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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BECECCO PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-opponente
E
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), ( C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4 [...]
), ( ), nella loro C.F._4 Controparte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi della signora , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Persona_1
Chiaranti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in forza delle procure alle liti in calce all'atto di precetto opposto
-opposti
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio i Parte_1
signori , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , nella loro qualità di eredi della signora
[...] Controparte_5 Per_1
, opponendo il precetto fondato sulla sentenza n. 547/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata
[...]
il 23 giugno 2022, munita di formula esecutiva in data 12 luglio 2022 e notificata il 7 aprile 2023,
chiedendo il pagamento di quanto ivi liquidato in loro favore per sorte, rivalutazione ed interessi.
1 A fondamento della domanda assumeva: che l'atto di precetto notificato all' è CP_6
radicalmente infondato, affetto da nullità, invalido ed inefficace;
che l' si è trovata CP_6
nella concreta impossibilità di poter eseguire il pagamento dell'importo liquidato in sentenza, non avendo la controparte fornito i dati, ossia il documento di identità e la scheda fornitori della procuratrice speciale Avv. Nicoletta Taliani;
che, a fronte delle reiterate richieste della CP_6
2 di trasmettere il documento di identità ed i dati relativi all'avv. Nicoletta Taliani, la controparte
[...]
rimaneva inspiegabilmente inerte;
che Nicoletta Taliani era stata indicata da tutte le controparti come procuratrice speciale sia nel giudizio di primo grado che in quello davanti alla Corte
d'Appello di Perugia, nonché nella corrispondenza intercorsa con il difensore;
che nelle procure agli atti non veniva mai menzionato il codice fiscale e la residenza della procuratrice, né veniva allegato un documento di identità della procuratrice nominata;
che al fine di eseguire il pagamento dell'importo dovuto, l' necessitava di alcuni dati che non sono stati forniti, con la Pt_1
conseguenza che non sussiste inadempimento o un ritardo nell'adempimento che possa fondare l'intimazione portata nel precetto;
che sussiste assoluta incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento delle somme portate nella sentenza, in quanto nel precetto non viene più
indicata l'avv. Nicoletta Taliani quale procuratore speciale, né viene fatto riferimento alcuno a comunicazioni e/o notifiche di intervenuta revoca della procura speciale precedentemente conferita da parte dei creditori istanti;
che tale situazione di incertezza in aggiunta al cospicuo importo da liquidare (€1.637.828,06), rende indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelativo di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante l'evidente incertezza sul soggetto legittimato alla riscossione dell'importo liquidato in sentenza;
che l'opposizione è fondata sull'art. 1188 c.c.
posto che il pagamento eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato non avrebbe effetto liberatorio per l'azienda ospedaliera;
che l' a fronte dell'incertezza in ordine al CP_6
soggetto legittimato a riscuotere quanto dovuto, ha interesse ad investire l'Ill.mo Giudice adito,
anche in via cautelativa, al fine di accertare il soggetto creditore e/o procuratore legittimato alla riscossione, al fine di evitare possibili azioni di ripetizione, previa sospensione del titolo esecutivo.
2 Si costituivano in giudizio di opposti premettendo in fatto che in data 4.11.2013, decedeva in
Foligno, presso il locale presidio ospedaliero, la signora;
gli eredi convenivano in Persona_1
giudizio l' dinanzi al Tribunale di Terni, che, con la sentenza N.547/2022, accertava la piena CP_6
responsabilità della convenuta e la condannava al pagamento in favore degli eredi della defunta delle somme, successivamente poste a fondamento del precetto opposto;
che l' pur essendo CP_6
la sentenza di primo grado esecutiva, non pagava il dovuto, ma promuoveva appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che veniva disattesa dalla Corte
di Appello;
che nel giudizio di cognizione di primo grado e in quello successivo di appello gli eredi della signora venivano rappresentati dalla loro procuratrice speciale Nicoletta Taliani, CP_5
come da procura notarile del 28.12.2018 rep. 62419 a rogito del Notaio di Foligno;
Persona_2
che nelle more, a fronte delle reiterate richieste di pagamento, l' avanzava una serie di Pt_1
pretese ai fini del pagamento e inutili si rivelavano gli inviti degli aventi diritto al pagamento di quanto dovuto;
che in data 2.11.2023 decedeva la procuratrice Nicoletta Taliani e gli eredi della signora nel giudizio davanti alla Corte di Appello si costituivano con comparsa del CP_5
24.11.2023, alla quale venivano allegate cinque procure speciali (ex art. 83 c.p.c.) rilasciate da ciascuno degli opposti al procuratore avv. Renato Chiaranti, non contestate, e analoghe procure venivano notificate unitamente al precetto opposto, non assumendo rilievo la asserita mancata sottoscrizione della “scheda fornitori” prevista dalla prassi interna all'ente tenuto al pagamento;
che le somme spettanti per sorte agli opposti non sono contestate;
che la questione della carenza di legittimazione della procuratrice è superata dalle procure speciali allegate al precetto, che rendono certo il soggetto debitore, ossia i creditori della obbligazione di pagamento risultante dalla sentenza e dal precetto opposto;
che parte opposta ha assunto un comportamento dilatorio al solo fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, nonostante le fosse stata inoltrata tutta la documentazione richiesta ai fini del pagamento;
che non sussiste alcune incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, in ragione di quanto risulta dalla sentenza passata in giudicato;
che ove fossero fondate le argomentazioni della opponente i comportamenti degli opposti
3 dovrebbero inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 1206 cc in tema di mora del creditore,
che non può essere fatta valere nell'ambito della opposizione a precetto.
Gli opposti contestavano l'istanza di sospensiva per carenza del fumus e del periculum in mora.
Disattesa l'istanza di sospensiva e fallito il tentativo di conciliazione previsto dal rito, la causa veniva presa in decisione a seguito della riserva assunta all'udienza di decisione ex art. 189 cpc tenuta nelle forme della trattazione scritta.
II)a)Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di parte opposta che contesta la violazione da parte della opponente del divieto di mutatio libelli, in relazione alle conclusioni assunte in corso di causa, in quanto prodromica alla delimitazione del thema decidendum.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.ro 547/22 e
dell'efficacia del precetto;
nel merito, - dichiarare la carenza del diritto in capo agli
[...]
di procedere all'esecuzione forzata in base al precetto opposto, con l'annullamento del Parte_2
precetto stesso;
- ai fini della liberazione del debitore, accertare il soggetto creditore legittimato
alla riscossione dell'importo liquidato nella sentenza n.547/22 e, per l'effetto, indicare i termini e
le modalità di esecuzione del pagamento da parte di . Condannarsi la parte opposta CP_6
al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari
di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA); Condannare la parte opposta al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc l' “chiede, quindi, l'integrale rigetto delle CP_6
eccezioni di parte opposta ed insiste nella domanda di accertamento della temerarietà ed
illegittimità dell'atto di precetto per violazione del principio di buona fede e per incertezza in
merito ai legittimi creditori ed alle modalità di pagamento al momento della notifica dello stesso;
Chiede, inoltre, accertarsi che il pagamento eseguito in corso di causa da e dalla CP_6
compagnia di assicurazioni costituisce integrale adempimento di quanto riportato nel titolo e
dichiararsi non dovuti da ulteriori interessi, né legali né di mora;
In subordine, CP_6
4 accertarsi la misura degli stessi secondo il giusto ed equo, tenendo conto del comportamento
ostruzionistico dei creditori opposti;
Condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese a favore
dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge
(15% spese generali, CPA e IVA); Condannare la parte opposta al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c.”.
Nelle note conclusive depositate il 22.11.2024 l'opponente ribadiva le sue richieste come segue:
“Nonostante l'intervenuto pagamento dell'importo precettato (decurtato delle spese del precetto e
di CTU in quanto, rispettivamente, non dovute e già liquidate) nel corso del giudizio e la
pubblicazione della sentenza di appello che ha visto la parziale riforma del titolo esecutivo di cui si
discute (cfr. allegato), resta l'interesse della odierna opponente alla domanda di rigetto delle
eccezioni avversarie e di accertamento della temerarietà ed illegittimità dell'atto di precetto per
violazione del principio di buona fede e per incertezza ingenerata in merito ai legittimi creditori ed
alle modalità di pagamento al momento della notifica dello stesso. Si chiede, inoltre, accertarsi che
il pagamento eseguito in corso di causa dalla e dalla compagnia di assicurazioni CP_6
costituisce integrale adempimento di quanto riportato nel titolo e dichiararsi non dovuti da
[...]
ulteriori interessi, né legali né di mora. In subordine, si chiede accertarsi la misura degli CP_6
stessi secondo il giusto ed equo, tenendo conto del comportamento ostruzionistico dei creditori
opposti. Infine, condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente,
liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese
generali, CPA e IVA) ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria, si reitera ogni
opposizione e contestazione in merito alla documentazione ex adverso depositata e da ritenersi del
tutto irrilevante ai fini della prova dei fatti dedotti ed eccepiti.”.
Parte opposta ha eccepito la illegittima modificazione delle domande da parte dell' CP_6
ed ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su di esse.
Il Tribunale non condivide l'assunto di parte opponente, in quanto l'opposta ha dato atto di un fatto sopravenuto in corso di causa, ossia il pagamento di una parte delle somme indicate nel precetto e
5 ha chiesto che fosse accertata l'esaustività del pagamento in relazione al titolo, contestando la debenza delle somme ulteriori portate nel precetto, che invece gli opposti vantano e richiedono.
In particolare parte opponente, sulla base dei medesimi motivi di opposizione, ritiene che la somma versata in corso di causa sia l'unica spettante ai creditori ed insiste per l'accoglimento della opposizione, assumendo che non possono imputarsi alla stessa ulteriori interessi, né legali né di mora e che il pagamento così eseguito avrebbe fatto cessare la materia del contendere.
Il Tribunale ritiene che le suddette deduzioni e richieste della opposta non siano tardive e che rientrino nella cognizione del giudice della opposizione, il quale deve valutare anche i fatti intervenuti in corso di causa alla luce dei motivi di opposizione.
Nel caso concreto è escluso che il pagamento parziale dell'importo precettato abbia determinato la cessazione della materia del contendere, perché la diatriba verte proprio sulle somme portate nel precetto a titolo di interessi e spese, che parte opponente contesta assumendo che il ritardo nel pagamento delle somme spettanti in base al titolo esecutivo sia dipeso unicamente dal comportamento ostruzionistico degli opposti, che non avrebbero cooperato con il creditore per l'adempimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il fatto che in corso di causa una parte delle somme siano state pagate e che, per la differenza, permangano contestazioni sulla base delle stesse argomentazioni spese nell'atto di citazione, costituisce una modifica della domanda consentita in ragione del fatto sopravvenuto relativo al pagamento parziale della somma precettata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Poiché
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito
portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono
essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica
dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia
specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel
6 corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del
credito stesso;
il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e
allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione.” ( Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 che richiama in motivazione il seguente principio di diritto
“Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di
credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento
alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza
del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la
ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non
soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma
anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di
ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base
della procedura esecutiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660).
Appare utile ricordare anche i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In
tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata
non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto
alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione
provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in
ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva
revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce
preponderante del conteggio precettato) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022: “Poiché
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito
portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono
7 essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica
dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione”).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, poiché parte opponente ha dato atto in corso di causa di aver pagato una parte delle somme portate nel precetto, pagamento non contestato dagli opposti, ed ha affermato che quelle somme sono le uniche dovute, si ritiene che non vi sia alcuna indebita modifica della domanda e che tali vicende e le domande ad esse conseguenti rientrino a pieno titolo nell'oggetto del giudizio, anche e soprattutto perché parte opponente ha sempre mantenuto gli stessi motivi di opposizione e, per la giurisprudenza costante richiamata, è compito del giudice della opposizione ex art. 615 cpc accertare l'importo del credito ed il diritto dei creditori procedenti di agire in via esecutiva per ottenerlo.
I creditori hanno intimato il precetto per l'importo di euro 1.627.838,06, oltre spese di registrazione della sentenza, ove non vi abbia provveduto la debitrice, e interessi legali dal 1.1.2023 al saldo.
Parte opponente nelle more del presente giudizio ha pagato l'importo di euro 1.632.966,33,
circostanza non contestata.
Parte opposta invocando l'art. 1194 C.C., ha imputato le somme versate prima alle spese, poi agli interessi maturati fino al 29.02.24 ed infine al capitale, assumendo che alla data del 29.02.24 residua un debito di € 75.956,20, sulla base del conteggio eseguito nella memoria del 15.4.2024: - Importo
precettato comprensivo di spese, competenze, oneri di legge e costo C.T.U. € 1.637.828,05; -
Interessi legali dal 01.01.23 al 29.02.24 € 71.094,47 Totale € 1.708.922,53 - Importo versato € -
1.632.966,33; Residuo dare per capitale al 29.02.24 € 75.956,20.
Parte opposta ritiene dovute le somme portate nel precetto che parte opponente contesta, in quanto corrispondono alle spese dell'atto del precetto opposto e della CTU (€ 3.432,14) liquidata in sentenza, mentre con riferimento agli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al 29 febbraio 2024,
quantificati dalla controparte nella misura di € 71.094,47, li ritiene non dovuti in ragione dei motivi di opposizione, assumendo in particolare che gli interessi maturati dal 2023 ad oggi, essendo il
8 ritardo del pagamento imputabile esclusivamente al comportamento colposo dei creditori rappresentato nei motivi di opposizione, non sarebbero dovuti.
In buona sostanza le doglianze espresse nell'atto introduttivo con riferimento alle somme portate nel precetto sono state reiterate anche a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa,
in quanto gli opposti lo ritengono non satisfattivo e in questi termini non si ravvisa alcuna irrituale
mutatio libelli della parte opponente, ma una emendatio consentita in ragione del pagamento intervenuto in corso di causa, elemento che impone comunque la valutazione della fondatezza della opposizione.
Occorre considerare, infatti, che solo per una parte del credito azionato in via esecutiva si può
ritenere che sia cessata la materia del contendere, proseguendo la contesa in relazione alla differenza tra la somma portata nella intimazione e quella erogata dalla opponente in corso di causa.
b)In via ulteriormente subordinata deve essere disattesa l'eccezione di tardività nel deposito della sentenza della Corte d'Appello eseguita dalla opposta in allegato alla terza memoria istruttoria.
In primo luogo si evidenzia che si tratta di una sentenza sopravvenuta rispetto alle preclusioni processuali e come tale la produzione era ammissibile, senza che ciò abbia leso il contraddittorio della opposta che comunque si è difesa evidenziandone l'irrilevanza ai fini del decidere.
Sul tema è utile evidenziare che la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte
d'appello ha interessato la posizione di una sola delle parti che hanno intimato il precetto, con conferma dei restanti capi della sentenza, inoltre manca la prova del passaggio in giudicato del suddetto provvedimento.
In ogni caso si osserva che sulla base della sentenza ritualmente depositata in giudizio non sono state formulate allegazioni utili alla posizione della opponente, elemento che la rende irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della opposizione, in quanto “In tema di valutazione delle
prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti
non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che
devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro
9 eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di
conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è
finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze
delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle
domande e delle eccezioni” (Cass. Ordinanza del 23 gennaio 2023 n. 1997).
Il Tribunale osserva che nella sentenza è stato ridimensionato il credito di uno solo dei creditori che hanno intimato il precetto.
Parte opponente ha contestato il credito azionato nel precetto, come ricalcolato in corso di causa a seguito del pagamento parziale, sotto profili del tutto slegati dalla sentenza emessa dalla Corte
d'Appello, che dunque non può assumere alcun rilievo ai fini della sussistenza dei fatti principali posti a fondamento della opposizione, ai quali detta sentenza non viene ricollegata da alcuna allegazione di parte.
c)Con il primo motivo di opposizione parte opponente assume che l' si è trovata CP_6
nella concreta impossibilità di poter eseguire il pagamento dell'importo liquidato in sentenza, non avendo la controparte fornito “i dati” necessari per eseguirlo, ossia il documento d'identità e la scheda fornitori compilata a cura dell'Avv. Nicoletta Taliani, procuratrice speciale dei creditori risultante dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo la prospettazione della opponente vi sarebbe una mancanza di cooperazione da parte degli opposti, che avrebbe impedito alla stessa di provvedere al tempestivo pagamento delle somme liquidate in sentenza, con la conseguenza che le somme conteggiate nel precetto ulteriori rispetto alla sorte liquidata in sentenza non sono dovute.
La difesa non convince in primo luogo perchè il ritardato pagamento viene basato su una asserita mancanza di cooperazione dei creditori misurata sulla base di prassi interne all'ente debitore, che subordinano il pagamento al rispetto di un protocollo che prevedeva l'inoltro di “dati” e la compilazione di una cd “scheda fornitori”.
10 Il Tribunale ritiene che tale protocollo non possa ritenersi ostativo al pagamento tempestivo e comunque che non rileva al fine di misurare la buona fede dei creditori, non potendo la mancanza di tali adempimenti comportare alcuna incertezza in ordine ai soggetti in favore dei quali eseguire validamente il pagamento, ossia i creditori indicati nella sentenza.
In ogni caso, la difesa degli opposti ha allegato e provato che questa lamentela è stata superata nel corso del giudizio di appello, atteso che la procuratrice speciale è deceduta e gli opposti si sono costituiti in data 24.11.2023 in grado di appello con il ministero dell'avv. Chiaranti, munito di specifica procura all'incasso (si veda all. alla memoria istruttoria del 13.5.2024), elemento che rende sicuramente infondato il ritardo nel pagamento delle somme portate nel titolo esecutivo e fondata la richiesta di pagamento degli interessi, ingiustamente contestati da parte opponente.
Totalmente infondato è il motivo di opposizione basato sulla “incertezza del soggetto creditore”
argomentato sulla base della circostanza che nell'atto di precetto non figura più il nome della procuratrice Nicoletta Taliani.
Non è contestato infatti che la procuratrice sia deceduta nelle more del giudizio di appello, nel quale gli opposti si sono costituiti con il ministero dell'avv. Chiaranti elemento conoscibile dalla parte opponente a prescindere dal fatto che la costituzione in quel giudizio sia avvenuta fuori udienza.
Parte opponente, impropriamente, fa derivare dalla suddetta circostanza la mancata conoscenza dell'avvicendarsi del procuratore e dunque il diniego di pagamento opposto.
La tesi non convince perché, come correttamente valorizzato dalla difesa degli opposti, non sussisteva alcuna incertezza in ordine ai creditori e la mancata conoscenza della loro costituzione in appello con un nuovo procuratore abilitato alla riscossione del credito, è un fatto imputabile alla parte debitrice che rende non scusabile il mancato tempestivo pagamento delle somme portate nel precetto, con la conseguenza che l'intimazione è sicuramente fondata.
Il Tribunale non ravvisa nella condotta di parte opposta una carenza di buona fede, anche perché i creditori per primi avevano interesse alla tempestiva acquisizione della somma portata nella
11 sentenza e non certo a procrastinarla nel tempo, tanto che hanno rivolto numerose richieste di pagamento stragiudiziali, allegando la documentazione necessaria.
Parte opposta assume che l'operatività dell'art. 1188 cc e l'elevato importo del credito hanno reso legittimo il mancato pagamento delle somme dovute in base alla sentenza di primo grado esecutiva e illegittima l'intimazione contenuta nel precetto, asseritamente riferibile ad un comportamento non sorretto da buona fede.
La norma richiamata non fonda la tesi avversaria, perché l'art. 1188 prevede che il pagamento sia comunque liberatorio anche se eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverlo se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, quindi non vi era ragione nel caso concreto per negare il pagamento né nelle mani della procuratrice speciale né nelle mani degli stessi, a maggior ragione dopo che costoro si erano costituiti in Corte d'Appello con il ministero del difensore munito di specifica procura all'incasso rilasciata unitamente al mandato alle liti per il giudizio di appello, a nulla rilevando che la opponente non si sia avveduta di tale costituzione, elemento che anzi rende il protrarsi del rifiuto di pagare illegittimo e contrario alla buona fede in executivis.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia che il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata;
tuttavia, la preposizione, da parte del creditore,
di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi (
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 24128 del 13/11/2009).
Nel caso di specie parte opponente era resa edotta del mandato a riscuotere conferito dai creditori perché il mandatario risultava espressamente dagli atti del giudizio di primo grado, dalla intestazione della sentenza provvisoriamente esecutiva, dalla comparsa di costituzione in grado di appello e dalle procure alle liti allegate (all. f alla citazione), nonché dalle missive della fase stragiudiziale, atti e documenti che da un lato rendevano edotto il debitore del soggetto legittimato a
12 riscuotere e nelle cui mani validamente pagare in modo univoco e dall'altro connotavano di buona fede il pagamento, legittimo e con effetti liberatori ai sensi dell'art. 1189 cc..
Il Tribunale ritiene che il comportamento della parte opponente abbia reso necessaria l'intimazione del precetto che conserva la sua validità nei limiti che di seguito si esporranno.
Gli opposti con la memoria depositata il 15.4.2024 hanno formulato un conteggio, diverso rispetto a quello indicato nel precetto, che da un lato tiene conto delle somme incassate dai creditori dopo la proposizione della opposizione ex art. 615 cpc. e dall'altro riduce l'importo originario in quanto sono state escluse le somme originariamente portate nel precetto afferenti alla registrazione della sentenza.
Parte opponente contesta il conteggio soffermandosi in primis sulla voce relativa agli interessi,
rispetto alla quale formula i medesimi motivi di opposizione espressi in citazione.
Tali doglianze sono palesemente infondate: il ritardo nel pagamento delle somme portate nella sentenza definitiva è immotivato e i motivi di opposizione infondati, non ravvisandosi alcuna mala fede dei creditori, che non hanno in alcun modo ostacolato l'adempimento, come del resto emerge da tutta la corrispondenza stragiudiziale tra legali che ha preceduto l'avvio della procedura esecutiva (si vedano allegati g-z), che rendeva ulteriormente infondate le perplessità della debitrice in ordine al destinatario del pagamento, la cui buona fede nell'adempimento era sicuramente preservata.
Parte opponente contesta l'inserimento nel conteggio delle spese della ctu, ma la doglianza è
infondata posto che la sentenza di primo grado ha posto le spese della ctu, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta, con la conseguenza che trattasi di somme dovute sulla base del titolo esecutivo correttamente e correttamente conteggiate nel precetto.
Il Tribunale osserva che l'imputazione dei pagamenti eseguiti in favore degli opposti nel corso del presente giudizio non è stata contestata e, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
Considerato che una parte della somma portata nel precetto è stata pagata e in parte qua non vi sono contestazioni, essendo stato riconosciuto che la stessa è dovuta, l'intimazione contenuta nel precetto 13 mantiene la sua efficacia limitatamente al minore importo di euro 75.956,20, mentre, con riferimento al maggiore importo pagato in corso di causa, il precetto parzialmente deve essere annullato.
Sul tema è utile richiamare costante giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo a quello che ci occupa, caratterizzato dal pagamento parziale dopo l'intimazione del precetto ma prima della proposizione del giudizio di opposizione ha chiarito che “In tema di opposizione a precetto, la non
debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne
determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le
relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua
notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 e successive conformi tra cui
Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 secondo cui “…l'intimazione rimane valida per la
somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di
poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
I principi richiamati si addicono a fortiori al caso concreto, caratterizzato dal fatto che il pagamento
è avvenuto nel corso del giudizio di opposizione e solo a seguito del rigetto della istanza di sospensiva promossa dalla opposta, condotta che da un lato comporta l'annullamento parziale del precetto per la somma pagata in corso di causa e, al contempo, l'onere per il debitore di provvedere anche alle spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto,
nonché per la redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (Cass. Sez. L, Sent. n. 17895 del 10/09/2015 richiamata in motivazione da Cass. 24474/2020 cit.).
Alla luce delle argomentazioni che debbono essere respinti i motivi di opposizione fondati sulla non debenza delle spese del precetto, che sono sicuramente dovute nella misura conteggiata dagli opposti.
14 III)Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate il dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla somma indicata nel precetto, alla natura e alla complessità non elevata della istruttoria, elementi che, complessivamente valutati, consentono di liquidare un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
Non ricorrono i presupposti per la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3,
c.p.c., in ragione della soccombenza della parte che l'ha promossa (ex multis Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
-respinge l'opposizione;
-per le ragioni di cui in narrativa, annulla parzialmente il precetto limitatamente all'importo di euro
1.632.966,33, pagato in corso di causa e dichiara che l'intimazione resta valida ed efficace per il minore importo di euro 75.956,20, rispetto al quale i creditori opposti hanno il diritto di agire in via esecutiva;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore degli opposti delle spese processuali, che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria promossa dalla opponente.
Terni, 4/6/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BECECCO PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-opponente
E
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), ( ), ( C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4 [...]
), ( ), nella loro C.F._4 Controparte_5 CodiceFiscale_5 qualità di eredi della signora , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Persona_1
Chiaranti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in forza delle procure alle liti in calce all'atto di precetto opposto
-opposti
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio i Parte_1
signori , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , nella loro qualità di eredi della signora
[...] Controparte_5 Per_1
, opponendo il precetto fondato sulla sentenza n. 547/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata
[...]
il 23 giugno 2022, munita di formula esecutiva in data 12 luglio 2022 e notificata il 7 aprile 2023,
chiedendo il pagamento di quanto ivi liquidato in loro favore per sorte, rivalutazione ed interessi.
1 A fondamento della domanda assumeva: che l'atto di precetto notificato all' è CP_6
radicalmente infondato, affetto da nullità, invalido ed inefficace;
che l' si è trovata CP_6
nella concreta impossibilità di poter eseguire il pagamento dell'importo liquidato in sentenza, non avendo la controparte fornito i dati, ossia il documento di identità e la scheda fornitori della procuratrice speciale Avv. Nicoletta Taliani;
che, a fronte delle reiterate richieste della CP_6
2 di trasmettere il documento di identità ed i dati relativi all'avv. Nicoletta Taliani, la controparte
[...]
rimaneva inspiegabilmente inerte;
che Nicoletta Taliani era stata indicata da tutte le controparti come procuratrice speciale sia nel giudizio di primo grado che in quello davanti alla Corte
d'Appello di Perugia, nonché nella corrispondenza intercorsa con il difensore;
che nelle procure agli atti non veniva mai menzionato il codice fiscale e la residenza della procuratrice, né veniva allegato un documento di identità della procuratrice nominata;
che al fine di eseguire il pagamento dell'importo dovuto, l' necessitava di alcuni dati che non sono stati forniti, con la Pt_1
conseguenza che non sussiste inadempimento o un ritardo nell'adempimento che possa fondare l'intimazione portata nel precetto;
che sussiste assoluta incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento delle somme portate nella sentenza, in quanto nel precetto non viene più
indicata l'avv. Nicoletta Taliani quale procuratore speciale, né viene fatto riferimento alcuno a comunicazioni e/o notifiche di intervenuta revoca della procura speciale precedentemente conferita da parte dei creditori istanti;
che tale situazione di incertezza in aggiunta al cospicuo importo da liquidare (€1.637.828,06), rende indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelativo di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante l'evidente incertezza sul soggetto legittimato alla riscossione dell'importo liquidato in sentenza;
che l'opposizione è fondata sull'art. 1188 c.c.
posto che il pagamento eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato non avrebbe effetto liberatorio per l'azienda ospedaliera;
che l' a fronte dell'incertezza in ordine al CP_6
soggetto legittimato a riscuotere quanto dovuto, ha interesse ad investire l'Ill.mo Giudice adito,
anche in via cautelativa, al fine di accertare il soggetto creditore e/o procuratore legittimato alla riscossione, al fine di evitare possibili azioni di ripetizione, previa sospensione del titolo esecutivo.
2 Si costituivano in giudizio di opposti premettendo in fatto che in data 4.11.2013, decedeva in
Foligno, presso il locale presidio ospedaliero, la signora;
gli eredi convenivano in Persona_1
giudizio l' dinanzi al Tribunale di Terni, che, con la sentenza N.547/2022, accertava la piena CP_6
responsabilità della convenuta e la condannava al pagamento in favore degli eredi della defunta delle somme, successivamente poste a fondamento del precetto opposto;
che l' pur essendo CP_6
la sentenza di primo grado esecutiva, non pagava il dovuto, ma promuoveva appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che veniva disattesa dalla Corte
di Appello;
che nel giudizio di cognizione di primo grado e in quello successivo di appello gli eredi della signora venivano rappresentati dalla loro procuratrice speciale Nicoletta Taliani, CP_5
come da procura notarile del 28.12.2018 rep. 62419 a rogito del Notaio di Foligno;
Persona_2
che nelle more, a fronte delle reiterate richieste di pagamento, l' avanzava una serie di Pt_1
pretese ai fini del pagamento e inutili si rivelavano gli inviti degli aventi diritto al pagamento di quanto dovuto;
che in data 2.11.2023 decedeva la procuratrice Nicoletta Taliani e gli eredi della signora nel giudizio davanti alla Corte di Appello si costituivano con comparsa del CP_5
24.11.2023, alla quale venivano allegate cinque procure speciali (ex art. 83 c.p.c.) rilasciate da ciascuno degli opposti al procuratore avv. Renato Chiaranti, non contestate, e analoghe procure venivano notificate unitamente al precetto opposto, non assumendo rilievo la asserita mancata sottoscrizione della “scheda fornitori” prevista dalla prassi interna all'ente tenuto al pagamento;
che le somme spettanti per sorte agli opposti non sono contestate;
che la questione della carenza di legittimazione della procuratrice è superata dalle procure speciali allegate al precetto, che rendono certo il soggetto debitore, ossia i creditori della obbligazione di pagamento risultante dalla sentenza e dal precetto opposto;
che parte opposta ha assunto un comportamento dilatorio al solo fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, nonostante le fosse stata inoltrata tutta la documentazione richiesta ai fini del pagamento;
che non sussiste alcune incertezza in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, in ragione di quanto risulta dalla sentenza passata in giudicato;
che ove fossero fondate le argomentazioni della opponente i comportamenti degli opposti
3 dovrebbero inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 1206 cc in tema di mora del creditore,
che non può essere fatta valere nell'ambito della opposizione a precetto.
Gli opposti contestavano l'istanza di sospensiva per carenza del fumus e del periculum in mora.
Disattesa l'istanza di sospensiva e fallito il tentativo di conciliazione previsto dal rito, la causa veniva presa in decisione a seguito della riserva assunta all'udienza di decisione ex art. 189 cpc tenuta nelle forme della trattazione scritta.
II)a)Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di parte opposta che contesta la violazione da parte della opponente del divieto di mutatio libelli, in relazione alle conclusioni assunte in corso di causa, in quanto prodromica alla delimitazione del thema decidendum.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.ro 547/22 e
dell'efficacia del precetto;
nel merito, - dichiarare la carenza del diritto in capo agli
[...]
di procedere all'esecuzione forzata in base al precetto opposto, con l'annullamento del Parte_2
precetto stesso;
- ai fini della liberazione del debitore, accertare il soggetto creditore legittimato
alla riscossione dell'importo liquidato nella sentenza n.547/22 e, per l'effetto, indicare i termini e
le modalità di esecuzione del pagamento da parte di . Condannarsi la parte opposta CP_6
al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari
di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA); Condannare la parte opposta al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc l' “chiede, quindi, l'integrale rigetto delle CP_6
eccezioni di parte opposta ed insiste nella domanda di accertamento della temerarietà ed
illegittimità dell'atto di precetto per violazione del principio di buona fede e per incertezza in
merito ai legittimi creditori ed alle modalità di pagamento al momento della notifica dello stesso;
Chiede, inoltre, accertarsi che il pagamento eseguito in corso di causa da e dalla CP_6
compagnia di assicurazioni costituisce integrale adempimento di quanto riportato nel titolo e
dichiararsi non dovuti da ulteriori interessi, né legali né di mora;
In subordine, CP_6
4 accertarsi la misura degli stessi secondo il giusto ed equo, tenendo conto del comportamento
ostruzionistico dei creditori opposti;
Condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese a favore
dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge
(15% spese generali, CPA e IVA); Condannare la parte opposta al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c.”.
Nelle note conclusive depositate il 22.11.2024 l'opponente ribadiva le sue richieste come segue:
“Nonostante l'intervenuto pagamento dell'importo precettato (decurtato delle spese del precetto e
di CTU in quanto, rispettivamente, non dovute e già liquidate) nel corso del giudizio e la
pubblicazione della sentenza di appello che ha visto la parziale riforma del titolo esecutivo di cui si
discute (cfr. allegato), resta l'interesse della odierna opponente alla domanda di rigetto delle
eccezioni avversarie e di accertamento della temerarietà ed illegittimità dell'atto di precetto per
violazione del principio di buona fede e per incertezza ingenerata in merito ai legittimi creditori ed
alle modalità di pagamento al momento della notifica dello stesso. Si chiede, inoltre, accertarsi che
il pagamento eseguito in corso di causa dalla e dalla compagnia di assicurazioni CP_6
costituisce integrale adempimento di quanto riportato nel titolo e dichiararsi non dovuti da
[...]
ulteriori interessi, né legali né di mora. In subordine, si chiede accertarsi la misura degli CP_6
stessi secondo il giusto ed equo, tenendo conto del comportamento ostruzionistico dei creditori
opposti. Infine, condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente,
liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese
generali, CPA e IVA) ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria, si reitera ogni
opposizione e contestazione in merito alla documentazione ex adverso depositata e da ritenersi del
tutto irrilevante ai fini della prova dei fatti dedotti ed eccepiti.”.
Parte opposta ha eccepito la illegittima modificazione delle domande da parte dell' CP_6
ed ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su di esse.
Il Tribunale non condivide l'assunto di parte opponente, in quanto l'opposta ha dato atto di un fatto sopravenuto in corso di causa, ossia il pagamento di una parte delle somme indicate nel precetto e
5 ha chiesto che fosse accertata l'esaustività del pagamento in relazione al titolo, contestando la debenza delle somme ulteriori portate nel precetto, che invece gli opposti vantano e richiedono.
In particolare parte opponente, sulla base dei medesimi motivi di opposizione, ritiene che la somma versata in corso di causa sia l'unica spettante ai creditori ed insiste per l'accoglimento della opposizione, assumendo che non possono imputarsi alla stessa ulteriori interessi, né legali né di mora e che il pagamento così eseguito avrebbe fatto cessare la materia del contendere.
Il Tribunale ritiene che le suddette deduzioni e richieste della opposta non siano tardive e che rientrino nella cognizione del giudice della opposizione, il quale deve valutare anche i fatti intervenuti in corso di causa alla luce dei motivi di opposizione.
Nel caso concreto è escluso che il pagamento parziale dell'importo precettato abbia determinato la cessazione della materia del contendere, perché la diatriba verte proprio sulle somme portate nel precetto a titolo di interessi e spese, che parte opponente contesta assumendo che il ritardo nel pagamento delle somme spettanti in base al titolo esecutivo sia dipeso unicamente dal comportamento ostruzionistico degli opposti, che non avrebbero cooperato con il creditore per l'adempimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il fatto che in corso di causa una parte delle somme siano state pagate e che, per la differenza, permangano contestazioni sulla base delle stesse argomentazioni spese nell'atto di citazione, costituisce una modifica della domanda consentita in ragione del fatto sopravvenuto relativo al pagamento parziale della somma precettata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Poiché
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito
portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono
essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica
dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia
specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel
6 corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del
credito stesso;
il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e
allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione.” ( Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 che richiama in motivazione il seguente principio di diritto
“Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di
credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento
alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza
del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la
ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non
soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma
anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di
ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base
della procedura esecutiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660).
Appare utile ricordare anche i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In
tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata
non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto
alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione
provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in
ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva
revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce
preponderante del conteggio precettato) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022: “Poiché
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito
portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono
7 essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica
dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione”).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, poiché parte opponente ha dato atto in corso di causa di aver pagato una parte delle somme portate nel precetto, pagamento non contestato dagli opposti, ed ha affermato che quelle somme sono le uniche dovute, si ritiene che non vi sia alcuna indebita modifica della domanda e che tali vicende e le domande ad esse conseguenti rientrino a pieno titolo nell'oggetto del giudizio, anche e soprattutto perché parte opponente ha sempre mantenuto gli stessi motivi di opposizione e, per la giurisprudenza costante richiamata, è compito del giudice della opposizione ex art. 615 cpc accertare l'importo del credito ed il diritto dei creditori procedenti di agire in via esecutiva per ottenerlo.
I creditori hanno intimato il precetto per l'importo di euro 1.627.838,06, oltre spese di registrazione della sentenza, ove non vi abbia provveduto la debitrice, e interessi legali dal 1.1.2023 al saldo.
Parte opponente nelle more del presente giudizio ha pagato l'importo di euro 1.632.966,33,
circostanza non contestata.
Parte opposta invocando l'art. 1194 C.C., ha imputato le somme versate prima alle spese, poi agli interessi maturati fino al 29.02.24 ed infine al capitale, assumendo che alla data del 29.02.24 residua un debito di € 75.956,20, sulla base del conteggio eseguito nella memoria del 15.4.2024: - Importo
precettato comprensivo di spese, competenze, oneri di legge e costo C.T.U. € 1.637.828,05; -
Interessi legali dal 01.01.23 al 29.02.24 € 71.094,47 Totale € 1.708.922,53 - Importo versato € -
1.632.966,33; Residuo dare per capitale al 29.02.24 € 75.956,20.
Parte opposta ritiene dovute le somme portate nel precetto che parte opponente contesta, in quanto corrispondono alle spese dell'atto del precetto opposto e della CTU (€ 3.432,14) liquidata in sentenza, mentre con riferimento agli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al 29 febbraio 2024,
quantificati dalla controparte nella misura di € 71.094,47, li ritiene non dovuti in ragione dei motivi di opposizione, assumendo in particolare che gli interessi maturati dal 2023 ad oggi, essendo il
8 ritardo del pagamento imputabile esclusivamente al comportamento colposo dei creditori rappresentato nei motivi di opposizione, non sarebbero dovuti.
In buona sostanza le doglianze espresse nell'atto introduttivo con riferimento alle somme portate nel precetto sono state reiterate anche a seguito del pagamento parziale avvenuto in corso di causa,
in quanto gli opposti lo ritengono non satisfattivo e in questi termini non si ravvisa alcuna irrituale
mutatio libelli della parte opponente, ma una emendatio consentita in ragione del pagamento intervenuto in corso di causa, elemento che impone comunque la valutazione della fondatezza della opposizione.
Occorre considerare, infatti, che solo per una parte del credito azionato in via esecutiva si può
ritenere che sia cessata la materia del contendere, proseguendo la contesa in relazione alla differenza tra la somma portata nella intimazione e quella erogata dalla opponente in corso di causa.
b)In via ulteriormente subordinata deve essere disattesa l'eccezione di tardività nel deposito della sentenza della Corte d'Appello eseguita dalla opposta in allegato alla terza memoria istruttoria.
In primo luogo si evidenzia che si tratta di una sentenza sopravvenuta rispetto alle preclusioni processuali e come tale la produzione era ammissibile, senza che ciò abbia leso il contraddittorio della opposta che comunque si è difesa evidenziandone l'irrilevanza ai fini del decidere.
Sul tema è utile evidenziare che la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte
d'appello ha interessato la posizione di una sola delle parti che hanno intimato il precetto, con conferma dei restanti capi della sentenza, inoltre manca la prova del passaggio in giudicato del suddetto provvedimento.
In ogni caso si osserva che sulla base della sentenza ritualmente depositata in giudizio non sono state formulate allegazioni utili alla posizione della opponente, elemento che la rende irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della opposizione, in quanto “In tema di valutazione delle
prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti
non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che
devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro
9 eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di
conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è
finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze
delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle
domande e delle eccezioni” (Cass. Ordinanza del 23 gennaio 2023 n. 1997).
Il Tribunale osserva che nella sentenza è stato ridimensionato il credito di uno solo dei creditori che hanno intimato il precetto.
Parte opponente ha contestato il credito azionato nel precetto, come ricalcolato in corso di causa a seguito del pagamento parziale, sotto profili del tutto slegati dalla sentenza emessa dalla Corte
d'Appello, che dunque non può assumere alcun rilievo ai fini della sussistenza dei fatti principali posti a fondamento della opposizione, ai quali detta sentenza non viene ricollegata da alcuna allegazione di parte.
c)Con il primo motivo di opposizione parte opponente assume che l' si è trovata CP_6
nella concreta impossibilità di poter eseguire il pagamento dell'importo liquidato in sentenza, non avendo la controparte fornito “i dati” necessari per eseguirlo, ossia il documento d'identità e la scheda fornitori compilata a cura dell'Avv. Nicoletta Taliani, procuratrice speciale dei creditori risultante dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo la prospettazione della opponente vi sarebbe una mancanza di cooperazione da parte degli opposti, che avrebbe impedito alla stessa di provvedere al tempestivo pagamento delle somme liquidate in sentenza, con la conseguenza che le somme conteggiate nel precetto ulteriori rispetto alla sorte liquidata in sentenza non sono dovute.
La difesa non convince in primo luogo perchè il ritardato pagamento viene basato su una asserita mancanza di cooperazione dei creditori misurata sulla base di prassi interne all'ente debitore, che subordinano il pagamento al rispetto di un protocollo che prevedeva l'inoltro di “dati” e la compilazione di una cd “scheda fornitori”.
10 Il Tribunale ritiene che tale protocollo non possa ritenersi ostativo al pagamento tempestivo e comunque che non rileva al fine di misurare la buona fede dei creditori, non potendo la mancanza di tali adempimenti comportare alcuna incertezza in ordine ai soggetti in favore dei quali eseguire validamente il pagamento, ossia i creditori indicati nella sentenza.
In ogni caso, la difesa degli opposti ha allegato e provato che questa lamentela è stata superata nel corso del giudizio di appello, atteso che la procuratrice speciale è deceduta e gli opposti si sono costituiti in data 24.11.2023 in grado di appello con il ministero dell'avv. Chiaranti, munito di specifica procura all'incasso (si veda all. alla memoria istruttoria del 13.5.2024), elemento che rende sicuramente infondato il ritardo nel pagamento delle somme portate nel titolo esecutivo e fondata la richiesta di pagamento degli interessi, ingiustamente contestati da parte opponente.
Totalmente infondato è il motivo di opposizione basato sulla “incertezza del soggetto creditore”
argomentato sulla base della circostanza che nell'atto di precetto non figura più il nome della procuratrice Nicoletta Taliani.
Non è contestato infatti che la procuratrice sia deceduta nelle more del giudizio di appello, nel quale gli opposti si sono costituiti con il ministero dell'avv. Chiaranti elemento conoscibile dalla parte opponente a prescindere dal fatto che la costituzione in quel giudizio sia avvenuta fuori udienza.
Parte opponente, impropriamente, fa derivare dalla suddetta circostanza la mancata conoscenza dell'avvicendarsi del procuratore e dunque il diniego di pagamento opposto.
La tesi non convince perché, come correttamente valorizzato dalla difesa degli opposti, non sussisteva alcuna incertezza in ordine ai creditori e la mancata conoscenza della loro costituzione in appello con un nuovo procuratore abilitato alla riscossione del credito, è un fatto imputabile alla parte debitrice che rende non scusabile il mancato tempestivo pagamento delle somme portate nel precetto, con la conseguenza che l'intimazione è sicuramente fondata.
Il Tribunale non ravvisa nella condotta di parte opposta una carenza di buona fede, anche perché i creditori per primi avevano interesse alla tempestiva acquisizione della somma portata nella
11 sentenza e non certo a procrastinarla nel tempo, tanto che hanno rivolto numerose richieste di pagamento stragiudiziali, allegando la documentazione necessaria.
Parte opposta assume che l'operatività dell'art. 1188 cc e l'elevato importo del credito hanno reso legittimo il mancato pagamento delle somme dovute in base alla sentenza di primo grado esecutiva e illegittima l'intimazione contenuta nel precetto, asseritamente riferibile ad un comportamento non sorretto da buona fede.
La norma richiamata non fonda la tesi avversaria, perché l'art. 1188 prevede che il pagamento sia comunque liberatorio anche se eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverlo se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, quindi non vi era ragione nel caso concreto per negare il pagamento né nelle mani della procuratrice speciale né nelle mani degli stessi, a maggior ragione dopo che costoro si erano costituiti in Corte d'Appello con il ministero del difensore munito di specifica procura all'incasso rilasciata unitamente al mandato alle liti per il giudizio di appello, a nulla rilevando che la opponente non si sia avveduta di tale costituzione, elemento che anzi rende il protrarsi del rifiuto di pagare illegittimo e contrario alla buona fede in executivis.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale evidenzia che il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata;
tuttavia, la preposizione, da parte del creditore,
di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi (
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 24128 del 13/11/2009).
Nel caso di specie parte opponente era resa edotta del mandato a riscuotere conferito dai creditori perché il mandatario risultava espressamente dagli atti del giudizio di primo grado, dalla intestazione della sentenza provvisoriamente esecutiva, dalla comparsa di costituzione in grado di appello e dalle procure alle liti allegate (all. f alla citazione), nonché dalle missive della fase stragiudiziale, atti e documenti che da un lato rendevano edotto il debitore del soggetto legittimato a
12 riscuotere e nelle cui mani validamente pagare in modo univoco e dall'altro connotavano di buona fede il pagamento, legittimo e con effetti liberatori ai sensi dell'art. 1189 cc..
Il Tribunale ritiene che il comportamento della parte opponente abbia reso necessaria l'intimazione del precetto che conserva la sua validità nei limiti che di seguito si esporranno.
Gli opposti con la memoria depositata il 15.4.2024 hanno formulato un conteggio, diverso rispetto a quello indicato nel precetto, che da un lato tiene conto delle somme incassate dai creditori dopo la proposizione della opposizione ex art. 615 cpc. e dall'altro riduce l'importo originario in quanto sono state escluse le somme originariamente portate nel precetto afferenti alla registrazione della sentenza.
Parte opponente contesta il conteggio soffermandosi in primis sulla voce relativa agli interessi,
rispetto alla quale formula i medesimi motivi di opposizione espressi in citazione.
Tali doglianze sono palesemente infondate: il ritardo nel pagamento delle somme portate nella sentenza definitiva è immotivato e i motivi di opposizione infondati, non ravvisandosi alcuna mala fede dei creditori, che non hanno in alcun modo ostacolato l'adempimento, come del resto emerge da tutta la corrispondenza stragiudiziale tra legali che ha preceduto l'avvio della procedura esecutiva (si vedano allegati g-z), che rendeva ulteriormente infondate le perplessità della debitrice in ordine al destinatario del pagamento, la cui buona fede nell'adempimento era sicuramente preservata.
Parte opponente contesta l'inserimento nel conteggio delle spese della ctu, ma la doglianza è
infondata posto che la sentenza di primo grado ha posto le spese della ctu, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta, con la conseguenza che trattasi di somme dovute sulla base del titolo esecutivo correttamente e correttamente conteggiate nel precetto.
Il Tribunale osserva che l'imputazione dei pagamenti eseguiti in favore degli opposti nel corso del presente giudizio non è stata contestata e, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
Considerato che una parte della somma portata nel precetto è stata pagata e in parte qua non vi sono contestazioni, essendo stato riconosciuto che la stessa è dovuta, l'intimazione contenuta nel precetto 13 mantiene la sua efficacia limitatamente al minore importo di euro 75.956,20, mentre, con riferimento al maggiore importo pagato in corso di causa, il precetto parzialmente deve essere annullato.
Sul tema è utile richiamare costante giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo a quello che ci occupa, caratterizzato dal pagamento parziale dopo l'intimazione del precetto ma prima della proposizione del giudizio di opposizione ha chiarito che “In tema di opposizione a precetto, la non
debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne
determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le
relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua
notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 e successive conformi tra cui
Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 secondo cui “…l'intimazione rimane valida per la
somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di
poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
I principi richiamati si addicono a fortiori al caso concreto, caratterizzato dal fatto che il pagamento
è avvenuto nel corso del giudizio di opposizione e solo a seguito del rigetto della istanza di sospensiva promossa dalla opposta, condotta che da un lato comporta l'annullamento parziale del precetto per la somma pagata in corso di causa e, al contempo, l'onere per il debitore di provvedere anche alle spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto,
nonché per la redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (Cass. Sez. L, Sent. n. 17895 del 10/09/2015 richiamata in motivazione da Cass. 24474/2020 cit.).
Alla luce delle argomentazioni che debbono essere respinti i motivi di opposizione fondati sulla non debenza delle spese del precetto, che sono sicuramente dovute nella misura conteggiata dagli opposti.
14 III)Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate il dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla somma indicata nel precetto, alla natura e alla complessità non elevata della istruttoria, elementi che, complessivamente valutati, consentono di liquidare un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
Non ricorrono i presupposti per la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3,
c.p.c., in ragione della soccombenza della parte che l'ha promossa (ex multis Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
-respinge l'opposizione;
-per le ragioni di cui in narrativa, annulla parzialmente il precetto limitatamente all'importo di euro
1.632.966,33, pagato in corso di causa e dichiara che l'intimazione resta valida ed efficace per il minore importo di euro 75.956,20, rispetto al quale i creditori opposti hanno il diritto di agire in via esecutiva;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore degli opposti delle spese processuali, che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria promossa dalla opponente.
Terni, 4/6/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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