TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7246/2024 promossa con ricorso congiunto in data
5.11.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Seregno (MB) in Via Giovanni Pacini n. 89, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Cecinelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Seregno (MB) in Via Giovanni Pacini n. 89, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Cecinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I Sig.ri e , come in epigrafe identificati, rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 chiedono al Tribunale Ill.mo, di pronunciare la sentenza di separazione personale dei coniugi, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il Sig. corrisponderà Parte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, un assegno mensile di Parte_2 importo pari a € 800,00 (ottocento/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della moglie, le cui coordinate sono già conosciute dal sig. con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Parte_1
Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
3. Il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale sita nel Comune di Seregno (MB), Via
Giovanni Pacini n. 89, in comproprietà tra i coniugi.
4. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
5. Dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Corniglio
(PR) in data 31.5.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 18.11.2024 per l'udienza del 11.12.2024 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corniglio (PR) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7246/2024 promossa con ricorso congiunto in data
5.11.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Seregno (MB) in Via Giovanni Pacini n. 89, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Cecinelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Seregno (MB) in Via Giovanni Pacini n. 89, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Cecinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I Sig.ri e , come in epigrafe identificati, rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 chiedono al Tribunale Ill.mo, di pronunciare la sentenza di separazione personale dei coniugi, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti, il Sig. corrisponderà Parte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, un assegno mensile di Parte_2 importo pari a € 800,00 (ottocento/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, direttamente sul conto corrente della moglie, le cui coordinate sono già conosciute dal sig. con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Parte_1
Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
3. Il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale sita nel Comune di Seregno (MB), Via
Giovanni Pacini n. 89, in comproprietà tra i coniugi.
4. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
5. Dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Corniglio
(PR) in data 31.5.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 18.11.2024 per l'udienza del 11.12.2024 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corniglio (PR) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi