TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa AT D'IN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6168 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa
DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, presso lo studio dell'Avv. ALAIMO CLAUDIA MARIA, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
per l'interdizione di , nato a [...], in data [...]; Controparte_1
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordina- mento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazio- ne, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformula- zione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apporta- te dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di con- tenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le fun- zioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento in- tegralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limi- tata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del princi- pio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L.
n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire».
Tale criterio, secondo una recente pronuncia della Cassazione, «rappresenta la "stella po- lare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con ri- guardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di prote- zione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama» (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
D'altro canto già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legit-
- 2 - timità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indica- zione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla in- terdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capaci- tà del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del
2005).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del giugno 2006, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla “massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in diffi- coltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divie- to, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uo- mo”.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in parti- colare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla prote- zione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento me- ramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficiario dell'amministrazio- ne di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicu- rare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaio- no idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmen- te, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patri- moniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta-
- 3 - mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sem- bra, di per sè solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'ammini- strazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Col- legio.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione Controparte_1 delle facoltà mentali e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri in- teressi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
All'udienza del 29/10/2025 l'interdicendo, sottoposto ad esame dal Giudice Istruttore, non è risultato in condizione di fornire alcuna risposta né di sostenere alcun colloquio.
Era presente la figlia , la quale ha riferito che il padre non è più in Persona_1 grado di parlare se non rare volte e dietro stimolazione, che lo stesso vive con lei unitamente alla madre . Ha dichiarato inoltre di aderire alla richiesta di interdizione. Parte_1
Era altresì presente il fratello dell'interdicendo , nato a [...] il Persona_2
03/06/1959, il quale confermata la circostanza, si associava alla richiesta di interdizione.
In data 03/11/2025 veniva infine depositata agli atti la dichiarazione sottoscritta dalla sorella dell'interdicendo , nata a [...] il [...], con la Parte_2 quale attestava di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi allo stesso.
Orbene, risulta affetto da «demenza di Alzheimer in fase avanza- Controparte_1 ta, con incontinenza urinaria e turbe comportamentali», secondo quanto è dato riscontrare nelle valutazioni diagnostiche espresse dalla Commissione Medica Superiore presso il Cen- CP_ tro Medico Legale in data 03 luglio 2020, all'esito della relativa visita collegiale, che ha accertato, in seno al verbale di verifica, la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconosci- mento dell'invalidità del . CP_1
A causa di tali condizioni psicofisiche l'odierno interdicendo risulta aver necessità di as-
- 4 - sistenza continuativa da parte di terzi, non essendo risultato in grado di compiere gli ordi- nari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la sua pronunzia di interdizione, in quanto il medesimo presenta un'alterazione del- le facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate, la loro natura eminen- temente degenerativa, che induce a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una pos- sibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico, e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa del convenuto, inducono a ritenere im- praticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pro- nunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicendo ad opera del giudice istruttore, lo stesso è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalla cronicità della patologia che lo affligge, dall'incoscienza dello stesso e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
L'interdicendo, inoltre, per come documentato dalla ricorrente, risulta titolare di pensio- ne che percepisce nella misura di circa 2.200,00 euro mensili ed è titolare con la moglie di un conto corrente cointestato con un saldo contabile di 70.000 euro circa, presso la banca
Credem. Possiede altresì degli immobili cointestati ad AL IL (Pa) in contrada Pia- no Sperone, a Bagheria (PA) in via Domenico Lo Monaco e a Palermo in via Vincenzo Vitali.
Il sig. possiede, inoltre, 1/3 della proprietà sita a Palermo presso la via Houel n.42 CP_1
(v. all. n. 4). proprietaria di alcuni immobili.
Infine, la dichiarazione dei redditi per il 2024 del sig. ha rilevato reddito impo- CP_1 nibile per un ammontare di euro 27.316,00.
L'esistenza di un tale patrimonio richiede un'attività di gestione complessa, per cui la nomina di un'amministrazione di sostegno deve ritenersi insufficiente a fornire adeguata protezione al beneficiario.
Se così stanno le cose, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione e, alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese del presente procedimento vanno in- teramente lasciate a carico dei ricorrenti, che le hanno anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
- 5 - Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
26/11/1947; dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
AT D'IN
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa AT D'IN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6168 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa
DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, presso lo studio dell'Avv. ALAIMO CLAUDIA MARIA, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
per l'interdizione di , nato a [...], in data [...]; Controparte_1
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordina- mento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazio- ne, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformula- zione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apporta- te dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di con- tenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le fun- zioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento in- tegralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limi- tata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del princi- pio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L.
n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limitazione possibile della capacità di agire».
Tale criterio, secondo una recente pronuncia della Cassazione, «rappresenta la "stella po- lare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con ri- guardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di prote- zione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama» (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
D'altro canto già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legit-
- 2 - timità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indica- zione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla in- terdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capaci- tà del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del
2005).
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del giugno 2006, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla “massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in diffi- coltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divie- to, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uo- mo”.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in parti- colare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla prote- zione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento me- ramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficiario dell'amministrazio- ne di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicu- rare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaio- no idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmen- te, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patri- moniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta-
- 3 - mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sem- bra, di per sè solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'ammini- strazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).
Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Col- legio.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione Controparte_1 delle facoltà mentali e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri in- teressi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
All'udienza del 29/10/2025 l'interdicendo, sottoposto ad esame dal Giudice Istruttore, non è risultato in condizione di fornire alcuna risposta né di sostenere alcun colloquio.
Era presente la figlia , la quale ha riferito che il padre non è più in Persona_1 grado di parlare se non rare volte e dietro stimolazione, che lo stesso vive con lei unitamente alla madre . Ha dichiarato inoltre di aderire alla richiesta di interdizione. Parte_1
Era altresì presente il fratello dell'interdicendo , nato a [...] il Persona_2
03/06/1959, il quale confermata la circostanza, si associava alla richiesta di interdizione.
In data 03/11/2025 veniva infine depositata agli atti la dichiarazione sottoscritta dalla sorella dell'interdicendo , nata a [...] il [...], con la Parte_2 quale attestava di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi allo stesso.
Orbene, risulta affetto da «demenza di Alzheimer in fase avanza- Controparte_1 ta, con incontinenza urinaria e turbe comportamentali», secondo quanto è dato riscontrare nelle valutazioni diagnostiche espresse dalla Commissione Medica Superiore presso il Cen- CP_ tro Medico Legale in data 03 luglio 2020, all'esito della relativa visita collegiale, che ha accertato, in seno al verbale di verifica, la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconosci- mento dell'invalidità del . CP_1
A causa di tali condizioni psicofisiche l'odierno interdicendo risulta aver necessità di as-
- 4 - sistenza continuativa da parte di terzi, non essendo risultato in grado di compiere gli ordi- nari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la sua pronunzia di interdizione, in quanto il medesimo presenta un'alterazione del- le facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate, la loro natura eminen- temente degenerativa, che induce a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una pos- sibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico, e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa del convenuto, inducono a ritenere im- praticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pro- nunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicendo ad opera del giudice istruttore, lo stesso è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalla cronicità della patologia che lo affligge, dall'incoscienza dello stesso e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
L'interdicendo, inoltre, per come documentato dalla ricorrente, risulta titolare di pensio- ne che percepisce nella misura di circa 2.200,00 euro mensili ed è titolare con la moglie di un conto corrente cointestato con un saldo contabile di 70.000 euro circa, presso la banca
Credem. Possiede altresì degli immobili cointestati ad AL IL (Pa) in contrada Pia- no Sperone, a Bagheria (PA) in via Domenico Lo Monaco e a Palermo in via Vincenzo Vitali.
Il sig. possiede, inoltre, 1/3 della proprietà sita a Palermo presso la via Houel n.42 CP_1
(v. all. n. 4). proprietaria di alcuni immobili.
Infine, la dichiarazione dei redditi per il 2024 del sig. ha rilevato reddito impo- CP_1 nibile per un ammontare di euro 27.316,00.
L'esistenza di un tale patrimonio richiede un'attività di gestione complessa, per cui la nomina di un'amministrazione di sostegno deve ritenersi insufficiente a fornire adeguata protezione al beneficiario.
Se così stanno le cose, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione e, alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese del presente procedimento vanno in- teramente lasciate a carico dei ricorrenti, che le hanno anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
- 5 - Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
26/11/1947; dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
AT D'IN
- 6 -