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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1743 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENT Parte_1 C.F._1
RO ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del predetto difensore, via Santa Marta n. 70/74, Pisa
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 30 ottobre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 31 gennaio 1998 in Perugia con
[...]
, dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro Parte_1 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 1841/14 resa dal Tribunale di Perugia in data 10 giugno 2014. Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna.
Seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio , né Parte_2 compariva personalmente all'udienza del 16 ottobre 2024 né si costituiva alla successiva udienza cartolare del 30 ottobre 2024, all'esito della quale è stata dichiarata la sua contumacia e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 31 gennaio 1998 in Perugia e iscritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del comune di Perugia, al n. 7, parte I, serie, anno 1998.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo al coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico della resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e , celebrato in Perugia, in data 31 gennaio 1998,
[...] Parte_2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Perugia, al n. 7, parte I, anno 1998.
CO la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di controparte, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Perugia di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1743 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENT Parte_1 C.F._1
RO ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del predetto difensore, via Santa Marta n. 70/74, Pisa
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 30 ottobre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 31 gennaio 1998 in Perugia con
[...]
, dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro Parte_1 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 1841/14 resa dal Tribunale di Perugia in data 10 giugno 2014. Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, senza statuizione accessoria alcuna.
Seppur raggiunta da rituale notifica, non si è costituita in giudizio , né Parte_2 compariva personalmente all'udienza del 16 ottobre 2024 né si costituiva alla successiva udienza cartolare del 30 ottobre 2024, all'esito della quale è stata dichiarata la sua contumacia e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 31 gennaio 1998 in Perugia e iscritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del comune di Perugia, al n. 7, parte I, serie, anno 1998.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, non essendovi domanda alcuna della parte.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo al coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico della resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e , celebrato in Perugia, in data 31 gennaio 1998,
[...] Parte_2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Perugia, al n. 7, parte I, anno 1998.
CO la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di controparte, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Perugia di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina