Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14038/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.SBARRA ETTORE e Parte_1
F.Romani giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...]
DI BARI giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso il 1° Circolo
Didattico “M. Montessori” di Mola di Bari, affermava che l'
[...]
dopo aver preso atto della sentenza di condanna non Controparte_2 definitiva n. 1729/2022 emessa dal Tribunale penale di Bari per il reato di cui all'art. 572 c.cp l'aveva licenziata.
Sosteneva di non aver commesso i fatti posti alla base della sentenza e dunque chiedeva che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento del 30.5.2023 comminato dall' Controparte_3
[...] risarcimento del danno;
chiedeva inoltre che venisse dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione dal servizio a titolo facoltativo irrogato il
25.1.2023 con condanna dell'amministrazione al pagamento dell'ulteriore 50% della retribuzione fino alla data del licenziamento. Cont
Si costituiva in giudizio il il quale contestava gli assunti della ricorrente, sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente ribadisce la propria estraneità agli addebiti a lei mossi e lamenta la carenza di qualsivoglia istruzione probatoria, avendo l' irrogato la Pt_2 sanzione unicamente sulla base di una sentenza penale non definitiva, peraltro gravata di appello al momento dell'irrogato licenziamento.
Giova in via preliminare evidenziare che l'art. 55-ter, co.1, D.Lgs. n. 165/2001 ha escluso l'esistenza di una pregiudiziale penale, sancendo l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Tuttavia, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale e il giudicato di condanna farà stato nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La sentenza non definitiva, pur essendo priva di simile efficacia, si ritiene possa costituire prova rimessa alla valutazione dell' Infatti, ai sensi dell'art. 55- Pt_2 bis, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, l' può acquisire da altre amministrazioni Pt_2 pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
Quanto agli elementi di valutazione dell'illecito disciplinare da parte dell'amministrazione anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che: “In tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del
d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente” (cfr. Cass. n.33979/22).
Deve poi rilevarsi che anche la sentenza penale di condanna non definitiva ha una rilevanza probatoria nell'ambito del procedimento disciplinare e nel processo davanti al giudice civile. E difatti è pacifica la possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione sentenze pronunciate in altro procedimento che valuterà secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. n.23446/09; Cass. civ., Sez. III, n.10055/10).
In particolare la giurisprudenza di legittimità e di merito, con precipuo riferimento alla utilizzabilità per la decisione nel processo civile della sentenza penale di condanna non definitiva e degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, ha più volte osservato che il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. A tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (cfr. Corte Appello Roma n.3776/19 che a sua volta richiama
Cass.n.25822/14; n.22200/10; n.15353/12).
E' stato considerato che anche “la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge" (cfr. Cass.n.3626/04; n.4493/10). Secondo la giurisprudenza infatti, la sentenza penale non irrevocabile, ancorchè non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere- dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benchè non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (cfr. Cass. sez. un. n.
17289/06; n.3626/04; n.6863/03).
Ne deriva che la sentenza di condanna della ricorrente, sebbene non passata in giudicato, può essere posta alla base del convincimento dello scrivente in quanto la stessa, al di la della affermazione della penale responsabilità non ancora definitiva, contiene tutti gli elementi di prova su cui tale condanna è stata emessa e che la ricorrente ha potuto contestare;
va poi evidenziato che anche la Corte di Appello di Bari con sentenza n.3862/24 ha confermato a sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento e ha confermato la penale responsabilità della sebbene le abbia irrogato una pena inferiore Parte_1
(cfr. depositata con note conclusive dalla difesa attorea).
Nelle sentenze sono riportate tutte le condotte addebitate alla ricorrente. Dalle testimonianze dei genitori dei minori e e Persona_1 Persona_2 riportate nelle sentenze citate, emerge come la abbia in più Parte_1 circostanze punto sui glutei e in altre parti del corpo i minori allorquando li accompagnava in bagno se i piccoli (trattasi di minori della scuola dell'infanzia) perdevano troppo tempo per espletare i propri bisogni fisiologici. In particolare le testi (madre del ) e (madre del Tes_1 Per_2 Tes_2 [...]
) hanno riferito di aver appreso dai lori figli che la ricorrente li pungeva se Per_1 non si sbrigavano a fare i bisogni.
Le dichiarazioni delle madri non hanno trovato conferma nel racconto dei minori nella fase processuale in quanto i piccoli, ascoltati con le dovute precauzioni (presenza psicologo ecc.), si sono rifiutati di parlare con gli inquirenti;
in particolare i minori rifiutavano di interagire con personale di sesso femminile.
Va tuttavia evidenziato che non vi sono motivi per ritenere non credibili le dichiarazioni rese dalle madri. E difatti, come evidenziato anche dal Giudice penale, deve rilevarsi il rinvenimento nella disponibilità della ricorrente di tre spille (rinvenute all'interno della borsa della ricorrente) e di vari spilloni
(rinvenuti in un armadio nella disponibilità della ricorrente).
La presenza di punture sono poi state confermate anche dal pediatra del
[...]
: il dottore ha infatti ribadito che i segni erano riferibili a lesioni Per_1 puntiformi in zone atipiche delle natiche rispetto alla zona dove si praticano le iniezioni, affermando che erano state causate da oggetti pungiformi in teoria anche mediante accidentale schiacciamento da parte del minore (sebbene il professionista avesse indicato tale ipotesi come remota ribadendo anche che la zona punta fosse impropria rispetto a quella di solito utilizzata per effettuare una puntura); tuttavia tale eventualità è sconfessata dalla circostanza che le lesioni pungiformi erano presenti anche in altre zone del corpo, ad esempio braccia, incompatibili con un contatto accidentale.
Nella sentenza si legge poi, in modo condivisibile, che ulteriore riscontro è dato da quanto emerge dalle intercettazioni ambientali disposte dagli inquirenti.
Emerge da tali intercettazioni il comportamento del minore il quale, Per_1 subito dopo la perquisizione effettuata nei confronti della ricorrente, è stato interrogato, insieme ai suoi compagni, dalla maestra su eventuali punture che gli avesse fatto la Guardavaccaro. Il minore, a differenza dei compagni, ha mantenuto un atteggiamento silenzioso non rispondendo alle pressanti sollecitazioni della maestra sulle eventuali punture subite – quindi non negandole -, rispondendo solo che “adesso vado in bagno da solo” (e una bambina affermava che il minore voleva un'altra bidella ad accompagnarlo invece della ricorrente).
Ritiene pertanto lo scrivente che gli elementi valutati dal giudice penale siano sufficienti per ritenere che la ricorrente abbia posto in essere le condotte contestate.
Deve infatti ritenersi che le dichiarazioni delle madri dei minori sono esenti da condizionamenti in quanto hanno appreso le circostanze dai figli solo dopo aver notato dei comportamenti anomali che i minori avevano manifestato in modo del tutto spontaneo, genuino e del tutto inconsciamente (come ad esempio il rifiuto a farsi lavare, un atteggiamento silenzioso ecc.).
Le spiegazioni ai bambini poi erano state richieste dopo aver verificato l'effettiva esistenza di lesioni/punture sul corpo che non avevano una spiegazione.
Va poi evidenziato che le dichiarazioni delle genitrici si riscontrano tra loro e propalano da soggetti che non avevano alcun motivo di risentimento nei confronti della ricorrente. Infine, deve rilevarsi come la madre del re ha Per_1 anche filmato quanto riferito dal minore e le punture che costui aveva sul corpo, ma ciò è avvenuto solo dopo aver appreso dal figlio quanto era accaduto e non per convincere il figlio a dichiarare determinati fatti;
pertanto, anche tale circostanza non può ritenersi che abbia causato il c.d. contagio dichiarativo tra le dichiaranti paventato dalla difesa attorea (cfr. sul punto le condivisibili argomentazioni del Tribunale nella sentenza in atti alle pagine 53 e seguenti e la successiva condivisione da parte della Corte di Appello la quale ha ribadito l'assenza di alcun contagio dichiarativo).
Ne deriva che deve ritenersi corretta la decisione dell'amministrazione di irrogare il licenziamento alla E difatti, al di là Parte_1 dell'accertamento, ancora sub iudice, della penale responsabilità della ricorrente, ciò che conta è che vi sia stato un accertamento in fatto di condotte della ricorrente consistenti in metodi che certamente non consentono il proseguimento del rapporto di lavoro in quanto contrarie alla metodologia del comportamento proprio della funzione (ove si consideri anche la tenera età dei minori coinvolti) da tenere nelle scuole dell'infanzia.
Si tratta di comportamenti non giustificabili e posti in essere nell'esercizio delle funzioni che denotano anche insofferenza verso alcuni comportamenti dei minori (perdita di tempo in bagno) del tutto fisiologici e propri della loro tenera età.
Va poi ribadito che alcun elemento di prova per poter giungere a una diversa valutazione dei fatti così come accertati è stato fornito dalla ricorrente.
Ciò detto, deve ritenersi che il licenziamento sia provvedimento anche proporzionato rispetto alla gravità dei fatti e ove si consideri da una parte il ruolo della ricorrente spesso a contatto da sola con i minori e dall'altro che gli episodi di cui si é resa protagonista sono stati ripetuti nel tempo e si sono interrotti solo per l'intervento degli inquirenti .
Deve, pertanto, valorizzarsi, ai fini della valutazione della gravità del contegno tenuto dalla ricorrente, il carattere sistematico della condotta, quale elemento sintomatico dell'intensità dell'elemento psicologico.
È evidente quindi, in relazione alla gravità della condotta ascritta alla ricorrente, che non può non ritenersi irrimediabilmente lesa l'aspettativa del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi lavorativi.
Appare dunque perfettamente legittima la scelta dell'amministrazione di recedere dal rapporto con effetto immediato.
Infondata, infine, è la domanda di dichiarare illegittima la sospensione cautelare disposta nei confronti della ricorrente in attesa della definizione del procedimento.
E' infatti orientamento consolidato in giurisprudenza che qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.
(cfr. Cass. n.11762/21; n.618/15; n.22863/08).
Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 – seguono la soccombenza, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA
, nei confronti e Pt_1 Controparte_5
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta il ricorso
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €2.900,00, oltre accessori come per legge;
Bari,27/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi