imputato per il reato p. e p. dall'art. 337 c.p. “perché, in occasione di un controllo di Polizia, dapprima tentava la fuga a bordo del suo motociclo e poi estraeva un coltello con il quale minacciava gli agenti;
una volta bloccato esercitava violenza nei confronti degli operanti, mordendo loro le mani e le braccia e tirando loro calci” e per il reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e art. 61 n. 2 c.p. “perché procurava volontariamente, con la condotta di cui al capo a), lesioni personali all'agente – distorsione e distrazione della mano – e all'agente Tes_3
– distorsione e distrazione del polso – cagionando loro una malattia dichiarata guaribile in 5 CP_3 giorni e all'agente (i.e. odierna attrice) – distorsione e distrazione cuffia e rotatori – Pt_1 cagionandole una malattia dichiarata guaribile in 37 giorni” (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n.
11032/2016, sub doc. 3). Tale contestazione di responsabilità penale trova riscontro nella ricostruzione dei fatti operata da parte attrice nell'atto di citazione, ricostruzione che peraltro emerge anche dal verbale di arresto in flagranza sub doc. 1 fasc. att., rispetto al quale parte convenuta non ha mai proposto querela di falso e che, pertanto, assume piena fede di quanto ivi riportato.
In particolare, l'espletata istruttoria orale ha permesso di addivenire alla prova degli elementi costitutivi della domanda attorea, in quanto il teste all'udienza del 12.10.2022, ha dichiarato: Testimone_1
“Ci avvicinammo al convenuto per farlo salire sulla parte posteriore dell'auto di servizio già dotato di cella. Il convenuto era già stato ammanettato dai colleghi con le mani davanti. I colleghi mi dissero che avevano avuto difficoltà per ammanettarlo e ritenemmo opportuno togliere le manette davanti e riporre le manette con le mani dietro. Dopo che togliemmo la prima manetta il convenuto ha cominciato ad agitarsi e si dimenava. Gli agenti che erano già precedentemente intervenuti cercavano di mantenerlo e l'agente si trovava in quel momento alla destra del convenuto. Ad un certo Pt_1 punto il convenuto ha allargato le braccia e ha spinto l'attrice contro l'auto di servizio. Non posso dire se fu un atto doloso, ma fu certamente la conseguenza dell'agitazione in cui versava il convenuto. Non ricordo che il convenuto abbia sferrato calci, ma “era una situazione molto concitata. Escludo che il convenuto avesse un coltello in mano. Del resto, era già ammanettato. Non ricordo se gli agenti che erano già intervenuti mi avevano detto che il convenuto avesse resistito con un coltello. Non ricordo se al momento del nostro intervento il convenuto avesse ferite o vestiti stracciati. I miei colleghi che erano già intervenuti erano sicuramento “affaticati”, ma non ricordo se fossero anche feriti.” (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022). Avuto riguardo all'espletata istruttoria orale, questo Giudice ritiene inattendibili le deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta, sig.ri e per le ragioni di cui si dirà Testimone_4 Tes_5 appresso.
In ordine al giudizio di inattendibilità della testimonianza, questo Tribunale condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva pagina 5 di 10 (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del
21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019).
Sul punto, tenuto conto di quanto dichiarato dai testi sopra citati nel corso dell'istruttoria orale, occorre rilevare alcune contraddizioni che fondano l'esito del giudizio di inattendibilità degli stessi.
In particolare:
- come emerge dagli atti di cui è causa, non è dato evincere della presenza o comunque della conoscenza dei fatti di causa da parte dei sig.ri e in un momento antecedente Tes_5 Tes_4 all'istruttoria orale del presente giudizio. I testi di parte convenuta, nonostante la copiosa documentazione in atti, non risultano in nessuno degli atti che ripercorrono la vicenda di cui è causa;
- i testi citati riferiscono, l'uno di aver visto gli agenti dare calci e pugni al convenuto e l'altro di aver visto gli agenti dare calci al convenuto, senza tuttavia precisare quale dei quattro agenti avesse agito in tal senso e, dunque, se in questa “aggressione” attiva fosse coinvolta anche l'odierna attrice oppure no. Inoltre, questa descrizione non trova riscontro probatorio negli atti di cui è causa, in cui emerge piuttosto che fosse stato il convenuto ad aggredire gli Agenti e non viceversa (cfr. docc. 1, 2 e 3 fasc. att.);
- il convenuto nel corso dell'interrogatorio formale ha dichiarato quanto segue: “mi presero con forza e con le mie mani dietro la schiena “mi sbatterono dentro l'auto””, senza nulla riferire in ordine all'asserita aggressione che avrebbe subito per mano degli agenti (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022);
- la Procura presso il Tribunale di Milano, alla quale questo Giudice ha trasmesso gli atti nel corso del presente giudizio, ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale per le ipotesi di reato, tra loro alternative, di falsa testimonianza a carico di e di Testimone_4 Tes_5 ovvero di e di abuso di ufficio a carico dello stesso nonché Testimone_1 Tes_1 dell'odierna attrice e degli agenti e . In particolare, rilevava: che l'arresto del Tes_2 Tes_3
2016 venne convalidato e il processo per lesioni e resistenza si concluse con patteggiamento;
che nell'interrogatorio reso davanti al giudice penale, l'odierno convenuto pur lamentandosi per l'aggressività degli Agenti e per il dolore per le manette (circostanza allegata nel presente giudizio a mezzo di documentazione fotografica sub doc. 7 fasc. conv.), non ha fatto alcun cenno di aver subito un pestaggio dagli stessi Agenti, anzi riferiva di una sua reazione
“difensiva”; che nessuna lesione personale ad esclusione delle escoriazioni ai polsi per le manette venne certificata all'epoca dall'odierno convenuto;
che nessun cenno alla presenza dei testi e emerge dai documenti dell'epoca dei fatti di cui è causa;
che le Tes_4 Tes_5 dichiarazioni di questi ultimi risultano, oltre che per il tema principale dei calci e dei pugni degli agenti, all'evidenza inattendibili anche in altri particolari (es. il riferisce che il Tes_4 convenuto indossava lo zainetto dove c'era un coltellino, mentre il convenuto all'epoca dei fatti riferì che lo zainetto e il coltello erano nel bauletto della moto); che il verbale di arresto – atto fidefacente - non è stato querelato di falso;
che le dichiarazioni dell' non si discostano Tes_1 sostanzialmente da quanto riferito dallo stesso convenuto all'epoca dei fatti;
pagina 6 di 10 - il Gip, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M, disponeva l'archiviazione del procedimento di cui sopra e la restituzione degli atti al P.M. con decreto emesso e depositato in data 21.02.2024;
- la CTU medico – legale disposta anche sulla persona del convenuto, nel presente giudizio, ha accertato che “non sono reliquati postumi permanenti causalmente riconducibili all'evento per cui è causa” (cfr. pag. 18 relazione peritale).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritenuti inattendibili i testi e Tes_5 [...]
valutato complessivamente il compendio probatorio in atti, incidenter tantum, questo Giudice Tes_4 ritiene che la condotta del convenuto abbia integrato gli estremi dei reati di resistenza a p.u. e di lesioni personali dolose ai danni dell'attrice, la cui domanda merita, pertanto, accoglimento in relazione alla responsabilità per fatto illecito del convenuto.
Altresì, consegue alle argomentazioni appena svolte il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta nei confronti dell'attrice, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.
3. In relazione al quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott. con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 1;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado 1,5 su una scala da 1 a 5.
Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 9% con una sofferenza correlata di grado lieve.
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
pagina 7 di 10 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. pagina 8 di 10 Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, tenuto conto degli accertamenti medico – legali e dell'espletata istruttoria orale, la quale ha confermato la circostanza allegata da parte attrice per cui a seguito dei fatti di cui è causa la stessa, madre separata di una bambina, ha dovuto trasferirsi con la figlia presso l'abitazione della madre per circa tre mesi (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022, teste
[...]
, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 30% Tes_6 dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Di conseguenza, saranno dovuti, a tal titolo, euro 40,30 euro pro die.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 5.124,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.458,30 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
7.582,30.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 32 (alla data della fine malattia – 13.01.2017) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 9% prevede gli importi standard di euro 18.543,00 per il danno biologico relazionale ed euro
4.636,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
23.179,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale e a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile siano adeguati alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attrice a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 23.179,00, di cui euro 18.543,00 a titolo di danno biologico relazionale ed euro 4.636,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, non risultano documentate spese mediche di cura né
l'espletata consulenza medico - legale ha accertato la necessità di spese di cura future (cfr. pag. 18 relazione peritale).
Parte attrice, chiede altresì a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 3.500,00 in quanto “le entrate medie mensili della sig.ra durante i periodi di mancato lavoro, prive di straordinari e Pt_1 aumenti, sono diminuite.” (cfr. pag. 6 atto di citazione e pag. 15 note conclusive attrice).
Orbene, sul punto, tenuto conto della documentazione prodotta sub docc. 14,15 e 16, con prudenziale apprezzamento, può riconoscersi all'attrice la somma complessiva già rivalutata ad oggi di euro
2.000,00.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma di euro 32.761,30.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 9 di 10 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 32.761,30, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.582,30 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 23.179,00 dalla data della fine malattia (13.01.2017) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 32.761,30 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, sulla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU medico – legale disposta sulla persona del convenuto si intendono integralmente richiamate le motivazione di cui al verbale d'udienza del 21.11.2024 in ordine al rigetto della richiesta de qua.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Cinquepalmi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese delle CTU medico – legali sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a rifondere all'attrice la complessiva somma di euro 32.761,30, Controparte_1 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico di parte convenuta;
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano per esborsi in euro
545,00 e per onorario di avvocato in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv.to Michele Cinquepalmi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24501/2021
Oggi 23.01.2025 ad ore 13.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. CINQUEPALMI MICHELE Parte_1
Per l'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA Controparte_1
MARIA
È altresì presente la parte personalmente.
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 18.12.2024 e ne chiedono l'accoglimento come dedotto nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24501/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CINQUEPALMI MICHELE
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti in seguito ad un'aggressione a lei occorsa in data 14.09.2016, intorno alle ore 18:10, allorché si trovava in servizio come Agente di Polizia Locale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, nel Controparte_1 merito, rigettarsi integralmente la domanda giudiziale promossa nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, formulava domanda di risarcimento del danno per le lesioni allo stesso occorse nel medesimo evento.
pagina 2 di 10 All'udienza del 3.11.2021, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 9.03.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 7.02.2024, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e sulla persona del convenuto, nominando a tal fine il dott. e Persona_1 la dott.ssa Per_2
Espletata la CTU medico – legale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.01.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attrice debba essere accolta.
Con riferimento all'an debeatur, si osserva quanto segue. L'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni subite in data 14.09.2016. Esponeva l'attrice che, alla data suindicata, si trovava in servizio come
Agente di Polizia Locale e, a bordo della pattuglia Cobra21 insieme all'agente Testimone_1 interveniva in aiuto agli Agenti e , i quali stavano effettuando un Testimone_2 Testimone_3 controllo su strada nei confronti di;
poiché, allegava l'attrice, la situazione Controparte_1 era degenerata in una colluttazione tra gli Agenti e il sig. Testimone_2 Testimone_3 [...]
, l'odierna attrice insieme al di lei collega intervenivano su richiesta ad aiutare i colleghi in CP_1 servizio. Esponeva l'attrice che, giunta in loco, il sig. veniva avvicinato alla portiera CP_1 dell'automobile di P.L. per farlo salire sui sedili posteriori al fine di accompagnarlo all'Ufficio Centrale
Arresti e a seguito del suo arresto in flagranza per i reati p. e p. dagli artt. 337, 582, 585 in CP_2 relazione all'art. 576 c. 1 n. 5bis c.p. perpetrati a danno di pubblico ufficiale;
tolta una delle due manette al fermato, per consentirgli di salire sull'automobile di servizio, questi riprendeva a dimenarsi sferrando calci e spingendo l'attrice contro il montante dell'automobile, provocandole lesioni alla spalla sinistra che la costringevano a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico.
L'odierno convenuto veniva tratto in arresto il giorno seguente davanti al Tribunale di Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e lesioni personali plurime aggravate ex artt.
582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e art. 61 n. 2 c.p.
Con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Milano n. 11032/2016 depositata in data 16.10.2016, l'imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati a lui ascritti, con il beneficio della pena sospesa e della non menzione (cfr. docc. 1,2,3,5 fasc. att.).
Orbene, occorre valutare se e in quale modo tale sentenza rilevi, da un lato, nell'accertamento del fatto materiale, dall'altro, nella determinazione dei danni non patrimoniali, in particolare del danno da reato risarcibile ex art. 2059 c.c., nonché ex artt. 185 co. 2, 187 e 189 c.p. In un primo momento (sent. n.
23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del 2003, ma vedi contra sent. cass.
n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta pagina 3 di 10 in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent. n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le Sezioni Unite (sent. n. 17289 del
2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del
2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”.
Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1-bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa.
Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n.
7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.». Nel presente giudizio civile, quindi, si deve procedere all'accertamento del fatto materiale costituente sia illecito civile, sia illecito penale, in via autonoma rispetto al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, non avendo la sentenza di patteggiamento efficacia vincolante, ma rappresentando un fatto storico, da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie, giacché è idonea a rivestire un'efficacia indiziaria. Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attrice debba essere accolta nei confronti del convenuto in quanto, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria, risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c.
I principi informatori della responsabilità civile, come hanno scolpito le Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 794 del 2009), “possono riassumersi nella necessaria ricorrenza, al fine del riconoscimento della responsabilità risarcitoria, dell'ingiustizia del danno, del nesso causale tra questo e l'azione, dell'elemento psicologico doloso o colposo a sostegno dell'azione”. Come noto, la prova di detti elementi è posta a carico di chi esercita la pretesa risarcitoria, secondo l'ordinario canone di cui all'art. 2697 c.c.
pagina 4 di 10 Orbene, nella fattispecie concreta, in base alle risultanze dell'istruzione preliminare espletata in sede penale, il convenuto veniva imputato per il reato p. e p. dall'art. 337 c.p. “perché, in occasione di un controllo di Polizia, dapprima tentava la fuga a bordo del suo motociclo e poi estraeva un coltello con il quale minacciava gli agenti;
una volta bloccato esercitava violenza nei confronti degli operanti, mordendo loro le mani e le braccia e tirando loro calci” e per il reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e art. 61 n. 2 c.p. “perché procurava volontariamente, con la condotta di cui al capo a), lesioni personali all'agente – distorsione e distrazione della mano – e all'agente Tes_3
– distorsione e distrazione del polso – cagionando loro una malattia dichiarata guaribile in 5 CP_3 giorni e all'agente (i.e. odierna attrice) – distorsione e distrazione cuffia e rotatori – Pt_1 cagionandole una malattia dichiarata guaribile in 37 giorni” (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n.
11032/2016, sub doc. 3). Tale contestazione di responsabilità penale trova riscontro nella ricostruzione dei fatti operata da parte attrice nell'atto di citazione, ricostruzione che peraltro emerge anche dal verbale di arresto in flagranza sub doc. 1 fasc. att., rispetto al quale parte convenuta non ha mai proposto querela di falso e che, pertanto, assume piena fede di quanto ivi riportato.
In particolare, l'espletata istruttoria orale ha permesso di addivenire alla prova degli elementi costitutivi della domanda attorea, in quanto il teste all'udienza del 12.10.2022, ha dichiarato: Testimone_1
“Ci avvicinammo al convenuto per farlo salire sulla parte posteriore dell'auto di servizio già dotato di cella. Il convenuto era già stato ammanettato dai colleghi con le mani davanti. I colleghi mi dissero che avevano avuto difficoltà per ammanettarlo e ritenemmo opportuno togliere le manette davanti e riporre le manette con le mani dietro. Dopo che togliemmo la prima manetta il convenuto ha cominciato ad agitarsi e si dimenava. Gli agenti che erano già precedentemente intervenuti cercavano di mantenerlo e l'agente si trovava in quel momento alla destra del convenuto. Ad un certo Pt_1 punto il convenuto ha allargato le braccia e ha spinto l'attrice contro l'auto di servizio. Non posso dire se fu un atto doloso, ma fu certamente la conseguenza dell'agitazione in cui versava il convenuto. Non ricordo che il convenuto abbia sferrato calci, ma “era una situazione molto concitata. Escludo che il convenuto avesse un coltello in mano. Del resto, era già ammanettato. Non ricordo se gli agenti che erano già intervenuti mi avevano detto che il convenuto avesse resistito con un coltello. Non ricordo se al momento del nostro intervento il convenuto avesse ferite o vestiti stracciati. I miei colleghi che erano già intervenuti erano sicuramento “affaticati”, ma non ricordo se fossero anche feriti.” (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022). Avuto riguardo all'espletata istruttoria orale, questo Giudice ritiene inattendibili le deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta, sig.ri e per le ragioni di cui si dirà Testimone_4 Tes_5 appresso.
In ordine al giudizio di inattendibilità della testimonianza, questo Tribunale condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva pagina 5 di 10 (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del
21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019).
Sul punto, tenuto conto di quanto dichiarato dai testi sopra citati nel corso dell'istruttoria orale, occorre rilevare alcune contraddizioni che fondano l'esito del giudizio di inattendibilità degli stessi.
In particolare:
- come emerge dagli atti di cui è causa, non è dato evincere della presenza o comunque della conoscenza dei fatti di causa da parte dei sig.ri e in un momento antecedente Tes_5 Tes_4 all'istruttoria orale del presente giudizio. I testi di parte convenuta, nonostante la copiosa documentazione in atti, non risultano in nessuno degli atti che ripercorrono la vicenda di cui è causa;
- i testi citati riferiscono, l'uno di aver visto gli agenti dare calci e pugni al convenuto e l'altro di aver visto gli agenti dare calci al convenuto, senza tuttavia precisare quale dei quattro agenti avesse agito in tal senso e, dunque, se in questa “aggressione” attiva fosse coinvolta anche l'odierna attrice oppure no. Inoltre, questa descrizione non trova riscontro probatorio negli atti di cui è causa, in cui emerge piuttosto che fosse stato il convenuto ad aggredire gli Agenti e non viceversa (cfr. docc. 1, 2 e 3 fasc. att.);
- il convenuto nel corso dell'interrogatorio formale ha dichiarato quanto segue: “mi presero con forza e con le mie mani dietro la schiena “mi sbatterono dentro l'auto””, senza nulla riferire in ordine all'asserita aggressione che avrebbe subito per mano degli agenti (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022);
- la Procura presso il Tribunale di Milano, alla quale questo Giudice ha trasmesso gli atti nel corso del presente giudizio, ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale per le ipotesi di reato, tra loro alternative, di falsa testimonianza a carico di e di Testimone_4 Tes_5 ovvero di e di abuso di ufficio a carico dello stesso nonché Testimone_1 Tes_1 dell'odierna attrice e degli agenti e . In particolare, rilevava: che l'arresto del Tes_2 Tes_3
2016 venne convalidato e il processo per lesioni e resistenza si concluse con patteggiamento;
che nell'interrogatorio reso davanti al giudice penale, l'odierno convenuto pur lamentandosi per l'aggressività degli Agenti e per il dolore per le manette (circostanza allegata nel presente giudizio a mezzo di documentazione fotografica sub doc. 7 fasc. conv.), non ha fatto alcun cenno di aver subito un pestaggio dagli stessi Agenti, anzi riferiva di una sua reazione
“difensiva”; che nessuna lesione personale ad esclusione delle escoriazioni ai polsi per le manette venne certificata all'epoca dall'odierno convenuto;
che nessun cenno alla presenza dei testi e emerge dai documenti dell'epoca dei fatti di cui è causa;
che le Tes_4 Tes_5 dichiarazioni di questi ultimi risultano, oltre che per il tema principale dei calci e dei pugni degli agenti, all'evidenza inattendibili anche in altri particolari (es. il riferisce che il Tes_4 convenuto indossava lo zainetto dove c'era un coltellino, mentre il convenuto all'epoca dei fatti riferì che lo zainetto e il coltello erano nel bauletto della moto); che il verbale di arresto – atto fidefacente - non è stato querelato di falso;
che le dichiarazioni dell' non si discostano Tes_1 sostanzialmente da quanto riferito dallo stesso convenuto all'epoca dei fatti;
pagina 6 di 10 - il Gip, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M, disponeva l'archiviazione del procedimento di cui sopra e la restituzione degli atti al P.M. con decreto emesso e depositato in data 21.02.2024;
- la CTU medico – legale disposta anche sulla persona del convenuto, nel presente giudizio, ha accertato che “non sono reliquati postumi permanenti causalmente riconducibili all'evento per cui è causa” (cfr. pag. 18 relazione peritale).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritenuti inattendibili i testi e Tes_5 [...]
valutato complessivamente il compendio probatorio in atti, incidenter tantum, questo Giudice Tes_4 ritiene che la condotta del convenuto abbia integrato gli estremi dei reati di resistenza a p.u. e di lesioni personali dolose ai danni dell'attrice, la cui domanda merita, pertanto, accoglimento in relazione alla responsabilità per fatto illecito del convenuto.
Altresì, consegue alle argomentazioni appena svolte il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta nei confronti dell'attrice, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.
3. In relazione al quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott. con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 1;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza correlata al periodo di inabilità temporanea di grado 1,5 su una scala da 1 a 5.
Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 9% con una sofferenza correlata di grado lieve.
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
pagina 7 di 10 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. pagina 8 di 10 Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, tenuto conto degli accertamenti medico – legali e dell'espletata istruttoria orale, la quale ha confermato la circostanza allegata da parte attrice per cui a seguito dei fatti di cui è causa la stessa, madre separata di una bambina, ha dovuto trasferirsi con la figlia presso l'abitazione della madre per circa tre mesi (cfr. verbale d'udienza del 12.10.2022, teste
[...]
, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 30% Tes_6 dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Di conseguenza, saranno dovuti, a tal titolo, euro 40,30 euro pro die.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 5.124,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.458,30 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro
7.582,30.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 32 (alla data della fine malattia – 13.01.2017) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 9% prevede gli importi standard di euro 18.543,00 per il danno biologico relazionale ed euro
4.636,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro
23.179,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale e a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile siano adeguati alla fattispecie concreta, non essendo state peraltro allegate e provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attrice a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 23.179,00, di cui euro 18.543,00 a titolo di danno biologico relazionale ed euro 4.636,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, non risultano documentate spese mediche di cura né
l'espletata consulenza medico - legale ha accertato la necessità di spese di cura future (cfr. pag. 18 relazione peritale).
Parte attrice, chiede altresì a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 3.500,00 in quanto “le entrate medie mensili della sig.ra durante i periodi di mancato lavoro, prive di straordinari e Pt_1 aumenti, sono diminuite.” (cfr. pag. 6 atto di citazione e pag. 15 note conclusive attrice).
Orbene, sul punto, tenuto conto della documentazione prodotta sub docc. 14,15 e 16, con prudenziale apprezzamento, può riconoscersi all'attrice la somma complessiva già rivalutata ad oggi di euro
2.000,00.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma di euro 32.761,30.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
pagina 9 di 10 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 32.761,30, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.582,30 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 23.179,00 dalla data della fine malattia (13.01.2017) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 32.761,30 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, sulla richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU medico – legale disposta sulla persona del convenuto si intendono integralmente richiamate le motivazione di cui al verbale d'udienza del 21.11.2024 in ordine al rigetto della richiesta de qua.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Cinquepalmi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese delle CTU medico – legali sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a rifondere all'attrice la complessiva somma di euro 32.761,30, Controparte_1 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico di parte convenuta;
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano per esborsi in euro
545,00 e per onorario di avvocato in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv.to Michele Cinquepalmi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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