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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 613 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. VALENTINETTI MARINA e NA LORENZO Avv. CONTARDI GENNARO e
Controparte_1
Avv. REGOLI ANNA Avv. RUGGIERO ALESSANDRO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha definito il giudizio n.9015/2016 stabilendo quanto segue: “1. Con ricorso ritualmente depositato, la chiedeva a Parte_1 codesto Tribunale di “1) accertare che il sig. dal 2015 Parte_1 al 2019 ha corrisposto a titolo di prestito al sig. ZO NA ed alla sig.ra – in solido tra di loro- la somma di Euro 95.000 Controparte_1
( novantacinquemila/00); 2) condannare il sig. ZO NA e la sig.ra in solido al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di Euro 95.000 (novantacinquemila/100), oltre gli
[...] interessi legali dal presente provvedimento sino alla reale restituzione Con condanna dei convenuti in solido al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio ZO NA, figlio del ricorrente che, riconoscendo la debenza della somma ricevuta in prestito dal padre chiedeva di Parte_1 dichiarare solidale il debito e di condannare alle spese Controparte_1 di lite anche in suo favore. Altresì, si costituiva nuora del ricorrente che, Controparte_1 resistendo nel merito della pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto con condanna ex art. 96, I e III comma c.p.c. per lite temeraria dell'attore. Senza bisogno di attività istruttoria il giudice, all'udienza del 6/10/2022, assumeva la causa in riserva.
2. Nel merito, il ricorso è infondato. Come noto, va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343). La dazione di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, anche ammessane la ricezione, contesti il titolo posto alla base della pretesa di restituzione: infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Ciò posto, spetta all'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore.
pag. 2/7 Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (così espressamente Cassazione civile, sez. II, 07/11/2016, n. 22576 e prima, ex multiis, Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9541) nonchè “l'esistenza della obbligazione di restituzione, che integra ai sensi dell'art. 1813 c.c. un elemento essenziale del contratto di mutuo. E ciò in quanto la dazione di somme di denaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, pur ammettendo l'avvenuta ricezione, ne contesti la causa” (cfr. Tribunale di Bari, 21/09/2016, n. 4765). È stato anche precisato che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 16/10/2017, n. 24328, che riprende un principio già espresso da Cass. Civ., sez. III, 22/04/2010, n. 9541; Cass. Civ., 3642/04; Cass. Civ., 12119/03 e Cass. Civ., 2653/03). Anche la giurisprudenza di questo Tribunale è in linea con tale orientamento, essendosi ritenuto che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di
pag. 3/7 mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova;
con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione “ (cfr. Tribunale Roma, ex multiis, sez. XVII, 28/08/2018, n. 16668). Nel caso di specie, v'è contestazione specifica da parte della convenuta circa la ricezione della somma e la conseguente Controparte_1 restituzione. Pertanto spetta al ricorrente dimostrare l'obbligo restitutorio. Il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante poiché non ha dimostrato né il titolo in forza del quale è stata concessa a mutuo la somma di denaro, né il diritto e il conseguente obbligo alla restituzione della somma stessa. L'attore, infatti, si è limitato ad allegare le ricevute dei bonifici bancari (cfr. all.
1-4 al ricorso) con cui è avvenuto il trasferimento dell'importo di denaro, senza in alcun modo provare l'obbligo restitutorio che si deduce assunto dalle controparti. Il ricorso va dunque rigettato. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l'art. 702 ter c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
(omissis).” NA ZO ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – III Sezione Civile, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto che il dott. ZO NA non si è opposto alla domanda spiegata dal dott. e che lo stesso ha Parte_1 riconosciuto di essere debitore - unitamente alla Sig.ra dott. CP_1 all'epoca coniuge in regime di comunione legale dei beni - del
[...] dott. del prestito infruttifero di € 95.000,00= Parte_1
(novantacinquemila/00) e di essersi impegnato a restituirlo, nel dannato caso in cui il dott. ZO NA fosse costretto a rimborsare al dott.
l'intero prestito, condannare la Sig.ra dott. Parte_1
a rimborsare al dott. ZO NA la metà Controparte_1 dell'intera somma dovuta e pagata dal dott. ZO NA al dott.
. Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio nei confronti della Sig.ra dott. che si è opposta alla Controparte_1 domanda attrice.”.
pag. 4/7 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellato NA ZO ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, sia in primo grado che nel presente e, pertanto, deve essere condannato alla restituzione di euro 95.000,00 con gli interessi maturati nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
deve essere condannata a restituire quanto l'odierno Controparte_1 appellante ha dimostrato di aver corrisposto a costei ed all'ex coniuge, odierno appellato, attraverso i bonifici bancari recanti la causale “prestito”. Ed invero, come già affermato con la sentenza gravata, il cd. prestito poiché “indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine” va inquadrato nel contratto di mutuo e, pertanto, comporta l'obbligo in capo al ricevente di restituire il denaro. Conseguentemente deve ritenersi, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale, che poiché l'attore che chiede la restituzione del denaro ha dimostrato il titolo in forza del quale ha corrisposto il denaro al figlio ed alla nuora, e, quindi, ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda
- e, con esso, l'obbligo restitutorio in capo ai convenuti - la domanda debba essere accolta tenuto conto che la causale indicata nei bonifici in discorso. D'altro canto la malgrado la causale del prestito fosse stata CP_1 indicata nei bonifici, non ha neppure allegato di averla contestata nel corso del rapporto con il suocero. Anzi, risulta che il suocero le abbia richiesto la restituzione con missiva (trasfusa in una email) del 6 marzo 2020 e che costei abbia risposto in modo del tutto generico, senza indicare un titolo che la legittimasse a trattenere la somma ricevuta. Sicchè deve ritenersi che l'indicazione della causale del “prestito” non seguita da una specifica contestazione della stessa né, tanto meno, dall'indicazione di una causale che giustificasse la ritenzione del denaro, costituisce prova del prestito e, quindi, del conseguente obbligo restitutorio in capo alla CP_1
Ed invero, “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la
pag. 5/7 somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)”. (Cass. 8829 del 2023) Del tutto irrilevanti, pertanto, s'appalesano le eccezioni sollevate in giudizio che, comunque, non sono suffragate dalla prova che la causale delle dazioni di denaro fosse un'altra. Giacchè, a tutto voler concedere, anche laddove si potesse accertare che il suocero della gestisse il CP_1 patrimonio immobiliare del figlio, ciò non dimostrerebbe che il denaro dei bonifici di cui sopra fosse stato versato a titolo di restituzione di somme spettanti quale reddito proveniente dagli immobili.
L'ammontare complessivo dei bonifici recanti la causale “prestito” è pari ad euro 64.100,00 (bonifico dell'8.6.2015 per euro 8.000,00 + bonifico del 23.11.2015 per euro 3.000,00 + bonifico del 9.12.2015 per euro 3.100,00 + bonifico del 7.2.2019 per euro 30.000,00 + bonifico del 29.7.2019 per euro 20.000,00). In questa misura, pertanto, la dev'essere condannata in solido con CP_1
l'ex coniuge risultando entrambi destinatari dei bonifici di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello; condanna NA ZO alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di euro 95.000,00 e , in solido, fino alla Controparte_1 concorrenza di euro 64.100,00, entrambi oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna NA ZO e , in solido, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di nella misura che liquida Parte_1 per il primo grado in euro 14.000,00 e per il secondo grado in euro 9.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/7 pag. 7/7
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 613 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. VALENTINETTI MARINA e NA LORENZO Avv. CONTARDI GENNARO e
Controparte_1
Avv. REGOLI ANNA Avv. RUGGIERO ALESSANDRO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha definito il giudizio n.9015/2016 stabilendo quanto segue: “1. Con ricorso ritualmente depositato, la chiedeva a Parte_1 codesto Tribunale di “1) accertare che il sig. dal 2015 Parte_1 al 2019 ha corrisposto a titolo di prestito al sig. ZO NA ed alla sig.ra – in solido tra di loro- la somma di Euro 95.000 Controparte_1
( novantacinquemila/00); 2) condannare il sig. ZO NA e la sig.ra in solido al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 la somma di Euro 95.000 (novantacinquemila/100), oltre gli
[...] interessi legali dal presente provvedimento sino alla reale restituzione Con condanna dei convenuti in solido al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio ZO NA, figlio del ricorrente che, riconoscendo la debenza della somma ricevuta in prestito dal padre chiedeva di Parte_1 dichiarare solidale il debito e di condannare alle spese Controparte_1 di lite anche in suo favore. Altresì, si costituiva nuora del ricorrente che, Controparte_1 resistendo nel merito della pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto con condanna ex art. 96, I e III comma c.p.c. per lite temeraria dell'attore. Senza bisogno di attività istruttoria il giudice, all'udienza del 6/10/2022, assumeva la causa in riserva.
2. Nel merito, il ricorso è infondato. Come noto, va osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343). La dazione di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, anche ammessane la ricezione, contesti il titolo posto alla base della pretesa di restituzione: infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Ciò posto, spetta all'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore.
pag. 2/7 Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (così espressamente Cassazione civile, sez. II, 07/11/2016, n. 22576 e prima, ex multiis, Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9541) nonchè “l'esistenza della obbligazione di restituzione, che integra ai sensi dell'art. 1813 c.c. un elemento essenziale del contratto di mutuo. E ciò in quanto la dazione di somme di denaro non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens, pur ammettendo l'avvenuta ricezione, ne contesti la causa” (cfr. Tribunale di Bari, 21/09/2016, n. 4765). È stato anche precisato che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 16/10/2017, n. 24328, che riprende un principio già espresso da Cass. Civ., sez. III, 22/04/2010, n. 9541; Cass. Civ., 3642/04; Cass. Civ., 12119/03 e Cass. Civ., 2653/03). Anche la giurisprudenza di questo Tribunale è in linea con tale orientamento, essendosi ritenuto che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di
pag. 3/7 mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova;
con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione “ (cfr. Tribunale Roma, ex multiis, sez. XVII, 28/08/2018, n. 16668). Nel caso di specie, v'è contestazione specifica da parte della convenuta circa la ricezione della somma e la conseguente Controparte_1 restituzione. Pertanto spetta al ricorrente dimostrare l'obbligo restitutorio. Il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante poiché non ha dimostrato né il titolo in forza del quale è stata concessa a mutuo la somma di denaro, né il diritto e il conseguente obbligo alla restituzione della somma stessa. L'attore, infatti, si è limitato ad allegare le ricevute dei bonifici bancari (cfr. all.
1-4 al ricorso) con cui è avvenuto il trasferimento dell'importo di denaro, senza in alcun modo provare l'obbligo restitutorio che si deduce assunto dalle controparti. Il ricorso va dunque rigettato. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l'art. 702 ter c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
(omissis).” NA ZO ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – III Sezione Civile, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto che il dott. ZO NA non si è opposto alla domanda spiegata dal dott. e che lo stesso ha Parte_1 riconosciuto di essere debitore - unitamente alla Sig.ra dott. CP_1 all'epoca coniuge in regime di comunione legale dei beni - del
[...] dott. del prestito infruttifero di € 95.000,00= Parte_1
(novantacinquemila/00) e di essersi impegnato a restituirlo, nel dannato caso in cui il dott. ZO NA fosse costretto a rimborsare al dott.
l'intero prestito, condannare la Sig.ra dott. Parte_1
a rimborsare al dott. ZO NA la metà Controparte_1 dell'intera somma dovuta e pagata dal dott. ZO NA al dott.
. Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio nei confronti della Sig.ra dott. che si è opposta alla Controparte_1 domanda attrice.”.
pag. 4/7 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellato NA ZO ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, sia in primo grado che nel presente e, pertanto, deve essere condannato alla restituzione di euro 95.000,00 con gli interessi maturati nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
deve essere condannata a restituire quanto l'odierno Controparte_1 appellante ha dimostrato di aver corrisposto a costei ed all'ex coniuge, odierno appellato, attraverso i bonifici bancari recanti la causale “prestito”. Ed invero, come già affermato con la sentenza gravata, il cd. prestito poiché “indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine” va inquadrato nel contratto di mutuo e, pertanto, comporta l'obbligo in capo al ricevente di restituire il denaro. Conseguentemente deve ritenersi, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale, che poiché l'attore che chiede la restituzione del denaro ha dimostrato il titolo in forza del quale ha corrisposto il denaro al figlio ed alla nuora, e, quindi, ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda
- e, con esso, l'obbligo restitutorio in capo ai convenuti - la domanda debba essere accolta tenuto conto che la causale indicata nei bonifici in discorso. D'altro canto la malgrado la causale del prestito fosse stata CP_1 indicata nei bonifici, non ha neppure allegato di averla contestata nel corso del rapporto con il suocero. Anzi, risulta che il suocero le abbia richiesto la restituzione con missiva (trasfusa in una email) del 6 marzo 2020 e che costei abbia risposto in modo del tutto generico, senza indicare un titolo che la legittimasse a trattenere la somma ricevuta. Sicchè deve ritenersi che l'indicazione della causale del “prestito” non seguita da una specifica contestazione della stessa né, tanto meno, dall'indicazione di una causale che giustificasse la ritenzione del denaro, costituisce prova del prestito e, quindi, del conseguente obbligo restitutorio in capo alla CP_1
Ed invero, “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la
pag. 5/7 somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)”. (Cass. 8829 del 2023) Del tutto irrilevanti, pertanto, s'appalesano le eccezioni sollevate in giudizio che, comunque, non sono suffragate dalla prova che la causale delle dazioni di denaro fosse un'altra. Giacchè, a tutto voler concedere, anche laddove si potesse accertare che il suocero della gestisse il CP_1 patrimonio immobiliare del figlio, ciò non dimostrerebbe che il denaro dei bonifici di cui sopra fosse stato versato a titolo di restituzione di somme spettanti quale reddito proveniente dagli immobili.
L'ammontare complessivo dei bonifici recanti la causale “prestito” è pari ad euro 64.100,00 (bonifico dell'8.6.2015 per euro 8.000,00 + bonifico del 23.11.2015 per euro 3.000,00 + bonifico del 9.12.2015 per euro 3.100,00 + bonifico del 7.2.2019 per euro 30.000,00 + bonifico del 29.7.2019 per euro 20.000,00). In questa misura, pertanto, la dev'essere condannata in solido con CP_1
l'ex coniuge risultando entrambi destinatari dei bonifici di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello; condanna NA ZO alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di euro 95.000,00 e , in solido, fino alla Controparte_1 concorrenza di euro 64.100,00, entrambi oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna NA ZO e , in solido, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di nella misura che liquida Parte_1 per il primo grado in euro 14.000,00 e per il secondo grado in euro 9.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/7 pag. 7/7