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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RGL n. 6692/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLANTONI SILVIA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. SCOGNAMIGLIO Controparte_1
CLAUDIO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva in via principale, a) accertata e dichiarata la responsabilità di anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
, per gli infortuni subiti e per le patologie conseguentemente Controparte_2
sviluppate; b) condannare al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale nella misura complessiva di € 260.854,50 o quella diversa somma ritenuta di giustizia (o in subordine nella misura determinata previa decurtazione delle prestazioni che avrebbe dovuto erogare l' in caso di denuncia CP_3
dell'infortunio), nonché il conseguente danno patrimoniale nella misura di €
396.376,07, di cui € 362.441,89 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 26 ed € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto il lavoratore ha percepito lavorando part-time e quanto avrebbe dovuto percepire continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2020, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in misura non inferiore al 60% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), da determinarsi in via equitativa nella misura risultante di giustizia anche all'esito della CTU, e oltre a € 622,42 a titolo di spese mediche;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritengano le patologie di origine traumatica, a) accertare e dichiarare l'origine professionale delle patologie da cui era affetto e l'imputabilità delle stesse alla datrice di lavoro;
b) condannare Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale nella misura complessiva
[...]
di € 251.991,25 (detratta la quota che sarebbe stata a carico dell' o quella CP_3
diversa somma ritenuta di giustizia, nonché il conseguente danno patrimoniale nella misura complessiva di € 278.090,37, di cui € 244.156,19 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto il lavoratore ha percepito lavorando part-time e quanto avrebbe dovuto percepire continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre
2020, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in misura non inferiore al 60% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), da determinarsi in via equitativa nella misura risultante di giustizia anche all'esito della CTU, e oltre a € 622,42 a titolo di spese mediche. Affermava: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 9 gennaio 1985 con mansioni di commesso presso la filiale sita in
[...]
Siracusa, via Savoia 38, di essere stato adibito da maggio 1987 a mansioni di cassiere, nel 2001, in seguito alla fusione di in Controparte_2 CP_2
pagina 2 di 26 di essere passato alle dipendenze di quest'ultima, che, nel 2007, in CP_1
seguito alla fusione di San Paolo Imi in cambiava denominazione in CP_4
- di aver subito diverse rapine durante l'orario di servizio, Controparte_1
quando svolgeva mansioni di cassiere e segnatamente tre rapine quando lavorava presso la filiale sita in Siracusa, via Adda 17, ed una rapina quando lavorava nella filiale di via Savoia;
- il 3 settembre 1998 un rapinatore munito di arma da taglio, entrava indisturbato all'interno della filiale di via Adda, attraverso la porta d'ingresso principale che era priva di idonei dispositivi antirapina e di sicurezza, il rapinatore si avvicinava e gli intimava di consegnargli i soldi puntandogli alla gola una lama affilata e urlando frasi di minaccia, inizialmente pietrificato dal terrore il ricorrente riusciva dopo una colluttazione a divincolarsi e non gli consegnava i soldi, il malvivente si allontanava da lui e si dirigeva verso l'altro cassiere riuscendo ad impossessarsi del denaro contante di quest'ultimo; - il 4 agosto 2020 un rapinatore munito di un'arma da taglio entrava indisturbato all'interno della filiale di via Adda, attraverso la porta d'ingresso principale che era priva di dispositivi antirapina e di sicurezza, e lo minacciava al fine di farsi consegnare il denaro, puntandogli l'arma al collo e strattonandolo con violenza;
la società non si curava delle ripercussioni che tali episodi criminosi avevano sulla sua salute psicofisica e si limitava a riconoscergli un premio in denaro per aver difeso l'incasso; - il 10 giugno 2004 entravano nella filiale di via Adda quattro rapinatori armati, due gli puntavano un coltello alla gola, lo strattonavano ripetutamente per intimidirlo, così costringendolo ad aprire tutte le casseforti a tempo, riportava lividi e graffi sulla schiena e sulle spalle;
- il 5 dicembre
2008, nella filiale di via Savoia, veniva incaricato di sostituire un collega in cassa, una persona a volto scoperto si presentava alla cassa, tirava fuori un coltello, che riusciva ad introdurre in filiale senza che venisse rilevato da alcun idoneo dispositivo di sicurezza, lo minacciava e gli intimava di consegnargli l'incasso, lui attivava il pulsante antirapina e il sistema “cash in & cash out” per proteggere l'incasso, il rapinatore,
pagina 3 di 26 accortosi di tale manovra gli sferrava una coltellata che lui riusciva a schivare, in seguito a tale ultimo evento criminoso veniva accompagnato al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, dove gli veniva riscontrato
«malessere in stato ansioso» con prognosi iniziale di tre giorni, ma il 9 dicembre
2008 la dott.ssa , dirigente medico dell'unità operativa di neurologia, gli Per_1
diagnosticava «sindrome post traumatica da stress» e prescriveva terapia farmacologica;
lo stesso giorno il dott. , medico chirurgo, senza formulare una CP_5
diagnosi affermava di ritenere “necessari giorni 15 di riposo domiciliare e cure”; - trasmetteva alla datrice di lavoro il referto del Pronto soccorso e i successivi certificati di malattia, ma la non denunciava l'infortunio all' - nel corso del CP_2 CP_3
rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna informazione specifica sui rischi da rapina né sulle cautele antinfortunistiche legate a tale specifico rischio, avendo ricevuto formazione soltanto sulle procedure a tutela del patrimonio aziendale in caso di rapina;
- nel 2012, in seguito ad una rapina della filiale di via Adda, scopriva l'esistenza di una procedura aziendale di sostegno in favore dei dipendenti che avevano subito rapine durante l'orario di lavoro, procedura che in suo favore non era stata mai attivata;
non era mai stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- neanche dopo i ripetuti episodi criminosi la datrice di lavoro adottava idonei correttivi volti a eliminare il rischio di ingresso nelle filiali di armi da taglio;
- dopo la quarta rapina sviluppava una serie di disturbi quali perdita del sonno, tachicardia, debolezza, spossatezza, calo ponderale, ansia, per i quali veniva seguito dal medico di medicina generale, disturbi che con il passare degli anni diventavano cronici e invalidanti;
- il 3 novembre 2014 era costretto ad iniziare un percorso psicoterapico e a seguire terapia farmacologica specifica presso il Dipartimento di salute mentale della ASL di
Siracusa; - chiedeva a più riprese un cambio di mansioni rappresentando che l'attività di cassiere era per lui diventata fonte di stress e ansia anticipatoria, spesso con attacchi di panico durante l'orario di lavoro, richiesta accolta soltanto nel 2015
pagina 4 di 26 quando la decideva di ridurre gli sportelli da tre a due, per cui, pur rimanendo CP_2
formalmente addetto alla cassa veniva adibito anche all'assistenza alla clientela, ma spesso veniva comunque incaricato di svolgere mansioni di cassiere per sostituire i due colleghi, e ciò capitava anche per interi mesi;
- non riuscendo ad ottenere il richiesto cambio di mansioni e non riuscendo più a sostenere l'ansia e i malesseri connessi allo svolgimento dell'attività di sportello, l'8 settembre 2017 chiedeva la trasformazione del proprio orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dal 1° novembre successivo, richiesta motivata con esigenze di cura del figlio soltanto per non subire rappresaglie, in quanto nel 2017 i due figli avevano rispettivamente 30 anni e 11 anni;
- il 22 settembre 2017, mentre era addetto alla cassa in sostituzione di un collega, veniva colto dall'ennesimo attacco di panico, più violento dei soliti, era costretto a chiudere la cassa e a chiamare la moglie per essere accompagnato al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, ove in esito a consulenza psichiatrica sul quesito diagnostico di “stati d'ansia recidivi secondari a rapine subite”, gli veniva diagnosticato un «disturbo da stress acuto» con prognosi di 30 giorni;
- a fronte di un certificato medico che, finalmente, attestava il nesso di causa diretto tra le patologie psichiatriche e le rapine subite nel luogo di lavoro, il 22 settembre 2017 presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale insorta a causa degli eventi traumatici subiti;
- l'8 novembre 2017, in esito a visita psichiatrica, il dott. formulava diagnosi di “Disturbo Post Per_2
Traumatico da Stress in comorbilità con Depressione Maggiore e Disturbo di Attacco di Panico. Necessita di ulteriore periodo di riposo”; - il 22 novembre 2017 la dott.ssa specialista in psichiatria diagnosticava “Disturbo Post Traumatico da Per_3
stress cronico in fase di riacutizzazione” e prescriveva terapia farmacologia;
- rientrava in servizio il 27 dicembre 2017, dopo quasi tre mesi di assenza consecutivi per malattia, e veniva adibito alle precedenti mansioni, senza neppure essere sottoposto alla obbligatoria visita di idoneità prescritta dall'art. 41, II comma,
pagina 5 di 26 lettera e-ter) del D. lgs. n. 81/2008, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
- con provvedimento del 6 dicembre 2017 l' CP_3
archiviava la domanda di riconoscimento della malattia professionale;
- il 25 settembre 2018, all'esito della visita medica collegiale disposta dopo l'impugnazione del provvedimento, l'Area Medica dell' riconosceva sia la patologia CP_6
denunciata sia il nesso causale con le quattro rapine subite nel posto di lavoro, escludendo il diritto alle prestazioni solo per intervenuta prescrizione a causa dell'omessa denuncia degli infortuni - «la patologia attualmente denunciata quale
è, a dire dello stesso assicurato e come fanno ipotizzare le certificazioni prodotte, rapportabile alle diverse rapine occorse rispettivamente il 03.09.1998, il 04.08.2000, il 10.06.2004 ed il 05.12.2008; la causa etiologica pertanto rientra nella tutela assicurativa prevista dall'art. 2 del T.U. per eventi infortunistici mai denunciati precedentemente e che, allo stato, risultano essere prescritti ai sensi dell'art. 112 del T.U. Non si può inoltre ipotizzare alcun altro rischio lavorativo per non dichiarati rapporti mobbizzanti da parte del datore di lavoro.»; - con comunicazione del 18 dicembre 2018 la Commissione Medica dell' lo riconosceva «INVALIDO con CP_8
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 60%.», con diagnosi di «disturbo post traumatico da stress in comorbilità depressione maggiore e disturbi di attacco di panico», percentuale di invalidità confermata a seguito della visita di revisione ordinaria del 16 febbraio 2022; - il 13 maggio 2019, tramite il precedente legale, rivendicava il risarcimento dei danni patrimoniali e alla salute per effetto delle condotte illegittime e omissive della società convenuta;
- nel 2020, dopo aver inutilmente avanzato le proprie pretese risarcitorie, la valutazione del 2019 non era più positiva, a differenza degli anni precedenti - «Quasi in linea con le aspettative» e il valutatore riportava il seguente commento: «valutazione quasi in linea con le aspettative il collega non svolge attività di sportello si auspicano un maggior interesse ed impegno per le attività
pagina 6 di 26 commerciali previste dal ruolo»; - anche il giudizio di valutazione relativo all'anno
2020 non era positivo, manifestava il proprio disappunto e proponeva ricorso;
- con provvedimento dell'8 aprile 2020 l' comunicava l'archiviazione della pratica, CP_3
con una motivazione che contraddiceva le motivazioni espresse dall'Area medica nel verbale della visita collegiale - «Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata»; - il 21 febbraio 2020 presentava, ex art. 41, I comma, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, richiesta di visita straordinaria dal Medico Competente Aziendale, visita fissata il 22 dicembre 2020, in esito alla quale il Medico Competente lo giudicava «idoneo con limitazioni (...) per mesi 12, adibire in modo prioritario ad attività che non comportano il maneggio di contante»; - solo dopo tale giudizio finalmente otteneva il cambio di mansioni che chiedeva da più di 10 anni, e veniva adibito alla mansione di gestore base;
- da aprile
2022 non svolgeva più una mansione specifica, ma evadeva le richieste giornalmente ricevute dal direttore della filiale, quali preparazione di estratti conto richiesti dai clienti, consegna delle carte bancomat, supporto clienti all'interno del caveau;
le patologie sviluppate avevano forti ripercussioni anche sulla sfera personale, lavorativa, familiare ed esistenziale;
parte convenuta chiedeva “rigettare le domande avversarie, inammissibili – anche sotto il profilo delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione”.
Affermava che: - con riferimento alle rapine del 3 settembre 1998 e del 4 agosto
2000 non risultava presentata alcuna denuncia di infortunio da parte del ricorrente, né alcuna richiesta ricollegata ai due episodi criminosi;
- tra il 1998 ed il 2008 il ricorrente non aveva mai segnalato l'insorgenza di stati di malessere o di ansia;
- all'epoca della rapina del 10 giugno 2004 l'agenzia di via Adda era dotata di bussola bidirezionale automatica, casseforti, casse fortine / robomat, atm, impianto di videoregistrazione segnalato all'esterno; - il rischio rapine era previsto dal pagina 7 di 26 Documento di valutazione dei rischi prima del 2004, trattandosi di documento elaborato il 22 luglio 2003. Fra le misure organizzative di portata generale volte a circoscrivere tale rischio erano previste fra l'altro misure come la limitazione delle giacenze di denaro, tramite la custodia in mezzi forti con sistema di apertura temporizzato, l'esposizione di segnaletica a scopo dissuasivo, indicante la presenza di impianti di allarme e di mezzi forti temporizzati, era inoltre stata prevista l'attività di informazione e di formazione dei dipendenti circa il rischio rapina;
nel DVR del 6 giugno 2007 era stata prevista l'adozione di misure tecnologiche organizzative e comportamentali, un protocollo sanitario con visite mediche da parte del medico competente di tipo preventivo e di tipo successivo all'evento criminoso su richiesta;
- tutte le misure previste nel DVR erano state regolarmente attuate dalla pure CP_2
con riferimento alla posizione del ricorrente;
- la rapina del 5 dicembre 2008 nell'agenzia di via Savoia aveva avuto una dinamica del tutto difforme dalle allegazioni del ricorrente, l'agenzia non aveva subito rapine nel quinquennio precedente ed era situata in una zona centrale della città, caratterizzata da un costante ed intenso flusso di turisti, e pur essendo caratterizzata da un livello di rischio basso era dotata di dispositivi di sicurezza antirapina quali: a) cluster cassa: senza cassa;
b) serratura multiutenza mezziforti: presente;
c) tipo cassaforte: armadio combinata;
d) collocazione della gestione contante in area safe, intendendosi per tale un'area specifica della filiale nella quale erano collocati tutti i bancomat e nella quale c'era una sala/zona riparata per caricare/scaricare in sicurezza il denaro contante dai bancomat;
e) ingresso con presenza interblocco;
- il certificato del Pronto soccorso prodotto sub doc. n. 3 dal ricorrente, recante la diagnosi e la prognosi formulata dopo la rapina del 5 dicembre 2008, non era mai stato trasmesso alla Banca, né all'epoca dei fatti, né successivamente, in caso contrario la Banca avrebbe immediatamente eseguito la denuncia del caso presso l' anche nel proprio interesse, al fine di CP_3
attivare la copertura assicurativa da parte dell'Istituto; - anche il certificato medico pagina 8 di 26 redatto il 9 dicembre 2008 dalla dr.ssa dell'ASL di Siracusa, recante Per_1
diagnosi di sindrome post traumatica da stress, con correlativa prescrizione farmacologica, non era mai stato trasmesso alla Banca;
- il ricorrente non aveva mai lamentato la causale delle assenze dal lavoro quale malattia anziché infortunio;
- dopo la rapina del 5 dicembre 2008 il ricorrente rimaneva assente per quindici giorni per malattia, la successiva assenza risultava alla data del 12 marzo 2009; - dal 2008 al
2017 il sig. non aveva mai formalizzato alcuna richiesta e non aveva mai Pt_1
lamentato alcuna malattia professionale, né tramite l'ufficio risorse umane né chiedendo di essere sottoposto a visita dal medico competente, né tramite il sindacato;
- il supporto o sostegno psicologico al quale si riferiva il ricorrente sub capo 17 dell'atto introduttivo del giudizio era stato attuato successivamente al 2008,
e quindi dopo l'evento criminoso che aveva da ultimo coinvolto il sig. ; - in Pt_1
relazione alla richiesta di cambio di mansioni il ricorrente aveva fatto presente che non voleva più svolgere attività di cassa, senza allegare l'esistenza di attacchi di panico o altre problematiche, senza cambiare sede di lavoro e senza svolgere attività commerciali;
- dal doc. n. 6 di parte ricorrente che riportava quale quadro diagnostico del 3 novembre 2014 “reazione di adattamento con aspetti emozionali misti”, sub anamnesi patologica prossima emergeva che il ricorrente cominciava ad accusare sintomatologia da stress cronico dal 15 settembre 2014 con ansia e insonnia, da circa quattro anni si manifestava sintomatologia di tipo ansioso, termini incompatibili anche dal punto di vista cronologico con l'ipotesi di un nesso di causalità con la rapina del
2008, di seguito il sanitario riportava che “Il pz. lavora come cassiere in banca;
ed ha subito cinque rapine in otto-nove anni,” in sede di illustrazione del quadro clinico
(diario clinico), il sig. riferiva di sentirsi meglio da quando aveva ripreso a Pt_1
fare sport e da quando aveva un nuovo capo al lavoro, di aver avuto momenti di sconforto a causa del rapporto conflittuale con il figlio;
- la trasformazione del rapporto a part – time era motivata dall'esigenza di assistere il figlio che all'epoca pagina 9 di 26 aveva 11 anni, la fascia di età dei figli che legittimava la richiesta di part time andava da 3 a 13 anni, alla scadenza dei 24 mesi di part time il ricorrente chiedeva il rinnovo del part time solo per ulteriori dodici mesi, rientrando, poi, a tempo pieno, né esistevano ragioni per mentire sulle motivazioni della richiesta;
- la prima diagnosi di malattia professionale (disturbo da stress acuto in ipotesi causato da pregresse rapine) veniva posta nella certificazione di malattia professionale del 22 CP_3
settembre 2017, ed appena ricevuta la denuncia di malattia professionale la Banca eseguiva la denuncia all' (in precedenza non aveva ricevuto alcuna certificazione CP_3
medica dal ricorrente); - al rientro in servizio dopo il periodo di assenza da settembre a dicembre 2017 il ricorrente non veniva sottoposto a visita di idoneità non essendo un videoterminalista;
- dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente da 19 a 23, mai consegnata all'azienda, non emergeva alcun riferimento, neppure ipotetico, ad un nesso causale tra le patologie lamentate e le rapine (doc. 19, certificazione del 28 febbraio 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da sindrome ansioso depressiva con marcata componente claustrofobica, doc.
20, certificazioni del 4 luglio e del 29 agosto 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da sindrome ansioso-depressiva con marcata componente claustrofobica, doc. 21, certificato medico del 23 ottobre 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da disturbo ansioso generalizzato con attacchi di panico situazionali, che si presentava in modalità di acuzie se si verificavano condizioni emotivamente stressanti che compromettevano il normale funzionamento sociale e lavorativo, per cui era consigliabile evitare “di essere sottoposto all'eventualità che si ripetano tali episodi di panico con compromissione dello stato di salute mentale”, doc. 22, ove il sanitario attestava che il 13 novembre 2018 il ricorrente si era sottoposto a visita specialistica, doc. 23, ove il sanitario attestava che il 14 dicembre 2018 il ricorrente si era sottoposto a visita specialistica); - il ricorrente aveva sempre svolto il medesimo ruolo, prima denominato operatore di pagina 10 di 26 sportello, poi assistente cliente e poi gestore base, l'unica modifica era la gestione del contante, che successivamente alla prescrizione del medico competente era stata eliminata dalle mansioni proprie del ruolo assegnato;
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che dopo l'assunzione il ricorrente aveva lavorato per un breve periodo nella filiale di via Savoia, poi era stato spostato in altre filiali sempre della città di Siracusa, forse nel 2016 ritornava nella filiale di via Savoia (teste ; Tes_1
la filiale di via Savoia era la cd. filiale madre (teste ; Tes_2
nel 1998 il ricorrente lavorava nella filiale di via Adda, poi quella filiale era stata chiusa e il ricorrente era stato trasferito forse in via Tripoli o in viale Trecati (teste
; Tes_2
il ricorrente faceva il gestore base, ossia si occupava prevalentemente di attività di sportello (cassa), o di attività amministrative legate ai servizi alla clientela, nel triennio 1998 – 2001 il gestore del personale di Banca dei territori gli proponeva verbalmente di lasciare il ruolo di gestore base per dedicarsi a quello di gestore privati, all'epoca denominati gestori famiglie, dipendenti che si occupavano della vendita di prodotti al segmento delle famiglie, vedeva in lui delle potenzialità, il ricorrente rifiutava affermando che preferiva restare nell'ambito amministrativo, non chiedeva di essere spostato dall'attività di sportello, neanche dopo il 2001, solo molti anni dopo, forse nel 2018, chiedeva di non svolgere più attività di sportellista, negli ultimi anni l'esigenza di avere personale allo sportello era molto diminuita, il ricorrente non stava più allo sportello, faceva accoglienza, cioè indirizzava i clienti verso i colleghi o in caso di attività semplici provvedeva personalmente (teste ; Tes_2
nella filiale di via Adda si erano verificate diverse rapine, il ricorrente era presente durante due o tre delle rapine (teste ; Tes_1
all'ingresso della filiale di via Adda c'erano le bussole, quando entrava una persona le porte si chiudevano, prima dell'ingresso c'erano delle cassette per lasciare gli pagina 11 di 26 oggetti metallici, quando la persona era all'interno della bussola il sistema doveva rilevare la presenza di oggetti metallici, ma spesso non rilevava oggetti come le chiavi, inoltre l'apertura della porta che consentiva l'accesso in filiale era comandata dall'interno, ma spesso si apriva senza essere stata comandata, il malfunzionamento della bussola era stato segnalato all'Ufficio del personale di Catania, ogni tanto mandavano qualcuno per ripararla, ma continuava a non funzionare bene, forse fino a metà degli anni '90 fuori dalla Banca c'era una guardia giurata armata, il sindacato chiedeva all'ufficio del personale il ripristino della sorveglianza armata (teste
; all'ingresso della filiale di via Adda c'era una bussola con un rilevatore di Tes_1
metalli, se rilevava metalli non si apriva la porta per entrare in filiale, la competenza per eventuale malfunzionamento era del direttore di filiale (teste , da una Tes_2
planimetria della filiale di via Adda risultava che nel 2004 c'era una bussola per entrare, si premeva un pulsante che faceva aprire le parte della bussola, all'interno della bussola non c'era un metal detector, la bussola consentiva di bloccare l'eventuale rapinatore al momento dell'uscita, dopo la rapina, da questo punto di vista era un deterrente all'azione criminosa (teste ; all'ingresso della filiale di Tes_3
via Adda c'era una bussola senza metal detector, diversi clienti appartenenti alle forze dell'ordine entravano con l'arma e non suonava nessun allarme, nel 1998- 2000 non c'erano sistemi di sicurezza, i soldi della cassa stavano nei cassetti, sotto il cassiere aveva una piccola cassaforte non temporizzata (teste ). Nel 1998, Tes_4
durante la rapina in via Adda, entravano due rapinatori con i coltelli in mano, cominciavano ad urlare, il ricorrente era vicino alla sala, stava parlando con un cliente,
i rapinatori si avvicinavano ad una collega che faceva assistenza alla clientela, il ricorrente avendo intuito le loro intenzioni la spingeva verso il muro, vicino alla tenda, per proteggere lei ed i due signori anziani con i quali stava parlando, uno dei rapinatori entrava in colluttazione con il ricorrente, lo minacciava con il coltello
(teste ). Durante la seconda rapina in via Adda entravano due malviventi, Tes_4
pagina 12 di 26 uno si avvicinava alla postazione di una collega addetta all'assistenza alla clientela, vicina all'ingresso, davanti alla porta del direttore, un altro faceva un salto ed andava verso le casse, uno degli addetti alle casse era il ricorrente, entrambi i rapinatori erano armati con il coltello, uno puntava il coltello alla collega, le diceva delle parolacce, le diceva di stare ferma, di non muoversi, quello che faceva il salto andava verso le casse, minacciava i cassieri, il ricorrente era uno dei cassieri (teste
). Dopo le rapine in via Adda il ricorrente diventava molto ansioso, molto Tes_4
nervoso, diceva che gli mancava l'aria, che si sentiva soffocare, che gli faceva male il petto, più volte chiamava il sig. un sindacalista che lavorava in un'altra Tes_1
filiale, il sig. andava in via Adda e lo accompagnava dal medico o in ospedale Tes_1
(teste ); Tes_4
nella filiale di via Savoia c'era una porta a vetri che si apriva con la fotocellula, all'interno c'erano le telecamere collegate con l'istituto di vigilanza privata ed un temporizzatore che richiedeva l'inserimento di un codice per l'apertura del cassetto
(teste , nella filiale di via Savoia dal 1998 al 2001 c'erano le bussole a Tes_1
consenso, quando si chiudeva la porta di ingresso si apriva l'altra porta che consentiva l'accesso in filiale, all'interno della bussola non c'era un metal-detector, negli anni successivi, in seguito ad un progetto di rivisitazione del layout di filiale, le bussole a consenso erano state sostituite con le porte a vetro, dentro la filiale c'erano delle videocamere che riprendevano le bussole, ogni postazione di lavoro era dotata di mezzi blindati che si aprivano a consenso, il cassiere non poteva aprirli se non era trascorso un certo lasso di tempo, forse 15 minuti da quando erano stati impostati (teste , da una planimetria della filiale di via Savoia risultavano gli Tes_2
apprestamenti di sicurezza di cui era dotata nel 2008, all'ingresso non c'erano le bussole, c'era un'area safe di protezione del contante, retrostante ai bancomat, un'area alla quale il pubblico non poteva accedere, l'area era protetta da una bussola con sistema biometrico per accedere al suo interno, poteva accedere solo chi era pagina 13 di 26 autorizzato, in quell'area era custodita la maggior parte del contante, anche se i malviventi riuscivano ad entrare dentro gli atm, mezzi forti temporizzati, non era possibile l'erogazione delle banconote se non dopo un certo tempo, questo era un deterrente in quanto era necessario attendere il tempo impostato per ottenere l'apertura, i malviventi sapevano che non potevano accedere facilmente al contante della banca, questi sistemi proteggevano i dipendenti della banca, in quanto facevano desistere dalla commissione della rapina, anche nelle singole casse c'erano dei sistemi temporizzati per l'erogazione del contante (teste ; Tes_3
molti anni prima del 2008 nella filiale di via Savoia c'era stato un tentativo di rapina che non era andato a buon fine, avevano provato ad entrare da locali adiacenti alla la filiale di via Savoia era sempre stata poco presa di mira dai criminali CP_2
perché si trova al centro di Ortigia, in una zona dove spesso passano le forze dell'ordine (teste ; Tes_1
il sindacato aveva fatto diverse richieste alla direzione sui sistemi di sicurezza all'interno della bussola senza avere risposta, i dipendenti facevano uno sciopero dimostrativo di 3-4 ore dopo una rapina (teste ), prima del 2006 era stato Tes_4
indetto uno sciopero di 3 ore per protestare contro la mancata adozione di misure di sicurezza in tutte le filiali (teste ; Tes_1
dal 2002 – 2003 la valutava il rischio rapina, la funzione Security della CP_2
Banca classificava le filiali in base al rischio rapine, si teneva conto di elementi ambientali quali il luogo dove fisicamente si trovava la banca, la città, gli elementi dell'edificio come porte a bussola o allarmi, inoltre era prevista un'attività di formazione e di informazione dei lavoratori rispetto a quel rischio (teste ; Tes_5
nel 2007 era stato stipulato un protocollo sulla sicurezza con la Prefettura di
Siracusa, che prevedeva che la nei singoli punti operativi doveva avere almeno CP_2
quattro sistemi di sicurezza fra quelli indicati in una lista, la filiale di via Savoia ne pagina 14 di 26 aveva più di quattro, quindi era al di sopra della norma come livelli di sicurezza (teste
; Tes_3
dal 2007 - 2008 le bussole all'ingresso delle filiali erano state progressivamente eliminate, siccome il nuovo modello di filiale prevedeva mezzi forti temporizzati che erogavano il contante soltanto dopo un certo tempo, non era più necessario avere una bussola all'ingresso, il rapinatore che entrava in filiale sapeva di aver bisogno di molto tempo per poter accedere al contante (teste ; Tes_3
quando si verificava una rapina, ed in certi anni succedeva frequentemente, usualmente la filiale veniva chiusa per l'intera giornata per consentire la quadratura dei valori, il gestore del personale di Banca dei territori che nel triennio 1998 – 2001 seguiva le filiali di Siracusa e provincia andava personalmente per avere informazioni sulla dinamica e per rincuorare i colleghi, il direttore della filiale doveva compilare un verbale, dove evidenziava fatti e circostanze, la cifra asportata, le modalità, se c'era stata colluttazione, se erano stati presi ostaggi (clienti o dipendenti), il verbale veniva mandato alla direzione centrale, da una certa data questa attività era stata automatizzata (teste ; Tes_2
il 5 dicembre 2008 il ricorrente lavorava nella filiale di via Savoia per sostituire un collega assente, entrava un signore con cappuccio e occhiali scuri che si sedeva di fronte alla cassa, ad un tratto estraeva un coltello e lo puntava verso il ricorrente, quando vedeva il coltello il ricorrente indietreggiava e suonava il pulsante di allarme, il rapinatore se ne accorgeva, si alzava dalla sedia e si avvicinava al ricorrente, per avvicinarsi si sdraiava sul bancone, forse il rapinatore non toccava il ricorrente, il coltello era lungo, forse 25 centimetri, un cliente della filiale usciva di corsa ed avvisava la guardia giurata che era di fronte, davanti al Monte dei Paschi di Siena, la guardia giurata si avvicinava e quando il rapinatore usciva per scappare lo bloccava puntandogli la pistola, il rapinatore forse si impossessava di pochi spiccioli (teste
; Tes_1
pagina 15 di 26 subito dopo il fatto il ricorrente era molto agitato, il teste e il cliente che era riuscito ad avvisare la guardia giurata lo accompagnavano in Pronto soccorso, andavano con l'automobile del cliente (teste ; Tes_1
il sindacato, su mandato del ricorrente, chiedeva un cambio di mansioni circa un anno dopo, ma la gli toglieva la mansione di cassiere solo dopo la prescrizione CP_2
del medico competente (teste ; Tes_1
soltanto anni dopo la Banca istituiva una procedura di sostegno psicologico in favore dei dipendenti che erano rimasti vittime di rapine (teste ; Tes_1
dal 2007-2008 esistevano delle procedure attivate su richiesta del dipendente per fornire sostegno psicologico nei casi di rapine particolarmente cruente, la possibilità di attivare tali procedure di sostegno probabilmente era stata divulgata mediante la pubblicazione sulla home page aziendale (teste ; Tes_2
tra il 2008 e il 2009 era stata introdotta una procedura di sostegno post rapina attivata su richiesta del lavoratore, che volontariamente decide se chiedere il sostegno, la procedura prevede la presenza in filiale dello psicologo per un'attività di counseling di gruppo, se la richiesta proviene soltanto da un lavoratore lo psicologo lo invita a chiedere una visita al medico competente, che, qualora lo ritenga opportuno. chiede un accertamento psicologico di secondo livello (teste ; Tes_5
il Piano sanitario allegato al DVR prevede l'intervento della Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore: il lavoratore che segnala un'aggressione o un malessere deve presentare un certificato medico, viene aperta una denuncia di infortunio, la
Banca attiva il medico competente, che qualora lo ritenga opportuno chiede un accertamento psicologico di secondo livello, il certificato medico deve attestare un infortunio sul lavoro, ossia una causa riconducibile ad infortunio sul lavoro (teste
; Tes_5
in caso di assenze superiori ai 60 giorni la riteneva necessaria la CP_2
sorveglianza periodica, e quindi la visita medica prima della ripresa del lavoro,
pagina 16 di 26 soltanto in caso di lavoratori esposti ai rischi stabiliti dalla legge, per quanto riguardava i propri dipendenti nel 99% dei casi il rischio era quello dei video terminali, ma solo nelle filiali cd. New concept i lavoratori erano identificati come video terminalisti, il ricorrente lavorava in una filiale tradizionale quindi non era identificato come video terminalista e non era necessario sottoporlo a visita prima del rientro al lavoro (teste ; Tes_5
in seguito alle rapine subite dal ricorrente non erano state aperte pratiche di infortunio, presumibilmente perché il ricorrente non aveva inviato il certificato medico e quindi la non aveva fatto denuncia all' usualmente nel certificato CP_2 CP_3
del Pronto soccorso il medico indica se si tratta di un infortunio sul lavoro, probabilmente il ricorrente non aveva mandato alcun certificato medico, diversamente la avrebbe aperto l'infortunio, non aveva interesse o altri motivi CP_2
per non farlo (teste ; Tes_2
sulle piattaforme aziendali risultava una richiesta di visita medica all'inizio del
2020, soltanto in quel momento il ricorrente attivava la sorveglianza sanitaria, la visita veniva effettuata a fine anno, una circolare ministeriale aveva autorizzato le aziende a sospendere la sorveglianza sanitaria a causa della pandemia, il medico competente esprimeva un giudizio di idoneità con prescrizioni e stabiliva una periodicità di controllo ad un anno (teste ; Tes_5
l'ufficio Medicina del lavoro e rischi psicosociali riceveva dall'Ufficio di amministrazione del personale le denunce registrate dalla Banca, il certificato medico poteva anche essere trasmesso dal medico del Pronto soccorso, non risultavano denunce inoltrate dal ricorrente, la trasmissione dei certificati medici era interamente automatizzata, prima dell'automatizzazione veniva consegnato il documento cartaceo, presumibilmente al direttore della filiale, in quanto responsabile della struttura, il direttore doveva trasmetterlo all'Ufficio di amministrazione del personale (teste ; Tes_5
pagina 17 di 26 la compagna del ricorrente portava in Banca il referto del Pronto soccorso rilasciato dopo la rapina del 5 dicembre 2008 (ove il ricorrente riferiva stato d'ansia in seguito ad una rapina ed il sanitario indicava trattarsi di infortunio sul lavoro), nonché il certificato del medico curante che attestava la malattia, li portava in busta chiusa nella filiale di via Tripoli, dove il ricorrente lavorava, li consegnava al direttore
(teste ; Tes_6
forse dal 2016 il ricorrente tornava a lavorare della filiale di via Savoia, almeno 3-
4 volte si sentiva male durante il lavoro, aveva sudorazione, si sentiva senza forze, voleva andare a casa dove aveva i farmaci tranquillanti che gli servivano, una volta il teste lo accompagnava al Pronto soccorso, il medico diceva al ricorrente che i farmaci che prendeva andavano bene (teste ; Tes_1
il ricorrente soffriva di attacchi di panico quando usciva di casa e anche di notte, di agorafobia, aveva paura di viaggiare, in treno, in aereo, paura di allontanarsi da casa, sviluppava anche una patologia riguardante il controllo del cibo, controllava la provenienza del cibo, mangiava poco, non voleva andare a mangiare fuori perché non poteva controllare il cibo, non uscivano più con gli amici, queste patologie si manifestavano un paio di settimane dopo il Natale del 2008, da gennaio 2009 cominciava a diradare la frequentazione della palestra e le gite in bici, poi smetteva del tutto, dal 2009 smettevano di viaggiare, frequentavano soltanto due coppie di amici che abitano vicino a casa, a settembre 2016 a causa delle patologie di cui soffriva perdeva 10 kg di peso, prima di ammalarsi faceva sport, era una persona gioviale, di compagnia, frequentavano molti amici e viaggiavano (teste ; Tes_6
nel corso del 2022 la filiale di via Savoia era stata ristrutturata ed era diventata una filiale New concept, per cui il ricorrente era stato inserito in sorveglianza sanitaria come video terminalista (teste ; Tes_5 nel DVR del 22 luglio 2003 era stato valutato il rischio rapina (“indotto da fatti, circostanze e comportamenti estranei ed esterni al processo produttivo e non è generato dalla attività
pagina 18 di 26 caratteristica dell'impresa. Tale rischio non rientra nel rischio ordinario relativo alla prestazione lavorativa, ma se pur non ascrivibile "alla volontà diretta del datore di lavoro", è comunque un rischio potenzialmente esistente "sul lavoro”), la esaminava gli aspetti ambientali e CP_2
strutturali e quelli procedurali e gestionali. La misura organizzativa di portata generale volta a circoscrivere quanto più possibile alla fonte il rischio rapina era costituita dalla limitazione delle giacenze di danaro, tramite la custodia in mezzi forti con sistema di apertura temporizzato;
dall'analisi di settore la affermava che CP_2
le modalità di intrusione avvenivano tramite accesso da ingresso dotato di metal detector con arma impropria, da accesso da ingresso con arma da fuoco o da sfondamento di parete o apertura perimetrale in genere secondaria con autoveicolo o con macchina, le fonti di pericolo erano pertanto da classificarsi nelle armi e nello sfondamento delle aperture o pareti perimetrali;
venivano quindi definite le misure preventive e protettive per la riduzione del rischio rapina, quali impianti, procedure organizzative, comportamento individuale e collettivo, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, inoltre era stata esposta apposita segnaletica a scopo dissuasivo indicante la presenza di impianti di allarme e di mezzi forti temporizzati;
nel DVR del 6 giugno 2007 il rischio rapina veniva descritto come “Atti criminosi di terzi” e fra le misura attuate venivano indicate “Misure tecnologiche, organizzative
e comportamentali come descritto nella parte generale del presente DVR e nella scheda di CDR”, fra le attività di Informazione, Formazione e addestramento i
“Documenti aziendali contenenti indicazioni comportamenti da osservare durante l'evento criminoso e nelle fasi immediatamente successive consultabili in sezione dedicata sulla intranet aziendale “Guida antirapina per il personale di sportello”, curata da con la collaborazione dell'Arma dei
Carabinieri e della Polizia di Stato. Corso in aula “La sicurezza antirapina in Banca”, per i preposti (direttori delle filiali e/o loro sostituti), Corso sulla web tv aziendale
“La sicurezza allo sportello” per tutto il personale di filiale;
Corso di formazione a distanza sulla piattaforma formativa “La sicurezza allo sportello” per tutto il personale di filiale;
Corso di formazione in aula per il personale neoassunto.”, pagina 19 di 26 il piano sanitario allegato sub 5 al DVR del 6 giugno 2007 prevedeva che “Gruppo 5 -
Personale esposto al rischio di rapina In considerazione delle caratteristiche del rischio rapina e dell'effettiva esposizione del Personale all'evento criminoso è stato predisposto un protocollo sanitario che contempla le seguenti tipologie di visite mediche da parte del Medico Competente: (…); - di accertamento successivo all'evento criminoso, su richiesta (ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 626/94) da parte del Personale, consistente nel sottoporre a visita medica di accertamento i dipendenti direttamente o indirettamente coinvolti nella rapina che denuncino problemi. Inoltre, a seguito di rapine caratterizzate da particolari modalità di accadimento (uso di armi da fuoco, violenza fisica, presa di ostaggi, lunga durata) è previsto un intervento del medico competente caratterizzato da sopralluogo presso l'unità interessata, attività di counselling e di informazione della possibilità di richiedere visita ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 626/94.”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “La rapina quale atto doloso del terzo, si configura come causa violenta e concentrata, potenziale generatrice di danni alla salute della vittima, e cioè quale causa di un infortunio ai sensi dell'art. 2 del tu. n.
1124 del 1965”, ord. n. 8301/2019; deve affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per i danni all'integrità psicofisica del lavoratore derivanti dalle rapine avvenute sul luogo di lavoro;
per il periodo anteriore a luglio 2003 non vi è prova che la abbia valutato il CP_2
rischio dei lavoratori di subire una rapina durante la prestazione della propria attività lavorativa;
dalla lettera di encomio datata 5 settembre 2000, con la quale la filiale di Siracusa della segnalava alla direzione centrale il comportamento tenuto Controparte_2
dal ricorrente durante la rapina del 4 agosto 2000, e proponeva l'erogazione di un premio in denaro, emergeva che la Banca incoraggiava condotte pericolose per il lavoratore – infilava “una mazzetta da 69 biglietti da Lit. 1000.000 nella cassafortina
a tempo, in presenza dei malviventi”; le misure concretamente adottate, emerse dall'istruttoria testimoniale, risultavano inidonee a contrastare il verificarsi di tali eventi criminosi, essendo principalmente dirette alla protezione dei beni aziendali (come i dispensatori di denaro a tempo), in pagina 20 di 26 quanto finalizzate a far desistere i criminali dai loro propositi, e così soltanto indirettamente a tutelare l'incolumità dei lavoratori. Nei locali della era infatti CP_2
possibile accedere liberamente o superando ostacoli agevoli da contrastare, stante il malfunzionamento degli apparati di sicurezza, ove presenti;
per il resto la non dimostrava di aver effettuato le attività di formazione e CP_2
di istruzione dirette alla prevenzione e alla gestione del rischio rapina, descritte nei
DVR prodotti, attività rimessa sostanzialmente all'iniziativa del lavoratore, che avrebbe dovuto cercare sui siti aziendali le informazioni sui comportamenti da osservare e sul sostegno psicologico offerto dalla Nel doc. 2 prodotto da CP_2
parte convenuta (scheda curricolare del ricorrente) si dava atto dello svolgimento di attività di formazione avvenute nel 2021 e nel 2022, non risultava indicato l'oggetto,
e comunque la formazione risultava erogata moltissimi anni dopo gli eventi criminosi;
in esito alla CTU medico legale disposta in corso di causa, l'Ausiliario della
Consulente affermava che il ricorrente, “non portatore di Disturbi Mentali pregressi, in correlazione agli eventi criminosi subiti il 3 settembre 1998, il 4 agosto 2000, il 10 giugno 2004 ed il 5 dicembre 2008, ha sviluppato inizialmente un Disturbo da Stress Post Traumatico (…) oggi evoluto in un Disturbo dell'Adattamento con Ansia Cronico di Grado Grave con Persistenza di sintomi “sub-clinici” del Disturbo da Stress Post Traumatico (…), quadro clinico tuttora attivo per i vissuti ansioso – depressivi ed un grave iperarousal ma non più caratterizzato dalla sintomatologia patognomonica del
DSPT e cioè rievocazioni intrusive dell'evento a ciel sereno tipo flash back e/o ricorrenti incubi notturni correlati alle scene delle aggressioni. (…). Visto il tempo trascorso e l'andamento clinico il
Disturbo può essere considerato infermità temporanea per il Disturbo da Stress Post Traumatico e danno biologico all'integrità psicofisica della persona come Disturbo dell'Adattamento con Ansia
Cronico di Grado Grave con Persistenza di sintomi “sub-clinici” del Disturbo da Stress Post Traumatico da valorizzare nel range intermedio dei Disturbi dell'Adattamento Complicati con sintomi del Disturbo da Stress Post Traumatico”; la CTU affermava quindi che il ricorrente era “affetto da Disturbo dell'Adattamento con
Ansia Cronico di Grado Grave con persistenza di sintomi sub-clinici del Disturbo da Stress Post
Traumatico. La sintomatologia di interesse neuropsichiatrico, per quanto emerso dalla documentazione
pagina 21 di 26 sanitaria esaminata, ha avuto esordio nel 2008 dopo ennesimo episodio di rapina presso la filiale bancaria dove era all'epoca operativo (come da referto di pronto soccorso del 5.12.2008). In assenza di comorbilità e/o precedenti psichiatrici, per quanto emerso dall'esame della documentazione medica, si ritiene di dover riconoscere nesso di causalità fra gli eventi criminosi subiti il 3 settembre 1998, il
4 agosto 2000, il 10 giugno 2004 e il 5 dicembre 2008 e la patologia neuropsichiatrica accertata. Si ritiene equa una valutazione del danno biologico nella misura del 16% (sedici percento). In via indicativa, tenuto conto delle indicazioni dell'Ausiliario e delle specifiche caratteristiche della malattia, può essere considerato un periodo di inabilità temporanea biologica di mesi uno al 50%, mesi tre al 25% e mesi venti al 15%.”;
la CTU e la relazione dell'Ausiliario appaiono congruamente motivate e devono pertanto essere condivise le osservazioni e le conclusioni ivi formulate. Il periodo di inabilità temporanea biologica di ventiquattro mesi si deve ritenere congruo, in quanto periodo di stabilizzazione dei postumi del Disturbo Post Traumatico da Stress secondo la valutazione media in ambito psichiatrico forense;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”, sent. n. 26246 del 06/09/2022, ord. n. 18008 del 01/07/2024. Trattandosi di un'azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087 cc, in cui la patologia insorgeva nel dicembre del 2008 e solo molti anni dopo (22 settembre
2017) veniva diagnosticata e ne veniva affermata la riconducibilità agli infortuni subiti sul luogo di lavoro, il ricorrente prima del 18 luglio 2002 non avrebbe potuto esercitare il diritto;
parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dell'intero danno, e non solo del danno differenziale, poiché la mancata denuncia all' comportava la CP_3
pagina 22 di 26 prescrizione dell'azione e la perdita del diritto alle prestazioni di legge (nonostante la tempestiva consegna al direttore della filiale del referto del Pronto soccorso del 5 dicembre 2008 che attestava trattarsi di infortunio sul lavoro); parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento delle seguenti somme (desunte dalle Tabelle di Milano del 2024): per il danno biologico permanente nella misura del 16% in soggetto di anni 47 al momento dell'ultimo infortunio €
41.036,00; per l'incremento per sofferenza soggettiva € 13.131,00; per il danno biologico temporaneo: ITP per 1 mese al 50% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 1.725,00, ITP per 3 mesi al 25% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 2.587,50, ITP per 2 mesi al 15% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 1.035,00, e così complessivamente € 59.514,50, danno liquidato in moneta attuale, oltre accessori del credito dalla data odierna al saldo;
deve essere respinta la richiesta di aumento personalizzato del 25% formulata in ricorso. A sostegno della domanda la parte affermava che la patologia, “ancorché cronicizzata, è soggetta tutt'oggi a episodi acuti che si manifestano in attacchi di panico e crisi d'ansia, che impongono trattamenti farmacologici pesanti e continuo supporto psicoterapico. Peraltro, tali patologie hanno determinato anche l'insorgenza di sintomi psicosomatici secondari (tachicardia, tremoti, sudorazione, mal di testa, disagio), che appesantiscono la percezione del danno biologico permanente accertato.”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”, sent.
pagina 23 di 26 n. 28988 del 11/11/2019, ord. n. 5865 del 04/03/2021, ord. n. 31681 del 09/12/2024, ord. n. 5984 del 06/03/2025; le conseguenze indicate da parte ricorrente non appaiono diverse da quelle che usualmente si manifestano nelle persone affette da patologie simili, per cui non appare giustificata la "personalizzazione" richiesta;
il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 396.376,07, di cui € 362.441,89 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia); non sussiste prova del danno patrimoniale lamentato dal ricorrente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.”, ord. n. 4289 del 16/02/2024; in conseguenza dei sinistri oggetto di causa il reddito del ricorrente non subiva delle decurtazioni, in quanto il ricorrente conservava il proprio posto di lavoro, con la medesima retribuzione, per cui deve escludersi una perdita della sua capacità di produrre reddito;
il ricorrente lamentava di non poter più svolgere la precedente attività lavorativa di cassiere, ma si trattava di una mansione sempre più marginale nella nuova concezione della per cui non si vede come concretamente tale preclusione CP_2
possa averlo danneggiato. Allegava genericamente di non poter aspirare a conseguire pagina 24 di 26 avanzamenti di carriera e incrementi retributivi, in ragione delle proprie patologie, e che gli era “stato precluso un avanzamento di carriera sia interna, come direttore di filiale, che esterna presso altri Istituti di Credito”, ma il suo curriculum lavorativo, con unica progressione di carriera da commesso (mansione assegnata a gennaio 1985 al momento dell'assunzione) a cassiere nel maggio 1987, non consente di ipotizzare che, in mancanza delle rapine e della conseguente patologia sviluppata, il ricorrente avrebbe conseguito un superiore inquadramento, men che meno come direttore di filiale. L'istruttoria testimoniale dimostrava al contrario un rifiuto di modificare il proprio ruolo di gestore base, quando gli era stato proposto di diventare gestore privati;
deve essere respinta la domanda di pagamento della somma di € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto percepito lavorando part-time e quanto avrebbe percepito continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2020.
Il mutamento di orario avveniva su istanza del ricorrente, quando il figlio minore aveva 11 anni. La fascia di età dei figli che legittimava la richiesta di orario part time andava da 3 a 13 anni, alla scadenza dei 24 mesi di part time il ricorrente ne chiedeva il rinnovo per ulteriori dodici mesi, quindi ricominciava a lavorare a tempo pieno, né esistevano ragioni verosimili per mentire sulle motivazioni della richiesta;
l'unico pregiudizio patrimoniale risarcibile appare quello corrispondente alle spese mediche documentate, pari a € 622,42, oltre accessori del credito dalla data dei singoli esborsi al saldo;
l'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate per intero in dispositivo;
le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di parte convenuta;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 25 di 26 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara la responsabilità di anche quale Controparte_1
incorporante di , per gli infortuni subiti dal ricorrente Controparte_2
e per le patologie conseguentemente insorte, e per l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale in €
59.514,50, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in €
622,42, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate per intero in € 18.917,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, compensa la metà restante;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 17 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RGL n. 6692/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLANTONI SILVIA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. SCOGNAMIGLIO Controparte_1
CLAUDIO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva in via principale, a) accertata e dichiarata la responsabilità di anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
, per gli infortuni subiti e per le patologie conseguentemente Controparte_2
sviluppate; b) condannare al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale nella misura complessiva di € 260.854,50 o quella diversa somma ritenuta di giustizia (o in subordine nella misura determinata previa decurtazione delle prestazioni che avrebbe dovuto erogare l' in caso di denuncia CP_3
dell'infortunio), nonché il conseguente danno patrimoniale nella misura di €
396.376,07, di cui € 362.441,89 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 26 ed € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto il lavoratore ha percepito lavorando part-time e quanto avrebbe dovuto percepire continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2020, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in misura non inferiore al 60% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), da determinarsi in via equitativa nella misura risultante di giustizia anche all'esito della CTU, e oltre a € 622,42 a titolo di spese mediche;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritengano le patologie di origine traumatica, a) accertare e dichiarare l'origine professionale delle patologie da cui era affetto e l'imputabilità delle stesse alla datrice di lavoro;
b) condannare Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale nella misura complessiva
[...]
di € 251.991,25 (detratta la quota che sarebbe stata a carico dell' o quella CP_3
diversa somma ritenuta di giustizia, nonché il conseguente danno patrimoniale nella misura complessiva di € 278.090,37, di cui € 244.156,19 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto il lavoratore ha percepito lavorando part-time e quanto avrebbe dovuto percepire continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre
2020, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in misura non inferiore al 60% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia), da determinarsi in via equitativa nella misura risultante di giustizia anche all'esito della CTU, e oltre a € 622,42 a titolo di spese mediche. Affermava: - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 9 gennaio 1985 con mansioni di commesso presso la filiale sita in
[...]
Siracusa, via Savoia 38, di essere stato adibito da maggio 1987 a mansioni di cassiere, nel 2001, in seguito alla fusione di in Controparte_2 CP_2
pagina 2 di 26 di essere passato alle dipendenze di quest'ultima, che, nel 2007, in CP_1
seguito alla fusione di San Paolo Imi in cambiava denominazione in CP_4
- di aver subito diverse rapine durante l'orario di servizio, Controparte_1
quando svolgeva mansioni di cassiere e segnatamente tre rapine quando lavorava presso la filiale sita in Siracusa, via Adda 17, ed una rapina quando lavorava nella filiale di via Savoia;
- il 3 settembre 1998 un rapinatore munito di arma da taglio, entrava indisturbato all'interno della filiale di via Adda, attraverso la porta d'ingresso principale che era priva di idonei dispositivi antirapina e di sicurezza, il rapinatore si avvicinava e gli intimava di consegnargli i soldi puntandogli alla gola una lama affilata e urlando frasi di minaccia, inizialmente pietrificato dal terrore il ricorrente riusciva dopo una colluttazione a divincolarsi e non gli consegnava i soldi, il malvivente si allontanava da lui e si dirigeva verso l'altro cassiere riuscendo ad impossessarsi del denaro contante di quest'ultimo; - il 4 agosto 2020 un rapinatore munito di un'arma da taglio entrava indisturbato all'interno della filiale di via Adda, attraverso la porta d'ingresso principale che era priva di dispositivi antirapina e di sicurezza, e lo minacciava al fine di farsi consegnare il denaro, puntandogli l'arma al collo e strattonandolo con violenza;
la società non si curava delle ripercussioni che tali episodi criminosi avevano sulla sua salute psicofisica e si limitava a riconoscergli un premio in denaro per aver difeso l'incasso; - il 10 giugno 2004 entravano nella filiale di via Adda quattro rapinatori armati, due gli puntavano un coltello alla gola, lo strattonavano ripetutamente per intimidirlo, così costringendolo ad aprire tutte le casseforti a tempo, riportava lividi e graffi sulla schiena e sulle spalle;
- il 5 dicembre
2008, nella filiale di via Savoia, veniva incaricato di sostituire un collega in cassa, una persona a volto scoperto si presentava alla cassa, tirava fuori un coltello, che riusciva ad introdurre in filiale senza che venisse rilevato da alcun idoneo dispositivo di sicurezza, lo minacciava e gli intimava di consegnargli l'incasso, lui attivava il pulsante antirapina e il sistema “cash in & cash out” per proteggere l'incasso, il rapinatore,
pagina 3 di 26 accortosi di tale manovra gli sferrava una coltellata che lui riusciva a schivare, in seguito a tale ultimo evento criminoso veniva accompagnato al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, dove gli veniva riscontrato
«malessere in stato ansioso» con prognosi iniziale di tre giorni, ma il 9 dicembre
2008 la dott.ssa , dirigente medico dell'unità operativa di neurologia, gli Per_1
diagnosticava «sindrome post traumatica da stress» e prescriveva terapia farmacologica;
lo stesso giorno il dott. , medico chirurgo, senza formulare una CP_5
diagnosi affermava di ritenere “necessari giorni 15 di riposo domiciliare e cure”; - trasmetteva alla datrice di lavoro il referto del Pronto soccorso e i successivi certificati di malattia, ma la non denunciava l'infortunio all' - nel corso del CP_2 CP_3
rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna informazione specifica sui rischi da rapina né sulle cautele antinfortunistiche legate a tale specifico rischio, avendo ricevuto formazione soltanto sulle procedure a tutela del patrimonio aziendale in caso di rapina;
- nel 2012, in seguito ad una rapina della filiale di via Adda, scopriva l'esistenza di una procedura aziendale di sostegno in favore dei dipendenti che avevano subito rapine durante l'orario di lavoro, procedura che in suo favore non era stata mai attivata;
non era mai stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- neanche dopo i ripetuti episodi criminosi la datrice di lavoro adottava idonei correttivi volti a eliminare il rischio di ingresso nelle filiali di armi da taglio;
- dopo la quarta rapina sviluppava una serie di disturbi quali perdita del sonno, tachicardia, debolezza, spossatezza, calo ponderale, ansia, per i quali veniva seguito dal medico di medicina generale, disturbi che con il passare degli anni diventavano cronici e invalidanti;
- il 3 novembre 2014 era costretto ad iniziare un percorso psicoterapico e a seguire terapia farmacologica specifica presso il Dipartimento di salute mentale della ASL di
Siracusa; - chiedeva a più riprese un cambio di mansioni rappresentando che l'attività di cassiere era per lui diventata fonte di stress e ansia anticipatoria, spesso con attacchi di panico durante l'orario di lavoro, richiesta accolta soltanto nel 2015
pagina 4 di 26 quando la decideva di ridurre gli sportelli da tre a due, per cui, pur rimanendo CP_2
formalmente addetto alla cassa veniva adibito anche all'assistenza alla clientela, ma spesso veniva comunque incaricato di svolgere mansioni di cassiere per sostituire i due colleghi, e ciò capitava anche per interi mesi;
- non riuscendo ad ottenere il richiesto cambio di mansioni e non riuscendo più a sostenere l'ansia e i malesseri connessi allo svolgimento dell'attività di sportello, l'8 settembre 2017 chiedeva la trasformazione del proprio orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dal 1° novembre successivo, richiesta motivata con esigenze di cura del figlio soltanto per non subire rappresaglie, in quanto nel 2017 i due figli avevano rispettivamente 30 anni e 11 anni;
- il 22 settembre 2017, mentre era addetto alla cassa in sostituzione di un collega, veniva colto dall'ennesimo attacco di panico, più violento dei soliti, era costretto a chiudere la cassa e a chiamare la moglie per essere accompagnato al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, ove in esito a consulenza psichiatrica sul quesito diagnostico di “stati d'ansia recidivi secondari a rapine subite”, gli veniva diagnosticato un «disturbo da stress acuto» con prognosi di 30 giorni;
- a fronte di un certificato medico che, finalmente, attestava il nesso di causa diretto tra le patologie psichiatriche e le rapine subite nel luogo di lavoro, il 22 settembre 2017 presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale insorta a causa degli eventi traumatici subiti;
- l'8 novembre 2017, in esito a visita psichiatrica, il dott. formulava diagnosi di “Disturbo Post Per_2
Traumatico da Stress in comorbilità con Depressione Maggiore e Disturbo di Attacco di Panico. Necessita di ulteriore periodo di riposo”; - il 22 novembre 2017 la dott.ssa specialista in psichiatria diagnosticava “Disturbo Post Traumatico da Per_3
stress cronico in fase di riacutizzazione” e prescriveva terapia farmacologia;
- rientrava in servizio il 27 dicembre 2017, dopo quasi tre mesi di assenza consecutivi per malattia, e veniva adibito alle precedenti mansioni, senza neppure essere sottoposto alla obbligatoria visita di idoneità prescritta dall'art. 41, II comma,
pagina 5 di 26 lettera e-ter) del D. lgs. n. 81/2008, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
- con provvedimento del 6 dicembre 2017 l' CP_3
archiviava la domanda di riconoscimento della malattia professionale;
- il 25 settembre 2018, all'esito della visita medica collegiale disposta dopo l'impugnazione del provvedimento, l'Area Medica dell' riconosceva sia la patologia CP_6
denunciata sia il nesso causale con le quattro rapine subite nel posto di lavoro, escludendo il diritto alle prestazioni solo per intervenuta prescrizione a causa dell'omessa denuncia degli infortuni - «la patologia attualmente denunciata quale
è, a dire dello stesso assicurato e come fanno ipotizzare le certificazioni prodotte, rapportabile alle diverse rapine occorse rispettivamente il 03.09.1998, il 04.08.2000, il 10.06.2004 ed il 05.12.2008; la causa etiologica pertanto rientra nella tutela assicurativa prevista dall'art. 2 del T.U. per eventi infortunistici mai denunciati precedentemente e che, allo stato, risultano essere prescritti ai sensi dell'art. 112 del T.U. Non si può inoltre ipotizzare alcun altro rischio lavorativo per non dichiarati rapporti mobbizzanti da parte del datore di lavoro.»; - con comunicazione del 18 dicembre 2018 la Commissione Medica dell' lo riconosceva «INVALIDO con CP_8
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 60%.», con diagnosi di «disturbo post traumatico da stress in comorbilità depressione maggiore e disturbi di attacco di panico», percentuale di invalidità confermata a seguito della visita di revisione ordinaria del 16 febbraio 2022; - il 13 maggio 2019, tramite il precedente legale, rivendicava il risarcimento dei danni patrimoniali e alla salute per effetto delle condotte illegittime e omissive della società convenuta;
- nel 2020, dopo aver inutilmente avanzato le proprie pretese risarcitorie, la valutazione del 2019 non era più positiva, a differenza degli anni precedenti - «Quasi in linea con le aspettative» e il valutatore riportava il seguente commento: «valutazione quasi in linea con le aspettative il collega non svolge attività di sportello si auspicano un maggior interesse ed impegno per le attività
pagina 6 di 26 commerciali previste dal ruolo»; - anche il giudizio di valutazione relativo all'anno
2020 non era positivo, manifestava il proprio disappunto e proponeva ricorso;
- con provvedimento dell'8 aprile 2020 l' comunicava l'archiviazione della pratica, CP_3
con una motivazione che contraddiceva le motivazioni espresse dall'Area medica nel verbale della visita collegiale - «Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata»; - il 21 febbraio 2020 presentava, ex art. 41, I comma, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, richiesta di visita straordinaria dal Medico Competente Aziendale, visita fissata il 22 dicembre 2020, in esito alla quale il Medico Competente lo giudicava «idoneo con limitazioni (...) per mesi 12, adibire in modo prioritario ad attività che non comportano il maneggio di contante»; - solo dopo tale giudizio finalmente otteneva il cambio di mansioni che chiedeva da più di 10 anni, e veniva adibito alla mansione di gestore base;
- da aprile
2022 non svolgeva più una mansione specifica, ma evadeva le richieste giornalmente ricevute dal direttore della filiale, quali preparazione di estratti conto richiesti dai clienti, consegna delle carte bancomat, supporto clienti all'interno del caveau;
le patologie sviluppate avevano forti ripercussioni anche sulla sfera personale, lavorativa, familiare ed esistenziale;
parte convenuta chiedeva “rigettare le domande avversarie, inammissibili – anche sotto il profilo delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione”.
Affermava che: - con riferimento alle rapine del 3 settembre 1998 e del 4 agosto
2000 non risultava presentata alcuna denuncia di infortunio da parte del ricorrente, né alcuna richiesta ricollegata ai due episodi criminosi;
- tra il 1998 ed il 2008 il ricorrente non aveva mai segnalato l'insorgenza di stati di malessere o di ansia;
- all'epoca della rapina del 10 giugno 2004 l'agenzia di via Adda era dotata di bussola bidirezionale automatica, casseforti, casse fortine / robomat, atm, impianto di videoregistrazione segnalato all'esterno; - il rischio rapine era previsto dal pagina 7 di 26 Documento di valutazione dei rischi prima del 2004, trattandosi di documento elaborato il 22 luglio 2003. Fra le misure organizzative di portata generale volte a circoscrivere tale rischio erano previste fra l'altro misure come la limitazione delle giacenze di denaro, tramite la custodia in mezzi forti con sistema di apertura temporizzato, l'esposizione di segnaletica a scopo dissuasivo, indicante la presenza di impianti di allarme e di mezzi forti temporizzati, era inoltre stata prevista l'attività di informazione e di formazione dei dipendenti circa il rischio rapina;
nel DVR del 6 giugno 2007 era stata prevista l'adozione di misure tecnologiche organizzative e comportamentali, un protocollo sanitario con visite mediche da parte del medico competente di tipo preventivo e di tipo successivo all'evento criminoso su richiesta;
- tutte le misure previste nel DVR erano state regolarmente attuate dalla pure CP_2
con riferimento alla posizione del ricorrente;
- la rapina del 5 dicembre 2008 nell'agenzia di via Savoia aveva avuto una dinamica del tutto difforme dalle allegazioni del ricorrente, l'agenzia non aveva subito rapine nel quinquennio precedente ed era situata in una zona centrale della città, caratterizzata da un costante ed intenso flusso di turisti, e pur essendo caratterizzata da un livello di rischio basso era dotata di dispositivi di sicurezza antirapina quali: a) cluster cassa: senza cassa;
b) serratura multiutenza mezziforti: presente;
c) tipo cassaforte: armadio combinata;
d) collocazione della gestione contante in area safe, intendendosi per tale un'area specifica della filiale nella quale erano collocati tutti i bancomat e nella quale c'era una sala/zona riparata per caricare/scaricare in sicurezza il denaro contante dai bancomat;
e) ingresso con presenza interblocco;
- il certificato del Pronto soccorso prodotto sub doc. n. 3 dal ricorrente, recante la diagnosi e la prognosi formulata dopo la rapina del 5 dicembre 2008, non era mai stato trasmesso alla Banca, né all'epoca dei fatti, né successivamente, in caso contrario la Banca avrebbe immediatamente eseguito la denuncia del caso presso l' anche nel proprio interesse, al fine di CP_3
attivare la copertura assicurativa da parte dell'Istituto; - anche il certificato medico pagina 8 di 26 redatto il 9 dicembre 2008 dalla dr.ssa dell'ASL di Siracusa, recante Per_1
diagnosi di sindrome post traumatica da stress, con correlativa prescrizione farmacologica, non era mai stato trasmesso alla Banca;
- il ricorrente non aveva mai lamentato la causale delle assenze dal lavoro quale malattia anziché infortunio;
- dopo la rapina del 5 dicembre 2008 il ricorrente rimaneva assente per quindici giorni per malattia, la successiva assenza risultava alla data del 12 marzo 2009; - dal 2008 al
2017 il sig. non aveva mai formalizzato alcuna richiesta e non aveva mai Pt_1
lamentato alcuna malattia professionale, né tramite l'ufficio risorse umane né chiedendo di essere sottoposto a visita dal medico competente, né tramite il sindacato;
- il supporto o sostegno psicologico al quale si riferiva il ricorrente sub capo 17 dell'atto introduttivo del giudizio era stato attuato successivamente al 2008,
e quindi dopo l'evento criminoso che aveva da ultimo coinvolto il sig. ; - in Pt_1
relazione alla richiesta di cambio di mansioni il ricorrente aveva fatto presente che non voleva più svolgere attività di cassa, senza allegare l'esistenza di attacchi di panico o altre problematiche, senza cambiare sede di lavoro e senza svolgere attività commerciali;
- dal doc. n. 6 di parte ricorrente che riportava quale quadro diagnostico del 3 novembre 2014 “reazione di adattamento con aspetti emozionali misti”, sub anamnesi patologica prossima emergeva che il ricorrente cominciava ad accusare sintomatologia da stress cronico dal 15 settembre 2014 con ansia e insonnia, da circa quattro anni si manifestava sintomatologia di tipo ansioso, termini incompatibili anche dal punto di vista cronologico con l'ipotesi di un nesso di causalità con la rapina del
2008, di seguito il sanitario riportava che “Il pz. lavora come cassiere in banca;
ed ha subito cinque rapine in otto-nove anni,” in sede di illustrazione del quadro clinico
(diario clinico), il sig. riferiva di sentirsi meglio da quando aveva ripreso a Pt_1
fare sport e da quando aveva un nuovo capo al lavoro, di aver avuto momenti di sconforto a causa del rapporto conflittuale con il figlio;
- la trasformazione del rapporto a part – time era motivata dall'esigenza di assistere il figlio che all'epoca pagina 9 di 26 aveva 11 anni, la fascia di età dei figli che legittimava la richiesta di part time andava da 3 a 13 anni, alla scadenza dei 24 mesi di part time il ricorrente chiedeva il rinnovo del part time solo per ulteriori dodici mesi, rientrando, poi, a tempo pieno, né esistevano ragioni per mentire sulle motivazioni della richiesta;
- la prima diagnosi di malattia professionale (disturbo da stress acuto in ipotesi causato da pregresse rapine) veniva posta nella certificazione di malattia professionale del 22 CP_3
settembre 2017, ed appena ricevuta la denuncia di malattia professionale la Banca eseguiva la denuncia all' (in precedenza non aveva ricevuto alcuna certificazione CP_3
medica dal ricorrente); - al rientro in servizio dopo il periodo di assenza da settembre a dicembre 2017 il ricorrente non veniva sottoposto a visita di idoneità non essendo un videoterminalista;
- dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente da 19 a 23, mai consegnata all'azienda, non emergeva alcun riferimento, neppure ipotetico, ad un nesso causale tra le patologie lamentate e le rapine (doc. 19, certificazione del 28 febbraio 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da sindrome ansioso depressiva con marcata componente claustrofobica, doc.
20, certificazioni del 4 luglio e del 29 agosto 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da sindrome ansioso-depressiva con marcata componente claustrofobica, doc. 21, certificato medico del 23 ottobre 2018, ove il sanitario riferiva che il ricorrente era affetto da disturbo ansioso generalizzato con attacchi di panico situazionali, che si presentava in modalità di acuzie se si verificavano condizioni emotivamente stressanti che compromettevano il normale funzionamento sociale e lavorativo, per cui era consigliabile evitare “di essere sottoposto all'eventualità che si ripetano tali episodi di panico con compromissione dello stato di salute mentale”, doc. 22, ove il sanitario attestava che il 13 novembre 2018 il ricorrente si era sottoposto a visita specialistica, doc. 23, ove il sanitario attestava che il 14 dicembre 2018 il ricorrente si era sottoposto a visita specialistica); - il ricorrente aveva sempre svolto il medesimo ruolo, prima denominato operatore di pagina 10 di 26 sportello, poi assistente cliente e poi gestore base, l'unica modifica era la gestione del contante, che successivamente alla prescrizione del medico competente era stata eliminata dalle mansioni proprie del ruolo assegnato;
in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che dopo l'assunzione il ricorrente aveva lavorato per un breve periodo nella filiale di via Savoia, poi era stato spostato in altre filiali sempre della città di Siracusa, forse nel 2016 ritornava nella filiale di via Savoia (teste ; Tes_1
la filiale di via Savoia era la cd. filiale madre (teste ; Tes_2
nel 1998 il ricorrente lavorava nella filiale di via Adda, poi quella filiale era stata chiusa e il ricorrente era stato trasferito forse in via Tripoli o in viale Trecati (teste
; Tes_2
il ricorrente faceva il gestore base, ossia si occupava prevalentemente di attività di sportello (cassa), o di attività amministrative legate ai servizi alla clientela, nel triennio 1998 – 2001 il gestore del personale di Banca dei territori gli proponeva verbalmente di lasciare il ruolo di gestore base per dedicarsi a quello di gestore privati, all'epoca denominati gestori famiglie, dipendenti che si occupavano della vendita di prodotti al segmento delle famiglie, vedeva in lui delle potenzialità, il ricorrente rifiutava affermando che preferiva restare nell'ambito amministrativo, non chiedeva di essere spostato dall'attività di sportello, neanche dopo il 2001, solo molti anni dopo, forse nel 2018, chiedeva di non svolgere più attività di sportellista, negli ultimi anni l'esigenza di avere personale allo sportello era molto diminuita, il ricorrente non stava più allo sportello, faceva accoglienza, cioè indirizzava i clienti verso i colleghi o in caso di attività semplici provvedeva personalmente (teste ; Tes_2
nella filiale di via Adda si erano verificate diverse rapine, il ricorrente era presente durante due o tre delle rapine (teste ; Tes_1
all'ingresso della filiale di via Adda c'erano le bussole, quando entrava una persona le porte si chiudevano, prima dell'ingresso c'erano delle cassette per lasciare gli pagina 11 di 26 oggetti metallici, quando la persona era all'interno della bussola il sistema doveva rilevare la presenza di oggetti metallici, ma spesso non rilevava oggetti come le chiavi, inoltre l'apertura della porta che consentiva l'accesso in filiale era comandata dall'interno, ma spesso si apriva senza essere stata comandata, il malfunzionamento della bussola era stato segnalato all'Ufficio del personale di Catania, ogni tanto mandavano qualcuno per ripararla, ma continuava a non funzionare bene, forse fino a metà degli anni '90 fuori dalla Banca c'era una guardia giurata armata, il sindacato chiedeva all'ufficio del personale il ripristino della sorveglianza armata (teste
; all'ingresso della filiale di via Adda c'era una bussola con un rilevatore di Tes_1
metalli, se rilevava metalli non si apriva la porta per entrare in filiale, la competenza per eventuale malfunzionamento era del direttore di filiale (teste , da una Tes_2
planimetria della filiale di via Adda risultava che nel 2004 c'era una bussola per entrare, si premeva un pulsante che faceva aprire le parte della bussola, all'interno della bussola non c'era un metal detector, la bussola consentiva di bloccare l'eventuale rapinatore al momento dell'uscita, dopo la rapina, da questo punto di vista era un deterrente all'azione criminosa (teste ; all'ingresso della filiale di Tes_3
via Adda c'era una bussola senza metal detector, diversi clienti appartenenti alle forze dell'ordine entravano con l'arma e non suonava nessun allarme, nel 1998- 2000 non c'erano sistemi di sicurezza, i soldi della cassa stavano nei cassetti, sotto il cassiere aveva una piccola cassaforte non temporizzata (teste ). Nel 1998, Tes_4
durante la rapina in via Adda, entravano due rapinatori con i coltelli in mano, cominciavano ad urlare, il ricorrente era vicino alla sala, stava parlando con un cliente,
i rapinatori si avvicinavano ad una collega che faceva assistenza alla clientela, il ricorrente avendo intuito le loro intenzioni la spingeva verso il muro, vicino alla tenda, per proteggere lei ed i due signori anziani con i quali stava parlando, uno dei rapinatori entrava in colluttazione con il ricorrente, lo minacciava con il coltello
(teste ). Durante la seconda rapina in via Adda entravano due malviventi, Tes_4
pagina 12 di 26 uno si avvicinava alla postazione di una collega addetta all'assistenza alla clientela, vicina all'ingresso, davanti alla porta del direttore, un altro faceva un salto ed andava verso le casse, uno degli addetti alle casse era il ricorrente, entrambi i rapinatori erano armati con il coltello, uno puntava il coltello alla collega, le diceva delle parolacce, le diceva di stare ferma, di non muoversi, quello che faceva il salto andava verso le casse, minacciava i cassieri, il ricorrente era uno dei cassieri (teste
). Dopo le rapine in via Adda il ricorrente diventava molto ansioso, molto Tes_4
nervoso, diceva che gli mancava l'aria, che si sentiva soffocare, che gli faceva male il petto, più volte chiamava il sig. un sindacalista che lavorava in un'altra Tes_1
filiale, il sig. andava in via Adda e lo accompagnava dal medico o in ospedale Tes_1
(teste ); Tes_4
nella filiale di via Savoia c'era una porta a vetri che si apriva con la fotocellula, all'interno c'erano le telecamere collegate con l'istituto di vigilanza privata ed un temporizzatore che richiedeva l'inserimento di un codice per l'apertura del cassetto
(teste , nella filiale di via Savoia dal 1998 al 2001 c'erano le bussole a Tes_1
consenso, quando si chiudeva la porta di ingresso si apriva l'altra porta che consentiva l'accesso in filiale, all'interno della bussola non c'era un metal-detector, negli anni successivi, in seguito ad un progetto di rivisitazione del layout di filiale, le bussole a consenso erano state sostituite con le porte a vetro, dentro la filiale c'erano delle videocamere che riprendevano le bussole, ogni postazione di lavoro era dotata di mezzi blindati che si aprivano a consenso, il cassiere non poteva aprirli se non era trascorso un certo lasso di tempo, forse 15 minuti da quando erano stati impostati (teste , da una planimetria della filiale di via Savoia risultavano gli Tes_2
apprestamenti di sicurezza di cui era dotata nel 2008, all'ingresso non c'erano le bussole, c'era un'area safe di protezione del contante, retrostante ai bancomat, un'area alla quale il pubblico non poteva accedere, l'area era protetta da una bussola con sistema biometrico per accedere al suo interno, poteva accedere solo chi era pagina 13 di 26 autorizzato, in quell'area era custodita la maggior parte del contante, anche se i malviventi riuscivano ad entrare dentro gli atm, mezzi forti temporizzati, non era possibile l'erogazione delle banconote se non dopo un certo tempo, questo era un deterrente in quanto era necessario attendere il tempo impostato per ottenere l'apertura, i malviventi sapevano che non potevano accedere facilmente al contante della banca, questi sistemi proteggevano i dipendenti della banca, in quanto facevano desistere dalla commissione della rapina, anche nelle singole casse c'erano dei sistemi temporizzati per l'erogazione del contante (teste ; Tes_3
molti anni prima del 2008 nella filiale di via Savoia c'era stato un tentativo di rapina che non era andato a buon fine, avevano provato ad entrare da locali adiacenti alla la filiale di via Savoia era sempre stata poco presa di mira dai criminali CP_2
perché si trova al centro di Ortigia, in una zona dove spesso passano le forze dell'ordine (teste ; Tes_1
il sindacato aveva fatto diverse richieste alla direzione sui sistemi di sicurezza all'interno della bussola senza avere risposta, i dipendenti facevano uno sciopero dimostrativo di 3-4 ore dopo una rapina (teste ), prima del 2006 era stato Tes_4
indetto uno sciopero di 3 ore per protestare contro la mancata adozione di misure di sicurezza in tutte le filiali (teste ; Tes_1
dal 2002 – 2003 la valutava il rischio rapina, la funzione Security della CP_2
Banca classificava le filiali in base al rischio rapine, si teneva conto di elementi ambientali quali il luogo dove fisicamente si trovava la banca, la città, gli elementi dell'edificio come porte a bussola o allarmi, inoltre era prevista un'attività di formazione e di informazione dei lavoratori rispetto a quel rischio (teste ; Tes_5
nel 2007 era stato stipulato un protocollo sulla sicurezza con la Prefettura di
Siracusa, che prevedeva che la nei singoli punti operativi doveva avere almeno CP_2
quattro sistemi di sicurezza fra quelli indicati in una lista, la filiale di via Savoia ne pagina 14 di 26 aveva più di quattro, quindi era al di sopra della norma come livelli di sicurezza (teste
; Tes_3
dal 2007 - 2008 le bussole all'ingresso delle filiali erano state progressivamente eliminate, siccome il nuovo modello di filiale prevedeva mezzi forti temporizzati che erogavano il contante soltanto dopo un certo tempo, non era più necessario avere una bussola all'ingresso, il rapinatore che entrava in filiale sapeva di aver bisogno di molto tempo per poter accedere al contante (teste ; Tes_3
quando si verificava una rapina, ed in certi anni succedeva frequentemente, usualmente la filiale veniva chiusa per l'intera giornata per consentire la quadratura dei valori, il gestore del personale di Banca dei territori che nel triennio 1998 – 2001 seguiva le filiali di Siracusa e provincia andava personalmente per avere informazioni sulla dinamica e per rincuorare i colleghi, il direttore della filiale doveva compilare un verbale, dove evidenziava fatti e circostanze, la cifra asportata, le modalità, se c'era stata colluttazione, se erano stati presi ostaggi (clienti o dipendenti), il verbale veniva mandato alla direzione centrale, da una certa data questa attività era stata automatizzata (teste ; Tes_2
il 5 dicembre 2008 il ricorrente lavorava nella filiale di via Savoia per sostituire un collega assente, entrava un signore con cappuccio e occhiali scuri che si sedeva di fronte alla cassa, ad un tratto estraeva un coltello e lo puntava verso il ricorrente, quando vedeva il coltello il ricorrente indietreggiava e suonava il pulsante di allarme, il rapinatore se ne accorgeva, si alzava dalla sedia e si avvicinava al ricorrente, per avvicinarsi si sdraiava sul bancone, forse il rapinatore non toccava il ricorrente, il coltello era lungo, forse 25 centimetri, un cliente della filiale usciva di corsa ed avvisava la guardia giurata che era di fronte, davanti al Monte dei Paschi di Siena, la guardia giurata si avvicinava e quando il rapinatore usciva per scappare lo bloccava puntandogli la pistola, il rapinatore forse si impossessava di pochi spiccioli (teste
; Tes_1
pagina 15 di 26 subito dopo il fatto il ricorrente era molto agitato, il teste e il cliente che era riuscito ad avvisare la guardia giurata lo accompagnavano in Pronto soccorso, andavano con l'automobile del cliente (teste ; Tes_1
il sindacato, su mandato del ricorrente, chiedeva un cambio di mansioni circa un anno dopo, ma la gli toglieva la mansione di cassiere solo dopo la prescrizione CP_2
del medico competente (teste ; Tes_1
soltanto anni dopo la Banca istituiva una procedura di sostegno psicologico in favore dei dipendenti che erano rimasti vittime di rapine (teste ; Tes_1
dal 2007-2008 esistevano delle procedure attivate su richiesta del dipendente per fornire sostegno psicologico nei casi di rapine particolarmente cruente, la possibilità di attivare tali procedure di sostegno probabilmente era stata divulgata mediante la pubblicazione sulla home page aziendale (teste ; Tes_2
tra il 2008 e il 2009 era stata introdotta una procedura di sostegno post rapina attivata su richiesta del lavoratore, che volontariamente decide se chiedere il sostegno, la procedura prevede la presenza in filiale dello psicologo per un'attività di counseling di gruppo, se la richiesta proviene soltanto da un lavoratore lo psicologo lo invita a chiedere una visita al medico competente, che, qualora lo ritenga opportuno. chiede un accertamento psicologico di secondo livello (teste ; Tes_5
il Piano sanitario allegato al DVR prevede l'intervento della Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore: il lavoratore che segnala un'aggressione o un malessere deve presentare un certificato medico, viene aperta una denuncia di infortunio, la
Banca attiva il medico competente, che qualora lo ritenga opportuno chiede un accertamento psicologico di secondo livello, il certificato medico deve attestare un infortunio sul lavoro, ossia una causa riconducibile ad infortunio sul lavoro (teste
; Tes_5
in caso di assenze superiori ai 60 giorni la riteneva necessaria la CP_2
sorveglianza periodica, e quindi la visita medica prima della ripresa del lavoro,
pagina 16 di 26 soltanto in caso di lavoratori esposti ai rischi stabiliti dalla legge, per quanto riguardava i propri dipendenti nel 99% dei casi il rischio era quello dei video terminali, ma solo nelle filiali cd. New concept i lavoratori erano identificati come video terminalisti, il ricorrente lavorava in una filiale tradizionale quindi non era identificato come video terminalista e non era necessario sottoporlo a visita prima del rientro al lavoro (teste ; Tes_5
in seguito alle rapine subite dal ricorrente non erano state aperte pratiche di infortunio, presumibilmente perché il ricorrente non aveva inviato il certificato medico e quindi la non aveva fatto denuncia all' usualmente nel certificato CP_2 CP_3
del Pronto soccorso il medico indica se si tratta di un infortunio sul lavoro, probabilmente il ricorrente non aveva mandato alcun certificato medico, diversamente la avrebbe aperto l'infortunio, non aveva interesse o altri motivi CP_2
per non farlo (teste ; Tes_2
sulle piattaforme aziendali risultava una richiesta di visita medica all'inizio del
2020, soltanto in quel momento il ricorrente attivava la sorveglianza sanitaria, la visita veniva effettuata a fine anno, una circolare ministeriale aveva autorizzato le aziende a sospendere la sorveglianza sanitaria a causa della pandemia, il medico competente esprimeva un giudizio di idoneità con prescrizioni e stabiliva una periodicità di controllo ad un anno (teste ; Tes_5
l'ufficio Medicina del lavoro e rischi psicosociali riceveva dall'Ufficio di amministrazione del personale le denunce registrate dalla Banca, il certificato medico poteva anche essere trasmesso dal medico del Pronto soccorso, non risultavano denunce inoltrate dal ricorrente, la trasmissione dei certificati medici era interamente automatizzata, prima dell'automatizzazione veniva consegnato il documento cartaceo, presumibilmente al direttore della filiale, in quanto responsabile della struttura, il direttore doveva trasmetterlo all'Ufficio di amministrazione del personale (teste ; Tes_5
pagina 17 di 26 la compagna del ricorrente portava in Banca il referto del Pronto soccorso rilasciato dopo la rapina del 5 dicembre 2008 (ove il ricorrente riferiva stato d'ansia in seguito ad una rapina ed il sanitario indicava trattarsi di infortunio sul lavoro), nonché il certificato del medico curante che attestava la malattia, li portava in busta chiusa nella filiale di via Tripoli, dove il ricorrente lavorava, li consegnava al direttore
(teste ; Tes_6
forse dal 2016 il ricorrente tornava a lavorare della filiale di via Savoia, almeno 3-
4 volte si sentiva male durante il lavoro, aveva sudorazione, si sentiva senza forze, voleva andare a casa dove aveva i farmaci tranquillanti che gli servivano, una volta il teste lo accompagnava al Pronto soccorso, il medico diceva al ricorrente che i farmaci che prendeva andavano bene (teste ; Tes_1
il ricorrente soffriva di attacchi di panico quando usciva di casa e anche di notte, di agorafobia, aveva paura di viaggiare, in treno, in aereo, paura di allontanarsi da casa, sviluppava anche una patologia riguardante il controllo del cibo, controllava la provenienza del cibo, mangiava poco, non voleva andare a mangiare fuori perché non poteva controllare il cibo, non uscivano più con gli amici, queste patologie si manifestavano un paio di settimane dopo il Natale del 2008, da gennaio 2009 cominciava a diradare la frequentazione della palestra e le gite in bici, poi smetteva del tutto, dal 2009 smettevano di viaggiare, frequentavano soltanto due coppie di amici che abitano vicino a casa, a settembre 2016 a causa delle patologie di cui soffriva perdeva 10 kg di peso, prima di ammalarsi faceva sport, era una persona gioviale, di compagnia, frequentavano molti amici e viaggiavano (teste ; Tes_6
nel corso del 2022 la filiale di via Savoia era stata ristrutturata ed era diventata una filiale New concept, per cui il ricorrente era stato inserito in sorveglianza sanitaria come video terminalista (teste ; Tes_5 nel DVR del 22 luglio 2003 era stato valutato il rischio rapina (“indotto da fatti, circostanze e comportamenti estranei ed esterni al processo produttivo e non è generato dalla attività
pagina 18 di 26 caratteristica dell'impresa. Tale rischio non rientra nel rischio ordinario relativo alla prestazione lavorativa, ma se pur non ascrivibile "alla volontà diretta del datore di lavoro", è comunque un rischio potenzialmente esistente "sul lavoro”), la esaminava gli aspetti ambientali e CP_2
strutturali e quelli procedurali e gestionali. La misura organizzativa di portata generale volta a circoscrivere quanto più possibile alla fonte il rischio rapina era costituita dalla limitazione delle giacenze di danaro, tramite la custodia in mezzi forti con sistema di apertura temporizzato;
dall'analisi di settore la affermava che CP_2
le modalità di intrusione avvenivano tramite accesso da ingresso dotato di metal detector con arma impropria, da accesso da ingresso con arma da fuoco o da sfondamento di parete o apertura perimetrale in genere secondaria con autoveicolo o con macchina, le fonti di pericolo erano pertanto da classificarsi nelle armi e nello sfondamento delle aperture o pareti perimetrali;
venivano quindi definite le misure preventive e protettive per la riduzione del rischio rapina, quali impianti, procedure organizzative, comportamento individuale e collettivo, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, inoltre era stata esposta apposita segnaletica a scopo dissuasivo indicante la presenza di impianti di allarme e di mezzi forti temporizzati;
nel DVR del 6 giugno 2007 il rischio rapina veniva descritto come “Atti criminosi di terzi” e fra le misura attuate venivano indicate “Misure tecnologiche, organizzative
e comportamentali come descritto nella parte generale del presente DVR e nella scheda di CDR”, fra le attività di Informazione, Formazione e addestramento i
“Documenti aziendali contenenti indicazioni comportamenti da osservare durante l'evento criminoso e nelle fasi immediatamente successive consultabili in sezione dedicata sulla intranet aziendale “Guida antirapina per il personale di sportello”, curata da con la collaborazione dell'Arma dei
Carabinieri e della Polizia di Stato. Corso in aula “La sicurezza antirapina in Banca”, per i preposti (direttori delle filiali e/o loro sostituti), Corso sulla web tv aziendale
“La sicurezza allo sportello” per tutto il personale di filiale;
Corso di formazione a distanza sulla piattaforma formativa “La sicurezza allo sportello” per tutto il personale di filiale;
Corso di formazione in aula per il personale neoassunto.”, pagina 19 di 26 il piano sanitario allegato sub 5 al DVR del 6 giugno 2007 prevedeva che “Gruppo 5 -
Personale esposto al rischio di rapina In considerazione delle caratteristiche del rischio rapina e dell'effettiva esposizione del Personale all'evento criminoso è stato predisposto un protocollo sanitario che contempla le seguenti tipologie di visite mediche da parte del Medico Competente: (…); - di accertamento successivo all'evento criminoso, su richiesta (ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 626/94) da parte del Personale, consistente nel sottoporre a visita medica di accertamento i dipendenti direttamente o indirettamente coinvolti nella rapina che denuncino problemi. Inoltre, a seguito di rapine caratterizzate da particolari modalità di accadimento (uso di armi da fuoco, violenza fisica, presa di ostaggi, lunga durata) è previsto un intervento del medico competente caratterizzato da sopralluogo presso l'unità interessata, attività di counselling e di informazione della possibilità di richiedere visita ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 626/94.”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “La rapina quale atto doloso del terzo, si configura come causa violenta e concentrata, potenziale generatrice di danni alla salute della vittima, e cioè quale causa di un infortunio ai sensi dell'art. 2 del tu. n.
1124 del 1965”, ord. n. 8301/2019; deve affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per i danni all'integrità psicofisica del lavoratore derivanti dalle rapine avvenute sul luogo di lavoro;
per il periodo anteriore a luglio 2003 non vi è prova che la abbia valutato il CP_2
rischio dei lavoratori di subire una rapina durante la prestazione della propria attività lavorativa;
dalla lettera di encomio datata 5 settembre 2000, con la quale la filiale di Siracusa della segnalava alla direzione centrale il comportamento tenuto Controparte_2
dal ricorrente durante la rapina del 4 agosto 2000, e proponeva l'erogazione di un premio in denaro, emergeva che la Banca incoraggiava condotte pericolose per il lavoratore – infilava “una mazzetta da 69 biglietti da Lit. 1000.000 nella cassafortina
a tempo, in presenza dei malviventi”; le misure concretamente adottate, emerse dall'istruttoria testimoniale, risultavano inidonee a contrastare il verificarsi di tali eventi criminosi, essendo principalmente dirette alla protezione dei beni aziendali (come i dispensatori di denaro a tempo), in pagina 20 di 26 quanto finalizzate a far desistere i criminali dai loro propositi, e così soltanto indirettamente a tutelare l'incolumità dei lavoratori. Nei locali della era infatti CP_2
possibile accedere liberamente o superando ostacoli agevoli da contrastare, stante il malfunzionamento degli apparati di sicurezza, ove presenti;
per il resto la non dimostrava di aver effettuato le attività di formazione e CP_2
di istruzione dirette alla prevenzione e alla gestione del rischio rapina, descritte nei
DVR prodotti, attività rimessa sostanzialmente all'iniziativa del lavoratore, che avrebbe dovuto cercare sui siti aziendali le informazioni sui comportamenti da osservare e sul sostegno psicologico offerto dalla Nel doc. 2 prodotto da CP_2
parte convenuta (scheda curricolare del ricorrente) si dava atto dello svolgimento di attività di formazione avvenute nel 2021 e nel 2022, non risultava indicato l'oggetto,
e comunque la formazione risultava erogata moltissimi anni dopo gli eventi criminosi;
in esito alla CTU medico legale disposta in corso di causa, l'Ausiliario della
Consulente affermava che il ricorrente, “non portatore di Disturbi Mentali pregressi, in correlazione agli eventi criminosi subiti il 3 settembre 1998, il 4 agosto 2000, il 10 giugno 2004 ed il 5 dicembre 2008, ha sviluppato inizialmente un Disturbo da Stress Post Traumatico (…) oggi evoluto in un Disturbo dell'Adattamento con Ansia Cronico di Grado Grave con Persistenza di sintomi “sub-clinici” del Disturbo da Stress Post Traumatico (…), quadro clinico tuttora attivo per i vissuti ansioso – depressivi ed un grave iperarousal ma non più caratterizzato dalla sintomatologia patognomonica del
DSPT e cioè rievocazioni intrusive dell'evento a ciel sereno tipo flash back e/o ricorrenti incubi notturni correlati alle scene delle aggressioni. (…). Visto il tempo trascorso e l'andamento clinico il
Disturbo può essere considerato infermità temporanea per il Disturbo da Stress Post Traumatico e danno biologico all'integrità psicofisica della persona come Disturbo dell'Adattamento con Ansia
Cronico di Grado Grave con Persistenza di sintomi “sub-clinici” del Disturbo da Stress Post Traumatico da valorizzare nel range intermedio dei Disturbi dell'Adattamento Complicati con sintomi del Disturbo da Stress Post Traumatico”; la CTU affermava quindi che il ricorrente era “affetto da Disturbo dell'Adattamento con
Ansia Cronico di Grado Grave con persistenza di sintomi sub-clinici del Disturbo da Stress Post
Traumatico. La sintomatologia di interesse neuropsichiatrico, per quanto emerso dalla documentazione
pagina 21 di 26 sanitaria esaminata, ha avuto esordio nel 2008 dopo ennesimo episodio di rapina presso la filiale bancaria dove era all'epoca operativo (come da referto di pronto soccorso del 5.12.2008). In assenza di comorbilità e/o precedenti psichiatrici, per quanto emerso dall'esame della documentazione medica, si ritiene di dover riconoscere nesso di causalità fra gli eventi criminosi subiti il 3 settembre 1998, il
4 agosto 2000, il 10 giugno 2004 e il 5 dicembre 2008 e la patologia neuropsichiatrica accertata. Si ritiene equa una valutazione del danno biologico nella misura del 16% (sedici percento). In via indicativa, tenuto conto delle indicazioni dell'Ausiliario e delle specifiche caratteristiche della malattia, può essere considerato un periodo di inabilità temporanea biologica di mesi uno al 50%, mesi tre al 25% e mesi venti al 15%.”;
la CTU e la relazione dell'Ausiliario appaiono congruamente motivate e devono pertanto essere condivise le osservazioni e le conclusioni ivi formulate. Il periodo di inabilità temporanea biologica di ventiquattro mesi si deve ritenere congruo, in quanto periodo di stabilizzazione dei postumi del Disturbo Post Traumatico da Stress secondo la valutazione media in ambito psichiatrico forense;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”, sent. n. 26246 del 06/09/2022, ord. n. 18008 del 01/07/2024. Trattandosi di un'azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087 cc, in cui la patologia insorgeva nel dicembre del 2008 e solo molti anni dopo (22 settembre
2017) veniva diagnosticata e ne veniva affermata la riconducibilità agli infortuni subiti sul luogo di lavoro, il ricorrente prima del 18 luglio 2002 non avrebbe potuto esercitare il diritto;
parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dell'intero danno, e non solo del danno differenziale, poiché la mancata denuncia all' comportava la CP_3
pagina 22 di 26 prescrizione dell'azione e la perdita del diritto alle prestazioni di legge (nonostante la tempestiva consegna al direttore della filiale del referto del Pronto soccorso del 5 dicembre 2008 che attestava trattarsi di infortunio sul lavoro); parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento delle seguenti somme (desunte dalle Tabelle di Milano del 2024): per il danno biologico permanente nella misura del 16% in soggetto di anni 47 al momento dell'ultimo infortunio €
41.036,00; per l'incremento per sofferenza soggettiva € 13.131,00; per il danno biologico temporaneo: ITP per 1 mese al 50% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 1.725,00, ITP per 3 mesi al 25% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 2.587,50, ITP per 2 mesi al 15% (con la sofferenza soggettiva interiore media), € 1.035,00, e così complessivamente € 59.514,50, danno liquidato in moneta attuale, oltre accessori del credito dalla data odierna al saldo;
deve essere respinta la richiesta di aumento personalizzato del 25% formulata in ricorso. A sostegno della domanda la parte affermava che la patologia, “ancorché cronicizzata, è soggetta tutt'oggi a episodi acuti che si manifestano in attacchi di panico e crisi d'ansia, che impongono trattamenti farmacologici pesanti e continuo supporto psicoterapico. Peraltro, tali patologie hanno determinato anche l'insorgenza di sintomi psicosomatici secondari (tachicardia, tremoti, sudorazione, mal di testa, disagio), che appesantiscono la percezione del danno biologico permanente accertato.”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”, sent.
pagina 23 di 26 n. 28988 del 11/11/2019, ord. n. 5865 del 04/03/2021, ord. n. 31681 del 09/12/2024, ord. n. 5984 del 06/03/2025; le conseguenze indicate da parte ricorrente non appaiono diverse da quelle che usualmente si manifestano nelle persone affette da patologie simili, per cui non appare giustificata la "personalizzazione" richiesta;
il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 396.376,07, di cui € 362.441,89 a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura non inferiore al 35% (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia); non sussiste prova del danno patrimoniale lamentato dal ricorrente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.”, ord. n. 4289 del 16/02/2024; in conseguenza dei sinistri oggetto di causa il reddito del ricorrente non subiva delle decurtazioni, in quanto il ricorrente conservava il proprio posto di lavoro, con la medesima retribuzione, per cui deve escludersi una perdita della sua capacità di produrre reddito;
il ricorrente lamentava di non poter più svolgere la precedente attività lavorativa di cassiere, ma si trattava di una mansione sempre più marginale nella nuova concezione della per cui non si vede come concretamente tale preclusione CP_2
possa averlo danneggiato. Allegava genericamente di non poter aspirare a conseguire pagina 24 di 26 avanzamenti di carriera e incrementi retributivi, in ragione delle proprie patologie, e che gli era “stato precluso un avanzamento di carriera sia interna, come direttore di filiale, che esterna presso altri Istituti di Credito”, ma il suo curriculum lavorativo, con unica progressione di carriera da commesso (mansione assegnata a gennaio 1985 al momento dell'assunzione) a cassiere nel maggio 1987, non consente di ipotizzare che, in mancanza delle rapine e della conseguente patologia sviluppata, il ricorrente avrebbe conseguito un superiore inquadramento, men che meno come direttore di filiale. L'istruttoria testimoniale dimostrava al contrario un rifiuto di modificare il proprio ruolo di gestore base, quando gli era stato proposto di diventare gestore privati;
deve essere respinta la domanda di pagamento della somma di € 33.934,18, a titolo di differenza tra quanto percepito lavorando part-time e quanto avrebbe percepito continuando a lavorare full-time, dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2020.
Il mutamento di orario avveniva su istanza del ricorrente, quando il figlio minore aveva 11 anni. La fascia di età dei figli che legittimava la richiesta di orario part time andava da 3 a 13 anni, alla scadenza dei 24 mesi di part time il ricorrente ne chiedeva il rinnovo per ulteriori dodici mesi, quindi ricominciava a lavorare a tempo pieno, né esistevano ragioni verosimili per mentire sulle motivazioni della richiesta;
l'unico pregiudizio patrimoniale risarcibile appare quello corrispondente alle spese mediche documentate, pari a € 622,42, oltre accessori del credito dalla data dei singoli esborsi al saldo;
l'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate per intero in dispositivo;
le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di parte convenuta;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 25 di 26 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara la responsabilità di anche quale Controparte_1
incorporante di , per gli infortuni subiti dal ricorrente Controparte_2
e per le patologie conseguentemente insorte, e per l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale in €
59.514,50, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in €
622,42, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate per intero in € 18.917,00 oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, compensa la metà restante;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 17 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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