TRIB
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/01/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3306/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3306/2023 V.G. promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Chiara Piombini
e
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Piombini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in San Vincenzo (LI) il 5/9/1987, sentenza del Tribunale di IV n. 1649/2014 depositata in data 17/12/2014
(procedimento n. 3858/2014), successivamente modificata dal medesimo
Tribunale quanto agli oneri contributivi previsti a carico del signor a Pt_1 titolo di mantenimento dei figli e (per il raggiungimento della Per_1 Per_2 maggiore età e dell'autosufficienza economica di entrambi), giusta Decreto n.
3304/2020 del 2/9/2020; rilevato, da ultimo, l'ulteriore intervento di circostanze sopravvenute, con particolare riguardo alle condizioni economiche degli ex coniugi (avendo la signora trovato lavoro, seppur a tempo CP_1 determinato, come dipendente presso il Istruzione e Organizzazione_1
1 avendo il signor invece visto peggiorare le proprie condizioni Pt_1 economiche in quanto collocato in cassa integrazione dalla
[...] presso il quale svolgeva attività di operaio) e la conseguente Org_2 necessità di modificare le condizioni tra di essi stabilite quanto in particolare all'onere contributivo posto a carico del di corresponsione in favore Pt_1 della signora di un assegno di mantenimento pari ad euro 100.00 CP_1 mensili, con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2023 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio. I ricorrenti concludevano nei termini che si riportano “[…] Revoca dell'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili da parte del IG alla OR;
il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 verserà in favore della sig.ra la somma di € 11.500,00 a titolo di liquidazione CP_1 una tantum, a mezzo assegno circolare alla stessa intestato, che verrà consegnato all'udienza di comparizione dei coniugi ovvero in ipotesi di trattazione cartolare immediatamente dopo, al massimo entro tre giorni, dalla data di emissione dell'ordinanza che dispone l'udienza cartolare. il provvedimento di revoca avrà efficacia soltanto dopo che il IG avrà bonificato alla OR l'importo di € Pt_1 CP_1
11.500,00 ovvero dopo che le avrà consegnato assegno circolare di pari importo. a fronte del suddetto versamento la OR salvo buon fine, si dichiara CP_1 integralmente soddisfatta di ogni e qualsiasi pretesa e diritto derivanti dal rapporto coniugale. Spese e competenze legali del presente procedimento a carico esclusivo del
IG . Pt_1
Con successiva nota di deposito del 24.1.2024 le parti hanno poi dato definitivamente atto che in data 19/12/23 il IG. ha versato alla IG.ra Pt_1
l'importo di euro 11.500,00 come indicato nelle condizioni del ricorso. CP_1
All'udienza in data 30.1.2024, svolta in forma solo cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni come da ricorso e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione risultando la trasmissione degli atti all'Ufficio del
P.m.- Sede in data 11.12.2023.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo, anche tenuto conto di quanto indicato congiuntamente dalle parti nelle note depositate in vista della trattazione scritta dell'odierna udienza
Le spese vengono poste a carico del signor come espressamente Pt_1 indicato dalle parti.
2
P.Q.M
.
a modifica della sentenza n. 1649/2014 depositata in data 17/12/2014, emessa dal Tribunale di IV (proc. n. 3858/2014), il Tribunale revoca l'assegno divorzile di € 100,00 mensili da parte del IG alla OR Parte_1
Ricusati disposto con la predetta sentenza di divorzio. CP_1
Fermo il resto.
Spese di lite a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in IV all'esito della camera di consiglio del 30.1.2024.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3306/2023 V.G. promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Chiara Piombini
e
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Piombini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in San Vincenzo (LI) il 5/9/1987, sentenza del Tribunale di IV n. 1649/2014 depositata in data 17/12/2014
(procedimento n. 3858/2014), successivamente modificata dal medesimo
Tribunale quanto agli oneri contributivi previsti a carico del signor a Pt_1 titolo di mantenimento dei figli e (per il raggiungimento della Per_1 Per_2 maggiore età e dell'autosufficienza economica di entrambi), giusta Decreto n.
3304/2020 del 2/9/2020; rilevato, da ultimo, l'ulteriore intervento di circostanze sopravvenute, con particolare riguardo alle condizioni economiche degli ex coniugi (avendo la signora trovato lavoro, seppur a tempo CP_1 determinato, come dipendente presso il Istruzione e Organizzazione_1
1 avendo il signor invece visto peggiorare le proprie condizioni Pt_1 economiche in quanto collocato in cassa integrazione dalla
[...] presso il quale svolgeva attività di operaio) e la conseguente Org_2 necessità di modificare le condizioni tra di essi stabilite quanto in particolare all'onere contributivo posto a carico del di corresponsione in favore Pt_1 della signora di un assegno di mantenimento pari ad euro 100.00 CP_1 mensili, con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2023 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio. I ricorrenti concludevano nei termini che si riportano “[…] Revoca dell'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili da parte del IG alla OR;
il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 verserà in favore della sig.ra la somma di € 11.500,00 a titolo di liquidazione CP_1 una tantum, a mezzo assegno circolare alla stessa intestato, che verrà consegnato all'udienza di comparizione dei coniugi ovvero in ipotesi di trattazione cartolare immediatamente dopo, al massimo entro tre giorni, dalla data di emissione dell'ordinanza che dispone l'udienza cartolare. il provvedimento di revoca avrà efficacia soltanto dopo che il IG avrà bonificato alla OR l'importo di € Pt_1 CP_1
11.500,00 ovvero dopo che le avrà consegnato assegno circolare di pari importo. a fronte del suddetto versamento la OR salvo buon fine, si dichiara CP_1 integralmente soddisfatta di ogni e qualsiasi pretesa e diritto derivanti dal rapporto coniugale. Spese e competenze legali del presente procedimento a carico esclusivo del
IG . Pt_1
Con successiva nota di deposito del 24.1.2024 le parti hanno poi dato definitivamente atto che in data 19/12/23 il IG. ha versato alla IG.ra Pt_1
l'importo di euro 11.500,00 come indicato nelle condizioni del ricorso. CP_1
All'udienza in data 30.1.2024, svolta in forma solo cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni come da ricorso e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione risultando la trasmissione degli atti all'Ufficio del
P.m.- Sede in data 11.12.2023.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo, anche tenuto conto di quanto indicato congiuntamente dalle parti nelle note depositate in vista della trattazione scritta dell'odierna udienza
Le spese vengono poste a carico del signor come espressamente Pt_1 indicato dalle parti.
2
P.Q.M
.
a modifica della sentenza n. 1649/2014 depositata in data 17/12/2014, emessa dal Tribunale di IV (proc. n. 3858/2014), il Tribunale revoca l'assegno divorzile di € 100,00 mensili da parte del IG alla OR Parte_1
Ricusati disposto con la predetta sentenza di divorzio. CP_1
Fermo il resto.
Spese di lite a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in IV all'esito della camera di consiglio del 30.1.2024.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3